Bonus colonnine di ricarica, come va inserito nel 730?

Come si inserisce, nel modello 730 di dichiarazione dei redditi, il bonus delle colonnine di ricarica con i relativi tetti di spesa applicati alla detrazione fiscale? Il beneficio fiscale che comporta la detrazione dall’Irpef o dall’Ires può essere del 50% o del 110%: rientra in questa tipologia di intervento anche quello trainato dal super ecobonus.

Bonus colonnine di ricarica, colonne e righi del modello 730: quali sono?

Il modello 730 di dichiarazione dei redditi del 2022 ha recepito le modifiche ai tetti di spesa effettuati nell’anno di imposta del 2021. In particolare, il bonus fiscale delle colonnine di ricarica delle vetture elettriche va inserito al rigo E 56 del modello. È necessario che i lavori siano iniziati nell’anno 2021 o, almeno, in corso di esecuzione al 1° gennaio 2021. La detrazione fiscale (Irpef o Ires) è nella misura del 50% se le spese non superano i 3 mila euro. Tali esborsi devono essere stati sostenuti a partire dal 1° marzo del 2019 ed entro il 31 dicembre 2021. Le spese ammissibili riguardano sia l’acquisto che la posa in opera delle infrastrutture di ricarica. La misura è prevista dal decreto legge numero 63 del 2013, all’articolo 16 ter.

Colonnine di ricarica vetture elettriche, quando si tratta di interventi trainati?

Le percentuali di detrazione fiscale sulle colonnine di ricarica di vetture elettriche variano a seconda di chi svolge gli interventi, dell’anno di realizzazione e del traino di altri lavori. In particolare, le detrazioni previste sono del:

  • 110% per lavori effettuati dai condomini e dai proprietari unici fino al 31 dicembre 2023;
  • 70% o 65% per gli interventi, rispettivamente, del 2024 e 2025;
  • 110% per villette delle persone fisiche (con stato di avanzamento dei lavori al 30% entro il 30 settembre 2022).

Tutti questi interventi si effettuano con superbonus 110% (ridotto nel corso degli anni) se i lavori della colonnina di ricarica costituiscono interventi trainati da:

  • isolamento termico;
  • sostituzione di impianto di climatizzazione invernale già esistente.

Bonus colonnine di ricarica: interventi da effettuare congiuntamente a quelli del super ecobonus

In tutti i casi in cui si applica il 110% di detrazione fiscale, dunque, c’è necessità che il lavoro di acquisto e di posa in opera della colonnina di ricarica sia svolto congiuntamente a uno degli interventi trainanti rientranti nel super ecobonus. Tali interventi sono indicati dai codici da 30 a 33 della sezione IV del modello di dichiarazione dei redditi 730 relativi a condomini o a immobili plurifamiliari.

Bonus colonnine di ricarica, quali sono i limiti di spesa per la detrazione?

Per i lavori di installazione della colonnina di ricarica in corso di esecuzione 1° gennaio 2021, il tetto di spesa con detrazione fiscale del 110% è fissato a 3 mila euro. Il relativo pagamento può essere avvenuto nel corso del 2021 oppure nel corso del periodo agevolato di quest’anno. Gli interventi che invece sono iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2021 (i nuovi) hanno altri limiti di costi, ovvero:

  • 2.000 euro per immobili unifamiliari (o le unità abitative in essi contenute) purché funzionalmente indipendenti. Ovvero dotate di uno o di più accessi dall’esterno autonomi;
  • 1500 euro per quei condomini o quegli immobili familiari che effettuino l’installazione di non più di 8 colonnine;
  • 1200 euro per quei condomini o quegli immobili familiari che effettuino l’installazione un numero eccedente a 8 colonnine di ricarica secondo quanto prevede il comma 8 del decreto legge numero 34 del 2020, all’articolo 119.

Quali caratteristiche devono avere le colonnine di ricarica per avere l’agevolazione fiscale?

La detrazione fiscale sulle colonnine di ricarica sono da considerarsi per ogni unità abitativa. In sede di detrazione fiscale, è importante che la colonnina di ricarica abbia una potenza massima di 20 kW. Infatti, per la quota superiore a questo tetto, la detrazione fiscale scende al 50%. È quanto prevede la lettera h) del comma 1, dell’articolo 16 bis del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir). In questo caso, non applicandosi il superbonus al 110%, il tetto di spesa è di 96 mila euro da applicare a tutto l’impianto.

Superbonus, quando il 110% di detrazione si può applicare a ecobonus, sismabonus e fotovoltaico?

Quando il superbonus con percentuale di detrazione fiscale pari al 110% si può applicare all’ecobonus o ai lavori di abbattimento delle barriere architettoniche, agli interventi rientranti nel sismabonus, per l’installazione del fotovoltaico, dei sistemi di accumulo o delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici? Ecco una guida per chiarire quali sono i lavori che possono beneficiare del massimo della detrazione fiscale e a quali condizioni. Il superbonus vedrà, nei prossimi anni, la diminuzione della detrazione fiscale dal 110% al 70% e al 65%.

Superbonus, quale detrazione è prevista nel 2022?

