Bonus riqualificazione energetica o ecobonus, come procedere per la detrazione fiscale?

Fino al 31 dicembre del 2024 si può utilizzare l’ecobonus o il bonus per la riqualificazione energetica con la detrazione dell’Irpef o dell’Ires pari al 65% o al 50% sulle spese inerenti lavori che incrementano l’efficienza energetica degli edifici esistenti. La detrazione fiscale può essere usufruire nei 10 anni successivi al sostenimento delle spese.

Bonus riqualificazione energetica ed ecobonus, quando si può ampliare la volumetria?

La misura dell’ecobonus o del bonus riqualificazione energetica va a vantaggio anche dei lavori di demolizione e di ricostruzione degli edifici. Per questi interventi si può prevedere anche una differente sagoma o un aumento della volumetria. In quest’ultimo caso si deve far riferimento alle norme vigenti o agli strumenti urbanistici. Peraltro, per l’ampliamento senza la demolizione, la detrazione fiscale si può ottenere sui costi riferiti alla parte dell’edificio già esistente.

Bonus riqualificazione energetica, pluralità di spese per ottenere la detrazione fiscale

L’ecobonus o il bonus sulla riqualificazione energetica può essere fatto valere su una pluralità di spese. Ad esempio, si possono sostituire gli impianti di climatizzazione con l’ecobonus. Oppure gli infissi. In generale gli interventi possono riguardare:

  • la riqualificazione energetica generale dell’edificio;
  • i lavori sull’involucro o il cappotto;
  • l’installazione dei pannelli solari;
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali;
  • i contatori individuali nei condomini;
  • le schermature solari e le chiusure tecniche mobili oscuranti;
  • i dispositivi multimediali per controllare gli impianti di riscaldamento o dell’acqua calda;
  • la sostituzione dei micro-cogeneratori.

Riqualificazione energetica di un edificio con l’ecobonus: cosa si può fare?

L’ecobonus o la riqualificazione energetica di un edificio persegue l’obiettivo di incrementare i risparmi energetici. I lavori devono raggiungere determinati parametri di riqualificazione e di prestazione energetica dell’edificio. Se i lavori vengono svolti all’interno di un condominio, la detrazione deve essere suddivisa fra tutti i condomini proporzionalmente alla partecipazione alle spese. La detrazione massima può arrivare a 100 mila euro, pari al 65% di un costo sostenuto di 153.846,15 euro.

Ecobonus per il cappotto termico, quale detrazione fiscale spetta?

Nel caso del cappotto termico o di lavori sull’involucro, si procede con interventi sulle strutture opache verticali e orizzontali per incrementare l’efficienza termica. Esempi di strutture verticali sono le pareti, in genere quelle esterne. Quelle verticali comprendono i pavimenti e le coperture. Ma gli interventi possono essere previsti anche sugli infissi e le finestre. La detrazione massima è pari a 60 mila euro, corrispondente a spese per 92.307,69 euro. Per le finestre comprendenti gli infissi la detrazione fiscale scende al 50%, ma la spesa agevolabile arriva a 120 mila euro.

Ecobonus, come procedere con l’installazione dei pannelli solari?

Con l’ecobonus o gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici si può procedere anche con l’installazione dei pannelli solari. I lavori consentono di produrre l’acqua calda per l’utilizzo domestico o industriale; per l’acqua calda nelle piscine e negli impianti sportivi, nelle case di cura o di ricovero, ma anche negli istituti scolastici e nelle università. La detrazione fiscale massima è corrispondente a 60 mila euro, pari al 65% di una spesa di 92.307,69 euro.

Interventi per sostituire gli impianti di climatizzazione: cosa si può fare con l’ecobonus?

Con l’ecobonus è possibile procedere con la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali, consistenti caldaie a condensazione ad aria o ad acqua classe A. La sostituzione va fatta con:

  • impianti di termoregolazione evoluti;
  • pompe di calore altamente efficienti;
  • impianti geotermici a bassa entalpia;
  • apparecchi ibridi composti dalla pompa di calore e caldaia a condensazione.

