Bonus autotrasportatori e imprese gasivore: sconti su diesel e gas sul primo trimestre 2022

Sono due gli incentivi a favore gli autotrasportatori e delle imprese gasivore per il rincaro dei prezzi di diesel e gas naturale nel primo trimestre del 2022. A prevederlo è il decreto legge “Aiuti” che accorda il bonus che può arrivare fino al 28% delle spese sostenute a gennaio, febbraio e marzo scorso. In particolare, per gli autotrasportatori si può procedere con la compensazione fino al 28% dei costi sostenuti per ciascun veicolo del peso complessivo di almeno 7,5 tonnellate. I veicoli devono essere di classe ambientale Euro 5 o Euro 6. Per le imprese che utilizzano grandi quantità di gas, lo sconto è pari al 10%. I due nuovi crediti di imposta vanno ad aggiungersi ai bonus riconosciuti e previsti dai precedenti decreti per i consumi di energia elettrica e di gas.

Bonus e crediti di imposta per gli autotrasportatori: fino al 28% dei costi sostenuti a gennaio, febbraio e marzo 2022

Per gli autotrasportatori è previsto il credito di imposta della percentuale del 28% da utilizzare in compensazione e da calcolare sui costi di acquisto del diesel nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022. Tuttavia, per fruire del bonus è necessario che il diesel sia stato utilizzato esclusivamente sui mezzi meno inquinanti, di classe ambientale Euro 5 o Euro 6. Si tratta, in linea generale, delle ultime 2 classificazione dell’Unione Europea. Il decreto legge “Aiuti” prevede, per l’aumentato prezzo del carburante, un credito di imposta per le aziende che svolgano attività di trasporto.

Quali imprese possono ottenere il credito di imposta sul carburante utilizzato nelle attività di trasporto?

Nel dettaglio, al credito di imposta sono interessate le aziende che svolgano attività di trasporto. I mezzi ammessi allo sconto sono quelli di massa massima complessiva di almeno 7,5 tonnellate. L’attività deve essere esercitata da persone fisiche o giuridiche. È occorrente l’iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori in conto proprio o in conto terzi. Inoltre, le aziende, per ottenere il credito di imposta, devono avere sede stabile o legale nel territorio italiano.

Quanto spetta di credito di imposta alle imprese che fanno autotrasporto?

Il credito di imposta alle imprese di autotrasporto spetta nella misura massima del 28%. La percentuale va applicata ai costi sostenuti nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 per l’acquisto di diesel. Il carburante deve essere stato utilizzato sui mezzi Euro 5 o Euro 6, ammessi al beneficio. Il bonus è riconosciuto al netto del valore dell’Iva. Per ottenere il credito di imposta è necessario certificare la spesa sostenuta mediante le relative fatture di acquisto.

Come si può utilizzare il credito di imposta per le imprese di autotrasporto per il caro carburanti?

Il credito di imposta sul costo del carburante può essere utilizzato dalle imprese ammesse al beneficio mediante compensazione. Non sono previsti altri utilizzi del bonus, come la cessione del credito di imposta. Il bonus maturato non concorre a formare il reddito dell’imprese e nemmeno la base imponibile ai fini dell’Imposta regionale sulle attività produttive (Irap). Si può cumulare il bonus derivante dal caro carburante del decreto “Aiuti” con altre agevolazioni che abbiano a oggetto gli stessi costi. Tuttavia, il cumulo non deve eccedere il valore complessivo del costo sostenuto.

Imprese a forte utilizzo di gas, sconto del 10% per chi ha subito rincari di prezzo

Il decreto legge “Aiuti” prevede sconti sull’aumentato costo del gas naturale per le imprese che ne facciano largo utilizzo. In particolare, il beneficio fiscale rappresenta un’estensione della misura già prevista per il secondo trimestre del 2022. E, dunque, lo sconto verrà applicato anche ai mesi di gennaio, febbraio e marzo del 2022. A parziale compensazione dell’aumentato costo del gas naturale, le imprese che ne fanno largo utilizzo, possono ottenere il credito di imposta pari al 10% della spesa sostenuta nel primo trimestre dell’anno. Gli utilizzi energetici del gas naturale devono essere differenti rispetto a quelli termoelettrici.

Come calcolare il credito di imposta spettante per l’aumentato prezzo del gas naturale?

Per il calcolo di quanto spetta come credito di imposta del 10% alle imprese che fanno largo utilizzo di gas naturale è necessario verificare:

  • la media dei prezzi dell’ultimo trimestre del 2021 (ottobre, novembre e dicembre) stabilita dal Mercato infragiornaliero Mi Gas. La pubblicazione dei prezzi avviene a cura del Gestore dei mercati energetici (Gme);
  • tale media deve aver subito un aumento dei prezzi di oltre il 30% rispetto all’ultimo trimestre (ottobre, novembre e dicembre) del 2019.

Quali imprese gasivore possono chiedere il credito di imposta del 10% sull’aumento del prezzo del gas naturale?

Le imprese gasivore che possono richiedere il credito di imposta del 10% sull’aumento del prezzo del gas naturale sono definite dal decreto legge “Aiuti”. In particolare, è necessario che:

  • le imprese operino in uno dei settori specificati dall’Allegato 1, del decreto del ministro della Transizione ecologia numero 541 del 21 dicembre 2021;
  • le aziende interessate devono aver prodotto un consumo di gas naturale per utilizzi energetici di almeno il 25% del totale indicato nel comma 1, dell’articolo 3, del decreto ministeriale numero 541;
  • i consumi vanno indicati al netto di quelli corrispondenti a utilizzi termoelettrici.

Come utilizzare il credito di imposta delle imprese a largo utilizzo di gas naturale?

Anche nel caso di credito di imposta delle imprese a largo consumo di gas naturale, l’agevolazione si può cumulare con altri benefici aventi a oggetto gli stessi costi sostenuti. Tuttavia, il cumulo non deve eccedere il valore complessivo del costo sostenuto. Il bonus non concorre a formare il reddito di impresa. Inoltre, il credito di imposta non incide sulla base imponibile relativa all’Imposta regionale sulle attività produttive (Irap).

Come cedere il credito di imposta derivante dall’aumentato costo del gas naturale?

Rispetto al carburante delle imprese di autotrasporto, il credito di imposta può essere oggetto di cessione. Per il trasferimento del credito è necessario il visto di conformità. Nel documento devono essere inseriti i dati che attestino i presupposti del diritto al credito di imposta. La comunicazione della cessione del credito di imposta deve essere fatta in via telematica.

