La detassazione sui premi di produttività non è retroattiva

La detassazione del 10% sui premi di produttività non è retroattiva. Le somme erogate nel 2011 ai lavoratori dipendenti legate a incrementi di produttività, prima della stipula del relativo accordo collettivo territoriale o aziendale, non possono essere soggette all’imposta sostitutiva del 10%, anche quando l’accordo prevede la retroattività al 1° gennaio. A chiarirlo è  la circolare n. 19/E dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero del lavoro dell’11 maggio scorso.

La tassazione agevolata al 10 per cento, vale per le somme erogate ai dipendenti del settore privato “in attuazione” di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali. Quindi non può essere applicata se prima non sono stati firmati tali accordi. I datori di lavoro che nei mesi di gennaio e febbraio hanno applicato la detassazione sulle componenti accessorie della retribuzione, pur in mancanza di accordi o contratti collettivi di secondo livello, non saranno soggetti ad alcuna sanzione.

Non dovranno pagare alcuna sanzione i datori di lavoro che nei mesi di gennaio e febbraio hanno applicato la detassazione sulle componenti accessorie della retribuzione, pur in mancanza di accordi o contratti collettivi di secondo livello. Ciò a patto che la differenza tra l’importo dell’imposta sostitutiva già pagato e quello effettivamente dovuto sia versata entro il primo agosto 2011.

Il Durc non è più necessario per le integrazioni salariali

Da oggi non è piú necessario presentare il Durc per autorizzare l’erogazione dei trattamenti d’integrazione salariale (cosiddetti Cigo che erano ritenuti un beneficio normativo ai sensi del comma 1175 dell’articolo 1 della legge n. 296/06). Il Ministero del Lavoro con la nota protocollo n.5089/11 ha precisato che la Cigo non rientra nell’ambito dei benefici normativi per i quali è richiesto il Durc.

Rimangono soggetti al Durc i benefici quali gli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro in quanto rappresentano una deroga all’ordinario regime contributivo; i benefici normativi sono le agevolazioni che operano su un piano diverso da quello della contribuzione previdenziale (contributi e le sovvenzioni statali, regionali o da atti a valenza normativa connessi alla costituzione e alla gestione di rapporti di lavoro come cuneo fiscale, credito d’imposta per nuove assunzioni.

Mirko Zago

Proposte per agevolare il rapporto fra fisco e imprese

In occasione di un incontro presso l’Agenzia delle Entrate di Roma, fra i vertici di Equitalia ed i rappresentanti delle organizzazioni di categoria, è stato affrontato il tema della “Riforma della riscossione e ruolo di Equitalia“. In particolare le Associazioni che fanno parte di Rete Imprese Italia hanno illustrato e consegnato un documento che sollecita alcune scelte e decisioni in grado di agevolare il rapporto fra fisco e imprese.

Ecco quali sono le proposte avanzate:

Dal 1° Luglio la riscossione di imposte dirette ed IVA subirà un processo di accelerazione rendendo perciò necessaria una attenta analisi per scongiurare rischi finanziari per le imprese; è necessario introdurre il principio che, nella ipotesi di versamento delle somme dovute, entro i termini previsti dalla notifica dell’Accertamento, non sia dovuto l’aggio di riscossione (il 9% secondo la legge completamente a carico del contribuente); adottare maggiori cautele per quel che riguarda la riscossione delle imposte e delle sanzioni in pendenza di giudizio viste le difficoltà della situazione economica; è necessario incrementare il numero di rate in cui è possibile scindere il debito tributario maturato (dalle attuali 72 a 120).Sommando tutti gli importi connessi alla attività di riscossione.

Equitalia si è resa disponibile ad instaurare un rapporto sereno con le parti, prevedendo tavole rotondo per eliminare dubbi e incomprensioni elaborando un piano di crescita comune.

In Valle d’Aosta nel 2011 riduzione per l’irap e maggiori contributi per le imprese

In Valle d’Aosta per il 2011 sono previsti diversi provvedimenti “anticrisi” che consentiranno a famiglie ed imprese un discreto risparmio. Sembrerebbe infatti che le imprese potranno godere di una riduzione dell’aliquota Irap dal 3,9% al 2,98% con un risparmio di imposta di circa il 25%.

