Superbonus 110% e bonus casa per condomini, piccoli edifici e ristrutturazioni: quali sono i più convenienti?

Superbonus 110% e vari bonus casa prorogati dalla legge di Bilancio 2022 e in corso di validità ancora per altri anni. Ecco come scegliere la misura più giusta per interventi in condomini, nei piccoli edifici e “villette” e per le ristrutturazioni, anche di facciate degli edifici. I condomini avranno ancora due anni per gli interventi rientranti nel superbonus 110%. Per le villette invece i tempi si accorciano. Conviene di più la detrazione ordinaria che, per alcune misure, scende a tre anni nella dichiarazione dei redditi. Ma c’è la possibilità di utilizzare la detrazione fiscale anche come sconto in fattura o come cessione del credito di imposta.

Superbonus 110% e bonus casa: quali convengono di più?

Conviene di più il superbonus 110% oppure gli altri bonus casa? Nella valutazione è importante individuare la detrazione fiscale che maggiormente può rispecchiare le aspettative nel far svolgere gli interventi. E quale parte della spesa dovrà essere sostenuta dal proprietario o dai proprietari. Oltre al superbonus 110%, il bonus ristrutturazioni permette la detrazione fiscale del 50%. E il bonus facciate ha perso molta della convenienza con la riduzione della detrazione dal 90% al 60% per gli interventi a partire dal 2022. Ma si può utilizzare l’ecobonus ordinario, il sisma bonus ordinario e gli ecobonus potenziati con interventi combinati. Regola generale vuole che la scelta ricada sul tipo di edificio (condominio o singola unità immobiliare) e sugli interventi più complessi rispetto alle piccole ristrutturazioni.

Condomini, quanto conviene il superbonus 110%?

La detrazione fiscale più conveniente nel 2022 per i condomini è quella relativa ai lavori di coibentazione (o di cappotti termici), di nuovi impianti di riscaldamento e di interventi sulle parti strutturali. Per tutte queste tipologie di lavori si può beneficiare del superbonus 110% per migliorare le condizioni antisismiche dell’edificio oppure per interventi sul piano dell’efficientamento energetico. Gli interventi rientranti nel superbonus potranno essere effettuati al 110% di detrazione fino al 31 dicembre del 2023, per poi beneficiare del 70% nel 2024 e del 65% nel 2025. La proroga riguarda anche gli interventi trainanti nelle singole unità abitative.

Superbonus 110%, quando programmare e iniziare i lavori?

Qualche difficoltà i condomini potrebbero averla in merito ai tempi degli interventi. L’avvio dei lavori potrebbe richiedere tempo e le imprese hanno attualmente molti interventi da realizzare. Ma la proroga del superbonus può fare in modo da programmare gli interventi al 110% nei prossimi due anni. Sulla spesa da affrontare si dovrà mettere in conto di dover anticipare qualcosa, anche se si cede il credito a un istituto bancario. Tra le spese da affrontare di tasca propria c’è la diagnosi energetica e il capitolato.

Bonus casa piccoli edifici con un unico proprietario: quale detrazione conviene?

Con la legge di Bilancio 2022 i condomini e gli edifici con un unico proprietario (o più persone fisiche che abbiano una comproprietà) sono sullo stesso piano. Si tratta di piccoli edifici che abbiano da 2 a 4 unità abitative, senza dover contare le pertinenze. Rientra nelle agevolazioni dei piccoli edifici anche un immobile costituito da tre appartamenti e tre box. In tutte queste situazioni, gli interventi possono essere fatti rientrare nel superbonus 110% fino al 31 dicembre 2023, con la riduzione della detrazione negli anni successivi.

Superbonus 110% per le ‘villette’: la scadenza è il 31 dicembre 2022 con Sal al 30 giugno prossimo

Discorso a parte vale per le cosiddette “villette” in merito all’utilizzo del superbonus 110%. Si tratta di edifici monofamiliari o di singole unità abitative che siano indipendenti inserite in edifici plurifamiliari. I benefici del superbonus 110% scadono al 31 dicembre 2022, ma entro il 30 giugno prossimo deve essere raggiunto almeno il 30% di stato di avanzamento dei lavori (Sal) calcolato sull’intervento complessivo.

Bonus ristrutturazioni edilizie, quali sono quelli che convengono?

Spesso i proprietari di immobili potrebbero aver bisogno di lavori più leggeri per rientrare nel superbonus 110% e dover effettuare delle semplici ristrutturazioni. Per tutti questi interventi rimangono in vigore una serie di bonus edili ordinari. A partire dal bonus ristrutturazione con la detrazione del 50% valido ancora per altri tre anni, fino al 31 dicembre 2024. Sono poi possibili altri bonus, come l’ecobonus, il bonus giardini, il sisma bonus e il bonus mobili. Quest’ultimo, però, nel 2022 può essere applicato a un limite di spesa di 10 mila euro (anziché 16 mila dell’anno scorso) e scenderà a 5 mila euro negli anni 2023 e 2024.

Bonus facciate per le ristrutturazioni degli edifici, cala la convenienza nel 2022

Nell’ultimo anno di possibilità di utilizzarlo, il bonus facciate cala in termini di convenienza. Infatti, la legge di Bilancio 2022 ha previsto una detrazione più bassa per i lavori relativi alle facciate nel corso dell’anno. La detrazione fiscale non sarà più del 90% come per i lavori del 2020 e del 2021, ma scenderà al 60%. La riduzione della detrazione fiscale fa in modo che si possano prendere in considerazione altri bonus rispetto al bonus facciate con minori visti e asseverazioni da rispettare secondo quanto chiede il decreto legge “Antifrodi”, entrato in vigore il 12 novembre 2021. Aumentano invece le possibilità di utilizzare il sisma bonus ordinario e il super sisma bonus che, nei casi più favorevoli, può arrivare a una detrazione fiscale dell’85%. Tuttavia, in quest’ultimo caso è necessario fare lavori edilizi più rilevanti nell’ambito degli edifici condominiali.

 

Bonus barriere architettoniche, come funziona il nuovo incentivo e quello del superbonus 110%?

Sull’eliminazione delle barriere architettoniche si possono utilizzare due incentivi rientranti nei bonus edilizi. Il primo rientra nel superbonus 110% ed è valido fino al 31 dicembre 2023. Il secondo, invece, è la novità introdotta dalla legge di Bilancio 2022 per tutto l’anno in corso con la nuova detrazione del 75%. In entrambi i casi, per avvalersi della detrazione fiscale, in particolare per far girare la moneta elettronica degli interventi edilizi con lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta, sono necessari determinati visti e asseverazioni da parte di chi faccia svolgere gli interventi.

Eliminazione barriere architettoniche nel superbonus 110%, come funziona?

