Contributi Enasarco 2022: minimali e massimali per agenti e rappresentanti

I contributi Enarsarco per la previdenza per agenti e rappresentati di commercio da versare per l’anno 2022 sono leggermente più elevati rispetto all’anno precedente. Ecco nel dettaglio i minimali e i massimali che dovranno versare gli agenti monomandatari e plurimandatari per essere in regola con la contribuzione previdenziale.

Contributi Enasarco 2022 per agenti monomandatari e plurimandatari

Per l’agente monomandatario la quota di contributi minimale da versare nell’anno 2022 è di 878 euro diviso in 4 rate da 219,50 € trimestrali. Per quanto invece riguarda il massimale di provvigione per il quale devono essere versati i contributi è di 39.255,00 €, quindi con un contributo da versare pari a 6.673,35 €.

Per gli agenti plurimandatari gli importi sono più elevati, i contributi Enasarco minimali sono di 440 euro divisi in quattro rate di 110 euro, per quanto invece riguarda i massimali, il massimale provvigionale per ciascun rapporto di agenzia è di 26.170,00 €, mentre i contributi da versare sono pari a 4.448,90 € sempre per ciascun rapporto di agenzia.

Il minimale viene applicato a coloro che hanno entrate di piccola entità, in questo caso non si applica l’aliquota, ma una contribuzione a forfait. Occorre ricordare che è necessario versare il minimale anche se nell’arco dell’anno ci sono entrate solo per un trimestre, mentre si è esonerati dal versamento nel caso in cui per l’intero anno non ci siano stati incarichi in qualità di agente.

L’aliquota per gli agenti con ditta individuale o in società di persone è del 17%, il 3% della stessa va ad alimentare il contributo di solidarietà. Di questa l’8,5% è di spettanza della ditta mandante e il restante a carico dell’agente.

Cambia invece l’aliquota per gli agenti di commercio e i rappresentanti che lavorano in una società di capitali, in questo caso l’aliquota per le società che hanno provvigioni da 8 milioni a 13 milioni di euro è pari al 4% di questi 1% a carico dell’agente e 3% a carico del mandante.

Tariffa agevolata per giovani rappresentanti e agenti di commercio

I contributi Enasarco per i giovani godono di una tariffa agevolata. La stessa si applica a coloro che non hanno ancora compiuto 31 anni di età e si siano iscritti per la prima volta alla cassa Enasarco, oppure erano già iscritti, ma ricevono per la prima volta incarichi dopo 3 anni. L’aliquota agevolata si applica solo agli agenti o rappresentanti di commercio che operano in qualità di ditta individuale.

In questo caso:

  • nel primo anno l’aliquota è all’11%;
  • nel secondo anno è al9%;
  • al terzo anno è al 7%.

Quali sono le scadenze dei contributi Enasarco 2022?

Le scadenza è di tipo trimestrale:

  • 20 maggio;
  • 20 agosto;
  • 20 novembre;
  • 20 febbraio per l’ultima rata dell’anno precedente.

Se la scadenza capita in un giorno festivo, la scadenza slitta al giorno successivo.

Agenti di commercio: quando vanno in pensione con Enasarco?

In questa rapida ed esaustiva guida andremo a vedere come funziona il pensionamento per una determinata categoria di lavoratori. Scopriremo con Enasarco quando vanno in pensione gli agenti di commercio.

Enasarco, di cosa si tratta

Innanzitutto, partiamo col dire cosa si intende con la parola

L’Enasarco non è altro che l’Ente Nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio.

Dunque, la previdenza gestita da Enasarco rappresenta un caso singolare in Italia dal momento che essa è integrativa rispetto al trattamento pensionistico erogato dall’AGO (dove gli agenti versano presso la gestione artigiani e commercianti) ma al tempo stesso obbligatoria, a differenza della comune previdenza complementare. I rappresentati e gli agenti di commercio sono pertanto obbligati a versare i contributi verso due enti, l’Inps e l’Enasarco per l’appunto. Il riconoscimento di questo status specifico del Fondo risale alla legge 613/1966, rimasto immutato dopo l’approvazione della Legge Fornero.

Agenti di commercio e pensionamento

Dal 1° gennaio di questo anno 2021 l’Enasarco eroga la pensione ordinaria di vecchiaia al raggiungimento di un’anzianità contributiva perlomeno di 20 anni e 67 anni di età anagrafica per gli uomini (e 65 per le donne), in conformità del raggiungimento di una “quota” minima data dalla somma tra l’età anagrafica e l’anzianità contributiva. La quota, dunque per l’anno in corso, il 2021, è di 92 anni per gli uomini e 91 anni per le donne. Entro il prossimo 2024 avverrà, invece, la piena equiparazione dei requisiti tra uomini e donne. La pensione è inoltre compatibile con l’attività la­vorativa.

