Agenzia delle Entrate: un’unica imposta sulla cessione di casa e box

Dall’Agenzia delle Entrate arrivano le nuove direttive sulle imposte ipocatastali che vanno a eliminare le difformità di comportamento rilevate fra gli uffici del Fisco.

La pertinenza è la questione della cessione di un’abitazione e due box, cantine o posti auto.

L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto necessario introdurre la circolare 10/E del 12 marzo 2010,  dato che in passato alcuni uffici hanno applicato più imposte di registro, ipotecaria e catastale, in misura fissa per ciascuna pertinenza, con aliquote IVA differenziate.

Con questa Circolare si intendere stabilire  che:

l’imposta di registro va pagata una volta sola, in misura fissa (a prescindere dalle pertinenze interessate da un atto di compravendita) e che gli atti di compravendita tra le parti soggette a Iva che hanno a oggetto un fabbricato abitativo e più pertinenze, scontano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa di 168€ a prescindere dal numero degli immobili pertinenziali e dall’aliquota Iva a essi applicabile.

La decisione è rivolta agli atti assoggettati a Iva, ovvero quelli relativi a vendite effettuate o dall’impresa costruttrice o da quella che vi ha eseguito interventi di ristrutturazione o restauro non oltre i quattro anni dalla data di ultimazione dei lavori.


Paola Perfetti

Risoluzione delle Entrate: IRAP per gli assicuratori

La Risoluzione del 15 marzo, n. 20, dell’Agenzia delle Entrate ha stabilito il doppio binario per i titoli trading ai fini IRAP.

La questione concerne proprio il trattamento ai fini IRAP relativo alla gestione dei titoli azionari di trading per le imprese di assicurazioni e, in particolare, il calcolo dell’imponibile.

E’ stato stabilito dall’Amministrazione Finanziaria che le società assicurative possono memorizzare separatamente i titoli acquisiti ante riforma introdotta dalla Finanziaria 2008 da quelli acquistati successivamente, ed è loro consentito imputare le svalutazioni o le rivalutazioni pregresse solo ai titoli già presenti nel bilancio di esercizio 2007 (grazie alla Finanziaria 2008 che aveva previsto che la base imponibile IRAP fosse determinata direttamente dal conto economico dell’impresa).

Paola Perfetti

Agenzia delle Entrate: detrazione delle ristrutturazioni edilizie

Avvertenze sulla documentazione da presentare per beneficiare dell’agevolazione

Sono state rese note le specifiche su come poter usufruire della detrazione sulle ristrutturazioni edilizie, prima che vengano avviati i lavori di ristrutturazione in oggetto.

La data di inizio dei lavori, infatti, deve essere comunicata su un modello apposito reperibile o negli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate o sul sito, da inviare

con raccomandata all’indirizzo dell’Agenzia delle Entrate di Pescara (in calce).

Oltre al suddetto modello, è necessario allegare:

– una copia della concessione, dell’autorizzazione o della comunicazione di inizio lavori,
– i dati catastali,
– la fotocopia delle ricevute di pagamento dell’ICI a decorrere dal 1997 se dovuta,
– la fotocopia della delibera assembleare
– la fotocopia della tabella millesimale di ripartizione delle spese (nel caso in cui i lavori siano eseguiti sulle parti comuni di edifici residenziali).

E’ inoltre necessario inviare una raccomandata all’Azienda Sanitaria locale competente per territorio contentente:

– le informazioni sulla generalità del committente dei lavori
– l’ubicazione dei lavori,
– la natura dell’intervento da realizzare,
– i dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori,
– la data d’inizio dell’intervento di recupero.

Infine, per usufruire della detrazione è necessario che le spese detraibili siano pagate tramite bonifico bancario o postale: da esso devono risultare:

– la casuale del versamento,
– il codice fiscale di chi effettua il pagamento
– il codice fiscale o numero di partita iva del beneficiario del pagamento.

Agenzia delle Entrate – centro operativo di Pescara- via Rio Sparto, 21 _ 65129 Pescara
www.agenziaentrate.gov.it

Paola Perfetti

Compensazione IVA: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

I nuovi vincoli del D.L. n. 78/2009

In data 9 marzo 2010,  l’Agenzia delle Entrate ha stabilito l’utilizzo del credito IVA in pagamento della medesima imposta.

