Decreto Sostegni, moduli per contributi a fondo perduto disponibili: ecco come inviare richiesta

Il Decreto Sostegni approvato in CDM qualche giorno fa, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2021, con entrata in vigore degli aiuti previsti per lavoratori e imprese, dal giorno successivo. Tra le misure di sostegno, i contributi a fondo perduto, il cui modello per effettuare richiesta con relative istruzioni per la sua compilazione sono state pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Dl Sostegni: come presentare la domanda e termini per i contributi a fondo perduto

La richiesta per accedere ai contributi a fondo perduto previsti dal governo Draghi e contenuti nel Decreto Sostegni, deve avvenire entro il 28 maggio 2021, a partire dal 30 marzo. La domanda va inoltrata esclusivamente per via telematica, attraverso il servizio online dell’Agenzia delle Entrate. Sul portale dell’ADE si può trovare il modello e le istruzioni con la procedura da seguire. La richiesta può essere effettuata anche tramite intermediari autorizzati.

Gli eventi diritto riceveranno il contributo sul proprio conto corrente (vanno indicate le coordinate bancarie nella compilazione della domanda), in alternativa, il richiedente può scegliere di usare il contributo come credito d’imposta in compensazione. La domanda che va effettuata con la compilazione online di un modello entro i termini sopra indicati, verrà valutata dal sistema dell’Agenzia delle Entrate che rilascerà al contribuente richiedente le ricevute relativa all’invio della richiesta.

Successivamente alla valutazione positiva della richiesta ricevuta per l’accesso al contributo a fondo perduto, l’ADE comunicherà al beneficiario l’avvenuto mandato di pagamento dello stesso o la trasformazione in credito d’imposta, nel caso sia l’opzione scelta dal contribuente, nell’apposita area riservata del sito “Fatture e Corrispettivi”.

Compilazione del modulo per la richiesta del contributo a fondo perduto

Il modulo da compilare per inoltrare la domanda d’accesso al contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni, è presente sul portale dell’Agenzia delle Entrate. Il richiedente deve inserire il proprio codice fiscale o quello del rappresentante legale che, se è una persona fisica deve inserire il codice 2, diversamente il codice 1.

Nello spazio concernente i ricavi complessivi del 2019 della propria attività, va posta una crocetta sulla fascia in cui essi rientrano, l’importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi degli anni 2019 e 2020, per consentire il calcolo del contributo da erogare. Inoltre, deve essere indicato se si vuole ricevere il contributo sul proprio conto corrente indicando l’IBAN, o se si sceglie di trasformarlo in credito d’imposta. Nel caso in cui la domanda è inoltrata da un intermediario, va indicato il codice fiscale di quest’ultimo.

A chi spetta il contributo a fondo perduto

Il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni, può essere richiesto dagli esercenti di attività d’impresa, professione e arte e di reddito agrario, da soggetti titolari di Partiva Iva stabiliti o residenti nel territorio dello Stato, che hanno percepito ricavi o compensi fino alla soglia massima di 10.000.000 di euro (nel secondo periodo d’imposta precedente al periodo di entrata in vigore del decreto).

Anche gli enti non commerciali possono fruire del contributo a fondo perduto previsto dal Dl Sostegni, enti del terzo settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti in relazione allo svolgimento di attività commerciali. Il bonus non spetta ai soggetti che hanno cessato la propria attività prima del 23 marzo o che hanno aperto Partita Iva successivamente.

I requisiti relativi a ricavi e fatturato

Per rientrare tra gli aventi diritto al contributo a fondo perduto è vincolante aver percepito nel 2019, compensi o ricavi fino a un tetto massimo di 10 milioni di euro. Altrettanto vincolante è che la media mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto a quella del 2019. Fermo restando la soglia massima di fatturato, il contributo spetta anche ai soggetti che pur senza registrare la perdita di fatturato prevista come requisito, abbiano aperto la partita IVA dal 1° gennaio 2019.

L’importo del contributo a fondo perduto

L’entità del contributo viene stabilità applicando una percentuale alla differenza tra la media mensile del fatturato/corrispettivi conseguiti nel 2020 e quella del 2019. Il 60% viene concesso se ricavi/compensi del 2019 non sono superiori ai 100.000 euro; il 50% da 100.000 a 400.000 euro; il 40% tra 400.000 e 1 milione di euro; il 30% da 1.000.000 a 5.000.000 di euro; infine, il 20% da 5 a 10 milioni di euro.

Il Decreto Sostegni garantisce che l’importo minimo del contributo non è inferiore a mille euro (persone fisiche) e a duemila euro (non persone fisiche), ma stabilisce anche che non può essere superiore a 150mila euro.

