Nuovo protocollo d’intesa tra l’Istituto Nazionale Tributaristi e l’Agenzia delle Entrate della Puglia

Sottoscritto un nuovo protocollo d’intesa tra l’Istituto Nazionale Tributaristi (INT) e l’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Puglia. In calce all’accordo hanno messo la propria firma il Direttore Regionale dell’Agenzia Aldo Polito e il Delegato Regionale dell’INT Francesco Roselli.

Il nuovo protocollo rafforza la collaborazione tra l’Associazione dei tributaristi e l’Agenzia delle Entrate, sia dal punto di vista operativo e dello scambio informativo, ma anche sul fronte della formazione, prevedendo sinergie sull’organizzazione di incontri e convegni formativi.

Presente alla firma anche il Presidente nazionale dell’INT Riccardo Alemanno, che ha dichiarato: “Sono estremamente lieto di essere stato presente alla firma del protocollo data l’importanza che ha per tutti i tributaristi della Regione ed anche perché è stata l’occasione per potere incontrare e salutare il Direttore Aldo Polito per il quale nutro una profonda stima. Inoltre non potevo mancare in quanto già domani (oggi, ndr) si terrà un Convegno di studio in collaborazione con la DR della Puglia sulla Mediazione tributaria e sulle Novità del modello Unico, un modo per concretizzare immediatamente quanto indicato dall’accordo e per fornire un’occasione di aggiornamento professionale, obbligatorio per gli iscritti INT, e che è fondamentale per potere svolgere al meglio la propria attività“.

E’ nata la Mediazione tributaria

di Vera MORETTI

Attilio Befera, direttore dell’Agenzia delle Entrate, e Vincenzo Busa, direttore centrale Affari legali e contenzioso, hanno presentato la Mediazione tributaria, ovvero l’istituto che permetterà di risolvere le controversie fiscali sino a 20mila euro in modo più semplice.

Befera ha infatti confermato che “la mediazione è diretta ad alleggerire il lavoro delle Commissioni tributarie che, per effetto della riduzione del numero delle controversie, potranno dedicare più tempo e più attenzione alle cause di maggior valore. Le liti che potenzialmente si possono chiudere grazie al nuovo istituto, senza impegnarsi in defatiganti contenziosi, sono più di 110mila, il 66% del contenzioso”.

Solo nell’anno scorso sono stati 170.043 i ricorsi presentati alle Commissioni tributarie, di cui 113.253 (il 66,5%) potenzialmente mediabili. Nonostante l’elevato numero di controversie, nel 2011 l’Agenzia delle Entrate ha aumentato l’indice di vittoria per valore, che ha raggiunto il 73,5% , che significa che, per ogni 100 euro di controversia, l’Agenzia ne porta a casa 73,5.

La mediazione non solo snellirà il lavoro delle Commissioni tributarie, ma porterà notevoli vantaggi agli utenti: tempi certi per ottenere una decisione dell’Agenzia e una riduzione delle sanzioni quando la mediazione si chiude positivamente con un accordo in primis.

Se la mediazione si conclude positivamente, viene sottoscritto un accordo, con la riduzione delle sanzioni al 40%, sia nell’ipotesi di una rideterminazione della pretesa, sia nel caso in cui venga confermato integralmente il tributo contestato dall’Amministrazione finanziaria.

La mediazione finanziaria ha carattere generale, perché opera in relazione a tutti gli atti impugnabili emessi dall’Agenzia delle Entrate, e obbligatorio, perché il contribuente che intende proporre ricorso è tenuto a presentare preventivamente l’istanza di mediazione, pena l’inammissibilità del ricorso stesso.

Per la dichiarazione via web, è il momento dei sostituti

di Vera MORETTI

Per la dichiarazione dei redditi di quest’anno, tutti i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a comunicare la sede telematica dove ricevere via web i modelli 730-4 dall’Agenzia delle Entrate. La scadenza è prevista per il 31 marzo, con proroga al 2 aprile.

Si tratta di una rapida modalità di scambio che fornisce importanti garanzie sulla provenienza dei dati ricevuti, oltre che sulla correttezza degli stessi e la possibilità di trasferire i dati del conguaglio nelle procedure per la preparazione delle buste paga, risparmiando così tempo e costi.

