Arrivano controlli fiscali più severi

L’Agenzia delle Entrate,  tramite il direttore generale, Attilio Befera, ha precisato le linee guida dei controlli fiscali del prossimo semestre.

Convinto che verifiche più efficienti consentiranno al fisco di eguagliare lo stesso recupero di evasione che, nel 2010, ha fruttato 10,6 miliardi di euro, il direttore generale dell’Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, ha  disposto una riduzione del 20% del target relativo all’indicatore che fa riferimento agli accertamenti nei confronti di Pmi e professionisti.

Ammortizzazioni e operazioni straordinarie: ecco come si fa

Introdotta la possibilità di ammortizzare fiscalmente (“riallineare”) gli avviamenti, i marchi e le altre attività immateriali acquisiti al bilancio sotto forma di partecipazioni a seguito di operazioni straordinarie, pagando la sostitutiva del 16% in dieci anni.

Secondo L’Agenzia delle Entrate, in questo modo, si risparmiano Ires e Irap sul maggior valore iscritto in bilancio. Una regola che si applicherà a un numero limitato di società, soprattutto del settore bancario, che trova così una parziale compensazione agli aggravi Irap.

Per le società di capitali, viene meno il limite di cinque anni per riportare le perdite fiscali.

Per gli studi di settore, arriva il controllo online

Anomalie e incongruenze dei bilanci rispetto agli Studi di settore possono essere evidenziati prima dell’invio.

Disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate la procedura di controllo che consente di verificare le eventuali discordanze e anomalie tra i dati inseriti nella dichiarazione dei redditi e nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche di Gerico 2011 e da quelle relative ai controlli telematici.

L’Agenzia raccomanda i contribuenti interessati dagli studi di settore di verificare, prima di trasmettere Unico 2011, che i dati inseriti nel modello e negli allegati alla dichiarazione concordino con le specifiche tecniche di Gerico 2011 e con quelle relative ai controlli telematici.

Rimborso Irap anche oltre la data di scadenza


La Corte di Cassazione che, con la recente sentenza n. 14932/2011, ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate ritenendo valida la richiesta di rimborso dell’Irap pagata per anni addietro da un avvocato.

La sentenza della Corte, in particolare, stabilisce che il contribuente, qualora nella dichiarazione abbia assoggettato i propri redditi ad imposta non dovuta effettuando anche il relativo versamento, può chiederne la restituzione nel termine previsto dall’art 38 del Dpr 602/73.

Le dichiarazioni fiscali possono, in linea di principio, essere liberamente emendate e ritrattate dal contribuente, sin in sede processuale, se, per effetto di errore di fatto o di diritto commesso nella relativa redazione, possa derivare l’assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico

Contratti di locazione più semplici con “Iris”

Dopo la semplificazione dei contratti di locazione grazie a”Siria” (Servizio Internet per la Registrazione dei contratti relativi a Immobili adibiti ad Abitazione) dello scorso aprile, arriva oggi il nuovo modello “Iris” che permette di effettuare la registrazione telematica dei contratti di affitto ad uso abitativo e la liquidazione dell’imposta di registro e di bollo, nel caso in cui il locatore non abbia esercitato l’opzione per la cedolare secca.

Il modello “Iris” Si compone di due pagine. Nella prima vanno indicati gli estremi del locatore (o dei locatori) e del conduttore (o dei conduttori). Nella seconda, invece, i dati dell’immobile oggetto della locazione, delle relative pertinenze, oltre ad alcune informazioni sul contratto (tipologia, numero di copie e di pagine, canone, frequenza del pagamento). Una volta indicati i dati, il programma calcola le imposte di registro e di bollo da versare. Il contribuente indica le proprie coordinate bancarie e invia il modello. Riceverà due ricevute, una conferma l’avvenuta registrazione del contratto (o comunica il motivo della mancata registrazione), l’altra attesta l’esito del pagamento delle imposte.

Iris può essere presentato direttamente dai contribuenti abilitati ai servizi telematici o tramite gli intermediari abilitati.

Il modello va inviato all’Agenzia delle Entrate, in modalità telematica, entro 30 giorni dalla stipula del contratto d’affitto (avente ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze), a patto che:

  •  sia i locatori che i conduttori non siano più di tre
  • si tratti di una sola unità abitativa con non più di tre pertinenze
  • tutti gli immobili presenti nel contratto siano censiti con attribuzione di rendita
  • il contratto disciplini esclusivamente il rapporto di locazione
  • il contratto sia stipulato tra persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di un’impresa, arte o professione

Il contratto non dia diritto ad agevolazioni per l’applicazione dell’imposta di registro, come nel caso di contratti a canone concordato per alloggi che si trovano nei comuni a elevata “tensione abitativa”.

 

Studi di settore, via ai controlli anti-anomalie

Dall’Agenzia delle Entrate, già partire 190.000 comunicazioni di anomalie riscontrate nei dati rilevanti ai fini degli studi di settore.

Anche quest’anno, come avvenuto negli anni passati, l’Agenzia delle Entrate sta inviando a contribuenti ed intermediari specifiche comunicazioni di anomalie riscontrate nei dati rilevanti ai fini degli studi di settore.
Le comunicazioni in arrivo riguardano i dati dichiarati ai fini dell’applicazione degli studi di settore per il triennio 2007-2008-2009 e saranno circa 190.000.

La campagna mira ad ottenere un’attenta valutazione nella compilazione della dichiarazione relativa al 2010, dato che qualora le anomalie fossero riscontrate anche per tale periodo d’imposta, la posizione del contribuente sarà inserita nelle liste selettive per i controlli fiscali.

