Fringe benefit 2022 dimezzati: le ultime notizie per imprese e lavoratori

Novità dal primo gennaio 2022 per le aziende che offrono ai loro dipendenti fringe benefit, infatti torna al valore iniziale l’importo massimo delle esenzioni, dimezzato rispetto agli ultimi anni. Ecco tutte le novità sui fringe benefit 2022.

Cosa sono i fringe benefit? Le aziende sono obbligate a concederli?

I fringe benefit sono, appunto, vantaggi e piccoli premi, che le aziende riconoscono ai lavoratori. Si può trattare dell’uso dell’auto aziendale, cellulari, alloggi, piani assicurativi, buoni pasto, buoni carburante, spese di trasferta e simili. Per questi benefit è prevista a favore del lavoratore un’esenzione dal calcolo del reddito imponibile. Di conseguenza il contro valore di questi benefit non concorre a determinare il reddito su cui vengono calcolate le imposte. E’ come se fosse una “entrata” non tassata. Per le aziende i fringe benefit rappresentano degli oneri deducibili dal reddito dell’esercizio per il periodo di imposta in cui gli stessi sono sostenuti. Naturalmente le aziende non sono tenute a riconoscerli, ma il fatto che questi possano essere imputati nel bilancio di esercizio come costi, di sicuro rappresenta per le aziende uno stimolo a concederli.

Limite ai fringe benefit e agevolazioni per l’anno 2020 e 2021

La legge prevede però dei limiti, in particolare il comma 3 dell’art. 51 del TUIR stabilisce che il limite massimo del valore dei fringe benefit per il quale si possono ottenere vantaggi fiscali è di 258,23 euro annui. Nel 2020 e nel 2021 vi sono state delle novità, infatti, vista l’emergenza Covid, il Governo ha pensato di raddoppiare il valore dei fringe benefit. Per il 2020 si è provveduto con il D.L. n. 104/2020 (convertito in l. 126/2020) , mentre nel 2021 il raddoppio delle esenzioni per fringe benefit è stato applicato con D.L. n. 41/2021 (decreto Sostegni) convertito in legge 69 del 2021. Grazie a tali provvedimenti di raddoppio, il valore dell’esenzione per i lavoratori era di 516,46 euro l’anno.

Ultime notizie fringe benefit 2022

Nei mesi passati erano in molti a sperare, e ritenere, che attraverso la legge di bilancio 2022 oppure con il decreto Sostegni Ter, licenziato il 21 gennaio 2022, si provvedesse a raddoppiare nuovamente il valore dei fringe benefit 2022. Tale convinzione era dettata anche dal fatto che lo stato di emergenza Covid ha ottenuto nei mesi passati la proroga. Così non è stato e di conseguenza il valore dei fringe benefit 2022 per il quale si può ottenere l’esenzione, e che di conseguenza viene escluso dal calcolo del reddito imponibile, è di 258,23 euro. Si ritorna quindi al valore originale previsto dal TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi).

Ricordiamo che i fringe benefit possono essere riconosciuti anche ad personam, cioè il datore di lavoro non è tenuto a riconoscerli a tutti i lavoratori, ma possono essere elargiti a favore anche di uno solo, insomma l’azienda non è tenuta a dare a tutti l’auto di servizio.

Inoltre il limite dei fringe benefit 2022 di 258,23 euro deve tenere in considerazione anche eventuali benefit previsti dal Contratto Collettivo di Lavoro Nazionale ( che di conseguenza si applica a tutti i lavoratori del settore) come ad esempio quello di 200 euro annuali riconosciuto ai metalmenccanici.

Per ulteriori informazioni sui fringe benefit è consigliata la lettura dell’articolo: I vantaggi fiscali dei fringe benefit aziendali: panoramica

Per conoscere i vantaggi per le aziende previsti dal decreto Sostegni Ter e in particolare le opportunità dei contributi a fondo perduto, c’è l’articolo: Contributi a fondo perduto in arrivo: per quali imprese? Ultime notizie

Veicoli aziendali a uso promiscuo: le tre discipline fiscali per immatricolazioni prima e dopo il 1° luglio 2020

Sono tre le discipline fiscali per i veicoli dati in uso promiscuo al personale aziendale. Per ognuna risulta indispensabile far riferimento all’immatricolazione della vettura. La data di spartiacque per rientrare nell’una o nell’altra disciplina è quella del 30 giugno 2020: per le auto o i motocicli e i ciclomotori immatricolati e assegnati entro il 30 giugno 2020, il calcolo del valore del benefit continua a essere del 30% dell’indennità dei chilometri Aci rispetto alla percorrenza media di 15 mila chilometri. A questo importo va sottratto quanto il dipendente ha dato di tasca propria per la concorrenza della spesa.

Auto aziendali immatricolate entro il 30 giugno 2020, la disciplina

Pertanto, le auto immatricolate non oltre il 30 giugno 2020 e utilizzate dai dipendenti per uso promiscuo, sia di prima assegnazione che di successiva, determinano un benefit che va calcolato in maniera analitica. In questo caso, l’azienda deve procedere con la rilevazione della percorrenza lavorativa rispetto all’utilizzo personale del veicolo.

Come si calcola il benefit dei veicoli aziendali immatricolati entro il 30 giugno 2020?

Su auto, motocicli e ciclomotori immatricolati entro la fine di giugno 2020, come specifica anche la legge di Bilancio 2020, il calcolo del benefit deve far riferimento al 30% dell’indennità dei chilometri riportati nelle tabelle Aci. Il calcolo continua a essere fatto sulla percorrenza media dei 15 mila chilometri all’anno. Dal calcolo devono essere sottratte le spese anticipate dal dipendente. La vecchiaia disciplina, confermata dalla legge di Bilancio 2020, deve essere applicata per tutta la durata del contratto di assegnazione del veicolo.