Per tutti gli interventi esposti (superbonus applicato all’ecobonus, alle barriere architettoniche, al sismabonus, al fotovoltaico, ai sistemi di accumulo e alle colonnine), dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2022 prevede la detrazione Irpef e Ires pari al 110%. Per i lavori relativi alle cosiddette “villette”, è necessario che i lavori effettuati entro il 2022, per beneficiare della detrazione del 110%, siano completati per almeno il 30% dell’intervento totale entro il prossimo 30 giugno. Il 31 dicembre 2023 è invece la scadenza dei proprietari unici da due a quattro unità abitativi di un edificio, e per i condomini. La detrazione scenderà al 70% nel 2024 e al 65 nel 2025. La detrazione fiscale diretta può essere fatta, per le spese sostenute dal 2022, per quattro quote annuali; precedentemente, le quote previste erano cinque.

Superbonus 110%, quali sono gli interventi agevolati?

Rientrano nel superbonus 110% gli interventi “trainanti” che permettono il miglioramento energetico secondo quanto prevede il comma 1, dell’articolo 119, del decreto legge numero 34 del 2020. Pertanto, sono ammissibili i lavori di isolamento termico che interessino non meno del 25% della superficie disperdente lorda; oppure sostituire l’impianto termico con una le tecnologie previste dalla norma. I limiti di spesa variano in rapporto al tipo di lavoro che si va a eseguire e alle caratteristiche dell’immobile oggetto di intervento.

Superbonus 110% per gli interventi trainati: quali sono?

Con la detrazione del 110% del superbonus si possono eseguire interventi abbinati ai lavori trainati che mirano al miglioramento energetico. Il potenziamento della detrazione fiscale al 110% riguarda, dunque, gli interventi in ecobonus ordinario, quelli per l’installazione degli impianti fotovoltaici e dei sistemi di accumulo, i lavori di installazione delle colonnine di ricarica delle vetture elettriche e, infine, gli interventi per abbattere le barriere architettoniche.

Superbonus 110% applicato ai lavori di riduzione del rischio sismico: quali sono?

Tra gli interventi “trainanti” del superbonus 110%, si possono effettuare lavori di riduzione del rischio sismico ai sensi del comma 4, dell’articolo 119, del decreto legge numero 34 del 2020. Gli interventi sono ammissibili senza che occorra dimostrare la riduzione delle classi di rischio sismico dell’unità abitativa nella quale vengono effettuati. La spesa massima degli interventi è pari a 96 mila euro.

Interventi trainati dagli interventi trainanti di riduzione del rischio sismico: quali si possono fare con il superbonus 110%?

Con interventi di riduzione del rischio sismico come trainanti, si possono fare in regime di superbonus 110% i seguenti interventi trainati:

  • l’installazione degli impianti fotovoltaici;
  • installazione di sistemi di accumulo;
  • lavori di azzeramento delle barriere architettoniche, secondo quanto prevede la lettera e) dell’articolo 16 bis del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir).

Interventi da effettuare in superbonus 110%: quali sono le scadenze?

Varie sono le scadenze degli interventi effettuati con la detrazione fiscale del 110% del superbonus. In particolare:

  • gli interventi di superbonus 110% nei condomini hanno scadenza al 31 dicembre 2023; per le spese sostenute nel 2024, la detrazione scende al 70%; per il 2025 la detrazione fiscale è pari al 65%;
  • gli stessi termini di scadenza sono previsti per gli immobili da 2 a 4 unità abitative che sono possedute da un unico proprietario, purché risultante come persona fisica e non nell’esercizio di attività di impresa, di arte o di professione;
  • per interventi fatti eseguire da soggetti appartenenti al terzo settore le scadenze sono uguali a quelle dei condomini. I soggetti ammissibili sono elencati dalla lettera d) bis, del comma 9, dell’articolo 119 del decreto legge numero 34 del 2020. Ovvero, le associazioni di volontariato (Odv), le Onlus e le associazioni di promozione sociale (Aps).

Superbonus 110%, quali sono le scadenze degli interventi per le persone fisiche?

Per i lavori fatti effettuare dalle persone fisiche su singole unità abitative monofamiliari, o su unità abitative indipendenti (purché con accesso autonomo se inserite in edifici plurifamiliari) e rientranti nella detrazione fiscale del 110% del superbonus, la scadenza è fissata al 31 dicembre 2022. Tuttavia, entro il 30 giugno prossimo, è necessario aver eseguito non meno del 30% del totale dei lavori.

Superbonus 110%, quali sono le scadenze per i lavori delle Iacp?

Un anno in più hanno a disposizione le Iacp e gli istituti assimilati per effettuare lavori che possono beneficiare del 110% del superbonus. Infatti, il limite temporale è fissato al 31 dicembre 2022, ma entro il 30 giugno 2023 è necessario che siano stati eseguiti non meno del 60% del totale dei lavori. Infine, per i lavori eseguiti dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche relativi ai soli locali adibiti a spogliatoi, la scadenza della detrazione del 110% è fissata al 30 giugno 2022.

