Decreto milleproroghe 2010 : Paradisi fiscali

Il Decreto Milleproroghe introduce due nuovi commi di salvaguardia per l’Amministrazione Finanziaria, con cui:

–  vengono raddoppiati da 4 a 8 gli anni per l’attività di accertamento delle attività detenute in Stati considerati “paradisi fiscali” basata su tale presunzione;

–  sono raddoppiati i termini di accertamento  per le violazioni relative al monitoraggio fiscale, derivanti dall’errata omessa compilazione del quadro RW del mod. UNICO.

Rivalutazione partecipazioni e terreni : Detrazione irpef

.La detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo privato è prorogata con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2012, resta fermo il limite massimo di spesa pari ad € 48.000 per ciascun immobile oggetto dell’intervento e la necessità di indicare separatamente in fattura il costo della manodopera.
É prorogata altresì la possibilità di usufruire della detrazione IRPEF del 36%, da calcolare sul 25% del costo di acquisto dell’immobile col limite di 48.000 euro, da parte degli acquirenti o assegnatari di un’unità immobiliare facente parte di un intero edificio sottoposto a restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione e da cooperative edilizie, con riferimento agli interventi eseguiti nel periodo dall’1.1.2008 al 31.12.2012, a condizione che l’immobile sia ceduto o assegnato entro il 30.6.2013.
La detrazione 36% di regola va spalmata su 10 anni, salvo che l’eta’ del beneficiario sia almeno di 75 anni.

IVA 10% A REGIME SUGLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ABITATIVO (Finanziaria art. 2 c. 11)
Dal 2010 viene definitivamente fissata al 10% l’aliquota IVA applicabile alle prestazioni di servizi relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all’art. 31, c. 1, lett. a), b), c) e d), L. 457/78 realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa. La riduzione si applica con la limitazione del valore dei beni significativi, previsti dal D.M. 29.12.09 (ascensori e montacarichi; infissi esterni e interni; caldaie; video citofoni; apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria; sanitari e rubinetteria da bagni; impianti di sicurezza).
Prima d’oggi l’aliquota ridotta del 10% era già prevista a regime per gli interventi di cui alle lett. c) e d) (Vedi n. 127-quaterdecies Tabella A Parte III Dpr 633/72), mentre era applicabile agli interventi di manutenzione di cui alle lett. a) e b) in forza di proroghe contenute nelle varie Leggi finanziarie. Ora tale aliquota ridotta e’ definitivamente a regime.

Proroga scudo fiscale : Elenchi intrastat relativi al IV trimestre 2009

PRESENTAZIONE ELENCHI INTRASTAT RELATIVI AL IV TRIMESTRE 2009 OVVERO ALL’ANNO 2009
Il 31 gennaio 2010, anzi l’1 febbraio cadendo il 31 di domenica, scade il termine ultimo per presentare all’Ufficio doganale competente per territorio l’elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie effettuate nel IV trimestre 2009, per i contribuenti che hanno l’obbligo di adempiere con tale periodicità. Sempre l’1 febbraio scade anche il termine di presentazione degli elenchi per gli acquisti e per le cessioni intracomunitarie effettuate dagli operatori con obbligo di presentazione con periodicità annuale.
Si ricorda che la scadenza si riferisce ai soggetti che presentano il modello mediante raccomandata o presentazione diretta, mentre il termine è prorogato di cinque giorni qualora venga utilizzato il servizio telematico Electronic Data Interchange (EDI).

Cosa devono ricordare le società di capitali : Deposito del bilancio 2009 in formato xbrl

La novità di maggior rilievo quest’anno sara’ costituita dal deposito del bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2009, per il quale e’ stato istituito l’obbligo di predisporre un particolare file secondo le specifiche XBRL. Questo formato e’ in sostanza uno standard comune di tipo elettronico-contabile, che ha l’obiettivo di ottenere un vasto insieme di dati facilmente elaborabile. Tale obbligo riguarda le società tenute al deposito del bilancio presso il Registro delle Imprese, limitatamente alle sole società di capitali non quotate e che non adottano gli IAS/IFRS, ma compresi i Consorzi con attivita’ esterna.

Lo scudo fiscale : I destinatari e in cosa consiste il monitoraggio fiscale

La normativa sul monitoraggio fiscale ha come destinatari:

* le persone fisiche, anche se imprenditori individuali;
* le società semplici e le associazioni equiparate ai sensi dell’articolo 5 del Tuir;
* gli enti non commerciali.

Secondo quanto stabilito dalla normativa sul monitoraggio fiscale, il contribuente deve indicare nel quadro RW della dichiarazione dei redditi:

– gli stock di investimenti esteri al 31 Dicembre di ogni anno (solamente nel caso in cui sono suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia);
– i flussi relativi agli stock di interesse.

