Dichiarazione redditi 2022: tutti i consigli dell’ADE

Come ottemperare alla dichiarazione redditi 2022? L’ Agenzia delle Entrate (ADE) rivela alcuni consigli in merito alla questione e mette a disposizione una dichiarazione precompilata. Scopriamo di più in questa nostra rapida guida.

Consigli rapidi per la dichiarazione redditi 2022

Andiamo a vedere, di seguito alcuni rapidi consigli che la Agenzia delle Entrata mette a disposizione per chi si appresta, magari per la prima volta a effettuare la propria dichiarazione dei redditi, nel 2022 in corso.

Per effettuare in maniera più completa e corretta la dichiarazione precompilata 2022 che sarà disponibile a partire dal 30 aprile 2022 stiliamo una serie di consigli di seguito:

  • verificare i dati dei propri fabbricati e terreni
  •  comunicare al datore di lavoro i dati del coniuge e dei familiari a carico
  •  comunicare opposizione se non si vogliono rendere disponibili i dati sulle spese sanitarie 
  •  se non si vuol rendere disponibili i dati sulle spese universitarie comunicare l’opposizione
  •  se non si vuol rendere disponibili le rette per la frequenza degli asilo nido anche in questo caso comunicare l’opposizione
  •  se non si vuol rendere disponibili i dati relativi alle erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo Settore comunicare l’opposizione
  •  Ed ovviamente, ancora, comunicare l’opposizione se non si vuol rendere disponibili i dati relativi alle spese scolastiche e alle erogazioni liberali agli istituti scolastici.

Queste sono delle direttive basiche per rendere al meglio la propria dichiarazione redditi 2022, ma cosa altro ancora c’è da sapere in merito alla questione?

Cosa è l’opposizione e come comunicarla?

Abbiamo visto nei passaggi sopra elencati che è necessario comunicare una opposizione in caso di volontà di non comunicare alcuni dati.

Ma, cosa si intende per opposizione e come comunicarla, lo scopriamo di seguito.

Ogni cittadino che ha compiuto i 16 anni di età (oppure chi ne fa le veci, in caso differente) può decidere di non rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate alcuni dati e di non farli inserire nella precompilata della dichiarazione redditi. Di conseguenza, nel caso in cui si fosse fiscalmente a carico di un familiare, quest’ultimo non visualizzerà le relative informazioni su spese sanitarie e rimborsi per cui è stata fatta “opposizione all’utilizzo”.

Andiamo a vedere, di seguito come precedere, nello specifico per comunicare tale opposizione.

Per quanto riguarda le spese e i relativi rimborsi inerenti all’anno trascorso del 2021, l’opposizione può essere effettuata seguendo due differenti modalità:

  • A partire dal 16 febbraio fino al 15 marzo 2022, accedendo all’area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria, tramite utilizzo di tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite SPID. In questa modalità, sarà possibile consultare l’elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprimere la propria opposizione all’invio dei relativi dati all’Agenzia delle Entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata
  • Mentre dal primo ottobre 2021 fino all’ 8 febbraio 2022, lo si può fare comunicando direttamente all’Agenzia delle Entrate tipologia (o le tipologie) di spesa da escludere, dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita), codice fiscale, numero della tessera sanitaria e relativa data di scadenza.

La suddetta comunicazione può essere effettuata in due modalità:

  • inviando una mail alla casella di posta elettronica dedicata opposizioneutilizzospesesanitarie@agenziaentrate.it
  • telefonando a un centro di assistenza multicanale (numero verde 800909696, 0696668907 da cellulare, +39 0696668933 dall’estero)

In ogni caso in cui si utilizza il modello è necessario allegare anche la copia del documento di identità.

Questo, dunque è quanto di più utile e necessario da sapere su quanto consigliato per la prossima dichiarazione redditi 2022.

Detrazioni su donazioni al Terzo settore: quanto sono detraibili e deducibili?

Quanto sono detraibili le donazioni e le erogazioni liberali al Terzo settore? In sede di dichiarazione dei redditi, le erogazioni al Terzo settore costituiscono una quota crescente delle detrazioni, soprattutto in applicazione di quanto previsto dal decreto “Cura Italia” approvato in piena emergenza Covid. Pertanto, nelle dichiarazioni dei redditi successive si potrà avere consistenza delle donazioni effettuate verso gli enti del Terzo settore soprattutto nel periodo della pandemia di Covid-19. Tuttavia, le tipologie di donazioni sono varie e variano a seconda dell’ente ricevente, senza dimenticare il bonus art e le erogazioni a vantaggio delle popolazioni colpite da eventi dannosi.

Qual è la percentuale di detrazione fiscale spettante per le donazioni al Terzo settore?

In linea di massima, le erogazioni liberali a favore del Terzo settore danno diritto alle persone fisiche che le hanno effettuate a una detrazione fiscale dell’imposta sul reddito corrispondente al 30% dell’importo della donazione stessa. Il contribuente può aver provveduto a effettuare l’erogazione liberale sia in denaro che in natura. Il limite della detrazione fiscale è fissato in 30 mila euro, secondo quanto prevede il decreto “Cura Italia” all’articolo 66.

Detrazioni della dichiarazione dei redditi 2021 in virtù del decreto ‘Cura Italia’

Tuttavia, questa disciplina non trova applicazione nella dichiarazione dei redditi del 2022 (per i redditi prodotti nel 2021). Infatti, la percentuale di detrazione fiscale e i relativi limiti sono stati applicati alla dichiarazione dei redditi del 2021 per l’anno di imposta 2020. Per la dichiarazione dei redditi del 2022, pertanto, le persone fisiche beneficeranno delle detrazioni fiscali, delle deduzioni o dei crediti di imposta a seconda di chi beneficia delle erogazioni liberali e degli obiettivi perseguiti.

Detrazioni fiscali delle erogazioni liberali al terzo settore: cosa c’è da sapere per il modello 730?

Prendendo dunque a riferimento le varie donazioni effettuate nei riguardi di determinati enti, si può fare riferimento alle norme introdotte per la riforma del Terzo settore. L’articolo 83 del Codice del Terzo settore (Cts) permette a tutte le persone fisiche che abbiano provveduto a donazioni a vantaggio degli enti del Terzo settore di beneficiare della detrazione fiscale ai fini Irpef per una aliquota del 30% dell’importo della donazione stessa. Il limite massimo della detrazione spettante è fissato in 30 mila euro. La percentuale aumenta se riferita alle donazioni verso le Organizzazioni di volontariato (Odv) al 35%.

Deduzioni sulle donazioni fatte agli enti del Terzo settore del 10%

I contribuenti hanno, peraltro, la possibilità di scegliere tra la detrazione del 30 o del 35% e la deduzione. In quest’ultimo caso, si può effettuare la deduzione delle erogazioni liberate rispettando il tetto del 10% del reddito dichiarato. Sulle eventuali eccedenze è possibile effettuare la deduzione nei quattro periodi di imposta susseguenti. In ogni caso, nelle istruzioni del modello 730 viene indicato che queste agevolazioni possono essere utilizzate dai contribuenti per le dichiarazioni dei redditi del 2022 sulle somme donate a favore di:

  • Onlus;
  • associazioni di promozione sociale (Aps);
  • organizzazioni di volontariato (Odv);
  • associazioni di promozione sociale (Aps).

Come indicare nel modello 730 di dichiarazione dei redditi le somme concesse in donazione al Terzo settore?

L’indicazione delle somme date in donazione agli enti del Terzo settore nel modello 730 di dichiarazione dei redditi comporta l’iscrizione:

  • del codice 71 in corrispondenza dei righi E 8 ed E 10. Questo passaggio vale per le somme erogate a vantaggio delle associazioni di promozione sociale (Aps) e delle Onlus. La detrazione fiscale limite è pari a 30 mila euro;
  • il codice 76 in corrispondenza dei righi E 8, E 9 ed E 10. Questo passaggio riguarda le donazioni effettuate nei confronti delle organizzazioni di volontariato (Odv) con detrazione spettante del 35%.

