Locazioni brevi, quali vincoli per le detrazioni fiscali e quando si deve aprire la partita Iva

Sulle locazioni brevi è necessario rispettare, dal 2021, il nuovo vincolo dei quattro appartamenti. Al di sopra di questa soglia, infatti, scatta l’obbligo di apertura della partita Iva poiché questa situazione si inquadra nello svolgimento di un’attività di impresa. E, dunque, la dichiarazione dei redditi non può più essere ottemperata mediante la presentazione del modello 730.

Quali sono le locazioni brevi?

Le locazioni brevi sono disciplinati dall’articolo 4 del decreto legge numero 50 del 2017. In base alla definizione data dal provvedimento, le locazioni brevi sono quelle riguardanti gli immobili ad utilizzo abitativo. La durata non può eccedere i 30 giorni. Chi cede in locazione un immobile può essere una persona fisica, non qualificata come imprenditore. Ci si può servire anche di intermediari immobiliari ai fini della locazione e anche dei siti on line specializzati in finalità del turismo o abitative.

Qual è la durata del contratto di locazione breve?

La durata della locazione breve massima, fissata in 30 giorni, si riferisce al singolo contratto stipulato. Tra le parti possono essere sottoscritti più contratti di durata breve, ma sempre nell’arco del tempo massimo previsto. Se nell’anno la durata dovesse eccedere i 30 giorni, è necessaria la registrazione del contratto. Chi loca l’immobile può scegliere, in sede di dichiarazione dei redditi o se registra il contratto, di beneficiare della cedolare secca. L’attuale aliquota è fissata al 21% e può essere scelta come alternativa alla tassazione ordinaria.

Cosa può comprendere e cosa è escluso dal contratto di locazione breve degli immobili?

Il contratto con il quale si cede in locazione un immobile per un periodo breve può comprendere:

  • la biancheria;
  • la pulizia delle stanze e dei locali;
  • l’area condizionata;
  • le spese per le utenze;
  • la navigazione a internet wifi.

Nella locazione breve degli immobili, invece, devono essere esclusi:

  • i pasti;
  • la colazione;
  • la disponibilità di auto a noleggio;
  • le guide turistiche;
  • gli interpreti.

Come va dichiarato il reddito derivante dalla locazione breve nel modello 730?

Nel caso in cui il contratto di locazione sia stipulato da colui che dell’immobile ne è il proprietario, il reddito è considerato fondiario. Quindi, deve essere dichiarato nel modello 730 nel quadro “B”. Come deve essere applicata la tassazione? Nel caso in cui il proprietario dell’immobile scelga la tassazione ordinaria, il corrispettivo della locazione si abbassa, forfettariamente, del 5 per cento. Nel caso in cui, invece, il proprietario dell’immobile scelga la cedolare secca, il canone del contratto di locazione è tassato per l’intero importo. In quest’ultimo caso, in sede di compilazione del modello 730, deve essere selezionata la colonna “11” dei righi: B 1, B 2, B 3, B 4, B 5 e B 6.

Quale tassazione per i contratti di locazione breve nel caso di cedolare secca?

Se il proprietario applica la cedolare secca per i contratti di locazione breve, il canone del contratto sarà tassato per intero e dovrà essere utilizzato il codice “3” nella colonna “5”. Le spese sostenute da chi loca l’immobile non possono essere detratte in nessun modo dalla dichiarazione dei redditi nel caso di cedolare secca. Fa eccezione il caso in cui le spese non siano addebitate al conduttore dell’immobile sulla base dei consumi che ha prodotto nel periodo di permanenza.

Cosa avviene in caso di contratto di locazione breve del comodatario o del locatario?

Nel caso in cui il contratto di locazione breve venga stipulato dal locatario o dal comodatario dell’immobile si ricade nella situazione dei redditi diversi. In tal caso i redditi devono essere inseriti nel quadro D del modello 730 e si deve riportare il codice “10” in corrispondenza del rigo D 4 e della colonna 3. Per avvalersi della cedolare secca, è necessario barrare la colonna “2”.

Come si compila il modello 730 in caso di locazioni brevi?

Inoltre, nella compilazione del modello 730 per la dichiarazione dei redditi, nella colonna “4” è necessario indicare il reddito che si è incassato l’anno precedente. Ad esempio, l’anno 2021. Il principio da seguire è quello per cassa, a prescindere dall’anno al quale si riferisca il contratto. Nella colonna “5”, invece, si possono riportare le spese sostenute e, naturalmente, non prive di relativa documentazione. Tali spese devono essere correlate alla locazione e possono essere detratte solo se si sceglie il regime ordinario di tassazione (non la cedolare secca).

Cosa avviene per i contratti di locazione breve conclusi on line, anche tramite intermediari?

Qual è la procedura da seguire nella dichiarazione dei redditi per i contratti di locazione breve conclusi on line, anche mediante l’intervento dell’intermediario? In tal caso, se l’intermediario ha l’onere di incassare i corrispettivi delle locazioni brevi, è necessario che quest’ultimo applichi la ritenuta del 21% sul totale del canone lordo. Inoltre, l’intermediario deve rilasciare la Certificazione unica che ne riporti l’operazione.

Ritenuta del 21% per le locazioni brevi, come deve essere considerata?

La ritenuta del 21% deve essere considerata a titolo di imposta se la scelta ricade sulla cedolare secca. Nel caso di tassazione ordinaria, invece, costituisce ritenuta di acconto. Pertanto, se l’intermediario ha rilasciato la Certificazione unica a favore del proprietario dell’immobile, nel modello 730 l’operazione deve essere inserita al rigo F 8. L’onere dell’inserimento è a carico del proprietario che ha già compilato il quadro “B” del modello; oppure del comodatario o del locatario che hanno l’onere di compilare il quadro “D”.

Bonus mobili, quale detrazione fiscale è dovuta per gli elettrodomestici?

Qual è la detrazione fiscale prevista dal bonus mobili per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici? È necessario precisare che il beneficio fiscale del bonus mobili è collegato all’aver usufruito di interventi rientranti in altri bonus edilizi per lavori di recupero. La detrazione fiscale è del 50% della spesa sostenuta, da ripartire per 10 anni con importi costanti. Ammessi al beneficio sono gli acquisti di mobili e grandi elettrodomestici (per la dichiarazione del 2022 si fa riferimento alle spese sostenute durante l’anno 2021). Il tetto delle spese è fissato a 16mila euro per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2021.

Come beneficiare del bonus mobili e grandi elettrodomestici nella dichiarazione dei redditi?

La detrazione nel modello 730 della dichiarazione dei redditi del bonus mobili è consentita sull’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici a condizione che, sull’abitazione che accoglierà i nuovi acquisti, siano stati effettuati lavori di recupero del patrimonio edilizio. Tali lavori, dunque, fungono da “interventi trainanti”. I lavori devono iniziare nell’anno in cui si effettuano gli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici o in quello immediatamente precedente. Dunque, per gli acquisti di mobili nel 2021, i lavori di restauro devono essere stati iniziati nel 2021 o nel 2020. In ogni modo, il pagamento dei mobili deve essere avvenuto dopo l’inizio dei lavori. Con tale pagamento avvenuto nel 2021, si può effettuare la detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi del 2022. Inoltre è necessario che il pagamento avvenga mediante il bonifico o bonifico parlante.

Quali sono gli interventi di ristrutturazione trainanti per il bonus mobili?