Chi è tenuto ad iscriversi ad Enasarco?

Chi sono, dunque quei lavoratori tenuti ad iscriversi a tale fondo, è la domanda che più diviene nucleica, in tal punto.

Partiamo col dire che l’articolo 5 della legge 12/73 pone un obbligo di iscrizione verso l’Enasarco agli agenti ed i rappresentanti di commercio di cui all’articolo 1742 e 1752 del codice civile che operano sul terri­torio nazionale per conto di preponenti italiane o di preponenti straniere con sede o una qualsiasi dipendenza in Italia. Vi rientrano in tale categoria anche gli agenti italiani che operano all’estero per conto di preponenti italiane. L’iscrizione si pone obbligatoria per gli agenti che svolgono l’attività sia nella forma individuale che in quella societaria, qualunque sia la forma giuridica assunta, ma necessario che siano illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali. Coloro che non svolgono attività di agenzia, anche se illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali, non sono, invece tenuti all’iscrizione.

Come funzionano i contributi misti

Andando nello specifico della vicenda, vediamo come funzionano i contributi misti per il pensionamento.

Una delle principali complessità possiamo dire che riguarda la possibilità per gli iscritti di cumulare i contributi versati all’Enasarco con i contributi versati presso altre forme della previdenza obbligatoria.

Infatti, i contributi versati all’Enasarco non possono formare congiunzione con quei contributi versati dall’Agente nell’AGO e nelle forme esclusive, sostitutive od esonerative di tale assicurazione, tantomeno possono formare oggetto di cumulo o totalizzazione nazionale in quanto per loro natura risultano temporalmente coincidenti con quelli versati nelle differenti gestioni previdenziali.

La rigidità di tale situazione è aumentata anche per il fatto che la Fondazione non conosce l’istituto della pensione supplementare. A tal proposito, gli Agenti già titolari di una prestazione a carico dell’AGO o dei fondi ad essa sostitutivi od esclusivi non possono chiedere una prestazione supplementare a carico della Fondazione se non possiedono il requisito contributivo per la pensione autonoma (ovvero un periodo di almeno 20 anni di contributi).

Questo è, dunque, quanto di più utile, sostanziale e necessario vi fosse da sapere in merito alla modalità e alle tempistiche di pensionamento attraverso il fondo Enasarco per quelle categorie di lavoro come gli agenti di commercio e i rappresentanti di commercio.

Partite Iva, professionisti, collaboratori e agenti, senza Green pass si rischia di perdere i contratti

Nessuna certezza per le partite Iva, i collaboratori, gli agenti e i liberi professionisti di mantenere i contratti e le commesse in assenza di Green pass. In mancanza del documento verde, infatti, sono possibili la risoluzione per inadempimento oppure il recesso per impossibilità sopravvenuta. Gli autonomi, in quanto a regole sulla sicurezza e sull’obbligo di esibire il Green pass sui luoghi di lavoro non potranno esimersi al pari dei lavoratori dipendenti a partire dal 15 ottobre 2021. E la disciplina potrebbe avere un impatto negativo sui loro affari.

Partite Iva con Green pass quando vanno a svolgere una prestazione lavorativa

Non si sottraggono, pertanto, le partite Iva e i liberi professionisti alla regola generale enunciata dal decreto legge 127 del 2021. “Chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato è obbligato, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19”. In quanto intenti a svolgere una prestazione lavorativa a qualsiasi titolo, anche gli autonomi sono assoggettati alla stessa regola dei lavoratori dipendenti privati e pubblici.

Green pass, anche gli autonomi devono esibirlo se vanno a lavorare all’interno di un’azienda

Non può essere altresì motivo di sottrazione all’obbligo di esibire il Green pass nei luoghi di lavoro per gli autonomi il fatto che i controlli siano fatti, come specifica il decreto 127, a cura del “datore di lavoro”, dando quindi un’impronta più propriamente di tipo “subordinato” al rapporto di lavoro. Un commercialista che per redigere il bilancio di un’azienda deve recarsi nella sede del cliente più volte (ma anche se dovesse andarci una sola volta), si vedrebbe richiedere l’esibizione del Green pass all’entrata al pari di un dipendente dell’azienda stessa.