Donazioni agli enti del Terzo settore, quando serve il pagamento tracciabile?

Ulteriore requisito per la detrazione fiscale delle liberalità effettuate verso le organizzazioni di volontariato (Odv), le Onlus e le associazioni per la promozione sociale è quello del versamento delle somme mediante mezzi tracciabili. Ad esempio, il versamento deve essere stato fatto attraverso la banca, la posta o con carta di credito.

Ulteriori formule di donazioni agli enti del Terzo settore: quali sono?

Oltre alle agevolazioni fiscale che abbiamo visto in precedenza, sono presenti anche altre formule di erogazioni. La prima è quella prevista dal comma 1.1 dell’articolo 15, del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) che prevede la detrazione fiscale con aliquota del 26% sull’importo delle erogazioni in denaro a favore di iniziative;

  • religiose e laiche;
  • umanitarie;
  • di fondazioni, associazioni, enti e comitati.

Il limite per le persone fisiche delle donazioni è fissato in 30 mila euro; per i soggetti Ires vige lo stesso tetto oppure il 2% del reddito dichiarato. Lo prevede la lettera h, del comma 2, dell’articolo 100 del Tuir.

Donazioni a enti di ricerca scientifica e di beni culturali: quali sono?

Ulteriori donazioni possono essere fatte a favore degli enti di ricerca scientifica e di beni culturali. È infatti previsto che le persone fisiche possano elargire somme di denaro o in natura in donazione con la deduzione fiscale sul reddito complessivo dichiarato nel limite del 10%. La stessa agevolazione spetta ai soggetti Ires. Il tetto massimo di deduzione fiscale, in entrambi i casi, è pari a 70 mila euro. Questa agevolazione, che deriva dall’articolo 14 del decreto legge numero 35 del 2005, non è più valida dal 2018 per le donazioni a vantaggio delle associazione di promozione sociale e le Onlus. La stessa verrà disapplicata anche per le altre tipologie di enti beneficiari con l’entrata in vigore dei regimi fiscali relativi agli enti del Terzo settore (Ets). Si attende l’ok della Commissione europea.

Enti di cultura e di arte, detrazione fiscale alternativa del 19%

Le donazioni alternative per gli enti attivi nell’arte e nella cultura riguardano le detrazioni fiscali del 19% sull’importo delle erogazioni liberali. Gli enti che beneficiano delle donazioni sono obbligati a usare le somme donate nei termini fissati dalla lettera h) ed h bis) del comma 1, dell’articolo 15, del Tuir.

Bonus art ed erogazioni per calamità naturali, che cos’è e quale detrazione è prevista?

Un ulteriore beneficio fiscale sulle donazioni effettuate si può ottenere dal bonus art. Si tratta di una detrazione del 65% delle somme donate, con il tetto del 15% rispetto al reddito imponibile. Le donazioni devono prevedere somme per:

  • la manutenzione, il restauro, la protezione di beni culturali;
  • il sostegno a istituti di cultura pubblici;
  • orchestre ed enti concertistici;
  • festival, teatri e centri di produzione teatrale;
  • centri di danza e circuiti di distribuzione.

Inoltre, si possono detrarre le erogazioni effettuate per le popolazioni danneggiate dalle calamità straordinarie o da aventi dannosi. Per la detrazione fiscale è necessario utilizzare i righi E 8, E 9 ed E 10 del modello 730 di dichiarazione dei redditi. Il codice da usare è il 20.

Regime di tassazione agevolata per impatriati, docenti e ricercatori: che cos’è?

I ricercatori, i docenti e gli impatriati per motivi di lavoro godono di un regime fiscale agevolato per il trasferimento della propria residenza dall’estero al territorio italiano. Le agevolazioni rientrano nelle misure volte a favorire lo sviluppo culturale, scientifico ed economico di risorse umane provenienti dall’estero.

Chi può traferire la propria residenza dall’estero verso l’Italia?

Si prospettano, nel regime agevolato, almeno due situazioni:

  • le persone fisiche che decidono di trasferire la residenza in Italia per poter svolgere un’attività lavorativa;
  • chi decide di trasferire la residenza in Italia non necessariamente per svolgere un’attività lavorativa.

In quest’ultimo caso, chi trasferisce la propria residenza da un Paese estero dove abbia prodotto dei redditi, può godere di una tassazione agevolata che viene calcolata in modo forfettario.

Per chi trasferisce la residenza in Italia senza voler svolgere un’attività lavorativa è prevista l’imposta sostitutiva Irpef forfettaria

Pertanto, chi trasferisca la residenza dall’estero verso l’Italia senza che debba svolgervi un’attività lavorativa, può godere di un regime agevolato forfettario. La situazione è prevista dall’articolo 24 bis del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) che agevola la scelta mediante un’imposta sostitutiva Irpef. La misura forfettaria è determinata nel valore di 100 mila euro per ogni anno.

Pensionati che trasferiscano la residenza nell’Italia del Sud

Analogamente, chi è percettore di pensione estera e trasferisca la residenza in Italia, in una regione del Sud e in un comune che abbia una popolazione non eccedente i 20 mila abitanti, può beneficiare di un’imposta agevolata. Tale imposta è fissata all’aliquota del 7% applicata su tutti i redditi percepiti dal soggetto da enti esteri o prodotti all’estero. Lo prevede l’articolo 24 bis del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir).

Chi trasferisce la residenza dall’estero in Italia per svolgere un’attività lavorativa

Diverso è il caso di chi trasferisca dall’estero la propria residenza per svolgere un’attività lavorativa. Infatti, la normativa nazionale prevede agevolazioni per quei soggetti, in questa situazione, che dovranno presentare il modello 730 di dichiarazione dei redditi. Le agevolazioni, in particolare, vanno a vantaggio del rientro:

  • dei docenti e dei ricercatori;
  • e dei lavoratori ‘impatriati’.

Le agevolazioni per il rientro in Italia sono previste dall’articolo 44 del decreto legge numero 78 del 2010 (docenti e ricercatori); per i lavoratori “impatriati”, invece, è opportuno far riferimento all’articolo 16 del decreto legislativo numero 147 del 2015.

Requisiti dei docenti e ricercatori che rientrano dall’estero per beneficiare del regime fiscale di vantaggio

Le agevolazioni fiscali per i ricercatori e i docenti consistono nella riduzione della base imponibile del 90% del reddito prodotto nel periodo di imposta. Per arrivare a questo abbattimento è necessario che siano presenti determinati requisiti di reddito e familiari. Tali requisiti devono permanere per tutta la durata della residenza in Italia nei 5, 7 o 10 periodi di imposta susseguenti.

Requisiti impatriati per le agevolazioni fiscali

Per chi prende la residenza in Italia proveniente da uno Stato estero è necessario dal 2020 che:

  • nei 2 periodi di imposta precedenti non abbia avuto la residenza in Italia;
  • che produca reddito da lavoro alle dipendenze, o d’impresa o autonomo, prevalentemente nello Stato italiano;
  • l’agevolazione consistente nella riduzione del 70% della base imponibile del reddito da lavoro;
  • il mantenimento della residenza in Italia nei 5 anni susseguenti a quelli di ottenimento della residenza. Il beneficio si può allungare di ulteriori 5 anni se il lavoratore ha almeno un figlio minorenne o a carico; oppure se, dopo la residenza in Italia, il contribuente acquista un’unità abitativa di tipo residenziale (l’acquisto può avvenire anche fino a un anno prima del cambio della residenza).

Quando si riduce l’agevolazione fiscale a favore dei neo-residenti in Italia?