Crediti di imposta per bonus e superbonus edilizi: come cambia la quarta cessione

Cambia nuovamente la cessione del credito di imposta derivante dai lavori del superbonus 110% e dei bonus edilizi. Nel dettaglio, è stata rivista la possibilità di procedere con una ulteriore cessione del credito di imposta che le banche possono effettuare a favore di correntisti qualificati. Il passaggio si concretizza nel trasferimento del credito di imposta da parte delle banche, senza necessariamente dover attendere le tre cessioni precedenti. Il beneficio si può trasferire solo per le opzioni di cessione del credito di imposta comunicate a decorrere da maggio. Le novità sulla cessione del credito di imposta del superbonus 110% e degli altri bonus edilizi arrivano dal recente decreto legge “Aiuti”.

Quarta cessione del credito di imposta, quali sono i nuovi paletti?

Il decreto legge “Aiuti” ha disegnato una quarta cessione dei crediti di imposta derivante dai bonus e superbonus edilizi differente rispetto a quella che era stata ipotizzata qualche settimana fa. Infatti, in precedenza, la cessione del credito era stata disegnata mediante il rapporto di solidarietà tra la banca e il primo titolare della detrazione del credito di imposta. Questa soluzione è stata messa da parte per far posto ad altri vincoli. Il paletto più importante ai fini della circolazione della moneta fiscale è quello che prevede la quarta cessione del credito di imposta dalla banca a un correntista. Ma non necessariamente deve trattarsi di quarta cessione.

Credito di imposta su bonus edilizi e superbonus 110%: come funziona la quarta cessione?

Il decreto legge “Aiuti”, abbandonando la soluzione che era trapelata qualche settimana fa, ha rivisto il sistema della quarta cessione dei crediti di imposta. Così come disciplinata, la quarta cessione prevede il trasferimento del credito di imposta derivante dai lavori in superbonus 110% o riguardante gli altri bonus edilizi dagli istituti bancari a un soggetto che abbia nei loro confronti un conto corrente. Differentemente dalle prime ipotesi di riforma, non è necessario attendere l’esaurimento delle prime tre cessioni per procedere con il quarto trasferimento. Per le banche, infatti, sarà sempre possibile un ulteriore passaggio da effettuare verso correntisti qualificati come clienti professionali.

Chi sono i clienti professionali verso i quali la banca può effettuare la quarta cessione del credito di imposta?

Il decreto “Aiuti” punta anche a qualificare i soggetti verso i quali la banca può effettuare la quarta cessione del credito di imposta. Si tratta di correntisti qualificati come professionali, come ad esempio altre banche, compagnie assicurative o imprese. Rispetto alla definizione della Consob, rientrano nei requisiti dei correntisti qualificati anche le imprese di investimento, gli istituti finanziari regolamentati o autorizzati, gli organismi di investimento collettivo, gli agenti di cambio, i fondi pensione e, infine, le imprese con fatturato netto di non meno di 40 milioni di euro all’anno.

Credito di imposta per superbonus 110% e bonus edilizi, il quadro completo delle 4 cessioni

Stando così i requisiti e le condizioni, la cessione del credito di imposta sui bonus edilizi e superbonus 110% prevede questi vincoli:

  • la prima cessione del credito di imposta può avvenire verso qualsiasi soggetto, senza alcuna limitazione;
  • la seconda e la terza cessione possono aversi solo nei riguardi dei soggetti a regime controllato (banche, società bancarie, compagnie assicurative e altri intermediari finanziari);
  • la quarta cessione si può concretizzare soltanto attraverso il trasferimento del credito di imposta dalla banca a un proprio correntista, purché risulti un soggetto qualificato come cliente professionale.

Cessione del credito di imposta, salta la responsabilità solidale

Con il decreto legge “Aiuti” è stata messa da parte l’ipotesi della  responsabilità solidale della quarta cessione del credito di imposta sui bonus edilizi e superbonus 110%. Il meccanismo prevedeva, infatti, la limitazione per la quale nella quarta cessione sia la banca che il titolare della prima detrazione fossero responsabili solidali. Ciò avrebbe significato un elevato livello di controllo da parte dell’Agenzia delle entrate nei riguardi del soggetto originario del primo passaggio di  detrazione fiscale. Questa soluzione non è andata a buon fine per le difficoltà alle quali sarebbero andate incontro le banche nell’accettare il credito stesso.

La soluzione del conto corrente per la quarta cessione del credito di imposta

La soluzione del cliente qualificato e professionista, titolare di conto corrente per entrare nel trasferimento della quarta cessione del credito di imposta, appare più ragionevole. Dovrebbe essere consentita una più elevata circolarità della moneta fiscale attraverso la cessione del credito dalla banca ai propri correntisti. La nuova cessione dovrebbe consentire alle banche anche di liberare “capienza fiscale” per entrare in nuove operazioni di cessione del credito di imposta. Conti alla mano, un cliente professionale della banca che deve pagare un modello F24 da 100 euro, potrebbe ricevere dalla banca l’offerta di acquisto del credito fiscale pari a 100 euro. Si tratterebbe di applicare un piccolo sconto che sblocchi l’operazione. Ad esempio, il costo può essere fissato a 99 o a 98 euro.

Cessione dei crediti di imposta bonus edilizi e imprese energivore: come avviene?

Procedure e disciplina differenziata per la cessione dei crediti di imposta derivante dal superbonus 110% e dai bonus edilizi, rispetto al credito maturato per le imprese energivore. Ciò deriva dai diversi percorsi normativi intrapresi per la disciplina delle due cessioni dei crediti di imposta. In particolare, la norma che è stata più volte oggetto di modifica è quella prevista dall’articolo 121 del decreto legge numero 34 del 2020, poi convertito nella legge numero 77 del 2020.

Cessione dei crediti del superbonus 110% e dei bonus edilizi: come avviene?

Ad oggi, la cessione dei crediti di imposta dei bonus edilizi e del superbonus 110% avviene mediante trasferimento ad altri soggetti. Tra questi, sono comprese le banche e gli altri istituti finanziari. Non vi è la facoltà di una ulteriore cessione dei crediti di imposta fatta liberamente. Infatti, la seconda e la terza cessione devono essere effettuate necessariamente verso soggetti controllati, come appunto banche e altri istituti finanziari.

