Nuovo CCNL ambiente, rinnovo confermato, aumenti di stipendio da 121 euro al mese

A decorrere dal primo gennaio scorso e fino al 31 dicembre 2024, ecco il nuovo CCNL ambiente. Fumata bianca per il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore. Era attesa da mesi la sottoscrizione dell’intesa che di fatto aggiorna anche le tabelle retributive degli addetti del settore. Ecco le novità con cui dovranno fare i conti gli interessati.

La giornata del 18 maggio è stata fondamentale per il nuovo CCNL ambiente

Ieri 18 maggio, come si legge sulle pagine del quotidiano Italia Oggi, Utilitalia, Confindustria Cisambiente, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Servizi e Assoambiente, insieme a Fit Cisl, Fp Cgil, Uiltrasporti e Fiadel hanno sottoscritto il nuovo CCNL ambiente. Le associazioni dei datori di lavoro insieme ai rappresentanti sindacali di categoria, hanno firmato l’accordo che rinnova il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro scaduto il 31 dicembre 2021. Adesso il nuovo documento collettivo che organizza e regolamenta il lavoro nel settore, avrà validità per tre anni. Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, questa la validità del documento collettivo appena sottoscritto.

Aumenti di stipendio, le vere cifre

Se c’era una certa attesa sul nuovo CCNL, questa era catalizzata, soprattutto per quanto concerne i dipendenti del settore, sugli aumenti salariali. Infatti il nuovo documento aggiorna anche le tabelle retributive. Salgono le retribuzioni di 121 euro al mese per l’intero triennio di validità del CCNL.  Come si specifica nella scheda informativa pubblicata dal quotidiano prima citato, di questi 121 euro, 80 riguardano l’incremento delle retribuzioni base parametrali mensili. Poi ci sono i 6 euro per la nuova classificazione dei lavoratori, 3 euro per le indennità dell’area impiantistica, 15 euro di incentivo produttività e 17 euro per il meccanismo di welfare aziendale. I sindacati hanno spiegato cosa è successo con una nota congiunta, in cui si legge anche delle difficoltà incontrate per completare l’intesa alla luce del particolare periodo che si sta vivendo. Anche il settore inevitabilmente è stato influenzato dagli incrementi dei costi delle materie prima per esempio, o dei carburanti. Con l’intesa raggiunta i sindacati hanno ritirato la mobilitazione che aveva previsto nel 20 giugno prossimo una giornata di sciopero nel settore.

Elemento perequativo in busta paga: cos’è e come evitarla

Molti lavoratori leggendo la busta paga scoprono di avere una voce in più, si tratta dell’elemento perequativo, ma cos’è, a chi spetta e a quanto ammonta? Scopriamo anche come il datore di lavoro può evitare di corrisponderlo aumentando anche la soddisfazione dei lavoratori.

Cos’è l’elemento perequativo in busta paga

L’elemento perequativo spetta ai lavoratori che non hanno accesso alla contrattazione di secondo livello, il suo obiettivo è rendere “uguali”, di conseguenza perequare le posizioni economiche dei lavoratori. Per capire di cosa si tratta esattamente è necessario distinguere tra la contrattazione di primo livello e quella di secondo livello.

Contrattazione di primo livello e di secondo livello: differenze

In Italia per le varie categorie di lavoratori si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) questo prevede le regole base del rapporto di lavoro, tenendo anche in considerazione diversi livelli di inquadramento. L’elemento principale che ci può desumere dal CCNL è il trattamento salariale base che obbliga il datore di lavoro a corrispondere uno stipendio che non può essere inferiore rispetto a quello previsto nel contratto collettivo.

