Segnalazione al CRIF senza preavviso del cattivo pagatore: si può fare?

Se ti sei accorto di essere stato segnalato al CRIF come cattivo pagatore anche senza aver ricevuto alcun preavviso, devi sapere che ci sono dei casi in cui questo è possibile. Ecco quando per la Corte di Cassazione è lecita la segnalazione al CRIF senza preavviso.

Cos’è il CRIF e quali segnalazioni raccoglie

Il CRIF è una società creditizia, la sigla è acronimo di Centrale Rischi Finanziari. Nel CRIF non sono iscritti esclusivamente coloro che risultano essere cattivi pagatori, ma anche i soggetti che hanno in corso dei pagamenti rateali, coloro che chiedono un prestito e un mutuo. In questa centrale sono inoltre registrati i pagamenti effettuati, gli eventuali ritardi e i mancati pagamenti e vuole essere un punto di riferimento per le banche e gli istituti di credito che prima di erogare prestiti, mutui, finanziamenti, possono valutare la solvibilità del richiedente.

Nel caso in cui si verifichi una situazione di effettiva crisi, questa non vi è nel caso di ritardo nel pagamento di una rata, si viene segnalati come cattivi pagatori sia al CRIF e sia alla Centrale Rischi della Banca d’Italia.

Per conoscere i dettagli sul funzionamento della segnalazione al CRIF quindi quando può essere eseguita e i limiti segnalati dalla Corte di cassazione, ti consiglio di leggere gli articoli:

Segnalazione CRIF e alla Centrale Rischi della Banca d’Italia: differenze

e l’articolo Segnalazione Centrale Rischi: cos’è e come funziona

Segnalazione al CRIF senza preavviso del cattivo pagatore

Per capire quando è possibile che non vi sia preavviso della segnalazione è necessario avere in considerazione diverse norme. La prima è generale, si tratta dell’articolo 4 delibera del Garante della privacy n. 8 del 2004 , il quale prevede che in caso di ritardi nei pagamenti, la banca unitamente ai solleciti di pagamenti, può inviare un avviso inerente l’imminente registrazione dei dati sui sistemi di informazione creditizia. I dati possono essere resi noti agli altri partecipanti a tali sistemi (cioè le altre banche che possono accedere a questo grande database) non prima che siano trascorsi 15 giorni dall’invio del preavviso.

Questa norma può però essere considerata di rango inferiore rispetto all’art. 125, comma terzo, del Testo Unico Bancario (TUB), come modificato dall’art. 1 D.Lgs. n. 141 del 2010. Questo infatti prevede che il preavviso di segnalazione come cattivo pagatore al CRIF debba essere fornita dal finanziatore al consumatore. Tale norma è inserita nel TUB, all’interno del capo II del titolo VI, “Credito ai consumatori” , quindi non vi sono dubbi sul fatto che si tratti di una norma specifica per questo particolare segmento di credito e non una norma generale. Infatti dall’ambito di applicazione del capo sono esclusi in modo specifico dall’articolo 122 i finanziamenti destinati all’acquisto e alla conservazione di diritti di proprietà su beni immobili esistenti i progettati e acquisto di terreni.

Ordinanza 39769/2021 sulla segnalazione al CRIF senza preavviso

Dall’applicazione letterale di questa norma fatta da alcuni giudici è emerso che in realtà il preavviso risulta obbligatorio solo nel caso in cui il ritardo nel pagamento o il mancato pagamento sia inerente un rapporto tra la banca e il debitore avente a oggetto un prestito che rientra nelle operazioni di credito al consumo e non negli altri rapporti. Ad esempio, secondo questa interpretazione restritttiva e letterale della norma, nel caso in cui il mancato pagamento sia inerente la rata di un mutuo per l’acquisto di casa, non trattandosi di credito al consumo è legittima la segnalazione al CRIF senza preavviso. Questa interpretazione ha trovato l’appoggio anche dalla Corte di Cassazione in una recente ordinanza, la 39769/2021.

Tale legittimità, in limitati casi, della segnalazione al CRIF senza preavviso non fa però venire meno l’eventuale risarcimento del danno legato a una segnalazione illeggittima che cioè non doveva avvenire. Il risarcimento può essere richiesto anche per il danno all’immagine, ma deve essere provato. Naturalmente la banca che nota mancati pagamenti può inviare in ogni caso il preavviso anche quando non è obbligata limitando così il rischio di richieste di risarcimenti.