ANF INPGI dipendenti e Gestione Separata: come si richiede e a chi spetta?

Gli assegni familiari costituiscono un aiuto concesso ad alcune categorie di lavoratori per le spese sostenute al fine del mantenimento del proprio nucleo familiare. Per molte di esse, l’erogatore è l’INPS, ma in questo articolo ci soffermeremo sull’ANF erogato dall’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI) ai lavoratori Co.Co.Co iscritti alla Gestione Separata e ai dipendenti.

INPGI, assegni nucleo familiare Co.Co.Co: requisiti

L’ANF è riconosciuto dal 1° gennaio 2009 ai lavoratori che esercitano una collaborazione coordinata e continuativa, e che non siano titolari di pensione né assicurati ad altre forme pensionistiche obbligatorie. Hanno diritto all’assegno familiare i Co.Co.Co, quando almeno il 70% del reddito totale familiare conseguito nell’anno solare precedente il 1° luglio, sia costituito da redditi derivanti una collaborazione coordinata e continuativa.

Il riconoscimento dell’assegno avviene anche, quando il reddito familiare deriva sia da lavoro parasubordinato che da dipendente. In questo caso, il requisito del reddito totale è calcolato dalla somma dei singoli redditi percepiti delle due tipologie contrattuali. Se nell’anno preso in considerazione, il reddito proviene solo da lavoro dipendente, il Co.Co.Co non può fare richiesta per ricevere il pagamento dell’ANF.

INPGI, assegni nucleo familiare Co.Co.Co: la domanda

La domanda deve essere presentata direttamente all’INPGI entro 5 anni dall’avvenuta maturazione del diritto all’assegno familiare. L’entità della prestazione viene determinata come avviene anche agli iscritti della Gestione Separata dell’INPS ed erogata in base alla copertura contributiva, per cui ci sono stati effettivamente i versamenti.

Compilazione del modello per la domanda di ANF dei Co.Co.Co INPGI: istruzioni

La richiesta per l’ANF va presentata all’INPGI e deve essere inoltrata dal 1° febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono stati corrisposti i compensi fornendo il certificato di stato di famiglia del richiedente e dei suoi familiari (nel caso quest’ultimi non convivano con chi presenta domanda). In caso di variazione della situazione familiare, il certificato di stato di famiglia va rinnovato. In questo caso deve essere indicata la data di decorrenza della variazione e che il modello ANF da presentare all’INPGI va presentato entro 30 giorni dall’avvenuta variazione.

Nel modello va indicato il periodo per il quale viene richiesto l’assegno per il nucleo familiare che, viene riconosciuto per anno solare. Il diritto all’assegno può anche partire dopo il 1° gennaio e terminare prima del 31 dicembre.

Nella compilazione del modello ANF i redditi devono essere dichiarati al lordo delle detrazioni d’imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali. Va indicato il reddito percepito nell’anno immediatamente precedente l’anno specificato nella domanda di ANF, nel caso in cui la decorrenza dell’assegno è inclusa tra luglio e dicembre. Se la decorrenza dello stesso è relativa al primo semestre, vanno specificati i redditi conseguiti due anni prima. Per richiedere l’ANF per eventuali periodi arretrati, va utilizzato un modello per ogni anno.

Modello ANF INPGI Gestione Separata

Compilazione del modello per la domanda di ANF dei dipendenti INPGI: differenza rispetto ai Co.co.Co

La domanda per richiedere l’ANF va presentata al datore di lavoro, corredata dal certificato di stato di famiglia del richiedente e dei suoi familiari (nel caso in cui quest’ultimi non convivano con il richiedente) che va rinnovato ogni 5 anni di permanenza presso lo stesso datore di lavoro.

Nel modello va indicato il periodo per il quale viene richiesto l’assegno per il nucleo familiare che, di norma, decorre dal 1° luglio di ciascun anno e termina il 30 giugno del successivo anno. Il diritto all’assegno può anche partire dopo il 1° luglio e terminare prima del 30 giugno.

Per tutte le richieste di presentate a partire dall’anno 2002 in poi, gli importi da dichiarare, anche se relativi a redditi percepiti in anni precedenti il 2002, devono essere espressi in euro.

Esistono dei casi in cui è necessario chiedere l’autorizzazione all’INPGI (richiesta di autorizzazione ad includere determinati familiari nel nucleo familiare e/o all’aumento dei livelli reddituali in presenza di
particolari condizioni ai fini dell’applicazione della normativa sull’ A.N.F.)

