Quali sono i principali vantaggi competitivi per un’impresa

Le imprese per stare sul mercato, e quindi per poter avere una base di clientela per la sottoscrizione di servizi e/o per l’acquisto di prodotti, devono necessariamente creare a regime valore aggiunto.

Ovverosia la differenza tra i ricavi ed i costi deve essere positiva, e possibilmente gli utili generati, anno dopo anno, devono crescere nel tempo. In particolare, per mantenere nel tempo questo status un’impresa ha bisogno di differenziarsi dalle altre sotto tanti punti di vista al fine di mantenere e di accrescere la propria base di clienti.

In tal caso, rispetto alle aziende che operano nello stesso settore economico, l’impresa in genere può far leva su vantaggi competitivi che, maturati nel tempo, devono essere poi difesi ed anche resi sostenibili. Vediamo allora, proprio per un’impresa, quali sono in genere i principali vantaggi competitivi su cui si può far leva.

Ecco i principali vantaggi competitivi per un’impresa, dalle materie prime all’innovazione

Nel dettaglio, uno dei vantaggi competitivi per un’impresa, rispetto ad un’altra che opera nello stesso settore economico, è dato dai costi. Perché ridurre i costi significa, a parità di vendite, far aumentare gli utili. In genere le imprese riescono a tagliare i costi, per esempio, grazie alla leva dell’innovazione che garantisce una maggiore produttività.

Ma i costi si possono tagliare anche in tanti altri modi. Dall’accesso alle materie prime ad un minor prezzo, rispetto alla concorrenza, all’accesso a sovvenzioni e sussidi, passando per un minor costo del lavoro.

Altri vantaggi competitivi per un’azienda, dal brand alla nicchia di mercato

Tra gli altri vantaggi competitivi per un’azienda, inoltre, spicca la forza del brand. Un marchio che è riconoscibile e che è sinonimo di qualità, per i prodotti e per i servizi proposti, permette in genere ad un’impresa di ottenere rispetto ai competitor dei margini di profitto più alti.

Così come pure il settore di mercato può rappresentare un vantaggio competitivo. Pure quando un’azienda opera in una nicchia di mercato in corrispondenza della quale il vantaggio competitivo acquisito è tale che l’impresa sostanzialmente non ha concorrenti. Oltre alla forza del brand, inoltre, le imprese spesso difendono i loro vantaggi competitivi attraverso i brevetti che sono delle risorse intangibili molto spesso di difficile imitazione.

Meccanica, gioiello del made in Italy

Chi ha detto che il made in Italy che vince nel mondo è solo quello del cibo e della moda? Forse non tutti sanno che uno dei settori nei quali l’Italia è campione del mondo in qualità, innovazione ed export è quello della meccanica.

Proprio al settore della meccanica è stato dedicato il dossier redatto da Symbola, Fondazione Edison e Unioncamere intitolato 10 verità sulla competitività italiana, realizzato per la Fondazione Ucimu.

Secondo il rapporto, sono solo cinque i Paesi al mondo con un surplus commerciale manifatturiero superiore a 100 miliardi di dollari; l’Italia è uno dei cinque, che tra il 2008 e il 2013 ha aumentato l’export del 16,5%.

Numeri positivi, il cui merito va anche a uno dei settori, quello della meccanica, che nel 2012 ha fatto registrare un surplus di 53 miliardi di dollari, stimati in salita a 70 miliardi per il 2013. Meglio della meccanica italiana ci sono solo la meccanica tedesca e giapponese. Su un totale di 496 prodotti, la meccanica italiana occupa le prime tre posizioni al mondo per attivo commerciale con l’estero in quasi la metà dei casi, 235.

Una capacità di fare impresa e di resistere alla crisi con l’eccellenza (non solo della meccanica) ben sintetizzata nel dossier: “L’Italia è in crisi, una crisi profonda. Ma non è un Paese senza futuro. Dobbiamo affrontare problemi che vengono da lontano, che vanno ben oltre il pesante debito pubblico. E la crisi mondiale si è innestata proprio su questi mali. Rimediare non è facile, ma non è impossibile. Basta guardare con occhi nuovi al Paese e avere chiaro quali sono i nostri punti di forza”.

