Partita I.V.A., nuovi obblighi e Paesi della Black List

L’Agenzia delle Entrate informa che sussiste l’obbligo di comunicazione delle operazioni con soggetti stabiliti in Paesi black list (a fiscalità ridotta o privilegiata), anche quando la partita Iva indicata in fattura è riconducibile ad un Paese a fiscalità ordinaria.

Con la Risoluzione n. 71 del 6 luglio 2011, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito relativo all’obbligo di comunicazione delle operazioni con soggetti stabiliti in Paesi black list.
La questione riguardava, in particolare, l’applicabilità o meno dell’obbligo di comunicazione qualora l’operazione con il soggetto con sede nel Paese black list (nel caso specifico, una società lussemburghese) sia riconducibile formalmente ad una o più partite Iva rilasciate da Paesi a fiscalità ordinaria (nel caso specifico, Regno Unito, Germania e Francia) e territorialmente rilevanti in quei Paesi.

L’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che sussiste anche in questo caso l’obbligo di comunicazione. Nella compilazione del Quadro A del modello di comunicazione, dovranno essere indicati, nello spazio relativo ai dati anagrafici della società estera, la sede legale ed il codice fiscale della società localizzata nel Paese black list, mentre nello spazio relativo al codice Iva dovranno essere indicati i codici Iva rilasciati dai Paesi nei quali la società si è identificata ai fini del compimento dell’operazione economica. Dovrà essere compilato un quadro per ciascuno dei codici.

Partita Iva “spenta”, good bye

I titolari di una posizione Iva che, pur non svolgendo alcuna attività, non hanno comunicato la cessazione (sono circa 2 milioni), hanno ora 90 giorni di tempo per regolarizzare la propria situazione, pagando una sanzione ridotta di 129 euro tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi“, indicando il codice tributo 8110 (istituito con la risoluzione n. 72/E dell’11 luglio), il numero di partita Iva da chiudere e l’anno di cessazione dell’attività. Chi non si avvale di questa opportunità, rischia una sanzione dai 516 ai 2.065 euro. I 90 giorni si calcolano dal 6 luglio 2011, data di entrata in vigore dell’ultima manovra (decreto legge 98/2011) e l’agevolazione si applica a patto che la violazione non sia stata già contestata dal Fisco con atto portato a conoscenza del contribuente. Nell’ottica della semplificazione, non occorre presentare anche la dichiarazione di cessazione attività con il modello AA7 (i soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9 (le imprese individuali e i lavoratori autonomi), perché a chiudere la partita Iva sarà l’Agenzia sulla base dei dati desunti dal modello F24 presentato.

Nel compilare la delega di pagamento con l'”F24 Versamenti con elementi identificativi” tramite il codice tributo 8110, nella sezione “Contribuente” devono essere riportati i dati anagrafici e il codice fiscale di chi effettua il versamento, mentre nella sezione “Erario ed altro” occorre indicare:

– la lettera “R” nel campo “tipo”
– il numero della partita Iva da chiudere nel campo “elementi identificativi”
– il codice tributo 8110 nel campo “codice”
– l’anno di cessazione dell’attività (nel formato AAAA) nel campo “anno di riferimento”

Incentivi fiscali per le reti d’impresa

Per le imprese che si collegano “in rete” arrivano consistenti incentivi fiscali. Il beneficio è riconosciuto alle imprese appartenenti a una delle reti d’impresa riconosciute ufficialmente (articolo 42 del dl 78/2010).

L’Agenzia delle Entrate con un provvedimento del direttore dell’Agenzia del 13 giugno 2011 comunica a quanto ammonta in percentuale, l’agevolazione fiscale, concessa alle imprese aderenti a un contratto di rete, che permette di sospendere dal reddito d’impresa una quota degli utili per un ammontare massimo di 1 milione di euro.

Uno sconto calcolato facendo il rapporto tra il totale delle risorse stanziate pari a 20 milioni di euro, per il 2011, e l’importo del risparmio d’imposta complessivamente richiesto al Fisco con il modello RETI, che al 23 maggio 2011, ha superato quota 26 milioni di euro.

Blocco ad accertamenti esecutivi e ad atti di contestazione

L’Agenzia delle Entrate ha disposto il blocco sia degli accertamenti esecutivi che dovevano essere emessi a partire dal 1° luglio 2011, sia degli atti di contestazione legati a questi, relativi ai periodi d’imposta 2007 e 2008.

Con la formula degli accertamenti esecutivi (ora sospesi), si eliminata la procedura dell’iscrizione a ruolo (con relativa notifica e possibilità di ricorso) e i tempi tra l’emissione della cartella e l’obbligo di pagamento si riducono da oltre un anno (come succedeva fino a giungo 2011) ad appena 60 giorni.

Non solo: bisogno pagare subito tutto, o metà della somma se si presenta un ricorso. Un meccanismo che suona come una beffa per i contribuenti, visto che una volta fatto il ricorso, nel 41% dei casi (dato medio del 2010), si risolve a favore del contribuente.

La nota, diffusa dall’Agenzia delle Entrate agli uffici regionali, sostanzialmente, prevede il blocco delle nuove disposizioni in attesa che il quadro normativo riguardante l’accertamento esecutivo si stabilizzi con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni della manovra correttiva, sempre che le disposizioni che prorogano l’operatività del c.d. “accertamento esecutivo” non vengano infine stralciate dal decreto.

Contenzioso fiscale, sì alla definizione rapida

Definite le nuove norme per la conclusione rapida del contenzioso fiscale, anche di quello pendente da oltre dieci anni.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 37/E del 21 giugno 2010, è intervenuta illustrando le misure contenute nell’articolo 3 del decreto legge 40 del 2010 (decreto incentivi), finalizzate alla deflazione del contenzioso tributario e alla razionalizzazione della riscossione dei tributi.

