Prima casa under 36, come inserire il bonus nella dichiarazione dei redditi?

Con la dichiarazione dei redditi di quest’anno debutta l’agevolazione prevista per la prima casa dei soggetti under 36 nel modello 730 e in quello delle Persone fisiche. Il bonus spettante va inserito nel rigo G8 della sesta sezione del quadro relativo ai crediti di imposta, ovvero quello G. Nel modello Persone fisiche deve essere utilizzato il rigo CR 13. A beneficiarne saranno i giovani che, nello scorso anno, hanno maturato il credito di imposta perché hanno comprato la prima casa. Condizione essenziale per utilizzare il bonus è che l’acquisto della casa sia soggetto a Iva.

Bonus prima casa giovani under 36: a chi spetta?

Il bonus sull’acquisto della prima casa dei giovani under 36 spetta ai soggetti che non hanno ancora compiuto l’età di 36 anni durante l’anno in cui sia avvenuto l’acquisto stesso. Inoltre, è previsto che l’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) della famiglia non ecceda il tetto di 40 mila euro all’anno.

Quali agevolazioni sono previste per il bonus prima casa giovani under 36?

Oltre al credito di imposta sull’Iva nel caso in cui l’acquisto della prima casa con il bonus under 36 sia soggetto all’imposta, la misura consente di beneficiare di altre agevolazioni. In particolare:

  • l’esenzione dal versamento delle imposte di registro, catastali e ipotecarie;
  • l’azzeramento delle medesime imposte per gli atti soggetti a Iva;
  • l’estensione dell’agevolazioni alle eventuali pertinenze all’immobile come, ad esempio, il box.

Agevolazione prima casa giovani under 36, il bonus sui mutui

Le agevolazioni sull’acquisto della prima casa dei giovani under 36, inoltre, prevedono l’esenzione dell’imposta sostitutiva sui mutui ottenuti per comprare, costruire o ristrutturare gli immobili a utilizzo abitativo. Il periodo temporale delle agevolazioni parte dal 26 maggio 2021 per arrivare al 31 dicembre 2022.

Bonus prima casa giovani under 36, come calcolare l’Isee?

Per ciò che concerne l’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee), il calcolo deve avvenire sui redditi prodotti e sul patrimonio posseduto nel secondo anno precedente rispetto alla presentazione della Dichiarazione sostitutiva Unica (Dsu) all’Inps. Il documento include i dati anagrafici, patrimoniali e di reddito per arrivare a stabilire la situazione economica del nucleo familiare che fa richiesta del bonus prima casa giovani under 36. Inoltre, l’Isee deve includere tutti i componenti della famiglia anagrafica al giorno in cui viene presentata la Dsu. Per i rogiti effettuati nel 2021, l’Isee di riferimento è quello dei redditi prodotti e dei patrimoni posseduti nell’anno 2019; per gli atti relativi all’anno in corso, l’Isee da considerare è quello dell’anno 2020.

Cosa fare per beneficiare del bonus prima casa giovani under 36?

I giovani under 36, nel momento in cui stipulano l’atto di acquisto della casa, per beneficiare delle agevolazioni devono dichiarare di possedere un Isee non eccedente l’importo di 40 mila euro. Per questo motivo, devono essere in possesso della relativa certificazione in corso di validità. È ammissibile la domanda del bonus per aver già provveduto alla richiesta prima dell’atto di compravendita o contestualmente alla stipula.

Come utilizzare il credito di imposta sull’Iva pagata per l’acquisto della prima casa dei giovani under 36?

L’aspetto più importante nella dichiarazione dei redditi è quello del credito di imposta maturato sull’Iva per l’acquisto della prima casa dei giovani under 36. Il credito di imposta maturato può essere usato a sottrazione delle imposte sui redditi, sugli atti e sulle denunce. Tali sottrazioni dovranno avvenire in data successiva a quella dell’acquisto della casa o mediante compensazione nel modello F24.

Bonus prima casa giovani under 36: come procedere sul modello 730?

Nel modello 730 utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi e nel modulo Redditi persone fisiche è compreso un rigo specifico per beneficiare del bonus sull’acquisto della prima casa per giovani under 36. In particolare:

  • nel modello redditi Persone fisiche dovrà essere utilizzato il rigo CR 13;
  • nel 730, invece, il rigo G8.

L’acquisto, ai fini della dichiarazione dei redditi del 2022, deve essere avvenuto nell’anno 2021. Infatti, nei due modelli non vi è alcun rigo relativo a operazioni di compravendita della casa ammissibili per la prima parte dell’anno 2022.

 

Sisma bonus acquisti, come comprare casa con il 110% di detrazione fiscale

Fino al 30 giugno 2022 si può comprare casa con il super sisma bonus acquisti beneficiando della detrazione fiscale del 110%. L’operazione risulta cumulabile anche con l’ecobonus fruito dalla singola impresa. A partire dal 1° luglio prossimo, invece, la percentuale di detrazione fiscale scende a quella prevista per il bonus ordinario. Ecco quali sono le regole da seguire per ottenere il maggior beneficio fiscale.

Super sisma bonus acquisiti, quali sono le scadenze della detrazione fiscale del 110%?