Nelle aziende ed enti che hanno dimensioni medio grandi sono però presenti le rappresentanze sindacali e solitamente queste con l’azienda stessa concordano la contrattazione di secondo livello, che tende a ottenere condizioni di lavoro migliori rispetto alla contrattazione di primo livello e di conseguenza prevede l’attribuzione di premi, bonus e comunque una retribuzione migliore. Di fatto le rappresentanze sindacali non sono presenti in tutte le aziende e in particolare in quelle di piccole dimensioni, da ciò consegue creazione di lavoratori di serie A, maggiormente tutelati dalla contrattazione di secondo livello e lavoratori di serie B.

Ciò deve essere visto in prospettiva, infatti il tessuto economico italiano si basa soprattutto su aziende di piccole e medie dimensioni e di conseguenza la stragrande maggioranza di lavoratori non trova la tutela della contrattazione di secondo livello.

Per offrire un contrappeso e riportare uguaglianza tra i lavoratori è stato previsto l’elemento perequativo in busta paga.

Come viene determinato l’elemento perequativo in busta paga

L’elemento perequativo viene determinato a livello di contrattazione nazionale, quindi nel CCNL di molte categorie di lavoratori, ad esempio nel comparto metalmeccanici è specificato che nelle aziende in cui non è presente la contrattazione aziendale di secondo livello, debba essere prevista la corresponsione dell’elemento perequativo in busta paga. Naturalmente l’ammontare degli importi nel tempo può cambiare e quindi al rinnovo dei contratti possono essere previsti degli aumenti. Per i metalmeccanici l’elemento perequativo previsto nel contratto è di 485 euro da corrispondere annualmente nel mese di giugno.

Nel contratto metalmeccanici è precisato che l’elemento perequativo spetta a tutti i lavoratori in forza dal primo gennaio di ogni anno al 31 gennaio. Nel caso in cui il rapporto di lavoro termini prima del mese di giugno, con le ultime spettanze si procede anche a liquidare in proporzione ai mesi effettivamente lavorati anche l’elemento perequativo. Inoltre spetta anche ai lavoratori somministrati, cioè con contratto di lavoro in somministrazione.

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro nel settore chimico-farmaceutico prevede diversi importi in base al livello di inquadramento. Per il livello di inquadramento più basso, cioè la categoria F è previsto un ammontare mensile di 21 euro, mentre per l’inquadramento più alto, cioè la categoria A, ammonta a 41 euro mensili. L’elemento perequativo è presente anche nei contratti dei dipendenti pubblici. In ogni caso non incide sul calcolo del TFR. Per conoscere l’ammontare del proprio elemento perequativo è necessario consultare quindi il CCNL del settore in cui si lavora.

Aziende: posso evitare di corrispondere ai lavoratori l’elemento perequativo?

Se sei un’azienda devi sapere che la corresponsione dell’elemento perequativo è obbligatorio, cioè le aziende che non hanno il secondo livello di contrattazione devono inserirlo e devono riconoscerlo nella misura prevista dalla legge. L’alternativa è introdurre in azienda una contrattazione di secondo livello che preveda dei premi legati alla produttività e ad altri elementi che naturalmente devono essere “contrattati” con le parti sociali e con le rappresentanze dei lavoratori che possono essere comunque previste anche in aziende di piccole dimensioni.

Ti starai chiedendo perché dovrei farlo? L’elemento perequativo in busta paga non differenzia tra i lavoratori, cioè non è legato a un meccanismo di meritocrazia e premialità e quindi non stimola i lavoratori a dare il meglio in azienda. Scegliendo di optare per la contrattazione di secondo livello con meccanismi premiali legati alla produttività, ai risultati ottenuti, fai in modo che la corresponsione dei premi sia legata a maggiori entrate dell’azienda e che allo stesso tempo il lavoratore sia stimolato a dare il meglio di sé e si senta gratificato.

Studi professionali: novità per l’iscrizione all’E.Bi.Pro.