L’agevolazione fiscale a favore dei lavoratori che prendano la residenza in Italia si riduce dal 70% al 50% dell’abbattimento della base imponibile trascorso il primo quinquennio. Si evita l’abbattimento se il soggetto ha dai 3 figli minorenni o a carico in su. In tal caso, la riduzione della base imponibile avviene dal 70% al 60%. La riduzione di solo il 10% della base imponibile opera anche a favore dei soggetti iscritti all’Aire e dei soggetti degli Stati membri dell’Ue che siano residenti in Italia già prima del 30 aprile del 2019 e che al 31 dicembre dello stesso anno beneficiavano già dell’agevolazione fiscale. Tale beneficio è esteso anche ai cittadini britannici con residenza in Italia in base al chiarimento operato dall’Agenzia delle entrate numero 172 del 2022.

Come si compila il modello 730 in presenza di cittadini che abbiano preso la residenza in Italia da uno Stato estero?

La compilazione del modello 730 di dichiarazione dei redditi dei cittadini che abbiano preso la residenza in Italia da uno Stato estero e che, dunque, abbiano i requisiti necessari per ottenere le agevolazioni fiscali avviene in specifiche sezioni del modello stesso. Le informazioni da inserire non sono molte e servono all’Agenzia delle entrate per la verifica del godimento del beneficio (in busta paga dal sostituto di imposta o datore di lavoro o in sede di dichiarazione dei redditi). Infatti, già in busta paga il datore di lavoro applica l’agevolazione prevista in questi casi, previa presentazione al lavoratore stesso di un’apposita domanda per iscritto.

Quali sono i codici del modello 730 necessari per le agevolazioni fiscali di chi prende la residenza in Italia?

I codici da riportare nel modello 730 vanno inseriti nel quadro “C” e nella casella dei “Casi particolari”. Sono da usare i codici 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9; e 13 e 14. Si tratta dei codici necessari affinché il contribuente dichiari di possedere i requisiti necessari per beneficiare della riduzione della base imponibile. La scelta del codice giusto dipende dalla situazione personale del richiedente. C’è anche la casella del “Codice dello Stato estero” nella quale è occorrente indicare lo Stato estero nel quale il soggetto era residente prima del trasferimento (o del rientro) nel territorio italiano.

Modello 730, cosa fare se l’agevolazione è stata riconosciuta già dal datore di lavoro o dal sostituto di imposta?

Cosa indicare nel modello 730 se l’agevolazione fiscale è stata già riconosciuta dal sostituto di imposta (o dal datore di lavoro)? In questo caso, è necessario far riferimento al rigo C 14, in corrispondenza delle caselle 3 e 4. In questi punti andrà indicato il reddito che non è stato ancora soggetto a tassazione. Gli importi si possono ottenere da quanto riportato nella Certificazione Unica ai righi 462 e 463.

Cosa avviene se il datore di lavoro non ha applicato la riduzione fiscale prevista?

Se il contribuente intende beneficiare delle agevolazioni fiscali unicamente nella dichiarazione dei redditi (anche nel caso in cui le agevolazioni non siano state riconosciute dal datore di lavoro per qualsiasi motivo), si può indicare l’ammontare del reddito che non avrebbe dovuto essere assoggettato. Pertanto, l’abbattimento della base imponibile è pari al 90%, al 70% o al 50% a seconda dei casi del reddito che si trova nelle annotazione della Certificazione unica ai codici:

  • Cu;
  • Ct;
  • Cs;
  • Cr;
  • Bc;
  • Bd;
  • Cq.

Cosa fare se il contribuente non ha comunicato al datore di lavoro di volersi avvantaggiare dell’agevolazione fiscale?

Può accadere che, ai codici indicati in precedenza, non corrisponda alcuna informazione. Ciò succede per i seguenti motivi:

  • per dimenticanza del contribuente nei confronti del datore di lavoro;
  • il contribuente risulta distaccato perché, ad esempio, il datore di lavoro si trova all’estero e, quindi, non costituisce sostituto di imposta nel territorio italiano. In questo caso, non vi è una Certificazione unica.

In entrambi i casi, dunque, nel modello 730, in corrispondenza delle caselle 3 e 4 del rigo C 14, sarà necessario inserire la parte di reddito di lavoro alle dipendenze prodotta nel territorio italiano. Tale parte di reddito, infatti, non risulta indicata nemmeno nei righi C 1, C 2 e C3 del modello 730.

Trattamento integrativo e bonus Irpef: come inserirli nel 730 se i lavori sono più di uno?

Con l’abrogazione del bonus Irpef, dal 1° luglio del 2020 la riduzione delle imposte viene perseguita con due strumenti: il Trattamento integrativo del reddito (Tir) e la detrazione fiscale per i redditi compresi tra i 28 mila euro e i 40 mila euro. Il sostituto di imposta, che può essere il datore di lavoro, procede al riconoscimento automatico di entrambi gli strumenti di taglio delle imposte a vantaggio dei lavoratori alle dipendenze. Lo stesso strumento si applica anche nei confronti dei redditi assimilati a quello del lavoro dipendente in ragione dei giorni effettivi di svolgimento dell’attività lavorativa. Cosa avviene se il contribuente ha più rapporti di lavoro e, dunque, il datore di lavoro ne deve monitorare più di uno ai fini della compilazione del modello 730 di dichiarazione dei redditi?

Tir, Trattamento integrativo del reddito: di quant’è la riduzione delle imposte?

La riduzione delle imposte attraverso il Trattamento integrativo del reddito è di importo pari a 100 euro mensili. Ai fini della compilazione del modello 730 di dichiarazione dei redditi del 2022, con anno di imposta del 2021, il sostituto di imposta procede a verificare la capienza del reddito da lavoro per ogni dipendente. Ovvero che il reddito da lavoro corrisposto nel 2021 – e la relativa imposta lorda determinata su questo reddito – risulti di importo superiore a quanto spetti di detrazione fiscale.

Chi può beneficiare del Trattamento integrativo del reddito (Tir)?

Inoltre il sostituto di imposta, oltre a procedere con la verifica spiegata in alto, deve accertarsi del reddito complessivo di ogni lavoratore. Ciò significa che anche gli eventuali altri redditi prodotti dal lavoratore, devono essere ricompresi nel calcolo. Dunque l’imposta lorda, prendendo in considerazione il reddito da lavoro e gli altri redditi, deve essere di importo superiore rispetto alle detrazioni che spettano al lavoratore. Il controllo è utile perché il Trattamento integrativo del reddito, di importo corrispondente a 100 euro al mese, spetta solo nel caso in cui il contribuente produca redditi da lavoro e/o altri redditi assimilati non superiori, complessivamente, ai 28 mila euro. Se si supera questo limite, infatti, al contribuente non spetta più il Trattamento integrativo del reddito.

Altre detrazioni fiscali per redditi da 28 mila euro a 40 mila euro

Le ulteriori detrazioni fiscali spettano per complessivi di reddito compresi tra i 28 mila euro e i 40 mila euro. In generale, la detrazione decresce via via che cresce il reddito complessivo del lavoratore. Le detrazioni si azzerano per importi dei redditi corrispondenti a 40 mila euro. Il sostituto di imposta, anche in questo caso, applica le detrazioni fiscali ulteriori in via automatica sulla base dei dati in suo possesso.

Reddito complessivo ai fini delle detrazioni e del Trattamento integrativo dei redditi

Ai fini degli strumenti del Trattamento integrativo del reddito e delle detrazione sui redditi da 28 mila euro a 40 mila euro, si deve considerare il reddito:

Come si calcolano Tir e detrazioni fiscali?

I sostituti di imposta calcolano il Tir e le detrazioni fiscali mediante le informazioni in proprio possesso. Nello specifico, già durante il 2021 i sostituti di imposta hanno riconosciuto sia il Tir che le detrazioni dai 28 ai 40 mila euro senza la specifica richiesta del lavoratore alle dipendenze. Il controllo dell’effettiva spettanza dei due strumenti si fa nel conguaglio di fine anno. Tuttavia, il contribuente può chiedere al sostituto di imposta di non applicare i due strumenti di detrazione fiscale, rinviandone la relativa spettanza all’assistenza fiscale in sede di dichiarazione dei redditi.