Il prospetto da compilare è unico, con una prima sezione dedicata ai dati relativi il sostituto, mentre i quadri A e B richiedono che si indichi l’utenza telematica scelta per la ricezione dei modelli 730-4. I datori di lavoro non abilitati ai servizi telematici indicano nel quadro B la sede telematica dell’intermediario prescelto.

Il modello prevede anche la casella di revoca, in caso di cessata attività del sostituto e il riquadro di delega obbligatoria in caso di incarico a un intermediario.

Coloro i quali hanno aderito alla sperimentazione dello scorso anno, se non hanno dati diversi da quelli già comunicati, non devono trasmettere il modello.
In presenza di variazioni, invece, è necessario compilare il riquadro comunicazione sostitutiva indicando il numero di protocollo della comunicazione da variare.

I modelli per la dichiarazione dei redditi anche quest’anno sono telematici

di Vera MORETTI

Niente penna per compilare la dichiarazione dei redditi ma, anche per dipendenti e pensionati, per il secondo anno è a disposizione il formato elettronico.
Sul sito delle Entrate è possibile scaricare il modello 730/2012 e del 730-1, la scheda per la scelta della destinazione dell’8 e del 5 per mille.

La compilazione sarà molto semplice, basterà avere tra i programmi installati sul pc, uno già utilizzato per la lettura e la stampa di documenti in formato pdf.
Solo dopo la compilazione i modelli andranno stampati, per essere firmati e presentati poi a un soggetto che presta l’assistenza fiscale, che può essere il proprio sostituto d‘imposta se la dichiarazione viene compilata entro il 30 aprile al proprio sostituto d’imposta, o un dipendente Caf o professionista abilitato se si presenta il documento entro il 31 maggio.

Lo strumento rappresenta un’alternativa al modulo cartaceo; pertanto, non effettua verifiche o controlli in merito alle informazioni inserite

In aprile scende la soglia per le compensazioni Iva

di Vera MORETTI

La nuova disciplina sulle compensazioni Iva introdotta dal decreto semplificazioni tributarie entrerà in vigore dal 1° aprile, come reso noto dall’Agenzia delle Entrate in un comunicato nel quale sono indicate anche le modalità di applicazione della norma.

Ciò significa che, se le compensazioni non sono superiori a 10mila euro annui, fino al 31 marzo potranno essere effettuate applicando la vecchia regola, ovvero senza presentare alle Entrate la dichiarazione o l’istanza dalla quale risulta il credito.

Da aprile in poi, la soglia scenderanno a 5mila euro i crediti Iva che potranno essere portati in compensazione solo per via telematica, a decorrere dal sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione/istanza da cui emerge il credito.

Nessun tributo speciale per registrare gli atti pubblici

di Vera MORETTI

La risoluzione n.24/E, redatta per chiarire alcuni punti rimasti oscuri, rende noto che non si applicano tributi speciali agli atti pubblici, scritture private non autenticate e atti giudiziari registrati negli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Questo perché le annotazioni degli estremi di registrazione poste dall’ufficio rappresentano una modalità di “esecuzione della registrazione”.

Diventa, dunque, regola di carattere generale il principio per cui non è da considerarsi ragionevole applicare tributi speciali ad adempimenti che scaturiscono da un obbligo di legge.
Ciò ha valore soprattutto quando l’attività svolta in ufficio riguarda la mera esecuzione della registrazione e non può essere considerata un servizio offerto ai cittadini.

Tali tributi restano dovuti nelle ipotesi in cui il contribuente richieda all’Amministrazione finanziaria il rilascio di copie, estratti, certificazioni o attestazioni.

Evasione, le linee guida dei Comuni per segnalare i furbetti

La lotta all’evasione fiscale parte, oltre che dai cittadini, anche dagli enti locali.

Con il Provvedimento del 27 febbraio 2012, l’Agenzia delle Entrate ha infatti stabilito le linee guida che i Comuni devono seguire per inviare alla Guardia di Finanza e all’Agenzia delle Entrate le segnalazioni qualificate, quelle in grado di evidenziare, come dice il Provvedimento, “senza ulteriori elaborazioni logiche” i comportamenti evasivi o elusivi.

