Bonus barriere architettoniche: come funziona la detrazione del 75% al non residenziale?

Come funziona l’abbattimento delle barriere architettoniche e il bonus con detrazione fiscale del 75% nel non residenziale per l’anno 2022? I privati che siano proprietari di locali commerciali che volessero avvalersi del bonus di abbattimento delle barriere architettoniche potrebbero beneficiare del massimo della detrazione prevista per tutto l’anno in corso. Anche se i lavori vengono effettuati all’interno di immobili non residenziali. Ad esempio, un privato che voglia riqualificare un locale commerciale di sua proprietà, pure in virtù di interventi che assicurino l’efficientamento energetico.

Quando si possono effettuare lavori con detrazione del 75% per eliminare le barriere architettoniche?

I lavori che si possono effettuare all’interno dell’immobile non residenziale possono prevedere, ad esempio, la sostituzione del condizionatore invernale. E il rifacimento dei servizi igienici nel rispetto delle norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche. In tal caso, la legge di Bilancio 2022, al comma 42 dell’articolo 1, ha previsto la detrazione fiscale fino al 75% delle spese sostenute per l’eliminazione delle barriere architettoniche dal 1° gennaio fino a tutto l’anno in corso. La detrazione fiscale del 75% si può suddividere per 5 quote di importo pari per ciascuno degli anni nei quali si beneficerà della detrazione fiscale. Gli interventi sono ammissibili in immobili già esistenti rispettando i requisiti elencati dal decreto del ministero dei Lavori pubblici numero 236 del 14 giugno 1989.

Quali sono i lavori ammessi per la detrazione fiscale del bonus barriere architettoniche?

Ai fini del bonus del 75% delle barriere architettoniche, i lavori agevolabili sono quelli che permettono di realizzare gli strumenti utili affinché venga favorita la mobilità esterna ed interna delle persone che abbiano una disabilità grave. Tale disabilità deve rispettare quanto prescritto dal comma 3, dell’articolo 3, della legge numero 104 del 1992. Gli strumenti ammessi al beneficio fiscale possono comprendere anche la comunicazione, la robotica e ogni mezzo tecnologico.

Bonus edilizi per la riqualificazione di immobile non residenziale

Per quanto attiene all’utilizzo di altri bonus edilizi per la riqualificazione del locale commerciale, il privato ha la possibilità di procedere con la sostituzione dell’impianto di climatizzazione e di riscaldamento con l’ecobonus ordinario. La detrazione fiscale prevista è pari al 65%. In particolare, i requisiti richiesti per avvalersi dell’ecobonus sono da ricercare:

  • nel comma 37 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2022;
  • nell’articolo 14 del decreto legge numero 63 del 2013;
  • nella guida dell’Agenzia delle entrate in merito alla detrazione fiscale del 65%.

Detrazione fiscale, sconto in fattura o cessione del credito di imposta nella scelta di utilizzo dell’ecobonus

Il privato che svolga lavori di riqualificazione dell’immobile non residenziale ha dunque diritto al 65% di detrazione fiscale sulle spese sostenute fino al tetto dei 30 mila euro. La detrazione fiscale si può fruire suddividendone l’importo per dieci quote annuali di pari valore nelle dichiarazioni dei redditi degli anni susseguenti. Si può scegliere anche lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta.

Superbonus 110%: dal decreto ‘Aiuti’ cessione crediti allargata, proroga villette

Il decreto legge “Aiuti” è legge e, con esso, si amplia la platea per la cessione del credito di imposta del superbonus 110% e dei bonus edilizi. Arriva anche la proroga di tre mesi della scadenza previsa per realizzare lo stato di avanzamento dei lavori (Sal) del 30% sulle unità abitative delle persone fisiche. La soglia del Sal consente di utilizzare il superbonus 110% per tutto il 2022.

Cessione credito di imposta bonus edilizi e superbonus 110%: ulteriore vendita libera

Una delle novità attese per i bonus edilizi e per il superbonus 110% dalla conversione in legge del decreto numero 50 del 2022 riguarda l’allargamento della cessione del credito di imposta. Grazie alla norma, le banche e le società bancarie appartenenti al medesimo gruppo possono cedere i crediti di imposta derivanti dai bonus edilizi sempre a imprese e partite Iva. I crediti cedibili derivano da acquisti fatti dalle banche dai contribuenti o dalle imprese, anche in seguito all’applicazione dello sconto in fattura.

Bonus edilizi e superbonus, chi acquista il credito di imposta non può rivenderlo

Le banche, dunque, potranno procedere alla vendita dei crediti di imposta anche prima della seconda o della terza cessione. Può pertanto trattarsi di prima cessione a eccezione della vendita a soggetti che non svolgano attività di impresa o al di fuori di attività commerciali, artigianali e professionali (persone fisiche). Gli acquirenti dei crediti di imposta dei bonus e superbonus edilizi devono, tuttavia, avere un rapporto di conto corrente con la banca che cede il vantaggio fiscale. Inoltre, i soggetti che acquistano i bonus (cessionari) non possono, a loro volta, procedere con ulteriori cessioni ma dovranno utilizzare il credito acquisito mediante compensazione in detrazione fiscale.

Crediti di imposta bonus e superbonus edilizi: restano fuori quelli comunicati fino al 30 aprile 2022

Ulteriore paletto al sistema di cessione dei crediti di imposta dei bonus edilizi è quella prevista dal decreto legge “Aiuti” in merito al fatto che i crediti debbano essere comunicati a decorrere dal 1° maggio 2022. Pertanto, per i crediti comunicati all’Agenzia delle entrate fino al 30 aprile scorso non vi è possibilità di seguire la cessione libera delineata dal sistema del decreto 50 del 2022. Rimangono fuori, dunque, soprattutto i crediti comunicati nel 2021, ovvero i bonus edilizi che stanno riscontrando i maggiori problemi nella circolazione di moneta fiscale.

Decreto ‘Aiuti’: proroga superbonus 110% su villette e case a schiera

Un’ulteriore novità della conversione del decreto legge “Aiuti” riguarda la proroga del superbonus 110% su villette e case a schiera. La norma concede, infatti, tre mesi in più di tempo per arrivare allo stato di avanzamento dei lavori del 30% al fine di far rientrare i lavori nella detrazione fiscale del 110%. Pertanto, i pagamenti effettuati a decorrere dal 30 giugno 2022 al 30 settembre prossimo possono rientrare nel superbonus 110% se hanno raggiunto il 30% di Sal. Diversamente, in assenza del correttivo del governo, questi lavori sarebbero stati esclusi dalla detrazione fiscale massima.