Sanzioni per gli autonomi senza Green pass

Il controllo all’interno dell’azienda, peraltro, potrebbe essere svolto non solo dal personale preposto dal datore di lavoro, ma anche da un pubblico ufficiale. La mancanza del Green pass per il lavoratore autonomo o per la partita Iva comporterebbe la previsione della sanzione, come avverrebbe anche per i dipendenti. L’importo della sanzione varia da 600 a 1500 euro. Fatte le premesse di obbligo di esibire il documento verde, è in ogni modo fare le opportune differenze tra i lavoratori autonomi.

Partite Iva e co.co.co. perdono i compensi della prestazione senza Green pass

I lavoratori autonomi che svolgono la propria attività con il contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) o con partita Iva si trovano in una situazione molto simile a quella dei dipendenti aziendali nel momento in cui devono svolgere la propria prestazione all’interno dell’azienda. Pertanto, il controllo all’ingresso dell’addetto si estende, secondo quanto recita il decreto 127, “anche sulla base dei contratti esterni”. In mancanza di Green pass anche le partite Iva e i co.co.co. non potrebbe accedere all’interno. Il risultato è che il committente non è tenuto alla sua prestazione. Di conseguenza, dunque, può esimersi dal pagare il compenso legato alla prestazione.

Recesso per impossibilità sopravvenuta senza Green pass

Rispetto ai lavoratori dipendenti che senza Green pass non possono essere licenziati, ma risultano assenti ingiustificati e pertanto senza stipendio fino al momento in cui si mettano in regola, l’autonomo potrebbe vedersi risolvere il contratto per inadempimento. Il che significa che il contratto che lo lega all’azienda cliente o committente subirebbe il recesso per impossibilità sopravvenuta della prestazione nel momento in cui questa situazione si dovesse protrarre per diverso tempo.

Agenti, senza Green pass si possono perdere contratti

Una situazione simile potrebbe riscontrarsi per gli agenti. La conclusione dei contratti, e dunque andare presso la sede, l’ufficio o lo stabilimento dei clienti, in assenza di Green pass si potrebbe tradurre in una perdita di ordini. Ovviamente la perdita potrebbe ridursi nel caso in cui l’agente si mettesse in regola con il documento verde. Oppure riuscisse a operare senza la visita dei clienti. Tuttavia, a lungo andare, l’agente potrebbe trovarsi in situazioni di inadempimento o di impossibilità di rendere la prestazione.

Liberi professionisti, il concetto ampio del luogo di lavoro

Al libero professionista che si reca presso la sede di un’azienda cliente incombe l’obbligo di Green pass da mostrare all’ingresso. Ma cosa avviene, invece, all’interno del proprio studio professionale? In queste situazioni, il decreto 127 del 2021 traccia un concetto di luogo di lavoro molto ampio. All’interno di aziende, esercizi commerciali, laboratori artigiani, a prescindere dal numero di lavoratori, il Green pass è obbligatorio.

Libero professionista: dentro il suo studio deve avere il Green pass?

È importante rilevare che anche all’interno del proprio studio professionale o del negozio, anche lavorando da solo, il libero professionista o il negoziante devono essere in possesso di regolare Green pass. La ragione della norma risiede nella necessità di tutelare clienti e collaboratori che entrino nello studio o nel negozio. Rimarrebbe escluso da questo ambito solo il libero professionista che svolge la prestazione lavorativa dalla propria abitazione. Anche in questo caso, però, è necessario che l’attività non comporti la visita di collaboratori o di clienti.

Grenn pass, deve averlo il professionista che va a svolgere l’attività in una casa privata?

Infine, il lavoratore autonomo che si dirige in un’abitazione privata altrui per svolgere la sua prestazione potrebbe vedersi inibito l’accesso senza Green pass. In questo caso il controllore sarebbe il proprietario di casa che ha la facoltà di farsi mostrare il documento verde, ma non l’obbligo. In tutti questi casi, dunque, il lavoratore autonomo rischia di perdere contratti e prestazioni lavorative per l’assenza di Green pass. Sempre che non si veda richiedere il risarcimento qualora dalla sua condotta ne derivi un danno al committente.

Deduzione contributi Enasarco per agenti di commercio, come funziona

Gli agenti di commercio che sono iscritti all’Enasarco, Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio, sono soggetti ad obblighi di natura previdenziale. Ovverosia, al versamento dei contributi in ragione di minimali e di massimali che vengono fissati di anno in anno.

L’Enasarco, inoltre, fissa i minimali ed i massimali non solo sui contributi da versare, ma anche i massimali provvigionali per ciascun rapporto di agenzia. Facendo distinzione, inoltre, tra gli agenti monomandatari e gli agenti plurimandatari. Ma detto questo, come funziona la deduzione dei contributi Enasarco per gli agenti di commercio?