Detrazioni fiscali e Trattamento integrativo nella dichiarazione dei redditi del 2022

In sede di dichiarazione dei redditi del 2022, l’assistenza fiscale rivede i complessivi delle agevolazioni fiscali spettanti al lavoratore dipendente. Il controllo, pertanto, si svolte sul Tir e sull’eventuale detrazione fiscale che possono spettare al lavoratore. La verifica del diritto a beneficiare dei due strumenti si avvale dei redditi inseriti nel prospetto di liquidazione 730/3. Si possono presentare, a tal proposito, due situazioni:

  • se il sostituto di imposta (o datore di lavoro) non ha versato, anche in via parziale, le detrazioni spettanti al contribuente alle dipendenze, chi fa l’assistenza fiscale ne inserisce il relativo importo nel modello 730;
  • invece, se dalla determinazione del 730, le agevolazioni non spettano al lavoratore, anche in via parziale, quanto era stato in precedenza riconosciuto dal sostituto di imposta viene recuperato nel modello 730.

Trattamento integrativo e detrazioni fiscali: spettano in assenza di un sostituto di imposta?

Entrambe gli strumenti (Tir e detrazioni sopra i 28 mila euro) spettano al contribuente pure nel caso in cui non abbia un sostituto di imposta. Inoltre, Tir e detrazioni fiscali spettane anche nel caso in cui sia lo stesso contribuente a presentare il modello 730 precompilato.

Come si riconosce il corretto Trattamento integrativo?

Per riconoscere correttamente il Trattamento integrativo spettante nel modello di dichiarazione dei redditi 730, è necessario che il contribuente tenga presente il rigo C 14. In corrispondenza di questo rigo, infatti, risultano evidenziate le operazioni svolte dal datore di lavoro. E, pertanto, in questo rigo vengono evidenziati gli importi da erogare o da recuperare corrispondenti alle informazioni in possesso del datore di lavoro per i redditi percepiti nell’anno 2021.

Come si presenta il rigo C 14 del modello 730 per le detrazioni del contribuente?

Il rigo C 14 del modello 730 di compone di una parte positiva o di una negativa. L’importo indicato  andrà a costituire una componente positiva o negativi per determinare l’Irpef dovuta nel complesso dal contribuente. Pertanto, il rigo C 14 potrà avere il codice:

  • 68, nel caso in cui si abbia un “trattamento integrativo spettante”;
  • 69, se si ha un “trattamento integrativo riconosciuto nella dichiarazione”;
  • 70, nel caso in cui al contribuente non spetti il trattamento integrativo.

Cosa avviene se il contribuente ha avuto più rapporti di lavoro nell’anno precedente?

Specifica attenzione deve essere posta nella compilazione del modello 730 di dichiarazione dei redditi nel caso in cui il contribuente abbia svolto più lavori nell’anno di imposta. Tali lavori sono stati svolti con contratti a tempo determinato, situazione che genererà più Certificazioni uniche. Tra le verifiche da effettuare vi è quella nella quale il trattamento integrativo dei redditi sia stato riconosciuto per i rapporti di lavoro sui quali sussisteva la situazione di capienza delle imposte rispetto alle detrazioni sul reddito da lavoro alle dipendenze. Normalmente, tale presupposto non sussiste nei rapporti di lavoro che abbiano una breve durata e una retribuzione modesta. Si tratta delle situazioni di incapienza.

Compilazione modello 730 di dichiarazione dei redditi per più rapporti di lavoro

Nel caso, dunque, di più rapporti di lavoro, si compila il modello 730 nella seguente maniera:

  • al rigo C 14, in corrispondenza della colonna 1, chi compila il modello deve indicare il codice 1;
  • nella colonna 2 si deve indicare il complessivo dei trattamenti integrativi dei redditi erogati dai differenti datori di lavoro al contribuente;
  • se la somma dei redditi di lavoro alle dipendenze (e degli altri redditi assimilati) porta a un risultato inferiore a 28 mila euro, il modello 730-3 conterrà il maggior importo del Tir che spetta al lavoratore;
  • la riscossione dell’importo che spetta al lavoratore avviene con la busta paga di luglio o successiva;
  • se il contribuente presenta il modello 730 precompilato personalmente (senza il sostituto di imposta), l’accredito dell’importo che spetta avviene direttamente sul conto corrente postale o bancario.

Dove si compila l’ulteriore detrazione fiscale dei redditi oltre i 28 mila euro nel modello 730?

Per l’ulteriore detrazione dei redditi dai 28 mila ai 40 mila euro, non vi è traccia in alcun quadro del modello 730. Il relativo importo si trova, dunque, nel modello di liquidazione 730-3, in corrispondenza del rigo 34. Si tratta, infatti, nel caso della detrazione, non di un sussidio dello Stato come avviene per il Tir.

Trattamento integrativo sul reddito (Tir) e bonus Irpef: cosa sono?

In virtù dell’abrogazione della normativa relativa al bonus Irpef, dal 1° luglio del 2020 il taglio delle imposte sul lavoro viene perseguito mediante il Trattamento integrativo del reddito (Tir) e la detrazione per i redditi tra i 28 mila euro e i 40 mila euro. Il datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta, provvede a riconoscere automaticamente tutte e due le misure di riduzione della tassazione a favore dei lavoratori dipendenti. Lo stesso riconoscimento avviene anche per alcuni redditi assimilati a quello del lavoratore alle dipendenze sulla base dei giorni effettivi prestati all’attività lavorativa.

Trattamento integrativo del reddito (Tir): a quanto ammonta?

La riduzione del carico fiscale mediante il Trattamento integrativo del reddito è pari a 100 euro mensili. Per la dichiarazione dei redditi del 2022, riferita ai redditi del 2021, il datore di lavoro procede con la verifica della capienza del reddito da lavoro per ciascun dipendente. Il che vuol dire che il reddito da lavoro pagato nello scorso anno – e la corrispondente imposta lorda calcolata su tale reddito – deve risultare di importo maggiore rispetto alle detrazioni spettanti.

Qual è il limite di reddito per ricevere il Trattamento integrativo del reddito (Tir)?

Inoltre, il datore di lavoro, oltre alla verifica descritta in precedenza, deve controllare l’ammontare del reddito totale di ciascun lavoratore. Ovvero, che anche gli altri redditi eventualmente ottenuti dal lavoratore, siano compresi nel calcolo. Pertanto, l’imposta lorda, considerando il reddito da lavoro e gli altri redditi, deve risultare di importo eccedente rispetto alle detrazioni spettanti. La verifica è utile perché il Trattamento integrativo del reddito, pari a 100 euro mensili, spetta solo se il lavoratore percepisca dei redditi da lavoro e degli altri redditi assimilati non eccedenti il tetto dei 28 mila euro. Al superamento di questo limite, infatti, il Trattamento integrativo del reddito non spetta più.

Ulteriori detrazioni per redditi da 28 mila euro a 40 mila euro

L’ulteriore detrazione spettante per soglie di reddito al di sopra dei 28 mila euro tende a decrescere all’incremento del reddito totale del contribuente. Tali detrazioni si azzerano in corrispondenza di redditi pari a 40 mila euro. Il datore di lavoro, anche in questo caso, applica la detrazione ulteriore in automatico sulla base delle informazioni in suo possesso.

Come considerare il reddito complessivo ai fini di Tir e detrazione per i redditi tra i 28 mila euro e i 40 mila euro?

Ai fini delle misure del Trattamento integrativo del reddito e delle detrazione per i redditi tra i 28 mila euro e i 40 mila euro è necessario considerare il reddito:

  • per intero, in particolare per i redditi agevolati dei ricercatori,  degli insegnanti e degli impatriati;
  • al netto del reddito dell’unità abitativa (come abitazione principale) e delle pertinenze inerenti;
  • integrando i redditi sui quali si calcola la cedolare secca per immobili dati in affitto.