Ai fini della detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi del bonus mobili delle spese su mobili e grandi elettrodomestici, gli interventi “trainanti” sono quelli per i quale si può beneficiare del bonus casa. Nel dettaglio:

  • le manutenzioni straordinarie (od ordinarie ma solo sulle parti comuni di un edificio o di un condominio);
  • il risanamento conservativo ed il restauro;
  • le ristrutturazioni edilizie;
  • le ricostruzioni e i ripristini degli immobili risultanti danneggiati da eventi calamitosi;
  • comprare un’abitazione che faccia parte di fabbricati totalmente ristrutturati dalle imprese di costruzioni (o ristrutturazioni immobiliari). In questo caso, è necessario che si sia beneficiato del bonus casa acquisti;
  • i lavori per la riduzione del rischio sismico mediante beneficio del bonus sisma ordinario o del super sisma bonus con detrazione del 110%. È ammissibile anche il sisma bonus acquisti;
  • i lavori per ampliare o per realizzare gli impianti fotovoltaici mediante l’utilizzo del bonus casa. Si tratta, in questo caso, di un lavoro rientrante nella manutenzione straordinaria ai sensi dell’interrogazione parlamentare numero 5 07599 dell’8 marzo 2022.

Super sisma bonus, intervento trainante per il bonus mobili

Dunque, anche gli interventi rientranti nel sisma bonus ordinario o super con detrazione del 110% permettono di beneficiare del bonus mobili. In primis, perché questi lavori rientrano pur sempre tra quelli volti a recuperare il patrimonio edilizio ai sensi delle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2021. Per la disciplina generica di questi interventi si può fare riferimento all’articolo 16 bis del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir). Ai sensi di quest’ultimo articolo, l’allargamento del beneficio del bonus mobili alle tipologie di intervento di riduzione del rischio sismico con i bonus e superbonus relativi, investe anche i lavori per realizzare o per ampliare gli impianti fotovoltaico (mediante bonus casa del 50% di detrazione); l’installazione degli impianti fotovoltaici trainati con detrazione fiscale del 110% dal super ecobonus.

Quali sono gli interventi dei bonus edilizi che non danno diritto al bonus mobili?

Tra i bonus edilizi che non danno diritto a usufruire del bonus mobili si ritrovano quelli relativi al super ecobonus della detrazione del 110%. La limitazione opera nonostante il super ecobonus del 110% rientri, dal 1° giugno dello scorso anno, tra i lavori di manutenzione straordinaria. Il bonus mobili spetta, invece, anche nel caso in cui sia collegato al sisma bonus o al super sisma bonus e il beneficiario abbia scelto di beneficiare di quest’ultimo bonus mediante cessione del credito di imposta o con applicazione dello sconto in fattura. Lo stabilisce la circolare dell’Agenzia delle entrate numero 30/E del 2020.

Qual è il limite di spesa del bonus mobile e la detrazione fiscale?

La detrazione fiscale spettante per il bonus mobili e grandi elettrodomestici è pari al 50% della spesa sostenuta nei limiti di ammissibilità. Nel 2021, infatti, il limite di spesa era pari a 16 mila euro (nel 2020, invece, 10 mila euro, come per il 2022; per il 2023 e 2024 il tetto di spesa scenderà a 5 mila euro). Il limite del bonus mobili opera indipendentemente e autonomamente rispetto al limite fissato per le spese ricadenti nel bonus casa (96 mila euro per unità immobiliare o per lavori a parti comuni di un condominio). Il limite di spesa è interpretabile come tetto da applicare allo stesso immobile per lo stesso intervento.

Quali sono i metodi di pagamento ammissibili per il bonus mobili e grandi elettrodomestici ai fini della detrazione fiscale?

Ai fini dell’ammissibilità della detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi del bonus mobili è necessario pagare i mobili ed elettrodomestici con il bonifico normale (o anche mediante quello “parlante”, a discrezione dell’acquirente). Si possono altresì utilizzare anche altre metodologie di pagamenti tracciabili come:

  • carte di debito;
  • bancomat;
  • carte di credito;
  • prepagate.

Non sono ammissibili i pagamenti con assegni postali o bancari, o con assegni circolari, tutti metodi consentiti per il bonus giardini.

Come detrarre il 50% del bonus mobili nel modello 730 di dichiarazione dei redditi?

Per la detrazione fiscale del 50% del bonus mobili e grandi elettrodomestici nel modello 730 di dichiarazione dei redditi è necessario:

  • utilizzare il rigo E 57 dove va indicata la detrazione Irpef del 50%;
  • la spesa sostenuta va indicata nelle colonne 2 e 4 nei limiti di 10 mila euro per il 2020 e di 16 mila euro per il 2021.

 

Bonus ristrutturazioni, come procedere con la detrazione fiscale?

Sui lavori relativi al bonus ristrutturazione (o bonus casa) si applica la detrazione fiscale nel modello 730 ai fini della dichiarazione dei redditi. Il vantaggio fiscale spetta per un tetto di spesa pari a 96 mila euro considerando le unità abitative separatamente ed escludendo le pertinenze inerenti. Pertanto, l’importo massimo detraibile ai fini dell’Irpef con il bonus casa al 50% è di 48 mila euro. Il complessivo della detrazione fiscale deve essere spalmato su dieci anni con quote di importo uguale. Lo stabilisce l’articolo 16 bis del Testo unico delle imposte sui redditi.

Limite di detrazione fiscale ai fini del bonus ristrutturazioni del 50%, gli interventi sulle singole unità

Stabilito il limite per ciascuna unità immobiliare, se un contribuenti possiede più abitazioni la detrazione fiscale si applica nel tetto dei 96 mila euro per ciascuna abitazione. Nel caso in cui l’abitazione è cointestata e tutti i cointestatari partecipano al sostenimento delle spese ai fini del bonus ristrutturazioni, il tetto dei 96 mila euro va suddiviso tra tutti i partecipanti alle spese.

Quando due interventi sono considerati separati e ottengono il doppio della detrazione fiscale del bonus casa?

Sia per il bonus ristrutturazioni che per il bonus sisma ordinario o super bonus 110%, il tetto di spesa di 96 mila euro può essere aggiornato a un nuovo limite (96 mila euro + 96 mila euro) solo nel caso in cui si procede a un nuovo lavoro di ristrutturazione che non costituisca la “mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio del 1998”.

Limiti di detrazione fiscale delle spese per il bonus casa nel caso di interventi iniziati anni prima e proseguiti

Il tetto rimane fissato unicamente a 96 mila euro nel caso in cui per la stessa unità abitativa e per lo stesso anno si proseguano dei lavori iniziati anni prima. Congiuntamente possono iniziarsi anche altri interventi detraibili fiscalmente, ma l’importo massimo delle spese agevolabili rimane di 96 mila euro. Lo stesso avviene se gli altri lavori aggiuntivi rientrino nel bonus sisma ordinario oppure super.

Interventi in bonus ristrutturazioni sulle parti comuni di un edificio rispetto alle singole unità abitative

Nell’ambito dei lavori rientranti nel bonus ristrutturazioni (anche ecobonus, sisma bonus super e ordinario) si può avere la seguente situazione:

  • lavori che hanno ad oggetto parti comuni di edifici condominiali. Ovvero di un unico edificio che abbia più unità abitative appartenente a un unico proprietario;
  • interventi che interessino le parti comuni ma non condominiali.

In questo caso le agevolazioni fiscali nella dichiarazione dei redditi vanno considerate parti di un autonomo intervento rispetto ai lavori che possono svolgersi sulle singole unità abitative dell’edificio. Dunque, l’autonomia delle spese sostenute per le parti comuni di un edificio ha come conseguenza che sui relativi lavori sia applicato un indipendente limite di spesa di 96 mila euro rispetto ai lavori delle singole unità abitative.