In determinati casi, infatti, il versamento può configurarsi come compensazione “orizzontale” e di conseguenza essere soggetto ai nuovi vincoli di cui al D.L. n. 78/2009.

L’Amministrazione finanziaria ritiene che una circostanza di questo tipo può avvenire nell’esempio in cui il credito IVA del periodo viene utilizzato per pagare un debito di un periodo d’imposta precedente.

I vincoli a cui soggiace la compensazione di questo e di casi similiari sono:

– se il credito supera i 10mila €, la compensazione è possibile solo dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA annuale o dell’istanza infrannuale;

– la trasmissione della delega del modello F24 per via telematica;

– se il credito è superiore ai 15mila €, ai fini della compensazione la dichiarazione deve presentare il visto di conformità (ovvero la sottoscrizione dell’organo di controllo contabile).

Paola Perfetti

Le “pillole fiscali” della settimana [08-12 marzo 2010]

Caro Lettore, di seguito ti riproponiamo le “pillole fiscali”  pubblicate nella finestrella dedicata sulla destra durante questa settimana (08 – 12 Marzo 2010). Buona lettura e soprattutto week-end!

  • E’ stato approvato un nuovo modello della cartella di pagamento che recepisce le modifiche apportate con l’art.32bis del Decreto Legge 185/2008 che assegna all’Agenzia dell’Entate il compito di iscrivere a ruolo le somme dovute a titolo di contribuenti e premi, con relativi interessi e sanzioni per ritardo od omesso versamento. Tali somme, verranno in seguito corrisposte all’Inps attraverso Equitalia Spa.

 

  • Ai fini della detrazione Iva per spese alberghiere e di ristorazione, non è valida una semplice ricevuta. Se vuoi portare in detrazioni queste spese, ricordati di richiedere sempre una fattura.

 

  • Puoi scegliere liberamente in quante rate rateizzare il saldo iva. L’unica condizione è che il pagmento del saldo avvenga entro novembre 2010.

 

  • Gli F24 presentati tramite home banking, Cbi e gli altri servizi telematici offerti dagli istituti bancari e dalle poste, se utilizzano, per importi superiori a 10mila Euro, il credito Iva 2009 per pagare in compensazione debiti tributari o contributivi, diversi da Iva, verranno scartati; in tali ipotesi, lo scarto verrà effettuato direttamente dalla banca o dalle poste.

 

  • Il Parlamento Europeo ha approvato una proposta di revisione della Direttiva sulle norme contabili, al fine di esonerare le micro imprese dall’obbligo della tenuta della contabilità. La finalità è quella di ridurre gli oneri amministrativi che colpiscono tutte le imprese, senza distinguere tra grandi, medie e piccole realtà. A parere del Parlamento, la definizione di una comunicazione minima a cui assoggettare le micro imprese spetta ai singoli Stati comunitari.

Agenzia delle Entrate: portabilità delle perdite fiscali a maglie larghe per le imprese

Disciplina del riporto in operazioni di aggregazione aziendale

Con Circolare n. 9/E del 11 marzo 2010, l’Agenzia delle Entrate ha definito la possibilità di riportare le perdite fiscali a maglie larghe per quelle aziende legate in consolidato e che hanno deciso di fondersi o scindersi – a meno che queste azioni non interrompano la tassazione di gruppo.

Il documento definisce il riporto in operazioni di aggregazione aziendale quando a fondersi o scindersi siano società aderenti a un consolidato e chiarisce la presenza, nel panorama normativo, della coesistenza di norme sulla portabilità delle perdite che sono da ritenersi proprie di fusione e scissione mentre altre che valgono per il consolidato.

In particolare: nel caso di fusioni e scissioni di società legate in consolidato, la Circolare stabilisce che le perdite maturate negli esercizi in cui vale l’opzione sono tutte riportabili.

Si possono infatti escludere quelle manovre elusive che, proprio con l’operazione di aggregazione, possono realizzare la compensazione delle perdite tra le società coinvolte e che non possono usufruire di alcun vantaggio in più in termini di compensazione degli imponibili.

Quest’ultima situazione è vietata perchè le perdite prodotte dalle società aderenti al consolidato nascono compensabili con gli utili delle altre aziende già incluse nella tassazione di gruppo.

I limiti si applicano solo a quelle precedenti all’ingresso in regime di consolidato nazionale di ogni società partecipante, mentre sono libere dai paletti quelle maturate negli esercizi in cui è valida l’opzione.

