Prima casa under 36, come inserire il bonus nella dichiarazione dei redditi?

Con la dichiarazione dei redditi di quest’anno debutta l’agevolazione prevista per la prima casa dei soggetti under 36 nel modello 730 e in quello delle Persone fisiche. Il bonus spettante va inserito nel rigo G8 della sesta sezione del quadro relativo ai crediti di imposta, ovvero quello G. Nel modello Persone fisiche deve essere utilizzato il rigo CR 13. A beneficiarne saranno i giovani che, nello scorso anno, hanno maturato il credito di imposta perché hanno comprato la prima casa. Condizione essenziale per utilizzare il bonus è che l’acquisto della casa sia soggetto a Iva.

Bonus prima casa giovani under 36: a chi spetta?

Il bonus sull’acquisto della prima casa dei giovani under 36 spetta ai soggetti che non hanno ancora compiuto l’età di 36 anni durante l’anno in cui sia avvenuto l’acquisto stesso. Inoltre, è previsto che l’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) della famiglia non ecceda il tetto di 40 mila euro all’anno.

Quali agevolazioni sono previste per il bonus prima casa giovani under 36?

Oltre al credito di imposta sull’Iva nel caso in cui l’acquisto della prima casa con il bonus under 36 sia soggetto all’imposta, la misura consente di beneficiare di altre agevolazioni. In particolare:

  • l’esenzione dal versamento delle imposte di registro, catastali e ipotecarie;
  • l’azzeramento delle medesime imposte per gli atti soggetti a Iva;
  • l’estensione dell’agevolazioni alle eventuali pertinenze all’immobile come, ad esempio, il box.

Agevolazione prima casa giovani under 36, il bonus sui mutui

Le agevolazioni sull’acquisto della prima casa dei giovani under 36, inoltre, prevedono l’esenzione dell’imposta sostitutiva sui mutui ottenuti per comprare, costruire o ristrutturare gli immobili a utilizzo abitativo. Il periodo temporale delle agevolazioni parte dal 26 maggio 2021 per arrivare al 31 dicembre 2022.

Bonus prima casa giovani under 36, come calcolare l’Isee?

Per ciò che concerne l’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee), il calcolo deve avvenire sui redditi prodotti e sul patrimonio posseduto nel secondo anno precedente rispetto alla presentazione della Dichiarazione sostitutiva Unica (Dsu) all’Inps. Il documento include i dati anagrafici, patrimoniali e di reddito per arrivare a stabilire la situazione economica del nucleo familiare che fa richiesta del bonus prima casa giovani under 36. Inoltre, l’Isee deve includere tutti i componenti della famiglia anagrafica al giorno in cui viene presentata la Dsu. Per i rogiti effettuati nel 2021, l’Isee di riferimento è quello dei redditi prodotti e dei patrimoni posseduti nell’anno 2019; per gli atti relativi all’anno in corso, l’Isee da considerare è quello dell’anno 2020.

Cosa fare per beneficiare del bonus prima casa giovani under 36?

I giovani under 36, nel momento in cui stipulano l’atto di acquisto della casa, per beneficiare delle agevolazioni devono dichiarare di possedere un Isee non eccedente l’importo di 40 mila euro. Per questo motivo, devono essere in possesso della relativa certificazione in corso di validità. È ammissibile la domanda del bonus per aver già provveduto alla richiesta prima dell’atto di compravendita o contestualmente alla stipula.

Come utilizzare il credito di imposta sull’Iva pagata per l’acquisto della prima casa dei giovani under 36?

L’aspetto più importante nella dichiarazione dei redditi è quello del credito di imposta maturato sull’Iva per l’acquisto della prima casa dei giovani under 36. Il credito di imposta maturato può essere usato a sottrazione delle imposte sui redditi, sugli atti e sulle denunce. Tali sottrazioni dovranno avvenire in data successiva a quella dell’acquisto della casa o mediante compensazione nel modello F24.

Bonus prima casa giovani under 36: come procedere sul modello 730?

Nel modello 730 utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi e nel modulo Redditi persone fisiche è compreso un rigo specifico per beneficiare del bonus sull’acquisto della prima casa per giovani under 36. In particolare:

  • nel modello redditi Persone fisiche dovrà essere utilizzato il rigo CR 13;
  • nel 730, invece, il rigo G8.

L’acquisto, ai fini della dichiarazione dei redditi del 2022, deve essere avvenuto nell’anno 2021. Infatti, nei due modelli non vi è alcun rigo relativo a operazioni di compravendita della casa ammissibili per la prima parte dell’anno 2022.

 

Isee per under 36 che vivono in famiglia: cosa fare se si vuole acquistare la prima casa?

Come considerare l’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) ai fini dell’agevolazione per l’acquisto della prima casa per i giovani under 36 che vivono in famiglia? Ad esempio, un giovane che non abbia superato i 35 anni di età ma che viva ancora in famiglia, dovrà prendere in esame, ai fini delle agevolazioni sull’acquisto della prima casa, l’Isee cumulativo, ovvero l’indicatore di tutti i componenti della famiglia. In tal caso, infatti, il giovane non ha una famiglia propria. Ciò implica delle considerazioni, soprattutto per la possibilità che si sfori il limite dei 40 mila euro di Isee previsto per ottenere le agevolazioni sulla prima casa.

Agevolazioni prima casa under 36 anni, un giovane che vive in famiglia ha un Isee proprio?