Lavori sismici agevolabili in regime di superbonus 100 e bonus sisma ordinario

Tale differenziazione (limite di spesa autonomo per i lavori del bonus ristrutturazione per le parti comuni di un edificio rispetto ai lavori delle singole unità abitative) è di più difficile applicazione per i lavori rientranti nel sisma bonus, sia ordinario che super al 110%. Infatti, risulta più complicato stabilire i benefici di riduzione del rischio sismico derivanti dai lavori sulle parti comuni o sulle singole unità abitative.

Sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza: la detrazione fiscale

Per la sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza la detrazione fiscale è pari al 50%. Il contribuente deve pagare le spese sostenute con il “bonifico parlante” ai fini della detrazione nella dichiarazione dei redditi. La sostituzione può avvenire con generazioni a gas più moderni secondo quanto prevede il comma 3 bis dell’articolo 16 bis, del Testo unico delle imposte sui redditi.

Come si procede per la detrazione fiscale del bonus casa del 50% nel modello 730 di dichiarazione dei redditi?

Per la detrazione fiscale del 50% del bonus casa nel modello 730 di dichiarazione dei redditi è necessario utilizzare i righi E 41, E 42 ed E 43. Il contribuente deve aver sostenuto le spese, ai fini della dichiarazione dei redditi 2022, nell’anno di imposta 2021. La sezione di riferimento è la III A – Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche, bonus facciate e superbonus.

Esempio di contribuente che ha sostenuto spese del bonus casa nella dichiarazione dei redditi

Si faccia l’esempio di un il contribuente che ha fatto eseguire interventi di ristrutturazione nel 2019 e li ha proseguiti nel 2020. Le spese sono state sostenute negli anni 2019 e 2020. Nel modello 730 di quest’anno dovrà indicare:

  • al rigo E 41, nella colonna 4 il codice “1” corrispondente agli interventi particolari e il relativo importo di spesa;
  • rigo E 42, il codice “1” e il relativo importo di spesa;
  • al rigo E 43, il codice “1” e il relativo importo di spesa.

In questo modo si tiene conto del limite massimo di spesa ai fini della detrazione fiscale del 50% (96 mila euro) per i costi sostenuti negli anni precedenti. Nella colonna 9, infatti, per l’anno 2020 l’importo corrispondente non può eccedere la differenza tra il tetto di 96 mila euro e i costi sostenuti dal contribuente negli anni prima.

 

Bonus giardini, come si detrae il 36% nel modello 730?

Come procedere per la detrazione fiscale del 36% del bonus giardini? Si tratta delle spese sostenute con strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità che possono essere state effettuate per:

  • la sistemazione delle aree verdi scoperte private degli immobili esistenti, delle unità immobiliari, delle recinzioni o delle pertinenze;
  • della realizzazione di pozzi e di impianti di irrigazione;
  • dei lavori per realizzare coperture di giardini pensili o a verde di immobili ad utilizzo abitativo. Sono esclusi i negozi, i capannoni, i ristoranti e gli uffici.

I lavori possono essere effettuati anche sulle parti comuni di un condominio.

Quale detrazione è prevista sul bonus giardini?

La detrazione fiscale sull’Irpef prevista per il bonus giardini è pari al 36% nel tetto di spesa di 5 mila euro. Tale limite vale per le unità abitative e la detrazione deve essere suddivisa per dieci rate annuali dello stesso importo. Nel modello 730, ai fini della detrazione fiscale, è necessario compilare i righi E 41, E 42 ed E 43 della colonna numero due. Il codice da immettere per il bonus giardini è il “12”.

Bonus giardini, quando si utilizza il codice ’13’ nel modello 730 di dichiarazione dei redditi?

Il contribuente deve inserire il codice 13 nel modello 730 di dichiarazione dei redditi nel caso in cui gli interventi riguardano la sistemazione a verde delle parti comuni esterni di un edificio condominiale.

Quali spese non sono comprese nella detrazione fiscale del bonus giardini?

Dal bonus giardini, inoltre, non vanno comprese ai sensi dell’interrogazione parlamentare numero 5 07599 dello scorso 8 marzo, le spese sostenute per:

  • la realizzazione di sistemi di illuminazione;
  • i complementi di arredo;
  • gli interventi effettuati in economia, secondo quanto chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle entrate numero 8/E del 2019 al paragrafo 4.2;
  • le manutenzioni ordinarie effettuate annualmente;
  • i costi sostenuti per la conservazione del verde esistente, secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con la risposta numero 62 del 19 febbraio 2019;
  • se si provvede a collocare semplicemente sul terrazzo le piante in vasi mobili, quindi non fissi. Questo tipo di intervento è dunque escluso se non rientra in un più complessivo lavoro straordinario di risistemazione a verde di tutta l’area interessata o del giardino complessivo.

Bonus verde, il chiarimento dell’Agenzia delle entrate sulla risistemazione a verde di tutta l’area

Dall’ultimo punto sopra indicato, dunque, ne deriva che il bonus giardini vincola il contribuente a interventi che riguardano la sistemazione a verde di tutto il giardino o l’area interessata. Si tratta, pertanto, di una riqualificazione totale dell’area oggetto di intervento, secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con la circolare numero 8/E del 2019.

Come si beneficia della detrazione fiscale prevista dal bonus giardini?

Il beneficio fiscale del bonus giardini vige per i pagamenti effettuati a partire dal 2018 e fino al 31 dicembre 2024. Nella dichiarazione dei redditi del 2022 si può detrarre la quota annuale di spese sostenute nel 2021. Ovvero, il totale della detrazione fiscale deve essere beneficiato nella dichiarazione dei redditi di dieci anni e di pari importo.

Quali sono le spese ammissibili ai fini della detrazione del bonus giardini?

Le spese ammissibili al bonus giardini sono, nell’ordine:

  • sistemazione a verde delle aree scoperte private degli edifici esistenti, delle unità abitative, delle recinzioni e delle pertinenze;
  • gli impianti di irrigazione;
  • i lavori per realizzare un pozzo;
  • gli interventi per realizzare una copertura a verde (o anche di giardini pensili);
  • rientrano nelle spese detraibili anche quelle sostenute per progettare e per la manutenzione dei lavori, secondo quanto prevedono i commi 12, 13, 14, 15 e 16, dell’articolo 1, della legge numero 205 del 2017.

Chi può beneficiare del bonus giardini?

Il bonus giardini ammette al beneficio fiscale le seguenti tipologie di contribuenti:

  • i proprietari (anche in nuda proprietà o diritto reale, dunque l’uso, l’usufrutto o l’abitazione) del giardino;
  • chi detiene il giardino in qualità di inquilino o di comodatario.

I soggetti che possono ottenere la detrazione fiscale sono solo quelli che versano l’Irpef. Pertanto, sono ammessi al bonus giardini:

  • le persone fisiche;
  • gli imprenditori individuali (o coniuge o familiari; o soci di una società semplice, o snc, sas o equiparati). In questo caso, spese e detrazioni sono ripartite a seconda della divisione degli utili societari;
  • i liberi professionisti.

Bonus giardini, il pagamento delle spese con mezzi tracciabili

Il versamento delle spese ammesse al bonus giardini deve essere effettuato mediante mezzi di pagamento tracciabili. Non è occorrente il bonifico parlante. Sono pertanto ammessi:

  • assegni postali, bancari e circolari, purché non trasferibili;
  • le carte di debito;
  • i bonifici postali o bancari;
  • le carte di credito.

Detrazione fiscale fino al 110% per l’eliminazione barriere architettoniche: come fare?