Crediti di imposta da bonus edilizi: c’è la possibilità di una quarta cessione

Peraltro, la recente disciplina ha disposto che il credito di imposta derivante dai bonus edilizi e dal superbonus 110% può essere ceduto ulteriormente per un quarto passaggio. Tale trasferimento può avvenire, tuttavia, solo dalle banche verso i propri correntisti. La cessione del credito di imposta può essere disposta anche per una singola annualità, senza dover cedere l’intero importo del credito a un unico soggetto. Quest’ultimo passaggio è stato spiegato dall’Agenzia delle entrate in una recente interpretazione.

Come avviene la quarta cessione del credito di imposta?

Quindi, in presenza di un credito di imposta derivante dai bonus edilizi o dal superbonus 110%, si potrà procedere con la quarta cessione in detrazione per più anni. A ognuno degli anni oggetto di detrazione, è attribuito un codice ulteriore che permetterà una successiva cessione a soggetti differenti. In tal modo, lo stesso credito di imposta può essere scomposto e non è necessario trovare un unico acquirente che compri l’intero imposto. Si possono, pertanto, trovare più soggetti disposti ad acquistare una quota del credito di imposta che si riferisce a una singola annualità. La singola quota oggetto di compravendita non può essere ulteriormente frazionata in quote più piccole. È dunque questa la funzione del codice identificativo, che non permette l’ulteriore scomposizione della quota annuale del credito di imposta.

Come avviene la cessione del credito di imposta nel caso dello sconto in fattura?

I cambiamenti della disciplina hanno interessato anche l’altra opzione di detrazione fiscale, ovvero lo sconto in fattura. Nel caso di bonus edilizi e di superbonus 110%, infatti, il committente che esegue degli interventi edilizi per i quali può ottenere le agevolazione del superbonus 110% o le altre previste dai bonus edilizi mediante sconto in fattura. Ovvero riceve lo sconto pari alla detrazione. In tal caso, l’impresa o il professionista che ha eseguito gli interventi ottiene il credito di imposta di importo uguale allo sconto applicato al committente. Le due successive cessioni di questo credito di imposta possono essere effettuate solo a soggetti controllati, banche e altri intermediari finanziari su tutti. La quarta cessione del credito maturato grazie allo sconto in fattura può avvenire nelle stesse modalità viste in precedenza.

Crediti di imposta delle imprese energivore, come avviene?

Riguardo alle cessione dei crediti di imposta maturati dalle imprese energivore per il caro dei prezzi delle fonti energetiche il trasferimento è possibile solo per l’intero importo del credito. Inoltre, la cessione del credito di imposta può avvenire a favore di altri soggetti, comprese le banche o gli altri istituti finanziari, senza la possibilità di un’ulteriore trasferimento del credito. La cessione può essere effettuata entro la scadenza del 31 dicembre 2022. Per uniformare la disciplina della cessione dei crediti di imposta dei bonus edilizi con quelli delle imprese energivore, la seconda e la terza cessione possono avvenire, entro il 31 dicembre 2022, ma solo a favore di soggetti controllati come banche e altri intermediari finanziari.

Come matura il credito di imposta per le imprese energivore e gasivore ed energivore?

Intanto, sono recentemente cambiate le percentuali che fanno maturare il credito di imposta delle imprese gasivore ed energivore. Il precedente provvedimento del governo, il numero 21 del 2022, aveva modificato al rialzo le percentuali del credito di imposta sulle spese dell’energia elettrica e del gas di 5 punti. Quindi, le percentuali di bonus erano pari al 20% per i costi del gas e al 25% per quelli dell’energia elettrica. Il decreto “Aiuti” del governo di inizio maggio ha incrementato dal 20% al 25% la percentuale di credito di imposta anche delle spese del gas. In tal modo, sia il credito di imposta sul gas che quello sull’energia elettrica hanno le medesime aliquote.

Aziende a largo uso di energie elettrica e gas, qual è il credito di imposta spettante?

Per la richiesta del credito di imposta è necessario che le aziende che fanno largo uso di energia elettrica abbiano subito aumenti delle spese superiori al 30%. La misura del credito di imposta da applicare deve essere pari al rapporto tra la media dei consumi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo del 2022 con la media degli stessi mesi del 2019. Le imprese del gas, diversamente, dovranno procedere con il calcolo attraverso il rapporto dei prezzi medi del gas del primo trimestre del 2022 rispetto ai prezzi medi dello stesso periodo del 2019.

Contributi a fondo perduto imprese del turismo, via libera dell’UE: aiuti entro il 30 giugno 2022

La Commissione Europea ha dato l’ok nella giornata del 12 maggio ai contributi a fondo perduto, ai crediti di imposta e ai finanziamenti a favore delle imprese del turismo per un totale di 698 milioni di euro di aiuti. Gli incentivi rientrano nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (Pnrr) e nel quadro temporaneo per gli aiuti di Stato. I contributi a fondo perduto andranno a favore di tutte le imprese operanti nel settore turistico, comprese le agenzie di viaggio e i tour operator.

Quali tipologie di contributi a fondo perduto e crediti di imposta sono previsti per il settore del turismo?

Nell’ambito delle risorse stanziate per i contributi a favore delle imprese del turismo, il via libera della Commissione europea è stato dato in particolare per le sovvenzioni dirette e i crediti di imposta per le imprese operanti nel turismo. Gli aiuti andranno a copertura di una parte dei costi inerenti l’ammodernamento delle strutture e degli impianti. I contributi finanziano anche l’efficientamento energetico. In questo ambito, le imprese turistiche beneficiarie potranno avere diritto a una copertura fino al 50% dei costi ammissibili, nel tetto massimo di 100 mila euro per ciascuna impresa.

Crediti di imposta per le agenzie di viaggi e operatori turistici: quali incentivi sono in arrivo?

Il secondo via libera è stato dato dalla Commissione europea per i crediti di imposta per le agenzie di viaggi e per gli operatori turistici. I contributi vanno a coprire una parte dei costi inerenti la ristrutturazione delle imprese e le attività di sviluppo digitale. Le imprese turistiche beneficiarie potranno beneficiare di un credito di imposta che può arrivare fino al 50% delle spese ammissibili. Il massimale di spesa è pari a 25 mila euro per ciascuna impresa beneficiari. Gli incentivi a favore delle imprese del turismo non potranno eccedere i 2,3 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria e il bonus sarà concesso entro il 30 giugno 2022.

Incentivi a fondo perduto per i servizi turistici a favore della disabilità, quali spese sono finanziate?