Per i lavori rientranti nel superbonus 110% dell’eliminazione delle barriere architettoniche, le spese devono essere sostenute nel 2021, 2022 e 2023 per avere il massimo della detrazione. Nel 2024 la detrazione fiscale scende al 70% e nel 2025 al 65%. Sull’ammissibilità degli interventi al beneficio fiscale è necessario che il lavoro venga svolto almeno insieme a un intervento di tipo “trainante” del super ecobonus o del super sisma bonus. Quest’ultimo è inerente agli interventi sostenuti a partire dal 1° giugno 2021.

Quali visti e asseverazioni sono necessari per l’eliminazione delle barriere architettoniche nel superbonus 110%?

Per chi fa svolgere lavori di rimozione delle barriere architettoniche nel superbonus 110% è sempre necessaria l’asseverazione di congruità delle spese sostenute e il visto di conformità. I due visti sono occorrenti sia che si utilizzi la detrazione fiscale come sconto in fattura, sia come cessione del credito di imposta e sia come detrazione dalla dichiarazione dei redditi. In quest’ultimo caso, il visto di conformità specifico non è necessario solo nel caso in cui il contribuente presenti il 730 oppure il modello dei Redditi precompilato oppure il 730 attraverso il sostituto di imposta. Inoltre, se l’intera dichiarazione dei redditi viene “vistata”, con crediti di imposta da compensare di oltre 5 mila euro, il visto specifico per il superbonus viene assorbito da quello generico.

Autorizzazioni e visti necessari nel caso di barriere architettoniche ricadenti nel superbonus 110%

Per l’eliminazione delle barriere architettoniche ricadenti nel superbonus 110% risultano essere necessarie tutte le autorizzazioni comunali. Ovvero sono occorrenti la Cila, la Cilas, la Scia e il permesso di costruire. Tali autorizzazioni sono emesse secondo il regolamento del Comune dove si trova l’immobile oggetto di intervento. È altresì necessaria la fattura e il bonifico parlante per usufruire dello sconto in fattura e solo per la quota parte che non sia coperta dallo sconto stesso. Non sono necessarie le asseverazioni dei requisiti tecnici da inviare all’Enea entro il 16 marzo dell’anno. Non risultano occorrenti le asseverazioni tecniche antisismiche allo Sportello unico per l’edilizia (Sue) del Comune dove si trova l’immobile.

Rimozione barriere architettoniche nel superbonus 110%, quali altre autorizzazioni?

Nel caso della rimozione delle barriere architettoniche del superbonus 110% risultano da ottemperare altre asseverazioni e visti. Oltre all’asseverazione di congruità in carta libera se non è previsto dalla norma un altro tipo di modalità, è necessario il visto di conformità nella comunicazione. In entrambi i casi, gli adempimenti comunque non sono necessari per i bonus diversi dal superbonus 110%, per quelli rientranti nei lavori in edilizia libera e per gli interventi al di sotto di 10 mila euro. Infine, è necessario comunicare all’Agenzia delle entrate se si voglia avvalersi dell’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito di imposta.

Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche rientranti nel nuovo bonus del 75%

Per interventi effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 c’è la possibilità di beneficiare del nuovo bonus con detrazione del 75% dell’imposta lorda. La detrazione si sconta nei cinque anni successivi con quote all’anno di uguale importo. Si tratta di interventi direttamente finalizzati a superare e ad eliminare le barriere architettoniche in immobili già esistenti secondo la disciplina prevista dal decreto del Ministro dei lavori pubblici numero 236 del 14 giugno 1989.

Nuovo bonus superamento barriere architettoniche del 75% di detrazione fiscale, quali visti sono necessari?

Nel caso del nuovo bonus del 75% per il superamento delle barriere architettoniche sono necessarie tutte le autorizzazioni comunali (la Cila, la Cilas, la Scia e i permessi a costruire) sulla base dei regolamenti del Comune dove è situato l’edificio oggetto di intervento. Risulta necessaria la fattura e il bonifico parlante. Quest’ultimo non è necessario nel caso di sconto in fattura e solo per la parte non coperta dallo sconto stesso. Non è necessaria, invece, l’asseverazione ai requisiti tecnici da inviare all’Enea. E non è occorrente nemmeno l’asseverazione tecnica antisismica allo Sportello unico per l’Edilizia del Comune dell’immobile.

Quali visti e asseverazioni per il nuovo bonus delle barriere architettoniche del 75% di detrazione fiscale?

Se chi fa i lavori si serve dello sconto in fattura o della cessione del credito di imposta per il bonus del 75% del superamento delle barriere architettoniche, è necessaria l’asseverazione di congruità delle spese sostenute. Tale asseverazione non è prevista per gli interventi a edilizia libera o per importi al di sotto dei 10 mila euro. Non è prevista nemmeno se si tratta di bonus facciate. L’asseverazione si ottempera in carta semplice a meno che non è prevista altra formula dalla normativa. Il visto di conformità nella comunicazione è dovuto a meno che non si tratti di edilizia libera. O di interventi entro i 10 mila euro o di bonus facciate. Infine, è necessario comunicare all’Agenzia delle entrate si ci si vuole avvalere dello sconto in fattura o della cessione del credito di imposta.

 

Ecobonus, bonus casa rilevante e acquisto: tutti i visti necessari

Ecobonus, vari bonus casa, rilevanti e acquisti: tutti gli interventi necessitano di visti e asseverazioni per beneficiare delle detrazioni fiscali. Per gli interventi in ecobonus disciplinati dall’articolo 14 del decreto legge numero 63 del 2013 e non rientranti nel superbonus 110%, sono sempre necessarie le attestazioni tecniche. Inoltre risulta occorrente che gli interventi abbiano l’asseverazione di congruità delle spese, obbligatoria dal 12 novembre 2021 nel caso in cui si voglia trasferire il bonus a terzi. Esempio di cessione a terzi del beneficio riguarda la cessione del credito di imposta.

Ecobonus, obblighi di asseverazione e prezziari a eccezione degli interventi in edilizia libera

Gli ecobonus trovano la propria disciplina del decreto del ministero dello Sviluppo Economico Requisiti con decorrenza degli obblighi di asseverazione dal 6 ottobre 2020. Sui prezziari la legge di Bilancio 2022 non ha previsto l’obbligo di verifica delle spese sostenute per i lavori fatti in edilizia libera. Lo stesso vale anche per gli interventi con importi che non eccedono i 10 mila euro. La deroga opera anche in merito al visto di conformità, ma solo se si voglia utilizzare il bonus come detrazione nella dichiarazione dei redditi. Fanno eccezione, infatti, le situazioni nelle quali si intenda utilizzare il bonus mediante la cessione del credito di imposta o lo sconto in fattura. In questi due casi, il visto di conformità delle spese è sempre necessario.

