Il decreto Semplificazioni rispetto alla prima stesura, in sede di conversione, sta andando incontro a numerose modifiche, tra queste vi è l’emendamento approvato alla Camera che va a modificare il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019 n°14). La modifica riguarda le soglie per la segnalazione dello stato di insolvenza dell’impresa, in particolare cambia la soglia dell’Iva non versata.
Il Codice della crisi di impresa e di insolvenza richiede ai creditori qualificati di segnalare i propri crediti attraverso PEC, e per chi fosse sprovvisto di tale mezzo attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno, il superamento di determinate soglie di insolvenza. Le soglie cambiano a seconda del soggetto interessato e del tipo di credito. La segnalazione deve essere effettuata all’indirizzo dell’azienda indicato nell’anagrafe tributaria e, se presenti, al Collegio Sindacale e al Sindaco unico.
In seguito a tale segnalazione l’organo amministrativo deve iniziare attività di monitoraggio e verificare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo/amministrativo, contabile e valutare se vi sono le condizioni per l’apertura di una crisi aziendale. Tale controllo deve essere obbligatoriamente effettuato perché, se in seguito la situazione dovesse complicarsi ulteriormente. potrebbero ravvisarsi responsabilità a carico degli amministratori e degli organi di controllo per il mancato adempimento degli obblighi a loro carico.
Tra i creditori qualificati c’è l’Agenzia delle Entrate in riferimento ai mancati versamenti Iva. Attualmente la soglia prevista per la segnalazione è di 5.000 euro in riferimento al mancato versamento in seguito alla comunicazione Lipe del primo trimestre (articolo 25 novies Codice della crisi di impresa).
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Tale soglia è stata ritenuta troppo bassa anche dall’Agenzia delle Entrate. Con la modifica approvata alla Camera dei Deputati in corso di conversi0ne del decreto Semplificazioni queste soglie cambiano. Le nuove regole, se approvate in modo definitivo, prevedono:
Un’ulteriore novità riguarda i termini temporali, infatti la segnalazione dovrà partire non in seguito alla comunicazione relativa al primo trimestre, ma alla comunicazione relativa al secondo trimestre.
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