Libere professioni: nuova tecnica parlamentare per la liberalizzazione

Una nuova tecnica parlamentare all’orizzonte.

E’ all’esame delle Commissioni VI e X della Camera il provvedimento relativo alla “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività“. Il disegno di legge è stato già approvato in prima lettura dal Senato, dove è stato sottoposto a notevoli interventi emendativi ma dopo il passaggio alla Camera sono circa 800 circa gli emendamenti presentati alle commissioni riunite finanze e attività produttive, con la a metà circa della Lega Nord. L’ esame nelle due Commissioni continuerà sino alla fine della settimana e per oggi alle ore 17,30 è previsto un intervento in Commissione del presidente del consiglio e ministro dell’economia, Mario Monti.

Per evitare che decada, il decreto-legge dovrà essere convertito in legge entro il 24 marzo e quindi entro la fine della prossima settimana e considerato che devono essere ancora discussi e votati in commissione gli emendamenti, è impossibile ipotizzare un’approvazione dello stesso con modificazioni perché, altrimenti il provvedimento dovrebbe ritornare al Senato per una seconda lettura ed una seconda approvazione. Fonti parlamentari fanno rilevare che i tempi strettissimi per la conversione in legge del provvedimento non possono consentire modifiche al testo già approvato in Senato ed il Presidnete del Consiglio nella seduta di oggi delle Commissioni riunite potrebbe preannunciare (con una nuova tecnica parlamentare di rinviare alcune modifiche ad altri provvedimenti!) la definizione di nuovi interventi sulle liberalizzazioni affidandoli ad altri provvedimenti già all’esame del Parlamento. Si tratterà, quindi, con certezza di un altro voto di fiducia che il Governo chiederà sul testo già approvato in Senato.

In queste condizioni, è lecito presupporre che il testo definitivo dell’articolo 9 del provvedimento sia quello approvato in Senato e nello stesso si continua a non fare alcun cenno alle tariffe professionali per i servizi di architettura e di ingegneria per le quali dal 24 gennaio 2012 c’è la più ampia ed assoluta libertà delle amministrazioni. Esaminiamo, nel dettaglio l’articolo 9 così come è stato approvato dal Senato e così come, con quasi assoluta certezza verrà approvato definitivamente nei prossimi giorni diventando legge dello Stato; indubbiamente, in tali condizioni il bicchiere per i professionisti sarà più vuoto che pieno.

Art. 9 relativo alle professioni
Relativamente all’articolo 9 nel testo approvato al Senato ha, di fatto,confermato l’impianto dell’articolo stesso con alcune modifiche e con l’introduzione dei commi 2-bis, 6 e 7.
Ma andiamo con ordine nell’esaminare i vari commi del provvedimento.
Comma 1
Resta tale e quale il testo originario con l’abolizione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordini stico.
Comma 2
Il testo del comma 2 viene leggermento modificato con l’introduzione di un termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione per l’adozione da parte del ministro vigilante dei parametri di riferimento per la liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale.
Viene cancellato l’ultimo periodo in cui era precisato che l’utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese avrebbe dato luogo alla nullità della clausola relativa alla determinazione del compenso.
Comma 2-bis
L’introduzione da parte del Governo del comma 2-bis lascia in vita le tariffe vigenti, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, sino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso.
Nulla viene detto, invece, in riferimento ai lavori pubblici lasciando nel caos un sistema che dovrà trovare nuove regole per evitare che gli affidamenti dei servizi di architettura e di ingegneria entrino nel caos.
Comma 3
La struttura resta la stessa anche se viene precisato che la misura del compenso deve essere previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima che, quindi, potrà subire modifiche nel caso in cui le prestazioni richieste subiscano modifiche in corso d’opera. Viene cancellato l’ultimo periodo in cui era precisato che l’eventuale determinazione della misura del compenso avrebbe costituito illecito disciplinare del professionista e viene sotituito con un nuovo periodo in cui viene precisato che al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio ma, forse, sarebbe stato più giusto inserire questo nuovo periodo relativo al rimborso spese del tirocinante nel comma 5.
Comma 4
Vien confermato il testo del decreto-legge e, quindi, l’abrogazione delle disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe.

