Assegno unico 2022, da oggi al via i pagamenti dell’Inps

Assegno unico 2022 è da oggi realtà per molte famiglie. Secondo quanto dichiarato dall’Inps sono partiti i primi pagamenti.

Assegno unico 2022, il 16 marzo la data di inizio dei pagamenti

Al via da oggi, 16 marzo 2022, i pagamenti per l’assegno unico figli a carico dell’INPS. Parte proprio oggi il pagamento della prima mensilità dell’assegno. L’INPS sembra abbia mantenuto la sua promessa, così come disposto dalla stessa normativa in materia di aiuti per le famiglie.

Ad oggi risultano arrivate circa tre milioni di domande. Tuttavia si tratta delle richieste che sono state presentate tra il primo gennaio ed il 28 febbraio 2022 e che dovranno essere esitate entro fine mese di marzo. Ma ciò che si pensa, è che il beneficio dovrebbe interessare circa 5 milioni di figli e quindi di relative famiglie. Pertanto ci si aspettano ancora tante domande, del resto c’è tempo fino a giugno.

C’è tempo fino a giugno per presentare la domanda

Per i ritardatari, cioè coloro che non hanno ancora presentato la domanda per richiedere l’assegno unico 2022, niente paura. Infatti si potrà richiedere fino al mese di giugno. Tuttavia gli arretrati saranno lo stesso accreditati e non verranno persi.

Anche in questo caso potranno chi ancora non lo ha fatto, potrà presentare domanda compilando online sul sito dell’Inps. Per accedere occorre sempre usare le credenziali SPID, oppure la carta di identità elettronica o la carta dei servizi. Rimane anche la possibilità di farla attraverso un CAF di propria fiducia o chiamando il contact center dell’istituto nazionale di previdenza sociale.

Mentre per i beneficiari del reddito di cittadinanza la procedura è molto più snella. Infatti non dovranno presentare alcuna domanda. Basterà avere i requisiti richiesti per trovasi accreditata la somma spettante per i figli, insieme alla rata del reddito o di pensione di cittadinanza. In questo caso, però, le quote spetteranno dal mese di aprile 2022. 

Assegno unico 2022, le quote e l’app io

La quota per ogni figlio va da 175 euro a 50 euro al mese per ogni figlio, fino al compimento del ventunesimo anno di età. L’importo dipende dal valore dell’Isee del nucleo familiare. L’accredito spetta anche ai nascituri già dal compimento del settimo mese di gravidanza della madre.  Mentre chi non presenta ISEE oppure ha un valore superiore a 40 mila euro riceverà comunque l’importo minimo di 50 euro. Inoltre gli importi possono aumentare in relazione ai nucleo familiari numerosi, disabilità, o casi di particolare disagio.

Infine per il richiedente il beneficio è utile avere installato sul proprio dispositivo l’app IO, in quanto qui riceverà il messaggio INPS con cui si indica la messa in liquidazione dell’assegno e la data di valuta. Questo permette quindi di sapere quando i soldi saranno disponibili sul proprio conto o carta. Tuttavia rimane sempre la possibilità di controllare lo stato di avanzamento della propria pratica sul sito dell’INPS, nella sezione dedicata.

 

 

 

Assegno unico universale, la guida completa per le famiglie

L’assegno unico universale è il contributo più richiesto dalla famiglie, ma anche quello che desta maggiori dubbi, proviamo a risolverli.

Assegno unico universale, può essere richiesto dai forfettari?

Non vi è nessuna incompatibilità tra l’assegno unico universale e i soggetti economici che hanno aderito al regime forfettario di tassazione. Pertanto se un genitore è un lavoratore autonomo, ed il suo regime di tassazione è quello di tipo forfettario, può presentare la domanda all’INPS. Per maggiori dettagli è possibile consultare questo approfondimento dedicato a queste categorie di lavoratori forfettari.

Assegno unico universale, c’è l’obbligo di ISEE?

Il contributo spetta a tutti i nuclei familiari in cui vi sono figli a carico di età compresa entro i 21 anni. L’importo mensile è legato all’indicatore della situazione economica equivalente, ed ha un valore minimo di 50 euro. Tuttavia è possibile richiederlo anche se il contribuente non ha presentato l’Isee entro il mese di marzo, previsto per l’inizio dei versamenti per i beneficiari. Se non si è presentato l’Isee, ecco cosa fare: Assegno unico con o senza ISEE è richiedibile all’INPS?

Genitori separati o divorziati, possono chiedere l’assegno?

I genitori separati o divorziati possono anche loro richiedere il contributo per ogni figlio della coppia. I genitori però possono chiedere l’importo pari al 100% o al 50%, cioè diviso a metà tra le parti. Tutto dipende dall’accordo che hanno fatto gli ex coniugi sia dinnanzi al giudice o anche in separata sede, ad esempio in una fase successiva. Ecco la procedura che devono seguire i genitori separati o divorziati per richiedere l’assegno.

Come chiedere l’assegno se si è in gravidanza

L’assegno unico si può chiedere anche se si è in stato interessante. Lo Stato ha cancellato il Bonus nascita, e quindi l’Inps non erogherà il contributo per le famiglie. Tuttavia la mamma potrà chiedere l’assegno unico universale dal settimo mese di gravidanza. Anche se il riconoscimento verrà assegnato al momento della nascita del bambino, ma non si perderanno gli arretrati. Ecco come procedere e tutte le regole da seguire per richiedere l’assegno e si è in gravidanza.

