Barriere architettoniche e condominio, come si gestiscono

Le barriere architettoniche e soprattutto la loro eliminazione è un problema spesso frequente in condominio. Pertanto cosa dice la normativa?

Barriere architettoniche, che cosa sono e la normativa vigente

Le barriere architettoniche sono degli ostacoli che non permettono la completa mobilità di chiunque. In particolari con riferimento a chiunque e per qualsiasi causa abbiamo una capacità motoria ridotta o impedita in maniera temporaneo o permanente. Si tratta di solito di scale, marciapiedi o porte troppo strette).

La più recente normativa civilistica in riferimento in materia è la legge 13/89 che detta quelle che sono le disposizioni per favorire il superamento e la eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. Sempre in questo contesto è bene definire chi è il disabile. La condizione di disabile deve essere accertata dalla speciale commissione prevista dalla famosa legge 104 del 1992 Ma si considera disabile «anche chi, pur non essendo affetto da menomazioni motorie, si trovi in minorate condizioni fisiche».

Il D.m 236/89 ed i tre principi da rispettare

Il D.M. 236/89 da attuazione al testo normativo ed individua tre condizioni che dovrebbero essere rispettate all’interno di un edificio privato:

  • adattabilità, cioè la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito, senza costi eccessivi, per rendere agevole e fruibile lo spazio condominiale anche a chi ha una disabilità;
  • accessibilità, la possibilità di permettere anche alle persona con difficoltà motorie di poter accedere in modo agile sia agli spazi condominiali, ma anche alle proprie abitazioni;
  • visitabilità, la capacità di poter accedere, anche per le persone su dette, agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare.

Ad esempio un edificio si dice adattabile quando, con l’esecuzione di lavori differiti, che non modificano né la struttura portante, né la rete degli impianti comuni, permettono a l’accesso al suo interno senza alcuna difficoltà.

Come abbattere le barriere architettoniche, gli incentivi dello Stato

Un edificio di nuova costruzione deve avere tutte le accortezze necessarie per abbattere le barriere architettoniche. Anche per questo sono molti i condomini che al proprio interno presentano un ascensore abbastanza grande da poter permettere anche l’ingresso di una carrozzina. Tuttavia già in fase di progetto devono essere presenti questi elementi, altrimenti sarà non approvato dal Comune.

Mentre per gli edifici “vecchi” lo Stato ha previsto degli incentivi economici per agevolare i proprietari nella rimozione delle barriere architettoniche. Dunque possono presentare domanda per l’ottenimento del contributo:

  • i portatori di handicap con menomazioni permanenti e limitazioni motorie;
  • i non vedenti;
  • coloro i quali hanno a carico soggetti con disabilità permanente;
  • centri preposti all’assistenza dei disabili.

Le maggioranze necessario per l’abbattimento delle barriere

Il condominio interessato all’abbattimento delle barriere architettoniche e alla realizzazione di lavori rivolti ad agevolare la mobilità dei disabili, può chiedere all‘amministratore di condominio, di convocare l’assemblea per la delibera. In altre parole l’interessato deve presentare all’amministratore una richiesta scritta con l’indicazione del contenuto specifico dei lavori che si intendono fare. Dunque l’amministratore deve convocare l’assemblea entro 30 giorni dalla richiesta.

La delibera può essere approvata con la maggioranza degli intervenuti alla riunione (50%+1). Purché questi rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio, ossia almeno 500 millesimi. Tuttavia, nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere le delibere per l’abbattimento delle barriere architettoniche, il portatore di handicap o chi lo rappresenta, può assumere l’iniziativa di installare, a proprie spese, una serie di impianti per ovviare al problema.

Le azioni più comuni per l’eliminazione delle barriere

Sono molte le azioni più comuni che un condominio può adoperare per cercare di rendersi più accessibile. Ad esempio la creazione di una scivola con relativo corrimano, adiacente agli scalini, per permettere anche alle carrozzine di accedere allo stabile. Altro rimedio è quello del servoscala con pedana che possono essere istallati sia all’interno che all’esterno di un palazzo. Inoltre ci sono le piattaforme elevatrici per superare dislivelli molto elevati.

