Un’altra crepa nell’obbligo vaccinale: il Tar della Lombardia boccia la sospensione dei sanitari

no vax

Sospesi senza stipendio perché senza vaccino. È la sorte di moltissimi lavoratori italiani tra quelli su cui si è abbattuto l’obbligo vaccinale fin dai primi mesi di inizio della campagna vaccinale. Ed anche l’obbligo vaccinale sanitari ha fatto le sue vittime. I lavoratori di diversi settori, se no vax o no Green pass come vengono chiamati i contrari a questo vaccino, hanno subito sulla loro pelle le conseguenze di una scelta, costituzionalmente lecita, ma che si scontra con i diktat del governo.

Senza addentrarci troppo nelle problematiche normative di chi sostiene che sia anticostituzionale un obbligo vaccinale di questo tipo, e chi invece lo considera lecito vista la grave emergenza sanitaria che stiamo ancora vivendo, continuano ad arrivare sentenze o pronunce che danno ragione in qualche modo, a chi non ha accettato l’imposizione.

Non si può sospendere dall’Ordine un sanitario, lo dice il Tar della Lombardia

Come si legge sul sito “scenarieconomici.it”,  una prima crepa si apre per l’obbligo vaccinale imposto ai professionisti del settore sanità.  Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Lombardia, avrebbe sancito che i sanitari sospesi dall’Ordine perché non vaccinati, dovrebbero essere messi nelle condizioni di proseguire la loro attività lavorativa, almeno da remoto.

In buona sostanza, la sospensione non è del tutto giusta dal momento che se ci sono alternative al lavoro a diretto contatto con il pubblico, queste vanno adottate. Nello specifico delle professioni sanitarie, sospendere dall’Ordine i non vaccinati non sembrerebbe lecito, almeno secondo il Tar della Lombardia.

Cosa riporta la sentenza del Tar della Lombardia sull’obbligo vaccinale sanitari

La sentenza citata dal sito è la n° 109 del 2022. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha in parte sollevato eccezioni sulla normativa applicata. E per l’obbligo vaccinale sanitari si apre a delle eccezioni. Parliamo della legge n° 44 del 2021 e del suo articolo n° 4 comma 6. La normativa prevede che la vaccinazione contro il Covid è requisito essenziale per poter esercitare questo genere di professioni. Obbligo quindi per tutti coloro che esercitano professioni sanitarie.

Non esiste interpretazione diversa da questo obbligo di vaccinazione , almeno secondo la legge citata. Ma sono le disposizioni europee a dare manforte al TAR. Regole che fanno da sponda nell’avvalorare la tesi di una diversa interpretazione. Parliamo di quella che sostiene come, nonostante l’obbligo vaccinale, dove possibile e dove ci sono alternative, la sopsensione non è l’unica via. Se è possibile continuare a far esercitare la professione anche a coloro i quali non si sono adeguati all’obbligatorietà dei vaccini, questa possibilità va messa in atto.

In altri termini, se esistono soluzioni che permettono di operare, la sospensione dall’Ordine fino a vaccinazione effettuata non va imposta. Quindi, i professionisti sanitari possono continuare ad operare con teleassistenza, telemedicina, assistenza telefonica e qualsiasi altro metodo che non prevede il contatto con gli assistiti.

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Sindacalista, operatore di Caf e Patronato, esperto in materia previdenziale, assistenziale, lavorativa e assicurativa. Da 25 anni nel campo, appassionato di scrittura e collaboratore con diversi siti e organi di informazione.