Prendere a prestito del denaro, quali diritti e come fare a sapere se si è cattivi pagatori?

Quali sono i diritti che spettano a chi prende in prestito del denaro? Dall’esperienza passata e dalle criticità emerse, ad oggi sono vari i diritti che spettano a chi si indebita. Innanzitutto, l’entità e le condizioni del prestito devono essere riassunte prima dell’avvenuta ricezione del denaro. E, pertanto, prima che il debitore concluda il contratto di prestito, deve ricevere una informativa dettagliata sul prestito. Questo documento di sintesi si chiama Secci.

Recesso del prestito entro 14 giorni dalla sottoscrizione

Chi ha sottoscritto un contratto di prestito ha 14 giorni di tempo per poter recedere. Il recesso avviene senza costi, a parte quelli che sono già maturati. Si tratta degli interessi già maturati per il periodo e delle tasse. Per poter recedere è necessario inoltrare una comunicazione al creditore o finanziatore. In questo caso vanno seguite le indicazioni contenute nel contratto.

Come recedere da un prestito: la somma ricevuta va restituita?

Per poter recedere non serve alcuna motivazione. Inoltre, se al momento del recesso il debitore ha ricevuto il finanziamento, anche in parte, deve restituirlo entro i 30 giorni successivi alla comunicazione del recesso. Il debitore deve corrispondere gli interessi già maturati fino al giorno della restituzione.

Cosa avviene con il credito finalizzato?

Può avvenire che il debitore abbia contratto il prestito per acquistare beni o per ricevere dei servizi. È il caso del credito finalizzato nel quale se il venditore non presta il servizio o non consegna il bene acquistati, il consumatore può sciogliere il contratto che ha fatto con il finanziatore per richiedere il prestito. In alcuni casi è previsto che il debitore possa sciogliere il contratto di finanziamento anche nel caso in cui riceva delle merci difettose. In questo caso, è necessario richiedere per iscritto al venditore la consegna di quanto dovuto.

Richiedere un prestito ed essere buoni o cattivi pagatori

Nel momento in cui ci si rivolge a una società finanziaria per richiedere un prestito, l’operazione può andare a buon fine o meno a seconda del trascorso del richiedente in merito ai prestiti stessi. Vige, cioè, il merito creditizio, ovvero il comportamento del debitori per precedenti prestiti ottenuti. In buona sostanza, dunque, la valutazione del debitore fatta dalla società finanziaria tiene conto:

  • dell’essere stato o meno protestato in passato;
  • essere stato puntuale nel pagamento delle rate dei precedenti prestiti;
  • la mancata restituzione del precedente prestito.

Cosa succede se il debitore non paga le rate del prestito ricevuto?

Se il debitore non paga le rate del finanziamento, il creditore può ricorrere alle varie azioni previste dalla legge per ottenere quanto gli spetti. In questo caso, il creditore può procedere con l’invio dei solleciti formali. In ultima analisi, la società finanziatrice può ricorrere al giudice. Inoltre, il mancato pagamento anche di una delle rate previste dal finanziamento può implicare dei costi maggiori a debito di chi ha richiesto il prestito. In tal caso, il debitore deve corrispondere anche gli interessi di mora che non sono compresi nel Taeg.

Come fare per sapere se si è finiti nella lista dei cattivi pagatori?

In caso di mancato pagamento di quanto dovuto, il debitore finisce inevitabilmente tra i cattivi pagatori. E pertanto si finisce con la segnalazione negativa alla centrale che riporta tutte le situazioni di debiti non rispettati. Come si può fare per sapere se si è finiti nella lista di cattivi pagatori? Innanzitutto si può fare una richiesta all’intermediario finanziario. In alternativa, si può inoltrare la domanda alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia. In ultima analisi si può fare richiesta alle centrali rischi private. Si tratta di quelle che vengono chiamate Sistemi di informazioni creditizie (Sic).

Come rivolgersi alle Centrali dei Rischi private?

