Novità nel 2016 per la Certificazione Unica e il modello 730

La Certificazione Unica e il modello 730 2016 scaldano i motori. L’Agenzia delle Entrate ha infatti emesso un comunicato con il quale ha avvisato di aver reso disponibili le bozze dei modelli Certificazione Unica e 730 per il prossimo anno.

Per quanto riguarda il modello 730/2016, i contribuenti che lo potranno utilizzare potranno inviare la comunicazione dell’amministratore di condominio utilizzando il nuovo quadro K, senza che sia necessario presentare il quadro AC del modello Unico Persone Fisiche.

In merito invece alla nuova Certificazione Unica 2016, dal prossimo anno questa conterrà maggiori informazioni, con l’obiettivo di rendere più semplice il lavoro dei sostituti d’imposta. A beneficio della CU, sarà infatti ridotta in modo cospicuo la mole di dati da inserire nel modello 770 Semplificato, come il codice fiscale del coniuge del dipendente anche se non fiscalmente a carico e i dati fiscali e previdenziali dei lavoratori autonomi se ci si trova in presenza di contribuzioni diverse dall’Inps, come nel caso dei professionisti medici e veterinari.

Legge di Stabilità 2016: rimborsi Irpef e detrazioni spese sanitarie

Al di là di quello che potrà essere il suo iter parlamentare, il testo della Legge di Stabilità 2016 è piuttosto complesso e coinvolge diversi punti e problematiche che toccano in modo diretto la vita di famiglie, persone e imprese. Durante questa settimana cercheremo di puntare l’attenzione su alcuni aspetti della Legge di Stabilità 2016 che riteniamo importanti sia per la fiscalità delle imprese, sia per quella delle famiglie.

Partiamo da due ipotesi introdotte nella Legge che investono l’ambito del 730. Nel dettaglio, vediamo quali saranno dal 2016 gli obblighi per la detrazione delle spese sanitarie e come ci si comporterà per i rimborsi Irpef di notevole importo.

Per quanto concerne la detrazione delle spese sanitarie, la Legge di Stabilità 2016 prevede che medici e strutture sanitarie e ospedaliere trasmettano all’Agenzia delle Entrate le informazioni sulle prestazioni erogate ai cittadini nel 2015, in modo che le Entrate abbiano a disposizione i dati necessari per la predisposizione dl 730 precompilato.

Il termine per la presentazione di questi dati è fissato, per i professionisti, al 28 febbraio. Ciò che ha già suscitato malumori, specialmente da parte dell’Ordine di Medici, è il fatto che la Legge di Stabilità 2016 prevede sanzioni pesanti per chi non rispetterà il termine: da 100 a 50mila euro per ciascuna omessa, errata o tardiva trasmissione che non venga regolarizzata entro 5 giorni dalla segnalazione del Fisco. Qualora, facendo seguito alla segnalazione, si ottemperasse all’obbligo entro 60 giorni, la sanzione sarebbe ridotta di 1/3, con un tetto massimo di 20mila euro.

Sul fronte dei rimborsi 730 di importo rilevante, sarà soppresso il limite fisso a 4mila euro. Il dettato della Legge di Stabilità 2016 prevede infatti che l’Agenzia delle Entrate stabilirà i criteri per definire l’importo oltre il quale scatteranno i controlli. I rimborsi dovranno poi essere erogati entro 4 mesi dalla dichiarazione, contro i 7 previsti dalla normativa attuale.

Le Entrate sui rimobrsi IRPEF

L’Agenzia delle Entrate ha emanato una circolare per fugare dubbi circa i nuovi controlli per erogare i rimborsi fiscali sopra i 4mila euro risultanti anche nel 730 per familiari a carico i da crediti dell‘anno precedente.
Ebbene, questi controlli riguarderanno solo pochi contribuenti, corrispondenti allo 0,5% del totale.

Il riferimento normativo è il comma 586 della Legge di Stabilità 2014, che introduce la verifica preventiva per le fattispecie in oggetto e nei limiti indicati.