Cosa devono fare i datori di lavoro per calcolare le due misure?

I datori di lavoro, pertanto, devono calcolare le due misure spettanti ai lavoratori dipendenti sulla base delle informazioni in loro possesso. In particolare, già nel corso del 2021 i datori di lavoro hanno riconosciuto sia il Trattamento integrativo dei redditi che le detrazioni tra i 28 mila e i 40 mila euro senza aver dovuto attendere che il dipendente ne facesse esplicita richiesta. La relativa verifica dell’effettivo godimento delle due misure è rinviata al conguaglio della fine dell’anno.

Si può richiedere di rinviare la spettanza delle detrazioni e del Tir?

Spesso, proprio per evitare di dover restituire delle somme non dovute in sede di conguaglio alla fine dell’anno o alla dichiarazione dei redditi, i contribuenti possono richiedere al proprio datore di lavoro di non applicare le due misure di detrazione fiscale. Il rinvio della spettanza delle detrazioni avviene al momento in cui si fa la verifica del diritto all’erogazione e, dunque, attendendo le tempistiche dell’assistenza fiscale.

Tir e detrazioni per redditi oltre i 28 mila euro nella dichiarazione dei redditi del 2022

Proprio in sede di dichiarazione dei redditi del 2022, l’assistenza fiscale ricalcola i totali delle agevolazioni fiscali che spettano al contribuente. La verifica, dunque, si fa sul Trattamento integrativo del reddito e sull’ulteriore detrazione fiscale spettanti. L’accertamento del diritto a beneficiare delle due misure si avvale dei redditi dichiarati e inseriti nel prospetto di liquidazione 730/3. Possono presentarsi due casistiche:

  • se il datore di lavoro (sostituto di imposta) non ha erogato, anche parzialmente, le agevolazioni spettanti al lavoratore, chi effettua l’assistenza fiscale ne riconosce il beneficio nel modello 730;
  • nel caso in cui, dai calcoli del 730, le agevolazioni non spettano al contribuente, anche parzialmente, gli importi che sono stati in precedenza riconosciuti dal datore di lavoro (sostituto di imposta) vengono recuperati nel modello 730.

Detrazioni fiscali e Tir: spettano se il contribuente non ha un sostituto di imposta?

Entrambe le misure (Trattamento integrativo dei redditi e detrazioni oltre i 28 mila euro) spettano al contribuente anche se non ha un sostituto di imposta. Inoltre, le stesse misure spettano al contribuente anche nel caso in cui egli stesso presenti il modello 730 precompilato personalmente.

 

Bonus colonnine di ricarica, come va inserito nel 730?

Come si inserisce, nel modello 730 di dichiarazione dei redditi, il bonus delle colonnine di ricarica con i relativi tetti di spesa applicati alla detrazione fiscale? Il beneficio fiscale che comporta la detrazione dall’Irpef o dall’Ires può essere del 50% o del 110%: rientra in questa tipologia di intervento anche quello trainato dal super ecobonus.

Bonus colonnine di ricarica, colonne e righi del modello 730: quali sono?

Il modello 730 di dichiarazione dei redditi del 2022 ha recepito le modifiche ai tetti di spesa effettuati nell’anno di imposta del 2021. In particolare, il bonus fiscale delle colonnine di ricarica delle vetture elettriche va inserito al rigo E 56 del modello. È necessario che i lavori siano iniziati nell’anno 2021 o, almeno, in corso di esecuzione al 1° gennaio 2021. La detrazione fiscale (Irpef o Ires) è nella misura del 50% se le spese non superano i 3 mila euro. Tali esborsi devono essere stati sostenuti a partire dal 1° marzo del 2019 ed entro il 31 dicembre 2021. Le spese ammissibili riguardano sia l’acquisto che la posa in opera delle infrastrutture di ricarica. La misura è prevista dal decreto legge numero 63 del 2013, all’articolo 16 ter.

Colonnine di ricarica vetture elettriche, quando si tratta di interventi trainati?

Le percentuali di detrazione fiscale sulle colonnine di ricarica di vetture elettriche variano a seconda di chi svolge gli interventi, dell’anno di realizzazione e del traino di altri lavori. In particolare, le detrazioni previste sono del:

  • 110% per lavori effettuati dai condomini e dai proprietari unici fino al 31 dicembre 2023;
  • 70% o 65% per gli interventi, rispettivamente, del 2024 e 2025;
  • 110% per villette delle persone fisiche (con stato di avanzamento dei lavori al 30% entro il 30 settembre 2022).

Tutti questi interventi si effettuano con superbonus 110% (ridotto nel corso degli anni) se i lavori della colonnina di ricarica costituiscono interventi trainati da:

  • isolamento termico;
  • sostituzione di impianto di climatizzazione invernale già esistente.

Bonus colonnine di ricarica: interventi da effettuare congiuntamente a quelli del super ecobonus

In tutti i casi in cui si applica il 110% di detrazione fiscale, dunque, c’è necessità che il lavoro di acquisto e di posa in opera della colonnina di ricarica sia svolto congiuntamente a uno degli interventi trainanti rientranti nel super ecobonus. Tali interventi sono indicati dai codici da 30 a 33 della sezione IV del modello di dichiarazione dei redditi 730 relativi a condomini o a immobili plurifamiliari.

Bonus colonnine di ricarica, quali sono i limiti di spesa per la detrazione?

Per i lavori di installazione della colonnina di ricarica in corso di esecuzione 1° gennaio 2021, il tetto di spesa con detrazione fiscale del 110% è fissato a 3 mila euro. Il relativo pagamento può essere avvenuto nel corso del 2021 oppure nel corso del periodo agevolato di quest’anno. Gli interventi che invece sono iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2021 (i nuovi) hanno altri limiti di costi, ovvero:

  • 2.000 euro per immobili unifamiliari (o le unità abitative in essi contenute) purché funzionalmente indipendenti. Ovvero dotate di uno o di più accessi dall’esterno autonomi;
  • 1500 euro per quei condomini o quegli immobili familiari che effettuino l’installazione di non più di 8 colonnine;
  • 1200 euro per quei condomini o quegli immobili familiari che effettuino l’installazione un numero eccedente a 8 colonnine di ricarica secondo quanto prevede il comma 8 del decreto legge numero 34 del 2020, all’articolo 119.

Quali caratteristiche devono avere le colonnine di ricarica per avere l’agevolazione fiscale?

La detrazione fiscale sulle colonnine di ricarica sono da considerarsi per ogni unità abitativa. In sede di detrazione fiscale, è importante che la colonnina di ricarica abbia una potenza massima di 20 kW. Infatti, per la quota superiore a questo tetto, la detrazione fiscale scende al 50%. È quanto prevede la lettera h) del comma 1, dell’articolo 16 bis del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir). In questo caso, non applicandosi il superbonus al 110%, il tetto di spesa è di 96 mila euro da applicare a tutto l’impianto.

Abitazione principale o data in locazione: come si dichiara la rendita?

Come si dichiara la rendita per l’abitazione nel caso in cui sia principale oppure se l’immobile è dato in locazione? Ovvero come vanno dichiarati i redditi prodotti e quando va dichiarata la rendita catastale nel modello 730 di dichiarazione dei redditi? Ecco come procedere con l’indicazione del quadro, della colonna e dei codici da utilizzare nel modello 730 e quando l’Imu sostituisce l’Irpef per l’abitazione principale.

Abitazione principale del contribuente: è soggetta a tassazione Irpef?

L’abitazione costituente la casa principale del contribuente non è soggetta alla tassazione Irpef. Tuttavia, la rendita catastale deve essere inserita nel modello 730 di dichiarazione dei redditi. È necessario chiarire che sull’abitazione principale vige il principio di alternanza tra Imu e Irpef se non è locata. Diversamente, in caso di contratto di locazione, si procede con il reddito imponibile dell’immobile.

Immobile esente da Imu, si applica l’Irpef?

