Manutenzione degli edifici, ecco tutti gli interventi e i relativi tempi

La manutenzione degli edifici riguarda soprattutto la possibilità di effettuare interventi di riparazione, ma anche di programmare, preventivamente, lavori per evitare disservizi e rotture. Si ricorre pertanto alla manutenzione programmata, ovvero a una serie di procedure per evitare di trovarsi in situazioni che possano alterare il confort abitativo. Del resto, tutti gli impianti di nuova generazioni hanno delle performance molto elevate, ma necessitano di interventi programmati e preventivi per mantenerne l’efficienza e il buon funzionamento.

Manutenzione programmata degli edifici, perché farla?

Per questi motivi, anche chi effettua i servizi di manutenzione ha cercato di organizzarli in maniera che non si ricorra all’intervento solo in casi di riparazione, ma anche per mantenere una certa garanzia dell’efficienza degli impianti condominiali e dei servizi. Con la manutenzione programmata, gli edifici prevedono di mantenere gli standard di sicurezza e di qualità degli impianti o delle parti comuni, per tutto il ciclo di vita previsto.

Manutenzione degli edifici, quali sono i principali impianti e parti comuni da sottoporre a intervento programmato?

Ecco, dunque, che le principali parti comuni di un edificio e i più importanti impianti devono essere sottoposti alla manutenzione programmata. Gli interventi, a seconda delle parti da sottoporre alla manutenzione, necessitano di tempistiche ideali finalizzate a mantenere elevati gli standard dell’utilizzo e di sicurezza. Per uno stabile di medie dimensioni, ad esempio di 30 unità immobiliari, possono essere previsti una quindicina di interventi.

Interventi di manutenzione degli edifici e parti comuni, quali sono?

Tra le parti oggetto di intervento di un edificio e delle relative parti comune, uno di quelli che necessitano più controlli riguarda le centrali termiche. Sono, infatti, previsti sei interventi per ogni anno al fine di prevenire che l’impianto si fermi o risulti inquinante. Naturalmente gli interventi sono finalizzati anche alla sicurezza della centrale termica stessa. Quattro interventi all’anno sono previsti, invece, per gli ascensori. La manutenzione è necessaria per prevenire eventuali blocchi dell’impianto ma anche per ragioni di sicurezza.

Qual è l’intervento di manutenzione di un edificio che deve essere fatto più frequentemente?

L’intervento di manutenzione di un edificio che deve essere fatto più frequentemente è quello agli addolcitori dell’acqua potabile. Sono previsti, infatti, dodici interventi per ogni anno al fine di garantire la qualità dell’acqua potabile. Due interventi, invece, sono previsti all’impianto fotovoltaico. Si tratta di intervenire per pulire le superficie e per garantire, in questo modo, anche le ottime prestazioni dell’impianto stesso. Altrettanti interventi sono da farsi sulle fognature e sui pozzi pompa. Si tratta di pulire i sifoni di uscita e prevenire gli allagamenti.

Quali altri interventi di manutenzione sono necessari per gli impianti di un edificio?

Anche l’impianto di condizionamento necessita di almeno un intervento ogni anno. Risulta necessario pulire i filtri e disinfestare le canaline della distribuzione. Nel caso in cui l’edificio sia provvisto di videosorveglianza, è necessario verificare gli apparati per il controllo da remoto almeno una volta all’anno. I dispositivi e gli impianti antincendio di un edificio necessitano di due interventi all’anno. Si tratta di una manutenzione di controllo per garantire l’efficienza in casi di necessità e per la sicurezza. Due interventi sono da farsi per l’autoclave. Ogni anno bisogna prevenire che l’impianto possa subire degli stop. Inoltre la manutenzione mira anche a garantire la sicurezza degli impianti a pressione.

Manutenzione degli edifici, quali interventi sono programmati per una sola volta all’anno?

Tutta una serie di interventi sono necessari almeno una volta all’anno sugli impianti di un edificio condominiale. Innanzitutto, se vi sono dei cancelli automatici vanno controllati almeno una volta all’anno. La finalità è quella di evitare corto circuiti e guasti, ma anche per ragioni di sicurezza. La manutenzione sull’impianto tv va fatta per la sicurezza dell’antenna ma anche per prevenire eventuali guasti. La stessa manutenzione è richiesta per gli impianti elettrici, anche in questo caso per prevenire dei guasti e per la sicurezza. Potrebbero verificarsi infatti anche delle manomissioni. Il citofono va controllato una volta all’anno sia per la pulsantiera che per l’eventuale ossidazione dei contatti.

Manutenzione alla canna fumaria, al tetto, alle linee vita coperture e gronde

La manutenzione annuale prevede, inoltre, un intervento alle canne fumarie e al tetto: è necessario constatare che non si verifichino occlusioni e che non vi siano delle anomalie della copertura. Alle linee vita coperture va fatto un controllo all’anno: è necessario per verificare la tenuta e per la sicurezza. Lo stesso tempo di intervento è previsto per le gronde al fine di pulirle e per prevenire, dunque, allagamenti dovuti a intasamento degli scarichi.