Fino alla durata della tassazione di gruppo non emergono effetti antielusivi ma rimane valido il potere dell’Amministrazione finanziaria di effettuare controlli e verifiche per accertare che l’operazione non sia stata realizzata quando era effettivamente in vigore l’opzione della tassazione di gruppo (e quindi al solo scopo di eludere il Fisco).

Per consultare il testo completo della Circolare n. 9/E :  Sito Internet dell’Agenzia delle Entrate/ Sezione Circolari e Risoluzioni.

Paola Perfetti

Dichiarazione dei Redditi 2010: calendario per imprese e professionisti soggetti a IVA

Scadenze per i versamenti


Il Calendario della Agenzia delle Entrate avvisa che si avvicinano le scadenze per i pagamenti dell’IVA cui sono soggetti le imprese e i professionisti.

Le aziende e lavoratori autonomi sono tenuti a presentare la Dichiarazione dei Redditi con il versamento dovuto all’Erario in termini di imposta sul valore aggiunto con termine entro il 16 marzo 2010  – si sceglie di compilare il modello F24 (in sola modalità telematica) – oppure entro il 16 giugno, scegliendo il modello IVA in forma unificata (quando scadranno i termini per la dichiarazione Unico).

Ma è stata considerata anche la possibilità di un prolungamento delle scadenze, ovvero:

– nel caso del modello IVA, il saldo potrà essere posticipato fino al 16 luglio  con maggiorazione dello 0,40% per gli oneri e gli interessi maturati;

– nel caso dell’Unico, la maggiorazione è dello 0,40% per ogni mese o frazione a partire dal 16 marzo 2010.

Le somme eventualmente ancora da corrispondere possono essere versate in forma di rate mensili a partire dalla prima quota entro il 16 marzo fino all’ultima, con termine entro e non oltre 16 novembre 2010.

Il tasso fisso di rateizzazione per il modello IVA corrisponde al 0,33% mensile, e si accumulerà in funzione delle mensilità scelte. Lo stesso tasso riguarderà anche i contribuenti del modello Unico, per i quali allo 0,33% mensile (perciò il secondo mese corrisponderà al 0,66%, per il terzo 0.99%, ecc.) si aggiungerà lo 0.40% in caso di pagamento posticipato.

Paola Perfetti

Aiuto alle imprese con la Dichiarazione dei Redditi Integrativa

Per il riallineamento dei valori contabili e fiscali non espressi nel modello Unico 2009

Arriva un aiuto in più alle imprese per la dichiarazione dei redditi.

Con Circolare n. 8/E del 4 marzo, l’Agenzia delle Entrate viene in aiuto alle società che applicano i principi contabili internazionali e che non hanno indicato gli elementi utili al riallineamento nella dichiarazione annuale.

Per queste aziende è stato introdotto un modello Unico integrativo che dà la possibilità ai soggetti Ias di liberarsi dei disallineamenti tra valori civilistici e fiscali presenti in bilancio.

Si tratta di una opportunità in più rispetto al disposto “anticrisi” 2008 (Dl 185/2008) con il quale le imprese potevano operare il riallineamento pagando un’imposta sostitutiva ed esercitando una specifica opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2008.

Ora, il modello integrativo rappresenta una chance in più per le imprese che, anche se involontariamente, non hanno indicato gli elementi utili al riallineamento nella dichiarazione annuale (ciò può accadere per delle oggettive difficoltà incorse nella conclusione di tutti gli adempimenti tributari).

Questa opzione ha uno specifico obiettivo di semplificazione contabile e fiscale: le imprese sono infatti esentate dalla gestione dei disallineamenti tra valori civilistici e fiscali ancora presenti in bilancio.

La presentazione della dichiarazione integrativa con un’imposta dovuta è il titolo esatto per la riscossione (oltre all’applicazione di interessi e della sanzione per omesso, infedele o tardivo versamento del tributo) così come il contribuente è tenuto a concludere la sua compilazione prima dell’avvio dei controlli dell’Amministrazione finanziaria.

E’ possibile ricorrere al ravvedimento operoso versando spontaneamente la maggiore imposta con relativi interessi e sanzione ridotta a un decimo.

In cosa consiste

Proprio per aiutate le imprese interessate negli adempimenti, la Circolare precisa che i contribuenti possono rimediare all’omessa compilazione del quadro RQ di Unico 2009 entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’esercizio successivo.