Superbonus 110% su villette a schiera e unità unifamiliari: Sal al 30% entro il 30 settembre 2022

La norma, pertanto, consente alle persone fisiche che abbiano svolto lavori su villette e case a schiera o unifamiliari (ovvero a unità immobiliari che si trovano all’interno di edifici plurifamiliari purché funzionalmente indipendente) di beneficiare del 110%  per tutto il 2022 purché si raggiunga il 30% di stato di avanzamento dei lavori entro il 30 settembre prossimo. In questo modo, i pagamenti effettuati tramite bonifico dal 1° luglio 2020 al 30 settembre prossimo beneficiano del superbonus.

Bonus energia elettrica e gas: crediti di imposta e detrazioni utilizzabili dal 18 luglio

Si potranno utilizzare a partire dal 18 luglio 2022 i crediti di imposta ceduti e i bonus maturati nella dichiarazione dei redditi inerenti il maggior costo sostenuto dalle imprese, energivore e non, per l’approvvigionamento dell’energia elettrica e del gas. A chiarire le possibilità di utilizzo dei bonus maturati è stata l’Agenzia delle entrate. Il punto della situazione si è reso necessario dopo i malfunzionamenti comunicati da Sogei in merito all’utilizzo della piattaforma on line. I crediti di imposta oggetto di agevolazione fiscale sono quelli comunicati all’Agenzia delle entrate entro la data del prossimo 11 luglio.

Crediti di imposta bonus energia elettrica e gas, cessione e compensazione nel modello F 24: i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

Il chiarimento dell’Agenzia delle entrate sui bonus maturati per l’acquisto di energia elettrica e gas da parte delle imprese, non necessariamente a largo utilizzo delle due fonti, è arrivato nei giorni scorsi. In particolare, l’Agenzia ha chiarito che “i crediti di imposta spettanti per l’acquisto di prodotti energetici, con cessione a soggetti terzi e comunicati all’Agenzia delle Entrate non oltre  l’11 luglio prossimo, nonché i crediti di imposta risultanti dalle dichiarazioni fiscali (dell’Iva, dell’Irap e delle imposte dirette) inoltrate all’Agenzia delle Entrate entro la medesima data, potranno in ogni modo essere utilizzati in compensazione, usando il modello F 24, a decorrere dal 18 luglio 2022”

Bonus energia elettrica e gas, come si ottengono i crediti di imposta?

I crediti di imposta sull’energia e sul gas derivano dal maggior prezzo sostenuto dalle imprese energivore e gasivore, ma anche da quelle che non fanno largo utilizzo delle due fonti energetiche, nel corso del 2022 rispetto all’anno 2019. In particolare, il maggior costo è dettato dall’inflazione già registrata nell’ultimo trimestre del 2021 e accentuata nell’anno in corso dal conflitto in Ucraina. Il chiarimento dell’Agenzia delle entrate è stato necessario dopo le segnalazioni di Sogei circa il malfunzionamento della piattaforma on line per la comunicazione dei crediti di imposta. Proprio a partire dallo scorso 6 luglio, infatti, si sono registrati malfunzionamenti relativi ai servizi on line del portale web dell’Agenzia delle entrate e, da venerdì 8 luglio, anche nella sezione “Fatture e corrispettivi” del sito.

Problemi sito Agenzia delle entrate sui crediti di imposta spese approvvigionamento energia elettrica e gas

I problemi informatici alla piattaforma on line dell’Agenzia delle entrate hanno riguardato, fin dal 6 luglio scorso, l’infrastruttura per la trasmissione delle dichiarazioni e dei pagamenti effettuati mediante il modello F 24 di Entratel. Di conseguenza, la soluzione adottata dall’Agenzia delle entrate è stata quella di ritardare la scadenza per le comunicazioni dei crediti di imposta. I bonus sono quelli maturati sulle maggiori spese del 2022 di approvvigionamento di energia elettrica e gas. Si è concesso, pertanto, un margine di tempo “cuscinetto” per il recupero delle pratiche che non erano state inserite per i problemi informatici. Ci sarà tempo, dunque, fino al 18 luglio 2022 per utilizzare i crediti di imposta comunicati entro l’11 luglio prossimo.

 

Superbonus, Agenzia delle entrate chiarisce: sconto in fattura solo su imponibile, cessione dei crediti su Iva

Arriva il chiarimento dell’Agenzia delle entrate sul quesito relativo all’Iva sul superbonus 110%. In particolare, la questione riguarda la possibilità di cedere il credito di imposta derivante dagli interventi edilizi, l’alternativa dello sconto in fattura e la detrazione fiscale. La circolare n. 23 del 2022 fissa le procedure alle quali gli operatori e le banche dovranno attenersi sul credito di imposta. Infatti, sulla parte indetraibile dell’Iva non è possibile applicare lo sconto in fattura: si può unicamente procedere con la cessione del credito di imposta oppure detrarre fiscalmente gli importi nella dichiarazione annuale dei redditi. Tali procedure fanno riferimento ai lavori in superbonus effettuati a partire dal 22 maggio 2021.

Cessione dei crediti di imposta e sconto in fattura in superbonus: i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

Il prorata Iva suddivide il superbonus 110%: si può applicare lo sconto in fattura solo per la quota relativa all’imponibile. Per la quota di Iva non detraibile gli operatori possono procedere cedendo il credito di imposta ma anche mediante detrazione fiscale. In quest’ultimo caso, come chiarisce l’agenzia, è necessaria la presentazione della dichiarazione annuale Iva. Dalla dichiarazione, infatti, si ottiene la percentuale definitiva ammessa alla detrazione fiscale. Si segue questa procedura anche se si applica l’inversione contabile. A chiarire questo passaggio è il paragrafo 5.6 del documento dell’Agenzia delle entrate. La regola, come chiarisce l’Agenzia delle entrate, si applica ai lavori rientranti nel superbonus a partire dal 22 maggio 2021. Sono altresì esclusi gli altri bonus edilizi che prevedano l’agevolazione fiscale mediante vendita del bonus o sconto in fattura.

Superbonus quando si applica il 110% per la detrazione fiscale? Sconto in fattura limitatamente all’imponibile

Nel documento, l’Agenzia delle entrate chiarisce che, quando l’operatore emette la fattura per i lavori realizzati con agevolazione del superbonus 110%, non risulta di facile determinazione la parte dell’Iva indetraibile a carico del beneficiario.