Nel caso in cui l’abitazione è esente dall’Imu e non è stata locata, si attua il principio di alternanza tra Imu e Irpef. Ovvero, l’abitazione diventa soggetta ai fini dell’Irpef. Pertanto, il reddito dell’abitazione va a concorrere a formare il reddito complessivo per il calcolo dell’Irpef. Tuttavia, tale reddito dell’abitazione non è tassato: infatti, è prevista la deduzione dell’Irpef fino a concorrere all’importo della rendita catastale dell’abitazione stessa e delle relative pertinenze.

Come si dichiara nel modello 730 la rendita catastale dell’abitazione principale?

La rendita catastale, dunque, va inserita nel modello 730 di dichiarazione dei redditi nel caso di esenzione dall’Irpef. L’importo, non rivalutato, si inserisce nella colonna numero 1 del rigo B 1. Successivamente è necessario popolare la colonna “2” inserendo il codice “1”. La deduzione della rendita catastale ai fini della determinazione del reddito imponibile verrà effettuata da chi presta l’assistenza fiscale.

Abitazione principale, come si dichiara la rendita se l’immobile è soggetto a Imu?

Se, invece, l’abitazione principale è soggetta a Imu e, dunque, non è dovuta l’Irpef, si ricade nell’ipotesi nella quale la rendita non concorre alla formazione del reddito imponibile. Non è necessaria altresì la deduzione della rendita catastale. Nel modello 730 di dichiarazione dei redditi si deve procedere con la compilazione delle colonne “1” e “2” del rigo B 1. Nei campi si deve inserire la rendita catastale (senza la rivalutazione) e il codice “1”; invece nella colonna 12, indicata come “casi particolari Imu”, deve essere immesso il codice “2”.

Come inserire i redditi da locazione dell’abitazione nel quadro B del modello 730?

Diverso è il caso in cui l’abitazione, non costituente la casa principale, è data in locazione. In primis, chi possiede immobili oppure o è titolare di altri diritti reali deve compilare il quadro B del modello 730 di dichiarazione dei redditi.

Come si calcola l’imponibile del reddito da immobile?

La determinazione dell’imponibile per il calcolo del reddito dell’immobile varia dal fatto che il fabbricato sia locato oppure no. Gli immobili non locati, infatti, concorrono a formare l’imponibile nella misura della rendita catastale. È necessaria la rivalutazione del 5%. Tuttavia, se l’immobile è stato già assoggettato nello stesso anno del periodo di imposta a Imu, non concorre a formare il reddito ai fini dell’Irpef. Come per le abitazioni principali, dunque, vige il principio di alternanza.

Come indicare nel modello 730 i fabbricati non locati?

Per gli immobili che non sono case principali e non sono locati, dunque, l’iscrizione nel modello 730 al quadro B deve comunque avvenire, anche se nulla cambia ai fini della determinazione del reddito complessivo annuale, come avviene per gli immobili locati. C’è un’eccezione per gli immobili a uso abitativo e non locati ma che si trovano nello stesso comune nel quale il soggetto contribuente ha già l’abitazione principale. In questa condizione, il reddito concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell’Irpef per il 50%. Gli immobili non locati devono essere iscritti alla colonna 1 e al rigo B 1. I campi devono essere popolati con la rendita catastale. La rivalutazione del 5% non deve essere inserita: infatti, verrà iscritta successivamente da chi effettua l’assistenza fiscale. Se il fabbricato è esente da Imu, e dunque assoggettato all’Irpef, il contribuente deve selezionare la casella 12 riguardante i casi particolari Imu.

Immobili concessi in locazione, compilazione del modello 730

Per gli immobili dati in locazione il calcolo del reddito è pari alla misura del canone ricevuto alla quale si applica la riduzione forfettaria del 5%. Se l’abitazione locato si trova nei comuni di Venezia, Burano, Giudeccca e Murano la riduzione è pari al 25%; inoltre per gli immobili di interesse storico od artistico la riduzione è del 35%.

Se il totale del canone è inferiore alla rendita catastale, il contribuente deve prendere a riferimento quest’ultima ai fini del calcolo del reddito. Gli immobili locati devono essere iscritti alla colonna “5” con i seguenti codici inerenti la tassazione:

  • codice “1” se si è proceduto alla riduzione forfettaria del 5%;
  • i fabbricati storici ed artistici necessitano del codice “4”.

Nella colonna numero 6 il contribuente deve inserire il complessivo del canone di locazione ricevuto. Invece, la colonna numero “11”, si deve utilizzare solamente nel caso in cui si applichi la cedolare secca.

Casi di rinegoziazione del canone di locazione nel 2021: come si procede?

Se nel 2021 è stato rinegoziato il canone di locazione si procede con la compilazione del modello 730 nella seguente maniera:

  • il quadro da compilare è quello “B”;
  • la colonna “7” si utilizza per i casi particolari;
  • è necessario inserire uno dei tre codici previsti ovvero 6, 7 e 8. Il codice “6” va utilizzato se la rinegoziazione ha previsto la riduzione del canone di locazione; diversamente, il codice “7” si utilizza se il contribuente non ha fatto comunicazione all’Agenzia delle entrate della rinegoziazione del canone dell’immobile a uso abitativo. Lo stesso codice si utilizza anche per i casi nei quali, oltre alla mancata comunicazione all’Agenzia delle entrate, non sia stato pagato il canone concordato, anche parzialmente.

Quando gli immobili a utilizzo abitativo si possono non assoggettare a tassazione?

Dal 1° gennaio 2020, il contribuente può non assoggettare a imposta i canoni di locazione riguardanti i fabbricati a uso  abitativo nei casi in cui:

  • non abbia ottenuto i canoni di locazione prima della data ultima prevista per la presentazione della dichiarazione dei redditi;
  • oppure non sia stata presentata ingiunzione di pagamento o intimazione allo sfratto per la morosità di chi ha preso in locazione l’immobile.

Tuttavia, il contribuente deve inserire nel modello 730 la rendita catastale.

Compilazione del modello 730: quando si usa il codice ‘8’?

Nel modello 730 di dichiarazione dei redditi, in corrispondenza della colonna 7 del quadro B, il contribuente deve immettere il codice “8” nei seguenti casi:

  • per la rinegoziazione del canone di locazione con riduzione del canone stesso;
  • se il contribuente non ha presentato comunicazione all’Agenzia delle entrate;
  • nelle situazioni di comproprietà con il contribuente comproprietario dell’immobile;
  • se la locazione sia stata fatta da uno o più comproprietari per la propria quota.

Redditi da locazione per possesso fabbricati: come vanno inseriti nel modello 730?

Come vanno dichiarati i redditi prodotti dal possesso dei fabbricati nel modello 730 ai fini della dichiarazione? Il quadro da utilizzare nel modello 730 è quello “B”, ma va indicata l’eventuale riduzione del canone di locazione dello scorso anno nel caso in cui non sia stata fatta comunicazione all’Agenzia delle entrate.

Come dichiarare i redditi da locazione di fabbricati nel quadro B del modello 730?

Chi deve compilare il quadro “B” del 730? Innanzitutto chi possiede fabbricati o è titolare di altri diritti reali. Chiamati alla compilazione del quadro “B” sono anche i soci delle società, sia semplici che tipologie simili, nel caso di produzione di reddito da fabbricati. Questi ultimi devono essere situati nel territorio statale e produrre del reddito. Non sono compresi, invece:

  • i fabbricati rurali;
  • quelli per i quali sono in corso interventi con relativo provvedimento di licenza;
  • i fabbricati aperti al pubblico in quanto sedi di archivi, emeroteche, biblioteche e cineteche. In questo caso, chi possiede il fabbricato non deve ricavarci alcun reddito;
  • quelli adibiti a sede di culto e le relative pertinenze;
  • i monasteri di clausura.

Come si determina l’imponibile del reddito da fabbricato?