  • Figli ed equivalenti di coniugi legalmente separati o divorziati;
  • Figli naturali (propri o del coniuge) riconosciuti dall’altro genitore;
  • Figli del coniuge nati da precedenti nozze;
  • Fratelli, sorelle e/o nipoti collaterali;
  • Nipoti minori a carico del richiedente, nonno/a;
  • Inabilità di uno o più componenti il nucleo familiare, in assenza della prescritta documentazione sanitaria comprovante lo stato d’invalidità al 100% (per i maggiorenni) o il diritto all’indennità di accompagnamento per i minorenni;
  • Familiari residenti all’estero in Stati membri dell’Unione Europea o convenzionati.

Modello ANF INPGI dipendenti

Bonus 2400 euro Decreto Sostegni: a quali lavoratori spetta? Domanda INPS

Il Decreto Sostegni pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 marzo 2021, con entrata in vigore dal giorno successivo, prevede molte misure che hanno l’obiettivo di aiutare economicamente, imprese, lavoratori e disoccupati, danneggiati dalla lunga emergenza Covid-19 che, purtroppo continua a perdurare.

Bonus 2.400 euro: a chi spetta

Tra le tante categorie di lavoratori che hanno subito ingenti danni economici, a causa delle molte restrizioni messe in atto dal governo per contrastare la diffusione del coronavirus, ci sono i lavoratori stagionali e quelli dello spettacolo. Per essi, l’articolo 10 del Decreto Sostegni ha previsto un bonus di 2.400 euro.

Nello specifico, rientrano tra i beneficiari del suddetto indennizzo: i lavoratori stagionali del turismo ma anche di altri settori; i lavoratori del turismo con contratto a tempo determinato; i lavoratori intermittenti; i lavoratori autonomi occasionali; i venditori a domicilio e, infine, i lavoratori dello spettacolo.

Il bonus spettante di 2.400 euro viene erogato una tantum. Si stima che la platea dei beneficiari sia composta da circa 374mila lavoratori, di cui 44mila nel settore dello spettacolo.

Indennità 2.400 euro: i requisiti per la fruizione

Per poter accedere al bonus 2.400 euro previsto dall’art.10 del Decreto Sostegni che, si rivolge a due categorie di lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, si deve essere in possesso di determinati requisiti.

  • I lavoratori suddetti devono avere almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del Decreto Sostegni). Inoltre, il reddito percepito per il 2019 non deve superare i 75mila euro (la soglia precedente era di 50.000 euro).

Al contempo, essi non devono essere titolari di pensione; titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o titolari di un contratto intermittente per le cui prestazioni ricevono l’indennità prevista dall’art.16 del decreto legislativo n.81/2015.

  • I lavoratori che hanno almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021, con un reddito riferito al 2019 che non supera i 35mila euro.

Bonus 2.400: la domanda

La domanda di presentazione per richiedere l’indennizzo una tantum di 2.400 euro, deve essere obbligatoriamente inoltrata entro il 30 aprile 2021, tramite un’istanza da rivolgere all’INPS, ente erogatore del bonus spettacolo.

Per fare domanda si deve accedere al portale INPS tramite il PIN dispositivo (se valido ancora) o tramite SPID di almeno livello 2, o ancora previo CNS o CIE. Munirsi di codice fiscale e IBAN e una volta acceduti, andare nella sezione relativa la presentazione delle domande e seguire l’iter indicato.

Anticipo Naspi per chi apre partita Iva: come funziona e inoltro della domanda

I percettori dell’indennità disoccupazione Naspi, possono chiederne l’anticipo una tantum, nel caso abbiano intenzione di avviare un’attività propria e di conseguenza aprire Partita Iva. Ovviamente è necessario rispettare delle precise condizioni per effettuare la richiesta di anticipo Naspi, in modo da ricevere tutto l’importo spettante in un’unica soluzione.

Richiedere all’INPS l’anticipo Naspi comporta una leggera perdita, ricordando che questa indennità di disoccupazione è in ogni caso tassata Irpef. A fruire della Naspi sono gli ex lavoratori dipendenti, che hanno perso il lavoro in modo involontario o che si sono dimessi per riconosciuta giusta causa. La richiesta di un anticipo Naspi in un’unica soluzione è spesso dovuta alla necessità di disporre della liquidità che contribuisce al sostenimento delle spese necessario all’avvio di una nuova attività, quindi al passaggio a lavoratore autonomo. Ma la richiesta può essere effettuata anche da chi ha già aperto una nuova attività.

Da prassi, tale indennità di disoccupazione viene erogata dall’INPS mensilmente, per un periodo pari alla metà delle settimane lavorate e in presenza di determinati requisiti.