Come beneficiare della detrazione fiscale fino al 110% per l’eliminazione delle barriere architettoniche? Ecco tutto ciò che c’è da sapere sugli interventi che prevedono la detrazione fiscale sull’abbattimento delle barriere architettoniche. Deve considerarsi che, da giugno del 2021, a tal fine si può utilizzare anche il sisma bonus. Il beneficio fiscale, dunque, va verificato in presenza di superbonus 110% o nei limiti del bonus casa e sisma o, infine, come interventi trainanti.

Detrazione fiscale spese per eliminare barriere architettoniche: dove vanno collocate nel modello 730?

Nel modello 730 di dichiarazione dei redditi le spese per i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche vanno collocate nella colonna 2 dei righi E 41, E 42 ed E 43. È necessario utilizzare il codice “20”. L’agevolazione fiscale del 110% si può ottenere per i lavori eseguiti a partire dal 1° gennaio 2021 congiuntamente ad almeno un lavoro trainante dell’ecobonus. In tal caso, dunque, rientrano nella detrazione fiscale del super ecobonus pari al 110%. In particolare, il Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) fa riferimento, alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 16 bis, ai lavori per abbattimento le barriere architettoniche nei quali rientrano anche montacarichi e ascensori e alla realizzazione di qualsiasi strumento, anche di robotica e di tecnologia avanzata, che permetta la mobilità esterna ed interna alle abitazioni alle persone portatrici di handicap. Queste ultime sono definite, in base alla situazione di gravità, dal comma 3, dell’articolo 3, della legge numero 104 del 1992.

Super bonus 110% su interventi di eliminazione delle barriere architettoniche: a quali condizioni?

Peraltro, per i lavori a decorrere dal 1° giugno del 2021, si può utilizzare il superbonus con detrazione fiscale del 110% anche per gli interventi congiunti con il super sisma bonus 110%. L’operazione è possibile anche nel caso del sisma bonus acquisti. L’allargamento dei lavori di rimozione delle barriere architettoniche al perimetro del superbonus 110% opera anche a favore di persone ultrasessantacinquenni. Non vi è, come nel caso della detrazione ordinaria del 50% dell’abbattimento delle barriere architettoniche, alcuna limitazione dei contribuenti all’accesso del superbonus 110%. Le stesse limitazioni non persistono nemmeno in assenza di un inquilino o di un condomino con disabilità.

Limiti di spesa per gli interventi di superbonus 110% per l’eliminazione delle barriere architettoniche

I tetti di spesa del superbonus per i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche trainati dal superbonus, sono uguali a quelli previsti per i lavori del bonus ristrutturazione. Questi ultimi sono disciplinati dall’articolo 16 bis del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir). Concorrono al tetto di spesa anche eventuali costi sostenuti per svolgere lavori antisismici, sia nel bonus ordinario che nel super sisma bonus. Il contribuente può aver fatto svolgere i lavori anche gli anni prima, a meno che non si tratti di lavori autonomi. Ossia di interventi che non costituiscano il mero proseguimento di interventi precedenti. L’ammissione alla detrazione di questi lavori è suscettibile di verifica dei costi ammissibili nei limiti fissati annualmente.

Abbattimento delle barriere architettoniche, limite di spesa se trainato dal super ecobonus

Quindi, i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche trainati dal super ecobonus hanno il tetto di spesa:

  • di 96 mila euro maggiorato dei tetti di spesa previsti per ognuno degli interventi rientranti nei lavori trainanti eco;
  • di soli 96 mila euro nel caso in cui l’abbattimento delle barriere architettoniche è trainato dal super sisma bonus. Tale limite sussiste anche nel caso di interventi antisismici.

Tetti di spessa di 96 mila euro di parti comuni di un edificio e singoli unità abitative

Il tetto di spesa di 96 mila euro sussiste anche per le unità abitative e per le relative pertinenza, anche se l’accatastamento sia avvenuto separatamente. I riferimenti normativi si ritrovano nelle circolari dell’Agenzia delle entrate:

  • numero 121 del 19988, paragrafo 2.6;
  • numero 7/E del 2018 da pagina 221.

La detrazione fiscale per l’abbattimento delle barriere architettoniche deve essere goduta autonomamente dai proprietari delle unità abitative di un edificio per le parti comuni. Lo stesso vale anche per il solo proprietario dell’intero immobile (fino a quattro unità abitative).

Quando la detrazione fiscale per i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche prevede il tetto di 192 mila euro di spesa?

Il tetto di spesa per la detrazione fiscale inerente i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche può salire fino a 192 mila euro nel caso in cui:

  • si tratti di interventi nelle parti comuni di un edificio e sulle singole unità immobiliari;
  • 96 mila euro è il tetto per gli interventi interessanti le parti comuni dell’edificio;
  • ulteriori 96 mila euro è il tetto per i lavori interessanti la singola unità immobiliare.

Dunque, se in un condominio viene installato un montacarichi e un contribuente fa degli interventi anche all’interno della propria unità immobiliare di abbattimento delle barriere architettoniche, il superbonus è goduto nei due tetti di spesa di 96 mila euro:

  • per gli interventi delle parti comuni del condominio per la porzione di detrazione fiscale di spettanza di ciascun proprietario di unità abitative;
  • sui lavori interessanti la propria unità abitativa.

Interventi trainanti del superbonus 110% per l’abbattimento delle barriere architettoniche: quali detrazioni fiscali?

Da ultimo, la detrazione fiscale per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche spettano nella percentuale del 110% anche per i lavori trainati al 110%. Gli interventi trainanti del super ecobonus sono quelli previsti:

  • dai codici della sezione IV da 30 a 33;
  • spese nel super sisma bonus sostenute dal 1° giugno 2021 per i codici 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

Lavori di abbattimento delle barriere architettoniche su edifici protetti da regolamenti urbanistici, edilizi e ambientali

Cosa avviene per i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche su edifici protetti da vincoli culturali e del paesaggio, o da regolamenti urbanistici, ambientali o edilizi? In tal caso la detrazione fiscale del superbonus 110% si applica anche se i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche non rientrano tra i lavori trainanti del super ecobonus. Tuttavia, per l’ammissibilità di tali lavori è necessario rispettare:

  • i requisiti tecnici elencati dal decreto del 6 agosto 2020 del ministero per lo Sviluppo Economico (Mise);
  • gli aumenti delle classi energetiche di cui il comma 2 dell’articolo 119 del Dl numero 34 del 2020.

Sisma bonus e superbonus 110%, come ottenere la detrazione fiscale?

Come si ottiene la detrazione fiscale dal sisma bonus ordinario e dal superbonus 110% mediante la compilazione del modello 730 di dichiarazione dei redditi? È importante la giusta collocazione nel modello e la presentazione delle varie asseverazioni che attestino la riduzione del rischio sismico e la congruità dei costi sostenute. Inoltre, è necessario sottolineare che l’agevolazione può essere goduta in vari modi:

  • come sisma bonus ordinario;
  • detrazione del 110% mediante superbonus;
  • in abbinamento al bonus facciate su spese effettuate chiaramente differenti;
  • superbonus 110% esteso agli interventi sulla facciata in completamento dei lavori di riduzioni del rischio sismico.

Sisma bonus, dove si colloca nel modello 730?

La collocazione del sisma bonus nel modello 730 di dichiarazione dei redditi è ai righi E 41, E 42 ed E 43. Tale detrazione fiscale vale anche per le seguenti tipologie di lavori:

  • lavori di riduzione del rischio sismico effettuati anche sulle facciate;
  • superbonus 110% sisma e bonus facciate con differente contabilizzazione delle relative spese e nel rispetto delle regole di detrazioni secondo quanto prevede la risposta all’interpello dell’Agenzia delle entrate numero 538 del 2020;
  • applicazione del bonus facciate in relazione al super sisma bonus 110% purché i lavori alla facciata completino quelli di riduzione del rischio sismico.

