Abitazione principale o data in locazione: come si dichiara la rendita?

Come si dichiara la rendita per l’abitazione nel caso in cui sia principale oppure se l’immobile è dato in locazione? Ovvero come vanno dichiarati i redditi prodotti e quando va dichiarata la rendita catastale nel modello 730 di dichiarazione dei redditi? Ecco come procedere con l’indicazione del quadro, della colonna e dei codici da utilizzare nel modello 730 e quando l’Imu sostituisce l’Irpef per l’abitazione principale.

Abitazione principale del contribuente: è soggetta a tassazione Irpef?

L’abitazione costituente la casa principale del contribuente non è soggetta alla tassazione Irpef. Tuttavia, la rendita catastale deve essere inserita nel modello 730 di dichiarazione dei redditi. È necessario chiarire che sull’abitazione principale vige il principio di alternanza tra Imu e Irpef se non è locata. Diversamente, in caso di contratto di locazione, si procede con il reddito imponibile dell’immobile.

Immobile esente da Imu, si applica l’Irpef?

Nel caso in cui l’abitazione è esente dall’Imu e non è stata locata, si attua il principio di alternanza tra Imu e Irpef. Ovvero, l’abitazione diventa soggetta ai fini dell’Irpef. Pertanto, il reddito dell’abitazione va a concorrere a formare il reddito complessivo per il calcolo dell’Irpef. Tuttavia, tale reddito dell’abitazione non è tassato: infatti, è prevista la deduzione dell’Irpef fino a concorrere all’importo della rendita catastale dell’abitazione stessa e delle relative pertinenze.

Come si dichiara nel modello 730 la rendita catastale dell’abitazione principale?

La rendita catastale, dunque, va inserita nel modello 730 di dichiarazione dei redditi nel caso di esenzione dall’Irpef. L’importo, non rivalutato, si inserisce nella colonna numero 1 del rigo B 1. Successivamente è necessario popolare la colonna “2” inserendo il codice “1”. La deduzione della rendita catastale ai fini della determinazione del reddito imponibile verrà effettuata da chi presta l’assistenza fiscale.

Abitazione principale, come si dichiara la rendita se l’immobile è soggetto a Imu?

Se, invece, l’abitazione principale è soggetta a Imu e, dunque, non è dovuta l’Irpef, si ricade nell’ipotesi nella quale la rendita non concorre alla formazione del reddito imponibile. Non è necessaria altresì la deduzione della rendita catastale. Nel modello 730 di dichiarazione dei redditi si deve procedere con la compilazione delle colonne “1” e “2” del rigo B 1. Nei campi si deve inserire la rendita catastale (senza la rivalutazione) e il codice “1”; invece nella colonna 12, indicata come “casi particolari Imu”, deve essere immesso il codice “2”.

Come inserire i redditi da locazione dell’abitazione nel quadro B del modello 730?

Diverso è il caso in cui l’abitazione, non costituente la casa principale, è data in locazione. In primis, chi possiede immobili oppure o è titolare di altri diritti reali deve compilare il quadro B del modello 730 di dichiarazione dei redditi.

Come si calcola l’imponibile del reddito da immobile?

La determinazione dell’imponibile per il calcolo del reddito dell’immobile varia dal fatto che il fabbricato sia locato oppure no. Gli immobili non locati, infatti, concorrono a formare l’imponibile nella misura della rendita catastale. È necessaria la rivalutazione del 5%. Tuttavia, se l’immobile è stato già assoggettato nello stesso anno del periodo di imposta a Imu, non concorre a formare il reddito ai fini dell’Irpef. Come per le abitazioni principali, dunque, vige il principio di alternanza.

Come indicare nel modello 730 i fabbricati non locati?

