Assegno nucleo familiare, cos’è e quali sono gli importi maggiorati

L’assegno per il nucleo familiare (Anf) rappresenta una prestazione economica dell’Inps alle famiglie di determinate categorie di lavoratori. Il riconoscimento e il calcolo dell’importo dell’Anf dipende dalla composizione del nucleo familiare e dal reddito della famiglia, oltre al numero di familiari e dei figli. Il calcolo dell’assegno familiare avviene per importi via via decrescenti a scaglioni di reddito crescenti.

Assegni nucleo familiare, a chi spettano?

Gli assegni per i nuclei familiari vengono riconosciuti ed erogati dall’Inps alle seguenti categorie di lavoratori:

  • dipendenti del settore privato;
  • domestici e somministrati;
  • dipendenti agricoli;
  • gli iscritti alla Gestione separata;
  • i dipendenti di ditte fallite o cessate;
  • i titolari di pensioni a carico del Fondo pensione lavoratori dipendenti, dei fondi speciali e degli ex Enpals;
  • chi percepisce prestazioni previdenziali;
  • i lavoratori che si trovino in altre situazioni di pagamento diretto.

Anf, da quando decorre e per quanto tempo dura

L’assegno per il nucleo familiare decorre dal primo giorno del periodo di busta paga o, in ogni modo, del pagamento della prestazione previdenziale in concomitanza con il momento in cui si verifichino determinate condizioni previste dal diritto. Ad esempio, la nascita dei figli o la celebrazione del matrimonio fa iniziare a decorrere gli assegni familiari. Il termine del riconoscimento degli Anf è fissato alla fine del periodo in corso oppure alla data in cui cessano le condizioni stesse che hanno determinato il diritto all’assegno. Ad esempio, in seguito alla separazione legale del coniuge, o alla maggiore età dei figli.

Assegni familiari, i requisiti per presentare la domanda

Gli assegni spettano alle famiglie composte da:

  • il lavoratore che fa la richiesta o il titolare della pensione;
  • il coniuge oppure la parte di un’unione civile, anche se non convivente;
  • i figli fino a 18 anni di età, conviventi oppure no;
  • figli maggiorenni che siano stati dichiarati inabili assoluti e permanenti;
  • figli dai 18 ai 21 anni, facenti parte di famiglie numerose, ovvero con almeno 4 figli di età non superiore ai 26 anni.

Quando si presenta domanda per gli assegni familiari?

La domanda per gli assegni familiari deve essere inoltrata per ciascun anno nel quale si ha diritto all’indennità. Nel caso in cui intervengano delle variazioni nel reddito o nella composizione della famiglia, è necessario presentare comunicazione entro i 30 giorni successivi. Non deve essere presentata una nuova domanda o domanda di variazione degli Anf in corso, nel caso in cui si venga rioccupati presso il medesimo datore di lavoro.

Come, a chi e da chi deve essere presenta la domanda degli assegni familiari?

La presentazione della domanda degli assegni familiari per i dipendenti di aziende del settore privato, a esclusione di imprese agricole, deve essere presentata esclusivamente on line sul sito dell’Inps. È lo stesso lavoratore a presentarla personalmente oppure attraverso un patronato. Per i dipendenti di aziende agricole a tempo indeterminato (Oti), la domanda deve essere presentata dai datori di lavoro attraverso il modello Anf/Dip (SR 16) in modalità cartacea. L’Anf relativa ai lavoratori di imprese fallite o cessate avviene mediate erogazione diretto dell’assegno da parte dell’Inps. La relativa domanda deve essere presentata entro 5 anni all’inps attraverso i servizi del sito ufficiale, oppure tramite contact center o patronati.

Assegno per il nucleo familiare, quali redditi bisogna considerare?

Il calcolo di quanto spetti di Assegno per il nucleo familiare dipende dalla tipologia del nucleo familiare, dal numero dei familiari e dal reddito complessivo della famiglia stessa. I redditi da prendere in considerazione ai fini del calcolo sono quelli assoggettati all’Irpef, al lordo delle detrazioni di importa, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali. I redditi da prendere in considerazione per il calcolo degli Anf sono quelli maturati nell’anno solare precedente al 1° luglio di ciascun anno fino al 30 giugno dell’anno susseguente.