Visto di conformità: ecco quando va fatto per i bonus edilizi e superbonus

Quando va fatto il visto di conformità delle spese per gli interventi rientranti nei bonus edilizi e nel superbonus 110% ai fini della detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi, dell’applicazione dello sconto in fattura o della cessione del credito di imposta? Ecco quando le regolo richiedono il requisito del visto di conformità per i lavori di:

  • bonus ristrutturazioni;
  • ecobonus ordinario e maggiorato del 110%;
  • fonti rinnovabili con installazione degli impianti di climatizzazione;
  • bonus facciate eco e non eco;
  • sisma bonus ordinario e super sisma bonus con detrazione del 110%;
  • impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, rientranti o meno nel superbonus 110%;
  • colonnine di ricarica dei veicoli elettrici nel caso di interventi rientranti come trainati dal superbonus 110%.

Bonus ristrutturazioni ed ecobonus ordinario: quale visto di conformità serve?

Per lavori rientranti nel bonus ristrutturazione, ovvero per interventi rientranti nel recupero del patrimonio edilizio, il visto di conformità è escluso se contribuente utilizza la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi. Se invece il contribuente vuole avvalersi dello sconto in fattura o della cessione del credito di imposta il visto va fatto. L’adempimento è obbligatorio dal 12 novembre 2021. Sono esclusi solo i lavori di importo non eccedente i 10 mila euro o quelli rientranti nell’edilizia libera. Per l’ecobonus ordinario, il visto è obbligatorio come nel caso del bonus ristrutturazione. Infatti, è escluso per la detrazione fiscale diretta, mentre è necessario per la cessione dei crediti di imposta o per lo sconto in fattura. Risultano esclusi gli interventi per un importo non superiore ai 10 mila euro o quelli rientranti nell’edilizia libera.

Ecobonus maggiorato in superbonus 110%: serve il visto di conformità?

Per i lavori rientranti nell’ecobonus maggiorato dal superbonus 110%, il visto di conformità è sempre obbligatoria. In particolare, per la detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi l’attestazione è necessario ad eccezione:

  • dei casi in cui a presentare il modello 730 sia il sostituto;
  • per il modello 730 e modello Redditi precompilati anche con modifiche intervenute.

Allo stesso modo, l’attestazione è obbligatoria anche per la cessione del credito di imposta e per lo sconto in fattura.

Fonti rinnovabili ed eliminazione delle barriere architettoniche: serve il visto di conformità?

Per gli interventi relativi alle fonti rinnovabili con integrazione o installazione di impianti di climatizzazione e per i lavori di eliminazione delle barriere architettoniche, il visto di conformità è sempre escluso nel caso in cui si procede con la detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi. Per la cessione dei crediti di imposta o per l’applicazione dello sconto in fattura il visto è obbligatorio dal 12 novembre 2021. Fanno eccezione i lavori eseguiti entro l’importo dei 10 mila euro e quelli in edilizia libera per il solo bonus sulle fonti rinnovabili.

Bonus facciate non eco ed eco: si fa il visto di conformità?

I contribuenti che vogliano far eseguire interventi rientranti nel bonus facciate devono prestare attenzione al visto di conformità. Infatti, le norme non richiedono il visto nel caso di detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi sia nel caso del bonus facciate non eco che eco. Il visto è sempre richiesto, nei due casi, per la cessione del credito di imposta e per l’applicazione dello sconto in fattura a partire dal 12 novembre 2021.

Sisma bonus ordinario, quando va fatto il visto di conformità delle spese?

Per i lavori rientranti nel sisma bonus ordinario, il visto di conformità non si fa se il contribuente si avvale della detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi. Il visto è invece obbligatorio nel modello di comunicazione per la cessione dei crediti di imposta o per lo sconto in fattura. Sono esclusi i lavori di importo non superiore a 10 mila euro e quelli in edilizia libera.

Sisma bonus maggiorato con superbonus 110%: i visti di conformità necessari

Per gli interventi rientranti nel sisma bonus maggiorato, ovvero nel super sisma bonus del 110%, il contribuente deve sempre fare il visto di conformità delle spese. E dunque, l’adempimento va ottemperato sia per la detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi che per lo sconto in fattura o per la cessione dei crediti di imposta. Nel solo caso della detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi, il visto non va fatto per:

  • i casi in cui a presentare il modello 730 sia il sostituto di imposta;
  • il modello 730 e per il modello Redditi precompilati anche con modifiche intervenute.

Impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo: quando va fatto il visto di conformità delle spese?

Per interventi riguardanti gli impianti fotovoltaici e i sistemi di accumulo ordinario, il contribuente non deve preoccuparsi del visto di conformità se detrae direttamente il vantaggio fiscale nella dichiarazione dei redditi. Il visto è obbligatorio, invece, per le opzioni di cessione del credito di imposta o di sconto in fattura.

Interventi di installazione di colonnine per la ricarica elettrica dei veicoli in superbonus 110%: va fatto il visto?

Infine, l’obbligatorietà del visto di conformità delle spese vige anche per gli interventi sulle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici. Il contribuente deve far svolgere questi interventi come trainati dal superbonus 110%. Il visto va fatto sia per la detrazione diretta che per l’applicazione dello sconto in fattura o per la cessione dei crediti di imposta. Nel solo caso della detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi, il visto non va fatto nei casi in cui:

  • a presentare il modello 730 sia il sostituto di imposta;
  • per il modello 730 e per il modello Redditi precompilati anche con modifiche intervenute.