Se un giovane che intenda acquistare la prima casa con gli incentivi spettanti agli under 36, vive ancora in famiglia, non può costituire un nucleo tutto suo. Infatti, per famiglia ai fini della determinazione dell’Isee, si deve intendere il nucleo di componenti della famiglia anagrafica nel giorno in cui si presenta la Dsu (Dichiarazione sostitutiva unica). Il documento serve proprio per determinare l’Isee facente capo alla famiglia al momento della domanda delle agevolazioni sulla prima casa.

Quando un figlio si dice ‘a carico’ della famiglia ai fini della domanda di Isee per la prima casa?

Strettamente connesso al calcolo dell’Isee è il concetto di “familiari a carico“. Secondo quanto prevede l’articolo 12 del Testo unico sulle imposte dirette, ai fini del calcolo dell’Isee per richiedere le agevolazioni della prima casa degli under 36 rientrano:

  • i componenti della famiglia che nell’anno 2020 hanno conseguito un reddito complessivo non eccedente i 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili;
  • i figli, considerati “a carico” se di età non superiore ai 24 anni. È necessario che nel 2020 abbiano conseguito un reddito complessivo non eccedente i 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Quando non si possono ottenere i vantaggi della prima casa per i giovani under 36?

Fatte queste premesse, nel caso in cui l’Isee complessivo famigliare sia superiore a 40 mila euro, i giovani under 36 non potranno richiedere le agevolazioni per l’acquisto della prima casa. In particolare, i giovani in queste situazioni non potranno richiedere la garanzia pubblica del Fondo prima casa che copre l’80% della quota capitale del mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione. Si tratta del vantaggio offerto dall’articolo 64 del decreto legge numero 73 del 2021, cosiddetto decreto “Sostegni bis”.

Chi può beneficiare della garanzia fino al 50% del mutuo sulla prima casa?

Tuttavia, anche se non alla percentuale dell’80%, può sempre essere richiesta la garanzia pubblica del Fondo per la prima casa con percentuale fino al 50%. La garanzia è applicata sulla. quota capitale del mutuo stipulato per l’acquisto della prima casa. Si tratta di una garanzia prorogata fino al 31 dicembre di quest’anno dalla legge di Bilancio 2022 (legge numero 234 del 2021). Tale misura consente a tutti i cittadini di poter beneficiare della garanzia. Infatti, per il 50% di garanzia non si fa riferimento né all’età, né alla composizione del nucleo familiare. Lo prevede la lettera C), del comma 48, dell’articolo 1 della legge numero 147 del 2013 (legge di Stabilità 2014).

Mutui a tasso fisso o variabile, quale conviene?

Conviene di più il mutuo a tasso fisso o quello a tasso variabile per l’acquisto di una casa? L’indecisione del periodo sta facendo lievitare i livelli dei tassi di interesse rispetto a quelli applicati dalle banche fino a qualche mese fa. Ma non si è ancora ai livelli più alti del periodo precedente la pandemia da Covid-19. Ad aumentare ad aprile 2022 sono soprattutto le rate dei mutui a tasso fisso.

Mutui, a marzo 2022 aumento dei tassi fissi dello 0,40%

Infatti, in questi ultimi due mesi, i mutui a tasso fisso sono passati da una media dello scorso anno dell’1,21% a una media dell’1,62% registrata a marzo 2022. L’aumento nel breve periodo è stato dunque all’incirca di 0,40 punti percentuali. Il calcolo è stato fatto su mutui a 20 anni. Il livello dei mutui a tasso fisso, in ogni modo, risulta ancora inferiore ai periodi precedenti la pandemia da Covid. Infatti, all’inizio del 2019 i tassi fissi dei mutui superavano il 2%.

Mutui aprile 2022, conviene più il tasso fisso o il tasso variabile?

Allo stato dei mutui di questo mese, si può dire che i mutui a tasso variabile sono ancora tendenzialmente più convenienti dei mutui a tasso fisso. Ovvero, si può affermare che chi sceglie il tasso variabile difficilmente pagherà di più rispetto a chi sceglie i prestiti a tasso fisso. In questi ultimi anni, complice il tasso Eurobor che ha registrato valori stabili e in alcuni casi negativi, i mutui a tasso variabile si sono attestati mediamente tra lo 0,8% e l’1%. Tuttavia, nella scelta tra il tasso fisso e quello variabile è necessario considerare vari fattori.

Quando conviene il mutuo a tasso fisso rispetto a quello variabile?

Ad esempio, i mutui a tasso fisso garantiscono la sicurezza della rata fissa. E, pertanto, potrebbero essere preferiti dalle famiglie con un solo contratto di lavoro. O dalle famiglie giovani che prevedono di allargare il numero dei componenti del nucleo. La sicurezza del tasso fisso può rappresentare uno scudo sulle mutazioni degli scenari dei tassi di interesse. Infatti, il tasso variabile potrebbe andare incontro a una risalita degli indici nei prossimi anni.

Mutui a tasso fisso, le previsioni dei prossimi anni

Peraltro, l’attuale situazione dei mutui a tasso fisso sta determinando una ridefinizione dello spread applicato dagli istituti bancari. Ad oggi, su un mutuo di 150 mila euro per venti anni, la rata migliore si attesta all’incirca su 715 euro, con un Taeg pari all’1,52%. Ma è necessario scegliere la migliore offerta: alcuni istituti applicano Taeg che sfiorano il 3%, facendo lievitare la rata mensile del mutuo a 800 euro.