Il calcolo dell’imponibile ai fini del reddito da fabbricato dipende dal fatto che l’immobile sia locato oppure no. I fabbricati che non siano stati locati, infatti, concorrono alla formazione dell’imponibile nella misura della rendita catastale con rivalutazione del 5%. Ma se nello scorso anno sono stati già assoggettati all’Imu, non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell’Irpef (criterio di alternatività).

Come indicare nel modello 730 i fabbricati non locati?

Per i fabbricati non locati, dunque, l’iscrizione nel modello 730 al quadro B deve essere comunque fatta, anche se questi cespiti non si considerano ai fini del reddito come avviene per gli immobili locati. È prevista una eccezione per i fabbricati a utilizzo abitativo e non locati ma che sono situati nel medesimo comune nel quale il contribuente ha un immobile adibito come abitazione principale. In questa situazione, il reddito concorre a formare la base imponibile Irpef per la metà (il 50%). I fabbricati non locati devono essere inseriti in corrispondenza della colonna 1 e rigo B 1. Si deve indicare la rendita catastale, mentre la rivalutazione del 5% verrà applicata successivamente da chi provvede all’assistenza fiscale. Nel caso in cui l’immobile è esente dall’Imu, e dunque soggetto a Irpef, il contribuente deve compilare la casella 12 riportante proprio i casi particolari dell’Imu.

Fabbricati dati in locazione, come si compila il modello 730?

Per i fabbricati locati la formazione del reddito del contribuente è nella misura pari al canone percepito con riduzione forfettaria del 5%. Se l’immobile locato si trova:

  • nei comuni di Venezia, Murano, Burano e Giudecca, la riduzione sale al 25%;
  • per fabbricati di interesse artistico o storico la percentuale da detrarre è del 35%.

Inoltre se il complessivo del canone è più basso della rendita catastale è quest’ultima che si prende a riferimento per il calcolo del reddito. I fabbricati locati devono essere inseriti nella colonna “5” con il codice relativo alla tassazione. Pertanto:

  • il codice “1” per i casi di abbassamento forfettario del 5%;
  • gli immobili artistici e storici hanno il codice “4”.

Nella colonna numero 6 si deve indicare il totale del canone che si è percepito. Quella “11”, invece, va utilizzata solo nel caso in cui si applica la cedolare secca.

Rinegoziazione del canone di locazione nell’anno 2021: cosa avviene?

Nel caso in cui nello scorso anno è stato rinegoziato il canone di locazione è necessario procedere con la compilazione del modello 730 di dichiarazione dei redditi nel seguente modo:

  • compilare il quadro “B”;
  • prendere a riferimento la colonna “7”, quella relativa ai casi particolari;
  • scegliere uno dei tre codici disponibili (6, 7 e 8), ovvero il “6” se dalla rinegoziazione sia derivata una riduzione del canone di locazione; il contribuente riporta il codice “7” se non ha comunicato all’Agenzia delle entrate la riduzione del canone di locazione del fabbricato a utilizzo abitativo. Questo codice deve essere utilizzato anche nel caso in cui, oltre alla mancata comunicazione, il contribuente non abbia ricevuto, anche parzialmente, i canoni concordati.

Quando gli immobili a utilizzo abitativo si possono non assoggettare a tassazione?

A decorrere dal 1° gennaio 2020, il contribuente può non assoggettare a tassazione i canoni della locazione inerenti immobili ad utilizzo abitativo nei seguenti casi:

  • non abbia percepito i canoni di locazione entro la scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi;
  • il contribuente non abbia avanzato ingiunzione di pagamento oppure intimazione dello sfratto per morosità.

Ai fini della compilazione del modello 730 di dichiarazione dei redditi, il contribuente deve comune inserire la rendita catastale.

Quando il contribuente deve utilizzare il codice ‘8’ nel modello 730 di dichiarazione dei redditi?

Nel quadro “B”, in corrispondenza della colonna 7, il contribuente deve utilizzare il codice “8” nel caso in cui:

  • il contribuente abbia rinegoziato il canone di locazione con abbassamento dello stesso;
  • lo stesso non abbia presentato la comunicazione all’Agenzia delle entrate;
  • il contribuente abbia il possesso del fabbricato come comproprietario;
  • la locazione sia stata effettuata solo da uno o più comproprietari per la propria parte.

Buoni spesa e benzina, rimborsi spese scuola e altre spese welfare: dove si trovano nella CU?

Molti dipendenti delle imprese ricevono benefit rientranti nel welfare aziendale. Si tratta di un insieme di utilità come, ad esempio, i buoni benzina o i buoni spesa. Oppure i pacchetti di viaggi, i rimborsi per gli abbonamenti ai trasporti pubblici o quelli per le spese universitarie o scolastiche. E, proprio nel periodo di pandemia, i datori di lavoro hanno accelerato l’utilizzo di questi bonus per massimizzare le leve fiscali dei redditi dei propri dipendenti. Tutte queste voci si trovano nella Certificazione unica (Cu) emessa dal datore di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Premi e benefit aziendali per i lavoratori dipendenti: quali sono?

Oltre ai buoni visti in precedenza, i datori di lavoro possono utilizzare modalità alternative ai fini della detassazione dei premi di risultato. Lo consentono i commi dal 182 al 189 dell’articolo 1, della legge numero 208 del 2016 (legge di Bilancio 2016). Secondo i commi richiamati, i datori di lavoro possono, anche mediante l’intermediazione dei sindacati e in virtù di specifici accordi, riconoscere ai lavoratori alle dipendenze dei premi di risultato che vanno collegati ai migliori risultati raggiunti dall’impresa in termini di redditività, di produttività, di efficienza e di qualità, sia in riferimento agli obiettivi aziendali che a quelli individuali. Gli accordi con le sigle sindacali, inoltre, possono disciplinare le modalità con le quali i premi di risultato in danaro possano essere convertiti in una serie di beni o di servizi.

Rimborso spese del datore di lavoro ai dipendenti: cosa fare in sede di dichiarazione dei redditi?

Questi premi beneficiano della detassazione ai fini fiscali. Infatti, viene applicata una imposta sostitutiva pari al 10% al posto della tassazione ordinaria. Inoltre, è possibile che i datori di lavoro possano riconoscere ai propri dipendenti per i risultati raggiunti il rimborso totale o parziale di spese sostenute anche per i propri familiari. In quest’ultimo caso, i familiari possono procedere alla deduzione o detrazione Irpef nel momento in cui presentino la dichiarazione dei redditi. E, pertanto, i dipendenti dell’azienda, per la propria dichiarazione dei redditi, possono inserire le sole spese effettivamente a proprio carico.

Dove si trovano i rimborsi delle spese nella Certificazione unica?

Le spese che il datore di lavoro rimborsa si ritrovano nella Certificazione unica. Ovvero, ad esempio, quelle rimborsate nel 2021 si possono ritrovare nella Certificazione unica del 2022. La sezione di questi beni e servizi è quella dei “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione” come disciplina l’articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) ai punti 701, 702, 703, 704, 705 e 706. In questa sezione, dunque, il contribuente trova i rimborsi relativi alle spese, al di là che sia stato compilata la sezione “Somme erogate per i premi di risultato”.

Modello 730 di dichiarazione dei redditi: cosa si trova al punto 701 della Certificazione unica?

In particolare, al punto 701 della Certificazione unica il contribuente può verificare di quali benefit o rimborsi ha beneficiato nell’anno di imposta ai fini dell’Irpef. Ad esempio, nella dichiarazione dei redditi del 2022 con spese rimborsate (mediante il principio di cassa) nel 2021, si possono ritrovare:

  • nel quadro E del modello 730 di dichiarazione dei redditi le spese rimborsate nel 2021;
  • per le spese degli anni prima, ad esempio del 2020, il contribuente ritrova quelle per le quali aveva già provveduto alla detrazione nella dichiarazione dei redditi dello scorso anno; l’importo rimborsato ai fini della tassazione separata va indicato nel quadro “D” del modello 730 del 2022.

