Quando è necessario l’accordo scritto per la cessione di prodotti agricoli e alimentari? Le disposizioni inerenti la materia sono contenute nel decreto legislativo numero 198 del 15 dicembre 2021 che ha recepito la direttiva Ue numero 633 del 2019. Il provvedimento di governo tutela le filiere agricole per quanto attiene alle pratiche commerciali sleali. In altre parole, il decreto legislativo fissa le condizioni affinché nella cessione dei prodotti agricoli e alimentari venga tutelata la parte più debole, ovvero gli agricoltori e i produttori. In tale ambito sono il provvedimento fissa determinati divieti all’interno dei rapporti commerciali tra fornitori e acquirenti.
Uno dei divieti riguarda gli acquisti di prodotti agricoli e alimentari ricorrendo ad aste elettroniche o a gare che prevedano il doppio ribasso. Oppure l’imposizione di condizioni di contratto giudicate particolarmente a svantaggio dei produttori. Con l’entrata in vigore del decreto legislativo numero 198, è stato abrogato l’articolo 62 del decreto legge numero 1 del 2012. Con la nuova disciplina, il produttore agricolo viene tutelato dalla necessità, per alcune formule di cessione, di predisporre contratti di cessione nella forma scritta.
In base al provvedimento del governo di fine 2021, il decreto legislativo fissa alcuni principi sui contratti di cessione. L’articolo 1, infatti, recita che “i contratti di cessione devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti, cui attenersi prima, durante e dopo l’instaurazione della relazione commerciale”. Inoltre, “I contratti di cessione sono conclusi obbligatoriamente mediante atto scritto stipulato prima della consegna dei prodotti ceduti ed indicano la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, che può essere fisso o determinabile sulla base di criteri stabiliti nel contratto, le modalità di consegna e di pagamento”.
Sulla cessione dei prodotti agricoli e alimentari, è necessaria la forma contrattuale scritta quando la vendita avviene “a corpo” e non “a misura”. Si tratta anche della vendita conosciuta come “in blocco” o “sulla pianta” con la quale l’acquirente paga un prezzo per la raccolta dei prodotti senza la garanzia della quantità. In altre parole, nei casi in cui un soggetto terzo si metta d’accordo con il produttore per effettuare la raccolta del prodotto pagandone un corrispettivo, è necessaria la forma scritta.
Il principio di questa pratica commerciale trae origine da quanto prevede il Codice civile all’articolo 821. Infatti, secondo l’articolo il trasferimento della proprietà dei frutti avviene mediante la separazione della pianta, ovvero con la raccolta. È il caso in cui, nel momento in cui si chiude il contratto, i frutti della pianta non sono ancora conosciuti perché ancora non esistenti. Si configura, pertanto, la fattispecie della vendita della cosa futura, prevista dall’articolo 1472 del Codice civile.
In riferimento alla cessione dei prodotti agricoli e alimentari effettuate dai produttori nazionali, è necessario distinguere i casi in cui non sia bisogno di predisporre appositi contratti di cessione in forma scritta. Ad esempio, non è necessaria la forma scritta nei casi in cui le cessioni di prodotti agricoli e alimentari avvengano direttamente al consumatore. Oppure nei casi di contestuale consegna e di pagamento del prezzo pattuito. Non sono soggetti alla forma scritta nemmeno i conferimenti di prodotti di produttori agricoli e ittici a favore delle cooperative o delle organizzazioni delle quali i produttori risultino soci. La ragione dell’esclusione della forma scritta risiede nelle normali operazioni di trasferimento: la cessione non deve pertanto intendersi nel senso ampio del termine, includendo in questo modo anche le generali operazioni di vendita dei prodotti.
In linea generale, dunque, la cessione dei prodotti agricoli e alimentari non necessità di contratti in forma scritta nel momento in cui la consegna e il pagamento rientrano nei rapporti commerciali che non si protraggano nel tempo. Nel caso in cui la cessione dei prodotti agricoli e alimentari implichi la forma scritta, nel contratto devono essere indicati le quantità, la durata e le caratteristiche dei prodotti oggetto di vendita. Sono da indicare, altresì, il prezzo di vendita, che potrebbe essere fisso o determinabile sulla base degli elementi riportati nel contratto stesso. Sono da indicare le modalità con le quali si effettuano sia la consegna che il pagamento. La durata, in ogni modo, non può essere inferiore a dodici mesi.
Il decreto 198 del 2021 ha fissato anche le pratiche commerciali che sono vietate nella cessione di prodotti agricoli e alimentari. In particolare, sono il decreto ha previsto il divieto dell’applicazione dei termini di pagamento che superino i 30 giorni nei casi di prodotti deperibili o che siano superiori ai 60 giorni nei casi di cessione degli altri prodotti agricoli e alimentari. L’acquirente, inoltre, non può annullare l’ordine di prodotti deperibili con un preavviso inferiore ai 30 giorni, salvo delle eccezioni. Non sono, tra l’altro, ammesse le modifiche unilaterali relative alle condizioni di cessione, al luogo, al metodo, al tempo o volume di fornitura o alla consegna dei prodotti. Tale divieto vige anche in merito alle modalità di pagamento o alle prestazioni di servizi accessori e alle norme sulla qualità.
Inoltre, nella cessione dei prodotti agricoli e alimentari, la vendita non può avvenire a condizioni contrattuali eccessivamente gravose per il produttore. In altre parole la vendita non può avvenire a prezzi manifestamente inferiori a quelli di produzione. O mediante condizioni contrattuali non giustificatamente gravose per il produttore. O attraverso condizioni oggettivamente differenti per prestazioni ritenute equivalenti. In ogni caso, sono vietate tutte le condotte commerciali che risultino sleali anche considerando le relazioni commerciali relative alle condizioni di approvvigionamento. Inoltre, vige il divieto di escludere l’emissione della fattura da parte del venditore prima di un determinato periodo di tempo dopo che la consegna dei prodotti sia già avvenuta.
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