C’è incompatibilità tra l’attività di volontariato e il sussistere di un contratto di lavoro subordinato presso lo stesso soggetto? In linea di massima sì e tale incompatibilità è sancita dal Codice del Terzo Settore all’articolo 17 comma 5, ma è lo stesso Ministero del Lavoro a precisare che vi sono dei casi in cui tale incompatibilità non sussiste.
L’articolo 17 del Codice del Terzo Settore è piuttosto chiaro nel delimitare i limiti per la possibilità di stipulare contratti di lavoro presso soggetti con cui si svolgono attività di volontariato. La ratio di tale incompatibilità/divieto è nel fatto che il volontariato deve mantenere le sue caratteristiche peculiari e cioè deve essere caratterizzato da:
Precisati i fondamenti dell’attività di volontariato, appare di tutta evidenza perché non si possa svolgere presso lo stesso ente con il quale intercorre il rapporto di lavoro subordinato. Il Ministero del Lavoro è stato però investito da un particolare interpello a cui ha risposto con la nota 4011 del 10 marzo 2022. L’interpello aveva ad oggetto l’eventuale compatibilità tra un contratto di lavoro subordinato presso un comitato regionale e l’attività di volontariato presso un ente di base o un comitato regionale di diversa regione rispetto a quella per la quale si presta l’attività lavorativa.
Il Ministero, oltre a sottolineare i requisiti di libera scelta e gratuità del rapporto di volontariato, ha anche ricordato che la Corte dei Conti nella deliberazione sez. autonomie n. 26 del 24/11/2017 ha ribadito che il volontario deve in qualunque momento poter recedere dal rapporto senza subire alcun tipo di pressione, condizioni o penali.
Queste disposizioni devono però tutte essere messe in relazione alla profilazione organizzativa delle realtà complesse, come può essere una rete associativa oppure un ente di secondo livello. In tali casi le varie strutture hanno autonomia organizzativa, statutaria, amministrativa e patrimoniale. Al verificarsi di questa ipotesi infatti tra il soggetto/ente che si avvale del volontario e il soggetto che invece si avvale del lavoro subordinato vi è distinzione e separazione al punto che non sono pregiudicate le due distinte posizioni di lavoratore e volontario. Di conseguenza il Ministero del Lavoro in ipotesi simili ritiene che non sia sussistente l’incompatibilità.
Per approfondimenti sul terzo settore è possibile leggere gli approfondimenti:
Codice del Terzo Settore: cosa cambia per le associazioni culturali?
Volontario e associato nel Codice del Terzo Settore e associazioni culturali
Registro Volontari Enti del Terzo Settore: cosa cambia con le nuove regole?
Terzo Settore: rinvio dell’entrata in vigore dell’IVA fino al 2024
Le estetiste sono diventate illegali, equiparate agli spacciatori. Da oggi in poi guai anche a…
Le pensioni del defunto ex premier tornano in auge: scopri tutto quello che ti spetta…
Veramente si parla di coprifuoco estivo 2025 dalle 21? Facciamo chiarezza in merito. L'estate è…
Una brutta notizia per milioni di consumatori: il marchio di supermercati più conosciuto nel nostro…
L'educazione alimentare è un percorso di inesauribile apprendimento. È fondamentale in tal senso utilizzare correttamente…
Luce e gas non sono mai stati così tanto amici e alleati del bilancio familiare.…