Ma anche ascensori per disabili sia interni che esterni all’edificio. Spesso questa scelta è quella più adoperata sia per uso domestico che nella pubblica amministrazione. Certo è che per poter fare questo tipo di interventi occorro dei permessi con le relative documentazioni come Scia o Dia. Per questo è sempre meglio affidarsi ad esperti che possano provvedere alla realizzazione dell’opera dalla fase di progettazione alla realizzazione senza dimenticare la manutenzione. Piccoli o grandi provvedimenti che permettono di essere un pò più civili, anche nelle proprie abitazioni o negli spazi condominiali.

Superbonus 110% per eliminazione barriere architettoniche senza disabili

Il legislatore ha posto nel tempo una sempre maggiore attenzione alla libertà di movimento e autonomia dei disabili, proprio per questo la normativa sui benefici fiscali per le ristrutturazioni edilizie prevede la possibilità di considerare tra gli interventi trainati anche quelli volti ad eliminare le barriere architettoniche, ma c’è di più, infatti è possibile avere il Superbonus 110% per eliminazione barriere architettoniche senza disabili e over 65.

Presupposti per il Superbonus al 110%

La normativa sul Superbonus 110% prevede la possibilità di portare in detrazione i costi sostenuti per la ristrutturazione di immobili, affinché si possa ottenere questo beneficio è necessario che i lavori siano in grado di apportare un miglioramento dell’efficienza energetica dello stabile che possa, a sua volta, produrre il recupero di almeno due classi energetiche. La disciplina differenzia tra lavori trainanti, sono quelli che rendono possibile tale recupero e lavori trainati che rientrano nel bonus anche se non portano efficientamento energetico. Tra i lavori trainati c’è l’eliminazione delle barriere architettoniche, ad esempio installazione di ascensori, montascale e realizzazione di rampe di accesso per disabili.

Se vuoi conoscere la differenza tra lavori trainanti e lavori trainati leggi l’articolo: Lavori trainanti nel Superbonus 110%: scopriamo quali sono

Il Superbonus al 110% per eliminazione barriere architettoniche senza disabili: si può ottenere?

La domanda che molti si sono posti è: ma se vivo in un condominio in cui non sono presenti disabili e voglio comunque eliminare le barriere architettoniche, possono portarle in detrazione con il Superbonus al 110%? Proprio a causa della frequenza di tale domanda, nel mese di aprile 2021 il deputato Gian Mario Fragomeli ha posto un’interrogazione parlamentare al fine di richiedere chiarimenti sull’applicazione del Superbonus 110% a “talune fattispecie di interventi edilizi”. A tale interrogazione ha risposto il Ministero dell’Economia. Nel dettaglio, la questione posta sottolinea che in realtà nei condomini, pur in assenza di disabili, è comunque importante favorire il loro accesso che può essere dettato dall’esigenza di acquistare o avere in locazione delle unità abitative o che semplicemente debbano recarsi presso lo stabile per accedere a servizi o per altri motivi.

Ministero dell’Economia: si può usufruire del Superbonus 110% per ascensori e motascale anche in assenza di disabili

Il Ministero dell’Economia ha accolto tale tesi, ciò anche tenendo in considerazione la guida dell’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 19/E dell’8 luglio 2020 in cui si sottolinea che le detrazioni per l’eliminazione delle barriere architettoniche spettano anche in assenza di disabili all’interno dell’unità abitativa che viene ristrutturata o nel condominio. La circolare in oggetto non riguarda il Superbonus 110%, ma le altre agevolazioni già previste in passato, ma sottolinea il Ministero dell’Economia che l’applicazione di essa debba essere estesa anche al Superbonus 110%.

Dello stesso avviso è anche il Ministero per la Transizione Ecologica che sottolinea che tali interventi sono qualificati come Trainati e possono ottenere le detrazioni al 110% in tutti i casi in cui siano svolti contestualmente alla realizzazione di lavori Trainanti che consentono il recupero di 2 classi energetiche.

Ricordiamo che le detrazioni si possono usufruire anche con cessione del credito all’impresa che si occupa dei lavori, che fornisce i materiali, alla banca o ad altro soggetto e che delle stesse possono usufruire anche coloro che non hanno un reddito, per saperne di più leggi l’articolo: Chi non ha reddito può usufruire del bonus al 110%? Ristrutturare cedendo il credito.