In tutti questi casi, dunque, l’operatore non dovrà procedere applicando lo sconto in fattura per beneficiare del bonus sulla parte indetraibile. Ma il contribuente dovrà scegliere se vendere il credito di imposta o beneficiare della detrazione fiscale, andando a coprire pure l’Iva indetraibile. Ciò deriva dal fatto che l’Iva indetraibile può essere calcolata con certezza solamente quando si presenta la dichiarazione Iva annuale e non quando si emetta la fattura.

Superbonus 110%, come si procede con il beneficio fiscale ai fini dell’Iva?

Proprio il chiarimento dell’Agenzia delle entrate fornisce la regola generale da seguire per beneficiare del superbonus 110%. Lo sconto in fattura può essere ottenuto solo sulla parte imponibile dell’importo dell’intervento. Di conseguenza, è necessario considerare l’Iva al netto, che rimane in ogni modo a carico del committente. La quota Iva non detraibile può essere beneficiata mediante detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi oppure ceduta come credito di imposta. In quest’ultimo caso, il credito ceduto copre pure la quota indetraibile dell’Iva, ma il contribuente dovrà procedere con la comunicazione all’Agenzia delle entrate per via telematica nei termini previsti dalla normativa.

Credito di imposta sull’aumento del gas e su altre spese: quali sono?

Quali crediti di imposta spettano sull’aumentato prezzo del gas naturale e su altri beni, come ad esempio per l’utilizzo dell’energia elettrica o per i beni strumentali immateriali e la formazione 4.0? Il credito di imposta maturato su tutti questi beni, come si può utilizzare? Ecco, dunque, quali sono i bonus spettanti sull’acquisto di questi beni e fonti energetiche anche alla luce degli aumenti di aliquota dei crediti di imposta.

Credito di imposta sugli aumenti dei prezzi del gas, aliquota del 25%

Sull’aumento del prezzo del gas naturale a danno delle imprese, il governo ha stabilito un contributo straordinario pari al 25%. Si tratta di una revisione al rialzo rispetto alle precedenti aliquote che introducevano un credito di imposta originariamente del 15% e, poi, del 20%. Le modalità di fruizione del bonus sono contenute nei decreti legge:

  • numero 4/2022 (decreto legge “Sostegni ter”);
  • 17/2022 (decreto “Energia”);
  • decreto 21 del 2022 (“Ucraina”);
  • 50/2022 (provvedimento “Aiuti”).

Quali imprese possono ottenere il contributo straordinario pari al 25% sull’incremento del prezzo del gas?

Il credito di imposta straordinario sul prezzo del gas per le imprese consiste nel fruire di un bonus del 25% sull’aumentato costo del gas. Per il primo trimestre del 2022 (gennaio, febbraio e marzo), il contributo è pari al 10% dei costi sostenuti per comprare il gas naturale. Riguardo ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022 (secondo trimestre), il contributo aumenta al 25% (in precedenza era stato stabilito al 20%). Per fruire del bonus è necessario che l’azienda sia a forte uso di gas naturale. Si tratta delle imprese gasivore, ma i contributi andranno anche alle aziende che fanno un uso ridotto di gas naturale. La qualificazione delle aziende per ottenere il bonus straordinario è contenuta nell’Allegato 1 al decreto legge 541 del 2021. Oltre ai settori, il decreto stabilisce anche la quantità consumata di gas naturale corrispondente a non meno del 25% del tetto stabilito nel comma 1 dell’articolo 3 del decreto del ministero per la Transizione ecologica 541 del 2021.

Come fruire del contributo di imposta del 25% per l’incremento del prezzo del gas naturale?

Per fruire del contributo del 25% è occorrente che le imprese a forte uso di gas naturale abbiano pagato un costo superiore per il prodotto. La determinazione dell’incremento di costo del gas si basa sul prezzo medio pagato nel primo trimestre del 2022 rispetto al costo medio sostenuto nell’ultimo trimestre (mesi di ottobre, novembre e dicembre) del 2021. Per fruire del contributo, le imprese devono aver speso più del 30% confrontando i due trimestri rispetto al prezzo applicato nell’ultimo trimestre del 2019. Il contributo spettante per i mesi di aprile, maggio e giugno 2022 (secondo trimestre) si determina invece mediante il rapporto tra i prezzi medi sostenuti nei primi tre mesi del 2022 rispetto ai prezzi medi del primo trimestre del 2019. Dal rapporto ne deve derivare un incremento di prezzo di almeno il + 30%. Si tratta, dunque, dell’incremento di costi del 2022 rispetto a quelli applicati nel 2019.

Utilizzo in compensazione del bonus per l’aumento del prezzo del gas delle imprese gasivore

L’utilizzo del bonus derivante dall’aumentato prezzo del gas naturale delle imprese gasivore avviene mediante il modello F 24. Il modello deve essere presentato in via esclusiva utilizzando i servizi on line del portale dell’Agenzia delle entrate. Il relativo codice tributo da utilizzare è il numero 6962, descritto come “credito di imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale” per i mesi di aprile, maggio e giugno del 2022. Il relativo decreto di riferimento è il numero 17 del 1° marzo 2022, in particolare l’articolo 5. Nella compilazione del modello F 24, inoltre, il codice tributo si ritrova nella sezione “Erario” della colonna “Importi a credito compensati”. Ovvero, se il contribuente deve riversare l’agevolazione, il codice tributo si ritrova nella colonna “Importi a debito versati”. Nel campo dell’anno di riferimento (AAAA) deve essere inserito l’anno nel quale la spesa è stata sostenuta.

Bonus gas naturare imprese non gasivore: quale bonus spetta?

Per le imprese che utilizzano gas naturale in quantità ridotte rispetto alle aziende definite “gasivore”, il governo ha previsto il credito di imposta, sempre 25%, nel caso in cui il prezzo ha subito aumenti significativi. La determinazione dell’incremento di prezzo si ottiene dal rapporto del primo trimestre del 2022 (gennaio, febbraio e marzo) rispetto alla media del primo trimestre del 2019. Il risultato deve dare un costo aumentato di oltre il 30% per ottenere il credito di imposta.

Come utilizzare il credito di imposta sul maggior prezzo sostenuto per il gas naturale?

Il credito di imposta derivante dal maggior costo sostenuto dalle imprese non gasivore sul gas naturale non concorre a formare il reddito dell’impresa. Pertanto, il contributo ottenuto non forma la base imponibile ai fini dell’Imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e nemmeno ai fini della deducibilità degli interessi passivi e della deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi differenti dagli interessi passivi. Lo precisano gli articoli 61 e 109 (al comma 5) del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir). Inoltre, il bonus è cumulabile con altri contributi riferiti anche agli stessi costi. Ma dal cumulo non deve derivarne un cumulo che ecceda lo stesso costo sostenuto.