Si possono sostituire anche i tradizionali scaldaacqua con quelli a pompa di calore e i generatori di aria calda a condensazione. La detrazione è pari al 65% nell’importo massimo di 30 mila euro, corrispondente a una spesa di 46.153,84 euro. La detrazione scende al 50% per l’installazione delle caldaie a condensazione di classe A.

Ecobonus, interventi sui contatori individuali

Con l’ecobonus si possono anche cambiare i contatori individuali dei condomini per la misurazione dei consumi di raffreddamento, di calore e di acqua calda delle singole unità abitative. Sono compresi i sistemi di termoregolazione. La detrazione arriva a 60 mila euro corrispondente al 65% di una spesa massima di 92.307,69 euro.

Schermature solari, generatori di calore, dispositivi multimediali e micro-cogeneratori in ecobonus

Ulteriori interventi che si possono fare in ecobonus sono quelli delle schermature solari mobili oscuranti, per le quali è prevista una detrazione del 50% su una spesa di 60 mila euro (detrazione massima di 30 mila euro). Si possono sostituire anche i generatori di calore a biomasse combustibili con la stessa detrazione fiscale del 50% e i medesimi limiti di spesa. I dispositivi multimediali per controllare da remoto gli impianti della produzione dell’acqua calda o del riscaldamento hanno una detrazione pari al 65% e non vi sono limiti di spesa. Infine i micro-cogeneratori comprati per sostituire i prevedenti hanno una detrazione massima di 100 mila euro, pari al 65% della spesa di 153.846,15. Inoltre, il risparmio energetico deve essere pari ad almeno il 20%.

Quando la detrazione fiscale può arrivare al 70% o al 75% sugli interventi in ecobonus?

Vari degli interventi previsti nell’ecobonus o nel bonus di riqualificazione energetica possono prevedere detrazioni fiscali più elevate per lavori fatti nelle parti comuni degli edifici. Infatti, la detrazione fiscale arriva al 70% se i lavori interessano l’involucro dell’edificio con una superficie di oltre il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio; o al 75% per gli interventi che migliorano la prestazione energetica estiva ed invernale. In tal caso, è necessario che il miglioramento rientri nella qualità media individuata dal Mise (ministero per lo Sviluppo Economico) secondo quanto previsto dal decreto del 25 giugno del 2015. La maggiore detrazione deve essere calcolata su un totale non eccedente i 40 mila euro moltiplicato per il numero delle unità abitative componenti l’edificio.

Quanto l’ecobonus può prevedere detrazioni fiscali pari all’80% o all’85%?

La detrazione fiscale dei lavori svolti in ecobonus può raggiungere le percentuali dell’80% o dell’85% se i lavori delle parti comuni degli edifici rientrino nelle zone sismiche 1, 2 e 3. Gli interventi, quindi, devono mirare a ridurre il rischio sismico e la riqualificazione energetica in maniera congiunta. Deve essere raggiunto l’obiettivo dell’avanzamento di una (80%) o di due (85%) classi inferiori. La spesa massima è pari a 136 mila euro da moltiplicare per il numero delle unità abitative componenti l’edificio prima dei lavori di ristrutturazione.

Lavori in ecobonus o riqualificazione energetica, quali sono gli adempimenti?

I lavori in ecobonus o in riqualificazione energetica richiedono determinati adempimenti. In particolare è necessaria l’asseverazione tecnica rilasciata da professionisti abilitati che attesti:

  • il rispetto dei requisiti tecnici richiesti dalla misura;
  • che siano stati rispettati i massimali di costo.

Entrambi i punti dell’adempimento sono rintracciabili nel decreto ministeriale cosiddetto “decreto Requisiti” del 6 agosto del 2020. Inoltre, entro i 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori è necessario trasmettere all’Enea i dati contenuti nell’attestato di prestazione energetica e la scheda delle informazioni inerenti i lavori stessi realizzati.

Lavori in ecobonus o riqualificazione energetica, possono rientrare nel superbonus 110%?

Peraltro, i lavori in ecobonus o in riqualificazione energetica possono rientrare nel superbonus 110%. Per ottenere la detrazione fiscale maggiorata è necessario, tuttavia, rispettare i requisiti e i limiti specifici. In particolare, molti dei lavori in ecobonus devono risultare come interventi “trainanti” e altri come “trainati”.