Oltre alla riduzione dell’aliquota Irap, per le imprese sono previsti anche: la sospensione per due semestralità delle rate dei mutui regionali senza aggravio di interessi; interventi a favore dei consorzi garanzia fidi: spread dal 2 al 4%, innalzamento del contributo dal 50 al 75% per le operazioni di factoring e del contributo in conto interessi; il rifinanziamento della legge sulla ricerca.

Per le famiglie sono previsti: la sospensione per due semestralità delle rate dei mutui regionali senza aggravio di interessi; la riduzione delle tariffe comunali a sostegno dei nuclei meno abbienti; sconti sull’energia elettrica del 30%; il bonus riscaldamento di 300 euro peri nuclei meno abbienti; sostegno alla previdenza complementare per i lavoratori sospesi dall’attività lavorativa; interventi di natura assistenziale per la contribuzione obbligatoria per i lavoratori sospesi dall’attività lavorativa; interventi di micro-credito.

La finanza agevolata: un concreto aiuto alle imprese

Da oggi Infoiva ospita sulle proprie pagine i contributi del dott. Giovanni De Lorenzi, Dottore Commercialista e Revisore dei Conti in Padova. Il dott. De Lorenzi darà il suo prezioso contribuito aiutando i nostri lettori a muoversi nel mondo della finanza agevolata.

Fino a poco tempo fa, molti titolari di imprese di piccole e medie dimensioni rispondevano con un “No, grazie” alla richiesta di partecipare a un bando di finanza agevolata. La finanza agevolata veniva vista, infatti, come l’ennesimo adempimento burocratico che portava solo a perdite di tempo e di denaro.

Oggi le cose sono cambiate e la finanza agevolata è nota come utile strumento a disposizione dalle istituzioni pubbliche per aiutare le imprese a investire e, quindi, a proporre nuovi prodotti e nuovi processi.

L’Unione Europea destina dei fondi per lo sviluppo economico agli Stati membri sulla base di una serie di linee guida programmate e approvate per una durata di 7 anni: si tratta dei fondi europei per lo sviluppo regionale (F.E.S.R.).

Le misure di finanza agevolata non utilizzano, però, solo i fondi messi a disposizione dall’Unione Europea: ogni Stato e ogni singola regione possono emanare bandi di finanza pubblica recuperando i fondi dalle proprie leggi di bilancio. È necessario che venga fatta richiesta all’Unione Europea, che valuta se si tratta o meno di un aiuto di Stato.

Per evitare questa autorizzazione preventiva è stata introdotta la regola “De minimis”: l’importo massimo degli aiuti concessi a un’impresa non può superare i 200mila euro nell’arco di tre anni, somma sopra cui si può parlare di aiuti di Stato nel caso di finanziamenti provenienti direttamente da amministrazioni pubbliche.

Le agevolazioni alle imprese sono concesse sotto forma di contributo a fondo perduto, finanziamento a tasso agevolato e di credito d’imposta.
Il contributo a fondo perduto consiste in una somma di denaro che l’impresa riceve dall’ente erogante e non deve restituire.
Il finanziamento a tasso agevolato consiste in un prestito concesso dall’ente erogante all’impresa anche tramite l’intervento di una banca. Una parte del finanziamento è a tasso bancario, il resto è a tasso zero.
Il contributo nella forma del credito d’imposta, invece, è tipico delle misure di agevolazione fiscale. Il credito d’imposta ottenuto dall’impresa è utilizzato in compensazione con il pagamento delle imposte utilizzando il modello F24.

Grazie alla diffusione capillare di internet, è facile venire a conoscenza di agevolazioni proposte dalle istituzioni governative locali, regionali, nazionali e comunitarie. Più difficile è valutare se la propria impresa ha i requisiti giusti per partecipare a un bando di finanza pubblica; il fai da te non è consigliato.

 

 

Dott. Giovanni DE LORENZI | g.delorenzi[at]infoiva.it | www.gdlstudio.it | Padova

Padovano, classe ’73, laurea in Discipline Economiche e Sociali e master in Economics  presso l’Università Bocconi di Milano. Prima dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista ha lavorato come analista dei processi informativi bancari. Attualmente collabora con la società Advance Group Srl per la consulenza nel campo della finanza agevolata e con la società AD Soluzioni Avanzate Srl per la consulenza nel campo dell’informatizzazione dei processi aziendali. Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Padova e al Registro dei Revisori dei Conti dal 2007 è titolare dello studio GDL Studio, che fornisce attività di consulenza in campo fiscale, dei processi informativi e dell’organizzazione aziendale e della finanza agevolata.

