Anche i lavoratori degli studi professionali potranno iscriversi alle liste di mobilità

Il Ministero del Lavoro nell’interpello del Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro e Confprofessioni n. 10 dell’8 marzo che estende il campo di applicazione degli ammortizzatori sociali, ha informato che da oggi anche i lavoratori degli studi professionali avranno il diritto di potersi iscrivere presso le liste di mobilità. Il Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro Alessandro Visparelli ha affermato in merito:  “Con l’interpello ministeriale n. 10/11 si mette fine a una sperequazione tra lavoratori, in un momento in cui la crisi morde tutti allo stesso modo, riconoscendo ai professionisti il ruolo di datori di lavoro nell’accezione più ampia e moderna della giurisprudenza comunitaria“.

Il ministero sottolinea che già con la sentenza del 16 ottobre 2003 (C-32/02) la Corte Ue ha esteso la nozione di datore di lavoro, affermando che la direttiva 98/59/Ce si applica ai licenziamenti collettivi effettuati da qualunque datore, persona fisica o giuridica. La novità che riguarda i lavoratori degli studi professionali rientra dunque in questa prospettiva.

L’indennità di mobilità in deroga può essere fruita anche dai dipendenti licenziati da studi professionali a seguito della crisi economica qualora rispettino i requisiti di anzianità aziendale e dichiarino la loro immediata disponibilità a lavorare e seguire percorsi formativi.

M. Z.

Prorogati i voucher per i disoccupati per tutto il 2011

Il Decreto Milleproroghe ha “allungato” la vita dei voucher di lavoro per disoccupati a tutto il 2011.  Sarà possibile poter impiegare in attività di lavoro accessorio lavoratori che godono di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito, quindi cassaintegrati e disoccupati ma anche lavoratori part-time (il ministero del lavoro ha avvertito che sarà inoltre possibile ricorrervi anche in caso di lavoro a tempo pieno) con  il limite massimo di importo erogato non superiore ai 3000 euro netti.

In ogni caso potrà ricorere ai vocuher chi svolge attività concernenti alle manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli, dei lavori domestici, di giardinaggio, dell’insegnamento privato supplementare ecc. Per quei settori che non compaiono nella norma, i committenti possono invece ricorrere ai voucher con determinate categorie di soggetti: giovani con meno di 25 anni di età, pensionati, lavoratori part-time, percettori di misure di sostegno al reddito.

Mirko Zago

Errori nella dichiarazione dei redditi? Presenta il modello 730 integrativo

Se, dopo un attento controllo del prospetto di liquidazione delle imposte (modello 730/3) si riscontrassero errori di compilazione o di calcolo, è possibile rivolgersi a chi ha prestato l’assistenza per correggerli. In questo caso è necessario compilare il modello 730 rettificativo.

Quando il modello è stato compilato in modo corretto, ma il contribuente si è accorto di aver dimenticato di esporre degli oneri deducibili o detraibili, c’è la possibilità di:

* presentare entro il 25 ottobre un modello 730 integrativo, con la relativa documentazione. Il modello 730 integrativo deve essere presentato a un intermediario (Caf, professionista), anche se il modello precedente era stato presentato al datore di lavoro o all’ente pensionistico

* presentare, in alternativa, un modello Unico Persone fisiche entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo.

Se, invece, il contribuente si è accorto di aver dimenticato di dichiarare dei redditi oppure ha indicato oneri deducibili o detraibili in misura superiore a quella spettante, deve presentare obbligatoriamente un modello Unico Persone fisiche e pagare direttamente le somme dovute, compresa la differenza rispetto all’importo del credito risultante dal modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d’imposta.

Il modello 730 può essere scaricato qui.

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Quando va presentato il modello 730?

 

Il modello 730 può essere presentato entro il 30 aprile al proprio datore di lavoro o ente pensionistico oppure entro il 31 maggio a un Caf o a un intermediario abilitato (iscritti agli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei consulenti del lavoro).Entro questa data il datore di lavoro o ente pensionistico deve consegnare al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione modello 730-3, con l’indicazione delle trattenute o dei rimborsi che saranno effettuati.