Benefit auto aziendali immatricolate dal 1° luglio 2020

Le novità sulle auto aziendali assegnate ai dipendenti per uso promiscuo riguardano le immatricolazioni dopo il 30 giugno 2020. Infatti, per vetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli la cui immatricolazione e assegnazione sia avvenuta a partire dal 1° luglio 2020, è necessario far riferimento alle emissioni di CO2 per il calcolo del benefit.

Come si calcola il benefit auto aziendale per immatricolazioni dopo il 1° luglio 2020?

Tutti i calcoli sui benefit delle auto aziendali immatricolati dal 1° luglio 2020 vanno effettuati su una percorrenza media di 15 mila chilometri annui e al netto di eventuali trattenute al dipendente. Nel considerare le emissioni, le percentuali da applicare sono le seguenti:

  • del 25% dell’importo per valori di CO2  fino a 60 g/km;
  • il 30% per valori tra 60 g/km e 160 g/km;
  • del 40% per il 2020 e del 50% per il 2021 per le auto le cui emissioni di CO2 superano i 160 g/km;
  • percentuale del 50% per il 2020 e del 60% per il 2021 per emissioni oltre i 190 g/km.

Veicoli aziendali immatricolati al 30 giugno e assegnati al 1° luglio 2020

Per i tempi a cavallo delle due scadenze, ovvero per veicoli immatricolati entro il 30 giugno 2020 e assegnati a partire dal 1° luglio 2020 è intervenuta l’Agenzia delle entrate con la risoluzione numero 46/E del 14 agosto 2020. Nel chiarimento fornito, l’Agenzia invita ad applicare i principi generali che riguardano il calcolo del reddito del lavoratore dipendente.

Calcolo del benefit per auto immatricolate nel periodo a cavallo

Pertanto, laddove il legislatore abbia stabilito un parametro forfettario per valorizzare il benefit, devono essere considerati i costi sostenuti dal dipendente. Individuando questi ultimi e sottraendoli si evita che il valore prodotto dall’auto possa concorrere a formare il reddito da lavoro del dipendente. In altre parole, è necessario che il benefit venga scorporato per la sola quota attribuibile all’utilizzo privato dell’auto da parte del dipendente.

Documentazione per spostamenti e trasferte

Il benefit per un’autovettura, immatricolata prima delle fine di giugno 2020 e data in uso promiscuo dopo questa data al lavoratore si ottiene dunque sottraendo dal valore normale l’uso lavorativo. A tal fine si devono conservare tutti i documenti inerenti agli spostamenti. Possono andar bene anche le note spese per gli spostamenti extraurbani e il registro per quelli più brevi. Nel caso in cui non fosse possibile produrre documenti su tragitti e spostamenti, potrebbe essere necessaria la valutazione dell’utilizzo esclusivo privato del veicolo.

Auto aziendale con assicurazione scaduta: come funziona

Oggi andremo nel novero della flotta auto aziendale, a scoprire diverse curiosità in merito. Ma, soprattutto in questa rapida guida daremo risposta ad una domanda ben precisa, come funziona l’assicurazione scaduta per le auto aziendali.

Auto aziendale: come funzionano

Le auto aziendali possono essere un vero e proprio vantaggio per i dipendenti nel caso di fringe benefit che le prevede come auto ad uso promiscuo.

Nel caso di auto ad uso lavorativo, il veicolo viene consegnato al dipendente per essere utilizzato durante l’attività lavorativa. In questa modalità non vi è alcun benefit particolare per il dipendente, poiché dovrà restituire il veicolo terminata la giornata lavorativa. nei casi, invece, sopra citati, di uso promiscuo, la vettura sarà utilizzabile anche per uso privato, al di fuori dalla propria attività lavorativa. E, perfino i componenti del nucleo familiare, fuori dalle ore di lavoro, potranno usarla, per le faccende private.

Auto aziendale: assicurazione, come funge

Dunque, per farla in breve, diciamo subito che l’assicurazione è a carico dell’utilizzatore, a meno che non siano stati presi accordi tra l’azienda e la società di leasing, lo stesso per quanto riguarda i danni provocati da incidenti stradali.

Ma cosa accade, invece quando l’assicurazione scade?

Anche in questo caso, potremmo dire che nel caso si venisse fermati a bordo di un auto aziendale con assicurazione scaduta, il rischio se lo assume il conducente, rischiando anche la perdita di punti sulla patente.

Va detto che l’assicurazione, spesso fatta in blocco su più veicoli della stessa flotta auto, tra casa assicuratrice e azienda, è qualcosa che va stipulato a monte in un contratto con l’azienda.

Ovviamente, l’assicurazione scaduta è un handicap che va ad inficiare come una qualunque auto privata, quindi senza assicurazione in regola sarà impossibile circolare.

Sanzioni assicurazione scaduta

Dunque, stando al Codice della Strada, circolare con la polizza assicurativa auto, moto o scooter scaduta può comportare una multa variabile da 849 a 3.396 euro. L’assicurato negligente è anche perseguibile con il sequestro del mezzo incriminato fino a quando non verrà pagata la nuova polizza o demolito il mezzo stesso.

Aggiungiamo che le tradizionali polizze RC Auto hanno una durata di 12 mesi, con data di decorrenza e scadenza riportata sul relativo certificato assicurativo consegnato dall’agenzia al contraente, per rispondere ad una ipotetica domanda inerente a quanto tempo vi resta per ripristinare l’assicurazione scaduta. 

Ma come si rinnova l’assicurazione?

In ultimo, ma non ultimo, andiamo a vedere come si può rinnovare la propria polizza assicurativa.

Per dirla in maniera efficace e sintetica, la risposta a questa domanda è presto data.

