CNF contro le modifiche alla Delega Fiscale

Il Consiglio Nazionale Forense ha espresso una serie di perplessità riguardanti le proposte di modifica appena annunciate in commissione finanze del Senato in merito alla Delega fiscale.

Tali proposte riguardano l’ampliamento dei soggetti abilitati a rappresentare i contribuenti innanzi alle Commissioni Tributarie ed estendono potenzialmente la platea dei difensori, già pletorica allo stato attuale.
L’ampliamento della categoria dei difensori, secondo il CNF, contrasta con la prospettiva di un processo, quello tributario, i cui attori-giudici e difensori- devono essere caratterizzati da alti profili di qualificazione e specializzazione professionale, al pari delle altre giurisdizioni, propriamente a tutela dei cittadini contribuenti.

La auspicata professionalizzazione del giudice tributario, collocato a tempo pieno in questa giurisdizione, che la stessa Delega fiscale persegue con norme specifiche, verrebbe contraddetta dalla presenza di soggetti non idoneamente dotati delle necessarie conoscenze degli istituti processuali, con il rischio concreto di non garantire la piena tutela dei diritti che i contribuenti richiedono.

A dire il vero, il decreto delegato n.546/92 (Disposizioni sul processo tributario) aveva già ridimensionato il novero dei difensori abilitati, sfrondandolo della presenza dei soggetti privi di una specifica qualificazione e non idonei a garantire la difesa nell’ambito di un processo accentuatamente giurisdizionalizzato.

Proposte di modifica in una direzione opposta indebolirebbero, anziché rafforzare, la difesa tecnica con una evidente ricaduta negativa sulla dialettica del processo, alla cui riuscita ed al cui esito sono funzionali tanto la professionalità del giudice quanto quella del difensore.

Vera MORETTI

Il CNF si oppone al doppio binario

Antonio Damascelli, coordinatore della commissione per le problematiche tributarie del Consiglio Nazionale Forense, ha riaperto la diatriba che riguarda la questione del “doppio binario”, che può far apparire un imputato colpevole per il processo penale e innocente per l’amministrazione tributaria.

L’intervento di Damascelli è stato fatto in occasione del convegno organizzato a Roma dal titolo “Due bilance della giustizia a confronto: processo tributario e processo penale”, al quale ha anche portato il saluto il presidente del CNF, Guido Alpa.

L’incontro aveva come obiettivo primario proprio quello di analizzare la interrelazione tra i due processi e le criticità che derivano dal regime del doppio binario.
Il processo penale, che pure presenta aspetti di maggiore garanzia per il contribuente/imputato rispetto al processo tributario (per esempio grazie alla presunzione di non colpevolezza o al regime delle prove) va irrimediabilmente avanti pur se i fatti-presupposto non abbiano più alcuna rilevanza fiscale.
Sullo sfondo degli interventi, il disegno di legge delega fiscale, già approvata dalla camera e in corso di esame al senato. Un disegno di legge, secondo l’Avvocatura , fatto di luci ma anche di molte ombre.

Ha spiegato Damascelli: “La questione del doppio binario, che può apparire squisitamente tecnica, ha gravi riflessi operativi: per esempio può succedere che in fase cautelare penale può essere disposto un sequestro di un’azienda finalizzato alla confisca mentre, nel parallelo processo tributario, l’avviso di accertamento viene annullato. Come si vede, potrebbe cadere il presupposto di fatto della misura cautelare ma il danno derivante da essa diventa irreparabile”.

Ma qualcosa sembra muoversi presso la Corte di Cassazione, come ha confermato anche Ivo Caraccioli, presidente del Centro di diritto penale tributario: “Per la Corte, per esempio, la violazione tributaria accertata legittima la denuncia alla procura, che potrà servirsene come elemento presuntivo anche se non come prova per la condanna. I tempi sono maturi perché il legislatore affronti la questione magari nella delega fiscale, anche per evitare alcune derive preoccupanti”.

Per Francesco D’Ayala Valva, ordinario di diritto tributario, la questione riguarda anche il raddoppio dei termini dell’accertamento fiscale contenuto nella delega fiscale, che profila una vera e proprio violazione delle regole dello Statuto del Contribuente.
Ha sottolineato D‘Ayala Valva: “I giuristi dovrebbero denunciare il fatto che non si possono giustificare interventi normativi finalizzati a coprire inefficienze dello Stato”.