Tassi variabili sui mutui, qual è il migliore e il più conveniente?

Diversamente, la scelta del tasso variabile su un mutuo di 150 mila euro per venti anni, potrebbe far determinare una rata per le famiglie più giovani che attualmente si attesta intorno ai 645 euro mensili. Il Taeg migliore osservato su un tasso variabile è pari allo 0,42%, ma si può arrivare anche a pagare un tasso dell’1,40%.

Mutui aprile 2022, quali sono le agevolazioni per i giovani under 36 anni?

Nella scelta del miglior mutuo, la convenienza può aumentare se si possono sfruttare le opportunità della normativa per le famiglie più giovani. Ad esempio, per l’acquisto della casa dei giovani under 36, con Isee non oltre i 40 mila euro annuali, si può beneficiare della garanzia statale sul mutuo che può arrivare all’80%. Si tratta di una novità arrivata nella scorsa estate, con l’entrata in vigore del decreto “Sostegni bis”: la garanzia statale sui mutui è stata elevata dal 50% (che può essere ottenuta da tutti i cittadini, a prescindere dall’età) all’80% a favore dei giovani che stipulano un mutuo.

Acquisto prima casa giovani under 36, i vantaggi dell’esenzione dell’imposta di registro e dell’Iva

E, inoltre, ottenere l’abbattimento di alcune tasse legate all’operazione di acquisto della prima casa, come l’esenzione dell’imposta di registro o dell’Iva. In quest’ultimo caso, l’acquisto deve essere effettuato direttamente dall’impresa costruttrice. Le opportunità e i parametri da valutare nella stipula di un numero per acquistare una casa sono pertanto molteplici, compresa la sottoscrizione di una polizza temporanea caso morte legata all’operazione per assicurarsi dagli imprevisti.

Comprare casa, quali tasse e Iva se si acquista da impresa non costruttrice, banca o società di leasing?

Non sempre la compravendita di una casa avviene tra soggetti privati o per la vendita di un’impresa costruttrice o di recupero.  In tal senso, varie sono le possibilità di acquisto di una casa oltre alle modalità tradizionali. La compravendita può essere effettuata anche attraverso una impresa non costruttrice e non di recupero, una banca o una società di leasing. Nel caso del leasing, l’impresa non deve essere né costruttrice e nemmeno tra quelle di recupero. A seconda di chi vende casa, sono da considerare le tasse, le imposte e l’Iva da pagare.

Acquisto casa da impresa non costruttrice, da banca o da società di leasing: l’Iva è da pagare?

In tutti i casi in cui il soggetto venditore sia un’impresa non costruttrice e non di recupero, oppure una banca o una società di leasing, sia per l’acquisto della prima casa che di soggetto acquirente qualsiasi, la compravendita è esente dall’Iva. Lo stabilisce, per tutti i casi, l’articolo 10, numero 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972.

Comprare casa da società non costruttrice e non di recupero: quali imposte e tasse sono da pagare?

Soffermandoci su un acquisto di abitazione da impresa non di costruzione e nemmeno di recupero, rispetto agli altri casi più tradizionali, non fa differenza l’epoca di costruzione dell’immobile. Il venditore, inoltre, non può nemmeno esercitare l’opzione Iva. Nel caso in cui si tratti dell’acquisto di prima casa, l’imposta di registro può essere del 2% ai sensi dell’articolo 1, secondo periodo, del TP1, oppure dell’1,5% nel caso in cui la compravendita venga effettuato nei confronti di banche e di intermediari finanziari autorizzati all’esercizio dell’attività di leasing finanziario ed abbia per oggetto immobili di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9. L’imposta di registro sale al 9% se non si tratta di compravendita di prima casa.

Acquisto casa da società non costruttrice: quali imposte e tasse?

Oltre al pagamento dell’imposta di registro, nel caso di compravendita di immobile da società non costruttrice e non di recupero, sono da pagare 50 euro sia per l’imposta ipotecaria che per quella catastale. Sia che si tratti di prima casa che di altri scenari, la compravendita è esente sia dall’imposta di bollo che dalla tassa ipotecaria.

Quando si può comprare casa da una società di leasing?

L’acquisto di una casa da una società di leasing può avvenire nei casi disciplinati dalla legge. In particolare si deve trattare di cessioni effettuate per riscatto di contratti di leasing. Oppure di cessioni di immobili già oggetto di contratti di leasing risolti per inadempimento dell’utilizzatore. I casi di acquisto sono disciplinati dal comma 10 ter 1, dell’articolo 35, del decreto legge numero 223 del 4 luglio 2006.

Comprare casa da una banca o società di leasing: Iva e altre imposte

Nel caso in cui la compravendita avvenga con una banca o una società di leasing che non sia costruttrice o recuperatrice, l’operazione è esente ai fini dell’Iva. Tuttavia, la compravendita è soggetta alle altre imposte. In particolare, l’imposta di registro è pari a 200 euro ai sensi del comma 10 ter 1, dell’articolo 35 del decreto legge numero 223 del 4 luglio 2006, poi convertito nella legge numero 248 del 4 agosto 2006. Lo stesso articolo disciplina l’imposta ipotecaria per altri 200 euro e l’imposta catastale per altrettanti 200 euro.

Quali altre imposte si pagano per una compravendita casa con banca o società di leasing?