Dunque, almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza attiva sull’auto, la compagnia assicurativa deve inviare all’assicurato il promemoria che gli ricorda che la polizza è in scadenza, la proposta di rinnovo e l’attestato di rischio aggiornato. In tal modo, sarà semplice intervenire e pensare di pagare e risolvere la questione.

Dunque, questo è quanto vi fosse di più necessario ed utile da sapere e scoprire in merito alle assicurazioni di auto (aziendali, ma non solo), per rinnovo e rischi da scadenza.

Auto aziendale come bene strumentale: vantaggi fiscali, limitazioni e rischi

I beni cosiddetti strumentali per un’impresa sono quelli che permettono di esercitare l’attività. Ragion per cui sono indispensabili e, tra l’altro, con il tempo questi beni vengono poi sostituiti con altri nuovi e più efficienti. Tra i classici beni strumentali spiccano le auto insieme ad altri veicoli, leggeri o pesanti, che permettono di esercitare l’attività d’impresa.

Basti pensare, per esempio, alle ditte dei settori edile e delle costruzioni, alle agenzie di noleggio ed alle scuole guida. L’auto aziendale come bene strumentale, inoltre, gode in Italia di benefici fiscali che sono rappresentati dalla detrazione piena dell’IVA ed anche dalla deducibilità al 100% dei costi di acquisto e di manutenzione.

Vantaggi fiscali, limitazioni e rischi per l’auto aziendale come bene strumentale

I vantaggi fiscali sopra indicati sono ammessi se e solo se l’auto aziendale viene utilizzata solo ed esclusivamente per l’esercizio dell’attività d’impresa. Altrimenti si rischiano contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate. In quanto per usi e per fini anche diversi da quelli lavorativi l’auto aziendale in realtà non sarà un bene strumentale.

E, con un cambio di fiscalità che è meno vantaggioso per l’impresa, il mezzo di trasporto dovrà essere inquadrato come auto aziendale ad uso promiscuo. Oppure come auto aziendale ad uso personale in quanto è concessa dall’impresa, sotto forma di un compenso in natura, ad un dipendente oppure ad un collaboratore.

Le due alternative all’auto aziendale come bene strumentale

Molte imprese, specie se al controllo del Fisco non riescono poi a dimostrare l’uso dell’auto aziendale come bene strumentale, optano per l’inquadramento dei mezzi di trasporto ad uso promiscuo oppure, come sopra detto, ad uso personale. In entrambi i casi cambia di netto la fiscalità in quanto si rientra nella disciplina del cosiddetto fringe benefit.

Nel dettaglio, l’auto che è inquadrata come mezzo aziendale ad uso promiscuo può essere utilizzata sia per l’esercizio dell’attività di impresa, sia al di fuori delle mansioni e degli orari di lavoro. Il che significa, in questo caso, che un collaboratore o un dipendente può utilizzare l’auto aziendale ad uso promiscuo pure per coprire il tragitto casa-lavoro, e ritorno, senza infrangere la legge. Mentre l’auto aziendale ad uso personale, concessa ad un collaboratore, ad un dipendente ed anche ad un dirigente oppure a un amministratore, si presenta in tutto e per tutto come un compenso in natura che è tassabile e che è concesso dall’impresa.

Cosa si rischia utilizzando l’auto aziendale per scopi e per fini personali

Se l’auto aziendale viene concessa dall’impresa solo ed esclusivamente come mezzo di trasporto per l’esercizio dell’attività, altri fini ed altri usi sono perseguibili. Un dipendente che utilizza l’auto aziendale come se fosse una vettura ad uso personale, oppure ad uso promiscuo, può anche rischiare il licenziamento.

In quanto il lavoratore, in qualsiasi modo, non deve sfruttare i beni di un’azienda a proprio vantaggio per trarne un’utilità o un profitto a titolo personale. Specie quando per l’uso dell’auto aziendale, per esempio, l’impresa ha dato al lavoratore i buoni carburante a copertura delle spese per fare il pieno alla vettura.

Auto aziendale per collaboratori con partita IVA, tutto quello che c’è da sapere

Per molte aziende l’assegnazione e la concessione di vetture di servizio a dipendenti e collaboratori è una prassi comune e consolidata. Così come lo è in Italia anche ai fini dell’inquadramento ai fini fiscali. L’impresa, nel concedere l’auto aziendale ai dipendenti, agli amministratori ed ai collaboratori, anche con partita Iva, deve infatti sempre fare una scelta.

Ovverosia, fissare la modalità di assegnazione della vettura di servizio. Una scelta che è obbligatoria da fare a monte in quanto la tassazione, e le eventuali agevolazioni fiscali, dipenderanno proprio dalle modalità di assegnazione dell‘auto aziendale al collaboratore con la partita IVA.

Auto aziendale per i collaboratori con la partita IVA, come si assegna?

Nel dettaglio, l’auto aziendale assegnata dall’impresa al collaboratore con partita Iva può essere ad uso esclusivamente aziendale, ad uso sia aziendale che privato, oppure ad uso esclusivamente privato. La formula più utilizzata è in genere quella ad uso sia aziendale che privato.

Ed in tal caso si dirà che l’impresa ha assegnato l’auto aziendale, al collaboratore con la partita IVA, ad uso promiscuo. Una formula che, tra l’altro, copre ai sensi di legge pure il tragitto casa-lavoro e ritorno così come è riportato e spiegato in questo articolo.

Auto aziendale per i collaboratori con la partita IVA, quando è un compenso in natura?

Dal punto di vista prettamente fiscale, per l’Agenzia delle Entrate l’assegnazione di un’auto aziendale ai dipendenti, agli amministratori ed ai collaboratori, anche con la partita IVA, equivale in tutto e per tutto all’erogazione di un compenso in natura.