Ricordiamo che uno dei requisiti è stato eliminato per le richieste di Naspi effettuate fino al 31 dicembre 2021, grazie a una modifica apportata con il Decreto Sostegni. Esso riguarda l’obbligo di aver svolto 30 giornate lavorative nel corso degli ultimi 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

Attenzione, perché chi ha chiesto e ottenuto l’anticipo Naspi, nel caso passi a un lavoro subordinato, dovrà restituire l’importo per la parte non spettante, da individuare a quella successiva la data d’inizio del nuovo lavoro dipendente.

La restituzione della somma percepita con l’anticipo Naspi, non vale per chi stipula un contratto di collaborazione anche continuativa e, anzi, al termine del quale, può richiedere un’altra tipologia di indennità di disoccupazione, la Dis-Coll, per una durata massima di sei mesi, e comunque sempre pari al 50% del periodo in cui si è collaborato, così come per la Naspi.

L’anticipo Naspi può essere richiesto anche da chi è in procinto di sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa di lavoro.

Naspi anticipata: il calcolo

L’importo per l’anticipo L’anticipo Naspi erogato dall’INPS al beneficiario, viene calcolato sull’indennità non ancora pagata, quindi, vengono escluse le mensilità già percepite. Fruire dell’anticipo Naspi, comporta la perdita degli assegni familiari richiesti e ottenuti dall’INPS. Viene persa anche la parte spettante di contribuzione figurativa.

Inoltre, nel caso spetti, il beneficiario della Naspi anticipata perde il diritto al bonus Renzi o al nuovo bonus Irpef. Sebbene, si ricorda che la tassazione Irpef sull’indennità di disoccupazione è dovuta sia in caso di ricevimento del pagamento mensile che con quello anticipato.

La domanda per l’anticipo Naspi

La domanda per ottenere l’anticipo Naspi deve essere presentata entro 30 giorni dall’avvio dell’attività in proprio, dell’impresa individuale o della sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa. In caso di attività iniziata nel periodo in cui si era legati ancora a un contratto di lavoro dipendente, poi cessato e che ha dato diritto alla Naspi, la domanda deve essere inoltrata entro 30 giorni dalla richiesta di indennità.

Nella compilazione del modello di richiesta Naspi, vanno indicati i redditi presunti che si percepiranno nell’anno in corso. Affinché non venga meno la prestazione, il tetto massimo di reddito non può superare i 4.800 euro. Tale soglia, però, riguarda chi percepisce la Naspi mensilmente insieme aggiungendo gli incassi al reddito derivante dalla nuova attività autonoma. Nel caso in cui, il disoccupato chiede l’anticipo prima di aprire la Partita Iva, decade il limite di rispetto da rispettare. In nessun caso esistono limiti per l’anticipo Naspi.

Inoltre, se al beneficiario dell’indennità di disoccupazione, la Naspi viene pagata nella misura dell’80% del reddito presunto proveniente dall’attività autonoma cumulata con l’indennità, la Naspi anticipata verrà erogata senza applicare la riduzione.

La domanda di presentazione può essere inoltrata, esclusivamente per via telematica attraverso i servizi online dell’Inps, a cui si può accedere con Pin dispositivo se ancora attivo, con Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale), Cie (Carta di Identità Elettronica) e Cns. Il possesso delle relative credenziali, permette di fare il tutto anche telefonicamente tramite il Contact Center dell’Inps (803164 telefono fisso, 06164164 da cellulare). In alternativa ci si può rivolgere ai Caf o ai Patronati.

Naspi, il decreto Sostegno rende meno rigidi i requisiti di accesso

Il Decreto Sostegni approvato dal Consiglio dei ministri in data 19 marzo 2021 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 marzo, con entrata in vigore oggi, 23 marzo 2021, introduce misure urgenti per sostenere le imprese e agli operatori economici, di salute e servizi territoriali, di lavoro, penalizzate dall’emergenza coronavirus. Tra le novità del Decreto Sostegni figura anche la Naspi (indennità di disoccupazione), per cui sono stati resi meno rigidi i requisiti d’accesso.

Decreto Sostegni, Naspi: requisiti meno stringenti

La modifica dei requisti necessari per ottenere la Naspi, contemplata dal Decreto Sostegni, è valida fino al 31 dicembre 2021. Si tratta di un intervento teso a facilitare l’accesso all’indennità di disoccupazione. In realtà, causa i problemi e i disagi per i lavoratori provocati dall’emergenza Covid, solo un requisito viene meno, quello che prevede l’effettuazione di almeno trenta giornate lavorative svolte nel 2020.

L’obiettivo del Decreto Sostegni è di ampliare la platea dei lavoratori che possono accedere alla Naspi. In virtù della modifica o meglio eliminazione di uno dei requisiti (solo fino al 31 dicembre 2021), ecco quelli che restano validi e che consentono al richiedente di poter accedere all’indennità di disoccupazione Naspi.