Detrazioni fiscali e cessione crediti, quando serve l’attestazione di congruità nei bonus edilizi?

Tra i vari adempimenti che spettano ai contribuenti nel caso di lavori per il superbonus 110% o degli altri bonus edilizi per la detrazione fiscale diretta, per la cessione dei crediti di imposta o per lo sconto in fattura, rientra l’attestazione o l’asseverazione della congruità delle spese sostenute. In vari casi, soprattutto per la detrazione diretta, l’attestazione non è richiesta. Nei casi di cessione del credito di imposta vi sono varie modalità per ottemperare all’adempimento. Ecco, dunque, quando l’attestazione va fatta e per quali bonus e superbonus edilizi l’asseverazione deve seguire specifiche regole fissate dalle norme.

Bonus ristrutturazioni ed ecobonus ordinario, quando serve l’attestazione di congruità delle spese?

Nel caso del bonus ristrutturazione non serve l’attestazione di congruità delle spese se il contribuente utilizza la detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi. Serve invece, dal 12 novembre 2021, il contribuente utilizza la cessione del credito di imposta o lo sconto in fattura l’asseverazione è necessaria. Tuttavia, fanno eccezione i lavori realizzati per un importo inferiore ai 10 mila euro e quelli in edilizia libera. Per l’ecobonus ordinario, invece, serve anche nel caso di detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi. L’obbligatorietà vige alla conclusione degli interventi, per lavori iniziati a partire dal 6 ottobre 2020. L’attestazione è obbligatoria anche per la cessione dei crediti di imposta o per lo sconto in fattura, a eccezione dei lavori entro i 10 mila euro o in edilizia libera.

Ecobonus rientrante nel superbonus 110%, quando serve l’asseverazione di congruità delle spese?

Nel caso di ecobonus rientrante nel superbonus 110%, l’asseverazione di congruità delle spese è obbligatoria per la detrazione fiscale diretta. L’attestazione, in questo caso, rientra nell’asseverazione dei requisiti tecnici e va inviata all’Enea entro i 90 giorni successivi alla conclusione dei lavori. Allo stesso modo è necessario ottemperare all’asseverazione nel caso in cui ci si serva della cessione dei crediti di imposta o dello sconto in fattura. Il termine per l’invio all’Enea è sempre di 90 giorni.

Fonti rinnovabili, impianti di climatizzazione ed eliminazione barriere architettoniche: quando l’attestazione di congruità?

I lavori sulle fonti rinnovabili con installazione o con l’integrazione dell’impianto di climatizzazione e l’abbattimento delle barriere architettoniche presentano adempimenti simili. Nel caso di detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi non c’è bisogno dell’attestazione di congruità delle spese. Risulta obbligatoria, invece, nel caso di cessione dei crediti di imposta o di sconto in fattura. L’obbligatorietà vige dal 12 novembre 2021, giorno di entrata in vigore del decreto “Antifrodi”. In entrambi i casi, non si procede con l’asseverazione nel caso di lavori entro i 10 mila euro di importo o per quelli in edilizia libera.

Bonus facciate eco e non eco, quando serve l’attestazione sui costi sostenuti?

Per il bonus facciate non eco ed eco, gli adempimenti divergono. Infatti, l’asseverazione di congruità delle spese serve:

  • per il bonus facciate eco. L’asseverazione va fatta alla conclusione dei lavori, per interventi iniziati dal 6 ottobre 2020, e in caso di detrazione fiscale diretta;
  • non serve per il bonus facciate non eco per la detrazione fiscale diretta;
  • è obbligatoria dal 12 novembre 2021 per il bonus facciate non eco, sia per la cessione dei crediti di imposta che per lo sconto in fattura alla conclusione dei lavori;
  • risulta obbligatoria dal 12 novembre 2021 per il bonus facciate eco in caso di cessione del credito di imposta o di sconto in fattura. L’attestazione di congruità delle spese è contenuta nell’asseverazione tecnica alla conclusione dei lavori.

Sisma bonus ordinario e maggiorato nel 110%, quando serve l’attestazione di congruità delle spese?

L’asseverazione di congruità delle spese sostenute non è necessaria solo nel caso di sisma bonus ordinario per la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi. Nel caso di lavori rientranti nel superbonus 110%, invece, risulta obbligatoria alla conclusione degli interventi di riduzione del rischio sismico. L’attestazione deve essere depositata presso lo Sportello unico dell’edilizia del comune dell’immobile dove sono stati realizzati gli interventi. Tale attestazione non serve se i lavori rientrano nel super sisma bonus acquisti. Per la cessione dei crediti di imposta o per lo sconto in fattura, l’attestazione di congruità delle spese è sempre necessaria. In particolare, per il sisma bonus ordinario è obbligatoria dal 12 novembre scorso ed è contenuta nell’attestazione di riduzione del rischio sismico. L’asseverazione va depositata allo Sportello unico per l’edilizia nel caso di lavori rientranti nel superbonus 110%. I lavori in edilizia libera e quelli entro i 10 mila euro sono esclusi dall’asseverazione.

Impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, quali adempimenti servono?

