Cessione dei crediti di imposta su bonus edilizi: codice identificativo e tre operazioni

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In arrivo novità sulle cessioni dei crediti di imposta relative ai bonus e ai superbonus edilizi dal decreto “Frodi” che andrà a correggere la stretta operata dal decreto “Sostegni ter”. Si riapre alla cessione dei crediti di imposta con tre operazioni e codice identificativo. Ma c’è bisogno dell’intervento della banca per il secondo e il terzo trasferimento. Il provvedimento prevede anche nuove sanzioni penali per i tecnici asseveratori che effettuino false documentazioni.

Quali novità sono in arrivo sullo sconto in fattura e sulla cessione dei crediti di imposta con il decreto ‘Frodi’?

Le operazioni di cessioni dei crediti di imposta sui superbonus e bonus edilizi, con il nuovo decreto in arrivo, potrebbero arrivare a tre. Due delle operazioni di cessione dovranno avvenire in ambito controllato. Dal 1° maggio 2022, inoltre, si prevede l’alt alle operazioni parziali di cessione dei crediti. Le operazioni di trasferimento dei crediti di imposta con il nuovo provvedimento avvengono con la prima e le eventuali seconda e terza operazione di trasferimento.

Sconto in fattura e cessione dei crediti di imposta sui bonus edilizi con la prima operazione di trasferimento

Con la prima cessione del credito di imposta sugli interventi rientranti nei bonus edilizi si dà accesso alle detrazioni fiscali. Ovvero, dopo la realizzazione dei lavori che danno il via alle detrazioni, rimane possibile procedere con lo sconto in fattura e un successivo trasferimento dei crediti di imposta. In alternativa, si può procedere con la sola cessione diretta del credito di imposta a qualsiasi soggetto. Non vi è, dunque, limitazione sulla prima scelta dell’opzione, ovvero sconto in fattura e cessione del credito di imposta. Fino alla prima operazione di cessione, lo schema di scelta delle opzioni delle detrazioni fiscali è uguale a quanto prevede il decreto “Sostegni ter”.

Seconda e terza operazione di cessione del credito di imposta sui superbonus edilizi: quando si può fare?

Il nuovo decreto “Frodi” attua dei cambiamenti in merito alla seconda e alla terza cessione del credito di imposta sugli interventi rientranti nei bonus edilizi. Infatti, dopo la prima operazione di cessione, i trasferimenti successivi sono possibili solo in ambito controllato. Ovvero, il credito di imposta può essere trasferito per altre due volte, ma solo se interveniente come soggetto la banca o gli altri intermediari finanziari elencati nell’articolo 106 del Testo unico bancario (Tub). Sono ammesse operazioni anche a favore dei gruppi bancari o delle assicurazioni.

Cessione dei crediti di imposta sui bonus edilizi con codice identificativo: cosa significa?

L’ulteriore novità relativa alla cessione dei crediti di imposta sugli interventi edilizi riguarda il codice identificativo. A partire dal 1° maggio 2022, infatti, una volta che si comunica la prima operazione di trasferimento del credito, il credito stesso non potrà essere spacchettato e trasferito in maniera parziale. Per evitare lo spacchettamento, al credito di imposta verrà assegnato un codice identificativo univoco. Procedendo in questo modo, i soggetti che volessero ricostruire la storia dei passaggi del credito di imposta tra le varie operazioni potranno farlo ricomponendo la catena dei trasferimenti avvenuti.

Cessione dei crediti di imposta: in arrivo nuove sanzioni penali per i tecnici asseveratori

Con il nuovo provvedimento del governo, oltre alla disciplina della cessione dei crediti di imposta e dello sconto in fattura sulle operazioni dei bonus e superbonus edilizi, sono in arrivo anche nuove sanzioni penali per i tecnici professionisti che provvedono alle documentazioni di asseverazione dei lavori. Si tratta di una nuova sanzione penale, con multa che va da 50 mila euro a 100 mila euro e la reclusione da 2 a 5 anni, per i tecnici professionisti che emettano false attestazioni e documentazioni inerenti le detrazioni fiscali. Il nuovo reato riguarda, nello specifico, tutti i visti legati ai bonus sulla casa.

Quali reati sono previsti per i tecnici professionisti che procedono con le asseverazioni delle spese dei bonus edilizi?

Il nuovo reato riguarderà le asseverazioni dei tecnici professionisti per i lavori di:

  • efficientamento energetico;
  • visti di conformità e congruità delle spese relative agli interventi;
  • le asseverazioni sulla efficacia della messa in sicurezza degli edifici in chiave antisismica.

Le sanzioni penali verranno applicate sia in ambito del superbonus 110% che su tutti gli altri bonus, anche minori, relativi agli interventi sulla casa.