Auto aziendale come bene strumentale: vantaggi fiscali, limitazioni e rischi

I beni cosiddetti strumentali per un’impresa sono quelli che permettono di esercitare l’attività. Ragion per cui sono indispensabili e, tra l’altro, con il tempo questi beni vengono poi sostituiti con altri nuovi e più efficienti. Tra i classici beni strumentali spiccano le auto insieme ad altri veicoli, leggeri o pesanti, che permettono di esercitare l’attività d’impresa.

Basti pensare, per esempio, alle ditte dei settori edile e delle costruzioni, alle agenzie di noleggio ed alle scuole guida. L’auto aziendale come bene strumentale, inoltre, gode in Italia di benefici fiscali che sono rappresentati dalla detrazione piena dell’IVA ed anche dalla deducibilità al 100% dei costi di acquisto e di manutenzione.

Vantaggi fiscali, limitazioni e rischi per l’auto aziendale come bene strumentale

I vantaggi fiscali sopra indicati sono ammessi se e solo se l’auto aziendale viene utilizzata solo ed esclusivamente per l’esercizio dell’attività d’impresa. Altrimenti si rischiano contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate. In quanto per usi e per fini anche diversi da quelli lavorativi l’auto aziendale in realtà non sarà un bene strumentale.

E, con un cambio di fiscalità che è meno vantaggioso per l’impresa, il mezzo di trasporto dovrà essere inquadrato come auto aziendale ad uso promiscuo. Oppure come auto aziendale ad uso personale in quanto è concessa dall’impresa, sotto forma di un compenso in natura, ad un dipendente oppure ad un collaboratore.

Le due alternative all’auto aziendale come bene strumentale

Molte imprese, specie se al controllo del Fisco non riescono poi a dimostrare l’uso dell’auto aziendale come bene strumentale, optano per l’inquadramento dei mezzi di trasporto ad uso promiscuo oppure, come sopra detto, ad uso personale. In entrambi i casi cambia di netto la fiscalità in quanto si rientra nella disciplina del cosiddetto fringe benefit.

Nel dettaglio, l’auto che è inquadrata come mezzo aziendale ad uso promiscuo può essere utilizzata sia per l’esercizio dell’attività di impresa, sia al di fuori delle mansioni e degli orari di lavoro. Il che significa, in questo caso, che un collaboratore o un dipendente può utilizzare l’auto aziendale ad uso promiscuo pure per coprire il tragitto casa-lavoro, e ritorno, senza infrangere la legge. Mentre l’auto aziendale ad uso personale, concessa ad un collaboratore, ad un dipendente ed anche ad un dirigente oppure a un amministratore, si presenta in tutto e per tutto come un compenso in natura che è tassabile e che è concesso dall’impresa.

Cosa si rischia utilizzando l’auto aziendale per scopi e per fini personali

Se l’auto aziendale viene concessa dall’impresa solo ed esclusivamente come mezzo di trasporto per l’esercizio dell’attività, altri fini ed altri usi sono perseguibili. Un dipendente che utilizza l’auto aziendale come se fosse una vettura ad uso personale, oppure ad uso promiscuo, può anche rischiare il licenziamento.

In quanto il lavoratore, in qualsiasi modo, non deve sfruttare i beni di un’azienda a proprio vantaggio per trarne un’utilità o un profitto a titolo personale. Specie quando per l’uso dell’auto aziendale, per esempio, l’impresa ha dato al lavoratore i buoni carburante a copertura delle spese per fare il pieno alla vettura.

Il rendiconto finanziario: l’analisi di bilancio per flussi finanziari

I costi e i ricavi che danno vita al risultato economico d’esercizio dell’impresa sono iscritti in base al criterio della competenza economica e non della cassa.
Il risultato economico non è dato dalla differenza tra le entrate e le uscite finanziarie ma dalla differenza tra i ricavi e i costi generati dall’esercizio dell’attività dell’impresa.

Per capire bene questo concetto facciamo l’esempio di un’impresa che acquista nel corso dell’anno 2010 un capannone del costo di 1.000.000 di euro, per l’esercizio della propria attività.
Nel conto economico relativo all’esercizio 2010, l’impresa registra il costo di competenza, relativo al capannone acquistato, rappresentato dalla quota annuale di ammortamento supponiamo pari a 30.000 euro.

Il capannone è un bene strumentale all’attività d’impresa e partecipa alla formazione del risultato economico dell’impresa per più anni; per questo motivo, non è possibile iscrivere nel conto economico relativo all’esercizio 2010 tutto il valore di acquisto di 1.000.000 di euro, anche se il bene strumentale è stato completamente pagato nello stesso anno.
Se per ipotesi l’impresa registra ricavi per 200.000 euro e come costi ha solamente la quota di ammortamento per l’utilizzo del capannone, il conto economico relativo all’esercizio 2010 sarà positivo per 170.000 euro.