Tra i contributi a fondo perduto del settore turistico, rientrano anche i servizi volte a rendere più agevole la disabilità. Il relativo decreto del turismo per rendere le strutture ricettive e alberghiere più accessibili è previsto dalla scorsa legge di Bilancio. Il provvedimento sostiene la realizzazione di interventi che permettano alle persone con disabilità di fruire di una più ampia offerta turistica. Per questa misura il governo ha stanziato risorse per 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. La misura sostiene, nel dettaglio, i servizi di rilascio delle certificazioni.

Turismo, chi può ottenere i contributi a fondo perduto per la disabilità?

Possono ottenere i contributi a fondo perduto per i servizi destinati a incrementare l’offerta turistica a favore dei soggetti disabili, le seguenti imprese:

  • gli hotel compresi nel Codice Ateco 55.10.00;
  • esercizi extra alberghieri che rientrano nei Codici Ateco 55.20.10; 55.20.20; 55.20.30; 55.20.40; 55.20.51; 55.20.52; 55.23.50; 55.30.00; 55.90.10; 55.90.20;
  • le strutture che svolgono attività sportive connesse alla fruizione turistica, sia del settore pubblico che privato.

Quali imprese turistiche possono ottenere i contributi a fondo perduto per le certificazioni sulla disabilità?

Nel dettaglio, il 35% dei fondi disponibili andrà a favore degli hotel e il 20% agli stabilimenti termali e balneari. Per le altre tipologie di imprese del settore turistico non vi sono limitazioni di fondi. Le spese ammissibili agli incentivi sono quelle necessarie per il rilascio delle certificazioni. Nello specifico, le certificazioni:

  • Uni Iso 21902:2022 sul turismo accessibile;
  • l’Uni Cei En 17210:2021 sull’accessibilità e sull’usabilità dei servizi turistici;
  • Uni Pdr 92:2020, inerente gli stabilimenti balneari, per le Linee guida sulla sostenibilità ambientale, sull’accessibilità, sulla qualità e sulla sicurezza dei servizi.

Per l’invio delle istanze si dovrà attendere il trascorrere dei 60 giorni dalla registrazione del provvedimento, dunque nella seconda metà di giugno. Al trascorrere dei 60 giorni, il ministero del Turismo inserirà, sul proprio sito internet, l’avviso pubblico per la presentazione delle domande.

Incentivi a fondo perduto del Pnrr al Turismo: possono partecipare pure le agenzie turistiche e i tour operator?

Ai fondi per le imprese del turismo previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) potranno accedere anche i tour operator e le agenzie di viaggio. Nel dettaglio, il ministero del Turismo autorizzerà le istanze delle due tipologie di imprese del settore per i 100 milioni di euro di fondi aggiuntivi inerenti gli incentivi a fondo perduto per le strutture turistiche e al credito di imposta, anche per le spese digitali delle imprese. La misura è compresa nelle istanze presentate per il bonus digitalizzazione, anche a favore dunque di tour operator e di agenzie di viaggio, rientranti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) M1 C3 Investimento 42.2.2.

Incentivi e credito di imposta per migliorare le infrastrutture turistiche: contributi anche ad agenzie di viaggio e tour operator

I contributi a fondo perduto verranno elargiti alle imprese turistiche, compresi tour operator e agenzie di viaggio, che hanno presentato domanda a decorrere dal 4 marzo 2022. L’allargamento della platea dei beneficiari della misura si integra con l’altro obiettivo, per il quale sono stati stanziati 98 milioni di euro, previsto dal decreto legge numero 152 del 2021. Si tratta della digitalizzazione delle imprese. La misura sostiene il miglioramento delle infrastrutture turistiche tramite l’assegnazione di crediti di imposta. Tra i destinatari, figurano: gli alberghi, gli agriturismi, le strutture termali e balneari.

Cosa sostengono gli incentivi a fondo perduto per il turismo?

Nel dettaglio, gli incentivi a favore del settore turistico, in relazione alle infrastrutture, sogno elargiti secondo un mix di interventi. In particolare:

  • un credito di imposta fino all’aliquota dell’80% delle spese ammissibili. Il beneficio fiscale può anche essere ceduto, ma si tratta di soggetti a regime controllato come banche e altri intermediari finanziari;
  • un contributo a fondo perduto entro il 50% delle spese ammissibili fino a un massimale di 40 mila euro. Il tetto può arrivare a 100 mila euro in presenza di specifici requisiti riguardanti la localizzazione delle imprese (purché nel Mezzogiorno), gli incentivi per l’impresa donna e la transizione digitale.

La misura, inoltre, sostiene il miglioramento delle strutture turistiche dal punto di vista infrastrutturale e dell’efficienza energetica, obiettivo al quale è destinata la metà delle risorse.

Contributi a fondo perduto per la digitalizzazione delle imprese turistiche: di cosa si tratta?

Ulteriori incentivi a fondo perduto sono a favore delle imprese del turismo per la transizione digitale. Anche per questa misura, l’invio delle istanze ha decorrenza dal 4 marzo 2022. La misura riconosce il 50% del credito di imposta per i costi sostenuti (purché ammissibili) per la transizione digitale. Il tetto massimo sostenibile è pari a 25 mila euro. Gli incentivi rientrano tra i fondi messi a disposizione dal decreto legge numero 152 del 2021. All’articolo 4 del provvedimenti, infatti, si stabiliscono le modalità di fruizione dei contributi dei tour operator e delle agenzie di viaggio. Il credito di imposta si può utilizzare in compensazione utilizzando il modello F24.

Superbonus 110%, come determinare il 30% di stato di avanzamento dei lavori?

Il nuovo termine per raggiungere il 30% dello stato di avanzamento dei lavori (Sal) del superbonus 110%, fissato al 30 settembre 2022 per le cosiddette “villette”, lascia ancora aperti alcuni nodi, soprattutto per quanto concerne il completamento delle opere previste. In particolare, la proroga della scadenza al 30 settembre del 30% di stato di avanzamento dei lavori riguarda le unità indipendenti e le case unifamiliari sulle quali si possono effettuare lavori in superbonus 110%.

Superbonus 110%, a cosa si riferisce il 30% di Sal da concludere entro il 30 settembre 2022?

Questione di importanza fondamentale, riguarda il come considerare il 30% di stato di avanzamento dei lavori. Da tale considerazione derivano indicazioni operative su come procedere per la contabilizzazione e la fatturazione entro la scadenza del 30 settembre 2022. In altre parole, il Sal deve essere calcolato sui lavori già eseguiti oppure deve riferirsi ai costi sostenuti per la progettazione e per l’acquisto dei materiali non ancora utilizzati? Trattandosi il Sal di una documentazione tecnica che certifica l’esecuzione dei lavori commissionati, non si può prendere in considerazione né il costo di progettazione già sostenuto, né i costi sostenuti per acquistare i materiali che serviranno all’esecuzione delle opere stesse.