L’avvocato Claudio Berliri ha approvato la decisione della giurisprudenza di prevedere soluzioni di equilibrio, poiché “è difficile individuare la soluzione migliore e stabilire una volta per tutte quale sia il giudicato che deve fare stato”.

L’avvocato Nicola Bianchi ha focalizzato l’attenzione sui principi di delega per la revisione del sistema penale tributario: “lodevole l’intenzione di ridurre la pressione penale sottolineando la necessità di dare rilievo solo ai comportamenti fraudolenti, simulatori o di falso; ma si tratta di principi molto vaghi che possono scatenare un contenzioso abnorme”.

Lucio Rossi, rappresentante dell’Unione nazionale delle camere degli avvocati tributaristi, ha invece fatto richiesta di un giudice tributario professionale e a tempo pieno.
Giuseppe Maria Cipolla, ordinario di diritto tributario, ha tratteggiato le criticità in ordine all’introduzione nel processo tributario di prove acquisite irritualmente.

Vera MORETTI

Avvocati-mediatori: ecco le nuove regole

In attesa che la Corte Costituzionale si pronunci sull’eccezione di incostituzionalità delle norme sulla mediazione e che il legislatore apporti le necessarie modifiche all’istituto, più volte richieste dal Consiglio nazionale forense, il Cnf ha diramato ieri due circolari agli Ordini forensi per dare indicazioni utili a “governare” l’istituto anche nei suoi aspetti deontologici e nelle sue ricadute disciplinari, nell’ottica di maggiori garanzie per i cittadini utenti.

Ciò dovrebbe aiutare a risolvere il problema del conflitto di interesse qualora l’avvocato si trovasse a svolgere entrambe le attività di mediatore e difensore.

La prima circolare (n. C-24-2011) dà conto della integrazione del codice deontologico forense, decisa già il 15 luglio scorsa e sottoposta al parere degli stessi Ordini forensi, con l’introduzione di un nuovo articolo (il 55 bis) dedicato alla mediazione.

I nuovi canoni introducono innanzitutto un dovere di “adeguata competenza” per l’avvocato che decida di assumere la funzione di mediatore; previsione questa, spiega la relazione di accompagnamento, che valorizza i requisiti di professionalità dell’avvocato-mediatore che non possono non esprimersi non solo nella capacità di dominare e padroneggiare le essenziali ed imprescindibili tecniche di mediazione, ma anche nella capacità di evitare che i cittadini incorrano in irreversibili pregiudizi derivanti dalla scarsa conoscenza o valutazione degli elementi loro offerti per chiudere o no l’accordo di mediazione.

I nuovi canoni, ancora, stabiliscono una incompatibilità ad assumere la funzione di mediatore nel caso in cui l’avvocato, un suo socio o associato, abbia avuto negli ultimi due anni o abbia in corso rapporti professionali con una delle parti. Stessa incompatibilità, ma ad assumere la difesa, copra i due anni successivi alla mediazione.

Sempre con l’obiettivo di evitare possibili conflitti di interessE, il codice deontologico forense fa divieto all’avvocato di ospitare la sede di un organismo di conciliazione e viceversa: “La contiguità, spaziale e logistica, tra studio e sede dell’organismo costituisce fattore in grado di profilare una ipotetica commistione di interessi, di per sé sufficiente a far dubitare dell’imparzialità dell’avvocato-mediatore”, si legge sempre nella relazione.

Altre modifiche riguardano l’articolo 16 sul dovere di evitare incompatibilità e l’articolo 54 sui rapporti con arbitri, conciliatori, mediatore consulenti tecnici, che dovranno essere improntati a correttezza e lealtà. Regolamenti di procedura.

Con la circolare C-26-2011, il Cnf richiama l’attenzione sul testo del decreto ministeriale del 6 luglio n.145, che ha innovato le norme regolamentari precedenti prevedendo l’introduzione per il mediatore del tirocinio assistito; nuovi e più stringenti criteri di designazione dei mediatori rispettosi della “specifica competenza professionale”; lo svolgimento necessario del primo incontro di mediazione nel caso di mediazione obbligatoria; nuovi criteri di determinazione delle indennità.

Tutte novità, rileva il Cnf, che impongono un aggiornamento dei regolamenti di procedura degli organismi di conciliazione istituiti dai Consigli dell’Ordine, regolamenti approvato sulla falsariga di quello tipo predisposto dal Cnf.