Nel caso di lavori inerenti gli impianti del fotovoltaico e i sistemi di accumulo, l’asseverazione di congruità delle spese non serve se il contribuente sceglie la detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi. Risulta invece necessaria dal 12 novembre 2021 per la cessione del credito di imposta. O per l’applicazione dello sconto in fattura, a eccezione dei lavori in edilizia libera o per importi entro i 10 mila euro. Se gli impianti fotovoltaici e i sistemi di accumulo rientrano nel superbonus 110% come lavori trainati, l’asseverazione di congruità delle spese serve anche nel caso di detrazione fiscale diretta. In tal caso, il contribuente deve inviare l’attestazione all’Enea entro i 90 giorni successivi alla conclusione dei lavori. Per lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta è necessario l’invio all’Enea dell’asseverazione di congruità delle spese già contenuta nell’attestazione dei requisiti tecnici. Il termine di invio è di 90 giorni dalla chiusura dei lavori.

Colonnine di ricarica delle auto elettriche, quali asseverazioni servono?

Infine, nel caso di lavori riguardanti le colonnine di ricarica delle auto elettriche, come interventi trainati nel superbonus 110%, l’asseverazione di congruità delle spese è sempre richiesta. In particolare, per la detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi l’attestazione è contenuta all’interno dell’asseverazione dei requisiti tecnici. Nel caso di sconto in fattura o di cessione dei crediti di imposta l’asseverazione deve essere inviata all’Enea prima della comunicazione dell’opzione scelta. In entrambi i casi, l’invio all’Enea deve avvenire entro il termine di 90 giorni dalla conclusione dei lavori.

 

Bonus fotovoltaico e colonnine ricarica, quali visti e asseverazioni servono?

Anche per i bonus relativi all’installazione degli impianti fotovoltaici, dei sistemi di accumulo e per le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici sono necessari visti e asseverazioni sia per la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi, che per lo sconto in fattura o la cessione dei crediti di imposta. In particolare, il bonus per i lavori per le colonnine di ricarica possono ricadere nel superbonus 110% come interventi trainati. Vediamo quali sono gli adempimenti necessari.

Bonus interventi installazione impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo: quali asseverazioni tecniche servono?

Nel caso in cui si svolgano lavori per l’installazione degli impianti fotovoltaici e dei sistemi di accumulo previsti dal Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) alla lettera h) del comma 1, dell’articolo 16 bis, la detrazione spettante è quella del 50%. Sia per la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730, che per l’opzione di cessione dei crediti di imposta o di sconto in fattura, non è necessaria l’asseverazione dei requisiti tecnici. Tuttavia, entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori è necessario inviare all’Enea la comunicazione semplificata del bonus casa. In tal caso è necessario far riferimento alle regole dettate dalla Guida rapida dell’ottobre 2021.

Bonus installazione fotovoltaico, quali asseverazioni di congruità delle spese sono necessarie?

Sul bonus per l’installazione degli impianti del fotovoltaico o dei sistemi di accumulo non è necessaria l’asseverazione della congruità delle spese sostenute nel caso in cui ci si avvalga della detrazione diretta nella dichiarazione dei reddito o nel modello 730. Detta asseverazione è necessaria, invece, nel caso in cui si utilizzi la cessione del credito di imposta o lo sconto in fattura. Infatti, per gli interventi a partire dal 12 novembre 2021, l’asseverazione è occorrente, in carta libera per:

  • opzione degli stati di avanzamento dei lavori;
  • alla conclusione dei lavori;
  • non è occorrente se gli interventi sono di importo non eccedenti i 10 mila euro o in edilizia libera.

Visti di conformità per i lavori in bonus colonnine elettriche o impianti fotovoltaici: quali sono necessari

Per i visti di conformità sugli interventi in bonus colonnine elettriche o impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, bisogna considerare che:

  • il visto non è richiesto in caso di detrazione nella dichiarazione dei redditi per il modello Redditi o per il 730;
  • risulta occorrente il visto nelle comunicazione di cessione del credito di imposta o per beneficiare dello sconto in fattura. Tale visto è necessario dal 12 novembre 2021, ma non per gli interventi in edilizia libera oppure per interventi di importo non eccedente i 10 mila euro.

Bonus impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo: quali sono quelli rientranti nel 110%?

Diversi sono gli adempimenti nel caso in cui gli impianti fotovoltaici e i sistemi di accumulo vengano svolti con la detraibilità del 110%. Gli interventi sono possibili se trainati al 110% dal super sisma bonus o dal super ecobonus. In tal caso, cambiano di molto le asseverazioni sia per la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi che per lo sconto in fattura o per la cessione del credito di imposta.

Asseverazione tecnica nel caso di installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo con detrazione del 110%

Per la detrazione diretta del 110% nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730, l’asseverazione dei requisiti tecnici va osservata. In particolare, entro i 90 giorni successivi alla conclusione degli interventi, bisogna inviare l’asseverazione all’Enea. L’asseverazione non serve per i seguenti casi:

  • se gli interventi sono trainati al 110% dal super sisma bonus;
  • per gli eventuali stati di avanzamento dei lavori (Sal);
  • se si è a fine anno per gli interventi infrannuali.

