Congedo straordinario legge 104: a chi spetta e come richiederlo

Il congedo straordinario legge 104 è un particolare periodo di aspettativa retribuita della durata di 24 mesi che può essere richiesto da familiari di persone con disabilità ai sensi della legge 104/92.

Chi può chiedere il congedo straordinario legge 104?

Il congedo straordinario legge 104 è disciplinato da D.lgs. 26.03.2001 n.151, art. 42 come modificato dal D.lgs. 119/2011 ed è riservato a lavoratori del settore privato e del settore pubblico. Affinché sia possibile avvalersene è necessario che nel verbale sia specificato che si tratta di “Persona con handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, Legge 104/1992)” .

Si è detto che il congedo straordinario legge 104 spetta ai familiari, in realtà non è richiedibile in modo generico da essi, ma secondo in preciso ordine. Ora vedremo qual è.

Possono richiedere questa misura:

  • il coniuge convivente o parte dell’unione civile;
  • il padre o la madre della persona colpita da grave disabilità, naturalmente può trattarsi anche di figli adottivi, affidatari, figli nati in costanza di matrimonio o in assenza di matrimonio, insomma sono parificati tutti i figli. Il padre o la madre possono però richiedere di assistere solo se non ci sia un coniuge, ad esempio perché il soggetto colpito da patologia non sia mai stato sposato, oppure nel caso in cui il coniuge sia impossibilitato ad occuparsene, ad esempio perché gravemente malato;
  • uno dei figli conviventi della persona malata, in questo caso si deve comunque essere in una situazione di assenza di coniuge o parte dell’unione civile o sua impossibilità a occuparsene e in assenza è impossibilità ad occuparsene da parte dei genitori. Nel caso in cui il figlio non sia convivente al momento della richiesta deve comunque instaurare una convivenza con il genitore che ha bisogno di tutela.
  • fratelli e sorelle del soggetto colpito da disabilità, in questo caso l’assenza o impossibilità deve riguardare: coniuge convivente o parte dell’unione civile, genitori del disabile e figli conviventi del disabile;
  • un parente o affine entro in terzo grado, ma solo in assenza o impossibilità per gravi motivi di salute di uno dei soggetti già visti. Parenti e affini entro il terzo grado sono i nipoti, suoceri, generi, nuore, pronipoti, zii, bisnonni.

 

Come presentare la domanda per il congedo straordinario legge 104

Il congedo straordinario legge 104 prevede quindi una scala gerarchica ben precisa di soggetti che possono avvalersene per occuparsi del disabile grave. Non si può ottenere tale congedo nel caso in cui il disabile sia ricoverato presso strutture. Il congedo straordinario è pagato dal datore di lavoro e poi rimborsato a questi dall’INPS. Può essere goduto in maniera frazionata anche a giorni, ma in questo caso i festivi non sono calcolati nel computo.

La domanda per accedere al congedo straordinario legge 104 deve essere presentata telematicamente sul sito INPS attraverso la voce “Invio OnLine di Domande di Prestazioni a Sostegno del Reddito” . Può inoltre essere presentata attraverso il CAF o patronati, oppure attraverso il contact center al numero 803164 da telefono fisso (gratuito) e 06164164 (a pagamento secondo il proprio piano tariffario). I tempi per la lavorazione della domanda sono di circa 30 giorni, nel rispetto della legge n. 241/1990.

Una volta approvata l’istanza il lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per 2 anni che possono essere goduti anche in modalità frazionata. Il lavoratore mantiene il diritto alla retribuzione avendo come riferimento lo stipendio dell’ultimo mese antecedente rispetto alla richiesta del congedo straordinario legge 104.

Il periodo di congedo non viene calcolato in riferimento alla maturazione delle ferie, tredicesima e TFR. Sono invece coperti da contributi figurativi e quindi sono validi al fine della maturazione del diritto alla pensione e al calcolo dell’assegno pensionistico. E’ previsto un tetto massimo di retribuzione per il congedo straordinario legge 104, questo viene determinato di anno in anno. Per il 2021 l’importo previsto era di 48.737 euro questa somma deve coprire sia il costo della contribuzione che quello della retribuzione, quindi possono esservi leggere ripercussioni per coloro che dovessero avere un “costo” ulteriore rispetto a tali somme.