Punto 702 della Certificazione unica: quali spese sono comprese?

Nel punto 702 della Certificazione unica, il contribuente può verificare le varie spese rimborsate. Il totale di queste spese è visualizzabile al punto 704. In particolare, il datore di lavoro indica mediante codici le varie tipologie di spesa. Nel dettaglio il codice:

  • 13, riguarda le spese universitarie;
  • 15 i costi sostenuti per l’assistenza personale di soggetti non autosufficienti. Si tratta di persone che non possono compiere i normali atti della vita quotidiana;
  • 30 per i servizi a favore dei soggetti sordi;
  • 33 per le spese inerenti gli asili nido;
  • 40 per i costi sostenuti per acquistare gli abbonamenti ai trasporti pubblici. Tali spese sono sostenute sia per i trasporti pubblici locali che per quelli regionali o interregionali.

Come verificare che la spesa sia stata rimborsata a favore del lavoratore dipendente?

Per verificare che una spesa sia stata rimborsata al lavoratore alle dipendenze è necessario constatare che il datore di lavoro abbia compilato il punto 706 della Certificazione unica. Se invece il rimborso si riferisce a spese sostenute dai familiari, il campo popolato sarà quello al punto 705.

Rimborso dei contributi assistenziali e previdenziali nella Certificazione unica

Infine, il rimborso dei contributi assistenziali e previdenziali nella Certificazione unica si ritrovano al punto 703 della Certificazione unica con il codice “3” accompagnato dal codice fiscale del datore di lavoro al punto 705. Si tratta di spese sostenute a favore degli addetti all’assistenza personale di familiari non autosufficienti oppure anziani.

Cedolare secca, come procedere nel modello 730?

Come si procede nel modello 730 di dichiarazione dei redditi con la cedolare secca? L’aliquota prevista è quella fissa del 21% per gli affitti delle unità abitative. Ma si può, in specifici casi, utilizzare la percentuale più bassa del 10%. È bene tener presente che la cedolare secca non può essere applicata all’interno del perimetro delle attività economiche. Chi sceglie l’opzione della cedolare secca sostituisce l’Irpef, le varie addizionali e le imposte di registro e di bollo.

Per quali tipologie di contratti si può scegliere la cedolare secca?

Le tipologie di contratti di locazione per le quali è possibile scegliere la cedolare secca sono quelle degli immobili destinati a uso abitativo disciplinati:

  • dal canone libero;
  • dall’equo canone;
  • dal canone concordato agevolato
  • dai contratti transitori;
  • dalle locazioni agevolate sulle unità abitative situate in Abruzzo;
  • dai contratti di locazione per una parte dell’abitazione principale;
  • per le locazioni brevi per usi abitativi o turistici;
  • per i contratti sulle unità abitative della categoria C 1 e superficie non eccedente i 600 mq con annesse pertinenze, affittate congiuntamente. Il beneficio riguarda i soli contratti stipulati nell’anno 2019.

Come si esercita l’opzione della cedolare secca?

Per beneficiare della cedolare secca, è occorrente che il locatore comunichi la scelta al conduttore. La comunicazione consiste nel mettere al corrente del conduttore dell’unità abitativa della rinuncia agli aggiornamenti del canone di affitto. Si rinuncia, altresì, anche alle variazione di incremento degli indici Istat. Tra gli ultimi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate (Interpello numero 165 del 2021) si è stabilito che l’opzione della cedolare secca rimane efficace anche per i contratti a canone concordato. Per questo tipo di contratti si può beneficiare della riduzione al 10% come misura di sostegno per i contratti in essere nel periodo di emergenza Covid. Inoltre, si può cautamente affermare che questa regola viga anche per le altre casistiche di riduzione del canone ai fini delle agevolazioni per i conduttori delle unità immobiliari rispetto agli incrementi dei canoni di locazione.

Quando bisogna scegliere la cedolare secca per i contratti di locazione?

Quando bisogna fare la scelta scelta della cedolare secca in un contratto di locazione di un immobile a uso abitativo?  Di solito, l’opzione si esercita all’atto della registrazione del contratto di locazione. Resta tuttavia da effettuare il rinnovo della cedolare secca nei casi di proroga del contratto; oppure la revoca al termine di ciascuna annualità. Nel caso in cui non si provveda alla comunicazione della proroga del contratto con la cedolare secca, non si perde la stessa se il locatore mantiene un comportamento coerente con la volontà di proseguire con la stessa cedolare secca. Se invece si comunica tardivamente la scelta viene applicata una sanzione di:

  • 50 euro, se la comunicazione avviene entro i 30 giorni susseguenti alla scadenza;
  • 100 euro per comunicazioni avvenute oltre questo termine.

Qual è la base imponibile della cedolare secca?

Per il calcolo della base imponibile ai fini della cedolare secca, è occorrente prendere:

  • il complessivo dei canoni di locazione annui come da contratto;
  • non applicare abbattimenti;
  • calcolare l’imposta in base all’aliquota fissa del 21% valida per tutte le tipologie di contratto di locazione, sia a canone libero che affitti brevi.

Nel caso di contratti di locazione brevi, la cui durata sia inferiore ai 30 giorni, si provvede al calcolo della cedolare secca direttamente nella dichiarazione dei redditi.

Cedolare secca, quando l’aliquota del 21% si riduce al 10%?

L’aliquota del 21% della cedolare secca passa al 10% se il contratto di locazione è inerente al canone concordato stipulato tra organizzazioni di proprietà edilizia e chi prende in affitto l’immobile. Tale vantaggio spetta nei casi di contratti di locazione:

  • dove c’è scarsa disponibilità di unità abitative;
  • nei comuni capoluogo di provincia;
  • nelle aree ad alta tensione abitativa. In questo caso, l’individuazione delle aree è disponibile a cura del Cipe.

Quali altri contratti di affitto hanno la percentuale del 10% di cedolare secca?

L’aliquota di cedolare secca ridotta al 10% si applica anche ai contratti di affitto a canone concordato non assistiti. Tuttavia, per beneficiarne è necessario che sia stata ottenuta la relativa attestazione da parte delle organizzazioni aderenti all’accordo.

Come si registra la cedolare secca nel modello 730 di dichiarazione dei redditi?

La scelta della cedolare secca per i contratti di locazione deve essere indicata nel modello 730 di dichiarazione dei redditi barrando la casella 11 del quadro “B”. L’aliquota applicata alla cedolare secca, invece, dipende dalla tipologia di contratto che va indicata nella colonna “2”. Pertanto, si applica l’aliquota del 21% per la cedolare secca relativa ai contratti di locazione in regime di libero mercato oppure di equo canone. In questi due casi, si utilizza il codice “3” o il codice “4”. Se invece, l’unità abitativa è parzialmente utilizzata come abitazione principale e l’altra parte è stata data in locazione, il codice da utilizzare è l’11.

Dichiarazione dei redditi: cosa indicare nel modello 730 per la cedolare secca a tasso ridotto del 10%?

Nei casi di aliquota ridotta al 10% di cedolare secca per i contratti di locazione a canone convenzionale, i codici da utilizzare sono i seguenti:

  • 8 nella situazione standard;
  • 12, se l’unità abitativa è parzialmente utilizzata come abitazione principale e l’altra parte è stata data in locazione a canone concordato;
  • 14, per le unità abitative di immobili collocati nelle aree colpite dal sisma in Abruzzo.

Dove va riportato il canone da assoggettare a tassazione della cedolare secca?

Il canone da assoggettato alla tassazione della cedolare secca deve essere riportato nella colonna 6. Per il semplice fatto che il canone è sempre quello risultante dal contratto di locazione, è necessario immettere sempre il codice 3 in corrispondenza della colonna 5. Infine, il reddito assoggettato alla cedolare secca deve essere escluso dal reddito complessivo ma va ricompreso nel reddito nel caso in cui si debbano calcolare detrazioni, deduzioni e benefici riconducibili a requisiti del reddito.