Da qui una serie di indicazione operative per modificare, in caso di discrasia con le nuove norme, i singoli regolamenti.

d.S.

Per le società tra avvocati si segue la legge forense

E’ stata diramata una nota da parte del Consiglio Nazionale Forense per chiarire i termini corretti che riguardano le società tra avvocati.
Dopo, infatti, alcune affermazioni errate pubblicate dai media, Guido Alpa, presidente del CNF, ha voluto specificare che, in merito, la disciplina corretta è quella prevista dalla legge forense.

In particolare, viene chiarito che anche se il termine per la delega per la disciplina dell’esercizio in forma societaria della professione di avvocato è scaduto, non è possibile applicare la disciplina prevista per le società tra professionisti appartenenti ad altre categorie, pena la nullità delle società con grave danno per i cittadini.

Alpa sollecita dunque esercizio della delega da parte del Ministero della Giustizia, secondo i termini previsti dalla riforma forense.

Vera MORETTI

Decreto Fare: al CNF piacciono le modifiche sulla giustizia

Il Decreto del Fare, in questi giorni al vaglio alla Camera per eventuali ed urgenti modifiche, è stato il centro dell’intervento di Andrea Mascherin, consigliere segretario del CNF, durante l“Incontro con i Parlamentari: l’Avvocatura illustra la propria proposta”, organizzato dalle Unioni forensi, che si è tenuto a Roma nella sede del Consiglio dell’Ordine della capitale.

Ciò che Mascherin ha particolarmente apprezzato è il limite temporale alle obbligatorietà della mediazione poiché “significa aver riconosciuto che questa qualità non appartiene all’istituto”.

Soddisfazione ha suscitato anche la gratuità del primo incontro qualora non si dovesse concludere con un accordo e l’assistenza tecnica necessaria.
Continua Mascherin: “Finalmente è stato anche riconosciuto un ruolo sussidiario all’Avvocatura, competente anch’essa a seguire le domande di divisione congiunta; ed è stata soppressa la norma sul foro delle società estere. Portare avanti i diritti dei cittadini e battersi per una democrazia solidale che non lasci indietro nessuno: questo è il compito che spetta all’Avvocatura e sul quale chiediamo il sostegno di un Parlamento che recuperi la sua centralità. L’economia non può dettare le regole al diritto”.

Le rappresentanze istituzionali dell’Avvocatura, inoltre, si sono mostrate concordi sulla necessità di provvedere con un disegno di legge organico all’approvazione della negoziazione assistita e della camere arbitrali dell’Avvocatura.

Giustizia, salute e istruzione sono pilastri della vita democratica sui quali non si può risparmiare. Nessun cittadino deve restare indietro. Diamo atto ai presidenti delle commissioni affari costituzionali e giustizia e ai parlamentari di tutte le forze politiche di aver contribuito a migliorare il testo del decreto, con competenza e in una dialettica corretta e propositiva”.

Vera MORETTI

Lettera del CNF al ministero della Giustizia

Il Consiglio Nazionale Forense ha inviato una lettera al ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri contenente la proposta di nuovi Parametri forensi, secondo il nuovo ordinamento professionale degli avvocati.

Guido Alpa, presidente del CNF, ha accompagnato il documento con una lettera nella quale ha auspicato che il primo colloquio istituzionale con il guardasigilli, avvenuto il 21 maggio scorso, “indichi la via per la costante e proficua collaborazione” ed ha avanzato concrete proposte di collaborazione anche in merito all’amministrazione della giustizia.

Per quanto riguarda i parametri destinati alla liquidazione dei compensi da parte del giudice, la lettera spiega le ragioni per le quali è necessario superare gli attuali parametri “particolarmente vessatori ed iniqui”, tenendo conto anche della grave crisi economica che investito i giovani ma anche gli avvocati di provata esperienza: “Una situazione che appare palesemente in contrasto con il dettato costituzionale della dignità della retribuzione”.

La proposta si basa in particolare su principi di semplificazione e trasparenza, per creare un rapporto più diretto tra gli operatori del diritto e per i cittadini che potranno avere uno strumento di immediato orientamento, ma anche avere effetti benefici per l’accelerazione dei tempi processuali.