Il motivo per cui per queste due tipologie di credito fiscale è stato previsto un controllo prima dell’erogazione dei rimborsi IRPEF emersi dalla presentazione del Modello 730, in caso di somme alte, è che sono stati riscontrati rilevanti casi di frode.

L’Agenzia delle Entrate ha specificato che il riscontro riguarderà “una platea molto ristretta di contribuenti, circa 100mila persone su18 milioni di contribuenti che presentano il modello 730 (e meno dell’1% di chi richiede un rimborso attraverso il modello 730)”.

Questo significa che per gli altri rimborsi, anche per somme superiori alla soglia dei 4mila, continuerà a provvedere il sostituto d’imposta entro luglio, nel cedolino pensione o in busta paga.

I grossi rimborsi che coinvolgono anche le detrazioni per carichi di famiglia e crediti precedenti, invece, non prevedono più la responsabilità diretta dell’assistenza fiscale (come il CAF) ai fini della valutazione del diritto, ma l’Agenzia delle Entrate stessa, che tuttavia stima tempi rapidi e rimborsi non oltre i tre mesi dalla presentazione del 730.

Vera MORETTI

Valanga di scadenze tra giugno e luglio

Il caldo dell’estate coinciderà con una serie di scadenze che riguardano le tasse che gli italiani sono chiamati a pagare.
Facendo una stima di tutti gli adempimenti, i cittadini dovranno sborsare una cifra molto vicina a 75 miliardi di euro, distribuiti in una trentina di scadenze fiscale, a cominciare con le “vecchie conoscenze” Irpef, Imu, Tasi, Tari, Iva, Ires e Irap.

Il giorno più impegnativo è lunedì 16 giugno, non soltanto termine ultimo per pagare l’acconto TASI-IMU.
Ecco le altre scadenze per tipologia di contribuente dedicate alle imprese:

  • Società di persone: saldo 2013 e acconto 2014 senza maggiorazione dell’IRPEF risultante dalle dichiarazioni annuali UNICO SP; saldo e acconto IRAP; saldo addizionale regionale IRPEF; saldo e acconto dell’addizionale comunale; saldo IVA 2013 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16 marzo-16 giugno 2014.
  • Imprese con dipendenti: rata dell’addizionale comunale IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno, addizionale sui compensi a titolo di bonus e stock options, imposta sostitutiva sui premi di produttività erogati nel mese precedente.
  • Contribuenti Minimi: saldo 2013 e acconto 2014 dell’imposta sostitutiva, unica o prima rata.
  • Soggetti IRES: per imprese che presentano UNICO e periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, saldo e acconto di IRES e IRAP; saldo IVA.
  • Operazioni straordinarie (fusioni, scissioni e via dicendo): imposta sostitutiva su redditi e IRAP.
  • Società di comodo: maggiorazione IRES del 10,5% come saldo 2013 e acconto 2014.
  • Studi di settore: i soggetti che si adeguano agli studi versano IRPEF, IRES, IRAP, IVA relative ai maggiori ricavi e l’eventuale maggiorazione del 3% per l’adeguamento spontaneo agli studi.
  • Soggetti IVA: liquidazione mensile, quarta rata 2013 maggiorata dello 0,33% di interessi.

Fra le altre scandenze per le imprese, entro martedì 3 giugno i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato (“black-list“) devono effettuare la comunicazione mensile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di importo superiore a euro 500 effettuate nello scorso aprile 2014.
Sempre il 3 giugno, gli intermediari finanziari devono consegnare la comunicazione all‘Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti ad aprile 2014, relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti finanziari.
Un importante appuntamento per molte imprese (novità procedurale) è quello del 6 giugno, quando per i fornitori di Ministeri, Agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale (imprese o professionisti) scatta l’obbligo di fatturazione elettronica.

Anche per i contribuenti privati il 16 giugno è il giorno più impegnativo, con la scadenza dell’acconto TASI-IMU e il versamento di saldo 2013 e acconto 2014 dell’IRPEF persone fisiche e delle addizionali. Altre imposte con la stessa scadenza: cedolare secca (saldo 2013 e acconto 2014, senza maggiorazioni), imposta sulle attività finanziarie e sugli immobili all’estero. Sempre entro il 16 giugno CAF e commercialisti devono consegnare ai contribuenti la copia del 730 presentato entra il 3 giugno, con relativo prospetto di liquidazione.