Oltre alle imposte viste in precedenza, nel caso di acquisto da una banca o da una società di leasing sono da pagare altre due imposte. In particolare, la compravendita comporta l’imposta di bollo per 230 euro ai sensi del comma 1 bis, numero 1) dell’articolo 1, della tariffa Allegata A al decreto del Presidente della Repubblica numero 642 del 26 ottobre 1972. Infine, la compravendita è soggetta alla tassa ipotecaria di 90 euro. La norma di riferimento in questo caso rientra nei punti 1.1 e 1.2 dell’articolo 1, della Tabella delle Tasse ipotecarie allegata al decreto legislativo numero 347 del 31 ottobre 1990.

Acquisto casa da impresa di recupero, quali tasse e Iva sono da pagare?

Tra le varie modalità, l’acquisto della casa può avvenire anche da un’impresa di recupero. Per impresa di recupero, ai sensi del comma 1, lettere c), d) ed f) del decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 6 giugno 2001, si intende qualsiasi soggetto Iva che svolge gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica. Anche per l’acquisto della casa da un’impresa di recupero è necessario considerare la tassazione. In particolare, è necessario distinguere se l’immobile oggetto di compravendita sia stato recuperato da meno o da più di 5 anni e, in quest’ultimo caso, se il venditore eserciti o meno l’opzione Iva.

Comprare casa da impresa di recupero, si paga l’Iva?

Nel caso di acquisto di casa recuperata da meno di 5 anni da un’impresa di recupero l’imposizione dell’Iva avviene con aliquota al 10% secondo quanto prevede l’articolo 10, n. 8 bis, punto 127 quinquesdecies, Tabella A, III del decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972.  Solo per l’acquisto di una prima casa l’Iva scende al 4% (articolo 10, n. 8 bis, punto numero 21, Tabella A II).

Imposte acquisto da impresa di recupero sia prima casa che successiva

Per chi acquisto una prima casa o per qualsiasi soggetto, con recupero effettuato da meno di 5 anni da un’impresa di recupero, sono da considerare le seguenti tasse:

  • l’imposta di registro è pari, nei due casi, a 200 euro (ai sensi del comma 40 dell’articolo 1, del decreto Presidente della Repubblica numero 131 del 26 aprile 1986 e dell’articolo 11, Tariffa, Parte prima, allegata al precedente decreto);
  • imposta ipotecaria di 200 euro, secondo quanto prevede la Nota all’articolo 1 della Tariffa allegata al decreto legislativo numero 347 del 31 ottobre 1990. L’importo è stato elevato da 168 euro a 200 euro dal comma 2, dell’articolo 26 del decreto legge numero 104 del 12 settembre 2013.

Imposta catastale, di bollo e tassa ipotecaria per acquisto casa da impresa di recupero

Oltre alle imposte di registro e ipotecarie, chi acquista casa da un’impresa di recupero deve versare altre tre imposte. Sia nel caso di prima casa, che di successiva, sono da pagarsi:

  • l’imposta catastale di 200 euro ai sensi del comma 2, dell’articolo 10, del decreto legislativo numero 347 del 31 ottobre 1990. Il comma 2, dell’articolo 26 del decreto legge numero 104 del 12 settembre 2013 ha aumentato l’importo da 168 euro a 200 euro;
  • imposta di bollo per 230 euro ai sensi del comma 1 bis numero 1, dell’articolo 1, della Tariffa Allegato A al decreto del Presidente della Repubblica numero 642 del 26 ottobre 1972;
  • la tassa ipotecaria per 90 euro ai sensi dei punti 1.1 e 1.2 dell’articolo 1, della Tabella delle Tasse ipotecarie allegata al decreto legislativo numero 347 del 31 ottobre 1990.

Comprare casa recuperata da oltre 5 anni da impresa di recupero

Nel caso di acquisto di un’abitazione da un’impresa di recupero e il recupero sia stato fatto da più di 5 anni, si deve distinguere innanzitutto se l’impresa eserciti l’opzione Iva. In questo caso, sia che si tratti di prima casa che di soggetto qualsiasi, l’acquisto risulta esente dall’Iva. La disciplina di riferimento è quella dell’articolo 10, n. 8 bis del Dpr numero 633 del 1972. Variano invece gli importi delle imposte nei casi di prima casa e di altri soggetti.

Imposte applicate alla prima casa e ad altri soggetti nei casi di acquisto da impresa di recupero

Nel caso in cui quindi l’impresa di recupero non eserciti l’opzione Iva, sia per l’acquisto di prima casa che per acquisti di altri soggetti le imposte di bollo e la tassa ipotecaria sono esenti. Sull’imposta di registro, invece, l’acquirente della prima casa paga una percentuale del 2% ai sensi dell’articolo 1, secondo periodo, del TP1; l’aliquota scende all’1,5% nel caso in cui il trasferimento venga effettuato nei confronti di banche e di intermediari finanziari autorizzati all’esercizio dell’attività di leasing finanziario ed abbia per oggetto abitazioni di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9. Nel caso in cui non si tratti di prima casa l’imposta di registro è pari al 9%. Sono da pagare, per entrambi i casi, l’imposta ipotecaria e quella catastale per 50 euro ciascuna.