Imprese di autorasporto: anche quest’anno confermate le agevolazioni.

L’Agenzia delle Entrate ha reso noto che anche per quest’anno sono state confermate le agevolazioni a favore degli autotrasportatori come già accaduto lo scorso anno. Infatti a seguito della ripartizione delle risorse operata in base agli stanziamenti previsti dalla Legge Finanziaria 2010 (n. 191 del 23 dicembre 2009), sono stati confermati gli importi erogati lo scorso anno. In particolare:

  1. le imprese di autotrasporto merci – sia in conto terzi, sia in conto proprio – possono recuperare nel 2010, fino a un massimo di 300 euro per ciascun veicolo, mediante compensazione nell’F24, le somme versate nel 2009 a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate;
  2. per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il comune in cui ha sede l’impresa di trasporto merci per conto terzi e prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate, a norma dell’articolo 66, comma 5, primo periodo del Dpr 917/86, per il periodo d’imposta 2009, nelle seguenti misure: 56 euro per i trasporti all’interno della regione e delle regioni confinanti (la deduzione spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35% di quello spettante per gli stessi trasporti nell’ambito della regione o delle regioni confinanti); 92 euro per i trasporti effettuati oltre tale ambito.

fonte: Uff. StampaAgenzia delle Entrate

Agevolazioni fiscali sull’abitazione principale, quali regole?

Ci sono tre regole principali per beneficiare delle agevolazioni fiscali rispetto alla prima casa.

Innanzitutto, è possibile detrarre gli interessi accesi sul mutuo per la prima abitazione a condizione che il contribuente abbia stipulato il contratto dell’unità immobiliare nei 6 mesi antecedenti o nei 18 mesi successivi all’inizio dei lavori di costruzione.

Per beneficiare della detrazione è comunque necessaio presentare le fatture della ditta che ha svolto i lavori di costruzione.

Infine, la detrazione è possibile su un importo massimo di 2.582 euro.

Fonte

Paola Perfetti

Agevolazioni fiscali per le imprese del tessile e della moda

Arrivano gli aiuti alle imprese che operano nei settori del tessile e dell’abbigliamento moda, come articoli di abbigliamento, in pelle, pelliccia, anche se l’attività non è svolta in modo prevalente.

L’Agenzia delle Entrate ha emesso una circolare con le indicazioni sulle modalità di accesso alla detassazione dal reddito d’impresa degli investimenti effettuati nel 2010, individuando chi può usufruire del beneficio, per quali costi, con quali modalità di calcolo e di presentazione della richiesta.

Parliamo delle istruzioni operative atte a definire le agevolazioni fiscali a supporto delle attività di ricerca industriale e sviluppo competitivo per la realizzazione dei campionari, senza alcun limite giuridico o sulla dimensionale dell’impresa.

Sono abilitate al beneficio, quindi, sia le imprese residenti sia le stabili organizzazioni (anche se determinano il reddito in modo forfetario e hanno cominciato l’attività dal 2010).

Condizioni necessarie per usufruire della detassazione dedicata al settore tessile e della moda è effettuare le attività di ricerca e ideazione estetica, o realizzare prototipi per creare un campionario o delle collezioni e dimostrare l’inerenza delle spese alle attività agevolabili.

La detassazione consiste nell’esclusione dal reddito d’impresa di un importo determinato in base agli investimenti effettuati e include sia l’Irpef, addizionali comprese, che l’Ires, riconosciuta a prescindere dal risultato di esercizio (utile o perdita).

Infine, qualche chiarimento.

L’Agenzia delle Entrate precisa che:

– il risparmio d’imposta non può superare l’importo massimo che l’Agenzia comunicherà in via telematica in seguito alla richiesta di agevolazione del contribuente;

– la richiesta di agevolazione deve essere presentata tra il primo dicembre 2010 e il 20 gennaio 2011;

– l’agevolazione viene attribuita proporzionalmente all’ammontare del risparmio d’imposta richiesto dal contribuente qualora gli investimenti superino complessivamente i 70 milioni di euro stanziati;

– l’importo massimo per il quale si può fruire dell’agevolazione è pari a 200mila euro.