Superbonus 110% riduzione rischio sismico e bonus facciate, come si applica la detrazione?

Dunque, il super sisma bonus con detrazione fiscale del 110% e tetto di spesa fissato a 96 mila euro, si applica anche ai costi sostenuti rientranti negli interventi edilizi occorrenti per completare la ristrutturazione. In questo ambito rientrano anche gli interventi effettuati sulle facciate degli edifici. Nel caso in cui le due tipologie di interventi (super sisma bonus 110% e lavori sulla facciata) risultino indipendenti e non di completamento, il bonus facciate si applica con detrazione fiscale del 90% per le spese sostenute nell’anno di imposta 2021 (60% per i lavori a decorrere dal 1° gennaio 2022). In tal caso le spese risultano autonome l’una rispetto all’altra e seguono una contabilità differente.

Bonus sisma, quali sono le asseverazioni necessarie?

In merito alle asseverazioni occorrenti per i lavori rientranti nel bonus sisma, sono due in particolare i documenti da disporre. Il primo è l’asseverazione tecnica dei lavori; il secondo è l’attestazione sulla congruità delle spese sostenute per l’intervento stesso. Nel primo caso, l’asseverazione tecnica dei lavori consiste nella presentazione di un primo documento, l’allegato B, e di un secondo documento. Quest’ultimo riguarda la riduzione tecnica del rischio sismico. Tale documento è previsto dal decreto del ministero delle Infrastrutture numero 58 del 17 febbraio 2017. Il provvedimento è stato modificato dal decreto ministeriale numero 329 del 6 agosto 2020.

Asseverazioni sismabonus ordinario e superbonus 110% per i lavori di riduzioni rischio sismico: quali sono?

Le stesse asseverazioni tecniche devono essere effettuate anche per il sismabonus ordinario, che non permette la detrazione del 110% come per il superbonus. Per quest’ultimo, tuttavia, la riduzione del rischio sismico non deve essere di 1 o di 2 classi come invece richiesto al sisma bonus ordinario secondo la spiegazione fornita dall’Agenzia delle entrate nella circolare 24/E del 2020. La certificazione di riduzione del rischio sismico è già contenuta nell’allegato B relativa all’Attestazione preventiva del progettista; nell’allegato B 1, relativo al direttore degli interventi; e nell’allegato B 2, quello del collaudatore statico.

Asseverazione di congruità dei costi del bonus sisma: come si procede?

In merito alla seconda asseverazione, quella di congruità delle spese sostenuti agli interventi rientranti nel bonus sisma e superbonus 110%, è necessario rifarsi al decreto del ministero dei trasporti numero 28 del 2017. La certificazione di congruità delle spese è esclusa solo per il sisma bonus acquisti. L’asseverazione di congruità dei costi sostenuti si trova già nell’allegato 1 relativo allo stato di avanzamento dei lavori (Sal); nell’allegato B, ovvero sull’attestazione preventiva del progettista; e nell’allegato B 1 del direttore degli interventi.

Quali asseverazioni dei lavori del superbonus e bonus sisma devono essere inviate all’Enea?

Le uniche asseverazioni tecniche di riduzione del rischio sismico e di congruità dei costi sostenuti che vanno inviati all’Enea riguardano i lavori di efficientamento energetico con detrazione fiscale del 110%. Maggiori informazioni sono disponibili nella guida realizzata dall’Agenzia delle entrate sul 110% del 24 luglio 2020. Per gli altri interventi sopra trattati, non va inoltrata copia delle asseverazioni all’Enea. È invece previsto che le asseverazioni siano presentate allo Sportello unico per l’Edilizia (Sue) di competenza territoriale. Lo stabilisce il decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001 all’articolo 5. Maggiori dettagli sono disponibili nel decreto dell’Agenzia delle entrate numero 35873 dello scorso mese di febbraio.

Scontrino parlante farmacia: qual è il significato delle abbreviazioni?

Come si legge lo scontrino parlante della farmacia necessario per la detrazione delle spese sanitarie in fase di dichiarazione dei redditi? Chi acquista farmaci, ai fini della detrazione fiscale, deve accertarsi di documentarne le relative spese attraverso la fattura oppure lo scontrino cosiddetto “parlante”. In questi documenti si deve riportare:

Se manca il codice fiscale di chi provvede all’acquisto, non si può procedere con la detrazione fiscale della relativa spesa. E non è possibile sanare la mancanza del codice fiscale in un momento successivo all’emissione.

Quali spese sanitarie si possono effettuare in farmacia ed essere detratti fiscalmente?

Gli acquisti che si possono effettuare in farmacia e che sono ammessi alla detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi comprendono:

  • i farmaci, compresi quelli omeopatici;
  • le prestazioni galeniche, ovvero i preparati della farmacia. Il  documento di vendita oppure lo scontrino parlante deve riportarne la quantità;
  • i dispositivi medici, come siringhe, cerotti, test autodiagnostici, gel lubrificanti, provette e saturimetri. Il documento di vendita deve specificare la quantità dei prodotti comprati, la marcatura “CE” e il regolamento comunitario 2017/746 o 2017/745. In alternativa la direttiva comunitaria (90/385/CEE, 93/42/Cee o 98/79/Ce);
  • il ticket, se previsto, a favore di chi compra se la Regione contribuisce alla spesa sanitaria. Non è occorrente conservare la ricetta del dottore.

Spese sanitarie: qual è il significato delle abbreviazioni sugli scontrini della farmacia?

Ecco dunque che negli scontrini parlanti emessi dalla farmacia sono presenti delle abbreviazioni a seconda della tipologia di spesa. Per i medicinali di fascia “A”, con erogazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale (Ssn), il contribuente non paga nulla o, in alternativa, paga semplicemente il ticket o una quota del prezzo nel caso in cui rifiuti la sostituzione con un farmaco generico. In tal caso, non occorre indicare la qualità e la natura dei farmaci acquistati. Nello scontrino si trovano normalmente le abbreviazioni “Tkt” e “Tick”.

Farmaci dispensati con spesa a carico del contribuenti e di fascia ‘C’: cosa sono e quali abbreviazioni si trovano sullo scontrino?

Nel caso di spese dispensate con costo a carico del contribuente (come farmaci, medicinali, etici, fascia “A”, classe “A”, generici, equivalenti), nello scontrino parlante si trova il numero di Aic. Si tratta di un codice identificativo dei medicinali ad uso umano riportante un numero attribuito dall’Agenzia Italiana del Farmaco all’atto dell’autorizzazione dell’immissione in commercio in Italia. Le abbreviazioni che si possono riscontrare sullo scontrino sono “F.co”, Fco”, “Med.”, “Med.le”, “Gen”, “Equiv.” e “Cl. A”. Per i medicinali di fascia “C”, che necessitano della prescrizione del medico, l’acquisto è a carico del cittadino che presenta in farmacia la ricetta bianca. Si tratta di farmaci, medicinali, fascia “C”, classe “C”, etici, generici ed equivalenti. Nello scontrino è presente il codice Aic. Le abbreviazioni che si possono trovare sono: “F.co”, Fco”, “Med.”, “Med.le”, “Gen”, “Equiv.” e “Cl. C”.

Codici sullo scontrino per i medicinali di libera vendita: quali sono?