Il presidente del CNF ha anche articolato l’offerta di collaborazione istituzionale in diversi punti relativi alla previsione di modalità di cooperazione con un coinvolgimento diretto dell’Avvocatura nella organizzazione della amministrazione della giustizia.
Il progetto riguarda anche il disegno di legge sulla negoziazione assistita, con la quale gli avvocati possono raggiungere intese transattive e autenticare le sottoscrizioni delle parti e del progetto, in corso di elaborazione da parte del CNF, per coinvolgere gli avvocati nella istituzione dell’ ufficio del giudice e nello smaltimento dell’arretrato giudiziario.

Guido Alpa ha inoltre affrontato il problema della geografia giudiziaria, sottolineando la incongruità del riordino sulla base di criteri astratti e dannosi, atti a un aumento dei costi più che ad effettivi risparmi.
Un problema che si è acuito per l’imminenza della pronuncia della Corte costituzionale, che richiederebbe un differimento del termine di entrata in vigore della riforma; e per la sostanziale anticipazione dell’ attuazione della riforma, che già “si realizza in forme occulte o striscianti con lo svuotamento degli uffici giudiziari per i trasferimenti a domanda dei magistrati e per la sistemazione degli uffici e delle sedi”.

Vera MORETTI

Sportello del cittadino all’interno dei Consiglio d’Ordine forense

Ogni Consiglio dell’Ordine forense dovrà, da subito e comunque non oltre il 30 novembre 2013, aprire uno Sportello del cittadino che dovrà fornire un servizio, gratuito, di informazione e orientamento ai cittadini sulle prestazioni professionali e sul funzionamento della giustizia.

I cittadini, quindi, potranno rivolgersi gratuitamente ad avvocati per ottenere informazione e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l’accesso alla giustizia. E’ esclusa ogni attività di consulenza ed è vietata l’informazione sui giudizi pendenti.

Lo Sportello fornirà informazioni sulle caratteristiche delle prestazioni professionali e sulla loro utilità, anche nella prospettiva della prevenzione del contenzioso; sulle formalità necessarie relative al conferimento dell’incarico e sui diritti e gli obblighi che ne derivano; sulla possibilità di rivolgersi al Consiglio dell’Ordine, qualora vi sia mancanza di accordo sul compenso con il proprio difensore, al fine di raggiungere una conciliazione.

Le informazioni erogate riguarderanno gli strumenti di tutela giudiziaria previsti dall’ordinamento; i possibili tempi di un giudizio ed i criteri per la individuazione dei costi , anche conseguenti alla soccombenza; informazioni sulla difesa di ufficio e sul patrocinio a spese dello Stato e quelle relative ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie, e i relativi vantaggi in termini di costi e tempi. Per garantire la qualità delle informazioni, gli avvocati a disposizione nello Sportello saranno iscritti un elenco, nell’ambito della materia di propria competenza e a condizione che siano in regola con tutti gli adempimenti disciplinari, formativi, amministrativi; l’elenco è tenuto dal Consiglio dell’Ordine e dovrà essere aggiornato.

Per evitare ogni ipotesi di accaparramento di clientela, il regolamento prevede anche ferme incompatibilità per l’avvocato che ha fornito le informazioni e per i suoi vicini-parenti o colleghi di studio, prevedendo adeguati sistemi di controllo; il rifiuto immotivato di fornire il servizio o la mancata presenza dell’avvocato nel turno di riferimento senza valido motivo sono cause di esclusione dall’elenco.

Guido Alpa, presidente del CNF, ha dichiarato: “Il nuovo ordinamento forense restituisce l’Avvocatura al suo rilievo costituzionale legato al diritto fondamentale di difesa; l’Avvocatura interpreta questo ruolo essenziale per la giurisdizione anche prestando di un’attività di servizio a vantaggio e senza costi per la collettività”.

Vera MORETTI

Approvato il regolamento per le associazioni forensi specialistiche

E’ stato definitivamente approvato dal Cnf il regolamento che istituisce e disciplina l’elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative.
Tali associazioni parteciperanno, insieme ai Consigli dell’Ordine, all’organizzazione di corsi per l’acquisizione del titolo di avvocato specialista, che rappresenta uno dei punti qualificanti della riforma forense.
E’ invece compito del ministero della Giustizia adottare il regolamento per la definizione delle modalità per ottenere il titolo di specialista.

Nel regolamento viene stabilito che l’elenco delle associazioni maggiormente rappresentative debba essere pubblicato sul sito del Consiglio nazionale forense e costantemente aggiornato, anche considerando le sue importanti funzioni.
In esso, infatti, vengono decisi e fissati i requisiti di iscrizione nell’elenco, come ad esempio un numero di iscritti significativo su base nazionale, tenuto conto del settore di interesse, la previsione espressa tra gli scopi statutari della promozione del profilo professionale specialistico e la formazione e l’aggiornamento, una sede nazionale e un organismo di coordinamento delle attività svolte sul territorio nazionale.