Bonus casa, facciate, sismabonus ordinario: quando serve l’asseverazione dei prezzi e il visto di conformità?

Per gli altri bonus, come il bonus casa, il bonus facciate, il sismabonus ordinario, il bonus per le barriere architettoniche al 75%, se il beneficio fiscale viene utilizzato come detrazione nella dichiarazione dei redditi, non sono da farsi adempimenti specifici. Ci si deve limitare a osservare gli adempimenti tradizionalmente richiesti come il pagamento mediante il bonifico tracciabile. Se invece si voglia utilizzare la cessione del credito di imposta oppure ottenere lo sconto in fattura è necessario, per i pagamenti dal 12 novembre 2021, procedere con l’asseverazione dei prezzi e del visto di conformità, compreso il bonus facciate. Fanno eccezione gli interventi in edilizia libera o quelli entro i 10 mila euro di importo.

Bonus casa rilevante per recupero patrimonio edilizio: quali interventi sono agevolabili?

Entrando nello specifico delle misure che non siano il superbonus 110% e il bonus facciate, nel caso del bonus casa rilevante, ovvero quello concesso per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è necessario far riferimento alle lettere a) e B) del comma 1, dell’articolo 16 bis, del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir). Le agevolazioni fiscali previste per queste tipologie di interventi consistono nella detrazione dell’Irpef pari al 50% da ammortizzare nei 10 ani successivi. Dal 2025 la detrazione fiscale del bonus casa rilevante potrebbe scendere al 36%. Gli interventi possono consisteste, più dettagliatamente, in manutenzioni straordinarie volte al restauro o al risanamento conservativo o in ristrutturazioni edilizie sulle singole unità immobiliari residenziali e sulle loro pertinenze. Sia gli interventi di manutenzione straordinaria che quelli ordinari possono risultare agevolabili e trasferibili anche se gli interventi interessano le parti comuni di un edificio residenziali, compresi i condomini.

Bonus casa rilevante per recupero patrimonio edilizio: quali visti e asseverazioni sono necessari?

Gli interventi rientranti nel bonus casa rilevante necessitano dei seguenti visti e asseverazioni:

  • le autorizzazioni comunali, comprese la Cila, la Cilas, la Scia, i permessi a costruire e la fattura;
  • il bonifico parlante solo per lo sconto in fattura e per l’eventuale quota non coperta dal bonifico stesso;
  • l’asseverazione ai requisiti tecnici da inviare all’Enea. In tal caso, l’asseverazione necessaria è solo quella semplificata del bonus casa per interventi rientranti nel risparmio energetico riportati nella Guida rapida dell’Enea del 21 novembre 2018;
  • asseverazione tecnica antisismica da inviare allo Sportello unico dell’edilizia (Sue);
  • la congruità dei prezziari, a esclusione degli interventi effettuati in edilizia libera o per importi non eccedenti i 10 mila euro. Tale asseverazione deve essere effettuata in carta libera se non previsto diversamente;
  • il visto di conformità nella comunicazione, a eccezione dei casi di interventi effettuati in edilizia libera o per importi non eccedenti i 10 mila euro;
  • la comunicazione all’Agenzia delle entrate della scelta dell’opzione, se cessione del credito di imposta o dello sconto in fattura.

Bonus casa acquisti, che cos’è e quali sono i visti necessari per le agevolazioni fiscali

Nel bonus casa acquisti si rientra nel campo degli interventi interessanti gli acquirenti di immobili che facciano parte di interi fabbricati oggetto di interventi di risanamento conservativo o di restauro o di ristrutturazione edilizia. Gli interventi devono essere realizzati da imprese di costruzione o di ristrutturazione o da cooperative di edilizia che provvedano nel termine di 30 mesi dal completamento dei lavori alla susseguente assegnazione o alienazione dell’immobile. Il diritto alla detrazione fiscale è pari al 50%.

Bonus casa acquisti, quali asseverazioni sono necessarie?

Nel caso del bonus casa acquisti sono necessarie le autorizzazioni comunali (Cila, Cilas, autorizzazione a costruire, Scia), ma non serve il bonifico parlante. Non sono necessari, altresì, nemmeno le asseverazioni dei requisiti tecnici da inviare all’Enea, quelle tecniche antisismiche da inviare al Sue del Comune e le asseverazioni di congruità dei prezzi. Sono indispensabili, invece, i visti di conformità nella comunicazione e la comunicazione all’Agenzia delle entrate del tipo di opzione prescelta (sconto in fattura o cessione del credito di imposta).

Bonus casa autorimesse, l’agevolazione fiscale vale dal 2022 al 2024

Dal 2022 al 2024 è possibile avvalersi del bonus casa per la realizzazione di autorimesse o di posti auto pertinenziali, anche di proprietà comune. Su questa misura si può esercitare lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta. Per questa tipologia di lavori sono necessarie tutte le autorizzazioni del Comune. Non risultano necessarie invece le asseverazioni dei requisiti tecnici da inviare all’Enea e quelle da inoltrare al Sue del Comune. Risulta occorrente l’asseverazione di congruità dei prezzi. In attesa di chiarimenti, dovrebbe valere solo in caso di realizzazione e non nei casi di acquisto. Risulta necessario il visto di conformità nella comunicazione e la comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’opzione prescelta.

 

Superbonus 110% e bonus facciate: visti e asseverazioni necessari

Con l’entrata in vigore del decreto “Antifrodi”, poi recepito dalla legge di Bilancio 2022, i soggetti che vogliano usufruire dei vantaggi fiscali del superbonus 110%, del bonus facciate e degli altri bonus edilizi, hanno l’obbligo di mettersi in regola con gli adempimenti (visti e asseverazioni) per poter sfruttare la tipologia di agevolazione fiscale preferita. L’asseverazione degli interventi è necessaria, a seconda dei casi, se si voglia utilizzare la cessione del credito di imposta o lo sconto in fattura al posto della detrazione nella dichiarazione dei redditi.

Superbonus 110%: asseverazione di congruità delle spese per gli interventi

Il decreto “Antifrodi” ha cambiato il meccanismo di asseverazione di congruità delle spese sostenute per gli interventi e il visto di conformità del superbonus 110%. Per gli interventi fino al 12 novembre scorso, il visto di conformità non era necessario per le detrazioni dirette nella dichiarazione dei redditi. L’obbligo sussisteva solo per la cessione del credito di imposta e per lo sconto in fattura. A partire dall’entrata in vigore del decreto Antifrodi, l’asseverazione di congruità e il visto di conformità sono obbligatori anche per la detrazione nella dichiarazione dei redditi, con delle eccezioni.