E, come sopra accennato, è soggetto a tassazione e, nello stesso tempo, pure ad agevolazioni fiscali in ragione della destinazione d’uso. Ovverosia, auto aziendale, auto personale oppure auto ad uso promiscuo. Inoltre, se l’auto concessa non è solo a scopo aziendale, allora per la tassazione si rientra nell’istituto del cosiddetto fringe benefit. Il calcolo dell’importo delle ritenute fiscali, legate al fringe benefit, spetterà al datore di lavoro che, al riguardo, agirà in qualità di sostituto di imposta.

Nel dettaglio, l’auto aziendale per collaboratori con la partita IVA è un compenso in natura quando è un bene ad uso personale o promiscuo. Mentre per l’auto ad uso esclusivamente aziendale non c’è imposizione a livello previdenziale e fiscale. In quanto in tal caso, ai sensi di legge, il mezzo di trasporto non potrà essere utilizzato al di fuori del lavoro.

Come si concede la vettura di servizio ad un collaboratore con la partita IVA?

Per l’assegnazione di una vettura di servizio ad un collaboratore con la partita IVA, come auto personale o come auto ad uso promiscuo, è necessaria una lettera. Ovverosia, la lettera di assegnazione del fringe benefit con tanto di data di decorrenza e di termine di assegnazione del mezzo di trasporto.

In più, nella lettera di assegnazione del fringe benefit occorre esplicitamente indicare, tra l’altro, la finalità d’uso dell’auto aziendale e gli estremi del veicolo, ai fini della sua identificazione. Inoltre, ed in genere, nella lettera di assegnazione sono elencate pure tutte le cause di revoca unilaterale del fringe benefit.

Auto aziendale per ditta individuale: come funziona?

Rispetto al mezzo privato, l’auto aziendale è un bene strumentale che è spesso indispensabile per lo svolgimento di un’attività imprenditoriale. Inoltre, sempre rispetto ad un’auto che viene acquistata per uso personale e familiare, quella aziendale in Italia può beneficiare di una fiscalità agevolata così come è previsto dalla normativa vigente. Queste agevolazioni fiscali, inoltre, possono variare anche in ragione del tipo di impresa. Per esempio, per la ditta individuale come funziona l’auto aziendale? Ovverosia, quali sono i vantaggi fiscali che sono ottenibili?

L’acquisto ed il possesso di auto aziendale per una ditta individuale, vediamo come funziona

Nel dettaglio, per le ditte individuali, ed anche per i professionisti, l’acquisto ed il possesso di un’auto aziendale è possibile, ma le agevolazioni fiscali sono decisamente più contenute rispetto alle altre persone giuridiche.

Quelle che in particolare per l’auto aziendale, nel rispetto delle condizioni previste, possono sfruttare e possono avvantaggiarsi, tra l’altro, dei cosiddetti rimborsi chilometrici. Nel dettaglio, per l’auto aziendale è ammessa nel caso di ditta individuale la deduzione dei costi al 20% e la detrazione dell’IVA al 40%.

Acquisto di un’auto aziendale per la ditta individuale o meglio il noleggio a lungo termine?

Il che significa che, per il titolare di una ditta individuale, una grossa fetta delle spese e dei costi per l’auto aziendale è non deducibile e non detraibile. Con la conseguenza che spesso i titolari di ditta individuale, in alternativa all’acquisto dell’auto aziendale, optano per la formula del noleggio auto a lungo termine.

Detrazione Iva auto aziendale per la ditta individuale, come portarla al 100%?

Per portare la detraibilità auto aziendale di una ditta individuale dal 40% al 100% una soluzione in realtà c’è. Ma prevede per il mezzo di trasporto il cambio della finalità e della destinazione d’uso. Ovverosia, trasformare l’auto aziendale in un autocarro. Per la precisione, in un autocarro fiscale.

Si tratta, nello specifico, della trasformazione del mezzo di trasporto dalla categoria M1 alla categoria N1. Al riguardo ci sono delle ditte specializzate nell’effettuare questa trasformazione, rendendo così l’auto aziendale un autocarro, ovverosia un vero e proprio ufficio della ditta su 4 ruote.

Facendo però attenzione al fatto che la deducibilità e la detraibilità piena autocarri vale solo se il mezzo si prefigura in tutto e per tutto come un bene che è strumentale all’esercizio dell’attività del titolare della ditta individuale. Altrimenti poi si rischiano problemi con il Fisco. In caso poi di contestazioni da parte proprio dell’Agenzia delle Entrate.

Dall’auto aziendale all’autocarro fiscale, ecco tutti i requisiti che devono essere rispettati

L’autocarro che beneficia della deducibilità e della detraibilità piena, in particolare, è detto autocarro fiscale, e deve rispettare opportune caratteristiche. Altrimenti si tratterà ai fini fiscali di un falso autocarro. Nel dettaglio, un autocarro fiscale è tale se il rapporto tra la potenza e la portata del mezzo risulta essere inferiore a 180, se è adibito al trasporto di 4 o di più persone, e se è di tipo furgonato (codice carrozzeria F0). Con tutte queste tre caratteristiche che devono essere tutte rispettate contemporaneamente.

Auto aziendale: come funziona per gli agenti di commercio?

Gli agenti e i rappresentanti di commercio sono le uniche categorie che non sono state interessate dalle strette sulle auto aziendali del decreto legge numero 262 del 2006. Anche con le modifiche introdotte dal quel decreto, infatti, gli agenti e i rappresentanti di commercio continuano a beneficiare de precedente sistema che accordava la deducibilità fino all’80% delle spese dell’auto aziendale.

Auto agenti: la disciplina dell’articolo 164 del Tuir

La disciplina delle auto aziendali degli agenti e rappresentanti di commercio è contenuta nell’articolo 164 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir). Nell’articolo si fa riferimento ai limiti delle deduzioni delle spese e degli altri componenti negativi inerenti ai mezzi di trasporto a motore, per l’esercizio di imprese, arti e professioni.

