Sostegno fiscale agli imprenditori del settore tessile

Da quest’anno le imprese dei settori del tessile e dell’abbigliamento beneficieranno di agevolazioni fiscali.

Lo ha deciso l’Agenzia delle Entrate (Provvedimento del 2 aprile 2010) che stabilisce per  gli imprenditori coinvolti l’esclusione dall’imposizione sul reddito d’impresa delle spese sostenute durante il 2010 per le attività di ricerca e di sviluppo.

Queste devono essete state finalizzate alla realizzazione dei campionari e per un limite complessivo delle risorse disponibili di 70 milioni di euro.

La comunicazione per accedere a queste agevolazioni deve avvenire in via telematica attraverso la compilazione del modello Crt a partire dal 1 dicembre 2010 e fino al 20 gennaio 2011.

A partire dal 20 novembre 2010 sarà disponibile gratuitamente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate la procedura “Agevolazionecrt”, con la quale provvedere alla tasmissione telematica dei dati.

Da quest’anno le imprese dei settori del tessile e dell’abbigliamento beneficieranno di agevolazioni fiscali. Lo ha deciso l’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 2 aprile 2010, con il quale gli imprenditori coinvolti sono esclusi dall’imposizione sul reddito d’impresa delle spese sostenute durante il 2010 per le attività di ricerca e di sviluppo che siano state finalizzate alla realizzazione dei campionari e per un limite complessivo delle risorse disponibili di 70 milioni di euro. La comunicazione per accedere a queste agevolazioni deve avvenire in via telematica attraverso la compilazione del modello Crt a partire dal 1 dicembre 2010 e fino al 20 gennaio 2011. A partire dal 20 novembre 2010 sarà disponibile gratuitamente e sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate la procedura “Agevolazionecrt”, con il quale provvedere alla tasmissione telematica dei dati.

Paola Perfetti

Detrazioni fiscali per l’abitazione principale

Fra i costi detraibili in sede fiscale rientrano anche gli interessi passivi e gli oneri accessori spettanti al mutuo sull’acquisto della prima casa e l’abitazione principale.

Venendo alle agevolazioni, queste vengono stabilite con una certa discrezione, ovvero a seconda che il fabbricato in oggetto sia un’abitazione principale, o secondaria, o altri fabbricati non abitativi, e con il limite dell’anno in cui è stato stipulato il contratto di mutuo.

Si intende per abitazione principale quella in cui il contribuente vive con/senza i familiari e dove si colloca la residenza anagrafica; in caso diverso, è ammessa l’autocertificazione o dichiarare alle Forze Armate e di Polizia che si tratti di un immobile costituente unica abitazione di proprietà.

Le detrazioni fiscali riguardano:

– i mutui stipulati a partire dal 1993 godono di agevolazioni fiscali solo se l’abitato in questione è l’abitazione principale;

– gli interessi passivi e gli oneri accessori possono richiedere il 19% di beneficio fiscale con un importo massimo di 4mila euro (a partire dal 1º gennaio 2008, in precedenza era 3.615,20 euro), con una detrazione massima annuale pari a 760 euro.
Sono da considerare in questa categoria: l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo, le spese sostenute dal notaio per conto del cliente e necessarie alla stipula del contratto stesso (per l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca); al contrario, sono escluse le spese notarili relative al contratto di compravendita dell’immobile.

Come calcolare l’importo

La detrazione si calcola sul prezzo di acquisto dell’immobile così come indicato sul contratto a cui si vanno a sommare le spese notarili e gli oneri accessori. Quando il totale del mutuo supera il prezzo di acquisto dell’immobile, è necessario quantificare la parte di interessi sulla quale calcolare la detrazione mentre in caso di contitolarità del mutuo l’importo massimo va suddiviso tra i cointestatari.