Per gli immobili che non sono case principali e non sono locati, dunque, l’iscrizione nel modello 730 al quadro B deve comunque avvenire, anche se nulla cambia ai fini della determinazione del reddito complessivo annuale, come avviene per gli immobili locati. C’è un’eccezione per gli immobili a uso abitativo e non locati ma che si trovano nello stesso comune nel quale il soggetto contribuente ha già l’abitazione principale. In questa condizione, il reddito concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell’Irpef per il 50%. Gli immobili non locati devono essere iscritti alla colonna 1 e al rigo B 1. I campi devono essere popolati con la rendita catastale. La rivalutazione del 5% non deve essere inserita: infatti, verrà iscritta successivamente da chi effettua l’assistenza fiscale. Se il fabbricato è esente da Imu, e dunque assoggettato all’Irpef, il contribuente deve selezionare la casella 12 riguardante i casi particolari Imu.

Immobili concessi in locazione, compilazione del modello 730

Per gli immobili dati in locazione il calcolo del reddito è pari alla misura del canone ricevuto alla quale si applica la riduzione forfettaria del 5%. Se l’abitazione locato si trova nei comuni di Venezia, Burano, Giudeccca e Murano la riduzione è pari al 25%; inoltre per gli immobili di interesse storico od artistico la riduzione è del 35%.

Se il totale del canone è inferiore alla rendita catastale, il contribuente deve prendere a riferimento quest’ultima ai fini del calcolo del reddito. Gli immobili locati devono essere iscritti alla colonna “5” con i seguenti codici inerenti la tassazione:

  • codice “1” se si è proceduto alla riduzione forfettaria del 5%;
  • i fabbricati storici ed artistici necessitano del codice “4”.

Nella colonna numero 6 il contribuente deve inserire il complessivo del canone di locazione ricevuto. Invece, la colonna numero “11”, si deve utilizzare solamente nel caso in cui si applichi la cedolare secca.

Casi di rinegoziazione del canone di locazione nel 2021: come si procede?

Se nel 2021 è stato rinegoziato il canone di locazione si procede con la compilazione del modello 730 nella seguente maniera:

  • il quadro da compilare è quello “B”;
  • la colonna “7” si utilizza per i casi particolari;
  • è necessario inserire uno dei tre codici previsti ovvero 6, 7 e 8. Il codice “6” va utilizzato se la rinegoziazione ha previsto la riduzione del canone di locazione; diversamente, il codice “7” si utilizza se il contribuente non ha fatto comunicazione all’Agenzia delle entrate della rinegoziazione del canone dell’immobile a uso abitativo. Lo stesso codice si utilizza anche per i casi nei quali, oltre alla mancata comunicazione all’Agenzia delle entrate, non sia stato pagato il canone concordato, anche parzialmente.

Quando gli immobili a utilizzo abitativo si possono non assoggettare a tassazione?

Dal 1° gennaio 2020, il contribuente può non assoggettare a imposta i canoni di locazione riguardanti i fabbricati a uso  abitativo nei casi in cui:

  • non abbia ottenuto i canoni di locazione prima della data ultima prevista per la presentazione della dichiarazione dei redditi;
  • oppure non sia stata presentata ingiunzione di pagamento o intimazione allo sfratto per la morosità di chi ha preso in locazione l’immobile.

Tuttavia, il contribuente deve inserire nel modello 730 la rendita catastale.

Compilazione del modello 730: quando si usa il codice ‘8’?

Nel modello 730 di dichiarazione dei redditi, in corrispondenza della colonna 7 del quadro B, il contribuente deve immettere il codice “8” nei seguenti casi:

  • per la rinegoziazione del canone di locazione con riduzione del canone stesso;
  • se il contribuente non ha presentato comunicazione all’Agenzia delle entrate;
  • nelle situazioni di comproprietà con il contribuente comproprietario dell’immobile;
  • se la locazione sia stata fatta da uno o più comproprietari per la propria quota.

Errori Imu e Tasi? Ecco che fare

Ormai si stanno chiudendo i termini per il saldo di Imu e Tasi 2015, ma è bene ricordare ai ritardatari come comportarsi in caso di errori nel saldo o nella compilazione degli F24 di Imu e Tasi.