Decreto Sostegni, Naspi: restano validi gli altri requisiti

I lavoratori che vogliono ottenere la Naspi, devono trovarsi in stato di disoccupazione involontaria o per avvenuto licenziamento o per dimissioni presentate per giusta causa. Inoltre, i quattro anni che hanno preceduto il periodo di disoccupazione, devono comprendere almeno 13 settimane di contributi versati. E’ necessario presentare al centro per l’impiego, la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro. Dare l’adesione ai programmi di ricerca attiva per un nuovo lavoro o iscriversi a dei corsi di formazione o specializzazione.

Eliminando il requisito delle 30 giornate di lavoro effettuate negli ultimi dodici mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, molti più lavoratori potranno ottenere la Naspi.

L’ammontare del pagamento della Naspi avviene in correlazione alle settimane effettivamente lavorate, quindi, nessuna novità in merito al calcolo. Nel dettaglio, per un numero di settimane equivalente al 50% delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. L’importo corrisponde al 75% della retribuzione media mensile del richiedente. Si ricorda che, a partire dal quarto mese, la rata mensile della Naspi erogata dall’INPS al lavoratore, si riduce del 3% e così per ogni mese successivo. Il tetto massimo mensile è fissato a 1.335,40 € lordi.

Decreto Sostegni, aiuti Partite Iva senza codici ATECO: requisiti, come fare domanda

Il Decreto Sostegni approvato venerdì 19 marzo 2021 in Consiglio dei ministri, introduce un nuovo meccanismo di ristoro per piccole e medie imprese, ovvero con un fatturato fino a 10.000.000 di euro. Il tetto massimo, consente di includere circa 3 milioni di PMI. Il provvedimento archivia i codici Ateco previsti dagli ultimi ristori e include anche i professionisti degli Ordini, precedentemente rimasti esclusi.

Chi può fare domanda per richiedere i contributi a fondo perduto

Cambia il requisito di perdita di fatturato per accedere al nuovo meccanismo di ristoro introdotto dal Decreto Sostegni. Infatti, potranno fruirne tutte le imprese che hanno registrato una perdita di almeno il 30% (in precedenza il 33%). Modificato anche il calcolo che stabilisce l’entità del sussidio, che si baserà sulla media mensile delle perdite registrato in tutto il 2020 rispetto all’intero 2019.

L’ammontare dei sostegni è stato stimato dalla relazione tecnica, nell’ordine degli 11,5 miliardi complessivi.

Decreto Sostegni: le cinque fasce di ristoro

Per quanto concerne la perdita di fatturato medio mensile, saranno applicate cinque fasce di indennizzo. Il 60% per le imprese fino a 100.000 euro, il 50% tra 100.000 e 400.000 euro, il 40% tra 400.000 e 1 milione di euro, il 30% tra 1.000.000 e 5.000.000 di euro, il 20% tra 5 e 10 milioni di euro.

La domanda per ottenere il sussidio ristoro dovrà essere inoltrata entro 60 giorni, scegliendo tra credito d’imposta e bonifico, a partire da mille euro per le persone fisiche (duemila per le persone giuridiche) e fino a un massimo di 150.000 euro. In media, si tratta di 3.700 euro per ogni attività.

Decreto Sostegni: come richiedere il sussidio

Sarà necessario autocertificare il possesso dei requisiti per ottenere i contributi previsti dal Decreto Sostegni, previo una piattaforma messa a punto con Sogei (Società di ICT controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze). L’Agenzia delle Entrate avrà il compito di erogare i contributi dovuti. La buona notizia è che gli aiuti alle imprese avverranno prima di effettuare i controlli, al fine di velocizzare i pagamenti.

Non ci saranno erogazioni in automatico, in quanto viene cambiato il criterio di calcolo, motivo per cui, i richiedenti il contributo dovranno attenersi ai tempi e alla modulistica previsti dall’ADE. La richiesta potrà avvenire tramite commercialisti e consulenti del lavoro, comunque da tutti gli intermediari abilitati e delegati per l’accesso al cassetto fiscale e si potrà utilizzare l’importo per compensare i debiti fiscali nel modello F24. L’accredito partirà dall’8 aprile 2021, secondo quanto riferito da Mario Draghi.

Per chi ha aperto la Partiva Iva dal 2019, il confronto prenderà in considerazione il fatturato medio mensile dei mesi di attività, escluso quello di apertura. Chi l’ha aperta nel 2020, non potendo avere alcun confronto, riceverà l’importo minimo.