Vengono, di fatto, cancellate tutte quelle norme del codice dei contratti(D.Lgs. n. 163/2006) e del Regolamento di attuazione (D.P.R. n. 207/2010) che contengono riferimenti alle tariffe ed in particolare i commi 1,2,3 e 6 dell’articolo 92 del Codice nonché i commi 1,2 e 3 dell’articolo 262, il comma 1 dell’articolo 263 ed il comma 3 dell’articolo 267 del Regolamento di attuazione (sperando di non dimenticare nulla). Per altro, vista la struttura delle due norme (Codice dei contratti e Regolamento di attuazione), non crediamo che un’abrogazione così vagamente dettata sia possibile ed , anzi, crediamo che, per evitare dubbi ed incomprensioni, sia necessaria una esplicita abrogazione degli articoli e dei commi, eventualmente, contrastanti con la pavetata abrogazione delle tariffe professionali.
Comma 5
Confermato il testo del decreto-legge con tirocino previsto per l’accesso alle professioni regolamentate della durata massima di diciotto mesie con la possibilità per i primi sei mesi di essere effettuato in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica.
Come già detto in precedenza nel commento relativo al comma 3, al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.
Comma 6
Con l’inserimento del comma 6 vengono apportate alcune modifiche al comma 5 dell’articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 relativo alla riforma degli ordinamenti professionali prevedendo la possibilità diriduzione e di accorpamento su base volontaria fra professioni che svolgono attività similari e cancellando, tra i principi che dovranno contenere i nuovi ordinamenti professionali quelli di cui alla letetra c) relativi alle norme sui tirocinanti già trasfuse nel comma 3 dell’articoo 9 di cui stiamo parlando e quelli di cui alla lettera d) in cui, in merito ai compensi, con la possibilità della deroga alle tariffe professionali era implicitamente affermata l’esisteza delle tariffe stesse.
Comma 7
Con l’inserimento del comma 7 viene precisato che dall’attuazione dell’articolo 9 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Fonte: lavoripubblici.it

‘For.Te. dare forma al futuro’ a Roma

Mancano pochi giorni all’appuntamento con For.Te. dare forma al futuro, il convegno organizzato da Fondo For.Te. il prossimo 30 novembre all’Hotel Radisson Blu di Roma.

L’evento sarà anche l’occasione per presentati i risultati della ricerca “Fondi interprofessionali: ruolo ed evoluzione”. Fondo For.Te.- Fondo paritetico per la formazione è uno dei principali fondi interprofessionali impegnati nel finanziamento e nella promozione della formazione continua del personale.

Investire sul capitale umano è un’opportunità per le piccole imprese per dare un valore aggiunto al proprio business: puntare sulla qualità delle persone che lavorano nell’impresa aiuta ad aumentarne la produttività e ad accrescere la competitività.

La formazione continua rappresenta un elemento strategico in questo momento di difficile congiuntura economica: investire sul capitale umano tramite continui aggiornamenti consente alle imprese di ottimizzare gli strumenti e migliorare la propria offerta sul mercato, valorizzando le proprie risorse.

Alessia Casiraghi

Pmi, anticipare il futuro per tornare a competere


di Davide PASSONI

Per una piccola o media impresa è fondamentale capire in anticipo quali saranno i trend economici da qui ai prossimi anni, per prepararsi al meglio alle sfide del mercato e non rischiare di perdere competitività. Proprio a questo argomento il prof Hermann Simon, presidente e cofondatore di Simon-Kucher & Partners – Strategy & Marketing Consultants*, ha dedicato un libro scritto a quattro mani con il prof. Danilo Zatta, “I trend economici del futuro”. Infoiva ha incontrato il dott. Simon, che ha rilasciato questa intervista esclusiva.