Stesso dicasi nel caso in cui sia intenzione del contribuente optare per il riallineamento indirettamente da altri atti o comportamenti, come ad esempio il versamento dell’imposta sostitutiva già eseguito o le annotazioni in contabilità.

I tecnici delle Entrate precisano che la dichiarazione integrativa può essere presentata anche nel caso in cui si vogliano correggere eventuali errori e omissioni commessi pur avendo già espresso il riallineamento nella dichiarazione originaria.

La circolare riguarda anche il conferimento del compendio aziendale.

In questo caso, se l’impresa in un primo momento ha iscritto in bilancio il valore dell’avviamento riallineandolo fiscalmente e abbia poi deciso di conferire il ramo d’azienda cui questo asset iscritto e affrancato si riferisce, il valore dell’avviamento non può essere trasferito e deve essere, quindi, escluso ai fini fiscali dal concetto di azienda conferita.

Per concetto di azienda conferita, il documento di prassi specifica che si tratta di “complesso delle attività e delle passività che il soggetto conferente trasferisce al soggetto conferitario per effetto e a causa dell’operazione straordinaria in esame”.

Di conseguenza, l’avviamento resta fuori da questa definizione anche nel caso in cui l’asset sia incluso nel valore delle attività dismesse per quantificare l’utile o la perdita da conferimento.

Sotto il profilo fiscale, quindi, il valore dell’azienda conferita è dato dalla somma dei valori di tutti gli elementi patrimoniali trasferiti, escluso quello dell’ asset avviamento riferibile al compendio aziendale trasferito, che resta in capo al conferente.

Per approfondimento:
Fonte 1
Fonte 2

Paola Perfetti

Fiscalità immobili strumentali: chiarimenti dalla Agenzia delle Entrate

Agevolazioni per professionisti per gli acquisti dal 2007 al 2009

Con Risoluzione 2 marzo 2010, n. 13 è stata chiarita la deducibilità (a determinate condizioni e limiti) dei canoni di locazione finanziaria stipulati per l’acquisto di immobili strumentali tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2009.

L’Agenzia delle entrate si è espressa riguardo al trattamento fiscale sugli immobili strumentali acquistati da parte dei professionisti e fino ad ora regolati dall’art. 54, TUIR, modificato dalla Legge n. 296/2006.

Per i professionisti, le plus o minusvalenze derivanti dal cessione di immobili strumentali concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo solo se il fabbricato è stato comprato a partire dal primo gennaio 2007.

Attenzione al calendario: l’eventuale plus o minusvalore derivante dalla successiva cessione non ha alcuna rilevanza per il Fisco.

Per la deduzione dei canoni di leasing versati per l’immobile usato nell’attività professionale, quindi, la Risoluzione precisa che i costi sono deducibili solo se il contratto di locazione finanziaria è stato stipulato tra il primo gennaio 2007 e il 31 dicembre 2009, a patto che abbia avuto una durata fra gli otto e i quindici anni.

Paola Perfetti

Il Modello 730/2010: alcune novità e numerose proroghe.

Dallo scorso mese di gennaio, dal sito dell’Agenzia delle Entrate, è disponibile il nuovo modello 730/2010.

Le novità presenti nel modello sono costituite da:

  1. il bonus mobili per le spese sostenute nel 2009 per arredare immobili ristrutturati;
  2. la possibilità, per gli eredi o per i soggetti che hanno acquistato o ricevuto in donazione immobili oggetto di interventi di risparmio energetico, di rideterminare le rate annuali della detrazione del 55%;
  3. la detrazione per i lavoratori dipendenti del comparto Sicurezza, difesa e soccorso pubblico;
  4. l’imposta sostitutiva del 10% sulle sole somme erogate a titolo di incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa per i lavoratori dipendenti del settore privato con determinati requisiti;
  5. la colonna 5 del rigo F1 per riportare l’eccedenza di acconto Irpef versata a novembre e compensata nel modello F24;
  6. le agevolazioni per le popolazioni colpite dal sisma d’Abruzzo del 6 aprile 2009.

Il Mod. 730/2010 potrà essere presentato:

  • al proprio sostituto d’imposta (entro il 30 aprile 2010);
  • ad un Caf-dipendenti o ad un professionista abilitato (entro il 31 maggio 2010).