La Centrale dei Rischi della Banca d’Italia è una base che raccoglie i dati di tutti i cattivi pagatori provenienti da inadempienze verso banche e società finanziaria. I dati, pertanto, riguardano tutti i crediti e le garanzie concessi. Accanto alla Cr della Banca d’Italia, vi sono i Sistemi di informazioni creditizie (Sic) privati. Si tratta di società private come Cerved, Experian, Crif, Assilea, Eurisc, Ctc che gestiscono e archiviano dati sui crediti. Per poter conoscere tali dati ed eventualmente richiederne una rettifica, è necessario presentare domanda diretta al Sistema di informazioni creditizie.

 

Quando si viene cancellati dalla Centrale Rischi? Ecco i termini

Chi chiede un prestito e riceve un rifiuto giustificato da un’esposizione o da un debito in sofferenza segnalato alla Centrale Rischi si chiede sempre se tale segnalazione sia legittima e quando si viene cancellati dalla Centrale Rischi. Ecco una piccola guida per muoversi senza incappare in eccessiva burocrazia.

Quando si viene segnalati e quando si viene cancellati dalla Centrale Rischi

La Centrale Rischi, come abbiamo già visto, è una banca dati detenuta dalla Banca d’Italia, in essa sono segnalati i finanziamenti/prestiti eccedenti i 30.000 euro e le “esposizioni” o “sofferenze” di valore superiore ai 250 euro. Si è già detto che non c’è un criterio univoco per stabilire quando un’esposizione debba essere segnalata, la Corte di Cassazione ha stabilito che non può essere segnalato un semplice ritardo o uno scoperto in conto corrente. Le segnalazioni sono aggiornate mensilmente. L’ente creditore deve però smettere di segnalare un credito dal mese successivo rispetto a quando scende sotto la soglia dei 30.000 euro e quando il debitore sana la sua posizione. Questo però non vuol dire essere cancellati dalla Centrale Rischi della Banca d’Italia, infatti i dati saranno ancora forniti a coloro che ne facciano richiesta al fine di valutare il merito creditizio.

I dati restano disponibili per 36 mesi dall’ultima segnalazione, solo successivamente si viene cancellati dalla Centrale Rischi. Non tutti possono accedere a tali dati, ma solo i soggetti che in base alla normativa possono effettuare le segnalazioni, possono accedere ma non in modo indiscriminato, ma soltanto se hanno ricevuto una richiesta di prestito/ finanziamento. Trascorso il periodo dei 36 mesi la cancellazione dalla Centrale Rischi avviene in modo automatico, ma come cancellarsi dalla Centrale Rischi se trascorso tale termine i dati continuano a essere disponibili, oppure nel caso in cui si ritenga che la segnalazione non sia legittima? E’ bene sottolineare che le banche spesso rifiutano prestiti a coloro che sono segnalati.

Come cancellarsi dalla Centrale Rischi: contatta la banca che ha segnalato il debito

Se non si viene cancellati automaticamente dalla Centrale Rischi la soluzione più semplice e veloce è rivolgersi alla banca, o altro soggetto, che ha effettuato la segnalazione, basta recarsi semplicemente in filiale, naturalmente tale richiesta deve essere motivata. Se la banca contesta tale richiesta e quindi ritiene di non dover effettuare la cancellazione, il secondo passo è formalizzare tale istanza attraverso l’invio di un modulo per la richiesta di cancellazione dalla Centrale Rischi da inviare alla banca tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure PEC.

Come cancellarsi dalla Centrale Rischi: rivolgiti all’Arbitro Bancario Finanziario

Naturalmente la banca anche in questo caso può continuare a ritenere la propria segnalazione sia conforme alla normativa e quindi non provvede a cancellare la segnalazione. A questo punto la soluzione è rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario il cui compito è mediare tra clienti e banche al fine di risolvere in via stragiudiziale la questione. Deve essere sottolineato che negli ultimi anni l’attività dell’Arbitro Bancario Finanziario è stata davvero importante e risolutiva e in media i tempi di risoluzione delle controversie sono molto bassi, cioè solo 105 giorni. Infine, se neanche tale soluzione appare essere risolutiva, è possibile rivolgersi al tribunale ordinario per risolvere la questione in via giudiziale.