Superbonus 110%, la giusta definizione del 30% dello stato di avanzamento dei lavori

La giusta spiegazione è fornita dal comma 13 bis dell’articolo 119 del decreto legge numero 34 del 2020. Sulla base della normativa, dunque, è da ritenersi raggiunto il 30% di stato di avanzamento dei lavori il conseguimento dell’obiettivo, in termini di interventi effettuati, sia di efficientamento energetico che di miglioramenti ai fini antisismici. Lo stato di avanzamento dei lavori necessita dell’asseverazione di un tecnico abilitato.

Superbonus 110%, da chi dovrà essere raggiunto il 30% di Sal entro il 30 settembre 2022?

La proroga dello stato di avanzamento dei lavori al 30 settembre 2022, in ottica di superbonus 110%, riguarda:

  • le unità indipendenti;
  • le case unifamiliari.

Si tratta di immobili inseriti in edifici più grandi. Affinché valga la tipologia di “villette”, è necessario che le unità abitative abbiano accessi autonomi e siano funzionalmente indipendenti. La proroga della scadenza del superbonus 110% per queste tipologie di immobili necessita del completamento del 30% di Sal entro il 30 settembre prossimo. La variazione è stata effettuata dal recente decreto “Aiuti”.

Quali sono i lavori in superbonus 110% che richiedono il 30% di Sal entro il 30 giugno 2022?

Non sarà così per gli immobili relativi ai condomini e agli edifici plurifamiliari. Per queste due tipologie di edifici, la scadenza del raggiungimento del 30% di Sal, rispetto all’intervento complessivo, rimane fissata al 30 giugno 2022.

Cosa accade se non viene completato il 30% dei lavori ai fini del superbonus 110%?

Il mancato raggiungimento del 30% di stato di avanzamento dei lavori entro il 30 settembre 2022 comporta l’applicazione del superbonus 110% alle sole spese sostenute al 30 giugno prossimo. Si tratta, infatti, della data di scadenza originaria del superbonus per le unità indipendenti e per le case unifamiliari. Per le spese sostenute dopo il 30 giugno si potranno applicare gli altri bonus edilizi inerenti. Ad esempio, si potrà usare l’ecobonus del 50% o del 65% a seconda dei casi. Oppure il sisma bonus ordinario.

Superbonus 110% ai fini della cessione del credito di imposta, come funziona?

Le regole di avanzamento dei lavori valgono per la cessione del credito di imposta o di applicazione dello sconto in fattura in ambito di superbonus 110%. Tale cessione, pertanto, necessita il rispetto del 30% di Sal entro la scadenza del 30 settembre 2022. Entrambe le comunicazioni (sconto in fattura e cessione del credito di imposta) vanno fatte entro il 16 marzo 2023. Tale scadenza si riferisce alle spese pagate nell’anno 2022. Per le spese sostenute nello scorso anno, invece, la scadenza era fissata al 29 aprile 2022. Anche in questo caso c’è una proroga che riguarda le partite Iva e i soggetti Ires. Per queste due categorie, la scadenza è fissata al 15 ottobre 2022. Entrambi i soggetti sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022.

Crediti di imposta su bonus edilizi: la cessione potrà essere anche anticipata

Va verso una soluzione la questione della cessione dei crediti di imposta legati ai bonus e superbonus edilizi. Nell’ultima versione del decreto “Aiuti” approvata nella giornata del 5 maggio 2022, il governo starebbe virando verso la cessione dei crediti di imposta da parte delle banche verso altri professionisti. Questi ultimi sarebbero stati individuati in altri altri istituti bancari, ma anche in altri soggetti del settore creditizio. La cessione dei crediti di imposta potrà avvenire anche anticipatamente. Il che significa che le banche non dovranno più attendere le tre cessioni dei crediti di imposta previsti, ma potranno procedere al trasferimento anche prima. Altra questione che invece non ha ancora trovato soluzione nel Consiglio dei ministri di ieri è quella inerente la cessione dei crediti di imposta che dovrebbe avvenire in blocco per evitarne il frazionamento.

Crediti di imposta su bonus e superbonus edilizi, in arrivo la cessione verso i professionisti: cosa significa?

Dovrebbe trovare una soluzione la questione della cessione dei crediti di imposta che ha tenuto banco nelle ultime settimane per l’impossibilità delle banche di liberarsi della “moneta fiscale”, facendola circolare. Di fatto, il decreto “Aiuti” limita di molto l’influenza della quarta cessione prevista dal provvedimento precedente. Il decreto “Bollette” prevedeva che la quarta cessione potesse avvenire da parte delle banche ai propri clienti correntisti. Con le misure in arrivo, le banche potranno procedere alla cessione anche anticipatamente, ovvero senza attendere la maturazione della quarta cessione, verso altri professionisti. In questo modo si potrà bypassare l’impianto delineato dal decreto “Bollette”, risultato troppo rigido per le banche nel far circolare la moneta fiscale.

Verso chi potrà essere fatta la cessione del credito di imposta dalle banche in via anticipata?

Il decreto “Aiuti” individua quindi vari soggetti professionisti verso i quali le banche potranno procedere con la cessione, anche anticipata, del credito di imposta. In particolare, si tratta di:

  • altri istituti bancari;
  • assicurazioni;
  • organizzazioni di investimento collettivo;
  • agenti di cambio;
  • fondi pensione;
  • imprese, purché in possesso di determinati requisiti, come ad esempio il fatturato annuo netto di non meno di 40 milioni di euro.

Credito di imposta su superbonus 110% e bonus edilizi: le novità per le banche

La novità del decreto “Aiuti” consentirà pertanto alle banche di poter cedere i crediti di imposta sul superbonus 110% e sugli altri bonus edilizi ad altri clienti professionali. La cessione può avvenire anche prima del quarto trasferimento e, dunque, in via anticipata. È necessario che i clienti professionisti abbiano un conto corrente presso la banca cedente (anche con la banca capogruppo). La cessione verso i professionisti chiude il cerchio dei trasferimenti del credito di imposta: chi riceve il credito non ha un’ulteriore facoltà di far circolare ulteriormente il beneficio fiscale. Anche per questa cessione, che si prevede dovrebbe far ripartire il mercato dei crediti di imposta, è necessario rivolgersi dunque a soggetti a regime controllato. Il meccanismo permetterà alle banche di non dover attendere più i tre trasferimenti del credito di imposta evitando di ingolfare i propri bilanci.