In questo ci viene in aiuto l’ufficio studi dell’Associazione Geometri Fiscalisti (Agefis), che ha stilato un decalogo su ciò che c’è da fare in caso di errore nel saldo di Imu e Tasi e anche per evitare a monte errori nel pagamento.

Abitazione principale. Solo un’abitazione può essere considerata principale ai fini del pagamento di Imu e Tasi; questo anche qualora vi siano due coniugi residenti in due immobili diversi ma nello stesso Comune oppure immobili contigui ma separati nelle schede catastali.

Aliquote ministero delle Finanze. Consultare le aliquote pubblicate sul sito del ministero il 28 ottobre 2015 per calcolare l’importo di Imu e Tasi.

Detrazione Tasi. Controllare le delibere dei sindaci dei vari comuni, in quanto le aliquote variano da città a città.

Pertinenze Tasi. È ammessa una sola pertinenza per ogni immobile per categoria C/2 (cantine, soffitte, magazzini), C/6 (box auto), C7 (tettoie).

Codici tributo Imu e Tasi. Nel caso di utilizzo di codici tributo sbagliati o di errata suddivisone dell’imposta tra i diversi immobili, con totale versato corretto, l’errore può essere emendato con una semplice comunicazione all’ufficio comunale.

Codice comune Imu e Tasi. Nel caso di errore nell’indicazione del codice comune, l’errore può essere corretto presentando un’istanza di rettifica.

Importo minimo Imu 2015. Il limite minimo di versamento per il pagamento di Imu e Tasi è pari a 12 euro. Il calcolo dell’importo minimo deve essere effettuato sull’intero anno e su tutti gli immobili posseduti.

Tasi inquilini e proprietari. Chi occupa l’immobile come inquilino, comodatario o titolare di leasing, deve pagare una quota di Tasi variabile dal 10 al 30%. Se il Comune non ha fissato alcuna percentuale, l’importo da considerare è quello del 10%.

Importo non corretto Imu e Tasi. In caso di errore nella somma versata, è necessario il ravvedimento operoso, con il pagamento di interessi e sanzioni.

Errori nell’F24. Errori formali nell’F24 di Imu e Tasi che non modifichino il pagamento del tributo, si possono correggere con un’istanza su un apposito modello previsto dal Comune.

Imu e Tasi, calcolo importo e aliquote

Ormai mancano pochi giorni al termine ultimo del 16 dicembre per provvedere al saldo di Imu e Tasi 2016. È bene quindi utile stilare un piccolo vademecum-riassunto per ricordare i passi necessari per effettuare il pagamento di Imu e Tasi e riportare le aliquote Imu in alcuni dei più importanti capoluoghi di regione.

Intanto, per effettuare il calcolo dell’importo di Imu e Tasi ci si può servire di alcuni software creati appositamente come, per esempio, quello presente sul sito riscotel.it. Nel caso ci si volesse cimentare da soli, ecco come fare.

  • individuare la rendita catastale dell’immobile, ricavandola attraverso l’atto di compravendita o richiedendo un’apposita visura catastale;
  • moltiplicare la rendita per il coefficiente del 5 per mille;
  • moltiplicare la cifra risultante dalla precedente operazione per i coefficienti relativi a ciascuna classe catastale di immobile: 160 per le classi A (esclusa la 10), C/2, C/6, C/7; 140 per le classi C/3, C/4, C/5; 80 per le classi D/5 e A/10; 60 per la classe D esclusa la 5; 55 per la classe C/1;
  • applicare alla risultante l’aliquota deliberata da ciascun comune, richiedendola al comune stesso o consultando le delibere presenti sul sito del ministero dell’Economia;
  • sottrarre dalla risultante le eventuali detrazioni;
  • dividere la risultante per 2.

Dopo la procedura necessaria al calcolo dell’importo di Imu e Tasi, vediamo ora le aliquote Imu di alcune dei principali capoluoghi di regione, al Nord, al centro e al Sud.