Con riferimento alle segnalazioni qualificate, rilevanti ai fini dell’accertamento dei contributi previdenziali e assistenziali non dichiarati, trasmesse dai Comuni all’INPS, il Provvedimento individua come specifico ambito d’intervento quello del “Contrasto al lavoro sommerso”, per il quale dovranno essere inviate all’INPS segnalazioni qualificate relative a soggetti che:

– effettuano attività edilizia omettendo la denuncia contributiva relativa all’impresa;
– svolgono attività di commercio ambulante o su area pubblica omettendo la Comunicazione Unica ai fini fiscali, amministrativi e previdenziali e/o la denuncia contributiva relativa all’impresa;
– svolgono attività commerciale o artigiana omettendo sia la Comunicazione Unica ai fini fiscali, amministrativi e previdenziali che la denuncia contributiva relativa all’impresa.

Laura LESEVRE

Milleproroghe: il decreto diventa legge

Gli emendamenti contenuti nel decreto Milleproroghe da oggi diventano legge: dopo la fiducia alla Camera, il maxi-emendamento ha ottenuto l’ok anche del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

Il capo dello Stato ha sottolineato inoltre che la Corte costituzionale ha annullato alcune disposizioni del Milleproroghe 2011 (DL n.225/2010) per “estraneità alla materia e alle finalità”.

Ecco le principali novità contenute nel Milleproroghe 2012

Pensioni: i lavoratori in prossimità dell’età pensionabile che hanno ricevuto dalle aziende un incentivo all’esodo, che con la riforma rimarranno senza stipendio e senza pensione, potranno andare in pensione con il vecchio sistema pensionistico. La data dell’interruzione del rapporto con l’azienda e’ fissata entro il 31 dicembre 2011 compreso.
I lavoratori precoci, sino al 2017, potranno andare in pensione con 42 anni di contributi, anche se non avranno compiuto 62 anni di età. Nell’anzianità contributiva saranno conteggiati gli anni effettivamente lavorati, compresi maternità, leva militare, infortunio, malattia e cassa integrazione.

Lavoro: previste proroghe per le assunzioni e le graduatorie dei concorsi nella Pubblica amministrazione, sarà aperta una “fascia aggiuntiva alle graduatorie già esistenti per una limitata categoria di personale docente abilitato”.

Assicurazioni: le minusvalenze derivanti dalla svalutazione dei titoli di Stato non peserà sul patrimonio delle compagnie assicurative.

Sigarette: è previsto un innalzamento del prezzo dei tabacchi lavorati.

Scuola: rinviati al 2013 i tagli (50% rispetto alle risorse stanziate nel 2009) alla spesa per il personale della scuola degli enti locali.

Comuni: proroga di nove mesi per i Comuni sotto i 1000 abitanti per quanto riguarda il loro accorpamento e la costituzione in Unioni di Comuni.

Rimborsi elettorali: consentiti i rimborsi per le elezioni regionali in Molise dello scorso ottobre anche se le spese sono state notificate fuori dai termini previsti.

Vigili: possibili le nuove assunzioni a tempo determinato fino a tutto il 2013 per i vigili urbani nei comuni turistici durante i periodi di maggiore affluenza.

Agenzia delle Entrate: valida sino al 2012 la graduatoria del 2009 per l’assunzione dei funzionari all’Agenzia delle Entrate.

Sistri: prorogata l’entrata in vigore del Sistri (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) al 30 giugno 2012.

Vittime amianto: le erogazioni dei benefici previdenziali per coloro che sono stati vittima delle malattie provocate dall’amianto proseguiranno anche per tutto il 2012.

Design industriale e storico: ridotta a due anni la proroga della moratoria per la tutela del design industriale storico. La nuova data di scadenza prevista è per il 2014 e non più per il 2016.