Partita I.V.A., nuovi obblighi e Paesi della Black List

L’Agenzia delle Entrate informa che sussiste l’obbligo di comunicazione delle operazioni con soggetti stabiliti in Paesi black list (a fiscalità ridotta o privilegiata), anche quando la partita Iva indicata in fattura è riconducibile ad un Paese a fiscalità ordinaria.

Con la Risoluzione n. 71 del 6 luglio 2011, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito relativo all’obbligo di comunicazione delle operazioni con soggetti stabiliti in Paesi black list.
La questione riguardava, in particolare, l’applicabilità o meno dell’obbligo di comunicazione qualora l’operazione con il soggetto con sede nel Paese black list (nel caso specifico, una società lussemburghese) sia riconducibile formalmente ad una o più partite Iva rilasciate da Paesi a fiscalità ordinaria (nel caso specifico, Regno Unito, Germania e Francia) e territorialmente rilevanti in quei Paesi.

L’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che sussiste anche in questo caso l’obbligo di comunicazione. Nella compilazione del Quadro A del modello di comunicazione, dovranno essere indicati, nello spazio relativo ai dati anagrafici della società estera, la sede legale ed il codice fiscale della società localizzata nel Paese black list, mentre nello spazio relativo al codice Iva dovranno essere indicati i codici Iva rilasciati dai Paesi nei quali la società si è identificata ai fini del compimento dell’operazione economica. Dovrà essere compilato un quadro per ciascuno dei codici.

Partita Iva “spenta”, good bye

I titolari di una posizione Iva che, pur non svolgendo alcuna attività, non hanno comunicato la cessazione (sono circa 2 milioni), hanno ora 90 giorni di tempo per regolarizzare la propria situazione, pagando una sanzione ridotta di 129 euro tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi“, indicando il codice tributo 8110 (istituito con la risoluzione n. 72/E dell’11 luglio), il numero di partita Iva da chiudere e l’anno di cessazione dell’attività. Chi non si avvale di questa opportunità, rischia una sanzione dai 516 ai 2.065 euro. I 90 giorni si calcolano dal 6 luglio 2011, data di entrata in vigore dell’ultima manovra (decreto legge 98/2011) e l’agevolazione si applica a patto che la violazione non sia stata già contestata dal Fisco con atto portato a conoscenza del contribuente. Nell’ottica della semplificazione, non occorre presentare anche la dichiarazione di cessazione attività con il modello AA7 (i soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9 (le imprese individuali e i lavoratori autonomi), perché a chiudere la partita Iva sarà l’Agenzia sulla base dei dati desunti dal modello F24 presentato.

Nel compilare la delega di pagamento con l'”F24 Versamenti con elementi identificativi” tramite il codice tributo 8110, nella sezione “Contribuente” devono essere riportati i dati anagrafici e il codice fiscale di chi effettua il versamento, mentre nella sezione “Erario ed altro” occorre indicare:

– la lettera “R” nel campo “tipo”
– il numero della partita Iva da chiudere nel campo “elementi identificativi”
– il codice tributo 8110 nel campo “codice”
– l’anno di cessazione dell’attività (nel formato AAAA) nel campo “anno di riferimento”

Incentivi fiscali per le reti d’impresa

Per le imprese che si collegano “in rete” arrivano consistenti incentivi fiscali. Il beneficio è riconosciuto alle imprese appartenenti a una delle reti d’impresa riconosciute ufficialmente (articolo 42 del dl 78/2010).

L’Agenzia delle Entrate con un provvedimento del direttore dell’Agenzia del 13 giugno 2011 comunica a quanto ammonta in percentuale, l’agevolazione fiscale, concessa alle imprese aderenti a un contratto di rete, che permette di sospendere dal reddito d’impresa una quota degli utili per un ammontare massimo di 1 milione di euro.

Uno sconto calcolato facendo il rapporto tra il totale delle risorse stanziate pari a 20 milioni di euro, per il 2011, e l’importo del risparmio d’imposta complessivamente richiesto al Fisco con il modello RETI, che al 23 maggio 2011, ha superato quota 26 milioni di euro.

Blocco ad accertamenti esecutivi e ad atti di contestazione

L’Agenzia delle Entrate ha disposto il blocco sia degli accertamenti esecutivi che dovevano essere emessi a partire dal 1° luglio 2011, sia degli atti di contestazione legati a questi, relativi ai periodi d’imposta 2007 e 2008.

Con la formula degli accertamenti esecutivi (ora sospesi), si eliminata la procedura dell’iscrizione a ruolo (con relativa notifica e possibilità di ricorso) e i tempi tra l’emissione della cartella e l’obbligo di pagamento si riducono da oltre un anno (come succedeva fino a giungo 2011) ad appena 60 giorni.

Non solo: bisogno pagare subito tutto, o metà della somma se si presenta un ricorso. Un meccanismo che suona come una beffa per i contribuenti, visto che una volta fatto il ricorso, nel 41% dei casi (dato medio del 2010), si risolve a favore del contribuente.

La nota, diffusa dall’Agenzia delle Entrate agli uffici regionali, sostanzialmente, prevede il blocco delle nuove disposizioni in attesa che il quadro normativo riguardante l’accertamento esecutivo si stabilizzi con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni della manovra correttiva, sempre che le disposizioni che prorogano l’operatività del c.d. “accertamento esecutivo” non vengano infine stralciate dal decreto.