Assegno universale unico, come richiedere l’accredito

L’assegno unico universale viene accreditato direttamente sul conto corrente del soggetto che ne ha fatto richiesta. Infatti proprio nella domanda che viene presentata va indicato l’IBAN per l’eventuale accredito. Tuttavia il bonifico può essere riscosso e accreditato su conto corrente bancario, postale, carta di credito o altri strumenti, così come indicato in questo articolo di approfondimento.

Famiglie affidatarie, possono richiedere il contributo?

L’assegno unico spetta anche alle famiglie affidatarie che accolgono un minore all’interno della propria casa. Infatti per molti il dubbio è a quale Isee ci si riferisce? Ecco l’Inps è venuto incontro specificando cosa fare in questo caso specifico. Ebbene il parametro di riferimento è sempre quello dell’ISEE, ma attenzione deve essere quello in cui è inserito il minore. E questo vale indipendentemente dal motivo che ha portato alla richiesta dell’assegno per i minori in affidamento.

Cosa succede se l’importo non è corretto?

Come detto l’erogazione dell’assegno sarà marzo 2022. Ma le famiglie hanno la possibilità di verificare l’importo dell’assegno attraverso il simulatore dell’INPS. Basta accedere al sito dell’ente e dopo aver inserito i dati, verificare l’ipotetico importo. Ma cosa fare se l’assegno non soddisfa quanto previsto? Ci sono dei rimedi da fare come ad esempio utilizzare l’Isee corrente invece che quello ordinario, se ha un valore più basso, e qui vi spieghiamo come fare per aumentare il valore dell’assegno unico figli.

E se si vive all’estero può essere preso il contributo?

Anche se si vive all’estero c’è la possibilità di richiedere l’assegno unico per i figli a carico. Ma non per tutti solo per chi è comunque residente in Italia, ho a qualche permesso per vivere fuori. Inoltre occorre anche che paghi le tasse nel nostro Paese e che i componenti all’estero facciano parte dello stesso nucleo famigliare, ecco l’approfondimento dei vari casi possibili.

Se due persone convivono, possono richiedere l’assegno?

L’assegno unico, come abbiamo detto, dipende sia dal numero dei componenti della famiglia, che dal valore dell’ISEE. Ma ci sono dei casi in cui all’interno della famiglia, ci sono due persone conviventi, cioè non sposate. Quando questo si verifica occorre valutare il valore dell’Isee minorenni. Ci sono tante ipotesi da considerare che sono prese in esame all’interno di questo articolo riservato proprio ai conviventi che formano il nucleo familiare.

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Assegno unico, i conviventi formano il nucleo familiare?

L’assegno unico ha un valore legato al numero dei componenti e alle condizioni reddituali del nucleo familiare. Ma cosa si intende di preciso con questo termine?

Assegno unico, la definizione ai fini del concetto di nucleo familiare

Prima di ogni cosa è bene considerare il concetto di nucleo familiare secondo l’articolo 3 del Dpcm 159/2013. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU. Tuttavia i coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, si identifica di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con una residenza anagrafica diversa è attratto al nucleo la cui residenza anagrafica è attratto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare.

Se non vi è accordo, la residenza famigliare è individuata nell’ultima residenza comune, o in assenza di una residenza comune, quella in cui uno dei coniugi ha maggiore durata. Il coniuge non fa parte del nucleo familiare quando:

  • è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l’omologazione della separazione consensuale;
  • uno dei coniugi non ha la potestà sui figli o è adottato;
  • la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti;
  • sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

L’assegno unico in caso di soggetti conviventi

Può succedere che all’interno di una famiglia il genitore sia uno solo e l’altro adulto sia un convivente. Cosa fare in questi casi? Per richiedere l’assegno unico per i figli a carico, è necessario presentare l’Isee minorenni (articolo 7 del Dpcm 159/2013).  Ai fini del calcolo dell’ISEE per le sole prestazioni sociali agevolate rivolte ai minorenni, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio.

Però il discorso non vale nei seguenti casi, che possiamo così riassumere, quando:

  • il genitore risulti avere figli con persona diversa dall’altro genitore;
  • il genitore risulti coniugato con persona diversa dall’altro genitore;
  • sussiste esclusione della potestà sui figli o è  adottato;
  • risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici;
  • con provvedimento dell’autorità giudiziaria in cui è stabilito il versamento di assegni periodi destinato al mantenimento dei figli.

Il caso di genitori non conviventi

Nel caso in cui il genitore non convivente non contribuisca versando un assegno di mantenimento del figlio, il suo reddito e patrimonio rilevano nell’indicatore come “componente attratta” o “componente aggiuntiva“. Per i figli maggiorenni invece si fa riferimento all’Isee ordinario e i maggiorenni con residenza diversa rispetto ai genitori che fanno nucleo familiare a se.

Infine, in generale, comunque, l’Isee fa riferimento alla famiglia anagrafica che risulta dallo stato di famiglia in Comune. Pertanto, se nel nucleo che convive con il minore ci sono eventuali zii o nonni, vanno indicati anche loro nel nucleo a fini Isee. Quindi per presentare domanda è sempre meglio chiedere maggiore informazioni al Patronato o ai professionisti che potranno provvedere ad una corretta compilazione della richiesta.