Quali saranno i trend economici del futuro?
Il trend più importante nei dieci anni a venire sarà la grande accelerata della globalizzazione, che diventerà ancora più importante di quanto non sia oggi. Altro trend, il ruolo sempre più centrale dello Stato. Vediamo, per esempio, un Governo come quello italiano che emana sempre più norme e nello stesso tempo si vede limitato a causa dell’alto debito che attanaglia il Paese in questo momento. È necessario trovare un equilibrio completamente nuovo in questo dilemma. Questo trend è quello che io amo chiamare una migliore gestione del capitale. La gestione del denaro non appartiene ai governi i quali, molto spesso, con esso si arrischiano in situazioni complicate. La mia proposta è quella gestirci i titoli come nelle aziende, in modo da avere una quota uguale tra gli azionisti e dividere così utili e perdite. Questo cambierebbe radicalmente il comportamento dei manager, anche quelli dello Stato. La prima grande azienda a fare ciò è stata la Siemens.

E dai nuovi mercati?
Un altro trend è che dai Paesi in via di sviluppo vediamo affacciarsi un nuovo tipo di prodotti: l’esempio è la Tata Nano, ma abbiamo già visto altri prodotti arrivare nei Paesi industrializzati. Questo trend io sono solito chiamarlo Internet Total Networking, che influisce particolarmente sui consumatori grazie all’impatto che ha il web.

Soprattutto in Paesi come la Cina, dove Internet gioca un importante ruolo politico…
Infatti sul Financial Times ne ho scritto. In questo caso esiste un controllo totale del partito, è incredibile. Perché non puoi tenere sotto controllo 200 milioni di persone. La Cina ha una situazione particolare e ha se stante…

L’economia si sta allontanando sempre di più dalla finanza: quali sono i rischi di questo distacco?
Il mercato reale e il mercato finanziario non possono essere separati, e quindi non ha senso che i politici parlino solo di mercato finanziario, perché è proprio questo che ha creato la crisi. Sono collegati e non possono essere separati. Oggi i problemi riguardano lo Stato, il settore pubblico, l’alto debito come in Italia, il Pil; ma l’Italia non è la sola, sono molti altri i Paesi che versano in simili condizioni. L’economia in sé va abbastanza bene, ma per la situazione del debito pubblico per l’economia, l’unica soluzione è la riduzione drastica del ruolo dello Stato. Nient’altro. Ancora oggi la spesa pubblica cresce più del Pil ed è per questo motivo che abbiamo accumulato questo debito. E questo non è più possibile.

C’è chi sostiene  che la situazione di oggi non sia più sostenibile e che la responsabilità di tutto ciò sia più politica che economica. È d’accordo?
Sì. In una democrazia le persone chiedono sempre più di ciò che può essere finanziato. Credo che l’unica soluzione a ciò non siamo limitazioni finanziarie che possono essere abbandonate in qualsiasi momento, ma la reintroduzione di una gold standard. Se ci sarà questa, vi sarà anche una limitazione sulla spesa pubblica.  L’erogazione di moneta è collegata con il volume dell’oro, che è fisso. Questo è successo per 200 anni per il dollaro americano. Il 15 luglio 1971 Nixon ha introdotto la gold standard e, dopo 200 anni di stabilità, in 40 anni è stato perso  il 90% del valore.

*Simon-Kucher &a Partners – Strategy & Marketing Consultants è una società di consulenza globale, con più di 500 consulenti in 23 uffici in tutto il mondo, focalizzata sulla Smart Profit Growth. Fondata nel 1985, l’azienda ha più di 25 anni di esperienza ed è riconosciuta come leader mondiale nella consulenza sul pricing.

Confartigianato Bergamo: nuovo fondo per aumentare la competitività delle Pmi

Confartigianato Bergamo annuncia la creazione di un fondo di 30 mila euro da erogare (in regime de minimis) alle imprese cooperative a sostegno dell’innovazione e della competitività.