Auto agenti e rappresentanti di commercio: deducibilità 80% dei costi

In particolare, sia agli agenti e rappresentanti di commercio, che agli agenti di assicurazione e ai promotori finanziari (a esclusione degli agenti immobiliari) si applica il regime favorevole della deducibilità fino all’80% delle spese. La norma mira a stabilire particolari vantaggi in virtù del fatto che l’acquisto e l’uso dell’auto rappresenti il principale strumento per l’esercizio della propria attività.

Veicoli utilizzati da agenti

Dunque, gli agenti beneficiano delle regole più vantaggiose ai fini della deducibilità dei costi previsti dal comma 1, lettera b ultimo periodo, dell’articolo 164 del Tuir. Tali vantaggi si concretizzano nei seguenti tre limiti:

  • nella percentuale di deducibilità che è fissata all’80% anziché al 20% (spettante alle imprese e agli agenti immobiliari);
  • nel costo di acquisto o di leasing delle auto (e degli autocaravan) che è pari a 25.822,84 euro (anziché 18.075,99 euro);
  • nel costo di noleggio all’anno che è pari a 5.164,57 euro (anziché 3.615,20 euro).

Agenti, acquisto, leasing o noleggio di ciclomotori e motocicli

Per l’acquisto di ciclomotori e motocicli, invece, le regole sono identiche a quelle previste per le imprese e i professionisti. Pertanto, il limite dei motocicli è fissato a 4.131,66 euro per la proprietà o il leasing. Per i ciclomotori, invece, è di 2.065,83 euro. Per il noleggio, invece, i limiti sono rispettivamente di 413,17 e 774,69 euro.

Auto agenti: spese deducibili per carburante, pedaggi e manutenzione

Nell’attuale disciplina delle auto agli agenti e rappresentanti non rileva più la distinzione tra auto di lusso e auto non di lusso, come avveniva in passato. Le uniche due variabili ai fini dell’individuazione dei costi deducibili per le auto sono il tetto massimo di spesa e il limite percentuale di deducibilità. Per i costi di impiego delle auto, come ad esempio, i pedaggi, la manutenzione, il carburante, assume rilevanza solo il limite percentuale dell’80%. Non si fa riferimento, invece, ad alcun tetto di importo.

Auto aziendali di agenti e professionisti: il super ammortamento

Le auto delle categorie contenute nell’articolo 164 del Tuir, acquistate in proprietà o in leasing dagli agenti e dai professionisti tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016, avevano beneficiato del super ammortamento introdotto dalla legge di Bilancio 2016. La disciplina prevedeva di maggiorare del 40% il costo di acquisto, lasciando inalterata la percentuale di deducibilità. Tuttavia, le successive proroghe del super ammortamento hanno escluso gli agenti e i rappresentanti dal super ammortamento. E nemmeno l’introduzione del credito d’imposta per i beni strumentali ordinari della legge di Bilancio 2020, ha compreso le auto delle categorie dell’articolo 164, tra le quali proprio quelle degli agenti e dei rappresentanti.

Calcolo del super ammortamento auto aziendali

Nella fase dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 nella quale il super ammortamento era previsto anche per gli agenti e i rappresentanti, è stato possibile applicare l’agevolazione:

  • ai veicoli strumentali (come auto delle società di noleggio) o adibiti all’uso pubblico, come i taxi;
  • ai veicoli non assegnati, come autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli;
  • auto assegnate per utilizzo promiscuo ai dipendenti.

La legge di Bilancio 2017 esclude gli agenti dal super ammortamento

Tutti questi veicoli hanno beneficiato dell’agevolazione consistente nella maggiorazione del 40% del costo di acquisto e percentuale di deducibilità invariata. Per il 2017 tale agevolazione è stata prevista solo per i veicoli compresi nel comma 1 della lettera a) dell’articolo 164 del Tuir, ovvero:

  • le auto utilizzate solo come beni strumentali, ovvero senza le quali lo svolgimento dell’attività non è neppure configurabile, come le auto per le imprese di autonoleggio o quelle per le autoscuole;
  • le auto adibite a uso pubblico, come i taxi;
  • i veicoli strumentali per natura, come gli autocarri.

Esclusione agenti e rappresentanti dal super ammortamento auto

L’esclusione degli agenti e dei rappresentanti dal super ammortamento è proseguita anche per tutto il 2018 con l’esclusione, operata dalla legge di Bilancio del 2018, di tutte le tipologie di veicoli previste dall’articolo 164. Di conseguenza, restarono in regime agevolato di deducibilità solo i veicoli strumentali per natura, a una maggiorazione più bassa (del 30 anziché del 40%).

Credito d’imposta auto dal 2020: come funziona?

La legge di Bilancio 2020 ha sostituito il super ammortamento con il credito d’imposta per i beni strumentali. Il credito, applicabile agli investimenti fatti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, con estensione al 30 giugno 2021 per i veicoli prenotati al 31 dicembre 2020, prevede:

  • un credito d’imposta del 6% del costo di acquisto con limite massimo dei costi ammissibili fino a 2 milioni di euro;
  • l’utilizzo del credito d’imposta in cinque quote annuali di pari importo, a partire dall’anno successivo a quello di entrata in funzione del veicolo.

Dall’agevolazione, tuttavia, rimangono esclusi tutti i veicoli compresi nell’articolo 164. Tale esclusione è stata confermata anche dal Dl 34 del 2020, cosiddetto “Decreto Rilancio”. Conseguentemente rimangono agevolabili solo i veicoli strumentali.