Quali redditi non devono essere presi in considerazione per il calcolo degli Anf?

Non devono essere dichiarati ai fini della determinazioni dei redditi:

  • i Trattamenti di fine rapporto (Tfr), quelli di famiglia, le rendite vitalizie dell’Inail;
  • le pensioni di guerra o tabellari per i militari di leva vittime di infortunio;
  • le indennità di accompagnamento a ai ciechi civili assoluti, agli invalidi civili, ai minori invalidi impossibilitati a camminare, ai pensionati di inabilità, le indennità di comunicazione per i sordi e le indennità per i ciechi parziali, le indennità per i danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie o per trasfusioni o somministrazioni di emoderivati;
  • eventuali arretrati della cassa integrazione di anni precedenti;
  • le indennità di trasferta;
  • gli assegni di mantenimento del coniuge separato e destinati al mantenimento dei figli.

Da chi viene pagato l’assegno familiare?

Affinché maturi il diritto agli assegni familiari, il reddito complessivo del nucleo deve essere composto, per non meno del 70%, dal reddito del lavoro alle dipendenze o assimilato. L’assegno familiare viene liquidato dal datore di lavoro per conto dell’Inps, tranne nei casi di addetti ai lavoratori domestici, iscritti alla Gestione separata, operai agricoli dipendenti a tempo determinato, lavoratori di ditte fallite e cessate e beneficiari di altre prestazioni previdenziali. In tutti questi casi l’Anf viene versata direttamente dall’Inps.

Quanto spetta di Assegno nucleo familiare fino al 31 dicembre 2021?

Dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 la disposizione ponte dettata dall’articolo 5 del decreto legge numero 79 del 2021 ha previsto una maggiorazione degli importi degli assegni del nucleo familiare pari a 37,5 euro per ogni figlio per i nuclei familiari fino a 2 figli, e a 55 euro a figlio per i nuclei familiari di almeno 3 figli. La disposizione è parallela a quella dell’assegno temporaneo dei figli per quanto riguarda la decorrenza e la durata. tuttavia, chi già percepisce l’assegno per il nucleo familiare non può percepire gli importi previsti per l’assegno temporaneo dei figli.

Assegno ponte figli minori, la domanda per avere anche gli arretrati scade il 31 ottobre 2021

La domanda per richiedere l’assegno ponte per i figli minori di 18 anni ha una doppia scadenza: il prossimo 31 ottobre ed entro la fine del 2021. Ma solo chi presenterà la domanda entro la fine di questo mese avrà diritto agli arretrati calcolati da luglio in poi. L’assegno ponte è una misura temporanea introdotta dal decreto legge numero 79 del 2021. Spetta per i figli minori, ma anche per gli adottati e in affido preadottivo. Si tratta di una misura temporanea per i mesi da luglio a dicembre 2021. Dal 1° gennaio 2022, infatti, l’assegno ponte verrà sostituito dall’assegno unico universale.

Chi ha diritto all’assegno temporaneo per i figli minori?

Hanno diritto all’assegno temporaneo per i figli minori i nuclei familiari che abbiano un reddito Isee fino a 50 mila euro. Inoltre, la misura è incompatibile per le famiglie che già percepiscono l’assegno per il nucleo familiare (Anf). Possono presentare domanda i lavoratori autonomi, i disoccupati, i coltivatori diretti, i coloni e mezzadri e i titolari di pensione derivante da lavoro autonomo.

Quali sono i requisiti per avere l’assegno temporaneo per i figli?

I requisiti richiesti per avere l’assegno temporaneo per i figli minori consistono:

  • nell’essere cittadino italiano oppure di uno Stato membro dell’Unione europea. È ammesso alla richiesta della misura anche il familiare del cittadino italiano o dello Stato membro purché titolare del diritto di soggiorno (anche permanente). Per i cittadini di Stati extra europei è necessario il permesso di soggiorno nell’Unione europea per periodi lunghi. I permessi di soggiorno di lavoro e ricerca devono avere durata di almeno 6 mesi.
  • essere soggetti al pagamento delle imposte sui redditi in Italia;
  • avere la residenza e il domicilio in Italia con i figli a carico fino al compimento dei 18 anni;
  • presentare un Isee in corso di validità.

Assegno ponte, quanto spetta per ogni figlio?