Superbonus 110%, quando non è necessario il visto di conformità delle spese?

Nel caso del superbonus 110% il visto di conformità specifico non è necessario se il contribuente presenta il modello Redditi precompilato. Oppure se si utilizza il modello 730 e il 730 attraverso il sostituto di imposta. Inoltre, se la dichiarazione dei redditi viene “vistata” (nel caso di compensazione del credito con valore superiore a 5 mila euro), il visto generale assorbe anche quello specifico. Lo ha stabilito l’Agenzia delle entrate con la circolare numero 16/E del 2021.

Superbonus 110%, visto di conformità e asseverazioni delle imprese

Peraltro, la stessa Agenzia delle entrate ha stabilito che gli stessi adempimenti di asseverazioni e di visti sono a carico delle imprese per le fatture emesse relative ai pagamenti intercorsi dal 12 novembre scorso. Ciò significa che le fatture emesse nel 2021 dovranno essere suddivise a seconda dell’obbligo di asseverazione e che buona parte delle fatture (fino all’11 novembre 2021) risultano esenti dal visto specifico.

Asseverazioni tecniche nel caso del superbonus 110%: cosa fare?

Per le asseverazioni tecniche relative al superbonus 110% è necessario rifarsi alle regole dei singoli interventi e al decreto del ministero per lo Sviluppo Economico dei “Requisiti per i lavori ecobonus” già a decorrere dal 6 ottobre 2020 e al decreto ministeriale numero 58 del 2017 in tema di sismabonus. In particolare, per il superbonus 110% c’è sempre l’obbligo del visto di congruità delle spese con individuazione dei prezziari ai quale riferirsi. Fanno eccezione i lavori nei quali il bonus viene calcolato sul costo di acquisto dell’unità abitativa, come avviene per il sismabonus acquisti.

Bonus facciate: quali visti e asseverazioni sono necessari?

Visti di conformità delle spese sostenute e asseverazione sono necessari anche per il bonus facciate. L’intervento prevede la detrazione Irpef e Ires del 90% per i lavori del 2020 e del 2021. A partire dal 2022 l’agevolazione fiscale è scesa al 60%. La detrazione fiscale deve essere ammortizzata nei 10 anni successivi. Le quote del beneficio devono essere di uguale valore secondo quanto prevedono i commi dal 219 al 224 dell’articolo 1, della legge numero 160 del 2019.

Asseverazioni tecniche per i lavori rientranti nel bonus facciate: quali sono?

Nel caso di interventi rientranti nel bonus facciate è necessario avere le autorizzazioni comunali (Cila, Cilas, Scia, permessi a costruire). Per gli obblighi è necessario rifarsi al relativo regolamento comunale. Potrebbe essere necessaria la notifica preliminare alla Asl qualora si ricada nelle situazioni del comma 1, dell’articolo 99, del decreto legislativo numero 81 del 2008. Risulta altresì necessaria sia la fattura che il bonifico parlante nel caso di sconto in fattura. Il bonifico parlante è occorrente tuttavia solo per la quota eventuale che non è coperta dallo sconto in fattura. Per i lavori “eco” è necessaria anche l’asseverazione dei requisiti tecnici da inviare all’Enea. Non non è necessaria, invece, l’asseverazione tecnica antisismica allo Sportello Unico per l’Edilizia (Sue) del Comune.

Altre asseverazioni di congruità in carta libera nel caso del bonus facciate

Una ulteriore asseverazione riguarda la congruità nel caso del bonus facciate, ma non per i bonus differenti dal superbonus 110%, se di edilizia libera oppure sotto i 10 mila euro dell’intervento stesso o se si tratta di bonus facciate. L’asseverazione deve essere ottemperata in carta semplice qualora non sia stata previsto un altro tipo di asseverazione. Analogamente, per il bonus facciate è previsto il visto di conformità nella comunicazione, ad eccezione dei bonus diversi dal superbonus 110%, se di edilizia libera o sotto i 10 mila euro di valore dell’intervento, oppure se bonus facciate. Infine, nel caso del bonus facciate è necessario procedere con la comunicazione dell’opzione scelta (sconto in fattura o cessione del credito di imposta) all’Agenzia delle entrate.

 

Superbonus 110% e cessione del credito di imposta: come funziona?

Tra le opzioni per fruire delle agevolazioni fiscali del superbonus 110% e di altri bonus edilizi, una tra le più utilizzate è la cessione del credito di imposta. Insieme allo sconto in fattura, il credito di imposta copre il 99% delle modalità di utilizzo dei vantaggi fiscali dei bonus edilizi, secondo i dati diffusi dall’Agenzia delle entrate il 7 novembre scorso.

Cessione del credito di imposta: che cos’è e come funziona?

A disciplinare le modalità di impiego della cessione del credito di imposta nel caso del superbonus 110% o degli altri bonus edilizi è l’articolo 121 del decreto legge numero 34 del 2020. Secondo quanto disciplina la norma, infatti, per i soggetti che nell’anno 2020 e 2021 (con proroga al 2022 e negli anni successivi dalla legge di Bilancio) sostengano spese per interventi indicati nel comma 2, c’è la possibilità di utilizzare la detrazione fiscale – anziché direttamente nella dichiarazione dei redditi – come cessione del credito di imposta. Il soggetto che riceve il credito, ovvero chi esegue i lavori, può a sua volta cedere il beneficio ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Quante volte può essere ceduto il credito di imposta nel caso del superbonus 110% e degli altri bonus edilizi?

La norma sopra esposta pone pertanto la possibilità di poter trasmettere il credito di imposta ad altri soggetti in conseguenza degli interventi rientranti nel superbonus 110% o negli altri bonus edilizi. A tal proposito, l’Agenzia delle entrate ha spiegato che la cessione del credito di imposta può avvenire per un numero illimitato di volte. Il dettato normativo ha quindi previsto che la cessione del credito di imposta potesse divenire, con il tempo, una vera e propria moneta di scambio tra le imprese impegnate nei lavori di ristrutturazione edilizia.

Limiti nell’utilizzo della cessione del credito di imposta e scadenza

La cessione del credito di imposta nel superbonus 110% o negli altri bonus edilizi incontra il limite, ovvio, del trasferimento della sola quota non utilizzata del credito stesso. Inoltre, la quota del credito di imposta utilizzabile nell’anno deve essere usata entro l’anno stesso e non può essere prorogata agli anni susseguenti. In caso contrario non potrebbe essere richiesto il rimborso e la quota andrebbe perduta.