Lavoratori che non possono richiedere il congedo straordinario legge 104

L’INPS sottolinea che non possono richiedere il congedo straordinario legge 104 alcune categorie di lavoratori, in particolare si tratta di:

  • lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari;
  • lavoratori a domicilio;
  • addetti ai agricoli giornalieri;
  • i lavoratori autonomi;
  • i lavoratori parasubordinati;
  • dipendenti con contratto di lavoro part-time verticale , durante le pause di sospensione contrattuale.

Il congedo straordinario è solo una delle misure di cui possono avvalersi i lavoratori che si trovano a dover far fronte a periodi “difficili”. Per conoscere gli altri strumenti disponibili si possono leggere gli approfondimenti:

Congedi per padri lavoratori e tutela della paternità: la disciplina

Lavoro: quando si può chiedere l’aspettativa retribuita e non retribuita

Lavoro: quando si può chiedere l’aspettativa retribuita e non retribuita?

Il lavoratore può avere esigenze particolari che lo portano a dover lasciare per un periodo il lavoro, in questo caso è possibile richiedere l’aspettativa, naturalmente non devono essere tenute in considerazione solo le esigenze del lavoratore, ma anche quelle del datore di lavoro che ha bisogno delle prestazioni lavorative dei suoi dipendenti. Proprio per bilanciare gli interessi del datore di lavoro con quelli del lavoratore sono previste condizioni e limiti all’aspettativa. Vediamo ora quando il lavoratore può fare istanza per l’aspettativa e il trattamento economico.

Cos’è l’aspettativa

La prima cosa da sottolineare è che il lavoratore può richiedere l’aspettativa retribuita e non retribuita.

L’aspettativa è un periodo di astensione temporanea dal lavoro riservata ai dipendenti del settore pubblico e del settore privato. Chi chiede e ottiene l’aspettativa ha diritto a conservare il posto di lavoro e in alcuni casi ha diritto alla retribuzione e vedremo in quali. L’aspettativa è disciplinata dalla legge 50 del 2000, attuata con regolamento 278 del 2000, e dallo Statuto dei Lavoratori, legge 300 del 1970, deve però essere precisato che ulteriori regole sono contenute nei vari CCNL. Di conseguenza in questa sede ci occuperemo della disciplina generale, avendo però cura di precisare che ci possono essere variazioni dovute appunto a tali contratti. Un’altra premessa, prima di passare ai casi in cui si può chiedere l’aspettativa, è che la stessa può essere fruita in modalità continuativa o frazionata.

Gravi motivi personali

La prima tipologia di aspettativa è quella richiesta per gravi motivi personali che naturalmente devono essere dichiarati. L’aspettativa per motivi personali o familiari può essere richiesta a causa di un disagio personale oppure per gravi motivi come cura e l’assistenza dei parenti e affini (anche se non conviventi ) entro il 3° grado, si tratta di coniuge, figli, genitori, suoceri, generi, nuore, fratelli e sorelle.

La richiesta deve essere presentata al datore di lavoro allegando i certificati medici di tali soggetti da cui si possano evincere le condizioni di salute e quindi anche il bisogno di assistenza continua di tali soggetti. Il periodo di aspettativa per motivi personali o familiari ha una durata massima di due anni. Si tratta di un’aspettativa non retribuita e il periodo interessato da tale istituto non viene calcolato ai fini previdenziali e per l’anzianità di servizio.

La cosa da sottolineare in merito all’aspettativa per gravi motivi familiari o personali è che il datore di lavoro può rifiutarsi di concederla, deve però motivare tale decisione e di solito la motivazione deve essere inerente la tipologia di problematica dichiarata dal lavoratore, su istanza del lavoratore deve inoltre riesaminare la richiesta. La Corte di Cassazione in merito ha precisato che il datore di lavoro deve comunque comportarsi con buona fede e correttezza, evitando comportamenti ostruzionistici Cass. n. 12563/2014.

Disagio personale

In merito a questa tipologia di aspettativa deve essere anche sottolineato che i motivi, oltre alla malattia di un parente, possono essere legati a un “disagio personale” del dipendente, naturalmente questa formula non è semplice da interpretare. In genere si ritiene che il lavoratore non possa chiedere questa tipologia di aspettativa per motivi di salute perché in questo caso c’è la malattia, ma alcuni CCNL e in particolare quello dei metalmeccanici, turismo, telecomunicazioni, tessili, pulizie e servizi integrati, prevedono la possibilità di utilizzarla per malattia o infortunio fruibile al termine del periodo di comporto.

