Rimborso Iva Ue, entro il 30 settembre l’invio delle istanze

Mancano pochi giorni per per presentare l’istanza di rimborso dell’Iva relativa agli acquisti effettuati negli Stati Ue nel 2010: le imprese italiane hanno infatti tempo fino al 30 settembre, giorno in cui scadono anche i termini, con modalità diverse, per l’imposta assolta su beni e servizi acquistati in Italia da soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri della Comunità europea o in Paesi extra Ue, con i quali esistono accordi di reciprocità. Ecco come fare.

Per gli operatori italiani
L’istanza deve essere inoltrata esclusivamente per via telematica alle Entrate: i contribuenti stabiliti nel territorio italiano richiedono il rimborso dell’imposta assolta in un altro Stato membro relativamente a beni e servizi acquistati o importati, presentando apposita istanza all’Agenzia con Entratel o Fisconline o tramite gli intermediari abilitati.

Il Fisco italiano, nei successivi 15 giorni, inoltrerà la domanda di rimborso allo Stato membro competente, dopo aver effettuato i seguenti controlli:
– i codici utilizzati per la descrizione dell’attività e dei beni devono corrispondere a quelli richiesti dallo Stato competente per il rimborso;
– il periodo del rimborso non deve essere superiore a un anno solare né inferiore a un trimestre solare, salvo che si tratti del rimborso relativo alle operazioni eseguite nella parte rimanente dell’anno o nei casi di cessazione o di inizio di attività;
– i requisiti richiesti dallo Stato membro per il rimborso devono essere rispettati nella relativa domanda;
– l’importo del rimborso non deve essere inferiore al minimo consentito;
– il pro-rata provvisorio deve essere valido (come stabilito dagli articoli 174 e 175 direttiva 2006/112/Ce);
– l’ammontare detraibile dell’Iva indicato nella domanda non è diverso da quello che risulta dall’applicazione della percentuale di detrazione dichiarata.
 
Entro 4 mesi dal ricevimento della documentazione, l’amministrazione estera darà comunicazione diretta al contribuente sull’esito della richiesta di rimborso, erogando la somma spettante nei 10 giorni successivi alla comunicazione.

Per gli operatori di altri Stati Ue
Possono richiedere il rimborso per gli acquisti effettuati in Italia tramite la propria Amministrazione finanziaria, che la inoltrerà all’Agenzia delle Entrate. Anche in questo caso, il termine ultimo per inviare le domande è il 30 settembre dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto il rimborso.
L’ammontare della richiesta di rimborso riferita a periodi infrannuali non può essere minore di 400 euro; se inferiore, il rimborso spetta annualmente, sempre che di importo non inferiore a 50 euro.
Il Centro operativo di Pescara decide sulle richieste nei 4 mesi successivi alla ricezione; i 4 mesi possono diventare 6 o 8 se il Centro ritiene necessario procedere alla richiesta di informazioni. L’erogazione dei rimborsi avverrà nei 10 giorni successivi alla comunicazione di accoglimento della richiesta.

Per gli operatori extra Ue
Medesimo termine (30 settembre) anche per le richieste di rimborso, relative ad acquisti effettuati in Italia da parte degli operatori residenti in Svizzera, Norvegia e Israele, Paesi con uii l’Italia ha stipulato accordi di reciprocità. Dovranno presentare il modello Iva 79 in forma cartacea al Centro operativo di Pescara.

Partite Iva inattive: arriva la mini sanzione

 

Una mini sanzione del valore di 129 euro, da corrispondere entro il prossimo 4 ottobre utilizzando il modello F24 ‘Elementi identificativi’. Da oggi per mettere in regola le Partite Iva inattive basterà un semplice versamento, senza l’obbligo di presentare alcuna documentazione al fisco.

La risoluzione 93/E del 21 settembre dell’Agenzia delle Entrate, volta ad alleggerire l’iter burocratico per i possessori di Partite Iva inattive, si rivolge a tutti i titolari di una Partita Iva che non hanno presentato la relativa dichiarazione almeno negli ultimi 3 anni oppure che non svolgono alcuna attività.

Non sarà quindi più necessario presentare all’Agenzia delle Entrate alcuna dichiarazione di cessata attività, né dovrà essere dimostrato il versamento effettuato.

I versamenti di 129 euro pervenuti attraverso l’F24 vengono infatti elaborati direttamente dal sistema informativo dell’Anagrafe tributaria favorendo la semplificazione del processo. Inoltre, in base alla nuova risoluzione dell’Agenzia, il pagamento della mini-sanzione sostituisce la dichiarazione di cessazione attività, ovvero il modello AA7 previsto per i soggetti diversi dalle persone fisiche o il modello AA9 previsto per le imprese individuali e lavoratori autonomi.