Cessione del credito di imposta nel superbonus 110% negli anni 2022, 2023,  2024 e 2025

La legge di Bilancio 2022 ha prorogato la cessione del credito di imposta come modalità di utilizzo dell’agevolazione fiscale anche agli anni 2022, 2023, 2024 e 2025. Ciò vale sia per le altre agevolazioni edilizie (fino al 2024) che per il superbonus 110% (fino al 31 dicembre 2025). La Manovra 2022 ha provveduto alla proroga anche dell’altro strumento di utilizzo delle agevolazioni fiscali, ovvero lo sconto in fattura.

Differenza tra cessione del credito di imposta e sconto in fattura

La cessione del credito di imposta è differente dallo sconto in fattura. Nella cessione del credito di imposta il contribuente deve pagare l’intera obbligazione alla società che effettua i lavori derivante dagli interventi stessi. Con il pagamento, il contribuente fa sorgere il diritto al credito di imposta che può cedere a un soggetto terzo.

Come avviene la cessione del credito di imposta nel caso del superbonus 110%?

Un esempio può chiarire il funzionamento della cessione del credito di imposta nel caso di lavori rientranti nel superbonus 110%. Si ipotizzi che un contribuente faccia svolgere interventi per 10 mila euro rientranti nel superbonus 110% a un’impresa. L’impresa, al compimento dei lavori, emette fattura a favore del contribuente. Il valore totale della fattura è di 11 mila euro, ovvero dell’imponibile dei lavori maggiorato dall’Iva del 10%. Il contribuente deve procedere con il pagamento della fattura mediante bonifico parlante, come richiesto dalla disciplina.

Calcolo del credito di imposta spettante per i lavori del superbonus 110%

In sequenza, il contribuente procede a istituire l’iter per la cessione del credito di imposta verso un istituto di credito. La cessione del credito di imposta avviene per un valore pari alla detrazione totale. Ovvero per 12.100 euro, corrispondenti alla moltiplicazione del totale dei lavori comprensivi di Iva (11 mila euro) per il 110%. Il totale della detrazione viene riconosciuto al committente in un’unica soluzione con riduzione degli oneri della cessione stessa che vengono applicati dal soggetto cessionario.

 

 

Superbonus 110%, come si applica lo sconto in fattura?

Quasi la totalità dei bonus edilizi adottano come opzioni per fruire delle agevolazioni fiscali lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta. Nell’ambito del superbonus 110% le due opzioni hanno permesso ai contribuenti di accelerare la domanda di ristrutturazioni edilizie e di riqualificazione degli edifici unifamiliari o di lavori da eseguire sulle parti comuni di un condominio. Dagli ultimi dati disponibili dell’Agenzia delle entrate al 7 novembre 2021, il 99% delle agevolazioni fiscali inerenti il superbonus 110%, il bonus facciate e gli altri bonus edilizi ordinari, ha visto ricorrere agli strumenti dello sconto in fattura o della cessione del credito di imposta.

Sconto in fattura per superbonus 110% e altre agevolazioni edilizie: che cos’è?

La possibilità di utilizzare lo sconto in fattura è stata confermata dalla legge di Bilancio 2022, dopo l’applicazione del beneficio fiscale già negli anni 20200 e 2021. L’articolo 121 del decreto legge numero 34 del 2020 ha previsto, infatti, che per i lavori riportati nel comma 2, ovvero quelli rientranti nel superbonus 110% e negli altri bonus edilizi, sia possibile scegliere uno sconto sul corrispettivo che il contribuente deve pagare a chi svolge i lavori per un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato da chi effettua gli interventi. L’impresa che esegue i lavori può recuperare quanto dovuto sotto forma di credito di imposta, dello stesso importo.

Cosa può fare la ditta che svolge i lavori dello sconto in fattura?

Il fornitore dei lavori può, a suo volta, cedere il credito ad altri soggetti. Il contribuente, invece, può utilizzare lo sconto in fattura (o la cessione del credito di imposta) in alternativa all’utilizzo diretto dell’importo agevolato del superbonus 110% nella dichiarazione dei redditi.

Sconto in fattura sul superbonus 110% e bonus edilizi: cosa cambia con la legge di Bilancio 2022?

La legge di Bilancio 2022 ha confermato il ricorso allo sconto in fattura nei casi di detrazione fiscale del superbonus 110% e degli altri bonus edilizi. In particolare, per le spese edilizie rientranti nel superbonus e nelle ristrutturazioni il contribuente può chiedere al fornitore dei lavori di applicare lo sconto in fattura. Tale sconto si applica sul corrispettivo fino all’importo limite pari al corrispettivo stesso.

Sconto in fattura per il superbonus 110%, può essere anche parziale?

Lo sconto in fattura applicato nei casi di superbonus o degli altri bonus edilizi può essere anche parziale. In tal caso, il contribuente lascia al fornitore dei lavori la possibilità di incassare una parte del corrispettivo in denaro, oltre alla quota che risulta fiscalmente a carico del contribuente. Il contribuente, a sua volta, può detrarre la restante parte del beneficio e può anche cederlo a terzi come credito di imposta.

Sconto in fattura e sconto commerciale nel superbonus 110%: come procedere?

Lo sconto in fattura derivante dalle detrazioni fiscali del superbonus 110% non deve essere confuso dallo sconto commerciale che l’impresa può applicare al corrispettivo. Nel caso dello sconto commerciale, vi è un minor corrispettivo da pagare all’impresa che dunque ricava meno dal lavoro eseguito. L’applicazione dello sconto in fattura non comporta, invece, alcuna riduzione dei ricavi per l’impresa che esegue il lavoro. Si tratta, piuttosto, di una modalità a se stante di pagamento di quanto dovuto. Nel caso dello sconto in fattura, pertanto, non diminuisce il valore della base imponibile. Lo sconto deve essere applicato sul valore totale dell’intervento, comprendendo anche l’Iva.

Come si applica lo sconto in fattura nel caso del superbonus 110%?

Nel caso in cui si richieda lo sconto in fattura per i lavori eseguiti nell’ambito del bonus facciate con il 90% di detrazione fiscale (dal 2022 si applica la detrazione del 60%) su un importo dei lavori di 10 mila euro, l’impresa che esegue i lavori emette fattura per 11 mila euro totali. L’importo deriva dal totale dei lavori (10 mila euro) più l’Iva del 10% (mille euro). Lo sconto in fattura da applicare al totale darà luogo alla detrazione di 9.900 euro, corrispondente al 90% di 11 mila euro. In questo caso, il contribuente dovrà versare all’impresa la quota fiscale che rimane a suo carico, ovvero 1.100 euro.

 

Contributi a tour operator e agenzie di viaggio: per quali spese il credito di imposta del 50%?