Quali vantaggi per le banche cedendo i crediti di imposta ad altri soggetti abilitati?

L’acquisto dei crediti di imposta derivanti dai bonus edilizi da parte dei soggetti abilitati può avvenire tramite modello F24. Secondo il meccanismo che si prefigura con il decreto “Aiuti”, le banche potranno trasferire i crediti di imposta dal valore nominale di 100 euro a 99 euro. Il guadagno si avrà anche per i soggetti acquirenti del beneficio fiscale. Ma anche per le banche ci sarà guadagno, eventualmente se l’acquisto del credito di imposta sia avvenuto a un valore nominale inferiore a 99 euro.

Crediti di imposta su superbonus 110%, la questione ancora aperta

Il meccanismo dei crediti di imposta su superbonus 110% e bonus edilizi del nuovo provvedimento lascia ancora aperta la questione della cessione in blocco. A partire dal 1° maggio 2022, infatti, è in vigore il divieto della cessione frazionata dei crediti. In questo senso, ad avere difficoltà sono i clienti delle banche che possono contrattare una cessione depotenziata e per intero del credito. Al momento, non è arrivata alcuna novità in tal senso nel provvedimento approvato dal governo. Nei giorni scorsi, il ministro dell’Economia Daniele Franco, rispondendo a un Question time alla Camera dei deputati, aveva chiarito che, attualmente, le norme consento di cedere le singole annualità componenti il credito di imposta dei beneficiari, purché la quota annuale non sia soggetta a ulteriori scomposizioni successive. Questo meccanismo è percorribile purché ci sia stata la prima comunicazione di scelta dell’opzione della cessione del credito di imposta all’Agenzia delle entrate. Si attende dunque un intervento dell’Agenzia delle entrate che confermi questo impianto.

Superbonus e bonus edilizi, novità in arrivo: per la cessione, il cliente è l’ultimo passaggio

Novità in arrivo sul superbonus 110% e sugli altri bonus edilizi per le relative cessioni del credito di imposta e per il beneficio fiscale sugli interventi effettuati alle villette. Da quanto spiegato dal ministro dell’Economia, Daniele Franco a una serie di question time alla Camera, sarebbe in arrivo lo stop a ulteriori cessioni del credito di imposta nel caso in cui la banca cedesse la moneta fiscale al cliente. Inoltre, è in calendario la proroga del superbonus alle villette. Ad oggi la scadenza fissata per i lavori del 2022 è al 30 giugno prossimo: entro questa data deve essere completato almeno il 30% degli interventi.

Credito di imposta bonus e superbonus edilizi, con il cliente si chiudono le operazioni di cessione

Tiene banco la questione delle cessioni dei crediti di imposta legati agli interventi dei bonus e superbonus edilizi. Tra i chiarimenti in merito all’introduzione da maggio della quarta cessione del beneficio fiscale, vi è quello del ministro dell’Economia, Daniele Franco. Il passaggio della moneta fiscale dei bonus edilizi finisce con il cliente finale, anche se le cessione dei crediti non è ancora arrivata alla quarta e ultima operazione. Pertanto, la filiera della cessione dei crediti di imposta si conclude con il passaggio al cliente finale, il quale non potrà più cedere, a sua volta, il credito di imposta anche se non si tratta della quarta e ultima cessione.

Proroga del superbonus 110% per le villette, si ipotizza lo spostamento a fine settembre 2022

Ulteriore novità di una normativa, quella sul superbonus 110% in continuo cambiamento, è la proroga della detrazione fiscale dei lavori effettuati al 30 settembre 2022. Lo spostamento della scadenza riguarda i lavori delle cosiddette “villette” per uno stato di avanzamento di almeno il 30% da raggiungere, secondo l’attuale scadenza, entro il 30 giugno prossimo. In questo modo, sarà possibile usufruire del vantaggio fiscale per ancora tre mesi sugli interventi programmati per l’anno in corso.

Ipotesi di ricalcolo del 30% di stato di avanzamento dei lavori per beneficiare del superbonus 110%: due le proposte

Il nuovo decreto legge in arrivo, potrebbe contenere ulteriori novità sul superbonus 110%. La prima ipotesi per andare incontro a una misura che funziona essenzialmente se accompagnata dalla circolazione plurima del credito di imposta, è stata proposta da Agostino Santillo e Gianmauro Dell’Olio del M5S. In un emendamento al decreto, si prevederebbe che il vincolo del 30% non debba più essere calcolato sugli interventi eseguiti, ma sui pagamenti effettuati. Ciò implicherebbe la possibilità di continuare a beneficiare del superbonus 110% pagando circa un terzo delle fatture.

Modalità di calcolo del 30% di stato di avanzamento dei lavori: la proposta del complessivo degli interventi

Il secondo emendamento presentato riguarda sempre le modalità di calcolo del 30% di stato di avanzamento dei lavori. Il conteggio andrebbe fatto sul complesso degli interventi previsti e non sulle opere prese separatamente. Ad esempio, sul cappotto termico, sui pannelli o sul riscaldamento.

Cessione del credito di imposta, in arrivo la quarta operazione: come si potrà fare?

Una delle novità più attese nel nuovo provvedimento del governo è la quarta cessione del credito di imposta sul superbonus 110%. Le banche potranno cedere i crediti di imposta per una volta volta sola ai propri correntisti che hanno “spazio fiscale” per poterli detrarre. Il passaggio si potrà fare senza che sia necessario dover effettuare precedentemente altre due operazioni di cessioni tra gli istituti bancari. La quarta cessione del credito di imposta, dunque, sarà immediata e libera ma la sussistenza del credito stesso non potrà essere frazionata.

Ecobonus in edilizia libera o per lavori fino a 10 mila euro: serve la congruità dei prezzi?

Per gli interventi fatti effettuare in edilizia libera o di importo non eccedente i 10 mila euro, serve l’asseverazione di congruità dei prezzi? Il documento è rilasciato dai tecnici abilitati ed è indipendente dall’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate del visto di conformità per poter beneficiare della cessione del credito di imposta o dello sconto in fattura.

Serve l’asseverazione di congruità dei prezzi per l’ecobonus in edilizia libera o per lavori fino a 10 mila euro?