L’assegno temporaneo viene erogato in base al numero dei figli minori e al valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) presentato. Più nel dettaglio, l’importo spettante è differente a seconda che nella famiglia ci siano uno o due figli minori, oppure almeno tre figli minori. Con un Isee non superiore a 7 mila euro, l’importo spettante è pari a:

  • 167,5 euro per ogni figlio fino a due figli;
  • 217,8 euro per figlio nei nuclei con almeno tre figli minori;
  • per Isee superiori, ma fino al massimo di 50 mila, l’importo dell’assegno temporaneo diminuisce fino ad azzerarsi;
  • l’importo spettante è maggiorato di 50 euro per ciascun figlio minore disabile all’interno del nucleo familiare, a prescindere dal grado di disabilità.

Come si presenta la domanda per l’assegno temporaneo figli minori?

La domanda per avere l’assegno temporaneo per i figli può essere presentata in tre modi:

  • direttamente sul portale web dell’Inps, usando gli appositi servizi raggiungibili dalla home page. È necessario accedere con il codice Pin dispositivo se rilasciato entro il 1° ottobre 2021. Diversamente si può accedere con Spid di livello 2 o Carta di identità elettronica (Cie) o Carta di identità elettronica 3,0 (Cie) o, infine, con la Carta nazionale dei servizi (Cns);
  • attraverso il contact cente dell’Inps, chiamando il numero verde 803 164 o 06 164 164 da cellulare;
  • avvalendosi di un patronato con servizio offerto gratuitamente.

Scadenza domanda assegno temporanea per i figli minori e arretrati

La domanda può essere presentata entro il 31 ottobre 2021 per avere anche gli arretrati che vanno a decorrere dalla mensilità di luglio. Dopo il 31 ottobre può essere presentata la domanda, anche fino a fine anno, ma quanto spetta di assegno per i figli minori viene calcolato a decorrere dal mese di presentazione della domanda stessa. La scadenza della domanda al 31 ottobre era stata già prorogata dopo la prima scadenza fissata al 30 settembre 2021.

Come viene pagato l’assegno ponte per i figli minori?

L’accredito dell’assegno ponte per i figli minori, previo accertamento dei requisiti richiesti, avviene attraverso:

  • i conti correnti dotati di Iban, area Sepa. L’intestazione del conto deve essere conforme ai dati del richiedente e deve esserci l’abilitazione a ricevere bonifici.
  • libretti di risparmio e carte prepagate (purché con Iban) sono ammesse a ricevere l’assegno ponte;
  • il bonifico domiciliato al richiedente presso lo sportello postale;
  • l’accredito sulla carta per i beneficiari del Reddito di cittadinanza.

Compatibilità assegno temporaneo figli minori e altre misure sostegno al reddito

L’assegno ponte è incompatibile con l’assegno per il nucleo familiare (Anf), ma è pagabile a chi percepisce altre forme di sostegno al reddito. Nel dettaglio, l’assegno ponte si può ricevere anche se già si percepisce:

  • il reddito di cittadinanza;
  • l’assegno di natalità;
  • il premio alla nascita;
  • gli assegni familiari previsti dal decreto Presidente repubblica numero 797 del 1955.

Assegno ponte figli minori, può essere richiesto da genitori uno dipendente e uno autonomo?

L’assegno ponte per i figli minori può essere richiesto anche dalle famiglie nelle quali un genitore risulti lavoratore dipendente e l’altro autonomo. Deve verificarsi però che non siano destinatari dell’assegno per il nucleo familiare (Anf) per mancanza dei requisiti. Ovvero che, nella composizione del reddito del nucleo familiare, non si arrivi al 70% composto dal solo lavoro alle dipendenze. Lo stesso diritto spetta anche ai genitori che non percepiscono l’assegno per il nucleo familiare (Anf) perché il loro reddito supera i limiti della tabella Anf: naturalmente, in questo caso, l’Isee deve essere inferiore a 50 mila euro.

Assegno unico temporaneo 2021: a chi spetta la misura “ponte”

L’assegno unico temporaneo per i figli 2021 è valido dal mese di luglio fino al 31 dicembre. L’assegno spetta a chi non beneficia già di assegni familiari e ha un ISEE familiare che non supera i 50.000 euro. Esso è legato al numero di figli. Dal 1° gennaio 2022 l’assegno unico sarà esteso a tutti i lavoratori per divenire permanente e universale.