Acquisto abitazione da impresa di recupero con esercizio dell’opzione Iva

Il pagamento dell’Iva è più complesso per quanto riguarda l’acquisto di una casa recuperata da oltre 5 anni dall’impresa di recupero nel caso in cui quest’ultima eserciti l’opzione Iva. Nel caso di acquisto di prima casa, l’Iva si calcola al 4% (comma 8 bis, articolo 10, punto numero 21, della Tabella A II, del Dpr numero 633 del 1972). Se si tratta dell’acquisto di un soggetto Iva, l’aliquota sale al 10%. La stessa aliquota del 10% si applica se l’acquirente è diverso dal soggetto Iva. Per questi ultimi due casi è necessario far riferimento al comma 8 bis dell’articolo 10, del Dpr 633 del 1972, punto numero 127 quinquiesdecies, Tabella A, III.

Comprare casa dal costruttore con opzione Iva: quali sono le imposte da pagare?

In tutti e tre i casi precedenti, ovvero di acquisto di una prima casa, di soggetto Iva e di acquirente diverso da soggetto Iva, comprare una casa da un’impresa di recupero di più di 5 anni, comporta le seguenti imposte e tasse:

  • imposta di registro pari a 200 euro;
  • l’imposta ipotecaria di 200 euro;
  • imposta catastale di 200 euro;
  • l’imposta di bollo per 230 euro;
  • la tassa ipotecaria per 90 euro.

Comprare casa, quali tasse da pagare se si acquista dall’impresa costruttrice?

Quali tasse bisogna pagare per acquistare casa direttamente dall’impresa costruttrice? Per rispondere a questa domanda la prima grande differenza da fare è quella relativa all’epoca di costruzione. Le tasse, infatti, vengono determinate in maniera differente a seconda che la costruzione dell’immobile sia avvenuta da meno di 5 anni o da più tempo. La suddivisione consente anche la corretta applicazione dei pagamenti ai fini dell’Iva.

Acquistare casa, cosa si intende per impresa costruttrice?

Innanzitutto è necessario sapere cosa si intende per impresa costruttrice di un immobile. Si tratta innanzitutto di qualsiasi soggetto Iva che costruisce. Se riferito a una società, l’impresa costruttrice esula dall’oggetto sociale della sua attività.

Comprare casa dal costruttore un immobile con meno di 5 anni: quanto si paga di Iva?

Nel primo caso, quello in cui si procede ad acquistare casa da un’impresa costruttrice e l’immobile sia di meno di 5 anni, l’applicazione dell’aliquota Iva varia a seconda che si tratti di prima casa o di un soggetto qualsiasi. Infatti, la legge consente a chi acquista la prima casa di pagare l’Iva al 4%. Diversamente, l’Iva va calcolata al 10%. L’Iva può arrivare al 22% nel caso in cui si acquisti un immobile classificato nel Catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9. I casi di Iva al 22% sono riportati nella circolare dell’Agenzia delle entrate numero 31/E del 30 dicembre 2014.

Imposte da pagare per acquisto di casa dal costruttore

Sia nel caso di acquisto di prima casa che di casa successiva, direttamente dal costruttore, sono da considerare le seguenti imposte da pagare:

  • imposta di registro pari a 200 euro, ai sensi del comma 40 dell’articolo 1, del decreto Presidente della Repubblica numero 131 del 26 aprile 1986 e dell’articolo 11, Tariffa, Parte prima, allegata al precedente decreto;
  • l’imposta ipotecaria per altri 200 euro, secondo quanto prevede la Nota all’articolo 1 della Tariffa allegata al decreto legislativo numero 347 del 31 ottobre 1990. L’importo è stato elevato da 168 euro a 200 euro dal comma 2, dell’articolo 26 del decreto legge numero 104 del 12 settembre 2013.

Imposta catastale, di bollo e tassa ipotecaria per acquisto casa dal costruttore

Oltre alle tasse sopra menzionate, chi acquista casa dall’impresa costruttrice deve pagare altre tre imposte. Sia nel caso di prima casa, che di successiva, sono da pagarsi:

  • imposta catastale di 200 euro ai sensi del comma 2, dell’articolo 10, del decreto legislativo numero 347 del 31 ottobre 1990. L’importo è stato aumentato da 168 euro a 200 euro dal comma 2, dell’articolo 26 del decreto legge numero 104 del 12 settembre 2013;
  • l’imposta di bollo per 230 euro ai sensi del comma 1 bis numero 1, dell’articolo 1, della Tariffa Allegato A al decreto del Presidente della Repubblica numero 642 del 26 ottobre 1972;
  • la tassa ipotecaria di 90 euro ai sensi dei punti 1.1 e 1.2 dell’articolo 1, della Tabella delle Tasse ipotecarie allegata al decreto legislativo numero 347 del 31 ottobre 1990.

Acquisto casa da costruttore immobile con più di 5 anni: cosa significa con opzione?

Nel caso di acquisto della casa dal costruttore di un immobile con più di 5 anni un’altra differenza sta nel fatto che sia o meno con opzione Iva. La novità è stata introdotta nel 2012 con una modifica alla legislazione vigente e consente al costruttore di esercitare l’opzione con la quale chiede che venga pagata l’Iva anche dopo i 5 anni dalla costruzione o dalla ristrutturazione della casa. Si tratta pertanto di un’opzione per l’applicazione volontaria dell’Iva che il costruttore può decidere di esercitare. Per il compratore, se persona fisica, l’Iva quanto applicata risulta quindi un costo.