Cessione del credito di imposta e sconto in fattura: quali asseverazioni tecniche nel caso di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo?

L’asseverazione dei requisiti tecnici è necessaria anche per gli interventi con la detrazione del 110% nel caso in cui ci si avvali della cessione del credito di imposta e dello sconto in fattura per interventi agli impianti del fotovoltaico e dei sistemi di accumulo. L’invio del documento va fatto entro i 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori, anche nel caso di stato di avanzamento dei lavori (Sal) di non meno del 30%. L’asseverazione non è richiesta se rientra negli interventi trainati al 110% del super sisma bonus.

Detrazione fiscale diretta del 110% sugli interventi al fotovoltaico e sistemi di accumulo: quali asseverazione di congruità delle spese?

Nel caso di interventi ai sistemi di accumulo e per gli impianti di fotovoltaico, per la detrazione fiscale diretta del 110% nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730 è necessaria l’asseverazione della congruità dei costi. In particolare, l’asseverazione è all’interno di quella sui requisiti tecnici se gli interventi sono trainati dal super ecobonus. L’asseverazione va inoltrata all’Enea nel termine dei 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori. L’adempimento non è necessario per gli eventuali stati di avanzamento dei lavori o alla fine dell’anno per gli interventi infrannuali.

Cessione del credito di imposta e sconto in fattura su interventi fotovoltaico e sistemi di accumulo: asseverazioni congruità costi al 110%

Sulle asseverazioni della congruità delle spese sostenute per gli impianti fotovoltaici e per i sistemi di accumulo c’è l’obbligo in caso di cessione del credito di imposta o di sconto in fattura. L’asseverazione è contenuta in quella dei requisiti tecnici se i lavori sono trainati dal super ecobonus. Il documento deve essere inoltrato all’Enea:

  • prima delle comunicazioni delle opzioni di sconto in fattura o cessione dei crediti di imposta per gli stati di avanzamento dei lavori di almeno il 30%;
  • nel termine dei 90 giorni susseguenti alla conclusione degli interventi.

Impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo al 110%, quando è necessario il visto di conformità delle spese?

In merito ai visti di conformità per i lavori in detrazione del 110% dell’installazione degli impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, è necessario considerare che:

  • per la detrazione diretta nel modello dei Redditi o in quello del 730 il visto è necessario. Fanno eccezione i casi in cui il 730 sia presentato dal sostituto di imposta oppure se si tratti di 730 o di modello dei Redditi precompilati e presentati, anche con delle modifiche, in via diretta dallo stesso contribuente.
  • il visto è sempre occorrente in caso di cessione del credito di imposta o per lo sconto in fattura.

Bonus colonnina di ricarica veicoli elettrici, quali lavori sono inclusi?

Nel caso dell’installazione delle colonnine per ricaricare le vetture elettriche, bisogna far riferimento all’articolo 16 ter del decreto legge numero 63 del 2013. I lavori possono rientrare solo nel super ecobonus come interventi trainati. Anche per questi lavori è necessario fare attenzione alle asseverazioni e ai visti occorrenti.

Asseverazione tecnica dei requisiti in caso di detrazione diretta al 110% del bonus colonnina ricarica veicoli elettrici

Sulla detrazione diretta al 110% dei lavori per l’installazione delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrico è necessaria l’asseverazione dei requisiti tecnici. L’adempimento va ottemperato entro i 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori con invio all’Enea. Non si adempie all’asseverazione per gli stati di avanzamento dei lavori o alla fine dell’anno per gli interventi infrannuali. L’asseverazione è necessaria anche in caso di cessione dei crediti di imposta o di sconto in fattura.

Asseverazione di congruità delle spese per interventi di installazione colonnina ricarica veicoli elettrici, quando serve?

Per la detrazione diretta del 110% nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730 è necessaria l’asseverazione di congruità delle spese per gli interventi di installazione delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici. L’asseverazione è contenuta all’interno di quella sui requisiti tecnici e deve essere inoltrata all’Enea entro i 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori. Non va inviata in caso di stato di avanzamento dei lavori o alla fine dell’anno per gli interventi infrannuali.

Cessione del credito di imposta e sconto in fattura: quale asseverazione di congruità delle spese per le colonnine di ricarica?

In caso di cessione del credito di imposta o di sconto in fattura, è necessaria l’asseverazione di congruità delle spese se si tratta di installazione delle colonnine di ricarica elettrica dei veicoli. L’asseverazione è già contenuta all’interno di quella sui requisiti tecnici. Il documento deve essere inoltrato all’Enea:

  • prima delle comunicazioni delle opzioni di sconto in fattura o cessione dei crediti di imposta per gli stati di avanzamento dei lavori di almeno il 30%;
  • nel termine dei 90 giorni susseguenti alla conclusione degli interventi.

Impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo al 110%, quando è necessario il visto di conformità delle spese?

In merito ai visti di conformità per i lavori in detrazione del 110% dell’installazione delle colonnine di ricarica elettrica dei veicoli, è necessario considerare che:

  • per la detrazione diretta nel modello dei Redditi o in quello del 730 il visto è occorrente. Fanno eccezione i casi in cui il 730 sia presentato dal sostituto di imposta oppure se si tratti di 730 o di modello dei Redditi precompilati e presentati, anche con delle modifiche, in via diretta dallo stesso contribuente.
  • il visto è sempre necessario in caso di cessione del credito di imposta o per lo sconto in fattura.