Credito d’imposta per le auto aziendali della legge di Bilancio 2021: acquisti fino al 31 dicembre 2022

Da ultima, la legge di Bilancio 2021 ha stabilito la proroga del credito d’imposta, escludendo ancora le auto e i mezzi di trasporto dell’articolo 164 del Tuir dalle agevolazioni. Rimangono, pertanto, confermate le agevolazioni ai soli veicoli strumentali con nuovi limiti e massimali di costi ammissibili. In particolare:

  • il 10% di credito d’imposta del costo per veicoli acquistati tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021, con estensione al 30 giugno 2022 per i veicoli prenotati entro la fine del 2021;
  • il 6% del costo dei veicoli acquistati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, con estensione al 30 giugno 2023 per i veicoli prenotati entro la fine del 2022.

Il credito d’imposta è usufruibile in tre quote annuali di pari importo e per intero per i veicoli acquistati nella prima finestra temporale prevista dalla legge di Bilancio, ovvero dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, purché l’impresa abbia ricavi inferiori a 5 milioni di euro.

 

 

Auto aziendale: il tragitto casa lavoro quando è ammesso e quando no

Tra i mezzi di trasporto, che possono rientrare nella categoria dei beni strumentali, spicca l’auto aziendale per la quale, tra l’altro, c’è la possibilità di accedere a benefici di natura fiscale. Nel dettaglio, e per definizione, l’auto aziendale è un mezzo di trasporto che è concesso al dipendente, e per il quale è l’impresa ad accollarsi i relativi costi.

Ma detto questo, quando e come il lavoratore può utilizzare l’auto aziendale? Per esempio, è possibile utilizzare il mezzo aziendale per coprire giornalmente il tragitto dalla casa al posto di lavoro e ritorno?

Auto aziendale: il tragitto casa lavoro quando è possibile e quando no

L’uso corretto dell’auto aziendale dipende proprio e strettamente dalla finalità d’uso. In quanto, anche ai fini di un corretto inquadramento ai fini fiscali, l’auto aziendale può essere classificata come mezzo di trasporto strumentale. In tal caso, l’utilizzo dell’auto deve essere sempre correlato all’attività d’impresa, e quindi non finalizzato a soddisfare le esigenze personali del dipendente.

Il discorso cambia, invece, quando l’auto aziendale risulta essere inquadrata come bene ad uso promiscuo. In tal caso, infatti, il lavoratore ai sensi di legge avrà la possibilità di utilizzare l’auto aziendale sia per l’attività d’impresa, sia per uso personale. Potendo così utilizzarla tanto per coprire il tragitto casa-lavoro e ritorno, quanto per altre finalità che possono essere legate anche al tempo libero. Quindi, pure al di fuori dell’orario di lavoro.

Ai sensi di legge, infatti, l’auto aziendale come bene strumentale non può essere utilizzata per coprire il tragitto casa-lavoro. In quanto questo rientra nella sfera personale e privata del dipendente. Anche per questo, per le auto aziendali in Italia, è molto diffuso l’inquadramento come mezzo di trasporto ad uso promiscuo.

Auto aziendale come bene strumentale e ad uso promiscuo, ecco le differenze

L’auto aziendale, come bene ad uso promiscuo, è decisamente più vantaggiosa per il lavoratore, a livello economico, rispetto al possesso di un mezzo di trasporto che è, invece, ad uso esclusivamente personale. Pur tuttavia, come sopra accennato, tra l’auto aziendale come bene strumentale e l’auto aziendale ad uso promiscuo ci sono delle differenze sostanziali a livello fiscale. In quanto per l’auto aziendale ad uso promiscuo non è possibile portare in deduzione i costi al 100%, e lo stesso dicasi per la detrazione dell’IVA. Inoltre, l’auto ad uso promiscuo rientra tra i fringe benefit.

Il tragitto casa lavoro quando l’auto aziendale è ad uso personale

Oltre all’auto come bene strumentale, e come mezzo di trasporto ad uso promiscuo, c’è pure una terza possibilità per il mezzo aziendale concesso al dipendente. Ovverosia, quando l’impresa concede al lavoratore l’auto aziendale come mezzo di trasporto che è totalmente ad uso personale.

Anche in questo caso l’inquadramento a livello fiscale cambia radicalmente. E si rientra, come per l’uso promiscuo, nella casistica del fringe benefit. Ma al pari dell’uso promiscuo, anche in questo caso il tragitto casa lavoro, a maggior ragione, è ammesso. Con l’auto concessa dall’azienda che, inoltre, sarà in tutto e per tutto una voce addizionale sulla retribuzione del dipendente. E questo perché a livello fiscale l’impresa concede al dipendente l’uso del bene.

Auto aziendale come benefit, quello che c’è da sapere

La modalità dell’assegnazione dell’auto aziendale ai dipendenti o collaboratori da parte del datore di lavoro per uso promiscuo ha importanti implicazione sulla sfera reddituale del dipendente, soprattutto di natura fiscale. Infatti, la legge di Bilancio 2020 ha modificato l’utilizzo promiscuo delle vetture aziendali, prevedendo, peraltro, anche incentivi fiscali per l’utilizzo delle auto meno inquinanti.

Auto aziendale assegnata al collaboratore per uso promiscuo

Nell’uso promiscuo il dipendente può utilizzare l’auto aziendale sia per esigenze lavorative che personali. L’assegnazione dell’auto aziendale al collaboratore per un utilizzo promiscuo genera pertanto un compenso in natura che necessità di essere valorizzato utilizzando un criterio di tipo forfettario. Tale criterio si basa sul costo a chilometro desumibile dalle tabelle nazionali dell’Aut0mobile Club Italia (Aci). Il calcolo del vantaggio per l’utilizzatore dell’auto, conosciuto come fringe benefit, si può applicare, oltre alle vetture, anche agli autocaravan, ai motocicli e ai ciclomotori.

