statuto enti terzo settore
Il Registro dei Volontari degli Enti del Terzo Settore rappresenta un importante passo avanti per questo settore. Lo stesso era già previsto dal decreto del Ministro dell’Industria del 1992, ma in quel caso era limitato ai soli volontari delle OdV (Organizzazioni di Volontariato) con il Codice del Terzo Settore invece viene esteso tale obbligo a tutti gli enti, inoltre ha provveduto a semplificare le procedure.
La disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore ( che abbiamo già visto sta gradualmente entrando in vigore) prevedeva che le sole Organizzazioni di Volontariato tenessero un registro dei volontari, ciò al fine di predisporre anche tutti gli adempimenti volti a stipulare polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti dalla stessa attività di volontariato. Il registro doveva essere vidimato da un Pubblico Ufficiale o da un notaio.
Il Codice del Terzo Settore (D.lgs 117 del 2017) ha provveduto attraverso l’articolo 17, comma 1, a disciplinare nuovamente tale Registro introducendo qualche novità. Questo prevede che gli ETS possano avvalersi della collaborazione di volontari per lo svolgimento delle proprie attività e che sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la propria opera in modo non occasionale.
Si ricava dalla formulazione dell’articolo in oggetto che i volontari possono essere divisi in due categorie:
Ne consegue anche che solo per i volontari non occasionali debba essere previsto il registro. Lo stesso principio però non vale ai fini dell’obbligo della stipula delle polizze assicurative, infatti l’articolo 18 dello stesso decreto legislativo prevede che per tutti i volontari debba essere predisposta la copertura assicurativa contro malattie e infortuni che possono derivare dallo svolgimento di attività per l’Ente del Terzo Settore in cui operano.
Deriva da ciò che è bene predisporre una seconda sezione del Registro dei Volontari in cui siano indicate le generalità dei volontari che prestano il loro operato in modo occasionale così che lo stesso possa essere consegnato alle compagnie di assicurazione al fine di provvedere a idonea copertura assicurativa.
Novità importanti circa le modalità di tenuta del Registro dei Volontari sono intervenute con il decreto interministeriale del 6 ottobre 2021 che ha indicato le nuove modalità operative di questo importante strumento. La prima novità importante è rappresentata dal fatto che lo stesso può essere tenuto in forma telematica. In questo caso è però indispensabile utilizzare un software che impedisca modifiche successive ai dati immessi. Si potrà così garantire l’integrità del registro sia dal punto di vista temporale che formale.
In secondo luogo il decreto interministeriale del 6 ottobre 2021 precisa che nel caso in cui l’Ente decida di utilizzare il registra cartaceo, in caso di variazioni non è più necessario barrare e firmare la parte oggetto di variazione.
Il Registro telematico o cartaceo deve essere costantemente aggiornato e deve indicare:
Si è già detto che una delle finalità del Registro dei Volontari è stipulare polizze assicurative in favore dei volontari che operano in modo occasionale o non occasionale e proprio per questo è bene dividerlo in due sezioni. L’articolo 18 stabilisce che la polizza deve coprire:
Infine, è prevista per le associazioni che non svolgono prevalente attività commerciale la possibilità di stipulare polizze collettive (cioè non individuali). Questo naturalmente non esime dalla tenuta del registro in modo poi da individuare chi può usufruire della copertura della polizza assicurativa. Infatti il decreto interministeriale stabilisce che le polizze collettive devono essere stipulate in modalità tali che possano garantire trasparenza delle condizioni e assenza di discriminazioni tra i volontari. I vantaggi delle polizze collettive sono soprattutto di tipo economico, infatti solitamente l’importo è inferiore rispetto a polizze individuali che richiedono anche un maggiore impegno amministrativo/burocratico.
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