L’introduzione della mini-sanzione sulle Partire Iva inattive fornisce inoltre un’ultima opportunità di regolarizzazione prima della chiusura d’ufficio della partita Iva, che prevede una sanzione fino a 2.065 euro.

Alessia Casiraghi

Iva: slitta al 31 dicembre lo spesometro over 25mila euro

La scadenza per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva riferita al periodo d’imposta 2010 è stata prorogata al prossimo 31 dicembre. La proroga riguarda i dati relativi alle cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate e ricevute dai soggetti passivi, di importo non inferiore ai 25mila euro. E’ quanto si evince dal provvedimento del direttore dell’Agenzia del 19 settembre 2011, che ha introdotto anche un aggiornamento circa le specifiche tecniche che tengono conto delle indicazioni fornite dalle associazioni di categoria.

Il provvedimento del 22 dicembre 2010 prevedeva, in linea con il Dl 78/2010, per tutti i soggetti Iva, l’obbligo di comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, di importo pari o superiore a 3.000 euro, al netto dell’Iva. Per le operazioni senza obbligo di emissione della fattura, ovvero giustificate da scontrino o ricevuta fiscale, il limite fissato è invece di 3.600 euro, al lordo dell’Iva.

Per garantire un’introduzione graduale dell’adempimento, il provvedimento del 22 dicembre ha previsto, per l’anno d’imposta 2010, l’obbligo di comunicare le sole operazioni per le quali è stata emessa o ricevuta una fattura di importo non inferiore a 25mila euro.

Il nuovo termine, che, con il provvedimento odierno passa dal 31 ottobre 2011 al 31 dicembre 2011 riguarda, dunque, solo le operazioni di importo pari o superiore a 25mila euro, per il periodo d’imposta 2010.

A.C.

Se il paziente è registrato ha l’iva agevolata

Aliquota agevolata del 4% per le fatture emesse dalle farmacie convenzionate. Chi ne usufruirà? Le aziende sanitarie locali, per i dispositivi medici erogati gratuitamente ai clienti affetti da diabete con menomazione permanente, attestata dal Registro regionale diabetici.

Nello specifico si tratta di strisce reattive di automonitoraggio, apparecchi automatici e relative lancette per la puntura del dito, aghi per iniettori a penna e siringhe monouso per insulina.

La norma in questione (Dpr 633/1972, tabella A, parte seconda n. 41-quater), spiega l’Agenzia dell’Entrate, è stata introdotta per aiutare chi deve acquistare dispositivi utili a superare o alleviare disabilità permanenti.

La funzione di alcune di queste attrezzature è inequivocabile e, per l’applicazione dell’aliquota minima, non è richiesta un’ulteriore documentazione a supporto della prescrizione.

In altri casi, invece, gli ausili potrebbero essere utilizzati per scopi diversi da quelli individuati dalla disciplina e occorre, dunque, un’adeguata documentazione sanitaria a sostegno del regime di favore.

Il dubbio potrebbe nascere anche per i prodotti oggetto dell’interpello.

Ma i farmacisti, precisa l’Agenzia delle Entrate, rilasciano aghi, iniettori, strisce e siringhe con imposta scontata “unicamente ed esclusivamente” a diabetici iscritti al Registro regionale diabetici, circostanza che garantisce la regolarità della prescrizione.

Marco Poggi

Per chi presta assistenza fiscale, compensi con modelli 730


Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di lunedì 12 settembre del decreto ministeriale 14 giugno 2011, viene ufficializzata la rivalutazione degli importi riconosciuti ai Centri di assistenza fiscale, ai sostituti d’imposta e ai professionisti abilitati che forniscono assistenza ai contribuenti per l’elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi presentate tramite modello 730.

Il compenso per ciascuna dichiarazione modello 730/2010 elaborata e trasmessa dai Centri di assistenza fiscale e dai professionisti abilitati passa quindi da 16,03 a 16,29 euro. Per i sostituti d’imposta che hanno raccolto ed elaborato lo scorso anno le dichiarazioni dei propri dipendenti, invece, il compenso è rivalutato da 12,82 a 13,03 euro.
Per le dichiarazioni presentate in forma congiunta il compenso è invece doppio.

Il parametro usato per l’adeguamento dei compensi è l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall’Istat, riferito al 2010. La variazione percentuale comunicata dall’Istituto di statistica per lo scorso anno risulta pari a + 1,6 per cento.

Le modalità per la corresponsione dei compensi dovuti ai Caf e professionisti sono stabilite dal decreto ministeriale de 29 marzo 2007. Scaduto il termine per la presentazione delle dichiarazioni, i soggetti interessati presentano al dipartimento Finanze la fattura relativa alle prestazioni effettuate.