Crediti d’imposta: Sibonus, come funziona la piattaforma web per cederli e acquistarli

Il Decreto Rilancio ha introdotto una grande e importante novità che riguarda il credito d’imposta e che consiste nella possibilità da parte del contribuente privato, imprese edili, impiantisti, investitori ed enti privati, di cederlo a terzi per ottenere una liquidità immediata. Come? Attraverso la piattaforma web Sibonus realizzata da Infocamere (la società delle Camere di Commercio per l’innovazione digitale) che, si pone l’obiettivo di sbloccare le risorse finanziare per favorire la circolazione di liquidità nel comporto edile. Sibonus, si rivolge anche a chi vuole risparmiare, consentendo di acquistare crediti d’imposta a prezzi scontati e utilizzarli a prezzo pieno per pagare le tasse o chiederne il rimborso se sono state già pagate.

Cessione crediti d’imposta: quali possono essere ceduti tramite Sibonus

La cessione del credito d’imposta che può essere inserito nella piattaforma web Sibonus, riguarda solo alcune specifiche detrazioni fiscali. Ovvero deve riguardare lavori di ristrutturazione, messa in sicurezza sismica e riqualificazione energetica. L’operatività di quanto previsto dal Decreto Rilancio è stata possibile grazie all’accordo tra Infocamere e il CNDCEC.

Entrando nello specifico degli interventi suddetti, ecco quali sono i crediti d’imposta cedibili che possono inseriti nella piattaforma web Sibonus.

  • Superbonus: riguarda lavori mirati alla riqualificazione energetica, che prevedono l’adozione di misure antisismiche, l’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica veicoli elettrici effettuati su unità immobiliari residenziali. L’aliquota di detrazione è pari al 110% della spesa da recuperare in cinque anni;
  • Ecobonus: concerne lavori di riqualificazione energetica per unità immobiliari residenziali. L’aliquota di detrazione applicata, varia dal 50% all’85% (dipende dalla tipologia di intervento) del costo da recuperare in dieci anni;
  • Sismabonus: riguarda interventi antisismici, con una aliquota di detrazione che varia dal 50% all’85% (dipende dalla tipologia di intervento) della spesa da recuperare in cinque anni;
  • Bonus facciate: concerne lavori di recupero o restauro della facciata su edifici residenziali. L’aliquota di destrazione è pari al 90% del costo da recuperare in dieci anni;
  • Bonus ristrutturazioni: riguarda interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singole unità immobiliari, su condomini anche manutenzione ordinaria su unità immobiliari residenziali. L’aliquota di detrazione è pari al 50% della spesa da recuperare in dieci anni.

Come accedere al servizio Sibonus

Tutti i cittadini, imprese ed enti privati che sono interessati al servizio che permette di vendere o acquistare crediti d’imposta derivanti da Superbonus 110%, Ecbonus, Sismabonus, bonus ristrutturazioni e bonus facciate, per accedervi devono essere dotati di una identità digitale SPID/CNS.

Gli annunci

Dopo avere avuto accesso al servizio Sibonus, l’utente può compilare e pubblicare in modo gratuito, un annuncio di vendita del proprio credito d’imposta, definendone il prezzo di cessione. Tutti gli utenti potranno cercarlo e consultarlo anonimamente e chi è interessato potrà contattare l’autore dell’annuncio e chiedere maggiori informazioni, al fine di valutare l’acquisto del credito.

Dopo avere avuto accesso al servizio Sibonus, l’utente può compilare e pubblicare in modo gratuito, un annuncio di vendita del proprio credito d’imposta, definendone il prezzo di cessione. Tutti gli utenti potranno cercarlo e consultarlo anonimamente e chi è interessato potrà contattare l’autore dell’annuncio e chiedere maggiori informazioni, al fine di valutare l’acquisto del credito.

La firma digitale si rende necessaria per firmare il contratto di cessione del credito dopo l’incontro e accordo preso tramite Sibonus.

Superbonus 110%: quali sono le spese non detraibili?

Con la Legge di Bilancio 2021, il Superbonus 110% è stato prorogato e, molto probabilmente, grazie al Recovery Plan verrà esteso fino al 2023. Un’opportunità da cogliere al volo per tanti contribuenti interessati a migliorare l’efficienza delle proprie abitazioni, praticamente a costo zero. Come per tutte le detrazioni fiscali, soprattutto per i bonus casa, esistono dei vincoli da rispettare.

I lavori da effettuare devono essere trainanti, così come definito dalla normativa e devono rispettare i limiti stabiliti per le spese detraibili. Per accedere al Superbonus 110% è necessario conoscere quali spese si possono portare in detrazione dall’IRPEF e quali sono, invece, i costi che sono detraibili solo in parte o per nulla detraibili.