Il nuovo decreto del ministero del Turismo ha previsto il contributo a fondo perduto per i tour operator e le agenzie di viaggio. Si tratta di un credito di imposta del 50% su determinate spese digitali legate al turismo che siano state sostenute a partire dal 7 novembre 2021. O per quelle future fino al 31 dicembre 2025. Il massimo del credito di imposta può arrivare al limite dei 25 mila euro. Per la domanda è necessario far riferimento alla piattaforma del ministero del Turismo.

Bonus turismo digitale: le risorse dal 2022 al 2025 per le spese di tour operator e agenzie di viaggio

Per la misura a favore delle agenzie di viaggio e dei tour operator il governo ha stanziato 98 milioni di euro fino al 2025. Le risorse sono state ripartite in questo modo: 18 milioni di euro sono stati messi a disposizione per il 2022; 20 milioni di euro (10 + 10) sono a disposizione per gli anni 2023 e 2024; infine, 60 milioni di euro sono stati stanziati per il 2025. È stata prevista anche una quota del 40% delle risorse spettanti agli operatori turistici che abbiano la sede nelle seguenti regioni:

  • Sicilia;
  • Sardegna;
  • Puglia;
  • Molise;
  • Campania;
  • Calabria;
  • Basilicata;
  • Abruzzo.

Credito di imposta a favore delle agenzie del turismo: i riferimenti normativi

Il credito di imposta a favore dei tour operator e delle agenzie di viaggio è stato previsto al comma 1 dell’articolo 4, del decreto legge numero 152 del 2021. Nei giorni scorsi è arrivato il decreto del ministero del Turismo con la firma del ministro dell’Economia: il provvedimento riporta le modalità operative per la richiesta del bonus del turismo digitale e le modalità di fruizione del credito di imposta.

Chi può richiedere il bonus per le spese digitali entro il 2025?

Il bonus per le spese digitali può essere richiesto dai tour operator e dalle agenzie di viaggio che svolgano la propria attività in base ai seguenti codici Ateco:

  • 79.1, attività delle agenzie di viaggio e tour operator;
  • 79.11, attività delle agenzie di viaggio;
  • 79.12, attività dei tour operator.

 Il credito di imposta derivante dalle spese digitali sostenute dagli operatori sopra riportati, può essere utilizzato direttamente con la compensazione, oppure può essere ceduto. 

Bonus spese digitali agenzie viaggi e tour operator: quali spese sono ammesse?

Le spese sostenute dai tour operator e dalle agenzie di viaggio ammesse al credito di imposta sono:

  • i costi sostenuti per gli impianti Wifi;
  • le spese per i siti online ottimizzati per la navigazione mobile;
  • i costi sostenuti per l’implementazione di programmi e piattaforme informatiche necessarie per vendere direttamente i servizi turistici e i pernottamenti;
  • i costi inerenti gli spazi e la pubblicità per promuovere e commercializzare i servizi turistici e i pernottamenti sui portali e sulle piattaforme informatiche specializzate. Tali piattaforme possono essere gestite anche da agenzie di viaggio o da tour operator;
  • spese sostenute per le consulenze inerenti la comunicazione e il marketing digitale;
  • i costi per gli strumenti di promozione digitale a favore di proposte e di offerte innovative che abbiano come tema quello dell’inclusione e dell’ospitalità di persone affette da disabilità;
  • le spese sostenute per la formazione dei titolare dell’agenzia di viaggio o del tour operator o dei suoi dipendenti.

Spese digitali ammesse al fondo perduto turismo: come utilizzare il credito di imposta?

La misura a favore delle agenzie di viaggio e dei tour operator per le spese digitali produce un credito di imposta del 50% fino al limite dei 25 mila euro. Il credito di imposta si può utilizzare in compensazione, mediante modello F24, solo nell’anno susseguente a quello nel quale sono state realizzate le spese ammissibili. Sul credito di imposta non sono previsti i limiti di cui parla il comma 1, dell’articolo 34, della legge numero 388 del 2000 e quelli del comma 53, dell’articolo 1 della legge numero 244 del 2007. Il credito di imposta maturato è cedibile, in toto o solo in parte, e chi lo riceve ha la facoltà di cederlo a sua volta ad altri soggetti, incluse le banche e gli altri intermediari finanziari.

Bonus spese digitali per agenzie di viaggio e tour operator: come presentare la domanda?

Agenzie di viaggio e tour operator ammessi al bonus sulle spese digitali della misura del ministero del Turismo possono presentare domanda esclusivamente in via telematica. Sarà lo stesso ministero del Turismo che metterà a disposizione una piattaforma ad hoc per inoltrare la richiesta del credito di imposta. Si attende, dunque, un nuovo provvedimento del ministero del Turismo che disciplini le modalità e i tempi per presentare l’istanza.

Domanda bonus spese digitali per agenzie di viaggio e tour operator: conta l’ordine cronologico di arrivo delle istanze

Tra i requisiti della domanda del bonus delle spese digitali delle aziende del turismo, è necessario sottolineare che le istanze verranno accolte secondo l’ordine cronologico di arrivo. Il ministero del Turismo provvederà al controllo del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi delle imprese richiedenti. Gli stessi requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione dell’istanza e devono essere mantenuti fino a cinque anni dopo la concessione del beneficio fiscale.

Quali sono i vincoli di agenzie viaggio e tour operator nella richiesta del bonus spese digitali?

Agenzie di viaggio e tour operator sono tenuti a osservare determinati vincoli nella richiesta del bonus sulle spese digitali. Infatti, le attività o gli interventi realizzati e rientranti tra le spese ammissibili devono riguardare una sede operativa e attiva in Italia. Il decreto richiede inoltre che nella scheda del progetto degli interventi da realizzare debba essere contenuta una descrizione dettagliata degli interventi rientranti nell’agevolazione. Il progetto stesso deve essere corredato obbligatoriamente dalla relazione tecnica.

Bonus spese digitali turismo, entro quando devono essere iniziati gli interventi?

Gli interventi rientranti nel bonus devono essere avviati entro il limite temporale di un anno dalla data nella quale il ministero del Turismo pubblica sul proprio sito le agenzie viaggi e i tour operator ammessi al contributo. Gli interventi, inoltre, devono essere ultimati entro il termine di 12 mesi dall’inizio dei lavori. Si può ottenere una proroga della scadenza, ma è necessario presentare apposita richiesta.

Barriere architettoniche: come funziona la detrazione Irpef e Ires del 75% nel 2022?

La legge di Bilancio 2022 ha confermato la nuova detrazione Irpef e Ires pari al 75% sui lavori occorrenti per l’eliminazione delle barriere architettoniche. L’adeguamento edilizio deve essere effettuato sugli immobili esistenti, mentre non dovrebbero essere inclusi gli interventi effettuati su edifici costituiti da un’unica unità immobiliare non unifamiliare.