 

Nuove regole per l’iscrizione all’ente bilaterale di settore E.Bi.Pro. per tutti i dipendenti degli studi professionali. A seguito del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale degli studi professionali, lo scorso 29 novembre, “il datore di lavoro che ometta di effettuare il versamento deve corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione, non assorbibile, di importo pari a 22 euro a partire dal 1 ottobre 2011, e 23 euro a partire dal 1 settembre 2013, facendosi carico comunque delle prestazioni e dei servizi previsti dal sistema della bilateralità”. E’ quanto si legge nella circolare della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro n. 7 stilata lo scorso 5 dicembre.

La circolare precisa poi che i trattamenti previsti dalla bilateralità sono obbligatori per tutti i datori di lavoro, che applicano il ccnl degli studi professionali, e formano parte integrante del sistema delle tutele economiche e normative concesse ai lavoratori.

I consulenti ci tengono a sottolineare però che il versamento all’E.Bi.Pro. assume correttamente un ruolo nella parte economico-normativa del contratto solo nel caso in cui l’Ente preveda effettive ‘tutele aggiuntive ai prestatori di lavoro’ di sostegno al reddito. “Solo in presenza di una reale prestazione di sostegno al reddito dei lavoratori del settore professionale si concretizzerebbe un diritto contrattuale del singolo lavoratore cui il datore di lavoro dovrebbe far fronte” conclude la circolare della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro.

Finchè non verranno stabilite specifiche tutele di sostegno al reddito dei lavoratori, non sussiste cioè alcun obbligo di versamento e quindi la previsione è da ritenersi “ancora ancorata nella parte obbligatoria del ccnl”.

Agenti Immobiliari, ecco il nuovo contratto nazionale

Negli scorsi giorni è stato firmato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per mediatori creditizi e agenti immobiliari: sottoscritto da FIAIP con i sindacati Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Tra le firme sindacali assenti spicca quella di Filcams- Cgil, ma i dirigenti FIAIP auspicano un ripensamento dell’organizzazione sindacale.

Tra le principali novità troviamo l’apertura della contrattazione collettiva anche a quei lavoratori che sono presenti nel settore in forma atipica – dai lavoratori a progetto ai prestatori d’opera, fino ai contratti di associazione in partecipazione – che, da oggi, riceveranno maggiori garanzie nel contratto per quanto riguarda malattia e infortunio e che avranno diritto a nuove procedure di risoluzione dei contratti di lavoro.

Il nuovo contratto ha validità triennale dall’1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 e prevede anche il rafforzamento degli strumenti bilaterali per la categoria e la possibilità di avviare contrattazioni di secondo livello per le zone turistiche. Viene regolamentato l’apprendistato per l’incaricato alle visite immobiliari e sono recepite, infine, le normative dell’Unione Europea sulla dignità della donna e dell’uomo a lavoro e quelle su salute, sicurezza, assistenza e tutela dei diritti dei lavoratori diversamente abili.

 

Nuovo contratto di lavoro per le imprese di pulizie

Confcommercio, Fnip-Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltrasporti-Uil hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese di pulizia, di disinfestazione, servizi integrati/multiservizi.

L’ipotesi considera le gravi condizioni in cui versano da qualche anno le imprese del settore, pesantemente colpite dalla crisi. Eduardo Recupito, esprime soddisfazione per le soluzioni che sono state trovate nel corso della trattativa. E’ stata evidenziata la volontà di proseguire congiuntamente un percorso condiviso che porti al rilancio delle imprese del settore ed al miglioramento delle condizioni dei lavoratori.

Queste le principali novità: incremento retributivo al secondo livello di 70,00 euro a regime, oltre a valorizzare le reali esigenze organizzative delle imprese, implementando le materie oggetto di contrattazione di secondo livello e rafforzando il sistema della bilateralità, introduzione di Commissioni tecniche che avranno il compito di monitorare importanti fenomeni quali l’incidenza degli eventi morbosi sull’organizzazione del lavoro e l’andamento dei passaggi di appalto. Ulteriore novità l’inserimento dell’assistenza sanitaria integrativa.