Credito di imposta sul prezzo del gas naturale: come si può cedere?

La cessione del credito di imposta del contributo spettante per il prezzo più alto pagato sul gas naturale spetta alle:

  • imprese gasivore, sia per il bonus del primo che del secondo trimestre del 2022;
  • aziende non gasivore, relativamente al secondo trimestre del 2022.

Fino a quando si può cedere il credito di imposta sul prezzo del gas?

Il credito di imposta può essere utilizzato fino al 31 dicembre 2022: entro tale data il bonus si può cedere, ma solo per l’intero importo. La cessione può avvenire verso altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Chi riceve il credito di imposta non ha, però, ulteriore facoltà di procedere con una nuova vendita dello stesso, a meno che non si tratti di (due ulteriori cessioni):

  • banche ed altri intermediari finanziari iscritti all’albo dell’articolo 106 del Testo unico bancario;
  • società facenti parte di un gruppo bancario, iscritte all’albo sulla base del medesimo Testo unico;
  • compagnie di assicurazioni.

Credito di imposta su aumentato prezzo del gas: si può cedere solo parzialmente?

Il legislatore ha stabilito che i crediti di imposta derivanti dall’aumentato prezzo del gas sono cedibili sono per intero. Il che implica, necessariamente, che non può utilizzarsi il bonus in parte per compensazione tramite il modello F 24 e in parte cedendolo. Le eventuali cessioni concluse violando questa disposizione sono da considerarsi nulli.

Aumento del credito di imposta per le imprese che utilizzano energia elettrica

Il decreto legge “Aiuti” ha aumentato l’aliquota anche di altri crediti di imposta. Infatti, per le imprese non energivore, a parziale compensazione dell’aumento dei prezzi dell’energia elettrica usata nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022, l’aliquota è passata dal 12% al 15%.

Per quali altri crediti sono state aumentate le aliquote del bonus?

Sono altresì aumentate le aliquote del credito di imposta spettante per:

  • gli investimenti nei beni strumentali immateriali 4.0 (aliquota dal 20 al 50%) per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022. L’aliquota maggiorata si applica anche per i beni immateriali prenotati entro la fine del 2022 per consegne fino al 30 giugno 2023 purché sia stato versato un acconto di almeno il 20%;
  • per le spese sostenute per la formazione 4.0 dalle piccole imprese l’aliquota di credito di imposta passa dal 50% al 70%. Se sostenute da medie imprese il bonus spettante sale dal 40% al 50%;
  • sul credito di imposta per le spese sostenute per potenziare l’offerta cinematografica, per gli anni 2022 e 2023 il bonus spettante è aumentato dal 20% al 40%.

Gas, contributi sull’aumento del prezzo del 25% e Iva al 5%: le ultime novità

L’Agenzia delle entrate è intervenuta nella giornata di ieri, 16 giugno 2022, con una circolare per fornire ulteriori chiarimenti ai decreti legge “Sostegni ter”, “Energia”, “Ucraina” e “Aiuti”, in merito all’aliquota dell’Iva applicata sul gas naturale utilizzato per autotrazione e ai contributi del 25% per compensare i maggiori oneri di approvvigionamento delle imprese. L’aliquota Iva scende dunque dal 22% al 5%, ma solo temporaneamente. Infatti, questa percentuale rimarrà in vigore fino all’8 luglio prossimo e a decorrere dallo scorso 3 maggio. L’aliquota agevolata sul gas metano si applica anche all’acquisto di gas metano per gli utilizzi civili e industriali.

Contributi sull’aumentato costo del gas, percentuale del 25%

Il governo ha fissato il contributo straordinario al 25% sull’aumentato prezzo di acquisto del gas per le imprese. Si tratta di un adeguamento al rialzo rispetto alle precedenti percentuali che prevedevano un bonus dapprima del 15% e, successivamente, del 20%. Le modalità di erogazione del corrispondente credito di imposta sono contenute nei decreti legge:

  • 4 del 2022 (decreto legge “Sostegni ter”);
  • 17 del 2022 (decreto “Energia”);
  • dl 21/2022 (decreto “Ucraina”);
  • 50 del 2022 (decreto “Aiuti”).

Quali imprese sono ammesse al contributo straordinario del 25% sull’aumentato prezzo del gas?

Il bonus straordinario sul gas per le imprese consiste nell’ottenimento di un credito di imposta nella misura del 25% dell’aumentato prezzo del gas. Per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 (primo trimestre dell’anno), il credito di imposta è fissato nella percentuale del 10% dei costi sostenuti per l’acquisto del gas naturale. Sul secondo trimestre del 2022 (mesi di aprile, maggio e giugno), il credito di imposta sale al 25% (dal 20% stabilito in precedenza). Per ottenere il credito di imposta è occorrente che l’impresa sia a forte utilizzo di gas naturale (cosiddette imprese “gasivore”). La qualificazione delle imprese ammesse al contributo straordinario è operata dall’Allegato 1 al decreto legge numero 541 del 2021. Oltre ai settori, il provvedimento fissa il consumo di quantità di gas naturale pari ad almeno il 25% di quanto fissato al comma 1 dell’articolo 3 del decreto del ministero per la Transizione ecologica numero 541 del 2021.

Come ottenere il credito di imposta del 25% per l’aumentato costo del gas naturale?

Per fruire del credito di imposta del 25% è necessario che le imprese a forte utilizzo di gas naturale abbiano subito un aumento del relativo costo. Il calcolo dell’aumento del prezzo del gas deve essere riferito al costo sostenuto nei mesi di gennaio, febbraio e marzo del 2022 rispetto alla media di costo sostenuto nei mesi di ottobre, novembre e dicembre del 2021 (ultimo trimestre dell’anno scorso). Per ottenere il bonus, dal confronto tra i trimestri, le imprese devono aver sostenuto un prezzo maggiore del 30% riferito all’ultimo trimestre dell’anno 2019. Il bonus del secondo trimestre del 2022 (aprile, maggio e giugno) si calcola invece dal rapporto tra i costi medi sostenuti nel primo trimestre del 2022 rispetto al prezzo medio dei mesi di gennaio, febbraio e marzo del 2019. Il rapporto deve segnare almeno il + 30% del trimestre di riferimento del 2022 rispetto a quello del 2019.

Credito di imposta sull’acquisto di gas naturale per le imprese che non non fanno largo utilizzo: quale bonus spetta?