Ecatombe edilizia, persi 41 mila lavoratori in sei mesi

 

Il Rapporto Formedil-Cresme 2013 delinea una situazione drammaticamente disastrosa per il settore edile del nostro Paese. L’edilizia nei primi sei mesi dell’anno ha perso 41 mila posti di lavoro e a crollare conseguentemente sono anche le ore lavorative, pari a 161 milioni, il 46% in meno rispetto allo stesso periodo del 2008.

Parallelamente alla contrazione occupazionale (-17%), crollano ovviamente anche le imprese ( – 7.000) in questo Annus Horribilis per l’edilizia italiana.

Nel rapporto, presentato nel corso della seconda delle Giornate della formazione organizzate da Formedil, l’Ente nazionale per la formazione e l’addestramento professionale nell’edilizia, si legge: “se il 2010 e il 2011 hanno rappresentato l’accettazione di un nuovo ordine di grandezza per il mercato delle costruzioni, il 2012 e il 2013 sono gli anni di una nuova grave fase critica. Solo il recupero e i nuovi mercati dell’energy technology tengono in piedi le costruzioni. Cresce chi è in grado di lavorare all’estero, chi è in grado di interpretare i nuovi segmenti emergenti del mercato, chi è in grado di migliorare prodotto e produttività di settore e di cogliere le spinte e le nuove dinamiche della domanda: nuovi materiali, impiantistica, partenariato pubblico privato, facility management e integrazione tra costruzioni e servizi”.

Finanziaria 2010: IVA sulla manutenzione dei fabbricati

Stabilizzata l’aliquota sui servizi per l’edilizia privata

La Finanziaria 2010 ha stabilizzato a regime l’aliquota IVA agevolata del 10% applicabile alle prestazioni di servizi relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 31, comma 1, lett. a), b), c), e d), della legge n.457/78 realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa.

Sono esclusi da questa agevolazione tutte le manutenzioni non abitative, quindi negozi, uffici, ecc.,anche se sono situati in edifici a prevalente destinazione abitativa, nonché ai fabbricati destinati ad utilizzazioni pubbliche non residenziali (scuole, caserme, ecc.): per loro si applica l’aliquota del 20% .

I precedenti della legge:

In principio, l’art. 7, comma 1, lett. b) e 2, della Legge 23/12/1999, n. 488 aveva previsto questa applicabilità agli interventi di manutenzione (ordinaria e straordinaria) fatturati nel corso dell’anno 2000 e sempre pertinenti ai fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

In seguito questa agevolazione tributaria è stata prorogata per gli anni dal 2001 al 2005, per il periodo dal 01/10/2006 al 31/12/2006, per il 2007, fino al 2010 in forza dell’art. 1, comma 18, Legge 2004/2007 (Finanziaria 2008).

In ultnma istanza, la Finanziaria 2009 ne aveva stabilito la proroga sino al 2011.

Sono beneficiari e si intendono fabbricati a prevalente destinazione abitativa (circolare ministeriale n.71/E del 7/4/2000):

– le singole unità immobiliari classificate in catasto nelle categorie da A1 ad A11, esclusa la A10 (uffici), indipendentemente dall’utilizzo di fatto;

– gli edifici di edilizia residenziale pubblica, adibiti a dimora di soggetti privati;

– gli edifici destinati a residenza stabile di collettività, quali orfanotrofi, brefotrofi, ospizi, conventi;

– le parti comuni di fabbricati destinati prevalentemente ad abitazione privata, intendendo tali gli edifici la cui superficie totale dei piani fuori terra è destinata per oltre il 50% ad uso abitativo privato ;

– le pertinenze immobiliari (autorimesse, soffitte, cantine, ecc.) delle unità abitative, anche se ubicate in edifici destinati prevalentemente ad usi diversi.

L’agevolazione riguarda gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria cioè tutte le operazioni di rinnovo o di sostituzione degli elementi esistenti di finitura degli edifici e in operazioni necessarie per mantenere efficienti gli impianti tecnologici, i materiali o le finiture come la sostituzione integrale o parziali di pavimenti; la riparazione dell’impianto idraulico, elettrico, dello smaltimento delle acque bianche e nere, etc.; rivestimenti e tinteggiature di prospetti esterni, tinteggiature; sostituzione di tegole;impermeabilizzazioni; sostituzione di infissi esterni ecc.).

La norma menziona esclusivamente le prestazioni di servizi, escludendo dal beneficio le operazioni consistenti in cessioni di beni anche se l’Amministrazione Finanziaria (con la circolare n.71 del 7/4/2000) ha ammesso nell’agevolazione anche il caso in cui l’intervento di recupero si concretizzi attraverso una cessione con posa in opera di un bene, a prescindere dall’incidenza della manodopera rispetto al valore del bene, nel presupposto che la ratio del legislatore fosse quella di favorire anche l’intervento di recupero realizzato mediante cessione con posa in opera, in quanto l’apporto di lavoro assume un particolare rilievo ai fini della qualificazione dell’operazione.

All’opposto, però, l’Amministrazione Finanziaria (con circolare n. 36 del 31/5/2007, al paragrafo 9) ha ritrattato quanto asserito precedentemente e ha precisato che:

– l’agevolazione in esame si applica soltanto alle prestazioni di servizi, con il particolare meccanismo limitativo previsto per i cosiddetti “beni significativi”;

– le cessioni di beni sono sottoposte all’aliquota ridotta “solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito di un contratto d’appalto”.

Paola Perfetti