Tale valore, però, non corrisponde alla differenza tra le entrate e le uscite finanziarie avvenute nel corso dell’esercizio 2010.
Per poter avere una corretta visione dell’andamento delle entrate e delle uscite finanziarie è necessario ricorrere allo strumento del rendiconto finanziario.

Continuando con l’esempio, supponiamo che i ricavi siano stati completamente incassati nel corso del 2010 e che l’impresa abbia dovuto pagare alla banca 100.000 euro come rimborso annuale del prestito contratto per l’acquisto del capannone; allora il flusso di cassa relativo all’anno 2010 sarà pari a 100.000 euro, dato dalla differenza tra le entrate finanziare di 200.000 euro e l’uscita finanziaria di 100.000 euro per la quota di rimborso del prestito.
Il rendiconto finanziario, diventato obbligatorio per le società quotate in borsa, è ancora poco diffuso tra le imprese di piccole dimensioni. Si tratta di uno strumento essenziale per capire quali sono le attività che generano liquidità e quali che assorbono liquidità.

Per gli istituti di credito che devono concedere dei finanziamenti alle imprese, lo strumento del rendiconto finanziario è fondamentale per determinare la capacità dell’impresa di onorare il prestito.

Dott. Giovanni DE LORENZI | g.delorenzi[at]infoiva.it | www.gdlstudio.it | Padova

Padovano, classe ’73, laurea in Discipline Economiche e Sociali e master in Economics presso l’Università Bocconi di Milano. Prima dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista ha lavorato come analista dei processi informativi bancari. Attualmente collabora con la società Advance Group Srl per la consulenza nel campo della finanza agevolata e con la società AD Soluzioni Avanzate Srl per la consulenza nel campo dell’informatizzazione dei processi aziendali.
E’ iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Padova, all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale di Padova e al Registro dei Revisori dei Conti.
Dal 2007 è titolare di gdl Studio, che fornisce attività di consulenza in campo fiscale, dei processi informativi e dell’organizzazione aziendale e della finanza agevolata.

Le “pillole fiscali” della settimana [10 – 14 Maggio 2010]

Caro Lettore, di seguito ti riproponiamo le “pillole fiscali“ pubblicate nella finestrella dedicata sulla destra durante questa settimana (10 – 14 Maggio 2010). Buona lettura e soprattutto week-end!

  • Per chi esercita un attività commerciale (quindi anche l’agente di commercio) anche la biciletta è ritenuta un bene strumentale. Qesto significa che anche la bicicletta è un bene ammortizzabile. Inoltre, in quanto priva di motore, la bicicletta non rientre tra i mezzi per i quali l’art. 164 del TUIR prevede limiti specifici di deduzione fiscale. Inoltre il costo del bene è deducibile anche se il dichiarante possiede già uno o più mezzi di trasposrto a motore ammortizzabili.
  • Se sei un contribuente con una situazione reddituale semplici, potrai utilizzare il modello mini-unico. Il termine per l’invio telematico del modello è fissato per il 30 settembre, tuttavia per coloro che non possono presentare il mod. 730 in quanto privi di sostituto d’imposta, è prevista la facoltà di optare per la forma cartacea entro il 30 giugno.
  • In base ad una recentissima sentenza della Commissione Tributaria di Torino (sentenza n. 41/1/2010) in caso di società in accomandita semplice il socio accomandante risponde dei debiti nei limiti del capitale  che ha conferito. Qualora il socio non sia in grado di fornire la prova del versamento della quota di capitale sociale, sarà tenuto a corrispondere al creditore della società una somma pari alla quota di capitale sociale sottoscritta.
  • Se dal 7 febbraio al 31 dicembre dell’anno 2009 hai acquistato mobili, apparecchi televisivi, computer ed elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A +, puoi portare in detrazione le spese sostenutenella misura del 20%. La condizione necessaria però è che tali acquisti siano finalizzati all’arredo di immobili ristrutturati. Puoi inserire nel novero delle spese, anche quelle relative al montaggio e al trasporto dei mobili stessi.
  • La sentenza n. 10910 del 5 maggio, emessa dalla Corte di Cassazione, afferma che in una s.n.c., un socio non può essere esonerato dalla responsabilità solidale attraverso una scrittura privata. Nella fattispecie viene respinta la richiesta promossa dal socio, diretta ad ottenere la sua esclusione dal pagamento di un atto impositivo emesso da un ufficio finanziario a seguito di accertamento.