Deve essere sottolineato che solitamente non si arriva alle vie legali quando è necessario cancellarsi dalla Centrale Rischi per il decorso dei 36 mesi: la mancata cancellazione in questi casi è spesso un mero errore materiale. mentre è frequente il ricorso all’arbitro o al tribunale quando si ritiene che in realtà la sofferenza non dovesse essere segnalata, ad esempio perché si è trattato solo di un mancato pagamento, oppure perché il debitore non ha ricevuto il preavviso di segnalazione del proprio debito alla Centrale Rischi.

Segnalazione CRIF e alla Centrale Rischi della Banca d’Italia: differenze

Abbiamo visto nei precedenti articoli che coloro che hanno in corso dei finanziamenti possono essere segnalati alla Centrale Rischi della Banca d’Italia e abbiamo visto le condizioni in cui ciò si verifica e le conseguenza, ora vediamo la segnalazione al CRIF.

Cos’è il CRIF e differenze con la Centrale Rischi

CRIF è acronimo di Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria è una società che gestisce il SIC (Sistema di Informazioni Creditizie) e svolge un ruolo del tutto simile a quello della Centrale Rischi della Banca d’Italia, ma ha una gestione di tipo privato. Le informazioni contenute in CRIF sono fornite direttamente dalle banche ma su base volontaria e sono sempre le banche e gli altri soggetti di intermediazione a poter consultare il dati al fine di valutare la solvibilità di un potenziale cliente. La prima differenza quindi è data dal fatto che non vi è per le banche l’obbligo di trasmettere i dati, cosa che invece succede con  la Centrale Rischi, questo però non vuol dire che questo sistema sia meno affidabile perché ad oggi la CRIF riceve molto credito da parte delle banche e hanno aderito a questo sistema praticamente tutte.

La segnalazione al CRIF

Essere segnalati al CRIF non vuol dire essere cattivi pagatori, infatti vengono inseriti i dati anche relativi alle richieste in corso e alle erogazioni, in questo caso si potrà valutare la serietà del debitore tenendo in considerazione il suo comportamento durante il periodo del piano di ammortamento. Un’altra differenza riguarda le segnalazioni, anche in questo caso sono inserite le informazioni inerenti prestiti e mutui, fidi, carte di credito e leasing erogati a persone fisiche e giuridiche.

Si è visto in precedenza che la segnalazione alla Centrale Rischi avviene al superamento della soglia di censimento di 30.000 euro, in questo caso non vi è soglia,  ma occorre sottolineare un ulteriore aspetto. La segnalazione dei prestiti/mutui avviene esclusivamente con il consenso informato del contraente/debitore, consenso che invece non è necessario per la Banca d’Italia. Il consenso non è necessario nel caso in cui la segnalazione al CRIF non riguardi l’esistenza del prestito, ma la segnalazione per ritardi.

Quali ritardi sono oggetto di segnalazione CRIF

Abbiamo visto che per la Centrale Rischi della banca d’Italia non sono ben determinati i criteri per la segnalazione dei ritardi e quindi come “cattivi pagatori”, questo non succede con la segnalazione CRIF, infatti qui tutto è ben determinato, in particolare:

  • Primo ritardo nel pagamento relativo a un rapporto di credito: viene segnalato quando vi è il mancato pagamento per due mesi consecutivi. Viene inviato al debitore un preavviso di 15 giorni in modo che possa sanare la sua posizione ed evitare la segnalazione CRIF;
  • Ritardi successivi al primo: sono segnalati nella comunicazione mensile, quindi in questo caso non occorre che ci sia il mancato pagamento di due successive rate, la segnalazione è immediata.

Tempi di conservazione dei dati

I tempi di conservazione dei dati cambiano rispetto alla segnalazione Centrale Rischi e sono stabiliti dal Codice di Condotta, la prima cosa da dire è che le segnalazioni al CRIF riguardano tutti gli atti anche propedeutici alla concessione del credito. I termini di conservazione dei dati sono:

  • per le richieste di credito, le informazioni sono detenute per 180 giorni dalla data della richiesta.
  • Nel caso di un prestito non concesso o rinuncia, le informazioni restano archiviate e disponibili per 90 giorni dalla rinuncia/rifiuto;
  • Finanziamenti estinti regolarmente senza ritardi, i dati sono conservati per 60 mesi (5 anni) dal pagamento dell’ultima rata;
  • 1 o 2 rate non pagate regolarmente, questa informazione si conserva per 12 mesi decorrenti dalla regolarizzazione del rapporto, però in questi 12 mesi non devono esservi altri ritardi;
  • Ritardi nel pagamento di 3 o più rate, in questo caso le informazioni sono conservate per 24 mesi successivi rispetto alla regolarizzazione del rapporto. Per ottenere la cancellazione di questa particolare informazione è necessario che nei 24 mesi non sia maturato alcun ritardo;
  • Finanziamenti non rimborsati,  i dati sono conservati per 36 mesi dalla scadenza contrattuale.