L‘Agenzia delle Entrate, dopo aver controllato i modelli ricevuti, comunica al dipartimento Finanze del Mef il numero di dichiarazioni elaborate e trasmesse da ciascun soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale. Il passo successivo è la liquidazione degli importi.
I sostituti d’imposta che hanno già ricevuto le somme spettanti per l’attività svolta nel 2010 possono recuperare la differenza riducendo i versamenti delle ritenute fiscali di settembre.

Marco Poggi

IVA al 21%, ma se il software del registratore di cassa non è aggiornato?

L’Iva sale di un punto percentuale e tutti i partitivisti da oggi dovranno adeguare le proprie fatture ed i propri scontrini. Ma cosa succede se i software per la fatturazione e dei registratori di cassa non sono aggiornati? Proprio ieri l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sull’argomento fornendo le prime indicazioni sull’applicazione della nuova aliquota Iva al 21% che scatta da domani.

Secondo l’Agenzia qualora nella fase di prima applicazione ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento (art. 26, primo comma, del DPR n. 633 del 1972). La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all’aumento dell’aliquota verrà comunque versata nella liquidazione periodica in cui l’Iva è esigibile.

Le liti con il fisco si chiudono con il modello F24

Un  provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 13 settembre dà il via libera al modello, e alle relative istruzioni, che dovrà essere utilizzato per chiedere al fisco di mettere fine, velocemente, ai contenziosi tributari non superiori a 20mila euro, pendenti al 1° maggio 2011.
L’Agenzia, con una successiva nota, informerà quando sarà disponibile per l’utenza.

Possono accedere alla procedura abbreviata tutti gli atti impositivi, inclusi gli avvisi di accertamento e i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
Il modello F24 è composto da un frontespizio e dalle sezioni dove inserire i dati che servono a identificare chi ha dato inizio al contenzioso, chi presenta l’istanza (in caso si tratti di persona diversa dalla prima) e la causa di riferimento.

È importante chiarire che ogni definizione “abbreviata” vuole la sua istanza: un modello, quindi, per ciascuna lite.
La domanda va inviata entro il 2 aprile 2012 per via telematica dai soggetti abilitati, oppure recandosi direttamente a qualsiasi direzione provinciale delle Entrate.
La data di partenza per la compilazione e l’invio del modello sarà comunicata con un’ulteriore nota dell’Agenzia.

Il contribuente riceverà, da chi ha provveduto alla trasmissione on line, la copia cartacea della richiesta e la copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, che attesta il ricevimento dell’istanza e costituisce prova della presentazione.

Tutta la relativa documentazione, comprese le attestazioni deenuti pagamenti deve essere conservata dal contribuente fino alla conclusione definitiva del giudizio.

I pagamenti devono essere effettuati, utilizzando l’F24 in un’unica soluzione entro il prossimo 30 novembre senza possibilità di applicare il meccanismo della compensazione.
Anche in questo caso vi sarà un modello di pagamento per ogni definizione.

Questi gli importi:

* 150 euro per le liti di valore inferiore ai 2mila euro
* 10% del valore se l’ultima sentenza è stata favorevole al contribuente
* 50% del valore se l’ultima sentenza è stata favorevole all’Agenzia
* 30% se non c’è stata ancora alcuna sentenza.

Per la corretta compilazione dell’F24, il provvedimento odierno rimanda alla risoluzione 82/E del 5 agosto, con la quale sono stati istituiti il codice tributo 8082 e il codice identificativo 71, il primo definisce il versamento, il secondo il soggetto che ha iniziato la causa.

Se il contribuente ha sbagliato a fare i conti ed è “scusabile”, l’Amministrazione comunica l’ammontare della differenza dovuta con interessi relativi.

La procedura si può ritenere conclusa soltanto se il pagamento è stato effettuato per intero e la domanda è stata presentata entro i termini previsti.
Caso unico in cui basta l’invio della richiesta è quello per cui non ci siano somme da pagare.

Per il fisco come nella vita insomma, se si sbaglia la si paga con gli interessi…

Marco Poggi

Intermediari fiscali: serve confronto unitario con l’Agenzia delle Entrate

Lo aveva annunciato ai primi di agosto, dopo una lettera inviata al Direttore dell’Agenzia delle Entrate Attilio Befera; ora lo ha concretizzato. Riccardo Alemanno, Presidente dell’Istituto Nazionale Tributaristi (INT), ha inoltrato via e-mail una lettera ai Presidenti di ordini e associazioni che rappresentato professionisti che svolgono la funzione di intermediari fiscali. Tutto inizia ai primi di agosto, quando l’Agenzia, negli ultimi giorni della predisposizione del modello Unico, pubblica in area entratel (riservata agli intermediari fiscali) un comunicato sui controlli ai predetti professionisti in tema di privacy.