Tre le tipologie di spesa per i medicinali di libera vendita:

  • medicinali di fascia “C” che non necessitano della prescrizione (“Sop”);
  • medicine di fascia “C bis”, indicati con “Otc” o medicine da banco o di automedicazione;
  • i medicinali equivalenti o generici, che non necessitano della prescrizione del medico.

La natura di queste spese riguarda i farmaci, i medicinali, la fascia “C bis”, i generici, gli equivalenti e l’automedicazione. Nello scontrino è riportato il codice Aic. Le sigle che possono trovarsi nello scontrino parlante sono: “F.co”, Fco”, “Med.”, “Med.le”, “Gen”, “Equiv.” “Otc” e “Automed”.

Medicine omeopatiche, veterinarie e preparazioni galeniche: cosa è riportato sullo scontrino fiscale?

Per le medicine omeopatiche acquistate in farmacia (farmaci, medicinali e omeopatici), sullo scontrino è presente il numero identificativo univoco. Le sigle che riporta lo scontrino, in questo caso, sono: “F.co”, Fco”, “Med.”, “Med.le” e “Omeo”. Le preparazioni geleniche sono considerate farmaci e medicinali. Sullo scontrino la qualità è descritta come “preparazione galenica”, “galenico”, “magistrale” e “officinale”. Le sigle che possono trovarsi sono: “F.co”, Fco”, “Med.”, “Med.le”, “Galen”, “Gal.”, “Magist.” e “Officin”. I medicinali veterinari devono avere tra le indicazioni il codice Aic. Si tratta di medicinali con natura corrispondente a “veterinaria”, “farmaco veterinario” e “medicinale veterinario”. I relativi codici che si possono trovare sullo scontrino sono: “F.co”, Fco”, “Med.”, “Med.le”, “Vet”, “Fco Vet.” e “Med Vet”.

Acquisti di farmaci on line: quali sono le informazioni necessarie?

Per i farmaci acquistati on line, solo dai siti autorizzati dal ministero della Salute, sono previste le stesse informazioni degli acquisti effettuati nelle farmacie. Tuttavia, non sono presenti ancora dei chiarimenti in merito alla possibilità il documento commerciale non fiscale al posto dello scontrino o della fattura.

Acquisto in farmacia di dispositivi medici di utilizzo comune, come mascherine, provette, apparecchi acustici: ecco le indicazioni

Per l’acquisto in farmacia di dispositivi medici di utilizzo comune si fa riferimento alla circolare numero 20 del 2021. Si tratta di bende, cerotti, siringhe, apparecchi acustici, mascherine chirurgiche, provette per feci o per urine, termometri e test di autodiagnosi. In questo caso, per la detrazione fiscale è sufficiente lo scontrino e la prova della marcatura “Ce”. La natura degli acquisti riguarda i dispositivi medici, i dispositivi diagnostici in vitro e gli impiantabili attivi con codice “Ad”. Il documento commerciale deve descrivere il prodotto, contenere la dicitura “marcatura Ce” e il numero del Regolamento o della direttiva Ue di riferimento. I codici che si potranno trovare sullo scontrino sono: Codice “Ad” o “PI” di trasmissione al sistema della Tessera sanitaria (“Ts”) oppure “D. Med”, “Disp. Med”, “Md”, “Diagn. Vitr. Ivd”, “DMm”, “Direttiva 93/42/Cee”, “Direttiva 98/79/Ce”, “Disp. Articolo 15, comma 2 del Dl 18-2020”, “Direttiva 90/385/Cee”, “Dlgs 46/97”.

Dispositivi medici per diagnosticare il Covid, test sierologici,  e tamponi rapidi: quali abbreviazioni sullo scontrino?

Per i dispositivi medici ai fini di diagnosticare il Covid come test sierologici e tamponi rapidi è sufficiente lo scontrino per la detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi, insieme alla marcatura “Ce” sul dispositivo se non fosse presente sullo scontrino. La natura dei dispositivi è medica e in vitro. Il prodotto acquistato deve riportare la descrizione in chiaro come ad esempio “Test diagnostico Covid-19”, insieme alla marcatura “Ce” e al numero della direttiva europea al quale si riferisce. I codici che si potranno trovare sullo scontrino sono: Codice “Ad” o “PI” di trasmissione al sistema della Tessera sanitaria (“Ts”) oppure “D. Med”, “Disp. Med”, “Md”, “Diagn. Vitr. Ivd”, “DMm”, “Direttiva 93/42/Cee”, “Direttiva 98/79/Ce”, “Disp. Articolo 15, comma 2 del Dl 18-2020”, “Direttiva 90/385/Cee”, “Dlgs 46/97”.

Altri dispositivi medici: quali diciture sullo scontrino?

Per gli altri dispositivi medici è necessario conservare la prova della natura del dispositivo e la marcatura “Ce”. Si tratta di dispositivi medici classificati in questo modo, dispositivi in vitro, dispositivi impiantabili attivi o su misura con codice “PI”. Il prodotto acquistato deve riportare la descrizione in chiaro, insieme alla marcatura “Ce” e al numero della direttiva europea al quale si riferisce. I codici che si potranno trovare sullo scontrino sono: Codice “Ad” o “PI” di trasmissione al sistema della Tessera sanitaria (“Ts”) oppure “D. Med”, “Disp. Med”, “Md”, “Diagn. Vitr. Ivd”, “DMm”, “Direttiva 93/42/Cee”, “Direttiva 98/79/Ce”, “Disp. Articolo 15, comma 2 del Dl 18-2020”, “Direttiva 90/385/Cee”, “Dlgs 46/97”.

Acquisti di servizi in farmacia relativi al noleggi di apparecchiature e refertazioni: quali sono le indicazioni?

L’acquisto in farmacia può riguardare anche i servizi come, ad esempio:

  • la messa a disposizione di operatori socio-sanitari;
  • il noleggio di apparecchiature medicali;
  • i test diagnostici;
  • le refertazioni.

In tutti questi casi, ai fini della detrazione fiscale, è necessaria la descrizione del tipo di servizio sanitario che viene messo a disposizione della farmacia. Sono ammesse le abbreviazioni sul documento commerciale a patto che risultino di facile comprensione.

Assicurazione polizze vita, infortuni e rischio calamità: quale detrazione spetta nel 730?

Qual è la detrazione fiscale che spetta sulle assicurazioni di polizze vita, rischio infortuni e rischio calamità per gli immobili in sede di dichiarazione dei redditi? Si tratta della detrazione del 19% dei premi pagati alle assicurazioni sulla vita e contro gli eventuali infortuni, oppure per il rischio calamità di immobili adibiti ad utilizzo abitativo . La disciplina relativa alle detrazioni sul modello 730 dei contribuenti segue specifiche regole. Una prima grande distinzione dei contratti assicurativi per il rischio morte e infortuni riguarda quelli stipulati (o rinnovati) entro la fine del 2000 e quelli stipulati (o rinnovati) a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Detrazione fiscale del 19% sui premi assicurativi vita e infortuni: distinzione dei contratti

La prima tipologia di contratti assicurativi di polizze vita o contro gli infortuni riguarda quelli stipulati (o rinnovati) entro il 31 dicembre del 2000. Si tratta delle detrazioni sui premi di contratti di durata eccedente i 5 anni, anche se stipulati con compagnie estere o i cui premi siano stati versati all’estero. I contratti stipulati o rinnovati successivamente al 31 dicembre 2000 trovano diversa disciplina per i premi versati alle assicurazioni. Tali contratti hanno per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (per almeno il 5%) contemplando tutte le cause possibili.

Come si calcola la detrazione fiscale del 19% sui contratti assicurativi vita e infortuni?

