Analisi cliniche, l’Agenzia delle Entrate chiarisce: occorre la fattura

analisi cliniche

L’Agenzia delle Entrate precisa che per ottenere agevolazioni fiscali su spese sostenute per le analisi cliniche presso una struttura sanitaria autorizzata non basta lo scontrino parlante, occorre la fattura.

Esenzione Iva per le analisi cliniche

Nella risposta ad Interpello 275 del 4 aprile 2023 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito dubbi che attanagliano molti contribuenti, lo stesso riguarda la possibilità di ottenere agevolazioni fiscali per le spese sostenute per le analisi cliniche volte ad accertare una patologia in presenza del solo scontrino parlante. A proporre l’istanza è una struttura sanitaria che ritiene di poter adempiere agli obblighi utilizzando il semplice scontrino parlante in base a quanto previsto dalla Risoluzione 60/E del 2017.

L’Agenzia nella risposta ad interpello chiarisce diversi dubbi. Il primo riguarda l’esenzione Iva per le prestazioni “sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza” prevista dall’articolo 10 del decreto Iva. Come sottolinea l’Agenzia anche le analisi cliniche rientrano in questa categoria.

Obbligo di fattura per le analisi cliniche

Il successivo articolo 22 del decreto Iva fornisce però anche l’elenco delle prestazioni sanitarie per le quali non è obbligatoria, tranne nel caso in cui ne faccia espressa richiesta il paziente, l’emissione della fattura.

Precisa l’Agenzia delle entrate che questo elenco deve ritenersi analitico e di conseguenza non si possono applicare “estensioni interpretative”. Siccome le analisi cliniche non sono ricomprese nell’elenco delle prestazioni sanitarie per le quali non è obbligatoria l’emissione di fattura, deve ritenersi che non sia corretto il comportamento delle strutture sanitarie che a fronte di tali prestazioni non emettono fattura.

La Risoluzione 60/E del 2017, chiarisce l’Agenzia, si applica solo alle prestazioni di autoanalisi svolte da professionisti per conto delle farmacie e a queste ultime fatturate.

Naturalmente nel momento in cui per tali prestazioni non si dovesse ottenere la fattura, il paziente non potrà utilizzare la detrazione del 19% delle spese sanitarie sostenute nell’arco dell’anno, proprio per questo è sempre bene prestare attenzione.

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