Rispettando determinate condizioni alcuni invalidi possono rientrare in una misura poco nota ma abbastanza importante. Si chiama assegno mensile di assistenza, ed è una misura economica concessa ai mutilati e agli invalidi civili. Servono alcuni requisiti specifici, cioè una determinata età, una determinata condizione reddituale e un altrettanto determinato grado di invalidità.
Assegno mensile di assistenza, i requisiti
Entrando nel dettaglio della misura, va detto che negli anni ciò che è cambiato radicalmente è l’età a partire dalla quale la misura può essere percepita.
Infatti si è passati da 65 anni fino al 2012, a 65 anni e tre mesi dal 2013, per poi arrivare ai 66 anni e 7 mesi fino al 2019 ed ai 67 anni di oggi.
La misura riguarda gli invalidi con una percentuale di disabilità accertata pari ad almeno il 74%.
Oltre ai canonici requisiti utili per la stragrande maggioranza delle prestazioni assistenziali e previdenziali oggi vigenti, serve anche una determinata condizione reddituale.
Per accedere all’assegno ordinario di assistenza, occorre essere un cittadino italiano o dell’Unione Europea. Possibile pure per un extracomunitario, ma in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Serve inoltre che il richiedente sia effettivamente residente in Italia.
La condizione reddituale per l’assegno mensile di assistenza
La misura si rivolge esclusivamente al soggetti con età compresa tra i 18 ed i 67 anni. Va ricordato che al compimento dei 67 anni di età questo assegno cessa di essere erogato. Dai 67 anni infatti, automaticamente e d’ufficio, la prestazione viene trasformata nell’assegno sociale sostitutivo.
Per quanto riguarda la condizione reddituale invece, i limiti di reddito utili alla fruizione dell’assegno vengono aggiornati dall’Inps annualmente. Al momento, come si legge sul sito ufficiale dell’Istituto nazionale di previdenza sociale italiano, tale soglia è fissata a 4.931,29 euro come reddito imponibile ai fini Irpef.
Per il paletto del requisito reddituale, si considerano i redditi dell’anno in cui si presenta domanda. Tali redditi quindi vanno dichiarati dall’interessato in via presuntiva. Questo in prima liquidazione, perché per la continuità di fruizione, cambia tutto. Infatti per gli anni successivi vanno considerati i redditi percepiti nell’anno solare di riferimento se trattasi di redditi da pensione e nell’anno precedente per le altre tipologie di redditi.
Collocamento al lavoro, l’adempimento obbligatorio per i beneficiari
La fruizione dell’assegno mensile di assistenza dal 2008 non è più collegato alla condizione di incollocabilità lavorativa del soggetto beneficiario. Basterà infatti dichiarare in sede di domanda che non so svolge alcuna attività lavorativa.
Difatti, entro determinate soglie, lavorare non impedisce all’interessato la fruizione di questo assegno.Tutto questo come da orientamento introdotto dal 2008. L’importante è che vengano rispettati i limiti di reddito provenienti dall’attività lavorativa svolta. Inoltre è importante che si tratti di attività lavorativa minima.
La persona disabile che è impegnata in una attività lavorativa, può lo stesso percepire l’assegno. Ma non deve superare il reddito personale annuo pari a 7.500 euro se di tratta di lavoro dipendente e 4.500 euro se si tratta di lavoro autonomo.
Occorre comunque che l’interessato sia iscritto alle liste di collocamento presso gli Uffici Territoriali del Lavoro. Solo se l’interessato è stato dichiarato incollocabile al lavoro, l’assegno viene concesso comunque. In pratica, anche in assenza di iscrizione alle liste di collocamento beneficio garantito. Obbligo di iscrizione che non si applica nemmeno ai soggetti che dimostrano di frequentare corsi di studio.
Assegno mensile di assistenza e cause di incompatibilità per determinati invalidi
L’assegno mensile di assistenza è incompatibile con qualsiasi altra prestazione concessa e legata alla medesima invalidità, anche se si tratta di rendite Inail, di prestazioni per cause di servizio, cause di lavoro o di guerra.
Incompatibilità acclarata anche per qualsiasi altra pensione di invalidità Inps. Parliamo dell’assegno di accompagnamento,delle pensioni di inabilità e così via.
Importo della misura e altre notizie utili per gli invalidi
L’importo dell’assegno è fisso e viene erogato mensilmente su 13 mesi. Nel caso si percepiscano altre prestazioni per invalidi che rientrano nei casi di incompatibilità prima citati, la normativa concede all’interessato la facoltà di scegliere il trattamento più favorevole.
Ogni anno è l’Inps a determinare tramite decreto, l’importo valido per l’anno di riferimento. In attesa delle novità 2022, l’importo mensile della prestazione è di 287,09 al mese.
L’assegno mensile di assistenza decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Ogni anno, entro marzo, i beneficiari dell’assegno mensile di assistenza devono presentare una dichiarazione di responsabilità. Si tratta dell’autocertificazione in cui si dichiara il mantenimento dei requisiti previsti per beneficiare della prestazione.
Va ricordato che contrariamente a tutte le altre prestazioni assistenziali di questo tipo, il ricovero in strutture ospedaliere o assistenziali, non è ostativo. Infatti, pure se a carico dello Stato, non sono incompatibili con la fruizione della misura.
Da tenere a mente infine che la residenza è requisito cardine della misura. Infatti, a prescindere dalla cittadinanza o dai permessi, il soggetto non più residente in Italia perde il diritto alla concessione di questo assegno mensile di assistenza per invalidi. Essendo questa una prestazione di carattere meramente assistenziale, come normativa vuole per questo genere di misure, non può essere erogata a soggetti residenti all’estero.