Cosa devono ricordare le società di capitali : Distribuzione delle riserve di utili

Per i dividendi 2008 corrisposti nel 2009 il Legislatore, avendo ridotto la tassazione Ires dal 33% al 27,5%, ha previsto l’incremento della percentuale da sottoporre a tassazione in capo ai percipienti dal 40% al 49,72%, limitatamente alle partecipazioni qualificate delle persone fisiche nonché a quelle detenute da imprese non soggette ad Ires (società di persone ed imprenditori individuali).
Quindi, per fare un esempio, il privato che riceve 100 di dividendo dovra’ dichiarare nella Dichiarazione Unico un reddito solo di 49,72, assoggettandolo alla normale sua Irpef marginale. Il complemento a 100, cioe’ 50,28, non viene piu’ tassato per compensare l’Ires 27,5% gia’ pagata dalla societa’.
È rimasta, invece, invariata al 5% la tassazione dei dividendi percepiti dalle società di capitali, così come la tassazione sui dividendi “non qualificati” percepiti da persone fisiche, per i quali rimane fermo l’obbligo di tassazione alla fonte a titolo d’imposta nella misura del 12,5%.
Occorre ricordarsi alcune regole, prima di tutto la priorità nella distribuzione: i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino all’esercizio 2007. Ciò significa che è necessario “consumare” per primi gli utili formati fino all’esercizio 2007, sui quali la società ha corrisposto l’IRES al 33% e ai quali corrisponde la tassazione in capo al socio qualificato nella misura del 40%. Solo ad esaurimento di tali utili si potrà procedere alla distribuzione di quelli formatisi a decorrere dall’esercizio 2008, sui quali la società ha corrisposto l’IRES nella misura del 27,5%, con tassazione in capo al socio qualificato nella misura del 49,72%.

Lo scudo fiscale : ter

Lo scudo fiscale è stato reintrodotto dall’articolo 13-bis del Decreto Legge numero 78 del 1° Luglio 2009, convertito con modifiche con Legge numero 102 del 3 Agosto 2009; a tale strumento è stata assegnata la denominazione “scudo-ter”.

La disposizione legislativa ha istituito un’imposta straordinaria sulle attività patrimoniali e finanziarie detenute al di fuori dello Stato Italiano in violazione della disciplina sul monitoraggio valutario (Decreto Legge numero 167 del 28 Giugno 1990, convertito con modifiche con Legge numero 227 del 4 Agosto 1990).

L’Agenzia ha deciso di creare un dialogo con i cittadini attraverso un vero e proprio forum dedicato, che consentirà di valutare non solo le indicazioni delle associazioni di categoria e degli ordini professionali, ma anche di tutti coloro che vorranno inviare suggerimenti tecnici.

Interventi sul risparmio energetico : La disciplina sul risparmio energetico

La Finanziaria 2007 (articolo 1, comma da 344 a 347 della Legge numero 296 del 27 Dicembre 2006) ha introdotto la possibilità per i contribuenti che sostengono spese per il risparmio energetico, di beneficiare di una detrazione dalle imposte sui redditi (Irpef e Ires) pari al 55 per cento delle spese sostenute, da ripartire in tre rate annuali di pari importo.
La disciplina inerente al risparmio energetico è stata poi modificata dalla Finanziaria 2008 (Legge numero 244 del 24 Dicembre 2007), apportando le seguenti variazioni:

– le agevolazioni sulle spese sostenute per il risparmio energetico entro il 31 Dicembre 2010 sono state prorogate, alle stesse condizioni;
– i contribuenti non sono più tenuti a presentare la certificazione per la sostituzione di finestre e per l’installazione di pannelli solari;
– il contribuente può scegliere di ripartire la spesa da un minimo di tre a un massimo di dieci rate di uguale importo;
– l’agevolazione comprende anche le spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione, sostenute entro il 31 Dicembre 2009, sussistendo però un limite di spesa annuo pari ad Euro 2 milioni.

Il Decreto Legge numero 185 del 29 Novembre 2008, convertito con modificazioni con Legge numero 2 del 28 Gennaio 2009, ha previsto precisi limiti quantitativi alle risorse stanziate dallo Stato per la detrazione d’imposta spettante sulle spese riconosciute per tali investimenti; in particolar modo viene previsto che:

– le spese effettuate nell’anno 2008 vengono riconosciute integralmente;
– per quanto concerne le spese effettuate negli anni 2009, 2010 e 2011, il limite massimo di spese stanziato sarà pari:
o ad euro 82,7 milioni per l’anno 2009;
o ad Euro 185,9 milioni per l’anno 2010;
o ad Euro 314,8 milioni per l’anno 2011;
– con riguardo alle spese di riqualificazione energetica sopportate a partire dal 1° Gennaio 2009, la spesa deve essere suddivisa obbligatoriamente in cinque rate di uguale importo.

Le spese detraibili ricomprendono anche quelle relative alle prestazioni professionali e alle opere edilizie funzionali all’intervento destinato al risparmio energetico.
I contribuenti possono beneficiare della detrazione a condizione che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari o edifici residenziali esistenti, per nulla rilevando la categoria catastale di appartenenza. Quindi, la detrazione non opera nel caso in cui gli interventi vengono eseguiti su immobili in costruzione.

La detrazione può essere fruita anche nel caso in cui il contribuente riceva altre agevolazioni di natura non fiscale, come contributi o finanziamenti. In tali ipotesi, i contributi o incentivi ricevuti per l’effettuazione degli interventi per il risparmio energico per i quali si beneficia della detrazione del 55 per cento, devono poi essere assoggettati a tassazione separata.