Per le aziende che utilizzano gas in quantità non eccessive come le imprese “gasivore”, è previsto lo stesso bonus del 25% se hanno dovuto subire un incremento del costo del gas naturale. Il calcolo dell’aumento del costo deve essere fatto per i primi tre mesi del 2022 (gennaio, febbraio e marzo) come media rispetto alla media dei primi tre mesi del 2019. Tale rapporto deve essere superiore al 30%.

Come utilizzare il credito di imposta sul maggior prezzo sostenuto per il gas naturale?

Le imprese possono utilizzare il credito di imposta maturato sul maggior costo sostenuto per il gas naturale in compensazione, secondo quanto prevede il decreto legislativo numero 241 del 1997, all’articolo 17. Il credito di imposta è utilizzabile a decorrere dal giorno di maturazione, previa verifica dei requisiti richiesti per ottenere il bonus. Quanto le imprese maturano come bonus può essere anche ceduto ma solo per l’intero ammontare del credito di imposta. La cessione può avvenire anche a soggetti differenti dalle banche e altri istituti finanziari qualificati. Per la cessione del credito di imposta è occorrente il visto di conformità. Inoltre, la fruizione del credito di imposta non concorre alla base imponibile del reddito di impresa. Infine, il bonus non concorre all’imponibile ai fini Irap e si può cumulare con altre agevolazioni spettanti purché non si superi il tetto massimo del prezzo pagato.

Iva al 5% sul gas naturale, fino a quando e per chi?

L’abbattimento dell’aliquota Iva al 5% (dal 22%) è in vigore dal 3 maggio scorso fino al giorno 8 luglio 2022. Tale percentuale è applicata sia sul gas naturale utilizzato per l’autotrazione che per le forniture di gas per utilizzi industriali e civili. L’intervento dell’Agenzia delle entrate del 16 giugno 2022 (circolare numero 20/E) chiarisce che la percentuale agevolata sul gas, se precedente alla consegna del prodotto, deve riferirsi al giorno di emissione della fattura. In alternativa, il contribuente deve considerare la data di pagamento del corrispettivo. Per la cessione con contratto di somministrazione del gas, se precedente, si deve far riferimento alla data di pagamento del prezzo o di emissione della fattura. Lo stabilisce la lettera a) del comma 2, e il comma 4, dell’articolo 6 del decreto legislativo già citato. L’Agenzia delle entrate si rifà dunque al comma 1. dell’articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972. Per gli utilizzi industriali e civili, l’aliquota Iva ridotta al 5% si applica sia per il regime ridotto al 10% che per quello ordinario del 22%.

 

Superbonus 110%, acconti senza raggiungere il 30% di Sal: come cederli o detrarli?

Cosa fare nel caso in cui il contribuente abbia versato degli acconti nel 2021 e nel 2022 ma non si sia raggiunto il 30% di stato di avanzamento dei lavori per gli interventi rientranti nel superbonus 110%? In generale si può dire che se non si è raggiunta la soglia del 30% di Sal nel 2021, si possono cedere gli acconti del 2022 nel caso in cui la percentuale venga raggiunta. E, dunque, per il primo stato di avanzamento dei lavori del 2022, il contribuente può procedere con la cessione dei crediti di imposta sugli acconti versati nel solo anno 2022.

Superbonus 110%, primo stato di avanzamento del 30% degli interventi: come procedere con la rendicontazione?

La casistica riguarda i casi nei quali, per gli interventi del superbonus 110%, il contribuente abbia versato degli acconti nell’anno 2021. Nonostante i versamenti, può capitare che i lavori non raggiungano il primo stato di avanzamento del 30% entro il 31 dicembre 2021. I lavori raggiungono poi la soglia del 30% del primo Sal nell’anno 2022. La rendicontazione da effettuare in questa situazione è la seguente:

  • i corrispettivi maturati in merito agli interventi effettuati negli anni 2021 e 2022, fino al raggiungimento del primo Sal;
  • gli acconti già versati nello scorso anno e durante l’anno in corso, fino al raggiungimento del primo stato di avanzamento dei lavori del 30%;
  • il totale degli acconti da corrispondere, calcolato mediante la differenza tra le due prime voci.

Superbonus 110%, i crediti di imposta degli acconti cedibili sono solo per quelli del 2022

Rispetto alla situazione sopra descritta degli acconti e del primo stato di avanzamento dei lavori del superbonus 110%, la cessione del credito di imposta si può esercitare solo per i pagamenti effettuati durante l’anno in corso. In tal caso, si applica il criterio di cassa come chiarito dall’Interpello all’Agenzia delle entrate numero 56 del 2022. In particolare, l’Agenzia delle entrate aveva fornito risposta a un istante che aveva intenzione di avvalersi della cessione del credito di imposta a una banca, avendo versato nell’anno 2021 acconti per i lavori in superbonus 110%.

Agenzia delle entrate su versamento acconti e cessione dei crediti di imposta al raggiungimento del primo Sal

La risposta dell’Agenzia delle entrate al quesito posto dall’istante si basa su quanto prevede il comma 1 bis dell’articolo 121 del decreto Rilancio. Nel caso in cui per gli interventi ammessi al superbonus 110% sia prevista l’emissione di stati di avanzamento dei lavori, è possibile esercitare l’opzione di cessione del credito di imposta o di sconto in fattura “solo se lo stesso si riferisce ad almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo”. Nel caso di valutazione dell’Agenzia delle entrate, trattandosi di lavori a cavallo tra più periodi di imposta con il primo Sal che verrà emesso nell’anno 2022, “è possibile esercitare l’opzione di cessione del credito corrispondente al superbonus 110% solo qualora il predetto Sal si riferisca ad almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo”.

Il criterio di cassa sugli acconti dei lavori del superbonus 110%

Sul criterio di cassa l’Agenzia delle entrate ha chiarito che: “Considerato, inoltre, che il Sal emesso rendiconterà il corrispettivo maturato fino a quel momento, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci, l’opzione della cessione del credito di imposta potrà essere esercitata solo per l’importo corrispondente alla detrazione spettante con riferimento agli importi pagati nell’anno 2022, in applicazione del cosiddetto criterio di cassa”.

Acconti superbonus 110% versati nel 2021, cosa si può fare?