Fonte

Paola Perfetti

Agevolazioni Irpef sui trasferimenti di residenza per motivi professionali

Alcune novità riguardanti l’Irpef sui dipendenti che decidono di trasferire la propria residenza per motivi professionali o nel comune di lavoro o nel comune limitrofo entro tre anni dalla richiesta della detrazione.

Il contribuente deve essere titolare di un qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari che costituisca la sua abitazione principale e che si trovi nel comune di residenza a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e comunque fuori dalla propria regione.

A costui  spetta una detrazione di imposta così ripartita solo nei primi 3 anni di trasferimento della residenza:
– 991,60 euro per il reddito complessivo entro i 15.493,71 euro;
– 495,80 euro per il reddito compreso tra i 15.493,71 e i 30.987,41.

Ciò significa che il contribuente che, ad esempio, abbia cambiato residenza e Comune nel mese di ottobre 2007, ha diritto alle detrazioni d’inmposta per gli anni 2007, 2008 e 2009.

In questo periodo di crisi del lavoro, però, è da considerare anche la situazione in cui il contribuente cessi di essere lavoratore dipendente.

In tal caso, nel corso del periodo di spettanza della detrazione, il contribuente perde il diritto alla detrazione a partire dall’anno successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica.

Infine, ecco in che come compilare il modello per la dichiarazione dei redditi.

Parliamo naturalmente del modello 730: bisogna compilare il rigo E42 e in particolare

nella colonna 1 il numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale;

nella colonna 2 la percentuale di spettanza della detrazione nel caso in cui il contratto di locazione è cointestato a più soggetti.

Paola Perfetti

Disabili: agevolazioni sui veicoli

Anche i disabili hanno diritto all’agevolazione fiscale e per usufruirne possono compilare un documento di spesa sia a loro intestato che recante i dati della persona della famiglia a cui sono a carico.

Nel primo caso, il contribuente deve essere titolare di un proprio reddito che abbia importo superiore ai 2.840,51 euro.

I benefici fiscali sono applicati sui veicoli e mezzi di trasporto secondo secondo queste modalità e ambiti.

Partiamo dall’acquisto di vetture e autovetture: si dispone di un’aliquota agevolata solo se la spesa è effettuata direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli sia fiscalmente a carico, oppure per le prestazioni di adattamento effettuate nei suoi confronti.

In questo caso, è applicabile l’IVA al 4% (e non al 20%) se l’acquisto concerne autovetture di cilindrata fino a 2mila centimetri cubici con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici se con motore diesel; nuove o usate. Ma anche sull’acquisto contestuale di optional e sulle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati e già posseduti dal disabile.

Le vetture che presentino le medesime caratteristiche sono esentate dal pagamento del bollo (per richiederlo, il disabile deve rivolgersi all’Ufficio tributi dell’ente Regione oppure, all’Agenzia delle Entrate per quelle Regioni mancanti di questi uffici).

L’IVA ridotta si applica una sola volta ogni quattro anni a decorrere dalla data di acquisto del mezzo di trasporto, a meno di riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio (che è possibile qualora il primo veicolo beneficiato sia stato cancellato dal PRA).

Non sono inclusi nei benefici gli autoveicoli intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati, anche se destinati al trasporto di disabili.

L’impresa che vende veicoli con l’aliquota Iva agevolata, a sua volta, ha il dovere di:

– emettere fattura con l’annotazione che si tratta di un’operazione ai sensi della legge 97/86 e della legge 449/97, ovvero della legge 342/2000 o della legge 388/2000. Se si tratta di importazione, gli estremi della legge 97/86 devono essere annotati sulla bolletta doganale;
– comunicare all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate la data dell’operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici e la residenza del cessionario ma solo nel caso di vendita di un veicolo. Il termine per queste operazioni è di 30 giorni dalla data della vendita o della importazione e i dati debbono essere comunicati all’ufficio territorialmente competente rispetto alla residenza dell’acquirente.

Dettagli

Se il disabile è intestario di più di un veicolo, l’esenzione dal pagamento del bollo auto spetta solo a uno dei suoi veicoli, a sua discrezione.

Al momento della presentazione di tutta la documentazione, sarà il disabile a comunicare all’Ufficio competente la targa dell’auto prescelta.

Paola Perfetti