Il Caf o il professionista abilitato deve consegnare entro il 15 giugno al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione modello 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente. Infine, entro il 30 giugno il datore di lavoro o ente pensionistico, il Caf o il professionista abilitato trasmettono il modello 730 all’Agenzia delle Entrate.

Il modello 730 può essere scaricato qui.

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Che documenti presentare per il 730?

Il contribuente prima di presentare il modello 730 rivolgendosi ad un professionista o presso un Caf, deve recuperare i documenti relativi a ritenute, oneri deducibili e detraibili, versamenti, eccedenze di imposta.

In particolare vanno esibiti i seguenti documenti anche solo in fotocopia:

  • il Cud (Certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati) rilasciato dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico e le altre certificazioni dalle quali risultino le ritenute subite sui redditi di lavoro dipendente, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo occasionale, ecc.
  •  fatture, ricevute, scontrini, quietanze che attestino le spese sostenute nel corso dell’anno per le quali è prevista la deducibilità dal reddito complessivo o il riconoscimento di detrazioni dall’imposta lorda
  • altra documentazione necessaria per il riconoscimento delle spese deducibili o detraibili, come, ad esempio, per gli interessi passivi, la copia del contratto di mutuo per l’acquisto dell’immobile adibito ad abitazione principale; per l’assicurazione sulla vita, la copia della polizza o altra certificazione rilasciata dalla compagnia assicuratrice, ecc.
  • per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ricevuta della raccomandata inviata al Centro operativo di Pescara per comunicare l’inizio lavori, ricevuta dei bonifici attraverso i quali sono state pagate le opere di ristrutturazione, quietanze di pagamento degli oneri di urbanizzazione, attestati di versamento delle ritenute operate sui compensi dei professionisti, quietanza rilasciata dal condominio (in caso di lavori di manutenzione ordinaria su parti comuni)
  • attestati di versamento degli acconti d’imposta effettuati autonomamente dal contribuente
  • ultima dichiarazione presentata, se in questa era stata evidenziata a credito un’eccedenza d’imposta che si intende far valere nel modello 730.

Vi sono, infine, alcuni dati per i quali non è necessario esibire la relativa documentazione: per esempio, i certificati catastali relativi ai terreni e ai fabbricati posseduti, i contratti di locazione stipulati e altri documenti relativi alle detrazioni spettanti.

Il modello 730 può essere scaricato qui.

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In che modo e dove si può presentare il modello 730?

Il modello 730 può essere presentato:

  • al sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico)
  • ai Caf o ai professionisti iscritti agli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei consulenti del lavoro).

Se si sceglie di presentare la dichiarazione al proprio sostituto d’imposta (che però deve aver comunicato entro il 15 gennaio di voler prestare assistenza fiscale) occorre consegnare il modello 730 già compilato e la busta chiusa contenente il modello 730-1, relativo alla scelta per la destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille dell’Irpef. La scheda va consegnata, anche se non è stata espressa alcuna scelta, avendo cura di indicare il codice fiscale e i dati anagrafici. In caso di dichiarazione presentata in forma congiunta le schede per la destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille devono essere inserite in un’unica busta, sulla quale devono essere riportati i dati del dichiarante.

Il contribuente non deve esibire al sostituto d’imposta la documentazione tributaria relativa alla dichiarazione, che però deve conservare fino al 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione.

Chi si rivolge a un Caf o a un professionista abilitato può consegnare il modello debitamente compilato e in questo caso non è dovuto alcun compenso, oppure può chiedere assistenza per la compilazione (in questo caso occorrerà versare un corrispettivo). Il contribuente deve presentare al Caf o al professionista, in busta chiusa, la scheda per la scelta della destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille dell’Irpef (modello 730-1), anche se non è stata effettuata alcuna scelta. Il contribuente deve sempre esibire al Caf o al professionista la documentazione necessaria per permettere la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione.

Il modello 730 può essere scaricato qui.