Occorre fare una precisazione, infatti i dati ora forniti si riferiscono al periodo in cui il CRIF può rendere disponibili i dati ai soggetti interessati, ad esempio banche a cui a cui il soggetto a cui i dati si riferiscono ha chiesto credito, ma il CRIF può detenere tali dati, senza fornirli a terzi, per 10 anni, ciò in base al Codice di Condotta.

Note finali

Si è detto in precedenza che il soggetto che chiede un prestito può negare il consenso alla trasmissione dei dati inerenti la sua linea di credito al CRIF, ma la banca è altrettanto libera di non concedere il prestito/mutuo, finanziamento, ciò avvalendosi delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 141 del 2010 che richiede agli istituti di credito di verificare il merito creditizio prima di concedere liquidità.

Da questa disamina si può notare che banche e istituti di credito prima di erogare prestiti, finanziamenti, mutui, carte di credito, per verificare la solidità del richiedente e la sua capacità di rimborso, e quindi se è un potenziale cattivo pagatore, possono chiedere informazioni alla Centrale Rischi della Banca d’Italia, e se aderiscono al CRIF, possono accedere anche alle segnalazioni CRIF. Non è detto che se un soggetto non risulti segnalato alla Centrale Rischi, non risulti invece in quella del CRIF, anzi. Le banche possono inoltre trovare più informazioni attraverso il SIC perché, come visto, questa banca dati è più completa e permette di tracciare un profilo preciso del merito creditizio.

Si è visto che nel caso di errori nelle segnalazioni o mancata cancellazione (la cancellazione solitamente è automatica, non c’è bisogno di richieste) dalla banca dati della Centrale Rischi della Banca d’Italia, è necessario rivolgersi alla propria banca. Nel caso di segnalazione CRIF, invece è possibile procedere alla richiesta sia presso il CRIF, sia presso la banca che ha comunicato i dati. Il CRIF inizia una procedura per la verifica, che può anche essere lunga, ma fin da subito annota che in realtà quel determinato dato è oggetto di contestazione e questo può essere utile nella valutazione del merito creditizio.

Cancellazione dalla Centrale Rischi della Banca d’Italia

Chi vuole ottenere liquidità solitamente si reca presso intermediari come banche e altri soggetti abilitati, questi, prima di concedere il denaro fanno un’indagine presso le centrali rischi e tra queste vi è quella della Banca d’Italia. Purtroppo se vi sono segnalazioni negative è difficile ottenere credito, ma cosa fare se in realtà la segnalazione è errata? Ecco come ottenere la cancellazione dalla Centrale Rischi della Banca d’Italia.

La segnalazione: premessa

Abbiamo visto nel precedente articolo, che puoi visionare QUI, che persone fisiche e giuridiche che chiedono finanziamenti di importo superiore alla soglia di segnalazione, oppure che hanno uno scoperto superiore a 250 euro, vengono inseriti nel data base del Centrale Rischi gestita dalla Banca d’Italia (segnalazione a sofferenza). I dati si aggiornano ogni mese, quindi nel momento in cui il finanziamento scende sotto la soglia, oppure il soggetto segnalato riprende pagamenti regolari, l’intermediario/creditore non deve più segnalare quel determinato credito.

Si è anticipato nel precedente articolo che i dati relativi a una determinata persona (fisica o giuridica) possono essere richiesti dagli stessi soggetti abilitati a segnalare, ma solo nel caso in cui abbiano ricevuto la richiesta di un finanziamento e quindi, in via precauzionale, effettuano la richiesta prima di concedere credito al fine di valutare la solvibilità del richiedente. I dati che possono essere mostrati sono relativi agli ultimi 3 anni antecedenti alla richiesta di accesso ai dati. Questo implica che colui che ha estinto regolarmente un finanziamento o che ha sanato la propria posizione, ha diritto, trascorsi 36 mesi, a che siano cancellate le sue posizioni, ma cosa fare se ci si accorge che è attiva una segnalazione sebbene il credito sia estinto, sia sotto la soglia o la segnalazione è errata?

