Congedo di paternità e congedi parentali: cosa cambia dal 13 agosto

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Il decreto legislativo 105 del 30 giugno 2022 entra a pieno regime e vi sono novità per quanto riguarda i congedi parentali. Ecco cosa cambia per il congedo di paternità dal 13 agosto.

Congedo di paternità obbligatorio: cosa cambia?

La novità più importante è l’introduzione del congedo di paternità obbligatorio che sostituisce il congedo obbligatorio che era stato introdotto in via sperimentale dalla legge 92 del 2012, poi stabilizzato dall’articolo 1, comma 134 della legge di bilancio 2022 e che riguardava solo il settore privato e non il settore pubblico. Con il decreto legislativo 105 del 30 giugno 2022, invece l’applicazione riguarda tutti i lavoratori del settore pubblico e del settore privato.

Il congedo di paternità obbligatorio ha la durata di 10 giorni che possono essere fruiti anche in modo frazionato, ma non ad ore. Lo stesso può essere fruito da due mesi antecedenti la nascita fino a 5 mesi successivi rispetto all’evento. Il congedo può essere fruito anche in caso di morte perinatale. In caso di parto plurimo il periodo viene raddoppiato.

Trattandosi di un congedo obbligatorio il lavoratore è tenuto a fruirne e naturalmente il datore di lavoro non può rifiutarsi di concederlo.

Per i giorni fruiti il lavoratore riceve il 100% della retribuzione. Tale congedo è fruibile anche in simultanea con il congedo di maternità.

Per poter fruire del congedo di paternità obbligatorio, il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro con almeno 5 giorni di anticipo i giorni in cui intende avvalersi del congedo. Si tratta però come precisato dall’INPS con il messaggio del 4 agosto 2022 n° 3066 di una modalità provvisoria, infatti a breve sarà disponibile la piattaforma sul sito INPS per effettuare online la procedura.

Il congedo parentale per madri e padri

Tra le novità introdotte vi sono anche modifiche al congedo parentale fruibile fino al compimento del 12° anno di vita del bambino. La nuova disciplina prevede che la madre possa fruire di un periodo di congedo parentale della durata di tre mesi. Il padre allo stesso modo può fruire di 3 mesi di congedo parentale.

Sono poi disponibili ulteriori tre mesi di congedo parentale che possono essere fruiti in modo alternativo tra i due genitori. La madre può fruire complessivamente di un periodo massimo di congedo di 6 mesi. Nel caso in cui il padre fruisca di un periodo di congedo frazionato o continuato di almeno 3 mesi, i mesi complessivamente fruibili da lui sono elevati a 7 mesi. Il genitore solo può ottenere fino a 11 mesi di congedo parentale

Per il periodo di congedo parentale è riconosciuta un’indennità pari al 30% della retribuzione ordinaria. La retribuzione del 30% spetta per 9 mesi, solo nel caso in cui reddito individuale sia inferiore a 2,5 volte rispetto al trattamento minimo di pensione, si avrà diritto alla corresponsione del 30% per tutta la durata.
La durata massima per i due genitori è di 10 mesi, elevabili a 11 solo nel caso in cui il padre fruisca di almeno 3 mesi di congedo parentale.

Il diritto al congedo parentale viene riconosciuto dalla nascita del bambino per il figlio naturale e dall’ingresso in famiglia per i figli adottivi e affidati.

I lavoratori autonomi hanno invece diritto a 3 mesi di congedo parentale fruibili nel primo anno di vita del bambino.

Per conoscere i dettagli scarica il Messaggio_numero_3066_del_04-08-2022