Ecco come funziona la deduzione dei contributi Enasarco per gli agenti di commercio

Nel dettaglio, la ritenuta Enasarco che è a carico dell’agente di commercio risulta essere deducibile dal reddito complessivo. In quanto, ai sensi di legge, si tratta di contributi che sono versati, nello specifico caso all’Enasarco, ad enti che, per quel che riguarda le previdenza e le prestazioni assistenziali, gestiscono delle forme pensionistiche obbligatorie.

Inoltre, per i contributi Enasarco per gli agenti di commercio, la deducibilità segue il principio di cassa. Ragion per cui l’agente per avvalersi della deduzione deve aver sostenuto la spesa nel corrispondente anno di imposizione. In più, la porzione di contributi deducibile è quella che è esclusivamente a carico dell’agente di commercio, e che sono stati trattenuti dalla provvigione.

Quali sono i minimali ed i massimali contributivi per gli agenti di commercio

Chiarita la questione relativa alla deducibilità, passiamo ad un altro aspetto che è molto importante e che è legato sempre ai contributi previdenziali che devono versare gli agenti di commercio. Ovverosia, come sopra accennato, i minimali ed i massimali anche per quel che riguarda le provvigioni.

Nel dettaglio, per il 2021 il massimale provvigionale annuo è pari a 25.682 euro, e corrisponde ad un contributo massimo di 4.365,94 euro, per ciascun rapporto di agenzia, quando l’agente è plurimandatario. In questo caso, inoltre, sempre per ciascun rapporto di agenzia, il minimale contributivo annuo si attesta a 431 euro, ovverosia a 107,75 euro a trimestre.

Per il 2021 il massimale provvigionale annuo è pari a 38.523 euro, e corrisponde ad un contributo massimo di 6.548,91 euro, per ciascun rapporto di agenzia, quando l’agente, invece, è monomandatario. In questo caso, inoltre, sempre per ciascun rapporto di agenzia, il minimale contributivo annuo si attesta invece a 861 euro, ovverosia a 215,25 euro a trimestre.

Per chi l’iscrizione all’Enasarco è obbligatoria

In qualità di ente previdenziale, l’Enasarco è la cassa di riferimento per gli agenti e per i rappresentanti di commercio che operano su tutto il territorio nazionale. L’iscrizione all’Enasarco è obbligatoria quando l’agente in Italia opera non solo per le preponenti italiane, ma anche per tutte quelle preponenti che sono straniere e che nel nostro Paese hanno una sede o, comunque, una qualsiasi dipendenza.

L’Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio, che è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, oltre a svolgere attività di tipo previdenziale ed assistenziale, svolge pure attività di tipo ispettivo. Quindi, anche di indagine e di controllo.

Auto aziendale: come funziona per gli agenti di commercio?

Gli agenti e i rappresentanti di commercio sono le uniche categorie che non sono state interessate dalle strette sulle auto aziendali del decreto legge numero 262 del 2006. Anche con le modifiche introdotte dal quel decreto, infatti, gli agenti e i rappresentanti di commercio continuano a beneficiare de precedente sistema che accordava la deducibilità fino all’80% delle spese dell’auto aziendale.

Auto agenti: la disciplina dell’articolo 164 del Tuir

La disciplina delle auto aziendali degli agenti e rappresentanti di commercio è contenuta nell’articolo 164 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir). Nell’articolo si fa riferimento ai limiti delle deduzioni delle spese e degli altri componenti negativi inerenti ai mezzi di trasporto a motore, per l’esercizio di imprese, arti e professioni.

Auto agenti e rappresentanti di commercio: deducibilità 80% dei costi

In particolare, sia agli agenti e rappresentanti di commercio, che agli agenti di assicurazione e ai promotori finanziari (a esclusione degli agenti immobiliari) si applica il regime favorevole della deducibilità fino all’80% delle spese. La norma mira a stabilire particolari vantaggi in virtù del fatto che l’acquisto e l’uso dell’auto rappresenti il principale strumento per l’esercizio della propria attività.

Veicoli utilizzati da agenti

Dunque, gli agenti beneficiano delle regole più vantaggiose ai fini della deducibilità dei costi previsti dal comma 1, lettera b ultimo periodo, dell’articolo 164 del Tuir. Tali vantaggi si concretizzano nei seguenti tre limiti:

  • nella percentuale di deducibilità che è fissata all’80% anziché al 20% (spettante alle imprese e agli agenti immobiliari);
  • nel costo di acquisto o di leasing delle auto (e degli autocaravan) che è pari a 25.822,84 euro (anziché 18.075,99 euro);
  • nel costo di noleggio all’anno che è pari a 5.164,57 euro (anziché 3.615,20 euro).