Il calcolo della detrazione del 19% sui contratti assicurativi vita e infortuni va fatto su un ammontare totale dei premi versati nel periodo di imposta pari a 530 euro. Tale limite sussiste anche nel caso in cui si siano stipulati più contratti. L’ammontare totale della detrazione può essere elevato a 750 euro nel caso in cui i contratti siano stipulati per coprire il rischio di morte di persone aventi disabilità grave.

Contratti assicurativi causa morte per persone con disabilità grave: come deve essere accertata?

A tal proposito, le casistiche sono disciplinate dal comma 3, dell’articolo 3, della legge numero 104 del 1992. La disabilità grave deve essere accertata dall’unità sanitaria locale e dalle commissioni mediche incaricate. L’accertamento, inoltre, deve essere integrato dall’esame di un operatore sociale e di un esperto in servizio presso l’unità sanitaria locale. Il codice di spesa per i premi relativi a questa tipologia di assicurazione è “38”.

Come vanno compilati i campi del modello 730 per la dichiarazione dei redditi dei premi assicurativi vita e infortuni?

Nel modello 730 di dichiarazione dei redditi, in linea generale, deve essere utilizzato il codice di spesa “36” da immettere ai righi E 8, E 9 ed E 10 del quadro E del 730. In questi righi dovranno essere indicati i premi assicurativi versati nell’anno di imposta 2021 per la dichiarazione dei redditi del 2022. Il codice “39” deve essere utilizzato, invece, nel caso di premi assicurativi a copertura dei rischi di persone non autosufficienti.

Ecco i codici da utilizzare nel quadro E del modello 730 per la detrazione dei premi assicurativi

Si beneficia della detrazione fiscale nel modello 730 nel caso in cui la compagnia di assicurazioni non possa recedere dal contratto. L’ammontare complessivo massimo sul quale va calcolata la detrazione fiscale è pari a 1.291,14 euro, al netto dei premi relativi alle assicurazioni:

  • per il rischio di morte o di invalidità permanente (per i quali va utilizzato il codice “36”);
  • per le assicurazioni aventi ad oggetto la tutela delle persone con disabilità grave (il codice da utilizzare è il “38”).

Quale codice va utilizzato nel modello 730 per i premi assicurativi aventi ad oggetto il rischio di eventi calamitosi?

La polizza assicurativa può avere ad oggetto anche eventi calamitosi e, dunque, la tutela di unità immobiliari ad uso abitativo. In questo caso, l’assicurazione tutela gli immobili per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2018. Vi rientrano anche i contratti stipulati precedentemente, ma rinnovati prima di tale data alle medesime condizioni. Per la detrazione nel modello 730 di dichiarazione dei redditi il contribuente deve utilizzare il codice “43”. Non si può procedere con la detrazione se il contratto assicurativa ha per oggetto la sola pertinenza.

Premi assicurativi contro rischi di calamità degli immobili abitativi: quando la detrazione fiscale è del 90%?

Per questa tipologia di premi assicurativi è prevista la detrazione fiscale del 90% di quanto versato nell’anno di imposta per la copertura dei rischi legati a eventi calamitosi. La polizza assicurativa deve essere stata stipulata contestualmente alla cessione a una compagnia assicurativa del credito di imposta derivante da lavori rientranti nel sisma bonus. In questo caso, nel modello 730 di dichiarazione dei redditi va utilizzato il codice “81”.

Come si compila il modello 730 per i premi assicurativi?

In linea generale, nella compilazione del quadro E del modello 730 di dichiarazione dei redditi, il contribuente deve prestare attenzione ai premi inseriti nella Certificazione unica dell’anno in corso. In particolare, nella Certificazione unica, il contribuente deve prestare attenzione ai punti:

  • 341;
  • 342;
  • 343;
  • 344;
  • 345;
  • 346;
  • 347;
  • 348;
  • 349;
  • 350;
  • 351;
  • 352.

I codici che risulteranno riportati a questi punti possono essere: “36”; “39”; “43”; “81”.

Detraibilità dei premi assicurativi nella dichiarazione dei redditi: i limiti di reddito

Ulteriore raccomandazione per la detrazione dei premi assicurativi deriva dal livello del reddito dichiarato. La detrazione del 19% dei premi assicurativi è al 100% nel caso in cui si tratti di redditi complessivi fino a 120 mila euro. Tale detrazione scende fino ad azzerarsi per i redditi superiori e fino al limite di 240 mila euro. Infine, per essere detraibili i premi devono essere stati versati con metodi di pagamento tracciabili.

Deducibilità contributi colf e badanti: come procedere nel modello 730?

Come procedere con la deducibilità e la detraibilità dei contributi a favore di colf e badanti e, in generale, dei lavoratori domestici per i relativi oneri nella dichiarazione dei redditi? Con la presentazione del modello 730 le famiglie datrici di lavoro hanno la possibilità di dedurre, e dunque di recuperare, una parte delle spese sostenute per i contributi previdenziali versati a favore dei lavoratori domestici e degli addetti all’assistenza personale. L’operazione prevede sia la deduzione che la detrazione Irpef.

Contributi previdenziali a favore di colf e badanti, le famiglie possono recuperarne una parte

Le famiglie datrici di lavoro, infatti, possono diminuire il reddito imponibile ai fini del calcolo dell’Irpef dovuta mediante la deduzione dei contributi previdenziali pagati nell’anno di imposta. Le categorie di lavoratori domestici per i quali normalmente si versano i contributi sono rappresentate da colf, badanti, baby-sitter e personale che assiste le persone anziane.

Dove sono riportati nel modello 730 di dichiarazione dei redditi i contributi previdenziali a colf e badanti?

I datori di lavoro devono iscrivere i contributi previdenziali nel rigo E 23 del modello 730. La quota limite dei contributi che si possono portare in deduzione è pari a 1.549,37 euro. Invece, non si possono detrarre i contributi che sono stati rimborsati dal datore di lavoro. Tali contributi sono riportati nella Certificazione unica ai punti che vanno dal 701 al 706.

Contributi previdenziali a lavoratori domestici per l’assistenza personale di persone non autosufficienti: la disciplina

Particolare disciplina spetta nel caso di lavoratori domestici addetti all’assistenza personale di persone non autosufficienti. Si tratta di lavoratori domestici che si occupano di persone che non possono compiere le normali attività quotidiane, siano esse lo stesso contribuente che uno o più familiari, come ad esempio i genitori o il coniuge. In questo caso, la deducibilità è assicurata anche se si tratta di assistenza di persone non a carico fiscalmente.

Come procedere con la detrazione fiscale dei contributi ai lavoratori domestici addetti alla cura di persone non autosufficienti?

I datori di lavoro devono iscrivere i contributi previdenziali nel rigo E 8 o E 10 con il codice di spesa “15” del modello 730. Per questa tipologia di lavoro domestico si può procedere alla detrazione del 19% su una spesa limite di 2.100. Chi sostiene il costo dei contributi non deve avere un reddito eccedente i 40 mila euro. Tale livello di reddito deve essere considerato singolarmente, indipendentemente dal numero delle persone alle quali spetta l’assistenza. Se i costi sono sostenuti da più persone, il limite deve essere ripartito.

Assistenza personale di persone non autosufficienti: quali sono le condizioni per la detrazione fiscale del 19%?

Per la detrazione fiscale del 19% dei contributi versati a favore dei lavoratori domestici che si prendono cura di persone non autosufficiente è necessario che:

  • lo stato di non autosufficienza abbia relativa certificazione medica;
  • le persone non autosufficienti abbiano bisogno della sorveglianza continua;
  • oppure, in alternativa, le persone non autosufficienti non possano svolgere attività come assunzioni di alimenti, provvedere personalmente all’igiene personale o agli alimenti, deambulare o indossare gli indumenti.