Coloro che hanno scelto di pagare le imposte sul 2013 a rate, entro il 30 giugno devono versare la seconda rata IRPEF (risultante da 730 o UNICO) e delle addizionali.

Vera MORETTI

Online la bozza del modello 730/2014

Il sito dell’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la bozza del modello 730/2014 che i contribuenti dovranno utilizzare per la dichiarazione dei redditi 2013.

Tra le novità, c’è anche una casella inserita per i titolari di redditi di lavoro dipendente, pensioni o alcuni redditi assimilati senza sostituto d’imposta tenuto a effettuare le operazioni di conguaglio.

Ecco le altre modifiche effettuate:

  • incrementate le detrazioni riconosciute per i familiari a carico. Gli importi, infatti, passano per i figli a carico, da 800 a 950 euro per quelli di almeno tre anni e da 900 a 1.220 euro, se di età inferiore e da 220 a 400 euro per i figli disabili;
  • confermate per il 2013 le detrazioni d’imposta per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6 giugno) e quella “maggiorata” per le ristrutturazioni edilizie (50% su una spesa massima di 96mila euro per unità immobiliare).

L’Ecobonus è stato prorogato al 30 giugno 2014 per gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali o tutte le unità immobiliari del condominio.

Il Decreto Fare ha introdotto la detrazione del bonus ristrutturazioni per lavori avviati a partire dal 26 giugno 2012 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati all’arredo dell’immobile ristrutturato.

La detrazione è del 50% su un importo non superiore a 10mila euro, fruibile in dieci rate di pari importo: in merito ai fabbricati concessi in locazione, la deduzione forfettaria dei canoni, quando non si opta per il regime della cedolare secca, scende dal 15 al 5%.
Inoltre, nel caso in cui si scelga di applicare la cedolare secca, per i soli contratti a canoni derivanti da “contratti concordati” in Comuni con carenze di disponibilità abitative o ad alta tensione abitativa, l’aliquota passa dal 19 al 15%.

Vera MORETTI

Scadenza il 30 aprile per la presentazione del 730

Le scadenze fiscali 2013 che riguardano lavoratori dipendenti, pensionati e aziende sostituti d’imposta, si avvicinano. Entro il 30 aprile, infatti, i contribuenti dovranno presentare il modello 730 a CAF o professionisti abilitati che si occupano di fornire loro assistenza fiscale.

Esistono, ovviamente casi particolari per i quali occorrono chiarimenti, come i contratti a termine di meno di un anno, per i quali è previsto di rivolgersi direttamente all’azienda solo se il rapporto di lavoro dura almeno da aprile a luglio dell’anno di presentazione, e a un CAF-dipendenti o professionista abilitato se dura almeno da giugno a luglio dell’anno di presentazione e si conoscono i dati del datore di lavoro che dovrà effettuare il conguaglio.

I contribuenti che possiedono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio dello stesso anno e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, possono presentare il modello 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato.

Non sono dovute, perché sostitute dall’imposta municipale sugli immobili, IRPEF e addizionali sul reddito dominicale dei terreni non affittati, e addizionali sul reddito dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d’uso gratuito. Il reddito agrario continua invece ad essere assoggettato alle imposte sui redditi.

Sugli immobili esenti da Imu, anche se non locati o non affittati, si applicano, se dovute, l’Irpef e le relative addizionali. La presenza di una causa di esenzione IMU va evidenziata nel quadro dei terreni e nel quadro dei fabbricati.
Il reddito dei fabbricati di interesse storico o artistico concessi in locazione è costituito dal maggiore importo tra la rendita catastale, rivalutata del 5% e ridotta del 50%, e il canone di locazione ridotto del 35%. Nel quadro B la rendita catastale dei fabbricati di interesse storico o artistico va indicata nella misura ridotta del 50%.