Come verificare la propria posizione presso la Centrale Rischi

Colui che decide di chiedere un prestito e ottiene un rifiuto motivato dalle segnalazioni presso la banca dati della Centrale Rischi della Banca d’Italia per verificare la propria posizione può semplicemente richiedere alla stessa Centrale quali dati detiene sul proprio conto. Se si accorge che le segnalazioni sono inesatte, oppure che non vi è stata una cancellazione già maturata, può ovviamente chiedere la rettifica.

La prima cosa da dire è che la cancellazione dalla banca dati della Centrale Rischi della Banca d’Italia può essere richiesta anche nel caso in cui ci sia una segnalazione errata o abusiva da parte dell’ente che ha segnalato il credito. Occorre ricordare infatti che la Corte di Cassazione ha stabilito che non ci può essere iscrizione di una segnalazione a sofferenza senza preavviso e che comunque non basta un semplice ritardo per attivare la segnalazione, ma è necessario valutare la situazione complessiva del debitore.

A chi rivolgersi per ottenere la cancellazione dalla Centrale Rischi

In questi casi non occorre rivolgersi alla Banca d’Italia che non ha alcuna responsabilità sulle segnalazioni e non ha l’obbligo di controllarle, cosa che sarebbe impossibile fare. Di conseguenza il cliente segnalato deve rivolgersi alla banca/ istituto di credito o altro intermediario al fine di richiedere la cancellazione della segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia. Si può fare questa richiesta recandosi personalmente alla filiale e segnalando l’errore.

Nel caso in cui la situazione sia controversa e quindi la banca ritenga di non dover cancellare la segnalazione, è necessario iniziare una procedura formale.  La prima tappa è inviare una richiesta scritta con l’uso di un modulo di cancellazione Centrale Rischi Banca d’Italia, lo stesso deve essere inviato al segnalatore tramite Raccomandata con Ricevuta di Ritorno, oppure tramite PEC.

Nel caso in cui non vi fosse alcun riscontro, può essere necessario rivolgersi a un arbitro bancario o finanziario che risolva la questione. Se neanche in tale sede si riesce a trovare una soluzione, è consigliato segnalare il problema alla Consob e, infine, rivolgersi al tribunale per ottenere un provvedimento d’urgenza ex articolo 700 del codice di procedura civile. Si tratta di un provvedimento cautelare che mira all’immediata cancellazione della segnalazione a causa dei danni che possono derivare dalla segnalazione stessa. In seguito viene intrapresa un’azione ordinaria che mira a determinare se effettivamente c’è stato un errore nella segnalazione, se la stessa è inesatta oppure se sono decorsi 36 mesi dall’ultima segnalazione.

La Banca d’Italia quando riceve la comunicazione che c’è stato un errore nella segnalazione  da parte di un intermediario, procede immediatamente alla correzione degli stessi. Non solo, ne dà comunicazione anche agli altri intermediari che avevano ricevuto i dati errati su un soggetto richiedente credito.

Cosa significa rapporti non contestati?

Nella Centrale dei Rischi della Banca d’Italia i dati e le informazioni che sono raccolte sono soggette ad una classificazione. Sulla base di un modello di rilevazione dei rischi, infatti, in CR emergono quelli che, per i crediti, sono i rapporti tra l’intermediario segnalante, che può essere una banca oppure una società finanziaria, ed il soggetto segnalato che, per esempio, può essere un privato cittadino oppure una piccola o media impresa.

Ecco cosa significa rapporti non contestati per i crediti in Centrale Rischi

In queste categorie di censimento possono rientrare pure i cosiddetti rapporti non contestati. Ma cosa sono i rapporti non contestati, e cosa significa? Al riguardo c’è da dire, in linea generale, che i rapporti si definiscono non contestati quando per questi, ai fini della risoluzione delle controversie, non c’è stato alcun intervento da parte di un’autorità giudiziaria al fine di dirimere la lite.

Riferito al credito, quindi, il rapporto non contestato è tale che il credito dovrebbe essere o comunque in Centrale dei Rischi è ritenuto essere esigibile. O quantomeno non ci sono informazioni tali per cui si possa ritenere che il credito, per esempio, possa essere invece in sofferenza o addirittura è passato a perdita.