Agenti, acquisto, leasing o noleggio di ciclomotori e motocicli

Per l’acquisto di ciclomotori e motocicli, invece, le regole sono identiche a quelle previste per le imprese e i professionisti. Pertanto, il limite dei motocicli è fissato a 4.131,66 euro per la proprietà o il leasing. Per i ciclomotori, invece, è di 2.065,83 euro. Per il noleggio, invece, i limiti sono rispettivamente di 413,17 e 774,69 euro.

Auto agenti: spese deducibili per carburante, pedaggi e manutenzione

Nell’attuale disciplina delle auto agli agenti e rappresentanti non rileva più la distinzione tra auto di lusso e auto non di lusso, come avveniva in passato. Le uniche due variabili ai fini dell’individuazione dei costi deducibili per le auto sono il tetto massimo di spesa e il limite percentuale di deducibilità. Per i costi di impiego delle auto, come ad esempio, i pedaggi, la manutenzione, il carburante, assume rilevanza solo il limite percentuale dell’80%. Non si fa riferimento, invece, ad alcun tetto di importo.

Auto aziendali di agenti e professionisti: il super ammortamento

Le auto delle categorie contenute nell’articolo 164 del Tuir, acquistate in proprietà o in leasing dagli agenti e dai professionisti tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016, avevano beneficiato del super ammortamento introdotto dalla legge di Bilancio 2016. La disciplina prevedeva di maggiorare del 40% il costo di acquisto, lasciando inalterata la percentuale di deducibilità. Tuttavia, le successive proroghe del super ammortamento hanno escluso gli agenti e i rappresentanti dal super ammortamento. E nemmeno l’introduzione del credito d’imposta per i beni strumentali ordinari della legge di Bilancio 2020, ha compreso le auto delle categorie dell’articolo 164, tra le quali proprio quelle degli agenti e dei rappresentanti.

Calcolo del super ammortamento auto aziendali

Nella fase dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 nella quale il super ammortamento era previsto anche per gli agenti e i rappresentanti, è stato possibile applicare l’agevolazione:

  • ai veicoli strumentali (come auto delle società di noleggio) o adibiti all’uso pubblico, come i taxi;
  • ai veicoli non assegnati, come autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli;
  • auto assegnate per utilizzo promiscuo ai dipendenti.

La legge di Bilancio 2017 esclude gli agenti dal super ammortamento

Tutti questi veicoli hanno beneficiato dell’agevolazione consistente nella maggiorazione del 40% del costo di acquisto e percentuale di deducibilità invariata. Per il 2017 tale agevolazione è stata prevista solo per i veicoli compresi nel comma 1 della lettera a) dell’articolo 164 del Tuir, ovvero:

  • le auto utilizzate solo come beni strumentali, ovvero senza le quali lo svolgimento dell’attività non è neppure configurabile, come le auto per le imprese di autonoleggio o quelle per le autoscuole;
  • le auto adibite a uso pubblico, come i taxi;
  • i veicoli strumentali per natura, come gli autocarri.

Esclusione agenti e rappresentanti dal super ammortamento auto

L’esclusione degli agenti e dei rappresentanti dal super ammortamento è proseguita anche per tutto il 2018 con l’esclusione, operata dalla legge di Bilancio del 2018, di tutte le tipologie di veicoli previste dall’articolo 164. Di conseguenza, restarono in regime agevolato di deducibilità solo i veicoli strumentali per natura, a una maggiorazione più bassa (del 30 anziché del 40%).

Credito d’imposta auto dal 2020: come funziona?

La legge di Bilancio 2020 ha sostituito il super ammortamento con il credito d’imposta per i beni strumentali. Il credito, applicabile agli investimenti fatti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, con estensione al 30 giugno 2021 per i veicoli prenotati al 31 dicembre 2020, prevede:

  • un credito d’imposta del 6% del costo di acquisto con limite massimo dei costi ammissibili fino a 2 milioni di euro;
  • l’utilizzo del credito d’imposta in cinque quote annuali di pari importo, a partire dall’anno successivo a quello di entrata in funzione del veicolo.

Dall’agevolazione, tuttavia, rimangono esclusi tutti i veicoli compresi nell’articolo 164. Tale esclusione è stata confermata anche dal Dl 34 del 2020, cosiddetto “Decreto Rilancio”. Conseguentemente rimangono agevolabili solo i veicoli strumentali.