Per richiedere la detrazione del 19% di interessi passivi e oneri accessori è necessario che:

– l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, ovvero, la condizione di dimora abituale deve sussistere nel periodo d’imposta per il quale si chiedono le detrazioni (fanno eccezione le variazioni di domicilio dipendenti perchè trasferiti per motivi di lavoro);

– l’immobile sia acquistato entro un anno antecedente o successivo alla stipulazione del contratto di mutuo ipotecario, ovvero è possibile prima acquistare ed entro un anno stipulare il contratto di mutuo, oppure prima stipulare il contratto di mutuo ed entro un anno stipulare il contratto di acquisto;

Infine, fra le novità introdotte dal 2001, la detrazione spetta anche se :

-l’immobile sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia comprovata e facente la funzione di abitazione principale entro due anni dall’acquisto;

– l’acquisto di un immobile sia per un immobile locato e se, entro tre mesi dall’acquisto, l’acquirente notifica al locatario l’atto d’intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e se, entro un anno dal rilascio, l’immobile è adibito ad abitazione principale;

– è destinato al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile viene adibito ad abitazione principale di un familiare;

– il contribuente trasferisce la propria dimora per motivi di lavoro oppure in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’immobile non sia affittato.

E per i mutui stipulati negli anni 1991 e 1992?

Le detrazioni spettano per l’acquisto di propria abitazione anche diversa da quella principale.

L’importo massimo di spesa su cui applicare la detrazione è per ciascun intestatario del mutuo di 4mila euro se si tratta di abitazione principale, e di 2.065,83 euro se si tratta di altra abitazione.
Infine, per quest’ultima situazione, la detrazione non spetta se il tetto massimo di spesa è stato raggiunto dai costi relativi ad altro mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale: se questi sono stati inferiori al limite predetto, la detrazione si applica sulla differenza.

In ultimo, per i mutui stipulati in anni anteriori al 1991, le detrazioni spettano anche per l’acquisto di immobile non abitativo con un limite di spesa di 2.065,83 euro per ciascun intestatario.

Fonte

Paola Perfetti

Dottorato detraibile Irpef

Coloro che si sono iscritti ai dottorati di ricerca universitari godono di una detrazione dell’Irpef al 19%.

A stabilirlo, la Risoluzione n.11E dell’Agenzia delle Entrate, che, dallo scorso febbraio 2010, ha stabilito questa agevolazione per i corsi di dottorato di ricerca ovvero coloro che forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione.

Le Università, con proprio regolamento disciplinano l’istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l’accesso (articolo 4, legge 2101998).

Paola Perfetti

Agevolazioni del 55% sugli interventi di risparmio energetico

Con l’art. 1, commi 344-347, Legge n. 296/2006 e successive modificazioni è stabilita l’agevolazione fiscale al 55% sugli edifici esistenti e unità immobiliari a qualsiasi categoria catastale, anche strumentali, riconvertiti o costruiti sul criterio del risparmio energetico.

Condizioni necessarie:  il beneficio non è esercitato sugli immobili in costruzione, e il soggetto richiedente deve possedere o detenere l’immobile oggetto degli interventi, quindi proprietà, nuda proprietà, locazione, comodato, leasing.

Le spese eseguite dal 1° gennaio 2009 hanno una detrazione fruibile che deve essere ripartita in 5 rate annuali rispetto all’importo di 250mila€.

Ad usufruirne sono persone fisiche, esercenti arti, professionisti e loro associazioni, imprese, società di persone e società di capitali, enti pubblici e privati che non svolgono un’attività commerciale: costoro possono calcolare le spese sostenute fino al 31 dicembre 2010 quali interventi di riqualificazione globale su strutture già esistenti e sull’involucro di edifici oltre che l’installazione di pannelli solari e sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Sono ammissibili (anche in leasing) le agevolazioni sulle le spese per le consulenze tecniche riferite alla realizzazione degli interventi; sulla certificazione energetica necessaria per fruire della detrazione; sulle opere edilizie necessarie agli interventi ammissibili.