L’importanza di rapporti non contestati per i privati e per le imprese

La presenza di rapporti non contestati è importante per un privato che, nell’accedere al credito, paga puntualmente le rate dei mutui, dei prestiti e dei finanziamenti. Ed è altrettanto importante per un’azienda. E questo perché, se in Centrale Rischi sono presenti dei rapporti contestati, allora per esempio l’impresa potrebbe avere non pochi problemi per le operazioni di finanza straordinaria.

Dalla cessione di asset all’ingresso di nuovi soci, e passando anche per la stipula di importanti partnership a livello commerciale. E questo perché, per i soggetti terzi che vogliono vederci chiaro prima di investire in un’azienda, la presenza di rapporti non contestati in Centrale dei Rischi è fondamentale per accertare che l’impresa sia davvero solida a livello creditizio.

La verifica dei rapporti non contestati in Centrale dei Rischi

La dicitura ‘rapporto non contestato, accedendo al database in Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, equivale ad un rapporto che risulta essere segnalato come un credito di cassa che è regolare, e quindi è tale che per questo non sono state rilevate e verificate delle inadempienze. In caso contrario, se il rapporto è invece contestato, allora può scattare la segnalazione di credito di dubbia riscossione già a partire da una soglia di soli 250 euro se il credito rientra tra quelli in sofferenza.

La cadenza della raccolta delle informazioni, nella Centrale dei Rischi che è gestita dalla Banca d’Italia, è mensile. Questi dati poi, sempre da parte della Banca d’Italia, vengono resi accessibili agli intermediari creditizi. Con questi ultimi che, di conseguenza, avranno sempre una conoscenza aggiornata e puntuale dell’indebitamento e del merito creditizio dei loro clienti includendo pure la regolarità o meno dei loro pagamenti. Ecco perché chi non ha segnalazioni negative in Centrale dei Rischi riesce ad ottenere un mutuo o un prestito più facilmente.

Segnalazione Centrale Rischi: cos’è e come funziona

Hai mai sentito parlare di segnalazione Centrale Rischi? Ecco cosa devi sapere su questa particolare procedura che può riguardare chiunque chieda un prestito/mutuo.

Cos’è la Centrale dei Rischi

La Centrale dei Rischi, anche conosciuta semplicemente come CR o CdR,  è una banca dati gestita dalla Banca d’Italia, in cui sono contenuti le informazioni inerenti il merito creditizio di coloro che hanno richiesto crediti e prestiti presso istituti finanziari e banche. L’obiettivo è fotografare la situazione debitoria delle famiglie  e delle imprese verso il sistema bancario e finanziario.  Sebbene sia vista con una certa diffidenza, in realtà non dovrebbe essere così, infatti questo database raccoglie i dati di chiunque chieda un prestito/mutuo, ciò ha una valenza positiva nella ricostruzione della storia creditizia di un soggetto, soprattutto quando è regolare nei pagamenti.

Fin da subito deve essere precisato che in Italia esistono altri archivi simili, ma non gestiti dalla Banca d’Italia, il più conosciuto è sicuramente il CRIF (Centrale Rischio Finanziario), in questo caso si tratta di una banca dati gestita da un soggetto privato a cui le banche possono o meno aderire, di fatto è ritenuto molto affidabile.

Funzione della segnalazione Centrale Rischi

Ritornando alla Centrale Rischi, deve essere sottolineato che ha due obiettivi. In particolare per coloro che hanno richiesto dei prestiti e dei finanziamenti e li hanno estinti in modo regolare  rappresenta una sorta di garanzia perché, se dovessero avere bisogno nuovamente di liquidità, ad esempio per investimenti, saranno ritenuti affidabili da banche e istituti di credito in generale.

Per le banche, la Centrale Rischi rappresenta un modo per valutare la solvibilità di coloro che richiedono un prestito e per determinare se concederlo e le condizioni a cui concederlo, ma anche per studiare soluzioni personalizzate. Ad esempio, un cliente può essere restio a dare informazioni su altri finanziamenti in corso, se  si recasse in banca e questa concedesse semplicemente il prestito senza valutare la capienza effettiva, potrebbe generarsi una posizione di sovraindebitamento, mentre il controllo della posizione di colui che ha chiesto il prestito può aiutare la banca a studiare soluzioni che il cliente può gestire al meglio, ad esempio con una rata piccola e un piano di ammortamento più lungo.