Tra le altre misure, la proposizione dell’appello da parte degli uffici dell’agenzia delle Entrate non necessita più della preventiva autorizzazione della Direzione regionale competente.

Inoltre, è stata esclusa la prestazione di garanzie se l’importo complessivo delle rate successive alla prima è di importo inferiore a 50mila euro.

Studi di settore: bilanci, novità e correttivi

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti relativi all’applicazione degli studi di settore che si riferiscono al periodo d’imposta 2010.

Nella Circolare del 28 giugno sono state riportate le quattro tipologie di correttivi che dovranno essere applicate in sede di valutazione dei risultati degli studi di settore:
– la modifica del funzionamento dell’indicatore di normalità economica “durata delle scorte”. Si applica ai soggetti che presentano, contemporaneamente, la riduzione dei ricavi dichiarati ai fini della congruità nel periodo 2010 rispetto al 2009 ed una situazione di coerenza delle rimanenze iniziali;

– i correttivi specifici per la crisi (riguardano il settore degli studi odontoiatrici e quello del trasporto merci su strada);

– i correttivi congiunturali di settore, per tutti gli studi di settore in vigore per il periodo d’imposta 2010;

– i correttivi congiunturali individuali, anche in questo caso relativi a tutti i 206 studi di settore in vigore, ed in particolare applicabili ai soggetti che hanno presentato nel 2010 una situazione di crisi. Tali correttivi sono stati elaborati tenendo conto della ritardata percezione dei compensi a fronte delle prestazioni rese e della contrazione dei costi variabili.

Ravvedimento operoso, le agevolazioni

L’Agenzia delle Entrate ha attivato misure agevolative sulle sanzioni, accessibili in assenza di controlli fiscali e prima della scadenza del termine previsto per il ‘ravvedimento operoso‘.

I contribuenti possono usufruire delle agevolazioni previste anche quando la regolarizzazione avviene in modo frazionato, pagando sanzioni e interessi rapportati al debito versato in ritardo.

L’Agenzia delle Entrate avvia il ravvedimento parziale: agevolazioni sulle sanzioni solo in assenza di controlli fiscali e prima della scadenza del termine previsto per il ravvedimento.

In caso di controlli fiscali, però, decade l’opzione del ravvedimento e per la parte di debito residuo non saranno previste riduzioni sulle sanzioni previste all’articolo 13 del decreto legislativo 472/1997.
Agenzia delle Entrate – risoluzione n. 67/E

 Laura LESEVRE

Agevolazioni per gli autotrasportatori immutate per quest’anno

L’Agenzia delle Entrate conferma che gli autotrasportatori potranno godere nuovamente sia l’importo del credito d’imposta per recuperare quanto versato nel 2010 a titolo di contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, sia la deduzione forfetaria prevista dal TUIR per le spese non documentate relative ai trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore. In sostanza rimane tutto immutato rispetto allo scorso anno.

In particolare le deduzioni sono così articolate:

per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il comune in cui ha sede l’impresa è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate per il periodo d’imposta 2010, nelle seguenti misure:

    • € 56,00 per i trasporti all’interno della regione e delle regioni confinanti;
    • € 92,00 per i trasporti effettuati oltre tale ambito;
  • per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del comune in cui ha sede l’impresa è poi prevista una deduzione forfetaria per un importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti nell’ambito della regione o delle regioni confinanti.

Oltre a ciò il D.L. n. 112/2008 sia per le imprese di autotrasporti in conto proprio che per quelle di autotrasporti in conto terzi. In particolare, tale agevolazione consente di portare in compensazione nel modello F24 una quota parte delle somme versate per ciascun veicolo utilizzato nell’attività d’impresa a titolo di contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sui premi di assicurazione per la responsabilità civile (RC auto).

 

 

E’ online Gerico 2011, la guida per gli Studi di Settore

Per la compilazione dei 206 modelli di Studi di settore 2011 definitivi, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione online Gerico 2011, modelli, istruzioni e specifiche.

La comunicazione dell’Agenzia avviene dopo l’approvazione delle revisioni necessarie per tener conto degli effetti della crisi (decreto ministeriale del 7 giugno, in Gazzetta Ufficiale del 10 giugno) e il rilascio del software Gerico 2011, con le specifiche tecniche, fornite con provvedimento del 17 giugno.

L’invio deve avvenire direttamente, attraverso il servizio telematico Entratel o Internet, oppure avvalendosi degli incaricati abilitati.

Fisco: nuovi software disponibili per gli studi di settore

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, sono disponibili due nuovi software, entrambi destinati all’utilizzo da parte dei contribuenti soggetti agli studi di settore. Si chiama Gerico 2011 il programma principale, corredato da uno ulteriore che consente di spiegare al Fisco come mai la propria situazione reddituale si discosta dalla previsione dello studio.

Gerico 2011 permette ad imprese e lavoratori autonomi di calcolare la congruità dei loro ricavi/compensi, comprensivi della normalità, e della coerenza, ai fini della presentazione della dichiarazione Unico 2011. E’ possibile usare l’applicativo online (versione cloud computing) oppure scaricando il software.

Chi avesse ricevuto comunicazioni relative ad incongruenze per il 2007-2009 è disponibile l’applicativo che permette l’invio telematico della “giustificazione” degli errori e/o delle imprecisioni segnalati nella comunicazione. Indicare, cioè, i motivi che hanno generato il “disallineamento” della propria performance “produttiva”, nei confronti degli studi (disponibile a partire dal 15 giugno). Per utilizzare i software è necessario possedere i codici di accesso ottenibili registrandosi nell’area “servizi telematici” del sito dell’Agenzia delle Entrate.

M. Z.