Caso di acquisto casa dal costruttore, immobile con più di 5 anni, senza opzione Iva

Fatta questa dovuta premessa, nel caso di acquisto di una casa da un’impresa costruttrice, per abitazioni con più di 5 anni, nel caso in cui il venditore non eserciti l’opzione per l’Iva, l’acquisto stesso risulta esente dall’Iva. La disciplina di riferimento è contenuta nel comma 8 bis dell’articolo 10, del decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972. E questo tanto per l’acquisto di una prima casa che nei restanti casi. In entrambi i casi, inoltre, l’acquisto è esente anche dall’imposta di bollo e dalla tassa ipotecaria. Rimangono a carico dell’acquirente:

  • l’imposta di registro del 2% o dell’1,5% in caso di acquisto di una prima casa; del 9% in tutti gli altri casi;
  • l’imposta ipotecaria pari a 50 euro;
  • imposta catastale di 50 euro.

Acquisto casa di più di 5 anni, dal costruttore, con opzione per l’Iva

L’applicazione dell’Iva è più complessa per quanto concerne l’acquisto di una casa con più di 5 anni dall’impresa costruttrice nel caso in cui quest’ultima eserciti l’opzione Iva stessa. Se si tratta della prima casa, l’Iva viene calcolata al 4% (comma 8 bis, articolo 10, punto numero 21, della Tabella A III, del Dpr numero 633 del 1972). Nel caso in cui si tratti dell’acquisto di un soggetto Iva, l’imposta sale al 10% (o al 22% se si tratta di un immobile classificato nel Catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9). Le stesse aliquote (10% o 22%) si applicano nel caso di acquirente diverso da soggetto Iva (comma 8 bis dell’articolo 10, del Dpr 633 del 1972, punto numero 127 undecies, Tabella A, III).

Comprare casa dal costruttore con opzione Iva: quali sono le imposte da pagare?

In tutti e tre i casi (soggetto che acquista la prima casa, soggetto Iva e acquirente diverso da soggetto Iva), l’acquisto di una casa direttamente dal costruttore di un immobile con più di 5 anni, comporta le seguenti tasse e imposte:

  • imposta di registro pari a 200 euro;
  • l’imposta ipotecaria di 200 euro;
  • imposta catastale di 200 euro;
  • l’imposta di bollo per 230 euro;
  • la tassa ipotecaria per 90 euro.

Acquisto casa, ecco quali sono le tasse da pagare in caso di compravendita tra privati

L’acquisto della casa comporta il pagamento di varie tasse. L’applicazione delle imposizioni fiscali avviene, soprattutto, a seconda di chi sia il venditore dell’immobile. Il regime più vantaggioso è quello dell’acquisto della prima casa in una compravendita che avviene tra privati. Ma anche in caso di acquisto di una casa che non sia la prima possono essere individuate delle vantaggiose soluzioni dal punto di vista fiscale. Vediamole nel dettaglio.

Tasse da pagare per acquisto di una casa da un venditore privato: non c’è l’Iva

Nel caso di acquisto di una casa da un soggetto privato, indifferentemente dall’epoca della costruzione dell’immobile, il compratore non dovrà pagare alcuna imposta ai fini dell’Iva. E questo regime persiste sia per l’acquisto della prima casa che in tutte le altre ipotesi in cui non si acquisti la prima casa. La compravendita è esente anche dall’imposta di bollo e dalla tassa ipotecaria ai sensi del comma 3 dell’articolo 10 del decreto legislativo numero 23 del 14 marzo 2011.

Quali tasse sono da pagare per l’acquisto di una prima casa?

Se per il compratore si tratta di una prima casa e il venditore è un privato, l’acquisto della casa è esente sia dalla tassa ipotecaria che dall’imposta da bollo, oltre al “fuori campo” di applicabilità dell’Iva. Vi è da pagare l’imposta catastale e l’imposta ipotecaria, entrambe di 50 euro. È quanto prevede il comma 3 dell’articolo 10 del decreto legislativo numero 23 del 14 marzo 2011.

L’imposta di registro sull’acquisto della prima casa

Sull’acquisto della prima casa è da pagare, invece, l’imposta di registro. L’aliquota applicata è pari al 2% o all’1,5% a seconda dei casi. In particolare, l’aliquota è del 2% ai sensi del secondo periodo, dell’articolo 1, del Testo unico del 26 aprile 1986. L’articolo, infatti, disciplina che “l’imposta di registro si applica, nella misura indicata nella tariffa allegata al presente testo unico, agli atti soggetti a registrazione e a quelli volontariamente presentati per la registrazione”.

Imposta di registro su acquisto prima casa all’1,5%, quando va applicata?

L’aliquota dell’imposta di registro si riduce all’1,5% (ai sensi del quarto periodo, dell’articolo 1, del Testo unico, nel caso in cui “il trasferimento è effettuato nei confronti di banche e intermediari finanziari autorizzati all’esercizio dell’attività di leasing finanziario ed ha per oggetto case di abitazione, di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9, acquisite in locazione finanziaria da utilizzatori per i quali ricorrono le condizioni di cui alle note II bis e II sexies”.

Acquisto immobile diverso da prima casa da un privato: quali tasse vanno pagate?