Assegno unico temporaneo 2021: a chi spetta

Possono fruire dell’assegno unico temporaneo, cosiddetto “assegno ponte” i lavoratori autonomi e i disoccupati che lo riceveranno dall’INPS. Il beneficio spetta a partire dal mese di presentazione della richiesta, salvo per le domande inviate entro il 30 settembre 2021, per cui verranno corrisposti tutti gli arretrati a partire dal mese di luglio 2021.

Il richiedente l’assegno temporaneo erogato in presenza di figli minori di 18 anni (anche adottati e affidatari in attesa di adozione) ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare, deve rispettare i requisiti richiesti, quindi, deve essere:

  • cittadino italiano o di uno Stato membro UE, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno;
  • cittadino di uno Stato non appartenente all’UE, ma titolare del relativo permesso di soggiorno per lungo periodo o del permesso di soggiorno causa lavoro o ricerca di almeno sei mesi;
  • soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • domiciliato o residente in Italia con figli a carico sino al compimento del 18° anno d’età;
  • residente in Italia da almeno due anni (continuativi o frazionati) oppure titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato per una durata di almeno sei mesi.

In caso di separazione legale o di divorzio, l’assegno spetta al genitore affidatario (salvo diversi accordi tra i due ex coniugi). Se l’affidamento è congiunto o condiviso, l’assegno viene ripartito in parti uguali tra i genitori (salvo diverso accordo).

Assegno “ponte” e compatibilità

L’assegno unico temporaneo figli 2021 è compatibile con il Reddito di Cittadinanza (i quali percettori riceveranno automaticamente l’accredito dell’importo INPS sulla carta di pagamento del RdC, senza effettuare richiesta) e con altre misure a favore delle famiglie con figli a carico erogate dai Comuni, dalle Regioni e dalle Province autonome.

Inoltre, è compatibile con l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli di età minore ai 18 anni; con l’assegno di natalità; con il premio alla nascita; con le detrazioni fiscali; con gli assegni familiari spettanti a coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, pensionati di queste Gestioni ed i pensionati delle Gestioni speciali lavoratori autonomi.

Quanto spetta

L’assegno viene erogato per ogni figlio minore in base al numero dei figli stessi e alla situazione economica della famiglia attestata dall’ISEE. Il valore decresce all’aumentare del livello dell’ISEE. Qualora nel nucleo familiare siano presenti più di due figli, l’importo per ciascun figlio minore viene maggiorato del 30%.

L’importo mensile dell’assegno unico temporaneo spettante al nucleo familiare è calcolato sulla base della tabella allegata al DL 79/2021, che individua i livelli di ISEE e gli importi mensili per ciascun figlio minore.

In particolare, sino a 7.000 euro di ISEE, gli importi spettano in misura piena, pari a 167,50 euro per ogni figlio, ma solo per i nuclei con massimo due figli. Cifra che sale a 217,80 euro per figlio, nel caso di nuclei con almeno tre figli.

Se il tetto massimo di ISEE supera i 50.000 euro, l’assegno “ponte” non è dovuto.

Gli importi spettanti sono maggiorati di 50 euro per ogni figlio minore disabile presente nel nucleo.

Dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 gli importi mensili dell’assegno per il nucleo familiare già in vigore sono maggiorati di 37,50 euro per ogni figlio ai nuclei familiari fino a due figli. La maggiorazione sale a 55 euro per ogni figlio, nel caso di nucleo familiare con almeno tre figli.

Come fare la domanda

La domanda di assegno temporaneo per figli da inviare online tramite procedura telematica dedicata è già partita il 1° luglio 2021.

La richiesta per la fruizione dell’assegno ponte va presentata dal genitore richiedente non oltre il 31 dicembre 2021, una sola volta per ogni figlio, ma come?

Per beneficiare dell’agevolazione “ponte” la domanda va inviata online tramite il sito INPS, accedendo con le proprie credenziali. Oppure, sarà possibile contattare il Contact Center integrato: da rete mobile chiamando il numero 06 164.164 (al costo dell’operatore); da rete fissa chiamando il numero verde 803.164.