Credito d’imposta per le auto aziendali della legge di Bilancio 2021: acquisti fino al 31 dicembre 2022

Da ultima, la legge di Bilancio 2021 ha stabilito la proroga del credito d’imposta, escludendo ancora le auto e i mezzi di trasporto dell’articolo 164 del Tuir dalle agevolazioni. Rimangono, pertanto, confermate le agevolazioni ai soli veicoli strumentali con nuovi limiti e massimali di costi ammissibili. In particolare:

  • il 10% di credito d’imposta del costo per veicoli acquistati tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021, con estensione al 30 giugno 2022 per i veicoli prenotati entro la fine del 2021;
  • il 6% del costo dei veicoli acquistati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, con estensione al 30 giugno 2023 per i veicoli prenotati entro la fine del 2022.

Il credito d’imposta è usufruibile in tre quote annuali di pari importo e per intero per i veicoli acquistati nella prima finestra temporale prevista dalla legge di Bilancio, ovvero dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, purché l’impresa abbia ricavi inferiori a 5 milioni di euro.

 

 

Detrazioni Agente di Commercio: per quali spese di rappresentanza?

Oggi andiamo a vedere come funzionano le detrazioni per gli agenti di commercio. Nello specifico, nel novero della questione, andremo a scandagliare per quali spese di rappresentanza avvengono tali detrazioni. Scopriamolo assieme.

Quali sono le spese di rappresentanza

Dunque, le spese di rappresentanza per un agente di commercio appartengono, sostanzialmente alle tre seguenti tipologie:

  • omaggi alla clientela (o ai funzionari della casa mandante)
  • pasti offerti alla clientela (o quindi ai funzionari della casa mandante)
  • soggiorni alberghieri offerti alla clientela (o, ancora ai funzionari della casa mandante)

Dunque, appurato ciò, occorre precisare che in tutti i casi di queste tipologie di spesa, sopra elencate, ai fini fiscali, si fa sempre riferimento al valore unitario al netto dell’Iva e quindi si potrà dedurre il costo sostenuto in maniera integrale e detrarre (sempre integralmente) l’Iva, qualora il valore unitario sia inferiore a € 25,82. Nel caso in cui, invece, il costo del bene/servizio dovesse essere superiore ai € 25,82 ed inferiore ai € 50,00, si potrà esclusivamente detrarre il valore unitario del bene/servizio e non si potrà sottrarre l’Iva.

Dunque, per un breve riepilogo esplicativo, potremmo dire che se spendi fino a 25,82 euro (al netto dell’Iva), deduci integralmente il costo del bene/servizio, detrai integralmente l’Iva. Qualora, invece spendi fino più di 25,82 euro e meno di  50,00 euro (al netto dell’Iva), deduci integralmente il costo del bene/servizio ma non detrai l’Iva.

Ulteriori ragguagli sulle spese di rappresentanza per Agente di Commercio

Una volta appurato quali sono le tipologie, dobbiamo precisare ulteriori ragguagli sulla questione delle spese di rappresentanza. Quindi, occorre dire che per tutte le spese di rappresentanza che hanno un valore unitario superiore ai 50,00 euro sarà riconosciuta un’eccedenza in deduzione nel periodo d’imposta di sostenimento solo se in presenza dei requisiti di inerenza e congruità definiti nel D.M. 19/11/2008 che potrà consentire la deducibilità delle spese di rappresentanza nella misura integrale.

Va ricordato e precisato che vengono ritenute inerenti le spese di rappresentanza sostenute per le seguenti tipologie:

  • viaggi turistici con sostanziose attività promozionali su beni e servizi legati all’attività caratteristica dell’impresa;
  • feste, eventi di intrattenimento e ricevimenti, qualora siano organizzati per ricorrenze aziendali, per festività nazionali o per occasioni religiose, oppure per inaugurare nuove sedi;
  • beni e servizi distribuiti ovvero erogati in maniera gratuita dall’impresa con i requisiti normativamente previsti.

Per chiudere il quadro completo della situazione va aggiunto che la deducibilità fiscale opera sempre, univocamente, nel periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese di rappresentanza, le quali vengono comunque commisurate all’ammontare dei ricavi e dei proventi della gestione caratteristica dell’impresa. I quali risulteranno tali dalla dichiarazione dei redditi, con una struttura esclusivamente e sistematicamente a scaglioni. Il tetto di deducibilità di tutto ciò sarà pari a:

  • 1,3% dei ricavi e di altri proventi fino a un tetto di 10 milioni di euro;
  • 0,5% per la parte eccedente i 10 milioni di euro e fino ad un tetto di 50 milioni di euro;
  • 0,1% dei ricavi e altri proventi nel caso in cui avremo una parte eccedente i 50 milioni di euro.