Anche sull’acquisto di un immobile diverso dalla prima casa, indipendentemente dall’epoca di costruzione, non si applica l’Iva, l’imposta di bollo e la tassa ipotecaria. L’imposta catastale e l’imposta ipotecaria sono pari a 50 euro ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 10 del decreto legislativo numero 23 del 14 marzo 2011. Sale invece al 9% l’aliquota applicata all’imposta di registro ai sensi del primo periodo dell’articolo 1 del TP1.

Prima casa, quando la vendita prima dei 5 anni fa perdere il bonus

Quando si possono perdere i bonus sull’acquisto della prima casa vendendola o cedendola prima dei 5 anni? È necessario prestare attenzione alle disposizioni di legge prima di pensare a un ulteriore trasferimento per verificare quando la vendita sia consentita. In particolare, la condizione da verificare è quella se, con l’acquisto della prima casa, il compratore abbia usufruito dei vantaggi concessi dall’articolo 1 della Tariffa contenuta nella prima parte dell’allegato al decreto del Presidente della Repubblica numero 131 del 1986.

Agevolazioni acquisto prima casa: la decadenza per ritrasferimento entro un anno

La prima condizione per non perdere i vantaggi fiscali della prima casa è quella di non procedere alla vendita dell’abitazione prima dei 5 anni. Le agevolazioni non si perdono anche nel caso in cui si proceda, entro il termine di un anno, all’acquisto di un’altra abitazione sostituendo dunque la casa da destinare come principale. Ulteriori situazioni nelle quali non si perdono i bonus legati all’acquisto della prima casa rientrano nei casi di accordi tra coniugi separati. Le relative clausole devono essere inserite negli accordi di separazione. In particolare, negli accordi deve essere prevista la cessione della casa da un coniuge all’altro oppure la cessione dei coniugi della casa verso terzi.

Accordi di separazione nell’acquisto della prima casa a condizioni agevolate

Entrambe le situazioni rientrano nell’esenzione fiscale operata dall’articolo 19 della legge numero 74 del 6 marzo 1987.  Il legislatore, in casi di cessazione o di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, ha ritenuto applicabile l’allargamento dell’esenzione fiscale anche ai casi di separazione. Più dettagliatamente, l’articolo 19 prevede l’esenzione dell’imposta da bollo, di quella di registro e di ciascuna altra tassa prevista sia nei rapporti interni alla famiglia che in quelli relativi ai terzi.

Prima casa, separazione e decadenza agevolazioni: interpello Agenzia delle entrate

Ai fini del regime agevolato per la prima casa previsto dall’articolo 19 della legge 74 del 1987, l’Agenzia delle entrate è intervenuta per interpello con decisione del 27 febbraio 2020, numero 80. L’Agenzia era stata interpellata per la decadenza delle agevolazioni sulla prima casa in una situazione nella quale i coniugi si erano separati consensualmente. In un momento successivo, i due avevano ceduto a terzi l’immobile per il quale avevano ottenuto le agevolazioni suddette.

Decisione Agenzia delle entrate su separazione coniugi e prima casa

In tal caso, l’Agenzia delle entrate aveva rigettato l’istanza dei coniugi disponendo la decadenza delle agevolazioni legate all’acquisto della prima casa. Per arrivare alla decisione, l’Agenzia ha preso in esame il comma 3 dell’articolo 12 del decreto numero 132 del 2014. In base alla normativa, infatti, l’accordo di separazione non può contenere patti di trasferimento patrimoniale.

Prima casa, vantaggi e vincoli delle agevolazioni

L’acquisto della prima casa fa beneficiare di tutta una serie di agevolazioni che, peraltro, stimolano il mercato immobiliare. Ma, per beneficiare delle agevolazioni, è necessario rispettare determinati vincoli. Vediamo, nel dettaglio, in cosa consistono i vantaggi, le agevolazioni e i vincoli da rispettare.

Agevolazioni acquisto prima casa, Iva e altri vantaggi

Tra le agevolazioni sull’acquisto della prima casa rientrano le riduzioni dell’Iva e di altre imposte. Infatti, l’Iva viene applicata al 4% anziché al 10%. L’imposta deve essere applicata al prezzo concordato per l’acquisto della casa. Inoltre, l’imposta di registro nel caso di prima abitazione scende dal 9% al 2%. In tal caso, l’aliquota si applica alla rendita catastale rivalutata e moltiplicata per il coefficiente fisso di 115,5.

Imposta di registro nell’acquisto della prima casa

L’imposta di registro va applicata all’acquisto della prima casa nel caso in cui il venditore figuri come soggetto privato. Ciò significa che il venditore non deve agire nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione. Tuttavia, anche nel caso di venditore quale soggetto Iva, è necessario che la vendita non venga effettuata ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto.

Iva sull’acquisto della prima casa

È necessario chiarire che viene applicata l’Iva sull’acquisto della prima casa se l’abitazione è in corso di ristrutturazione o di costruzione. Altresì l’Iva viene applicata sulle abitazioni ultimate o ristrutturate da non più di 5 anni. L’applicazione dell’Iva anche alle abitazioni ristrutturate o ultima da più di cinque anni è, in ogni modo, un’opzione applicabile dal venditore alla compravendita della casa. Se il venditore dovesse decidere di non avvalersi di questa opzione, è necessario comunque emettere fattura indicando l’esenzione da Iva.

Prima casa, quando non è mai imponibile a Iva?

L’acquisto della prima casa non è mai imponibile all’Iva nel caso in cui la società titolare della compravendita, non abbia né provveduto alla sua costruzione e nemmeno alla ristrutturazione. In questo caso, non deve essere emessa nemmeno la fattura recante l’esenzione dell’Iva.