Ovviamente, anche per il periodo e il tono, molto professionisti si sono preoccupati e Alemanno aveva ricevuto parecchie comunicazioni da parte degli iscritti INT. Da qui la lettera a Befera per chiedere un incontro chiarificatore e poi l’idea di proporre ai rappresentanti di ordini e associazioni di richiedere all’Agenzia delle Entrate la costituzione di una consulta permanente degli intermediari fiscali, al fine di potere dialogare e confrontarsi unitariamente con l’Amministrazione finanziaria. I destinatari della proposta di Alemanno sono i Presidenti degli Ordini di dottori commercialisti, consulenti del lavoro e delle associazioni di tributaristi e revisori legali.

Si legge nella lettera: “E’ necessario pertanto che le rappresentanze degli intermediari fiscali e l’Amministrazione finanziaria abbiano un confronto da cui possa scaturire l’istituzione di una sorta di consulta permanente o tavolo di consultazione attraverso cui si possano conoscere preventivamente gli atti dell’Agenzia delle Entrate nei confronti degli intermediari e discuterne contenuti e motivazioni.Spero che questa proposta possa trovare la Vostra condivisione per potere chiedere congiuntamente all’Agenzia delle Entrate quanto suddetto. Sarebbe un bel segnale un’ azione congiunta, soprattutto a vantaggio dei nostri rappresentati“.

Alemanno spera nella condivisione da parte degli altri Presidenti. “Nell’ambito della Commissione centrale sugli studi di settore abbiamo dimostrato che possiamo affrontare problematiche comuni tralasciando le contrapposizioni, spero che questo possa avvenire anche per questa importante funzione svolta dal mondo professionale del settore fiscale. Oltre all’aspetto positivo per gli iscritti di ogni singola organizzazione credo che sarebbe un bel segnale in un Paese oggi diviso ed in contrapposizione su tutto“.

Tre bandi di concorso indetti dall’ Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate ha bisogno di un restyling e lo fa attraverso tre bandi di concorso per potenziare il suo organico.
Buone notizie, dunque, per chi cerca lavoro e si riconosce in uno dei profili ricercati.

Per quanto riguarda la procedura di selezione dei funzionari tecnici, si richiede laurea in architettura, ingegneria civile, edile o meccanica.
Per gli informatici, invece, è necessaria una laurea in informatica, fisica, matematica o ingegneria.
Gli esperti in analisi statistico-economiche, invece, devono essere laureati in economia, statistica, matematica o fisica.

Candidarsi è piuttosto semplice, poiché è possibile farlo anche online, direttamente dal sito delle Entrate alla voce Concorsi, dove è possibile reperire dettagliate informazioni sui tre diversi bandi. Per chi ha una casella di posta certificata, si può inviare la richiesta all’indirizzo Pec dedicato e, in alternativa, la domanda può essere consegnata a mano o via posta, entro il 10 ottobre 2011.

Le selezioni avverranno tramite prova oggettiva tecnico-professionale e un tirocinio teorico-pratico di tre mesi, retribuito, integrato da un colloquio finale. Determinante sarà, dunque, l’esperienza sul campo, che darà l’opportunità ai candidati di imparare a gestire tutti i problemi operativi più comuni e ai selezionatori di constatare con mano la preparazione dei possibili nuovi collaboratori.

I vincitori delle selezioni dedicate agli informatici e agli statistici saranno impiegati presso le strutture centrali dell’Amministrazione, mentre i funzionari tecnici saranno ripartiti in ben 15 Regioni dello Stivale.

Vera Moretti

Fisco, sanatoria per eliminare il contenzioso

I contenziosi fiscali pendenti al 1° maggio scorso e di importo fino a 2.000 euro potranno essere chiuse dal contribuente versando 150 euro. Per quelle da 2 a 20.000 il costo della chiusura sarà variabile.

Tutti i contenziosi che possono rientrare nella nuova sanatoria sono di fatto sospese fino al 30 giugno 2012.
Esattamente: 10% del valore della lite se l’ultimo scontro lo ha vinto il contribuente; 50% se a vincere è stata l’amministrazione finanziaria; 30% nel caso in cui la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non ci sia stata alcuna pronuncia giurisdizionale.

Secondo la nuova norma si potranno chiudere le liti instaurate con le Entrate. Per farlo il contribuente dovrà versare le somme richieste entro il prossimo 30 novembre mentre la domanda di definizione agevolata andrà presentata entro il 31 marzo 2012.