Superbonus 110%: le spese indetraibili

E’ bene chiarire quali sono i costi che non si possono portare in detrazione, in quanto, il contribuente che decide di migliorare l’efficienza del proprio edificio, può valutare i lavori che rientrano nel Superbonus 110% e quelli che andrebbero a suo carico, rendendo l’intervento non proprio a costo zero.

Iniziamo dalla parcella del professionista incaricato per eseguire lo studio di fattibilità. Potenzialmente, la spesa inerente non rientra tra i costi soggetti all’agevolazione fiscale prevista dal Superbonus 110% ed è totalmente a carico del contribuente. Tuttavia, nel caso il suddetto studio (che serve per stabilire se i lavori da svolgere e l’immobile soggetto ad essi, rispettano i parametri necessari per accedere al Superbonus 110%) è seguito dall’intervento realizzato con la fruizione del Superbonus, tale costo diventa detraibile.

Isolare il tetto è un intervento che rientra nel Superbonus 110%, ma nel caso si ricorra al suo rifacimento e si renda necessario installare una linea vita anticaduta per lavorare in sicurezza, l’agevolazione fiscale di cui si può usufruire è solo del 50%.

C’è da precisare che tutti i lavori effettuati devono riguardare un immobile esistente con in dotazione un impianto di riscaldamento e che ci sia la possibilità di migliorarne l’efficienza energetica. Quindi, se l’edificio è nuovo non si potrà migliorarla, se non c’è un impianto di riscaldamento, sarà difficile ottenere il miglioramento di un immobile che consenta di accedere alle agevolazioni fiscali.

Non rientra tra le spese detraibili, il ricorso alla ventilazione meccanica controllata, come già precisato da ENEA a fine 2020. Tuttavia, la questione resta aperta. A un’istanza rivolta all’Agenzia delle Entrate, con la quale si chiede se la VMC possa rientrare negli interventi di realizzazione dell’impiantistica idro-termo sanitaria (ovvero detraibile) per evitare la formazione di umidità e muffe e quindi a garantire l’efficienza energetica in abitazioni che non sono provviste di involucri ad alto isolamento, l’ADE ha così risposto.

Il Superbonus spetta anche per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili, a condizione, tuttavia, che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato. Nei limiti di spesa previsti dalla norma per ciascun intervento, pertanto, il Superbonus spetta, in linea di principio, anche per i costi strettamente collegati alla realizzazione e al completamento dell’intervento agevolato quali quelli indicati nell’istanza. L’individuazione delle spese connesse, tuttavia, deve essere effettuata da un tecnico abilitato che, in base a quanto stabilito dal comma 13 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, ai fini del Superbonus, attesta non solo la rispondenza degli interventi ai requisiti richiesti dalla norma ma anche la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati“.

I costi sostenuti dal contribuente per avviare le pratiche atte alla sanatoria di abusi edilizi non sono detraibili in assoluto. Quindi, non è possibile fruire del Superbonus 110% ma neanche di un qualsiasi altro beneficio fiscale. Requisito necessario all’ottenimento di un bonus fiscale è che sussista la conformità urbanistica e catastale.

Il compenso dovuto all’amministratore di condominio per la gestione delle pratiche e relativo resoconto dei costi collegati al Superbonus 110%, non rientra nella detrazione, in quanto trattasi di funzioni ordinarie dell’amministratore.

Proroga Naspi e Dis-Coll 2021: come funziona e nuovi requisiti Decreto Sostegni

L’attesa è finita, la bozza del Decreto Sostegni è stata approvata dal Consiglio dei Ministri, venerdì 19 marzo 2021. Adesso, si attende solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Tra le tante misure previste, il prolungamento dell’indennità di disoccupazione, che riguarda sia la Naspi che la Dis-Coll. La proroga per entrambe le indennità di disoccupazione, verrà sostituita da tre rate mensili del reddito di emergenza.

La proroga Naspi 2021 riguarda chi ha terminato l’indennità di disoccupazione tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 e che non siano titolari di:

  • Un contratto di lavoro subordinato, fatta eccezione per il contratto intermittente senza diritto di indennità di disponibilità;
  • Un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
  • pensione diretta o indiretta.

Il REM ottenuto in sostituzione della Naspi scaduta, non è compatibile con le altre indennità previste dal Decreto Sostegni, è invece, compatibile con l’assegno ordinario di invalidità e altre prestazioni della stessa natura giuridica. A differenza del reddito di emergenza classico, quello che prende il posto della proroga Naspi, non è soggetto ai requisiti di patrimonio e di reddito.