Gli adempimenti per il risparmio energetico sono stati ulteriormente semplificati ad opera del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 Agosto 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 224 del 26 Settembre 2009, ed entrato in vigore l’11 Ottobre 2009. Il decreto conferma anche che la detrazione del 55 per cento non può essere cumulata con il premio aggiuntivo stabilito per gli impianti fotovoltaici che accedono alle tariffe incentivanti.
Fonte: Agenzia delle Entrate

Area Download: il modello 730/2010

Di seguito forniamo il link al sito dell’Agenzia delle Entrate dove scaricare i documenti relativi al Modello 730/2010:

  • Modello 730/2010: con provvedimento del 15/01/2010 sono stati approvati i modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il C.A.F. e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2010 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale.

Il Modello 730/2010: alcune novità e numerose proroghe.

Dallo scorso mese di gennaio, dal sito dell’Agenzia delle Entrate, è disponibile il nuovo modello 730/2010.

Le novità presenti nel modello sono costituite da:

  1. il bonus mobili per le spese sostenute nel 2009 per arredare immobili ristrutturati;
  2. la possibilità, per gli eredi o per i soggetti che hanno acquistato o ricevuto in donazione immobili oggetto di interventi di risparmio energetico, di rideterminare le rate annuali della detrazione del 55%;
  3. la detrazione per i lavoratori dipendenti del comparto Sicurezza, difesa e soccorso pubblico;
  4. l’imposta sostitutiva del 10% sulle sole somme erogate a titolo di incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa per i lavoratori dipendenti del settore privato con determinati requisiti;
  5. la colonna 5 del rigo F1 per riportare l’eccedenza di acconto Irpef versata a novembre e compensata nel modello F24;
  6. le agevolazioni per le popolazioni colpite dal sisma d’Abruzzo del 6 aprile 2009.

Il Mod. 730/2010 potrà essere presentato:

  • al proprio sostituto d’imposta (entro il 30 aprile 2010);
  • ad un Caf-dipendenti o ad un professionista abilitato (entro il 31 maggio 2010).

Il modello IVA 2010: semplice e razionale.

Già disponibile da alcuni mesi sul sito dell’Agenzia delle Entrate, il nuovo modello IVA, presenta numerosi cambiamenti che lo rendono più semplice rispetto al passato.

Cambia il quadro VA, che richiederà meno informazioni, infatti se prima era necessario inserire alcuni dati sia in questo quadro che in altri, adesso conterrà soltanto i dati generali e quelli riepilogativi sulle attività svolte dal dichiarante, mentre gli altri dati basterà indicarli nei quadri a essi appositamente dedicati: ad esempio le informazioni riguardanti le operazioni attive andranno inserite nel quadro VE, mentre quelle relative alle operazioni passive andranno inserite nel quadro VF.

Scompaiono il rigo VA4 (prima presente sempre nel quadro VA), usato dai contribuenti che versano trimestralmente l’imposta per le operazioni di subfornitura; il rigo VA42, dove si indicavano i dati per l’adeguamento Iva agli studi di settore; il quadro VG, utilizzato dai contribuenti in regime speciale che con questo nuovo modello 2010 utilizzeranno il quadro VF, dove sono state istituite due nuove sezioni, di cui una dedicata alla determinazione dell’Iva ammessa in detrazione.

Sono stati soppressi anche righi relativi alle sommatorie parziali di importi contenuti in altri righi appartenenti alla stessa sezione.

Infine, si noterà che anche il frontespizio è cambiato. Sono stati eliminati i riquadri relativi alla residenza anagrafica per le persone fisiche e al domicilio fiscale per le persone giuridiche. L’obbligo di compilare questi campi rimane solo per i soggetti residenti all’estero.

Area Download: il modello iva 2010

Di seguito forniamo alcuni links utili per scaricare documenti e software relativi al Modello Iva 2010.

  • Modelli Iva 2010: con Provvedimento del 15/01/2010 sono stati approvati i dei modelli di dichiarazione IVA/2010 concernenti l’anno 2009, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2010 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto nonché del modello IVA 74 bis con le relative istruzioni.
  • Specifiche Tecniche: gli allegati A e B relativi alle specifiche tecniche per la trasmissione del Modello Iva annuale 2010.
  • Software di compilazione modello IVA 2010: il software consente la compilazione del modello IVA 2010 da presentare in via autonoma.
  • Procedure di controllo: le procedure di controllo consentono di evidenziare, mediante appositi messaggi di errore, le anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione e nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche e dalla circolare dei controlli.

Le scadenze fiscali di Febbraio

  • Scadenze del 01 febbraio 2010
    IVA – Elenchi Intrastat Trimestrali
    INPS – Modello DM10/2
    INPS – Denuncia Emens
    IVA – Elenchi Intrastat Annuali
  • Scadenze del 16 febbraio 2010
    IVA – Dichiarazione d’intento
    IRPEF – Ritenute redditi di lavoro autonomo
    IRPEF – Ritenute
    IVA – Liquidazione mensile
    IRPEF – Addizionali
    INTRATTENIMENTI – Imposta
    ENPALS – Contributi mensili
    INPGI – Contributi
    INPS – Gestione Separata
    INPS – Contributi mensili
    Inps – Contributi IVS Artigiani e Commercianti
    INAIL – Autoliquidazione
    LAVORO – Libro Unico
    T.F.R. – Imposta sostitutiva sulla rivalutazione
  • Scadenze del 20 febbraio 2010
    IVA – Elenchi Intrastat Mensili
  • Scadenze del 22 febbraio 2010
    ENASARCO – Contributi
  • Scadenze del 25 febbraio 2010
    ENPALS – Denuncia dei contributi