Le detrazioni d’imposta pari al 55% delle spese sostenute secondo i seguenti massimali corrispondenti a ciascuno degli Interventi Ammissibili sono così ripartite:

A) Detrazione massima pari a 100.000 euro (55% sulla spesa massima ammissibile pari a 181.818,18 euro);
B) Detrazione massima pari a 60.000 euro (55% sulla spesa massima ammissibile pari a 109.090,90 euro);
C) Detrazione massima pari a 60.000 euro (55% sulla spesa massima ammissibile pari a 109.090,90 euro);
D) Detrazione massima pari a 30.000 euro (55% sulla spesa massima ammissibile pari a 54.545,45 euro).

Paola Perfetti

Agenzia delle Entrate: detrazione delle ristrutturazioni edilizie

Avvertenze sulla documentazione da presentare per beneficiare dell’agevolazione

Sono state rese note le specifiche su come poter usufruire della detrazione sulle ristrutturazioni edilizie, prima che vengano avviati i lavori di ristrutturazione in oggetto.

La data di inizio dei lavori, infatti, deve essere comunicata su un modello apposito reperibile o negli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate o sul sito, da inviare

con raccomandata all’indirizzo dell’Agenzia delle Entrate di Pescara (in calce).

Oltre al suddetto modello, è necessario allegare:

– una copia della concessione, dell’autorizzazione o della comunicazione di inizio lavori,
– i dati catastali,
– la fotocopia delle ricevute di pagamento dell’ICI a decorrere dal 1997 se dovuta,
– la fotocopia della delibera assembleare
– la fotocopia della tabella millesimale di ripartizione delle spese (nel caso in cui i lavori siano eseguiti sulle parti comuni di edifici residenziali).

E’ inoltre necessario inviare una raccomandata all’Azienda Sanitaria locale competente per territorio contentente:

– le informazioni sulla generalità del committente dei lavori
– l’ubicazione dei lavori,
– la natura dell’intervento da realizzare,
– i dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori,
– la data d’inizio dell’intervento di recupero.

Infine, per usufruire della detrazione è necessario che le spese detraibili siano pagate tramite bonifico bancario o postale: da esso devono risultare:

– la casuale del versamento,
– il codice fiscale di chi effettua il pagamento
– il codice fiscale o numero di partita iva del beneficiario del pagamento.

Agenzia delle Entrate – centro operativo di Pescara- via Rio Sparto, 21 _ 65129 Pescara
www.agenziaentrate.gov.it

Paola Perfetti

Risparmio su IRES e IRAP “per chi ci crede”.

 

Le agevolazioni del DL. 78/2009

Il DL. 78/2009 ha previsto un’agevolazione per diversi tipi di  società, che hanno effettuato aumenti di capitale sociale in un determinato periodo, pari ad un bonus del 3% su di un importo massimo.

Le società conferitarie interessate sono le società di capitali, le società cooperative, le società di persone che esercitano attività di impresa. I conferimenti possono essere effettuati da persone fisiche o da imprenditori individuali.

Sono ammessi gli aumenti di capitale sociale a pagamento, in denaro o in natura, e il capitale iniziale delle società neocostituite. Il beneficio è stato esteso dalla Circolare 53/E/2009 anche ai versamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale e ai finanziamenti infruttiferi dei soci.

E’ necessario che gli aumenti di capitale siano perfezionati, ossia che la delibera di aumento del capitale sia iscritta nel registro delle  imprese, che i versamenti siano effettivamente eseguiti, che i soci abbiano fatto rinuncia ai crediti, esclusivamente nel periodo di agevolazione rilevante per legge che va dal 5 agosto 2009 al 5 febbraio 2010.
La detassazione consiste nella riduzione della base imponibile ai fini IRES o IRPEF e IRAP nella misura del 3% su un aumento di capitale massimo di euro 500.000 (rispetto al capitale di partenza alla data del 4 agosto) da ripartire nell’anno di ricapitalizzazione e nei 4 anni successivi e opera anche se la società è in perdita.