Se l’immobile in parte è utilizzato come abitazione principale e in parte è concesso in locazione, nel quadro B (redditi dei fabbricati), va indicato il codice di utilizzo “11″ (locazione in regime di libero mercato) o il codice “12″ (locazione a canone concordato).

I soci di società semplici indicano le quote di spettanza dei redditi fondiari risultanti dal modello Unico Società di Persone 2013, riportando nella colonna 2 (Titolo) del quadro A il codice “5″ e/o “10″ e nella colonna 2 del quadro B (Utilizzo) il codice “16″ e/o “17″.

Per quanto riguarda le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, la detrazione è elevata dal 36 al 50%, nel limite di spesa di 96mila euro. La stessa è estesa agli interventi di ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato da eventi calamitosi.
Da quest’anno non è più prevista la possibilità, per i contribuenti over 75 e 80 anni, di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali. Tutti devono ripartire l’importo detraibile in 10 quote annuali.

I contributi al Servizio sanitario nazionale versati con il premio Rc auto per i veicoli sono deducibili fino a 40 euro.
I dati degli acconti 2012 ricalcolati in presenza di redditi da immobili di interesse storico o artistico vanno indicati nelle colonne da 7 a 10 del rigo F1.
I redditi di lavoro dipendente all’estero in zone di frontiera, imponibili ai fini IRPEF per la parte eccedente 6.700 euro vanno evidenziati indicando il codice “4″ nella colonna 1 (tipologia reddito) dei righi da C1 a C3. Nella colonna 3 (reddito) va riportato l’intero ammontare dei redditi percepiti, comprensivo della quota esente. Chi presta l’assistenza fiscale terrà conto, per l’anno 2012, della sola parte di reddito eccedente, mentre per il calcolo dell’acconto IRPEF verrà considerato l’intero ammontare del reddito percepito.

I contribuenti devono consegnare al proprio sostituto d’imposta il 730/2013 compilato e la scheda 730-1 per la scelta della destinazione dell’8 e del 5 per mille IRPEF. Non devono allegare documentazione aggiuntiva che però va conservata fino al 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione.

Il sostituto d’imposta non è obbligato all’assistenza fiscale: per farlo, deve aver comunicato specifica disponibilità entro il 15 gennaio 2013.
Deve però operare i conguagli in base alle dichiarazioni 2012 presentate attraverso CAF o professionisti abilitati (730-4/2012). A questo proposito, si ricorda che dal 2012 i sostituti d’imposto sono tenuti a segnalare l’indirizzo telematico all’Agenzia delle Entrate per ricevere i risultati contabili dei 730 dei propri dipendenti ed effettuare le relative operazioni di conguaglio.

Entro il 31 maggio il sostituto d’imposta consegnerà copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione modello 730-3, con l’indicazione delle trattenute o dei rimborsi che saranno effettuati.

Se il contribuente vuole inserire ulteriori detrazioni o deduzioni rispetto a quello effettuate, può presentare il 730 integrativo, entro il 25 ottobre, oppure il Modello UNICO Persone Fisiche.
Se il sostituto d’imposta riscontra anomalie che impediscono l’assistenza fiscale, lo comunica tempestivamente al contribuente, che deve presentare il modello UNICO che in generale va presentato in caso di errori od omissioni (redditi non dichiarati, oneri deducibili o detraibili indicati in eccesso).

Vera MORETTI

Le novità del modello 730/2013

Ormai i tempi stringono e, per presentare il modello 730/2013 al proprio datore di lavoro, se presta assistenza fiscale, c’è tempo fino al 30 aprile.
In alternativa, il modello può essere consegnato, entro il 31 maggio, ad un CAF o ad un professionista incaricato.

Tra le novità salienti c’è la parte dedicata all’Imu, che sostituisce l’Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale, mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi.
Pertanto, chi presta l’assistenza fiscale calcolerà il reddito dei terreni non affittati tenendo conto del solo reddito agrario. Per i terreni affittati, invece, risultano dovute sia l’Imu che l’Irpef.
Restano invece assoggettati ad Irpef, anche se non affittati, i terreni per i quali è prevista l’esenzione dall’Imu. In tal caso, va barrata la nuova casella “Esenzione Imu” (colonna 9) del Quadro A.