Benefit auto aziendale prima e dopo la legge di Bilancio 2020

Prima della legge di Bilancio 2020, il benefit era calcolato nella misura fissa del 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale annua di 15mila chilometri. Il calcolo si basava sui costi chilometri fissati dalle tabelle annuali dell’Aci, al netto degli eventuali importi trattenuti al dipendente come contributo per l’auto stessa. L’eventuale contributo deve essere pattuito tra il datore di lavoro e il collaboratore nel contratto di assegnazione della vettura. In ogni modo, la formula per il calcolo del benefit auto prima della legge di Bilancio 2020 era costituita dal 30% sul costo Aci per 15mila chilometri meno l’eventuale contributo del dipendente.

Le novità della legge di bilancio 2020 sulle auto aziendali

La novità più importante introdotta dalla legge di Bilancio 2020 sulle auto aziendali riguarda la diminuzione della percentuale del 30% per le auto meno inquinanti. Più nel dettaglio, la percentuale è ridotta dal 30 al 25%, con decorrenza dal 1° luglio 2020, per le auto che abbiano una quantità di anidride carbonica (CO2) inferiore o uguale a 60 grammi per chilometro. Si tratta di un vantaggio nel calcolo del benefit che determina anche la revisione dei criteri di scelta dei datori sul parco auto aziendale. Di seguito, la formula per il calcolo del benefit per le auto meno inquinanti diventa: 25% per costo Aci per 15mila chilometri meno l’eventuale contributo del dipendente.

Calcolo benefit a seconda delle emissioni CO2 delle auto aziendali

La percentuale di calcolo del benefit legato alle auto aziendale rimane del 30% per le auto con emissioni da 60 a 160 CO2. Più alte, invece le percentuali per le auto maggiormente inquinanti:

  • percentuale del 40% per emissioni CO2 da 160 g/km a 190 g/km (50% dal 1° gennaio 2021);
  • aumento al 50% per emissioni CO2 maggiori di 190 g/km (60% dal 1° gennaio 2021).

Tabelle Aci per il calcolo dei benefit auto

Tra gli elementi chiave per il calcolo del benefit derivante dall’auto aziendale rientrano le tabelle Aci, pubblicate entro il 31 dicembre di ogni anno nella Gazzetta Ufficiale. Quelle in vigore nel 2021 sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale numero 317 del 22 dicembre 2020. Sul sito Aci, le tabelle sono consultabili nella sezione “Servizi”, “Servizi online”, “Fringe benefit”. Le tariffe stabilite dall’Aci comprendono:

  • il carburante;
  • riparazioni, manutenzioni e pneumatici;
  • la quota di ammortamento del capitale;
  • la tassa automobilistica;
  • la quota interessi sul capitale investito;
  • l’assicurazione Rca.

Auto aziendale: il contributo del dipendente riduce il benefit

Un ulteriore fattore di calcolo del benefit legato all’uso dell’auto aziendale è rappresentato dal contributo del dipendente. Il datore di lavoro può addebitare al dipendente un corrispettivo, mediante metodo di pagamento o trattenuta, proprio correlato alla possibilità di utilizzare l’auto anche per le motivazioni personali. Il contributo, da considerarsi al lordo dell’Iva, abbassa il valore forfettario del benefit imponibile.

Caratteristiche del fringe benefit auto

Il fringe benefit sulle auto aziendali ha le caratteristiche riportate di seguito:

  • è forfettario. Cioè si prescinde dai chilometri realmente percorsi, dalle spese effettivamente sostenute e da quelle riaddebitate al collaboratore, come ad esempio quelle della benzina;
  • si calcola su base annua;
  • deve essere riportato sul cedolino della busta paga e assoggettato a tassazione ordinaria ogni mese;
  • rientra nella franchigia dei 258,23 euro prevista dal comma 3 dell’articolo 51,  ultimo periodo, del Tuir.

Esempio di calcolo del fringe benefit auto assegnate prima e dopo il 1° luglio 2020

Utilizzando le relative tabelle Aci per il calcolo del fringe benefit delle auto aziendali, si può considerare un’Audi Q7 4.0 V8 TDI con 435 cavalli ed emissione di CO2 pari a 190 g/km, assegnata prima del 1° luglio 2020. Dalle tabelle emerge un costo di 0,974 euro a chilometro (poco meno di un euro) da moltiplicare per 15mila chilometri annui. Dalla formula di calcolo, applicando la percentuale fissa del 30% valida per fino al 30 giugno 2020,  il benefit imponibile complessivo per il 2021 sarà pari a 4.385 euro circa. Se al dipendente viene addebitato un corrispettivo mensile di 100 euro, pari a 1.200 euro annui, il valore imponibile sarà di 4.385 euro – 1.200 = 3.185 euro. Se la stessa auto venisse assegnata dal 1° luglio 2020, la percentuale sarebbe pari al 40% per classe di emissioni CO2 da 160 g/km a 190 g/km e al 50% dal 1° gennaio 2021.

Auto aziendale, cosa paga il dipendente?

L’utilizzo dell’auto aziendale da parte dei collaboratori dell’impresa (intesi come dipendenti o collaboratori) è un fenomeno diffuso nelle realtà aziendali e, pertanto, deve essere gestito per le varie ricadute fiscali e contabili che può determinare.

Auto aziendale per il solo uso lavorativo e per utilizzo promiscuo

È di fondamentale importanza chiarire che l’uso dell’auto aziendale può essere:

  • per utilizzo esclusivamente aziendale. In tal caso l’auto deve essere utilizzata solo per finalità di lavoro e non private. La vettura dove essere lasciata in azienda al termine della giornata lavorativa e non può essere utilizzata per il tragitto casa-lavoro;
  • per utilizzo promiscuo. In tal caso si concede l’utilizzo della vettura aziendale anche per le finalità private, oltre alle missioni lavorative. È permesso, pertanto, percorrere il tragitto casa-lavoro, ma anche l’uscita domenicale e le vacanze estive.

