Limiti del pignoramento sulle pensioni, come sono cambiati nel 2023

I limiti del pignoramento sulle pensioni Inps sono cambiati già a partire dal 2023, vediamo quindi cosa dice la normativa di riferimento.

Limite del pignoramento sulle pensioni, la legge di riferimento

La base del pignoramento è un debito non pagato da parte del pensionato. La legge 21 settembre 2022 n. 142, che ha convertito il Decreto Legge 9 agosto 2022 n. 115 (Decreto Aiuti bis), ha modificato i limiti di impignorabilità delle pensioni. Infatti l’art. 21 bis così prevede “Il settimo comma dell’ art. 545 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

“Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 Euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge

Limiti del pignoramento sulle pensioni, innalzato valore

Il legislatore ha innalzato il limite sul pignoramento perché si è innalzato anche il valore del minimo vitale. Per quanto riguarda il pignoramento sulle pensioni è bene ricordare che queste possono essere pignorati presso l’Inps o presso il conto corrente dove questa è accreditata. Però se la pensione viene pignorata presso l’Inps, il creditore non può pignorare più di un quinto. Questo si calcola sul netto della pensione mensile, detta appunto minimo vitale.

Il minimo vitale è pari al doppio dell’assegno sociale e non può essere mai inferiore a mille euro. Pertanto se oggi l’assegno minimo è pari a 503,27 euro, il minimo vitale per il 2023 è di 1.006,54 euro. Ciò significa che ogni pensione può essere pignorata per massimo un quinto della parte che accedere i 1.006, 54 e comunque non può mai essere pignorata se non supera i mille euro. Per fare un esempio una pensione di 1200 Euro mensile, può essere pignorata solo per la parte eccedente i 1.000 Euro, ovvero solo un quinto di 200, per la somma trattenuta sarà pari a 40 Euro.

Il caso in cui il credito è l’Agenzia delle entrate

Una nota particolare spetta quanto il creditore è l’Agenzia delle entrate. Se il creditore è l’Agenzia Entrate Riscossione, il pignoramento ha una proporzione diversa. Infatti non è più un quinto, ma un decimo se la pensione mensile non supera le 2.500 euro. E’ invece di un settimo se la pensione supera i 2.500 euro. Infine per pensioni mensili superiore a 5.000 euro il pignoramento è di un quinto, sempre al netto del minimo vitale.

 

 

 

 

 

Informazioni su Francesca Cavaleri 1467 Articoli
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