Anche nel Quadro B è stata introdotta una nuova colonna, Colonna 12, in cui indicare se si è in un caso di esenzione Imu: in particolare, barrando la casella, il reddito del fabbricato sarà assoggettato a Irpef .
Anche in questo caso, infatti, a partire dall’anno 2012, l’Imu sostituisce l’Irpef e le relative addizionali regionali e comunali dovute con riferimento ai redditi dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d’uso gratuito.
Pertanto, nel Quadro B devono essere indicati i dati di tutti gli immobili posseduti, ma chi presta l’assistenza fiscale calcolerà il reddito dei fabbricati tenendo conto esclusivamente degli immobili concessi in locazione.

Il Quadro B quest’anno tiene conto anche delle nuove modalità di tassazione degli immobili di interesse storico e/o artistico:

  • per quelli concessi in locazione, il reddito è costituito dal maggiore importo tra la rendita catastale effettiva rivalutata del 5% e ridotta del 50% e il canone di locazione ridotto del 35%;
  • per quelli non locati, invece, sempre che siano tassati, il reddito è pari al 50% della rendita catastale.

E’ stato istituito il nuovo codice 4 da inserire nella Colonna 5 (codice canone) per evidenziare che il canone va ridotto del 35% (in colonna 6 andrà riportato il canone annuo nella misura del 65%).
Il rigo C5 tiene conto della proroga della detassazione prevista sulle somme percepite per incremento della produttività da parte dei lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato.

L’agevolazione per il 2012 sussiste se, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012, il lavoratore ha percepito compensi per incrementi della produttività che sono stati assoggettati dal datore di lavoro ad imposta sostitutiva del 10%, entro i limiti di € 2.500 (non più € 6.000), oppure sono stati assoggettati a tassazione ordinaria a seguito di espressa richiesta da parte del lavoratore oppure perché la tassazione ordinaria è più favorevole.
Per fruire della detassazione dei premi di produttività, il dipendente deve aver conseguito nel 2011 un reddito di lavoro dipendente non superiore a € 30.000 (e non più € 40.000).

Novità anche nel Quadro E, a cominciare dalla nuova Colonna 1 (Contributo S.S.N. – R.C. veicoli) al rigo E21 in cui indicare i contributi sanitari obbligatori per l’assistenza nell’ambito del SSN versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli (RC veicoli), che, dal 2012, sono deducibili solo per la parte che eccede € 40 e non più totalmente.
C’è poi la novità, che rientra nella Colonna 2, sempre dello stesso Quadro, relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio: in questo caso la detrazione Irpef per le spese di ristrutturazione e di recupero edilizio sostenute a partire dal 26/06/2012 e fino al 30/06/2013 è elevata dal 36% al 50% ed il limite di spesa è elevato da € 48.000 a € 96.000.
La Colonna va compilata solo se le spese sono state sostenute nel 2006 o nel 2012.

In particolare, in essa andrà indicato uno dei seguenti codici:

  • 1, spese relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006 (detrazione del 41%);
  • 2, spese relative a fatture emesse dal 1° ottobre al 31 dicembre 2006 o in data antecedente all’1 gennaio 2006 e spese sostenute dal 1° gennaio al 25 giugno 2012 (detrazione del 36%);
  • 3, spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre 2012 (detrazione del 50%).

Vera MORETTI

UNICO o 730?

Per la imminente dichiarazione dei redditi, la maggior parte dei contribuenti non ha dubbi: i lavoratori dipendenti si apprestano alla compilazione del Modello 730, mentre i professionisti a Partita Iva dovranno presentare il Modello UNICO.

Il dubbio riguarda, però, chi ha un reddito da dipendente ma anche uno da autonomo. In questi casi, come si deve procedere?