Lo scudo-ter si sostanzia:

* nel rimpatrio delle attività estere, se collocate al di fuori dell’Unione europea;
oppure
* nella regolarizzazione delle attività estere, se detenute all’interno dell’Unione europea.

Il rimpatrio prevede il trasferimento in Italia delle attività estere, mentre la regolarizzazione comporta la mera emersione delle predette attività non dichiarate.

Lo scudo ha ad oggetto:

* le somme di denaro;
* le atri attività finanziarie, quali azioni quotate e non quotate, e quote di società non rappresentate da titoli;
* i titoli obbligazionari;
* i certificati di massa;
* le quote di partecipazione a organismi di investimento collettivo, indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente;
* gli immobili;
* le quote di diritti reali;
* le multiproprietà;
* gli oggetti preziosi;
* le opere d’arte.

Il rimpatrio o la regolarizzazione comporta il versamento di un’imposta straordinaria del 5 per cento; tale imposta si applica nella misura del 50 per cento su una base imponibile pari al 2 per cento annuo per cinque anni dell’investimento non dichiarato.
Non possono essere eseguite compensazioni della base imponibile con perdite e dall’imposta non possono essere decurtati crediti o ritenute.

Al fine di attribuire un valore alle attività oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione, i criteri che possono essere utilizzati sono i seguenti:
– valore nominale per il denaro;
– costo di acquisto, se documentato, per le altre attività;
– importo derivante dalla dichiarazione sostitutiva ovvero importo indicato nella dichiarazione riservata, nell’ipotesi in cui non è possibile documentare il costo originario dell’attività.
Il valore delle attività emerse corrisponde a quello che viene preso come base di calcolo per l’imposta straordinaria.
Il perfezionamento della regolarizzazione e del rimpatrio avviene con il versamento dell’imposta straordinaria (articolo 13-bis, comma 3, del Decreto Legge numero 78 del 2009).
Il contribuente può calcolare l’imposta con riguardo alle attività detenute fino al 31 Dicembre 2008 e rimpatriate o regolarizzate dal 15 Settembre 2009 al 14 Aprile 2010.

Interventi sul risparmio energetico : L’Ambito soggettivo

Possono beneficiare della detrazione sulle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica tutti i contribuenti, residenti o non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo:

– che possiedono sulla base di un titolo idoneo l’immobile sul quale sono stati eseguiti gli interventi per conseguire il risparmio energetico;
– che realizzano redditi d’impresa, vale a dire persone fisiche, società di persone e società di capitali;

L’ambito soggettivo include anche:
– le associazioni tra professionisti;
– gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
– i condomini nell’ipotesi di esecuzione di interventi sulle parti comuni condominiali;
– il familiare che convive con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, a condizione che abbia sostenuto le spese e che le fatture e i bonifici siano a lui intestati.

Le spese di riqualificazione energetica finanziate dal contribuente mediante contratto di leasing possono essere agevolate; in tal caso la detrazione spetta al contribuente utilizzatore e si determina sul costo sostenuto dalla società di leasing.

Se varia invece la titolarità dell’immobile nel corso del periodo di godimento dell’agevolazione, sulle quote residue si dovrà procedere nel seguente modo:

– nella vendita o donazione il diritto viene trasferito rispettivamente all’acquirente e al donatario;
– nel caso di morte del titolare, il diritto di trasmette all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene.
Fonte: Agenzia delle Entrate

Finanziaria 2010 : Credito di imposta per l’acconto 2009

Le persone fisiche che entro il 30 novembre 2009 hanno versato l’acconto IRPEF 2009 senza avvalersi della possibilità di riduzione dell’importo corrispondente a venti punti percentuali possono beneficiare di un credito d’imposta in misura corrispondente, da utilizzare in compensazione sin dal primo pagamento di altre imposte e contributi.
Il sostituto di imposta che ha trattenuto l’acconto e versato all’Erario puo’ restituirlo al contribuente con il pagamento dello stipendio di dicembre detraendo poi l’importo dai versamenti dallo stesso dovuti. (art. 2 c. 6-8))

Decreto milleproroghe 2010 : Scudo Fiscale

Riapertura dei termini per aderire allo scudo fiscale. In particolare, sono state previste due nuove scadenze con due aliquote diverse:

–  6% per le operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate entro il 28 febbraio 2010;

–  7% per le operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate dal 1° marzo 2010 al 30 aprile 2010.

Il precedente termine era fissato alla data del  15.12.2009. L’imposta straordinaria del 5% .