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Il Durc non è più necessario per le integrazioni salariali

Da oggi non è piú necessario presentare il Durc per autorizzare l’erogazione dei trattamenti d’integrazione salariale (cosiddetti Cigo che erano ritenuti un beneficio normativo ai sensi del comma 1175 dell’articolo 1 della legge n. 296/06). Il Ministero del Lavoro con la nota protocollo n.5089/11 ha precisato che la Cigo non rientra nell’ambito dei benefici normativi per i quali è richiesto il Durc.

Rimangono soggetti al Durc i benefici quali gli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro in quanto rappresentano una deroga all’ordinario regime contributivo; i benefici normativi sono le agevolazioni che operano su un piano diverso da quello della contribuzione previdenziale (contributi e le sovvenzioni statali, regionali o da atti a valenza normativa connessi alla costituzione e alla gestione di rapporti di lavoro come cuneo fiscale, credito d’imposta per nuove assunzioni.

Mirko Zago

Chi non può utilizzare il modello 730

Non possono avvalersi della presentazione del modello 730 (utilizzeranno il modello Unico) coloro che possiedono, oltre al reddito di lavoro dipendente, anche redditi di impresa e redditi derivanti dall’esercizio di arti o professioni.

In particolare, non possono utilizzare il modello 730, ma devono presentare il modello Unico Persone fisiche, i contribuenti che nel periodo d’imposta oggetto di dichiarazione hanno posseduto:

  • redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione
  • redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita Iva (come ad esempio i redditi percepiti da chi esercita arti e professioni in forma abituale)
  • redditi “diversi” (ad esempio, proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende, proventi derivanti dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende).

Non possono, inoltre, utilizzare il modello 730 i contribuenti che:

  • devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: Iva, Irap, modelli 770 ordinario e semplificato (ad esempio, imprenditori agricoli non esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione Iva, venditori “porta a porta”)
  • non sono residenti in Italia nel periodo d’imposta oggetto di dichiarazione e/o in quello di presentazione del modello
  • devono presentare la dichiarazione per conto dei contribuenti deceduti
  • nel periodo d’imposta di presentazione del modello, percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati a effettuare le ritenute d’acconto (ad esempio, collaboratori familiari e altri addetti alla casa).

Il modello 730 può esere scaricato da qui.

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I casi particolari del modello 730

I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno possono rivolgersi:

  • al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio dell’anno di presentazione
  • a un Centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (Caf-dipendenti) o a un professionista abilitato se il rapporto lavorativo dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio dell’anno di presentazione e si conoscono i dati del datore di lavoro che dovrà effettuare il conguaglio.

Il personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato può rivolgersi all’istituto scolastico oppure a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno oggetto di dichiarazione al mese di giugno dell’anno di presentazione.

Invece, i soggetti che nell’anno di presentazione posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio dello stesso anno e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, possono presentare il modello 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato. I soggetti che devono presentare la dichiarazione per conto delle persone incapaci, compresi i minori che sono tenuti a presentarla, possono utilizzare il modello 730.

Quando entrambi i coniugi possono autonomamente avvalersi dell’assistenza fiscale, il modello 730 può essere presentato in forma congiunta al datore di lavoro o ente pensionistico di uno dei due coniugi oppure a un Caf o a un professionista abilitato. La presentazione congiunta del modello 730 è possibile anche nei casi in cui il coniuge non è fiscalmente a carico e possiede redditi di qualsiasi categoria dichiarabili con il modello 730, a eccezione, ad esempio, di quelli di lavoro autonomo e d’impresa.La dichiarazione congiunta non può essere presentata nel caso di morte di uno dei coniugi avvenuta prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il modello 730 può essere scaricato da qui.

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Chi può usare il modello 730?

Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che nel periodo d’imposta di presentazione sono pensionati o lavoratori dipendenti (compresi coloro per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale: per esempio, i dipendenti italiani inviati all’estero per lavoro)

  • contribuenti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (quali il trattamento di integrazione salariale, l’indennità di mobilità, ecc.)
  • soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca
  • sacerdoti della Chiesa cattolica
  • giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.)
  • soggetti impegnati in lavori socialmente utili
  • produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770 semplificato e ordinario), Irap e Iva.

Il modello 730 può essere scaricato da qui.

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