Aspettativa per motivi di formazione e studio

Può essere richiesta anche per motivi di formazione e studio. Si tratta di un’opportunità concessa ai dipendenti del settore pubblico e privato con almeno 5 anni di servizio in azienda che intendano:

  • completare la scuola dell’obbligo;
  • conseguire un titolo di studio di secondo grado;
  • intendano conseguire un diploma universitario o una laurea;
  • partecipare ad attività formative diverse da quelle proposte o finanziate dal datore di lavoro.

In questo caso può avere una durata non superiore a 11 mesi e non è retribuita. Anche in questo caso il datore di lavoro può rifiutare tale concessione oppure chiedere che sia effettuata in un periodo diverso.

Diversa è invece l’aspettativa per il dottorato, questa infatti è prevista solo per il contratto del pubblico impiego, la durata dell’aspettativa è la stessa del corso di studio, naturalmente può essere concessa solo al dipendente che sia stato ammesso al corso di dottorato. Deve essere specificato che con la legge Gelmini (legge 240 del 2010) non è più un diritto, infatti il datore di lavoro, quindi l’amministrazione pubblica, concede l’aspettativa previa verifica della compatibilità tra il dottorato e le esigenze di servizio nella Pubblica Amministrazione. Inoltre l’aspettativa può essere rifiutata per motivi di servizio.

In questo caso cambiano anche le norme relative alla retribuzione. Se il richiedente è stato ammesso al dottorato con borsa, non avrà la retribuzione, mentre nel caso in cui sia stato ammesso senza borsa dovrà essere concessa l’aspettativa retribuita con retribuzione ordinaria. In questo caso inoltre il periodo di aspettativa sarà utile a fini pensionistici e per la progressione di carriera.

Aspettativa per cariche pubbliche elettive

Questa tipologia si riconosce a coloro che vengono eletti alle seguenti cariche:

  • Parlamentare Europeo o Nazionale;
  • membro delle assemblee regionali;
  • sindaco di comuni;
  • presidente di provincia,
  • presidente di consiglio comunale, provinciale, di consigli circoscrizionali (solo nelle città con più di 500.000 abitanti);
  • assessore;
  • consigliere comunale, provinciale, di comunità montane e unioni di comuni.

In questo caso l’aspettativa non è retribuita.

Aspettativa per tossicodipendenza

L’aspettativa per tossicodipendenza viene concessa a lavoratori che abbiano problemi di dipendenze da sostanze psicotrope e che decidono di seguire programmi riabilitativi. Può inoltre essere concessa a lavoratori che abbiano l’esigenza di assistere familiari in percorsi di riabilitazione per problemi di tossicodipendenza. Si tratta anche in questo caso di aspettativa non retribuita, inoltre è necessario che il SERT o altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali certifichino la partecipazione a tali piani riabilitativi. Nel primo caso la durata massima dell’aspettativa è di tre anni, mentre nel secondo caso la durata è di tre mesi.

Aspettativa per ricongiungimento

Può essere richiesta quando è necessario recarsi all’estero per ricongiungersi con il coniuge che lavora all’estero. E’ fruibile solo dai dipendenti pubblici, non si riceve la retribuzione e la concessione avviene solo nel caso in cui la Pubblica Amministrazione di appartenenza non abbia la possibilità di collocare il dipendente a lavoro nel Paese di destinazione.

Volontariato

Può essere richiesta da lavoratori del settore pubblico e del settore privato. Il lavoratore può richiederla in seguito al verificarsi di calamità naturali al fine di partecipare ad attività di soccorso con durata massima di 30 giorni consecutivi o 90 frazionati nell’anno. Può inoltre essere richiesta per attività di pianificazione, simulazione di emergenza e formazione per una durata massima di 30 giorni continuativi. E’ retribuita, ma il datore di lavoro può chiedere il rimborso della retribuzione versata all’autorità di protezione civile competente per territorio.

Dall’aspettativa deve essere distinto il congedo straordinario legge 104 che vedremo a breve.