Gli intermediari possono chiedere informazioni esclusivamente sui loro clienti e su soggetti che si sono rivolti ad essi per chiedere un finanziamento, questo implica che non possono indagare su chiunque, ma solo su soggetti determinati.

Soggetti che agiscono nella Centrale dei Rischi

Presso la banca dati della Centrale Rischi sono inseriti:  finanziamenti come mutui, prestiti personali, aperture di credito e le garanzie.

L’inserimento di tali dati presso la Centrale Rischi avviene da parte di:

  •  banche;
  •  società finanziarie;
  • società di cartolarizzazione dei crediti;
  • organismi di investimento collettivo dei risparmi (OICR);
  •  Cassa Depositi e Prestiti.

La soglia di censimento e le segnalazioni a sofferenza

Affinché possa essere formalizzata la segnalazione è necessario che siano presenti delle condizioni. In questo caso si parla più propriamente di soglia di censimento, la stessa è stabilita in 30.000 euro di esposizione, soglia che però viene ridotta a 250 euro nel caso in cui il debitore risulti essere in sofferenza; si parla di “segnalazione a sofferenza”, per poterla effettuare in modo corretto occorre  una segnalazione preventiva al cliente. Per il mancato preavviso il cliente non può ottenere la cancellazione della segnalazione, se comunque oggettivamente valida, ma può ottenere un risarcimento per il mancato preavviso.

La segnalazione non viene più fatta nel momento in cui si estingue il debito oppure nel caso in cui l’ammontare dello stesso scende sotto la soglia di censimento. Le informazioni restano però registrate per tre anni decorrenti dal momento in cui cessano le condizioni per il censimento.

Precisazioni sulla segnalazione a sofferenza

Purtroppo i dubbi sorgono proprio sulla qualificazione di un debitore come “sofferente” perché non sono indicati dei criteri uniformi e proprio per questo vi è una certa discrezionalità da parte della banca creditrice. I criteri delineati dicono che non basta valutare un singolo rapporto contrattuale in sofferenza per determinare il verificarsi della soglia di segnalazione, ma occorre guardare la situazione complessiva del debitore.

Per la segnalazione con la soglia di 250 euro, non basta il ritardo nel pagamento di una singola rata, la Corte di Cassazione ha stabilito che un nominativo può essere iscritto presso la centrale rischi solo se si tratta di un’insolvenza conclamata, occorre inoltre un’indagine sulla natura delle difficoltà che affronta il debitore per capire se si tratta di una situazione meramente temporanea e quindi se il cliente può rientrare in breve tempo. La Corte di Cassazione ha inoltre stabilito che non si può procedere alla segnalazione alla Centrale Rischi nel caso di scopertura del conto corrente. La Corte ha ribadito che per la segnalazione alla centrale rischi occorra un’oggettiva situazione debitoria difficile da coprire.

Note sulla Segnalazione alla Centrale Rischi

Devono però essere fatte alcune precisazioni, infatti si viene segnalati alla CR non solo se si è debitori principali, ma anche nel caso in cui si assuma il ruolo di garante in una fideiussione e l’importo della fideiussione supera il limite per il censimento.

Un’altra precisazione riguarda i soggetti che possono accedere alle informazioni presenti presso la CR, si tratta dei soggetti che possono eseguire le segnalazioni (visti in precedenza), le autorità di vigilanza del settore ad esempio CONSOB e IVASS, ma nell’esercizio delle proprie funzioni e, infine, l’autorità giudiziaria nell’ambito di procedimenti penali in cui tali informazioni possano avere rilevanza.

Ognuno può inoltre accedere ai propri dati personali attraverso il sito della Banca d’Italia e registrandosi con le proprie credenziali, un codice SPID, CNS o CIE (Carta Identità Elettronica), naturalmente si può avere accesso solo alle proprie informazioni personali. Nel caso si persone giuridiche può accedere alle informazioni il legale rappresentante.

E’ bene ribadire che la Centrale Rischi gestita dalla Banca d’Italia deve essere disgiunta dal CRIF, di cui si parlerà a breve.