Iva detraibile per principio per le case vacanza

di Giulia DONDONI

Nella risoluzione n.18/E del 22 febbraio viene fatta chiarezza sul fatto che gli immobili abitativi destinati a un’attività di tipo ricettivo, che si tratti della gestione di case vacanza o il semplice affitto di camere, devono essere trattati come fabbricati strumentali per natura, a prescindere dalla classificazione catastale. Va da sé che l’Iva assolta per il loro acquisto e la loro manutenzione è detraibile.

L’art. 19-bis1, lettera i), del Dpr 633/1972 preclude la detrazione dell’Iva assolta correlata all’acquisto e alla manutenzione di immobili abitativi che risultino tali dalle risultanze catastali, a prescindere dal loro utilizzo effettivo (circolare n. 12/E del 2007). Nella sua “deroga” vi è la coerenza di sistema con i principi generali dell’Iva: imponibilità delle prestazioni di alloggio = detraibilità dell’acquisto di beni o servizi a esso collegati.

L’imponibilità delle prestazioni di alloggio era già stata affermata dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione 117/E del 2004 e nella circolare n. 12/E del 2007: “gli immobili abitativi, quando sono destinabili, secondo la normativa regionale di settore, ad attività turistico-alberghiera, danno luogo a prestazioni di alloggio imponibili ad Iva con l’aliquota del 10 per cento, ai sensi del n. 120) della Tabella A, Parte III, allegata al decreto Iva”.

L’Agenzia delle Entrate fa chiarezza sui fondi di investimento

di Vera MORETTI

L’Agenzia delle Entrate con circolare del 15 febbraio 2012 n. 2 spiega come comportarsi per quanto riguarda i fondi comuni d’investimento immobiliare.
L’articolo 32 del decreto legge 31 maggio 2010, infatti, ha introdotto alcune disposizioni che mutano l’attuale assetto normativo di tali fondi.

Secondo le disposizioni più recenti, coloro che investono in fondi beneficiano del regime fiscale agevolato con una tassazione del 20%.
Le modifiche che riguardano i redditi conseguiti dai partecipanti ai fondi immobiliari, invece, prevedono l’imputazione per trasparenza dei redditi conseguiti dal fondo e rilevati nei rendiconti di gestione in capo ai partecipanti che possiedono quote di partecipazione al fondo superiori al 5% del valore dello stesso.

Per i partecipanti non istituzionali che possiedono quote di partecipazione al fondo superiori al 5 per cento, inoltre, è prevista l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 5% sul valore medio delle quote detenute entro la data del 31 dicembre 2010.

I fondi immobiliari in cui almeno un partecipante non istituzionale possedeva una quota superiore al 5% al 31 dicembre 2010 potevano essere messi in liquidazione entro il 31 dicembre 2011.
In questo caso l’imposta sostitutiva dovuta è pari al 7% del valore netto del fondo risultante dal prospetto redatto al 31 dicembre 2010. Tale imposta deve essere versata dalla società di gestione del risparmio nella misura del 40 per cento entro il 31 marzo 2012 e la restante parte in due rate di pari importo da versarsi entro il 31 marzo 2013 e il 31 marzo 2014.

Riepilogando, le scadenze sono queste:

  • Importo della rata 40% dell’imposta dovuta – Scadenza 31 marzo 2012
  • Importo della rata 30% dell’imposta dovuta – Scadenza 31 marzo 2013
  • Importo della rata 30% dell’imposta dovuta – Scadenza 31 marzo 2014

E’ prevista un’ulteriore imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP nella misura del 7% sui risultati conseguiti dal 1° gennaio 2011 e fino alla conclusione della liquidazione. Questa va versata dalla società di gestione del risparmio entro il 16 febbraio dell’anno successivo rispetto a ciascun anno di durata della liquidazione, ma, in considerazione delle condizioni di incertezza che caratterizzano la specifica disciplina, l’imposta sostitutiva sui redditi conseguiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011 può essere versata entro il 31 marzo 2012 maggiorata dei relativi interessi e senza applicazione delle sanzioni.

Nell’ipotesi in cui il fondo sia di nuova istituzione e alla data del 31 dicembre 2010 non era ancora operativo l’imposta sostitutiva del 7 per cento sul patrimonio netto non è dovuta.