Naspi 2021: nuovi requisiti

Cambiano i requisiti per accedere alla Naspi e relativi all’indennità di disoccupazione concessa tra la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Sostegni e il 31 dicembre 2021. Infatti, non sarà necessario aver svolto almeno 30 giornate di lavoro negli ultimi 12 mesi precedenti al periodo di disoccupazione.

La Naspi è una misura di sostegno al reddito per lavoratori dipendenti che hanno perso il lavoro involontariamente o che si sono dimessi per giusta causa, comprese le seguente categorie:

  • Apprendisti;
  • Soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le cooperative stesse;
  • personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
  • dipendenti delle pubbliche amministrazioni a tempo determinato.

Sono escluse dalla Naspi le seguenti categorie di lavoratori:

  • Dipendenti delle pubbliche amministrazioni a tempo indeterminato;
  • Operai agricoli, sia a tempo indeterminato che determinato;
  • Lavoratori extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno per lavoro stagionale;
  • Lavoratori in possesso dei requisiti necessari per accedere al pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • Lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, nel caso non optino per la Naspi.

Esame abilitazione, da commercialisti ad avvocati calendario date e prove

L’emergenza coronavirus ha creato caos e disagi per accedere al mondo delle professioni. Per ogni categoria, ci sono date differenti e soprattutto modalità diverse. Il percorso più utilizzato è stato quello che prevede una sola prova orale a distanza, quindi, molto semplificato.

Una defezione importante, ha colpito la categoria dei consulenti del lavoro, che non ha in calendario una modalità convenzionale per l’abilitazione. A causa di una svista normativa, per il 2021 sono previste due prove scritte in sede e una prova orale, da svolgere il 6-7 settembre. Tuttavia, appare ovvio che, sarà comunicata una deroga. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 16 luglio.

Prove in ritardo da recuperare

Il perdurare delle misure restrittive adottate dal governo per combattere la diffusione del Covid-19, ha provocato ritardi e rinvii per l’effettuazione delle prove, sin dalla scorsa primavera. Per esempio, sono stati bloccati gli agrotecnici, i geometri, i periti agrari e industriali. Inizialmente, gli esami di abilitazione che si sarebbero dovuti tenere a maggio 2020, avrebbero dovuto svolgersi a novembre 2020, ma la riprogrammazione delle prove è saltata. Solo successivamente, le selezioni sono state fissate per il 23 febbraio 2021, per le quattro categorie suddette, che hanno previsto una solo prova orale a distanza.

Cosa accadrà nel 2021?

L’emergenza sanitaria coronavirus continua a condizionare il calendario e le modalità degli esami per l’abilitazione alle professioni. Con tre ordinanze ministeriali di gennaio 2021 sono state fissate delle date per le due sessioni annuali. Il 16 giugno rappresenta la data del primo appuntamento, ma per i profili junior è il 23 giugno. La seconda sessione è fissata per il 17 novembre, che diventa il 23 dello stesso mese per i profili junior.

Per l’abilitazione riguardante le professioni di dottore commercialista, esperto contabile, odontoiatra, farmacista, tecnologo alimentare, veterinario e revisore dei conti, essa consisterà in una doppia sessione che prevede solo un’unica prova orale a distanza, è quanto stabilito da un decreto di fine febbraio del ministero della Ricerca.

Per quanto concerne le altre categorie, ancora non è stata comunicata una decisione. Tuttavia, pare che la sessione di giugno si svolgerà ancora con la modalità in deroga. Come riporta Il Sole 24 Ore, Il direttore generale del CNI, il dottore Massimiliano Pittau: “Per ingegneri e architetti si potrà passare dalla laurea all’abilitazione con un solo esame, visto che le due categorie non hanno il tirocinio obbligatorio“.

Notai e avvocati senza data

Sono ancora da stabilire le date per gli esami di abilitazione riguardanti le categorie di avvocati e notai. Al momento, un Dl varato il 13 marzo 2021, ha previsto il passaggio a una modalità straordinaria per i 26mila candidati avvocati. Essa consiste in una prova orale della durata di un’ora con candidato e segretario in presenza, con argomento teorico pratico su diritto civile, penale e amministrativo. Chi supera questa prova orale, potrà accedere alla seconda che avrà come oggetto d’esame, cinque materie a scelta, sempre per la durata di un’ora.

Per gli aspiranti 300 notai, il concorso è sospeso, oggetto di vari rinvii (era previsto inizialmente per giugno 2020). Per saperne di più, si attendono nuove informazioni dalla Gazzetta del 20 aprile 2021, ma visto le previsioni concernenti il perdurare della pandemia, ci si attende una modalità in deroga per lo svolgimento del concorso.