Peraltro, sugli acconti versati nell’anno 2021, invece, si può usufruire della relativa detrazione fiscale del superbonus 110% nella dichiarazione dei redditi relativa a tale periodo d’imposta. Eventualmente, si può optare per la cessione del credito corrispondente alle successive rate di detrazione non fruite. A titolo di esempio, se un contribuente ha un Sal del 30% a fine giugno 2022 per lavori in superbonus 110% e per un importo di 10 mila euro, si potrà:

  • cedere i crediti di imposta maturati sugli acconti del 2022 effettuati con bonifici parlanti, ad esempio, per somme pari a 2 mila euro dei 10 mila euro;
  • gli acconti dello scorso anno, pari a 8 mila euro, si possono portare in detrazione fiscale nel modello 730 del 2022. Per questi importi il contribuente deve seguire, in questo caso, il principio di cassa. E dunque gli corrispondenti al momento in cui ha fatto il versamento.

Superbonus 110% e cessione dei crediti di imposta delle rate residue

In ogni modo, per gli acconti versati nell’anno 2021 relativi a lavori rientranti nel superbonus 110%, si può scegliere la cessione del credito di imposta per le rate susseguenti non fruite con la detrazione fiscale. In questo caso, però, non si può esercitare l’opzione di scelta dello sconto in fattura. Infatti, il contribuente ha già versato versate nell’anno 2021 le relative fatture emesse dal fornitore. Tuttavia, nella risposta all’Interpello numero 56 del 2022, l’Agenzia delle entrate non ha fornito delucidazioni in merito al fatto il contribuente possa procedere con la cessione dei crediti di imposta delle rate residue della detrazione:

  • solo dopo la conclusione degli interventi, inviando anche l’asseverazione prevista all’Enea o allo Sportello unico per l’edilizia (Sue);
  • al raggiungimento del primo stato di avanzamento dei lavori per la relativa soglia del 30%.

Super ecobonus 110%, come si percepisce la detrazione fiscale nel 730?

Come si percepisce la detrazione fiscale del super ecobonus del 110% nel modello 730 utile per la dichiarazione dei redditi? Per beneficiare della detrazione fiscale è necessario utilizzare, nel modello 730 del 2022, la prima colonna dei righi E 61 ed E 62. Si tratta dei righi riguardanti le tipologie dei lavori.

Quali sono i codici da utilizzare nel modello 730 per la dichiarazione dei redditi e la detrazione fiscale del super ecobonus 110%?

All’interno dunque delle sezioni dedicate del modello 730 per la dichiarazione dei redditi e ai fini della detrazione fiscale del super ecobonus 110%, devono essere utilizzati i codici dei lavori da due a sette, il 12, il 13, il 14 e il 16. Sono questi i codici inerenti i lavori trainati. Relativamente a questi interventi, inoltre, bisogna spuntare la colonna numero sei, quella del 110%. Per i lavori trainanti, è occorrente utilizzare i codici che vanno da 30 a 33.

Super ecobonus 110%, cosa avviene se non si è raggiunto il 30% di Sal al 31 dicembre 2021?

Un’attenzione particolare deve essere posta per i lavori in super ecobonus 110% che non sono avanzati al 30% di Sal al 31 dicembre 2021. Per questi lavori i contribuenti:

  • non sono riusciti a cedere il relativo credito di imposta ai soggetti ammissibili nel corso del 2021;
  • è stato negato lo sconto in fattura;
  • si possono dunque detrarre i relativi importi delle spese nella dichiarazione dei redditi del 2022 per i costi sostenuti nell’anno di imposta 2021.

Cosa avviene per i lavori in super ecobonus 110% che non sono giunti a conclusione nel 2021?

Si tratta, pertanto, di interventi rientranti nel super ecobonus con detrazione fiscale del 110% che, seppure iniziati nel corso del 2021, non sono ancora giunti a conclusione nell’anno 2022. L’unico modo per il contribuente di ottenere il vantaggio fiscale è la detrazione, non potendosi praticare le vie della cessione dello sconto in fattura e della cessione dei crediti di imposta. Con la detrazione fiscale, il contribuente può procedere con il vantaggio nella dichiarazione dei redditi spalmando l’importo spettante in 5 rate annuali. Anche se questo meccanismo potrebbe generare un altro problema, ovvero quello dell’incapienza dell’Irpef rispetto a quanto spettante come detrazione fiscale dal super ecobonus 110%. Risulta pertanto necessario prestare attenzione alla capienza delle imposte rispetto alla “moneta fiscale” spettante.

Quali sono i lavori che generano detrazione fiscale del 110% per la dichiarazione dei redditi 2022?

La normativa sui bonus edilizi prevede che i lavori che possano generare la detrazione fiscale del 110% nella dichiarazione dei redditi del 2022, sono:

  • l’ecobonus 110%;
  • il super sismabonus;
  • i lavori del fotovoltaico;
  • gli interventi sugli accumulatori;
  • i lavori per l’installazione delle colonnine di ricarica delle vetture elettriche.

Per tutti questi lavori è possibile procedere con la detrazione fiscale degli acconti versati nell’anno di imposta (il precedente rispetto all’anno prima sia della presentazione della dichiarazione dei redditi che del termine dei lavori stessi).

Quali sono le certificazioni necessarie per la detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi dei lavori in super ecobonus 110%?

Per i lavori a cavallo tra un anno e il successivo, ai fini della detrazione fiscale e della dichiarazione dei redditi del super ecobonus 110% non è necessario:

  • procedere con l’asseverazione di congruità dei costi sostenuti. Il documento è contenuto all’interno dell’asseverazione relativa ai requisiti tecnici che va inviata all’Enea nel termine di 90 giorni dalla conclusione degli interventi o allo Sportello unico per l’edilizia (Sue) alla conclusione dei lavori;
  • l’attestazione relativa al fatto che i lavori non siano ancora conclusi. Questo tipo di documentazione, secondo quanto prevede il comma 1 quater dell’articolo 4, del decreto del 19 febbraio 2007, deve essere presentata in carta libera solo per gli interventi in ecobonus iniziati in data antecedente al 6 ottobre 2020.

Super ecobonus 110%, quali asseverazioni servono per gli acconti pagati dopo il 12 novembre 2021?

In merito agli acconti pagati a decorrere dal 12 novembre 2021, giorno di entrata in vigore del decreto legge “Antifrodi”, è necessario il visto di conformità nel modello 730 per chi applica il criterio di competenza dei costi (o di cassa). Tale visto non è necessario se il modello 730 è presentato da un sostituto di imposta, oppure se viene presentato il modello 730 precompilato, anche con correzioni effettuate dal contribuente.

Cosa avviene se il contribuente apporta delle modifiche al modello 730 precompilato in merito alle detrazioni del super ecobonus?