Eliminazione barriere architettoniche, come funziona la detrazione nel 2022?

L’agevolazione fiscale per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche viene calcolata sulle spese sostenute ai fini dei lavori. Queste ultime seguono il principio di cassa per gli interventi effettuati dai privati e di competenza per i lavori delle imprese. Le spese devono essere sostenute unicamente tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022. La norma specifica che gli interventi devono essere realizzati per superare ed eliminare le barriere architettoniche negli edifici già esistenti per ottenere la detrazione delle imposte lorde Irpef e Ires.

Barriere architettoniche, in cosa consiste l’agevolazione fiscale del 75% su Irpef e Ires?

La detrazione fiscale del 75% sulle imposte lorde Irpef e Ires fino a concorrere all’ammontare dell’intervento di rimozione delle barriere architettoniche deve essere ripartita in 5 quote annuali dello stesso importo. Il totale di spesa ammessa al beneficio fiscale non deve essere superiore ai seguenti limiti:

  • a 50 mila euro se si tratta di interventi fatti su edifici unifamiliari oppure su unità immobiliari inserite all’interno di edifici plurifamiliari. Gli edifici devono essere funzionalmente indipendenti e devono disporre di uno o di più accessi autonomi dall’esterno;
  • a 40 mila euro da moltiplicare per il numero delle unità abitative immobiliari di cui si costituisce l’edificio. Il limite di spesa ammessa alla detrazione riguarda gli edifici composti da 2 a 8 unità abitative;
  • a 30 mila euro da moltiplicare per il numero delle unità abitative immobiliari di cui si costituisce l’edificio. Il limite di spesa ammessa alla detrazione riguarda gli edifici composti da oltre 8 unità immobiliari.

Eliminazione barriere architettoniche e interventi di automazione degli impianti degli edifici

La detrazione del 75% su Irpef e Ires relativa agli interventi di rimozione delle barriere architettoniche è ottenibile anche per i lavori di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità abitative immobiliari. La stessa detrazione spetta anche per le spese di smaltimento e bonifica dei materiali e dell’impianto nel caso in cui si proceda con la sostituzione dell’impianto.

Interventi barriere architettoniche, è possibile chiedere lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta

Anche per la detrazione spettante sugli interventi di rimozione delle barriere architettoniche si possono utilizzare le opzioni dello sconto in fattura e della cessione del credito di imposta. Gli strumenti sono validi solo per l’anno 2022 secondo quanto disciplina l’articolo 119 ter del decreto legge numero 34 del 2020. Per l’operatività dei due strumenti è necessario rifarsi a quanto prevede la lettera f) del comma 2, dell’articolo 121 del decreto legge 34 del 2020.

 

Superbonus 110%, come funzionerà la detrazione fiscale sugli interventi dal 2022 al 2025?

Con le modifiche definitive della legge di Bilancio 2022, le agevolazioni fiscali legate al superbonus 110% avranno una diversa disciplina a seconda degli immobili sui quali effettuare i lavori. Per le villette unifamiliari la Manovra ha previsto la proroga del superbonus 110% fino al 31 dicembre 2022. Ma al 30 giugno 2022 dovrà essere raggiunto almeno il 30% dello stato di avanzamento dei lavori (Sal). Il 30% dei lavori deve essere calcolato sull’intervento complessivo. Per gli immobili plurifamiliari il superbonus varrà fino al 2025. Ma la legge di Bilancio 2022 ha anche previsto la riduzione della percentuale di agevolazione fiscale nei prossimi anni. Nel 2024, infatti, il beneficio scenderà al 70% e nel 2025 al 65%.

Superbonus 110% nelle villette unifamiliari: lo stato di avanzamento dei lavori al 30 giugno 2022

Nelle cosiddette villette unifamiliari, si potrà beneficiare del superbonus 110% sulle spese relative agli interventi sostenute entro il 31 dicembre 2022. La legge di Bilancio 2022 ha dunque ampliato l’arco temporale delle spese ammesse al superbonus 110% che, nella precedente disciplina, dovevano essere state effettuate tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2022. La condizione essenziale per l’allungamento delle spese al 31 dicembre 2022 è che entro il 30 giugno prossimo gli interessati abbiano effettuato lavori per non meno del 30% rispetto all’intervento complessivo. La verifica deve essere effettuata sullo stato di avanzamento dei lavoro, a prescindere dal relativo pagamento.

Superbonus 110%, il 30% di Sal previsto per il 2022: su cosa?

In attesa di ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle entrate, nella legge di Bilancio 2022 non si parla del 30% di Sal del complessivo intervento agevolato. L’interpretazione dovrebbe portare, dunque, al 30% del totale delle spese riferito all’intero intervento. E non pertanto all’importo limite di spesa ammesso in detrazione in corrispondenza del 30% dello stato di avanzamento dei lavori occorrente per beneficiare dello sconto in fattura oppure della cessione del credito ddi imposta. Tale interpretazione si ritiene essere quella più corretta seguendo le risposte dell’Agenzia delle entrate agli interpelli numero 791 del 24 novembre 2021 e 538 del 9 novembre 2020.

Superbonus 110% per condomini e per i proprietari unici dal 2022

Il superbonus spetterà nella misura del 110% per le spese sostenute sugli interventi effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2023 per i condomini e i proprietari unici. L’importo della detrazione scenderà al 70% nel 2024 per terminare al 65% nel 2025. Le detrazioni spetteranno per l’esecuzione dei seguenti interventi:

  • per i lavori fatti dai condomini inerenti le parti comuni condominiali;
  • i lavori fatti dal proprietario unico su un edificio che va dalle due alle quattro unità;
  • per gli interventi trainati (e anche trainanti, sicuramente in numero minore) fatti dalle persone fisiche sulle singole unità abitative di un condominio. Ovvero dell’immobile del proprietario unico. Rientrano tra gli interventi le sostituzioni della caldaia autonoma e delle finestre delle singole unità abitative;
  • gli interventi fatti effettuare dalle Onlus, dalle organizzazioni di volontariato (Odv) e dalle associazioni di promozione sociale (Aps);
  • gli interventi relativi alla demolizione e alla ricostruzione degli immobili secondo quanto prevede il Testo unico dell’edilizia alla lettera d) del comma 1, dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 6 giugno 2001.