Assistenza personale per servizi resi da case di riposo, di cura, da cooperative o da lavoratori interinali

La detrazione fiscale spetta anche se le prestazioni sono svolte dalle case di riposo, di cura o dalle cooperative. È necessario documentare le spese con l’indicazione dei dati anagrafici e del codice fiscale del soggetto che effettua i pagamenti. Nel caso in cui il servizio sia svolto da case di riposo o di cura, è necessario separare le spese per l’assistenza dalle altre tipologie di spese per prestazioni fornite. Se il servizio viene svolto da una cooperativa, deve essere inserita la natura del servizio stesso. Per i lavoratori interinali, si deve specificare la qualifica contrattuale.

Come compilare il modello 730 per le spese di assistenza?

Ai fini della compilazione del modello 730 devono essere inserite le spese già detratte dal datore di lavoro. Tali spese risultano nella Certificazione unica, ai punti che vanno dal 341 al 352. Il codice spesa è “15”. Non devono essere inserite, invece, quelle spese che il datore di lavoro ha già rimborsato come sostituzioni delle retribuzioni premiali. Il contribuente può procedere con la detrazione fiscale della parte a lui a carico.

Deducibilità dei contributi previdenziali anche per i familiari a carico e fondo pensione: come procedere?

Come procedere con la deducibilità dei contributi previdenziali versati per se stessi o a favore di familiari a carico nel modello 730 della dichiarazione dei redditi? Ci si riferisce sia ai contributi obbligatori che a quelli volontari. Tra questi ultimi sono inclusi anche i contributi di adesione ai fondi pensione che si possono dedurre dal reddito totale ai fini dell’Irpef. Leggiamo dunque quali sono le regole da seguire in sede di dichiarazione dei redditi, quali sono i limiti della deducibilità dei contributi e le condizioni affinché possano essere dedotti da quanto versato a favore dei familiari a carico.

Contributi previdenziali per i familiari a carico: come riportarli nel modello 730 per la dichiarazione dei redditi?

Per la deducibilità dei contributi previdenziali versati per se stessi o a favore dei familiari a carico si utilizza la Sezione II del quota E del modello 730, ai fini della dichiarazione dei redditi. In questa sezione, infatti, si possono iscrivere le spese e gli oneri ai quali si è fatto fronte durante l’anno di imposta. La condizione essenziale per la detraibilità è quella che prevede che i contributi non siano già stati inseriti dal datore di lavoro per determinare il reddito da lavoro dipendente o il reddito assimilato.

Quando è il datore di lavoro a procedere con la deducibilità dei contributi previdenziali?

In quest’ultimo caso, è il datore di lavoro a procedere con la deducibilità dei contributi previdenziali dal reddito imponibile. Le informazioni sulla deducibilità si possono leggere sulla Certificazione unica. Spetta, dunque, al contribuente procedere con una verifica della correttezza degli importi portati a deduzione rispetto agli ammontari riportati nel modello 730.

Contributi della previdenza obbligatoria e deducibilità nella dichiarazione dei redditi

Se si tratta di contributi della previdenza obbligatoria, si procede con la sottrazione dal reddito complessivo dell’importo dei contributi previdenziali obbligatori oppure volontari, versati alle varie gestioni previdenziali. La sottrazione può essere fatta fino alla concorrenza del reddito totale e anche a favore dei familiari a carico.

Familiari a carico, qual è il limite del reddito per procedere con la deduzione dei contributi?

Peraltro, sono considerati a carico (e dunque si può procedere alla deduzione dei contributi previdenziali versati a loro favore) i familiari che abbiano:

  • un reddito che non eccede i 2.840,51 euro;
  • i figli entro l’età di 24 anni che non abbiano un reddito eccedente i 4 mila euro.

Come si procede con la deduzione nel modello 730 di dichiarazione dei redditi dei contributi obbligatori versati per i familiari a carico?

Per procedere con la deduzione dei contributi obbligatori versati a favore dei familiari a carico si deve far riferimento alla Sezione II del modello 730, nel quadro E e al rigo 21. Anche in questo caso, è necessario che i contributi, volontari od obbligatori, non siano stati già dedotti dal datore di lavoro. In tale situazione, la verifica deve essere fatta confrontando quanto riportato nel modello 730 con il punto 431 della Certificazione unica. La verifica, pertanto, deve mirare a confrontare gli importi relativi a questa tipologia di oneri e ai corrispondenti importi.

Contributi volontari versati alla gestione previdenziale: quali sono e come procedere con la deducibilità?

Accanto ai contributi obbligatori versati alla gestione previdenziale, si possono dedurre anche quelli volontari. Si tratta, in particolare, dei contributi versati in via facoltativa alla gestione alla quale si appartiene e in ottica di ricongiunzione di periodi contributivi. Ma si applicano le stesse regole anche per i versamenti occorrenti per il riscatto della laurea, sia ai fini delle future pensioni che per la buonuscita. E, inoltre, nel caso di contributi versati per scelta volontaria. Rientrano tra i versamenti facoltativi anche i contributi versati dal coniuge superstite e intestati al coniuge defunto. In questo caso, si provvede a proseguire nella contribuzione a favore di eredi che possano beneficiare di trattamenti di pensione.

Quali sono i contributi previdenziali che non possono essere dedotti dalla dichiarazione dei redditi?

Non possono essere dedotti dalla dichiarazione dei redditi i seguenti contributi previdenziali:

  • importi versati all’Inps per richiedere l’abolizione del divieto di cumulo tra redditi da lavoro e pensioni di anzianità (ad esempio, quota 100 o quota 102);
  • somme versate all’Inps per regolarizzare periodi contributivi pregressi;
  • importi versati all’Inps per le sanzioni e i relativi interessi moratori dovuti per aver violato il versamento dei contributi.

Come dedurre i contributi versati al fondo pensione nella dichiarazione dei redditi?

Analogamente ai contributi obbligatori e facoltativi ai fini previdenziali, dalla dichiarazione dei redditi si possono dedurre anche i contributi versati al fondo pensione in vista della previdenza complementare. Relativamente a questa tipologia di contributi, e a differenza dei contributi obbligatori e facoltativi, il contribuente può non compilare il quadro E del modello 730 nel caso in cui non abbia contribuzione da far valere ai fini della dichiarazione dei redditi. Questa situazione si può verificare nel caso in cui mancano ulteriori contributi o premi non dedotti inerenti la previdenza complementare. In questo caso, nella Certificazione unica, al punto 413, non è riportato alcun importo.

Previdenza complementare, qual è il limite di deduzione dei contributi?

Invece, nel caso in cui il contribuente abbia pagato dei contributi alla previdenza complementare senza l’intermediazione del sostituto di imposta, risulta necessario compilare i campi del modello 730 relativi al quadro E. Il limite della deducibilità dei contributi versati al fondo pensione è di 5.174,57 euro. Nel caso in cui i contributi sono versati al fondo pensione per il tramite del sostituto di imposta, i relativi importi si ritrovano nel quadro E al rigo E 27. Il confronto si può fare con gli importi inseriti nella Certificazione unica, ai punti 412 e 413. In questo caso, i due campi si popolano se è stato riportato il codice “1” al punto 411. Infine, nel caso in cui i contributi sono stati pagati al fondo pensione senza ricorrere al sostituto di imposta, è il contribuente stesso a dover indicare l’importo dei versamenti e la relativa deducibilità.