DdL Concorrenza: novità per imprese, comunicazioni, notai e sanità

Il DdL Concorrenza è stato presentato nel pomeriggio del 4 novembre 2021 e si propone di rimuovere gli ostacoli all’apertura dei mercati, tutelare i consumatori e promuovere lo sviluppo della concorrenza. Si compone attualmente di 32 articoli che vanno a incidere su diversi settori tra cui le assicurazioni, mentre manca una norma molto attesa, inizialmente indicata, e che prevedeva la possibilità per i Notai di esercitare su tutto il territorio nazionale e quindi senza limiti territoriali. Vediamo meglio quali potrebbero essere le importanti novità che nei prossimi mesi saranno discusse dal Parlamento.

Concessioni balneari e licenze

Un’altra misura molto attesa e che invece non compare del DdL Concorrenza è la liberalizzazione delle concessioni balneari e delle licenze per gli ambulanti. In questo settore è prevista solo una mappatura delle concessioni balneari da realizzare nell’arco di 6 mesi. Novità potrebbero invece ancora arrivare per taxi e NCC (Noleggio con conducente) questione molto spinosa e che più volte ha portato i tassisti ad insorgere visto che vedrebbero svanire gli investimenti, di una certa entità, richiesti per ottenere l’autorizzazione. Molto probabilmente il premier Draghi affronterà la questione con un disegno di legge delega.

DdL Concorrenza e settore energetico

Nel campo delle energie, c’è un ritorno delle concessioni idroelettriche allo Stato ma solo nelle Regioni che hanno dimostrato di non essere capaci di gestirle. Importanti novità anche per l’installazione delle colonnine di ricarica sulla rete autostradale. Con la legge di bilancio per il 2021 il governo aveva previsto che le concessionarie autostradali dotassero la rete di loro competenza di punti di ricarica a elevata potenza per veicoli elettrici. La potenza doveva essere tale da effettuare la ricarica con tempi di attesa non superiori rispetto a quelli previsti per la fornitura di carburante. Con la nuova normativa, i gestori che non hanno adempiuto a tale obbligo possono mettere a gara con procedura trasparente, competitiva e non discriminatoria, la fornitura di tale servizio, quindi affidano a soggetti terzi l’incarico di procedere all’installazione delle colonnine di ricarica.

Trasparenza settore comunicazioni

Si richiede maggiore trasparenza anche nel campo delle comunicazioni (telefonia fissa e mobile, internet, abbonamenti televisivi) con l’obbligo di semplificare le procedure per passare da un gestore all’altro. I servizi premium non potranno essere attivati senza un consenso espresso, inoltre nel caso in cui la compagnia telefonica intenda proporre servizi in abbonamento offerti dai terzi, deve obbligatoriamente acquisire la prova del previo consenso. In questo modo non sarà possibile per i clienti ritrovarsi abbonati a servizi costosi senza averne avuto totale consapevolezza dei termini dei servizi.

Nel settore delle comunicazioni è inoltre previsto che per la realizzazione di opere necessarie allo sviluppo della connessione in fibra ottica, ci sia il necessario coordinamento tra le aziende che decidono di investire nei medesimi territori. Il coordinamento ha ad oggetto “ il processo di richiesta dei permessi, la non duplicazione inefficiente di opere del genio civile, la condivisione dei costi di realizzazione”. In questo modo si creano anche minori disagi per i cittadini e ci sono meno costi relativi alla realizzazione delle infrastrutture.

DdL Concorrenza e Sanità

Per quanto riguarda la Sanità, è prevista una modifica della procedura per la nomina dei dirigenti che dovrà essere basata sul curriculum, titoli professionali, capacità gestionali, volume dell’attività svolta, aderenza al profilo richiesto ed esito del colloquio finale. In caso di parità di punteggio tra più candidati, la nomina ricadrà su quello più giovane di età.

Novità anche per l’accreditamento delle strutture sanitarie, infatti non è più previsto il periodo transitorio di accreditamento provvisorio, ma in base alla qualità e al volume dei servizi da erogarsi viene concesso l’accreditamento. Le strutture da accreditare devono inoltre essere individuate applicando criteri equi, non discriminatori e procedure trasparenti. Sarà compito delle Regioni pubblicare un avviso indicante in criteri oggettivi per ottenere l’accreditamento. La selezione delle procedure da accreditare deve essere fatta periodicamente tenendo in considerazione la programmazione sanitaria regionale e verificando esigenze di razionalizzazione della rete.

Ultime novità del Disegno di Legge Concorrenza

Ulteriori semplificazioni sono previste anche per l’apertura di attività di impresa che può essere completata nell’arco di 4 giorni.

Nel campo delle assicurazioni invece è previsto l’obbligo di risarcimento diretto anche per le compagnie assicurative che hanno la sede sociale all’estero.