Aliquote Imu Milano

A Milano le aliquote sono rimaste le stesse dello scorso anno: aliquota generale data dalla somma di Imu e Tasi all’1,14% pari all’1,06%, tranne nei casi di (a salire): 6 per mille per prime case di categoria A1, A8 e A9 (case di lusso); 6,5 per mille per seconde case in affitto calmierato; 7,6 per mille per immobili di proprietà o in affitto a start-up (a partire dall’1 gennaio 2013) o per seconde case occupate abusivamente; 8,8 per mille per immobili non commerciali; 8,7 per mille per negozi, laboratori e botteghe artigiane; 9,6 per mille per seconde case in affitto rientranti nel gruppo A (esclusa la categoria A10). Detrazione di 200 euro per gli immobili destinati ad abitazione principale.

Aliquote Imu Roma

Anche a Roma le aliquote Imu sono rimaste le stesse dello scorso anno: 5 per mille per le prime case di categoria A1, A8 e A9 (detrazione: 200 euro); 6,8 per mille per alloggi ATER (detrazione: 200 euro); 10,6 per mille per tutti gli altri immobili, con eccezioni come sale cinematografiche o negozi storici, per le quali è prevista l’applicazione del 7,6 per mille.

Aliquote Imu Napoli

A Napoli sono state introdotte nuove aliquote: 8 per mille per immobili locati a titolo di prima di abitazione principale (6,6 per mille qualora l’immobile sia ceduto in locazione a giovani coppie); 10,6 per mille sugli immobili diversi dalla abitazione principale.

Aliquote Imu Palermo

A Palermo sono state introdotte le seguenti aliquote: 0,48% per prime case rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (detrazioni: 200 euro); 0,76% per terreni agricoli; 1,06% per altri immobili e aree fabbricabili.

Tasi, chi paga?

Tasi, chi paga? La macchina fiscale italiana è riuscita ancora una volta a dare il peggio di sé in quanto a farraginosità, superficialità e approssimazione con la telenovela della Tasi. La famigerata tassa sui servizi indivisibili, la cui prima rata dovrebbe andare in pagamento entro il 16 giugno è ancora in buona parte nebulosa grazie a una serie di rinvii, rimpalli e indecisioni che, ancora una volta, vanno solo a danno dei cittadini e delle imprese, contribuenti e sudditi.

Associazioni dei consumatori, professionisti e imprese sono sul piede di guerra, i cittadini non ci capiscono nulla e i Caf sono allo stremo, presi in mezzo tra le richieste dei contribuenti e le non risposte che arrivano a livello istituzionale. Ma a oggi, che cosa si sa?

Quello che è certo è che, visto il rischio di non incassare subito gli introiti della Tasi, molti Comuni che fino a pochi giorni fa non avevano deciso le aliquote si sono date una rapida mossa: il numero di amministrazioni pronte ha ora superato le 2mila. Se l’ultimo giorno utile per determinare il livello di imposizione della Tasi era venerdì 23 maggio, c’è tempo fino al 31 del mese per pubblicare sul sito dell’Agenzia delle Entrate il testo della delibera. La pubblicazione è discriminante per sapere se bisogna pagare la prima rata del tributo entro il 16 giugno o se bisognerà passare alla cassa dopo l’estate, se non a dicembre. 

Tanto per complicare le cose, la legge di Stabilità ha istituito il cosiddetto Iuc, tributo che dovrebbe raggruppare la Tasi e la tassa sui rifiuti, anche se, di fatto, ciascuno dei due tributi va per i fatti suoi: la prima rata della Tasi si paga entro il 16 giugno solo nei Comuni che hanno pubblicato entro il 31 maggio la delibera con le aliquote relative sul sito del ministero delle Finanze. Per gli altri Comuni, i termini di versamento saranno prorogati da un decreto governativo che posticiperà il versamento a settembre o a ottobre.

Più chiaro il discorso sull’Imu, visto che quella andrà pagata. La prima rata si verserà entro il 16 giugno in tutti i casi: se il Comune ha pubblicato la delibera 2014, l’acconto si calcola sulle aliquote aggiornate, altrimenti si paga con le regole del 2013.