La risposta alla domanda è affermativa. Ovvero, anche per gli interventi in ecobonus per importi fino a 10 mila euro o rientranti nell’edilizia libera serve la congruità dei prezzi. A stabilirlo è l’articolo 8 del decreto del ministero per lo Sviluppo Economico (Mise) del 6 agosto 2020 (cosiddetto decreto “Requisiti”). La norma, infatti, chiarisce che “al fine di accedere alle detrazioni, gli interventi previsti dall’articolo 2 dello stesso decreto sono asseverati da un tecnico abilitato, che ne attesti la rispondenza ai pertinenti requisiti richiesti nei casi e nelle modalità previste dal presente decreto, secondo le disposizioni dell’Allegato A”.

Asseverazione di congruità dei prezzi sugli interventi agevolati

L’asseverazione di congruità dei prezzi, inoltre, “comprende, ove previsto dalla legge, la dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, intesa come rispetto dei massimali di costo di cui al presente decreto, prevista dal decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico di cui all’articolo 119, comma 13, lettera a) del Decreto Rilancio”.

Adempimenti di congruità dei prezzi per i lavori in ecobonus per lo sconto in fattura e la cessione del credito di imposta

Pertanto, sia nel caso in cui si voglia beneficiare dello sconto in fattura che della cessione del credito di imposta è necessaria l’asseverazione di congruità dei prezzi anche per gli interventi in ecobonus. Infatti, il decreto non distingue tra le due opzioni di detrazione fiscale. E l’adempimento è richiesto anche per i lavori in edilizia libera o per importi fino a 10 mila euro.

Come e quando deve essere fatta l’asseverazione di congruità dei prezzi da un tecnico abilitato?

In generale, l’asseverazione di congruità dei prezzi, secondo quanto dispone il comma 1 ter, lettera b), dell’articolo 121, del decreto legge numero 34 del 2020 prevede che:

  • siano i tecnici abilitati a certificare le spese sostenute ad assolvere all’adempimento di congruità;
  • la norma stabilisce che l’asseverazione deve essere effettuata sia per il superbonus 110% che per gli altri bonus minori;
  • l’adempimento serve per beneficiare dello sconto in fattura o per la cessione dei crediti di imposta;
  • l’adempimento non è richiesto dalla norma per i lavori in edilizia libera o per importi non eccedenti i 10 mila euro. Fanno eccezione i lavori del bonus facciate;
  • tuttavia, il decreto “Requisiti” richiede che tutti i lavori in ecobonus, contengano l’asseverazione di congruità delle spese. Pertanto, si può affermare che l’asseverazione va fatta anche per gli interventi in edilizia libera o per importi fino a 10 mila euro.

Sisma bonus acquisti, come comprare casa con il 110% di detrazione fiscale

Fino al 30 giugno 2022 si può comprare casa con il super sisma bonus acquisti beneficiando della detrazione fiscale del 110%. L’operazione risulta cumulabile anche con l’ecobonus fruito dalla singola impresa. A partire dal 1° luglio prossimo, invece, la percentuale di detrazione fiscale scende a quella prevista per il bonus ordinario. Ecco quali sono le regole da seguire per ottenere il maggior beneficio fiscale.

Super sisma bonus acquisiti, quali sono le scadenze della detrazione fiscale del 110%?

L’attuale disciplina consente di utilizzare il super sisma bonus acquisti con detrazione fiscale del 110% fino alla fine di giugno 2022. Per gli atti stipulati susseguentemente a questa data, e fino a tutto il 2024, si potrà utilizzare il sisma bonus acquisti ordinario, con detrazione fiscale dal 75% all’85% a seconda dei miglioramenti di sicurezza sismica prodotti con gli interventi. Nel caso in cui dovessero esserci interventi normativi di estensione della detrazione fiscale del 110%, si potrebbe arrivare a fissare la data di chiusura del beneficio del 110% al 31 dicembre 2022 con opere terminate almeno al 30% entro il 30 giugno 2022. Al momento si attendono eventuali chiarimenti dell’Agenzia delle entrate.

Super sisma bonus acquisti, conta l’ultimazione dei lavori dell’intero complesso immobiliare

Nel caso in cui l’impresa di costruzione abbia realizzato lavori di demolizione e di ricostruzione di un fabbricato immobiliare nello scorso anno, periodo nel quale due unità immobiliari sono state concluse e le altre da concludere entro giugno 2022, è necessario che l’ultimazione dei lavori riguardi l’intero complesso immobiliare oggetto di cessione per far valere il super sisma bonus acquisti. L’acquirente dell’immobile oggetto di compravendita beneficia della detrazione fiscale nell’anno 2022 (anno di completamento dell’intero fabbricato) e non nel 2021, anno nel quale eventualmente aveva stipulato il rogito di acquisto.

Quali sono le regole per poter beneficiare del super sisma bonus acquisti al 110% di detrazione fiscale?

Alle attuali regole del super sisma bonus 110%, gli acquisti devono riguardare le unità immobiliari a utilizzo abitativo a esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il limite massimo di spesa all’atto della compravendita per la detrazione è fissato in 96 mila euro. La detrazione fiscale del 110%, inoltre, necessita delle seguenti condizioni:

  • l’esistenza di un precedente edificio, anche non abitativo, che sia stato demolito totalmente e poi ricostruito;
  • i lavori devono riguardare le procedure autorizzative e titolo edilizio inerente, rilasciato a partire dal 1° gennaio 2017 secondo quanto chiarito dall’interpello dell’Agenzia delle entrate numero 749 del 2021;
  • l’immobile deve trovarsi nelle zone sismiche 1, 2 o 3;
  • Il progettista strutturale deve attestare i lavori attraverso il modello B, ex decreto ministeriale numero 58 del 2017. Una volta completato, il progettista deve depositare l’adempimento allo sportello comunale prima di cominciare gli interventi.

Cosa fare dopo la fine dei lavori per beneficiare del super sisma bonus acquisti?

Al termine degli interventi, per poter beneficiare del super sisma bonus acquisti è necessario che venga depositato presso lo Sportello unico per l’Edilizia (Sue) competente per Comune, l’allegato B 1 e l’allegato B 2 (qualora occorrente). Si tratta dei modelli mediante i quali il direttore dei lavori e il collaudatore provvedono ad asseverare la corrispondenza degli interventi al progetto a finalità sismica.

Come deve avvenire la vendita della casa per rispettare il super sisma bonus acquisti al 110%?