Cappotto termico, tutte le agevolazioni e il risparmio una volta montato

Molti ormai sanno di cosa si tratta quando si parla di cappotto termico, visto il suo largo utilizzo. Per cappotto termico, si intende quella tecnica che coibenta una casa, un edificio o un immobile in genere. Coibentare significa isolare e nello specifico l’isolamento a cappotto si fa installando diversi materiali sulle pareti di casa che aiutano a non disperdere il calore della casa verso l’esterno o al contrario, a non far salire il caldo dall’esterno all’interno.

La soluzione ideale per tenere sempre alla giusta temperatura la casa. Montare questi pannelli sulle pareti esterne della casa (ma ormai esistono anche cappotti interni), ha delle agevolazioni fiscali di non poco conto. Rientrando anche in una materia molto cara alle istituzioni, cioè il risparmio energetico, evidente che il montaggio di questi pannelli venga agevolato fiscalmente e con incentivi.

Un vantaggio non indifferente ma che non è l’unico. Agli incentivi che si possono sfruttare nel montare i pannelli vanno aggiunti i vantaggi dopo averli montati, cioè il risparmio energetico che si realizza.

Cappotto termico, tutte le agevolazioni

Istallare il cappotto termico su una parete la isola rispetto al clima esterno. Il montaggio e l’acquisto di questi pannelli che vengono messi sulla parete, possono dare diritto alle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente.

È stato il Decreto Rilancio, cioè il DL n° 34 del 2020 a introdurre le detrazioni Irpef ed Ires per chi decide di istallare i pannelli termici su un edificio. Come dicevamo, parliamo di un lavoro che è indirizzato verso le problematiche ambientali e energetiche. Per questo rientra nell’ecobonus, con possibilità di recuperare il 110% . Un lavoro che mira alla riqualificazione energetica di un immobile e pertanto, agevolato fiscalmente.

Nello specifico l’articolo n° 119 del DL n° 34/2020, prevede che è possibile portare in detrazione dalle imposte sui redditi, le spese relative agli interventi di isolamento termico che riguardano le superfici dell’involucro della casa, sia verticali che orizzontali. Per poter godere dell’agevolazione il cappotto deve andare ad interessare il 25% della superficie lorda della casa, quella che è esposta al disperdere energia.

Quando si parla di cappotto termico, tutte le agevolazioni, è inevitabile fare riferimento alle detrazioni, ma come al solito sono limitate. Il tetto massimo di spesa che è possibile detrarre è 60.000 euro ad immobile. L’ammortamento di questa spesa può avvenire in 5 rate annuali di pari importo, cioè per 5 dichiarazioni dei redditi consecutive. Le spese oggetto della detrazione sono tutte quelle che i contribuenti hanno sostenuto tra il primo luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.

Come alternativa alla detrazione c’è la possibilità ci sconto immediato in fattura o cessione dl credito fiscale.

Il risparmio energetico è garantito dal cappotto termico

L’isolamento a cappotto o cappotto termico, garantisce dalla dispersione di calore in inverno e dalla dispersione di aria fresca in estate. Inevitabile parlare di risparmio di energia elettrica per i condizionatori d’aria, o di gas metano per il riscaldamento.

Il cappotto quindi, torna utile sia in estate che in inverno, garantendo alla famiglie o alle imprese, il risparmio sulle bollette che mai come adesso è argomento caldissimo.

Con l’aumento di energia elettrica e gas, pagare di meno sulle bollette è una aspirazione di molti italiani. Grazie al cappotto termico è possibile ridurre sensibilmente i consumi sia dei sistemi di riscaldamento che dei sistemi di raffreddamento. Perfino uno dei maggiori siti di comparazione ha messo in evidenza cosa significa a livello di risparmio, montare il cappotto termico sul muro di casa.

In media, circa il 20% è il risparmio stimato in materia di luce e gas.  Il cappotto quindi può ottimizzare i consumi, ma non solo. Stando agli addetti del settore immobiliare, un edificio con il cappotto aumenta il valore dell’edificio stesso. Il 20% prima citato è un ottimo viatico di risparmio quindi. In pratica, una famiglia che spende 2.000 euro all’anno per il riscaldamento, arriverebbe a risparmiarne anche 800.