Dott.ssa IPPOLITA PELLEGRINI

TARSU: estinzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

Sentenza sulla compensazione dell’obbligo di pagamento

La Suprema corte di Giustizia ha stabilito quando è possibile estinguere la tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, altrimenti detta TARSU.

Lo definisce la Sentenza della Cassazione civile (Sez. Trib., 28/01/2010, n. 1851).

La Suprema Corte ha infatti stabilito che l’obbligo tributario del contribuente può ritenersi assolto solo se il pagamento riguarda un immobile i cui dati identificati corrispondono perfettamente a quelli concernenti l’immobile per il quale la tassa è dovuta.

In origine, la TARSU è nata dal Decreto Legislativo n. 507/1993 con dovere dei Comuni per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (compreso lo spazzamento delle strade pubbliche) ma pertiene anche ai rifiuti domestici e ai cosiddetti assimilati, ovvero quelli derivanti da attività economiche, artigianali, industriali che possono essere assimilati per qualità a quelli domestici.

I Comuni la applicano sulla base del costo totale del servizio di raccolta e successivo smaltimento dei rifiuti usando come parametro la superficie dei locali di abitazione e di attività dove possono avere origine rifiuti di varia natura.

La sua particolarità è che la TARSU non è soggetta a IVA, come lo sarebbe invece stato qualunque tipo di servizio.

Con questa Sentenza, quindi, anche le piccole imprese possono estinguere il tributo per compensazione dell’obbligazione tributaria.

Paola Perfetti

Finanziaria 2010: IVA sulla manutenzione dei fabbricati

Stabilizzata l’aliquota sui servizi per l’edilizia privata

La Finanziaria 2010 ha stabilizzato a regime l’aliquota IVA agevolata del 10% applicabile alle prestazioni di servizi relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 31, comma 1, lett. a), b), c), e d), della legge n.457/78 realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa.

Sono esclusi da questa agevolazione tutte le manutenzioni non abitative, quindi negozi, uffici, ecc.,anche se sono situati in edifici a prevalente destinazione abitativa, nonché ai fabbricati destinati ad utilizzazioni pubbliche non residenziali (scuole, caserme, ecc.): per loro si applica l’aliquota del 20% .

I precedenti della legge:

In principio, l’art. 7, comma 1, lett. b) e 2, della Legge 23/12/1999, n. 488 aveva previsto questa applicabilità agli interventi di manutenzione (ordinaria e straordinaria) fatturati nel corso dell’anno 2000 e sempre pertinenti ai fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

In seguito questa agevolazione tributaria è stata prorogata per gli anni dal 2001 al 2005, per il periodo dal 01/10/2006 al 31/12/2006, per il 2007, fino al 2010 in forza dell’art. 1, comma 18, Legge 2004/2007 (Finanziaria 2008).

In ultnma istanza, la Finanziaria 2009 ne aveva stabilito la proroga sino al 2011.

Sono beneficiari e si intendono fabbricati a prevalente destinazione abitativa (circolare ministeriale n.71/E del 7/4/2000):

– le singole unità immobiliari classificate in catasto nelle categorie da A1 ad A11, esclusa la A10 (uffici), indipendentemente dall’utilizzo di fatto;

– gli edifici di edilizia residenziale pubblica, adibiti a dimora di soggetti privati;

– gli edifici destinati a residenza stabile di collettività, quali orfanotrofi, brefotrofi, ospizi, conventi;

– le parti comuni di fabbricati destinati prevalentemente ad abitazione privata, intendendo tali gli edifici la cui superficie totale dei piani fuori terra è destinata per oltre il 50% ad uso abitativo privato ;

– le pertinenze immobiliari (autorimesse, soffitte, cantine, ecc.) delle unità abitative, anche se ubicate in edifici destinati prevalentemente ad usi diversi.