Nel caso in cui il contribuente dovesse apportare delle modifiche circa i dati riportati nel modello 730 precompilato sulle spese sostenute in ambito di super ecobonus 110%, anche senza doversi rivolgere a un commercialista o a un Centro di assistenza fiscale (Caf), potrà procedere con la presentazione del modello direttamente (senza l’ausilio del Caf o del commercialista) per l’apposizione del visto di conformità delle spese sostenute. Il visto, peraltro, non deve essere richiesto per la dichiarazione dei redditi che riporta già la detrazione fiscale spettante. La certificazione, in questo caso, riguarda la presenza delle condizioni necessarie affinché si possa aver diritto alla detrazione fiscale del super ecobonus 110%.

Quando va richiesto il visto di conformità dell’intera dichiarazione dei redditi?

Il visto di conformità delle spese sostenute ai fini del super ecobonus 110% per il modello 730 deve essere richiesto dal contribuente per l’intera dichiarazione dei redditi nel caso in cui presenta il modello 730 mediante il commercialista o un Caf. Procedendo in questa maniera, non è necessario il visto specifico del super ecobonus 110% perché quello del 730 lo sostituisce.

Cosa avviene per la dichiarazione dei redditi dei bonus edilizi con detrazione fiscale non del 110%?

Riguardo alle detrazioni dirette nelle dichiarazioni dei redditi (con utilizzo del modello Redditi) dei bonus edilizi che non diano diritto alla detrazione fiscale del 110%, non occorre il visto di conformità specifico. Tale visto è, invece, necessario quando si fanno le comunicazioni telematiche all’Agenzia delle entrate per le spese pagate a partire dal 12 novembre 2021 per le detrazioni fiscali di bonus non rientranti nel 110%. Anche questi bonus possono essere, infatti, beneficiabili mediante la scelta di una delle due opzioni, ovvero lo sconto in fattura o la cessione dei crediti di imposta.

Controlli Agenzia Entrate su superbonus 110%, bonus casa e mobili: i documenti da conservare ed esibire

Quali sono i documenti da conservare ed eventualmente esibire in caso di controllo dell’Agenzia delle entrate per il  superbonus 110%, il bonus casa e quello sui mobili con detrazione fiscale effettuata nella dichiarazione dei redditi? La normativa fiscale impone ai contribuenti di conservare la documentazione che sia stata utilizzata per la dichiarazione dei redditi mediante il modello 730. E questi documenti necessitano di essere esibiti nel caso di richiesta del Fisco. Ricordiamo che la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi dei superbonus e bonus edilizi rappresenta il beneficio fiscale alternativo alla cessione dei crediti di imposta e allo sconto in fattura. Per il superbonus 110% e alcuni bonus edilizi la conservazione risulta più estesa data la complessità e il numero di documenti da conservare per gli anni a venire.

Controlli Fisco su dichiarazione dei redditi, fino a quando l’Agenzia delle entrate può effettuare il controllo?

Il controllo formale da parte del Fisco sui documenti presentati per la dichiarazione dei redditi può essere richiesto fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi. Ad esempio, per la dichiarazione dei redditi dell’anno 2022, con periodo di imposta 2021, l’Agenzia delle entrate può richiedere il controllo fino al 31 dicembre 2027. Entro questa data, pertanto, il Fisco può avanzare richiesta al contribuente di esibire i documenti presentati in sede di dichiarazione dei redditi del 2022.

Controllo formale documenti per la dichiarazione dei redditi mediante  commercialista o Caf: come avviene?

Se la dichiarazione dei redditi è stata presentata tramite un commercialista o un Centro assistenza fiscale (Caf), il contribuente deve controllare che le informazioni riportate siano conformi alle spese sostenute.  E, dunque, che i documenti siano conformi ai costi sostenuti per gli interventi rientranti nel superbonus 110%, nel bonus casa e negli altri bonus edilizi. A tal proposito, è importante sapere che la copia originale della dichiarazione dei redditi è sempre conservata dal contribuente. Sulla dichiarazione dei redditi, tuttavia, l’Agenzia delle entrate può richiedere i relativi documenti al commercialista o al Caf. I professionisti abilitati, dunque, ne conservano una copia.

Quali sono i documenti da conservare relativi alla dichiarazione dei redditi?

Riguardo alla documentazione inerente la dichiarazione dei redditi, il contribuente deve conservazione specifici documenti nel caso di detrazione fiscale per i bonus e superbonus edilizi. In linea generale, al contribuente possono essere richiesti i documenti che dimostrano il diritto alle detrazioni e alle deduzioni fiscali usate nella dichiarazione dei redditi.

Quale documentazione deve essere conservata per il superbonus 110% ed ecobonus con detrazione fiscale del 50% o 65%?

Entrando nel dettaglio della documentazione da conservare ai fini della detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi nel caso di superbonus 110% o di ecobonus con detrazione fiscale del 50% o del 65%, il contribuente deve conservare ed esibire, in caso di controllo dell’Agenzia delle entrate, i seguenti documenti:

  • l’asseverazione di congruità delle spese;
  • la ricevuta dell’avvenuto invio dei documenti all’Enea;
  • le ricevute fiscali e le fatture sui costi sostenuti;
  • la ricevuta del bonifico attestante il pagamento.

Documentazione da conservare nel caso di ecobonus e superbonus 110% di condominio

Nel caso in cui i lavori di superbonus 110% ed ecobonus siano stati effettuati su parti comuni di un edificio (o condominio) è necessario conservare:

  • la copia della delibera dell’assemblea che ha autorizzato i lavori;
  • la tabella millesimale di ripartizione dei costi;
  • la dichiarazione dell’avvenuto consenso da parte del proprietario o titolare di altro diritto reale nel caso in cui i costi siano stati sostenuti dal locatario o dal comodatario.

Bonus ristrutturazione con detrazione del 50%, quali sono i documenti da conservare nel caso di detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi?

Nel caso di bonus casa o bonus ristrutturazione al 50%, il contribuente ha l’obbligo di conservare ed esibire, nel caso in cui il Fisco ne faccia richiesta, la documentazione elencata dal decreto dell’Agenzia delle entrate del 2 novembre 2011. I documenti consistono:

  • nelle autorizzazioni amministrative per il tipo di intervento che si richiede di realizzare. Quindi devono essere conservati le concessioni, le abilitazioni e le comunicazioni di inizio dei lavori;
  • la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà se non vi è alcun titolo abitativo. Nel documento deve essere specificato il giorno in cui i lavori sono iniziati e la certificazione che gli interventi rientrano in quelli fiscalmente agevolati,
  • la domanda di accatastamento, se l’immobile non è stato ancora censito.