Requisiti: La partecipazione al concorso è riservata alle imprese cooperative che abbiano unità produttive in provincia di Bergamo e abbiano effettuato interventi in tali sedi. Il contributo sarà concesso a fronte di spese per inserimento di un manager a contratto e per consulenza in materia di innovazione tecnologica, tecnologie informatiche, marketing, attività turistiche commercio elettronico e check up aziendale.

Saranno escluse dal concorso le imprese non in regola con il pagamento del diritto camerale, con la normativa sul lavoro o con la revisione cooperativa beneficiarie del contributo concesso ai sensi dell’edizione 2010 del presente bando. La priorità sarà data alle piccole e medie imprese.

Un bando per l’innovazione per la competitività

Scade il 29 luglio il bando “Innovazione per la competitività”, attivato per favorire l’innovazione delle imprese di Ferrara e provincia.

Nell’ambito delle iniziative promozionali volte a favorire lo sviluppo del sistema economico locale, la Camera di Commercio e la Provincia di Ferrara, in collaborazione con l’Associazione per l’Innovazione di Ferrara, hanno promosso il bando “Innovazione per la competitività”, per:

a) realizzare progetti di innovazione tecnologica e organizzativa nei processi, nei prodotti, nei sistemi aziendali e interaziendali;

b) incrementare la collaborazione e i rapporti con Università e i Centri di Ricerca, per favorire il trasferimento tecnologico e l’applicazione dei risultati della ricerca scientifica;

c)
aggregarsi fra loro per realizzare congiuntamente progetti di ricerca, sviluppo, riorganizzazione, acquisizione ed erogazione di servizi, favorendo il superamento dei limiti connessi alla piccola dimensione.

Link info.

 

Via libera del Consiglio dei ministri alla riforma sull’apprendistato

Il consiglio dei ministri del 5 maggio scorso ha approvato lo schema di decreto legislativo sull’apprendistato, che attua la delega conferita al governo dalla legge in materia di previdenza, lavoro e competitività per favorire la crescita (legge 247/2007). Sono previsti due contratti: l’apprendistato per la qualifica professionale, rivolto ai giovanissimi a partire dai 15 anni di età; l’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, rivolto ai giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni che devono completare il loro iter formativo e professionale; l’apprendistato di alta formazione e ricerca, rivolto a coloro che aspirano a un più alto livello di formazione, nel campo della ricerca, del dottorato e del praticantato in studi professionali.

Cosa prevede la legge: “la forma scritta del contratto e del relativo piano formativo individuale da definire; divieto di retribuzione a cottimo; possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti; presenza di un tutor o referente aziendale; possibilità, anche con il concorso delle Regioni, di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti tramite dei fondi paritetici interprofessionali (nel ambito degli studi professionali opera Fondoprofessioni); registrazione della formazione effettuata e delle competenze acquisite nel libretto formativo; possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti, della qualifica professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite; divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo; possibilità per le parti di recedere dal contratto al termine del periodo di formazione e, se nessuna delle parti esercita la facoltà, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato“.

Con il primo tipo di contratto potranno essere assunti lavoratori in tutti i settori di attività, anche per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i soggetti che abbiano compiuto 15 anni. Il contratto non potrà superare i tre anni. Con il secondo tipo di contratto possono essere assunti lavoratori in tutti i settori di attività, pubblici o privati, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, il contratto può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. Il contratto non potrà superare i 6 anni di durata.

Il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca può essere utilizzato per l’assunzione in tutti i settori di attività, pubblici o privati, per attività di ricerca o per il conseguimento di un titolo di studio di livello secondario superiore, per il conseguimento di titoli di studio universitari e dell’alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica superiore, nonché per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali. Il contratto è destinato a soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Sono le Regioni a decidere la sua durata.

In ogni caso si applicano le norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria (assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, contro le malattie, contro l’invalidità e vecchiaia).

M.Z.