Differenze tra deducibilità e detraibilità

In ultimo, ma non ultimo, un punto di chiarezza tra le differenze tra spese deducibili e spese detraibili. Quindi un breve riepilogo delle differenze tra deducibilità e detraibilità. Va subito, quindi detto che deducibilità e detraibilità non sono la stessa cosa.

La prima delle due, quindi la deducibilità è inerente alla percentuale del costo che può essere portato in deduzione (appunto) dai ricavi ammontati per la determinazione del reddito imponibile, quando faremo la dichiarazione dei redditi. La detraibilità dell’IVA, invece consiste nella percentuale dell’IVA assolta sulle fatture di acquisto ed essa può essere detratta dall’IVA addebitata alle fatture di vendita all’atto del calcolo dell’ammontare di debito IVA verso l’Erario.

Dunque, questo è quanto vi era di più necessario da sapere. Ora, in qualità di agenti di commercio, non vi resta che tenere meglio d’occhio il vostro portafogli aziendale e le vostre spese di rappresentanza.

Ad aprile l’elezione dei delegati della Fondazione Enasarco

Oltre 280mila aventi diritto al voto, risultato di oltre 226mila agenti e quasi 56mila imprenditori di case mandanti. E’ la vastissima platea che, per la prima volta, eleggerà dall’1 al 14 aprile 2016 l’assemblea dei delegati della Fondazione Enasarco, l’ente di previdenza e assistenza degli agenti con contributi previdenziali che hanno di poco superato i 900 i milioni di euro e un patrimonio netto di oltre 4 miliardi e 440 milioni di euro.

Sono scaduti ieri i termini per presentare le liste ed è emersa una coalizione molto ampia, Insieme per Enasarco, con due liste: in rappresentanza degli agenti Agenti per Enasarco, e delle case mandanti Imprese per Enasarco.

Sono 40 i candidati, provenienti da ogni parte d’Italia, per l’elezione della lista Agenti per Enasarco sulla quale convergono le maggiori organizzazioni di categoria di agenti e promotori: Fnaarc, Usarci, Fiarc, Anasf, FISASCAT-Cisl.

Imprese per Enasarco vede invece l’appoggio di Confindustria, Confcommercio, Confesercenti e Confcooperative per l’elezione di 20 candidati imprenditori che provengono da Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Puglia e Basilicata.

Le liste che appoggiano Insieme per Enasarco – sia agenti, sia case mandanti – si caratterizzano per la loro diffusione territoriale e per la varietà delle attività imprenditoriali e professionali rappresentate, come sottolinea Gianroberto Costa, coordinatore di Insieme per Enasarco: “Una coalizione ampia, quella di Insieme per Enasarco, indispensabile per un lavoro in profondità che faccia tornare protagonisti in Fondazione gli agenti e le imprese rilanciando l’attività di Enasarco sul territorio all’insegna della trasparenza, dell’efficienza gestionale finanziaria, e anche di più attenzione e ascolto nei confronti degli iscritti”.

Agenti di commercio, novità in Legge di Stabilità

La scorsa settimana, durante la manifestazione Forum Agenti in Fiera Milano City si è discusso di interessanti novità che riguardano la professione dei 210mila agenti di commercio e rappresentanti italiani e che sono state inserite nella Legge di Stabilità 2016.

Una di queste novità di rilievo per gli agenti di commercio riguarda l’aumento da 100% a 140% dell’ammortamento per l’acquisto dell’autovettura, considerato bene strumentale per gli agenti di commercio. La misura varrà per tutto il 2016, ma anche a partire dal 2015, come abbiamo già scritto nelle scorse settimane su Infoiva.

Il super ammortamento è una misura una tantum che vuole spingere gli agenti di commercio a fare investimenti – ha commentato l’on. Maurizio Bernardo, presidente della Commissione Finanze della Camera – e credo sarà assai utile all’atto del pagamento della prima rata di una nuova autovettura. Posso anche anticipare che il Parlamento sta rivedendo le norme relative al pagamento dell’Irap per gli agenti e rappresentanti di commercio privi di autonoma organizzazione”.

Infatti, in merito all’Irap, gli agenti di commercio italiani potranno beneficiare delle deduzioni forfettarie inserite nella Legge di Stabilità 2016 e valide per tutti gli imprenditori: i lavoratori autonomi con base imponibile pari o inferiore a 180.759 euro avranno una deduzione forfettaria di 8mila euro.

Agenti di commercio, ecco l’Indice Agent321Job

A Forum Agenti, la fiera di settore che si tiene fino a domani a Milano nella quale si incontrano aziende in cerca di agenti di commercio ed agenti stessi, è stato presentato un nuovo strumento di ricerca di lavoro a disposizione dei 250mila professionisti della vendita e delle aziende italiane: Indice Agent321Job.