Documentazione da conservare nel caso di bonus casa di parti comuni del condominio

Se i lavori in ecobonus sono effettuati sulle parti comuni di un edificio (condominio), è necessario conservare i seguenti documenti:

  • la delibera dell’assemblea per l’approvazione degli interventi;
  • la tabella millesimale per la ripartizione dei costi;
  • la dichiarazione di consenso a far eseguire gli interventi, nel caso in cui i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile, qualora sia persona differente dai familiari conviventi;
  • nel caso in cui sia richiesta, la documentazione dell’Asl che indichi il giorno di inizio degli interventi;
  • le ricevute fiscali e le fatture sui costi sostenuti;
  • la ricevuta del bonifico attestante il pagamento.

Documenti da conservare nel caso in cui si utilizzi il bonus mobili con detrazione fiscale del 50%

Per le detrazioni fiscali relative al bonus mobili alla percentuale del 50% di detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi, è necessario che il contribuente conservi ed esibisca, a richiesta del Fisco, i seguenti documenti:

  • le attestazioni di avvenuto pagamento. Rientrano in questa categorie, le ricevuta di bonifici o di avvenuto pagamento attraverso carte di debito, carte di credito e documenti attestanti l’addebito diretto sul proprio conto corrente;
  • le fatture d’acquisto. Nel documento devono essere riportati i dettagli della natura, della qualità e della quantità dei beni o dei servizi comprati.

Superbonus 110% e bonus casa: quali sono i controlli del Fisco?

Quali sono i controlli dell’Agenzia delle entrate sulle detrazioni fiscali, sulla cessione del credito di imposta o sullo sconto in fattura derivanti dal superbonus 110% e dai bonus casa? L’attività di verifica del Fisco si muove proprio su queste due direttrici. E i controlli a consuntivo durano al massimo 5 anni, a pena di decadenza. Dunque, chi beneficia delle detrazioni fiscali o chi cede il credito di imposta potrebbe ricevere un controllo anche nei prossimi anni. Anche se, al momento, non vi sono termini temporali certi. E il Fisco non ha ancora emanato determinati documenti sui quali rifarsi per i controlli.

Quali verifiche fa il Fisco sui bonus e superbonus edilizi?

I controlli dell’Agenzia delle entrate lungo le due direttrici, più nello specifico, saranno espletati nelle seguenti modalità:

  • la verifica della detrazione fiscale spettante sul 110% risultante nella dichiarazione dei redditi mediante avviso di accertamento;
  • il controllo dei crediti di imposta che siano stati ceduti, mediante un atto di recupero.

Controlli sulla dichiarazione dei redditi della detrazione fiscale spettante per i superbonus edilizi: cosa fa il Fisco?

Per la verifica della detrazione fiscale spettante sul superbonus 110% risultante dalla dichiarazione dei redditi, il Fisco può escludere, anche solo in parte, la detrazione di imposta qualora non sia spettante. Si tratta di una verifica sulla sussistenza dei requisiti per poter beneficiare del superbonus 110% e degli altri bonus edilizi. Per questa verifica, dunque, l’Agenzia delle entrate può richiedere la relativa documentazione ai contribuenti. È quanto prevede il comma 2, lettera b), dell’articolo 36 ter, del decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973. Il relativo accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del 4° anno susseguente all’anno della dichiarazione dei redditi.

Controllo formale dell’Agenzia delle entrate sulla detrazione fiscale del superbonus 110%

Si tratta, dunque, di un controllo formale dell’Agenzia delle entrate sulla detrazione fiscale spettante per gli interventi rientranti nel superbonus 110%. Ed è la medesima verifica che il Fisco compie per le deduzioni e le detrazioni fiscali, come quelle spettanti per i familiari a carico. In tema di bonus edilizi, tali controlli riguardano essenzialmente le detrazioni fiscali:

  • relative a lavori per il risparmio energetico, mediante eco-bonus del 50% o 65%;
  • inerenti il sisma bonus con percentuali del 50%, del 70%, del 75%, dell’80% e dell’85% per gli interventi che permettono di ridurre il rischio sismico;
  • relative al bonus ristrutturazione o bonus casa, con detrazione fiscale pari al 50%.

Cosa avviene se l’Agenzia delle entrate non riconosce la detrazione fiscale sui bonus e superbonus edilizi?

È dunque plausibile che l’Agenzia delle entrate non riconosca il diritto alla detrazione fiscale sul superbonus 110% e sugli altri bonus edilizi. Il disconoscimento della detrazione può avvenire anche con un atto di accertamento ordinario. Rispetto al precedente caso, che contemplava la sussistenza dei requisiti per usufruire dei bonus edilizi, in questa fattispecie il Fisco disconosce la detrazione stessa. Per questo tipo di controllo l’Agenzia delle entrate ha tempo fino al 31 dicembre del 5° anno susseguente a quello nel quale sia stata presentata la dichiarazione dei redditi. L’ipotesi è contemplata nel comma 1, dell’articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973.

Cessione del credito di imposta e sconto in fattura su bonus e superbonus edilizi: quali sono i controlli dell’Agenzia delle entrate?

Sui controlli della cessione dei crediti di imposta e sullo sconto in fattura derivanti da operazioni rientranti nel superbonus 110% e negli altri bonus edilizi, l’Agenzia delle entrate svolge controlli sull’esercizio dell’opzione di scelta di uno dei due strumenti. In questo caso, il Fisco può emanare atti di recupero al termine delle verifiche. Si tratta degli strumenti previsti dai commi 421 e 422 dell’articolo 1, della legge numero 311 del 2004. Gli atti di recupero sopra citati, secondo quanto prevede la legge di Bilancio 2022, non potranno essere espletati nel caso in cui il beneficio fiscale avvenga sotto forma di detrazione nella dichiarazione dei redditi.

Entro quando l’Agenzia delle entrate può notificare l’atto di recupero sulla cessione dei crediti di imposta o sullo sconto in fattura?

Pertanto, il recupero potrà essere effettuato dal Fisco solo nel caso in cui il contribuente si sia avvalso della cessione del credito di imposta o dello sconto in fattura. Inoltre, la legge di Bilancio 2022, sulla base del decreto legge numero 157 del 2021 (cosiddetto decreto “Antifrodi”), ha stabilito che l’Agenzia delle entrate potrà notificare l’atto di recupero nel termine del 31 dicembre del 5° anno susseguente all’anno nel quale si sia verificata la violazione. Oltre questo termine, l’atto di recupero decade.