Ai fini della detrazione fiscale del 110%, è necessario che la  compravendita della casa avvenga entro trenta mesi dalla data nella quale si sono conclusi gli interventi. Lo stabilisce il decreto legge numero 77 del 2021. Inoltre, deve essere un’impresa di costruzione o di ristrutturazione a effettuare i lavori necessari. Maggiori dettagli sono reperibili con gli interpelli dell’Agenzia delle entrate numero 279 del 2019 e 320 del 2021. Infine, il rogito deve essere fatto entro il 30 giugno 2022 e l’acquirente può essere solo una persona fisica.

Atto notarile per l’acquisto di una casa con il super sisma bonus: cosa deve contenere?

Ai fini della regolarità del 110% di detrazione fiscale è inoltre occorrente che nell’atto notarile:

  • sia dichiarato che l’impresa che ha eseguito gli interventi non intende beneficiare della detrazione fiscale (comma 1 septies dell’articolo 16 del decreto legge numero 63 del 2013);
  • che l’impresa acconsente al compratore di avvalersi della detrazione fiscale.

Adempimenti per l’acquisto di una casa con il super sisma bonus 110%: cosa fare?

In tema di adempimenti che devono essere ottemperati nel caso di acquisto di una casa beneficiando del 110% di detrazione del super sisma bonus acquisti, è necessario considerare che:

  • non c’è bisogno di pagamenti attraverso bonifici postali o bancari (interpello dell’Agenzia delle entrate numero 5 del 2020);
  • l’asseverazione di congruità delle spese sostenute ai fini del superbonus non è necessaria;
  • l’acquirente può utilizzare la detrazione fiscale, non solo nella dichiarazione dei redditi, ma anche come sconto in fattura o come cessione dei crediti di imposta.

Superbonus 110%, cosa cambia da maggio?

Novità in arrivo a partire da maggio prossimo sul superbonus 110%. Infatti, dal prossimo mese saranno rese operative nuove misure contro le frodi e per il sommerso. Tra le novità previste, il codice identificativo che specificherà il credito fiscale; l’obbligo dell’indicazione nei contratti e nelle fatture al di sopra dei 70 mila euro che i lavori sono eseguiti applicando il contratto collettivo dell’edilizia. Ma anche la quarta cessione del credito di imposta che dovrebbe arrivare con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto “Bollette”. Infine, tra le novità anche la proroga del superbonus 110% alle villette e un parziale ritorno alla cessione dei crediti frazionata.

Superbonus 110%, dal 1° maggio 2022 codice identificativo e divieto di spacchettamento dei crediti di imposta

A partire dal 1° maggio 2022 entreranno in vigore varie misure, in chiave antifrode, relative al superbonus 110%. A iniziare dal codice identificativo univoco attribuito a ogni cessione del credito di imposta. Il codice deve essere indicato nelle comunicazioni relative alla cessione del credito di imposta o di applicazione dello sconto in fattura. Inoltre, i crediti di imposta ceduti non potranno più essere spacchettati, ovvero far parte di cessioni parziali. Le due misure in vigore dal prossimo mese consentiranno di poter tracciare le operazioni di cessione del credito e a ricostruire più agevolmente i movimenti della moneta fiscale.

Superbonus 110%, in arrivo la quarta cessione dei crediti di imposta: come funziona?

La legge di conversione del decreto legge “Bollette” introdurrà, a partire da maggio prossimo, la quarta cessione del credito di imposta. Il provvedimento, in particolare, prevede che solo gli istituti bancari abbiano la possibilità di cedere il credito di imposta (per la quarta volta) derivante dagli interventi in superbonus 110% o riguardante gli altri bonus edilizi a un soggetto che abbia nei confronti della banca un conto corrente. La quarta cessione del credito di imposta può aversi solo esaurite le prime tre cessioni. Al momento, il provvedimento non prevede che nella quarta cessione possano entrare anche gli altri soggetti a regime controllato (le assicurazioni e gli altri intermediari finanziari) ammessi, in via esclusiva insieme alle banche, alla seconda e alla terza cessione del credito.

Credito di imposta superbonus 110%, il quadro completo delle quattro cessioni

Stando così i vincoli, la cessione del credito di imposta sul superbonus 110% avrebbe questi paletti:

  • la prima cessione del credito di imposta può avvenire verso qualunque soggetto, senza paletti;
  • la seconda e la terza cessione possono avvenire solo nei confronti dei soggetti a regime controllato (banche e società bancarie, assicurazioni e altri intermediari finanziari);
  • la quarta cessione può avvenire solo mediante il trasferimento del credito di imposta dalla banca a un proprio correntista, sia che si tratti di persona fisica che di imprese o di professionisti.

Credito di imposta superbonus 110%, quali cambiamenti potrebbero arrivare all’ultimo?

Rispetto allo schema delle quattro cessioni del credito di imposta sul superbonus 110%, potrebbe arrivare negli ultimi giorni qualche allentamento dei vincoli imposti dal decreto “Bollette”. In particolare, la prima ipotesi ammetterebbe la possibilità della cessione dei crediti di imposta ai correntisti anche prima della quarta operazione. L’ulteriore novità potrebbe riguardare la possibilità di effettuare anche cessioni di singole annualità, senza dover procedere con il trasferimento in blocco del credito di imposta.

Cessione dei crediti di imposta in superbonus per oltre 70 mila euro: le indicazioni nel Ccnl nelle fatture e nei contratti

Novità assoluta in arrivo riguarda, a partire dal 28 maggio 2022, il vincolo dell’indicazione, per gli interventi a partire dai 70 mila euro di importo, dell’affidamento dei lavori a imprese che rispettano il contratto nazionale dell’edilizia. L’indicazione dell’applicazione delle norme del Ccnl deve avvenire nei contratti e nelle fatture.

Superbonus 110%, le prossime scadenze

In tema di scadenze del superbonus 110%, entro il 29 aprile 2022 i soggetti interessati dovranno trasmettere all’Agenzia delle entrate le comunicazioni della scelta delle opzioni di cessione del credito di imposta o di applicazione dello sconto in fattura per i lavori del 2021 e per le rate residue e non fruite inerenti l’anno 2020. Il termine di scadenza era stato spostato rispetto alla scadenza del 7 aprile scorso, a sua volta prorogato dal 16 marzo 2022. La scadenza del 29 aprile non vale per le partite Iva e per i soggetti Ires che presentano la dichiarazione dei redditi al 30 novembre 2022: la relativa scadenza delle comunicazioni di credito di imposta e sconto in fattura è fissata al 15 ottobre 2022.