Indice Agent321Job è un indice mensile che è in grado di monitorare il numero delle offerte di lavoro pubblicate dalle aziende italiane ed estere per la ricerca di agenti di commercio italiani e le candidature ricevute dalle aziende a fronte delle loro offerte di lavoro.

L’indice, che a regime sarà diviso per merceologia e per area geografica, è stato elaborato da Agent321 grazie ad un accordo con i principali siti e organizzazioni di ricerca agenti di commercio misura con esattezza domanda e offerta nei settori della vendita e della rappresentanza. Uno strumento utile, oltre che agli agenti di commercio, anche a tutti gli operatori del settore per avere indicazioni sul trend occupazionale e sulle tipologie di settore più affermati sul mercato.

I settori merceologici più ricercati dagli agenti di commercio da gennaio 2014 ad oggi, sono i Servizi, con una domanda di impiego medio di 1.448 offerte mensili (18.97% del totale). Seguono l’Industria con l’11,95%, l’Alimentare con il 9,36% e l’Estetico con l’8,05%.

Confrontando i dati delle candidature degli agenti di commercio rilevate, spicca il dato delle candidature del settore Alimentare, che è al primo posto con il 15,55% delle candidature ricevute. A seguire sono le candidature del Settore Industria con il 12,42% e con il Settore Servizi in terza posizione con l’11,11%.

Il numero delle offerte di lavoro esaminate è stato di 80.541 e le candidature sono state 590.824. Il mese del 2014 con la maggiore richiesta di venditori e agenti di commercio è stato il mese di marzo 2014, con un numero di offerte pubblicate di 9.444 e poi settembre (9.437), gennaio (9.272) e maggio (8.744).

Per il numero di candidature ricevute dalle aziende, il mese migliore è stato settembre con 77.931. A seguire marzo con 73.638, gennaio (69.521) e infine maggio (49.885).

Agenti di commercio: la richiesta non cala

La professione degli agenti e rappresentanti di commercio rimane tra quelle più ricercate, tanto da occupare il 35% delle richieste di lavoro da parte delle aziende.

Ad oggi, il numero degli agenti che operano su territorio nazionale sono circa 240mila, e questa cifra non sembra essere stata scalfita dalla crisi in corso.
Quella degli agenti, inoltre, è una professione che non soffre del ricambio generazionale, poiché alle cessazioni di attività ha fatto fronte l’entrata di giovani in cerca di prima occupazione e di soggetti in età matura (45/50) espulsi dal mondo del lavoro, rispettivamente + 4,6% e +7,2%, da settembre 2009 a settembre 2013.

Inoltre c’è la tendenza, da parte delle imprese, di avvalersi di una parte di forza lavoro autonoma, chiedendo ai loro collaboratori di diventare propri agenti di vendita.

Per i rappresentanti di categoria, inoltre, si prospetta la possibilità di espandere i propri contatti anche all’estero, in particolare verso Germania, Austria, i Balcani e la Francia, dove già da qualche anno è in aumento la domanda di agenti plurimandatari provenienti dall’Italia.
I settori più gettonati sono, in questo caso, il meccanico, l’alimentare e l’edilizia, + 3,8% rispetto al settembre 2009.

Di questo e di molto altro si parlerà al Forum Agenti, la fiera del mondo della rappresentanza che si terrà a Fiera Milano City il 29 e il 30 novembre, organizzata da Agent321.

Si tratta di una fiera B2B dove le aziende, anche estere, incontreranno agenti per selezionarli e contemporaneamente si potrà assistere ad una serie di incontri, workshop e convegni, ispirati alla situazione difficile, a causa, tra le altre cose, dell‘aumento del costo dei carburanti, ma anche della concorrenza sleale e della riduzione delle zone assegnate dalle case mandanti.

Tra le categorie in crescita, spiccano food & beverage, energia, telefonia/informatica, benessere, mentre in affanno sono abbigliamento, edilizia, industria e automobile.
La crisi, dunque, ha modificato di molto la classifica dei comparti più richiesti.
Se, infatti, a settembre 2009, c’era in testa il comparto del Food&Beverage, seguito da abbigliamento moda, edilizia, energia, telefonia/informatica, industria, automobile, arredo/casa, benessere, medicale, nel 2013 sono stati tanti i cambiamenti radicali: se in cima alla top ten rimane il Food&Beverage, , il resto della classifica è stato stravolto. Al secondo posto troviamo telefonia/informatica, e di seguito energia, benessere, abbigliamento/moda, industria, medicale, arredo/casa, edilizia, automobile.

Vera MORETTI