Rivalutazione partecipazioni e terreni

Viene riproposta la rideterminazione del costo di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola e delle partecipazioni non quotate posseduti all’1.1.2010, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché enti non commerciali.
Il termine per usufruire della nuova rivalutazione è fissato al 31.10.2010, data entro la quale è necessario redigere ed asseverare la perizia di stima; entro il 2.11.2010 occorre provvedere al versamento dell’imposta sostitutiva, in unica soluzione o come prima rata di 3 rate annuali di pari importo, le ultime due maggiorate del 3% annuo di interesse.
L’aliquota dell’imposta sostitutiva è pari al 4% per rivalutare terreni e partecipazioni qualificate ed al 2% per rivalutare partecipazioni non qualificate, da calcolarsi come di consueto non sull’importo della rivalutazione ma sull’intero nuovo valore del bene.
Nel particolare caso delle aree, la perizia di stima dovrà essere redatta prima della vendita; diversamente, nel caso di partecipazioni con plusvalenze in regime di dichiarazione, la stessa perizia potrà essere giurata entro il 31.10 prossimo, anche se la partecipazione è già stata ceduta.
Per quanto riguarda le aree, la convenienza della rivalutazione è influenzata dalla tipologia di plusvalenza prodotta; pertanto, prima di procedere è consigliabile verificare se si stia cedendo un’area semplicemente edificabile oppure lottizzata. il perfezionamento della procedura si ottiene con il pagamento della prima rata nei termini di legge, eventuali ritardi sul versamento delle rate successive non pregiudicano l’efficacia della procedura.
La rivalutazione è possibile anche per chi avesse già aderito alle precedenti rivalutazioni, fatto salvo l’obbligo di pagare nuovamente l’imposta sostitutiva sull’intero valore e richiedere il rimborso delle rate già versate (quelle non scadute possono essere sospese), se non sono trascorsi più di 48 mesi dal momento del pagamento

Proroga scudo fiscale : Certificazione crediti della pubblica amministrazione

PROROGA “SCUDO FISCALE” – Decreto Milleproroghe art. 1 c. da 1 a 3 e 7
Come e’ noto, l’art. 13-bis del DL n. 78/2009, convertito dalla Legge n. 102/2009, aveva riproposto la disciplina dell’emersione delle attività detenute all’estero, conosciuta come “scudo fiscale”, che consentiva ai residenti in Italia detentori di attività all’estero in violazione delle disposizioni sul c.d. “monitoraggio fiscale”, di sanare la loro posizione fiscale consegnando entro il 15.12.2009 ad un intermediario abilitato (banca, SIM, Poste, ecc.) la dichiarazione riservata e i denari necessari per il versamento dell’imposta straordinaria del 5% delle attività indicate nella dichiarazione stessa.
Ora il Decreto Milleproroghe dispone la proroga dello “scudo fiscale” con la fissazione di due diverse misure dell’imposta straordinaria dovuta per la definizione della sanatoria:
– la prima pari al 6% per le operazioni di rimpatrio / regolarizzazione perfezionate entro il 28.2.2010;
– la seconda pari al 7% per le operazioni di rimpatrio / regolarizzazione perfezionate dall’1.3 al 30.4.2010.
– l’ampliamento, al doppio della durata (da 4 anni a 8 anni), dei termini di accertamento ai fini IVA e II.DD. nei
confronti dei contribuenti che detengono investimenti o attività finanziarie all’estero in violazione degli obblighi del
c.d. “monitoraggio fiscale”; in tal modo l’Amministrazione finanziaria potrà avvalersi del nuovo termine di 8 anni, in luogo dei precedenti 4, per l’attività di accertamento delle attività detenute in Stati c.d. “paradisi fiscali” in violazione degli obblighi di “monitoraggio fiscale”, sia ai fini IVA che delle imposte dirette, basata sulla presunzione di cui al comma 2 del citato art. 12 in base al quale tali disponibilita’ “ ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione”.
Raddoppiano anche i termini di accertamento delle violazioni relative al “monitoraggio fiscale” ex art. 4, DL n. 167/90 e quindi derivanti dall’errata/omessa compilazione del quadro RW del mod. UNICO.

CERTIFICAZIONE DEI CREDITI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Decreto Milleproroghe art.1 c. 16)
Il Decreto Milleproroghe estende al 2010 il meccanismo per cui, su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali possono certificare se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente.
Tale cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto, a far data dalla predetta certificazione, che può essere a tal fine rilasciata anche nel caso in cui il contratto di fornitura o di servizio in essere escluda la cedibilità del credito medesimo. Per le modalità operative vale sempre il D.M. 19.5.2009.