Visti di conformità e asseverazioni di congruità delle spese risultano semplificati, rispetto al superbonus 110% e agli altri bonus edilizi, nel caso di compravendita di un immobile con il bonus casa acquisti o per la realizzazione o l’acquisto di un box auto pertinenziale agevolato al 50%. La semplificazione vale sia per la dichiarazione diretta nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730, che nella cessione del credito di imposta e sconto in fattura. Inoltre, asseverazioni e visti semplificati sono in vigore anche nel caso della detrazione del 75% per l’eliminazioni delle barriere architettoniche.
Per acquistare un’abitazione con il bonus casa acquisti non serve un elevato numero di adempimenti come nel caso del superbonus 110% e degli altri bonus edilizi. Infatti, non è necessaria l’asseverazione dei requisiti tecnici né per il caso di detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi né per il modello 730. L’asseverazione non serve nemmeno se si sceglie di beneficiare della cessione dei crediti di imposta o per lo sconto in fattura.
Per quanto concerne l’asseverazione di congruità dei costi per comprare un immobile con il bonus casa acquisti, l’adempimento non è necessario se si decide di avvalersi della detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730. Risulta invece occorrente l’asseverazione se si utilizza la cessione dei crediti di imposta o lo sconto in fattura. In tal caso, a decorrere dal 12 novembre 2021, e in attesa di ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle entrate, l’asseverazione va fatta in carta libera ma potrebbe anche essere esclusa. L’esclusione andrebbe in sintonia con quanto prevede il sisma bonus acquisti ordinario o in regime di superbonus 110%. A tal proposito è necessario rifarsi a quanto prevede l’Agenzia delle entrate con la circolare 16/E del 2021 al paragrafo 1.2.2 e la risposta numero 190 del 2021.
Per il bonus casa acuisti non è necessario il visto di conformità delle spese nel caso in cui il contribuente utilizzi il vantaggio fiscale nel modello dei redditi o nel 730. Il visto di conformità è invece necessario nel caso di cessione dei crediti di imposta o di ottenimento dello sconto in fattura a decorrere dal 12 novembre 2021.
Per realizzare o acquistare un box auto pertinenziale con la detrazione del 50% a decorrere dal 2022 non è necessaria l’asseverazione dei requisiti tecnici né per il caso di detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi né per il modello 730. L’asseverazione non è richiesta nemmeno se si sceglie di beneficiare della cessione dei crediti di imposta o per lo sconto in fattura.
Per quanto riguarda l’asseverazione di congruità dei costi per realizzare o acquistare un box auto con la detrazione del 50%, l’adempimento non è occorrente se si decide di avvalersi della detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730. Risulta invece necessaria l’asseverazione se si utilizza la cessione dei crediti di imposta o lo sconto in fattura.
In tal caso, a decorrere dal 12 novembre 2021, e in attesa di ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle entrate l’asseverazione, da fare in carta libera, è occorrente in per la realizzazione del box. Ma non dovrebbe essere richiesta nel solo caso di acquisto. L’esclusione andrebbe in sintonia con quanto prevede il sisma bonus acquisti ordinario o in regime di superbonus 110%. A tal proposito è necessario rifarsi a quanto prevede l’Agenzia delle entrate con la circolare 16/E del 2021 al paragrafo 1.2.2 e la risposta numero 190 del 2021. L’asseverazione non è mai richiesta per gli interventi che non eccedano l’importo di 10 mila euro.
In merito ai visti di conformità per l’acquisto o la realizzazione di un box auto pertinenziale con detrazione del 50%, è necessario considerare che:
Le asseverazioni dei requisiti tecnici non sono necessarie nel caso di utilizzo del bonus per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche con detrazione del 75%. La misura è prevista per il solo anno 2022 ed è disciplinata dall’articolo 119 ter del decreto legge numero 34 del 2020. In particolare l’asseverazione dei requisiti tecnici non serve per:
In caso di eliminazione delle barriere architettoniche al 75%, l’asseverazione di congruità delle spese:
In merito ai visti di conformità per superare o eliminare le barriere architettoniche con detrazione del 75%, è necessario considerare che:
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