L’agevolazione riguarda gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria cioè tutte le operazioni di rinnovo o di sostituzione degli elementi esistenti di finitura degli edifici e in operazioni necessarie per mantenere efficienti gli impianti tecnologici, i materiali o le finiture come la sostituzione integrale o parziali di pavimenti; la riparazione dell’impianto idraulico, elettrico, dello smaltimento delle acque bianche e nere, etc.; rivestimenti e tinteggiature di prospetti esterni, tinteggiature; sostituzione di tegole;impermeabilizzazioni; sostituzione di infissi esterni ecc.).

La norma menziona esclusivamente le prestazioni di servizi, escludendo dal beneficio le operazioni consistenti in cessioni di beni anche se l’Amministrazione Finanziaria (con la circolare n.71 del 7/4/2000) ha ammesso nell’agevolazione anche il caso in cui l’intervento di recupero si concretizzi attraverso una cessione con posa in opera di un bene, a prescindere dall’incidenza della manodopera rispetto al valore del bene, nel presupposto che la ratio del legislatore fosse quella di favorire anche l’intervento di recupero realizzato mediante cessione con posa in opera, in quanto l’apporto di lavoro assume un particolare rilievo ai fini della qualificazione dell’operazione.

All’opposto, però, l’Amministrazione Finanziaria (con circolare n. 36 del 31/5/2007, al paragrafo 9) ha ritrattato quanto asserito precedentemente e ha precisato che:

– l’agevolazione in esame si applica soltanto alle prestazioni di servizi, con il particolare meccanismo limitativo previsto per i cosiddetti “beni significativi”;

– le cessioni di beni sono sottoposte all’aliquota ridotta “solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito di un contratto d’appalto”.

Paola Perfetti

Fiscalità immobili strumentali: chiarimenti dalla Agenzia delle Entrate

Agevolazioni per professionisti per gli acquisti dal 2007 al 2009

Con Risoluzione 2 marzo 2010, n. 13 è stata chiarita la deducibilità (a determinate condizioni e limiti) dei canoni di locazione finanziaria stipulati per l’acquisto di immobili strumentali tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2009.

L’Agenzia delle entrate si è espressa riguardo al trattamento fiscale sugli immobili strumentali acquistati da parte dei professionisti e fino ad ora regolati dall’art. 54, TUIR, modificato dalla Legge n. 296/2006.

Per i professionisti, le plus o minusvalenze derivanti dal cessione di immobili strumentali concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo solo se il fabbricato è stato comprato a partire dal primo gennaio 2007.

Attenzione al calendario: l’eventuale plus o minusvalore derivante dalla successiva cessione non ha alcuna rilevanza per il Fisco.

Per la deduzione dei canoni di leasing versati per l’immobile usato nell’attività professionale, quindi, la Risoluzione precisa che i costi sono deducibili solo se il contratto di locazione finanziaria è stato stipulato tra il primo gennaio 2007 e il 31 dicembre 2009, a patto che abbia avuto una durata fra gli otto e i quindici anni.

Paola Perfetti

Reintrodotto il Decreto Milleproroghe per la piccola proprietà contadina

L’agevolazione è valida da 28 febbraio al 31 dicembre 2010

Il Decreto Milleproroghe è divenuto Legge (dal D.L. n. 195/2009) ed stata reintrodotta l’agevolazione fiscale per i coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali.

Sono agevolati solo gli acquisti effettuati a decorrere dal 28 febbraio 2010, cioè la data di entrata in vigore della Legge di conversione, con conseguente esclusione degli acquisti effettuati nel periodo compreso tra l’1.1.2010 e il 27.2.2010.

Ma sarà valida fino al 31 dicembre 2010.

Con questa norma agevolativa ci sarà l’applicazione dell’imposta di registro ed ipotecaria in misura fissa e di quella catastale pari all’1% per le operazioni di compravendite di fondi rustici.

Paola Perfetti