Superbonus 2022, le altre novità della legge di Bilancio 2022

Rispetto alla prima bozza della legge di Bilancio 2022, la versione finale ha apportato varie novità sul superbonus 110%. In particolare, la proroga delle spese ammesse al superbonus 110% entro il 31 dicembre 2022 poteva avvenire nel caso in cui la Cila o la Cilas fossero state presentate prima del 1° ottobre 2021. La versione finale della legge di Bilancio 2022 ha superato questo vecchio limite. Un ulteriore limite prevedeva che l’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superasse i 25 mila euro all’anno e l’unità abitativa fosse come abitazione principale del richiedente il beneficio. Infine, la versione definitiva della legge di Bilancio 2022 ha rimosso i precedenti limiti relativi al caso di demolizione e ricostruzione dell’edificio. La prima versione prevedeva che le formalità amministrative per acquisire il titolo abilitative avrebbero dovuto essere state già avviate entro il 30 settembre scorso.

Superbonus 110%, qual è il ruolo dell’amministratore del condominio?

L’amministratore di un condominio agisce in prima linea per realizzare gli interventi previsti dal superbonus 110%. In linea generale, infatti, l’amministrazione deve fornire informazioni sulla misura edilizia, se risulta applicabile il sismabonus e sulle altre agevolazioni fiscali. Tuttavia, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, per questo ruolo, gli amministratori non debbano chiedere un compenso aggiuntivo che possa essere incluso tra le spese ammissibili alle detrazione.

Cosa deve fare l’amministratore di condominio per il superbonus 110% e per le altre agevolazioni edilizie?

Pertanto, l’amministratore deve attivarsi affinché il condominio possa concorrere al superbonus 110% e alle altre agevolazioni edilizie. Nel suo ruolo di informatore, l’amministratore deve spiegare le opportunità delle varie misure, i vantaggi e le procedure che bisogna seguire. Inoltre deve convocare una prima assemblea. In questa seduta può avvalersi di consulenti tecnici, legali e fiscali che possano rispondere in maniera esaustiva alle domande e ai dubbi dei condomini.

Superbonus 110% e opportunità da spiegare durante l’assemblea di condominio

Di norma, all’amministratore viene proposto un pacchetto relativo alle possibilità di interventi edilizi rientranti nel superbonus 110% e nelle altre agevolazioni edilizie. L’offerta, anche economica, proviene dal general contractor. L’amministratore la deve valutare e proporla all’assemblea condominiale. Durante la seduta deve spiegare quali siano gli interventi ricadenti nel superbonus 110% e quali, invece, potrebbero generare un residuo di spese da dividere tra i vari condomini.

Quali informazioni deve fornire l’amministratore di condominio per il superbonus 110% e per gli altri interventi?

In particolare, deve essere chiarito se i tecnici convenzionati con il contraente generale, per le loro verifiche e gli studi di fattibilità, comportino dei costi a carico dei proprietari delle unità abitative. Inoltre l’amministratore deve informare i condomini se i professionisti e le imprese che svolgeranno i lavori ricorrano allo sconto in fattura oppure alla cessione del credito. Nel primo caso, gli interventi possono procedere senza dover anticipare dei costi da parte dei proprietari delle unità abitative. Nel secondo caso, si procedere con il pagamento di quanto sia dovuto alle imprese e ai professionisti, anche mediante dei finanziamenti bancari.

Superbonus 110%, come deve essere organizzata l’assemblea di condominio dall’amministratore?

Non è consigliabile che l’amministratore del condominio scelga da solo i lavori da far rientrare nel superbonus 110%. Per gli edifici da almeno 12 unità abitative si potrebbe procedere con la nomina di un consiglio di condominio mettendo all’ordine del giorno la scelta dei tre condomini che lo compongono. Tale consiglio, come previsto dall’articolo 1130 bis del Codice civile, ha soltanto delle funzioni consultive e di controllo. Principalmente, è importante per interessare tutti gli altri condomini delle scelte da adottare nelle assemblee condominiali e per le valutazioni successive.

Come deve comportarsi l’amministratore di condominio per proporre il superbonus 110%?

La rappresentanza dell’amministratore nei riguardi dei condomini è stabilita dall’articolo 1131 del Codice civile. Tale rappresentanza è volontaria e i poteri conferiti all’amministratore di condominio sono quelli di un mandatario. Nell’ambito di esercitare le proprie funzioni, l’amministratore di condominio deve usare la diligenza del buon padre di famiglia, secondo quanto prevede l’articolo 1710 del Codice civile. Nell’ipotesi in cui si valuti la possibilità di usufruire del superbonus 110%, l’amministratore deve consigliare al meglio i condomini. Nel caso in cui non disponga di competenze tecniche, fiscali e giuridiche, è bene che si affidi a professionisti competenti, previa autorizzazione dell’assemblea di condominio.

Superbonus 110%, quando l’amministratore di condominio è anche il responsabile dei lavori?

Può avvenire che l’amministratore di condominio assuma anche l’incarico di responsabile degli interventi rientranti nel superbonus 110%. Questo compito deve essere da lui accettato in quanto comporta responsabilità di tipo civile, amministrativa e penale. Ed è solo in questo caso che l’amministratore di condominio può chiedere di inserire il proprio compenso nelle spese ammissibili alle detrazioni fiscali del superbonus 110%. Non c’è bisogno del mandato dell’assemblea di condominio per ricoprire questo incarico.

Amministratore di condominio e principi da seguire nel caso in cui sia responsabile dei lavori del superbonus 110%

Nel caso in cui l’amministratore di condominio accetti o si proponga quale responsabile dei lavori rientranti nel superbonus 110%, è necessario che proceda nel suo compito seguendo i principi e le disposizioni generali in tema di valutazione, di prevenzione e di eliminazione dei rischi. Deve inoltre ottemperare alle responsabilità per il controllo sanitario dei lavoratori, per l’informazione, la formazione e la sicurezza.

Amministratore di condominio e polizze assicurative per i lavori rientranti nel superbonus 110%

I condomini committenti dei lavori rientranti nel superbonus 110% hanno come garanzia, nei casi in cui gli interventi non vengano svolti bene, oppure ci siano degli errori dei professionisti, oppure si verifichi la revoca delle agevolazioni fiscali, delle polizze assicurative. Ne deriva che l’amministratore di condominio deve verificare e controllare le polizze assicurative. Devono essere esistenti e devono garantire i proprietari delle unità abitative. In caso contrario l’amministratore di condominio ne risponde personalmente.

Quali polizze assicurative deve controllare l’amministratore di condominio nei lavori del superbonus 110%?

In particolare, l’amministratore di condominio deve assicurarsi di avere la polizza della responsabilità civile professionale di tutti i professionisti che prendano parte agli interventi del superbonus 110%. Risulta altresì necessario che l’amministratore controlli le polizze previste dall’articolo 119 del decreto “Rilancio”. Tali assicurazioni servono sia ai condomini per essere garantiti dai lavori, sia al bilancio dello Stato in merito al risarcimento per eventuali danni procurati dalla revoca dei benefici fiscali.