Ad essere compilato è il Modello UNICO, nel quale vanno indicati i ricavi percepiti nell’anno di imposta precedente sotto forma di reddito d’impresa, da lavoro autonomo che richieda una partita IVA o di tipo diverso da quelli previsti dal modello 730.
Da riempire saranno anche i campi relativi al reddito da lavoro dipendente, operazione per la quale è necessario che il datore di lavoro abbia rilasciato il CUD nei tempi previsti dalla legge.

Si ricorre all’UNICO anche se il datore di lavoro con il quale si ha un lavoro dipendente non sia chiamato ad effettuare ritenuta d’acconto, oppure si è presentata la dichiarazione IVA o IRAP, o ancora qualora si risieda fuori dall’Italia da almeno due anni.

Si utilizza invece il modello 730 per chi ha redditi per lavoro da dipendente o assimilati, anche in caso di redditi da lavoro autonomo, a patto che questi non richiedono l’apertura di una partita IVA.

Vera MORETTI

Imu: arriva l’allarme dei Caf

Allarme dei Caf, i Centri di assistenza fiscale, sull’Imu. In una lettera inviata al Ministero dell’Economia, la Consulta nazionale parla di ”crescente preoccupazione” e ”grande disagio” per l’assenza di indicazioni. Gli operatori chiedono per l’acconto di applicare le aliquote di base o di prorogare il termine.

Sono 17 milioni gli italiani che ogni anno si rivolgono ai Caf per fare il 730 e normalmente gli operatori “unitamente all’elaborazione della dichiarazione dei redditi, il modello di versamento dell’Ici, ove dovuta; così evitando ai contribuenti – spiega la Consulta dei Caf in una lettera inviata al sottosegretario all’Economia Vieri Ceriani – la necessità di doversi recare nuovamente presso le nostre sedi per il ritiro del modello nel periodo di massima attività lavorativa di tutti gli intermediari”. Ora nella assenza di indicazioni non solo i contribuenti dovranno duplicare file e pratiche, una per il 730 e una per l’Imu, ma lo faranno nel ‘picco’ di attività degli intermediari. Ad oggi già un milione di italiani avrebbe compilato il proprio 730 al Caf mentre solo il 6% dei Comuni ha deliberato la nuova aliquota per l’Imu e avranno tempo fino al 30 settembre, se passerà l’emendamento presentato in Senato che proroga questo termine dall’originario 30 giugno, “mentre il termine di pagamento della prima rata è fissato al 16 di giugno”, ricordano gli intermediari. I Caf chiedono allora di disporre “in via legislativa che la prima rata dell’Imu dovuta per l’anno di imposta 2012 possa essere calcolata applicando le aliquote e le detrazioni di base”, oppure di valutare “l’opportunità, qualora le procedure per attuare i correttivi proposti lo richiedessero, di prevedere un congruo differimento del termine di pagamento della prima rata dell’imposta dovuta per l’anno 2012”.

Fonte: ansa.it

I commercialisti salgono in passerella

di Alessia CASIRAGHI

Commercialisti modelli per una notte. I re del 730 pronti a calcare le passerelle il prossimo 12 dicembre al Lotus di Milano. L’occasione? Una sfilata benefica per aiutare i terremotati di Haiti.

In una vesta inedita di indossatori e indossatrici, i professionisti dell’Ordine di Milano vogliono così sostenere la Fondazione Francesca Rava – N.P.H. Italia Onlus. Il ricavato della serata verrà infatti interamente devoluto a sostegno della realizzazione del reparto maternità dell’ospedale pediatrico NPH Saint Damien di Haiti.

Partner dell’iniziativa le griffe Max Mara e Dondup, che forniranno i capi per la sfilata, e lo stesso Lotus che metterà a disposizione gratuitamente i propri locali.

La serata aperta a tutti, si aprirà alle 19.30 con un aperitivo, mentre a conclusione dell’evento verranno estratti i premi della lotteria benefica. Per prenotare l’invito basta inviare un email a segreteriapresidenza@odcec.mi.it. Per ulteriori informazioni potete consultare il sito dell’Ordine http://www.odcec.mi.it/Home/Ordine.aspx.