Occorre ricordare che il Disegno di Legge Concorrenza dovrà passare al vaglio del Consiglio dei Ministri e in seguito al Parlamento. Di conseguenza è molto probabile che vi siano modifiche determinate da emendamenti proposti dai vari partiti e in generale dall’iter procedurale.

 

Bonus ricariche auto elettriche, in arrivo risorse anche per professionisti e partite Iva

In arrivo risorse anche per i liberi professionisti e le partite Iva per il bonus di ricarica delle auto elettriche. In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto del 25 agosto 2021 del ministero per la Transizione ecologica che riprende il provvedimento di legge numero 126 del 2020. Coinvolte nel decreto le installazioni di infrastrutture utili alla ricarica di autoveicoli elettrici. Le risorse stanziate dal governo sono pari a 90 milioni di euro. Per mandare a regime il provvedimento si attendono i termini per la presentazione della domanda e i modelli necessari per l’istanza stessa.

Chi può presentare domanda per il bonus ricariche auto elettriche?

Saranno ammessi alla presentazione della domanda per il bonus ricariche delle auto elettriche le persone fisiche nell’esercizio di attività di impresa, di arti e di professioni. Ulteriori beneficiari individuati dal decreto sono tutti i soggetti passivi delle imposte sul reddito delle società.

Come sono distribuite le risorse per il bonus infrastrutture di ricariche auto elettriche?

I 90 milioni di euro stanziati dal governo per il bonus sulle infrastrutture di ricarica delle auto elettriche sono ripartiti in tre categorie. L’80% del fondo è a destinazione per l’acquisto e per l’installazione delle infrastrutture di ricarica delle imprese. Il costo dell’infrastruttura può arrivare all’importo massimo di 375 mila euro. Un ulteriore 10% delle risorse sono destinate alle infrastrutture che hanno un costo a partire dai 375 mila euro e a disposizione delle imprese. Infine, il rimanente 10% è riservato all’acquisto e all’installazione delle infrastrutture per i liberi professionisti. Il beneficio ottiene il contributo in regime de minimis.

Cosa devono fare i beneficiari del bonus infrastrutture di ricarica elettrica?

Una volta ottenuto il bonus per le infrastrutture di ricarica elettrica delle auto, i beneficiari devono mantenere per 5 anni l’infrastruttura stessa. Il termine decorre dal giorno in cui il ministero ha erogato il contributivo. Il beneficiario ha la possibilità di inviare una sola e unica domanda. Le spese ammissibili al contributo devono essere state effettuate in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto.

Bonus infrastrutture ricarica auto elettriche, quali sono i requisiti dei liberi professionisti

Il requisito principale che devono possedere i liberi professionisti nell’erogazione del bonus per le infrastrutture di ricarica delle auto elettriche risiede nel volume d’affari. In particolare, il volume risultante dall’ultima dichiarazione Iva che è stata inoltrata all’Agenzia delle entrate, deve essere almeno di pari importo del valore del contributo richiesto. Il valore da prendere sulla dichiarazione è quello corrispondente al rigo VE 50. È necessario che il professionista che inoltri la domanda alleghi anche la dichiarazione Iva.

Partite Iva regime forfettario, possono chiedere il bonus ricarica auto elettriche?

Anche le partite Iva a regime forfettario possono presentare domanda per il contributo ai fini delle infrastrutture di ricarica elettrica. Tuttavia, trattandosi di un regime agevolato, il provvedimento riconosce il valore del contributo nell’importo massimo di 20 mila euro. Inoltre, le partite Iva del forfettario devono essere in regola con tutti gli adempimenti, da quelli fiscali a quelli assistenziali e previdenziali.

Quali sono le spese ammissibili al bonus infrastruttura ricarica auto elettriche?

Le spese ammissibili al bonus di ricarica auto elettriche riguardano:

  • acquisto e messa in opera delle infrastrutture di ricarica;
  • installazione degli impianti elettrici, delle colonnine, comprese le opere edili che sono necessarie all’installazione stessa e i dispositivi necessari al monitoraggio.

Il contributo da riconoscere è pari al 40% delle spesse ammissibili. L’erogazione del bonus avviene in conto capitale.

Come si presenta la domanda per il contributo ricariche auto elettriche

La presentazione delle domande deve essere fatta a Invitalia, ente deputato alla gestione dell’iniziativa. Tuttavia è necessario attendere che il ministero stesso emetta i provvedimenti relativi alla domanda e le modalità di erogazione del bonus. In particolare sono necessari la scadenza dell’istanza e i modelli. Il richiedente deve allegare alla domanda anche la descrizione dell’intervento che intende realizzare. Devono essere descritti, altresì, i risultati che il richiedente prevede di raggiungere con l’intervento.

Invio della domanda per il bonus auto elettriche e risposta del ministero Transizione ecologica

Imprese, professionisti e partite Iva interessati al bonus auto elettriche potrebbero avere un lasso di tempo breve per la presentazione della domanda. Infatti, i contributi verranno erogati in base all’ordine cronologico di arrivo delle domande. Il termine per l’erogazione del contributo è pari a 120 giorni dall’invio della domanda. In caso di bocciatura della domanda, Invitalia comunicherà ai richiedenti i motivi del rifiuto. Il contributo si può cumulare con altri bonus previsti per la stessa spesa.