Beni del defunto usati dagli eredi, annullano l’accettazione tacita?

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I beni del defunto usati dagli eredi sono tutto quel complesso di cose o immobili che sono appartenuti ad una persona prima del decesso, oggi usati dei suoi successori

Beni del defunto usati dagli eredi, cosa si intende?

Quando una persona è in vita utilizza per se e per la sua famiglia un complesso di bene e di immobili. Ma quando muore, può succedere che gli stessi continuino ad essere usati anche dagli eredi. Ad esempio, in una famiglia tutti vivono insieme all’interno di una abitazione di proprietà dei genitori, poi uno dei due muore e i suoi eredi ovviamente continuano a vivere in quella casa pur non facendo alcun documento. Ma il attraverso il loro diritto di abitazione continuano a vivere in quell’immobile.

Ma il comportamento di usare la macchina del proprio compagno defunto, o la casa in cui si è vissuto con i genitori defunti, può considerare una sorta di accettazione tacita dell’eredità?  L’articolo 476 del codice civile introduce il concetto di accettazione tacita e così redita: “L’accettazione è tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede“.

Beni del defunto usati dagli eredi, il caso che fa discutere

Il Signor B. vive nella casa dei genitori che sono deceduti qualche anno fa. Ha vissuto da sempre lì, e ha creato la sua nuova famiglia all’interno dello stesso immobile. Il Signor B ha provveduto alla normale successione, presso l’Agenzia delle entrate, pagando le relative tasse. Essendo figlio unico, ha deciso di tenere l’immobile tutto per sé, ma deve anche fare l’accettazione tacita di eredità, pur ampiamente dimostrato di aver accettato la casa dei genitori?

Partiamo dal fatto che l’accettazione dell’eredità può essere fatta entro 10 anni dal decesso. Basta fare una dichiarazione rilasciata davanti al notaio che ha aperto la successione o al cancelliere del tribunale competente. E questa è la così detta accettazione espressa dell’eredità. Tuttavia di recente la Cassazione ammette che l’accettazione possa desumersi da “un comportamento concludente” ossia un comportamento da cui si desume che si è accettato l’immobile in erededità dal defunto in modo tacito.

La successione non basta come documento

Il Signor B ha fatto una semplice successione, ma è un documento importante solo ai fini del Fisco. Infatti secondo la cassazione l’immissione in possesso dei beni ereditari non comporta accettazione tacita dell’eredità. Questo perché tale comportamento non presuppone necessariamente, in chi la compie, la volontà di accettare. Potendo la stessa dipendere anche da un mero intento conservativo del chiamato o da tolleranza da parte degli altri chiamati.

Quindi si il Signor B dovrà procedere all’accettazione del bene, altrimenti un domani non potrà neanche rivenderlo o darlo in donazione o disporne come vuole. Per tale motivo è opportuno fare insieme sia la successione che l’accettazione tacita di eredità e quindi provvedere in modo regolare all’uso del bene.

Informazioni su Francesca Cavaleri 1653 Articoli
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