Inoltre, si deve procedere anche ad assicurare un’offerta formativa nelle materie di cui occorre mostrare competenza, attraverso strutture organizzative e tecnico-scientifiche adeguate, ma non solo.

Importante sottolineare che le associazioni non devono avere scopo di lucro: questo significa che l’attività formativa sarà gratuita, a parte la richiesta del rimborso delle spese sostenute.

Per rientrare nell’elenco, occorre inviare la domanda, corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, al Cnf, che avrà tempo 90 giorni per dare una risposta. Ovviamente, i requisiti presentati all’atto dell’iscrizione devono essere mantenuti nel corso del tempo.
Per sincerarsi che ciò avvenga, il Cnf eserciterà la vigilanza su di essa e sull’attività formativa anche disponendo controlli.
In caso di perdita dei requisiti, il Cnf può revocare, con provvedimento motivato e previa audizione dei rappresentanti dell’associazione, l’iscrizione nell’elenco.

Vera MORETTI

Il CNF scrive al Ministero della Giustizia

Il CNF, con una lettera indirizzata al ministro guardasigilli, ha voluto avanzare la sua richiesta affinché Esecutivo e nuovo Parlamento dispongano la “necessaria e congrua proroga” del termine di entrata in vigore della revisione della geografia giudiziaria, prevista per il 13 settembre 2013.
A partire da quella data, infatti, cesserà l’attività di 31 tribunali e 220 sezioni distaccate.

Questioni di opportunità, dunque, suggerirebbero di attendere gli esiti dei giudizi costituzionali per evitare possibili, se non addirittura probabili, impasse istituzionali; e, nel frattempo, di promuovere un progetto di revisione della geografia giudiziaria che garantisca il pieno esercizio della funzione giurisdizionale.
Questo perché l’8 ottobre 2013, quindi solo dopo venti giorni l’entrata in vigore della soppressione delle sedi giudiziarie, sarà discussa davanti alla Consulta la questione di legittimità del decreto legislativo 155/2012, sollevato dal Tribunale di Pinerolo. Si tratta, peraltro, della prima di una nutrita serie di questioni pendenti presso la Consulta.

I giudici del lavoro stanno affrontando numerosi ricorsi da parte di dipendenti amministrativi contro le procedura di interpello.
I trasferimenti di giudici togati vengono già da ora organizzati quanto si cono molte questioni pendenti che invece andrebbero prima affrontate e risolte.
Il CNF, dunque, ritiene che: “in questo modo, da un lato l’accesso alla giurisdizione viene compromesso ben prima delle soppressioni e, dall’altro, si calpesta il diritto dei cittadini di quelle circoscrizioni ai servizi loro dovuti”.

Vera MORETTI

Online la bozza del regolamento per le associazioni forensi specialistiche

Il progetto delle specializzazioni forensi procede e il primo passo verso la sua attuazione è stato fatto: il CNF, infatti, ha predisposto la bozza di regolamento che istituisce e disciplina l’elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative.

Tali associazioni collaboreranno con i Consigli dell’Ordine all’organizzazione di corsi per l’acquisizione del titolo di avvocato specialista, che rappresenta uno dei punti qualificanti, ed urgenti, della riforma forense.

Spetta invece al ministero della giustizia adottare il regolamento per la definizione delle modalità per ottenere il titolo di specialista.
E’ possibile visionare la bozza sul sito del Consiglio Nazionale Forense, con l’elenco delle associazioni partecipanti sempre aggiornato.
In essa ci sono anche i requisiti necessari per l’iscrizione all’elenco, ovvero un numero di iscritti significativo su base nazionale tenuto conto del settore di interesse, la previsione espressa tra gli scopi statutari della promozione del profilo professionale specialistico e la formazione e l’aggiornamento, una sede nazionale e un organismo di coordinamento delle attività svolte sul territorio nazionale.

La domanda di iscrizione dovrà essere accompagnata dalla documentazione che testimoni i requisiti richiesti, mentre il mantenimento dell’iscrizione nell’elenco è subordinato alla persistenza dei requisiti necessari per la iscrizione, la cui verifica si farà ogni tre anni.

Vera MORETTI