Auto aziendale: chi paga il carburante?

Normalmente i costi di acquisto e di manutenzione dell’auto aziendale sono a carico dell’azienda. Per l’acquisto del carburante, invece, bisogna far riferimento agli accordi stipulati tra il datore di lavoro e l’utilizzatore della vettura. La prassi più comune vuole che per il pagamento del carburante si faccia riferimento alle tabelle Aci, annualmente determinate, e alle percentuali indicate dall’Agenzia delle entrate per il rimborso chilometrico.

Rimborso chilometrico per auto intestata ad azienda o utilizzatore

È differente il rimborso chilometrico in base al fatto che l’auto sia intestata all’azienda o all’utilizzatore. In quest’ultimo caso, il collaboratore mette a disposizione la propria auto personale per le trasferte di lavoro, sostenendo i costi in anticipo e chiedendo un rimborso chilometrico. A tal proposito, la legge di Bilancio 2018 (legge numero 205/2017) ha previsto che, a partire dal 1° luglio 2018, per il pagamento delle spese del carburante per esigenze aziendale siano utilizzati mezzi di pagamento tracciabili. La norma è riferita sia ai fini della deduzione del costo che della detrazione dell’Iva. Di conseguenza, dal 1° gennaio 2019 sono state abrogate le schede carburanti, in ottemperanza all’obbligo generalizzato di utilizzo della fattura elettronica.

Metodi di pagamento idonei per il pagamento del carburante

In conseguenza delle disposizioni della legge di Bilancio 2018, l’Agenzia delle entrate è intervenuta con il provvedimento numero 73203 del 2018, per individuare i mezzi di pagamento ritenuti idonei per l’acquisto del carburante. Vi rientrano:

  • le carte di credito;
  • le carte di debito;
  • il bonifico bancario o postale;
  • l’addebito diretto;
  • le carte prepagate;
  • il bollettino postale;
  • altri metodi di pagamento elettronico che consentano l’addebito in conto corrente;
  • le carte carburante e i buoni carburante con pagamento elettronico;
  • le carte utilizzate nei contratti di netting con pagamento elettronico.

I benefit legati all’utilizzo dell’auto aziendale

L’auto aziendale a uso promiscuo è la tipologia di utilizzo più tipica per il fringe benefit del collaboratore. L’assegnazione dell’auto e il relativo utilizzo segue delle regole ben precise, contenute nel contratto individuale che l’azienda stipula con l’utilizzatore. Le aziende che offrono l’utilizzo della vettura aziendale come benefit ai propri collaboratori stipulano, di norma, un contratto di noleggio o di leasing con un concessionario per ottenere l’auto da fornire al dipendente.

Auto aziendale a uso promiscuo: chi può usarla e per cosa

L’assegnazione dell’auto al collaboratore avviene mediante un contratto individuale tra datore di lavoro e dipendente. Nel contratto di assegnazione si possono trovare tutte o solo alcune delle seguenti possibilità:

  • l’indicazione che l’auto è assegnata al collaboratore per lo svolgimento del suo lavoro e per l’uso personale;
  • le altre persone, oltre al dipendente, che possono utilizzare la vettura;
  • quali sono gli obblighi che il conduttore deve rispettare;
  • se il collaboratore debba o meno versare una quota al datore di lavoro per l’utilizzo dell’auto.

Tassazione dell’auto aziendale per uso promiscuo

L’utilizzo dell’auto in modo promiscuo, configurandosi come benefit concesso al dipendente in aggiunta alla normale retribuzione, è soggetto a parziale tassazione. Per il calcolo della quota di benefit che andrà a comporre il reddito imponibile assoggettabile a Irpef del collaboratore, si utilizzano le tabelle dell’Aci che vengono aggiornate ogni anno con la legge di Bilancio. La tassazione normale è pari al 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza di 15.000 chilometri. L’importo è variabile a seconda del modello dell’auto e di altri fattori riportati nelle tabelle Aci. In queste tabelle, dunque, vengono riportati i costi medi a chilometro a seconda del modello di auto. Per un calcolo corretto, il datore di lavoro deve ripartire l’importo previsto dalle tabelle Aci per il numero di giorni in cui il collaboratore ha utilizzato effettivamente l’auto.

Tassazione fringe benefit auto aziendale: un caso concreto

Facendo un esempio pratico sulla tassazione del fringe benefit legata all’utilizzo promiscuo di un’auto aziendale, si può prendere in considerazione l’uso di una Jeep Renegade 1300 da 150 cavalli. Per ogni modello esatto, le tabelle Aci riportano il costo chilometrico convenzionale, pari a poco più di 50 centesimi per questo modello di vettura.  I 50 centesimi vanno moltiplicati per 15.000, per un totale di circa 8.000 euro. Di questi, il 30%, cioè 2.400 euro, finiscono nella busta paga del lavoratore. Se il lavoratore dovesse utilizzare l’auto solo per 25 giorni al mese, occorre quantificare l’uso effettivo, pari a circa 200 euro al mese di benefit. Mensilmente, dunque, il collaboratore vedrà questo l’importo nel suo cedolino.

Auto aziendale a uso promiscuo: chi paga la benzina?

I costi sostenuti per il carburante dell’auto aziendale per uso promiscuo spettano in parte al collaboratore e in parte al datore di lavoro. Nell’utilizzo della vettura aziendale durante il lavoro, il collaboratore ha diritto a ottenere il rimborso delle spese sostenute per la benzina. Tale rimborso non viene riconosciuto in base alle ricevute che certificano la spesa del collaboratore, ma da calcoli su ulteriori tabelle Aci, stavolta riguardanti i costi chilometrici. Grazie a queste tabelle, i datori di lavoro calcolano la quota convenzionale che costituisce il rimborso spettante al collaboratore.