Quali sono i presupposti per l’acquisto della prima casa?

Per ottenere le agevolazioni necessarie all’acquisto della prima casa è necessario che l’abitazione sia qualificata nel catasto in determinate categorie. In particolare, le categorie catastali ammesse all’agevolazione sono quelle del gruppo A, a esclusione delle A/1, A/8 e A/9. Queste ultime tre appartengono alle categorie di abitazione di maggior pregio. Da escludere anche la categoria A/10, comprendente gli uffici.

Acquisto prima casa e residenza del compratore

Per usufruire delle agevolazioni, inoltre, l’acquirente della prima casa deve avere la residenza nello stesso Comune in cui sia ubicata l’abitazione. In caso contrario, l’acquirente ha 18 mesi per stabilirvi la propria residenza. Il termine parte dalla data del rogito di acquisto. In alternativa, senza residenza, la casa deve essere ubicata nello stesso comune dove l’acquirente svolge attività di lavoro o di studio, o dove ha sede il datore di lavoro dell’acquirente. Quest’ultimo caso si applica per acquirenti che si trasferiscono all’estero per motivi di lavoro. Infine, la casa può essere ubicata in qualsiasi comune dell’Italia nel caso in cui si tratta di un acquisto fatto da cittadino italiano che sia emigrato all’estero. In quest’ultimo caso, è necessario non avere altre abitazioni all’interno del territorio italiano.

Cosa bisogna dichiarare per l’acquisto della prima casa?

Per acquistare la prima casa con le condizioni agevolate è necessario dichiarare, nell’atto di acquisto, di non essere titolari esclusivi di altra abitazione. La dichiarazione è necessaria anche se si è titolari di abitazioni in comunione con il coniuge o in usufrutto o in proprietà di altra abitazione nel comune dove si trovi la casa oggetto dell’acquisto. Inoltre, è necessario dichiarare di non essere titolari di quote di altre abitazioni sul territorio nazionale anche nei casi di nuda proprietà o di usufrutto. In quest’ultimo caso, l’acquisto dell’altra abitazione potrebbe essere stato fatto dal coniuge o dallo stesso acquirente che richieda le agevolazioni sulla prima casa.

Quando un acquirente della prima casa può beneficiare delle abitazioni se ne ha acquistata già un’altra?

L’acquirente può beneficiare dei vantaggi dell’acquisto della prima casa anche se ne ha già acquistato una precedente sempre con i vantaggi riservati alla prima abitazione. Ciò è possibile a condizione che l’acquirente si impegni a vendere la casa precedente entro un anno dal giorno della nuova casa acquistata con le agevolazioni. In questo caso, il venditore e compratore dei due case, entrambe beneficiarie dei vantaggi della prima casa, vendendo quella precedente entro un anno otterrebbe anche il beneficio del credito di imposta previsto dalla legge numero 448 del 1998.

Prima casa, in cosa consiste il credito di imposta sul vecchio acquisto?

Il credito di imposta sulla precedente casa matura per un importo corrispondente alle imposte Iva e di registro sostenute per acquistare la prima casa beneficiaria dei vantaggi. Tuttavia, al credito di imposta deve essere applicato il limite dell’importo delle imposte pagate per acquistare l’abitazione più recente oggetto dei vantaggi della prima casa.

 

Nuova agevolazione prima casa per chi è colpito dal sisma

L’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento che si era reso necessario a seguito di una richiesta di un contribuente la cui casa era stata coinvolta dagli eventi sismici dell’agosto e dell’ottobre 2016.

Ciò che è emerso è che il proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa, dichiarato inagibile con provvedimento delle autorità competenti, può fruire nuovamente del beneficio per l’acquisto di una nuova abitazione.

In questo caso specifico, il contribuente aveva beneficiato delle agevolazioni prima casa ed aveva acquistato un immobile che dopo gli eventi sismici di agosto ed ottobre 2016 era stato dichiarato inagibile. A seguito di questa ordinanza, aveva fatto richiesta di poter acquistare un altro immobile ma sembre usufruendo del beneficio prima casa.

Il Fisco ha precisato che “l’agevolazione prima casa per un nuovo acquisto può essere riconosciuta al proprietario di un altro immobile acquistato già fruendo dello stesso beneficio, se quest’ultimo non risulta idoneo, sulla base di criteri oggettivi, a sopperire alle esigenze abitative del contribuente”.

Nel caso di un evento sismico, non prevedibile e quindi non evitabile, che ha comportato l’impossibilità per il contribuente di continuare ad utilizzare l’immobile, quindi, è possibile beneficiare nuovamente delle agevolazioni previste.

Fino a quando permarrà la dichiarazione di inagibilità dell’immobile il contribuente potrà beneficiare delle agevolazioni prima casa per l’acquisto di un nuovo immobile, anche se ha già fruito dello stesso beneficio per l’acquisto dell’abitazione dichiarata inagibile. Se successivamente al nuovo acquisto agevolato, viene revocata dagli organi competenti la dichiarazione di inagibilità, resta comunque acquisito il beneficio goduto dal contribuente per il nuovo immobile; al momento del nuovo acquisto, infatti, risultavano soddisfatte le condizioni previste dalla normativa in materia di prima casa per godere dell’agevolazione”.

Vera MORETTI