L’attuale disciplina consente di utilizzare il super sisma bonus acquisti con detrazione fiscale del 110% fino alla fine di giugno 2022. Per gli atti stipulati susseguentemente a questa data, e fino a tutto il 2024, si potrà utilizzare il sisma bonus acquisti ordinario, con detrazione fiscale dal 75% all’85% a seconda dei miglioramenti di sicurezza sismica prodotti con gli interventi. Nel caso in cui dovessero esserci interventi normativi di estensione della detrazione fiscale del 110%, si potrebbe arrivare a fissare la data di chiusura del beneficio del 110% al 31 dicembre 2022 con opere terminate almeno al 30% entro il 30 giugno 2022. Al momento si attendono eventuali chiarimenti dell’Agenzia delle entrate.

Super sisma bonus acquisti, conta l’ultimazione dei lavori dell’intero complesso immobiliare

Nel caso in cui l’impresa di costruzione abbia realizzato lavori di demolizione e di ricostruzione di un fabbricato immobiliare nello scorso anno, periodo nel quale due unità immobiliari sono state concluse e le altre da concludere entro giugno 2022, è necessario che l’ultimazione dei lavori riguardi l’intero complesso immobiliare oggetto di cessione per far valere il super sisma bonus acquisti. L’acquirente dell’immobile oggetto di compravendita beneficia della detrazione fiscale nell’anno 2022 (anno di completamento dell’intero fabbricato) e non nel 2021, anno nel quale eventualmente aveva stipulato il rogito di acquisto.

Quali sono le regole per poter beneficiare del super sisma bonus acquisti al 110% di detrazione fiscale?

Alle attuali regole del super sisma bonus 110%, gli acquisti devono riguardare le unità immobiliari a utilizzo abitativo a esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il limite massimo di spesa all’atto della compravendita per la detrazione è fissato in 96 mila euro. La detrazione fiscale del 110%, inoltre, necessita delle seguenti condizioni:

  • l’esistenza di un precedente edificio, anche non abitativo, che sia stato demolito totalmente e poi ricostruito;
  • i lavori devono riguardare le procedure autorizzative e titolo edilizio inerente, rilasciato a partire dal 1° gennaio 2017 secondo quanto chiarito dall’interpello dell’Agenzia delle entrate numero 749 del 2021;
  • l’immobile deve trovarsi nelle zone sismiche 1, 2 o 3;
  • Il progettista strutturale deve attestare i lavori attraverso il modello B, ex decreto ministeriale numero 58 del 2017. Una volta completato, il progettista deve depositare l’adempimento allo sportello comunale prima di cominciare gli interventi.

Cosa fare dopo la fine dei lavori per beneficiare del super sisma bonus acquisti?

Al termine degli interventi, per poter beneficiare del super sisma bonus acquisti è necessario che venga depositato presso lo Sportello unico per l’Edilizia (Sue) competente per Comune, l’allegato B 1 e l’allegato B 2 (qualora occorrente). Si tratta dei modelli mediante i quali il direttore dei lavori e il collaudatore provvedono ad asseverare la corrispondenza degli interventi al progetto a finalità sismica.

Come deve avvenire la vendita della casa per rispettare il super sisma bonus acquisti al 110%?

Ai fini della detrazione fiscale del 110%, è necessario che la  compravendita della casa avvenga entro trenta mesi dalla data nella quale si sono conclusi gli interventi. Lo stabilisce il decreto legge numero 77 del 2021. Inoltre, deve essere un’impresa di costruzione o di ristrutturazione a effettuare i lavori necessari. Maggiori dettagli sono reperibili con gli interpelli dell’Agenzia delle entrate numero 279 del 2019 e 320 del 2021. Infine, il rogito deve essere fatto entro il 30 giugno 2022 e l’acquirente può essere solo una persona fisica.

Atto notarile per l’acquisto di una casa con il super sisma bonus: cosa deve contenere?

Ai fini della regolarità del 110% di detrazione fiscale è inoltre occorrente che nell’atto notarile:

  • sia dichiarato che l’impresa che ha eseguito gli interventi non intende beneficiare della detrazione fiscale (comma 1 septies dell’articolo 16 del decreto legge numero 63 del 2013);
  • che l’impresa acconsente al compratore di avvalersi della detrazione fiscale.

Adempimenti per l’acquisto di una casa con il super sisma bonus 110%: cosa fare?

In tema di adempimenti che devono essere ottemperati nel caso di acquisto di una casa beneficiando del 110% di detrazione del super sisma bonus acquisti, è necessario considerare che:

  • non c’è bisogno di pagamenti attraverso bonifici postali o bancari (interpello dell’Agenzia delle entrate numero 5 del 2020);
  • l’asseverazione di congruità delle spese sostenute ai fini del superbonus non è necessaria;
  • l’acquirente può utilizzare la detrazione fiscale, non solo nella dichiarazione dei redditi, ma anche come sconto in fattura o come cessione dei crediti di imposta.

Comprare casa con i bonus e superbonus antisismici: come fare?

Con i bonus edilizi si può non solo far eseguire degli interventi per la riduzione del rischio sismico, ma acquistare anche delle unità immobiliari. Oltre al bonus ristrutturazioni, infatti, si possono ottenere benefici fiscali anche con i bonus che prevedono la messa in sicurezza antisismica per acquistare una casa. L’agevolazione è sfruttabile fino al 2024 nel caso del bonus; fino a fine 2022 per il superbonus. E, come per gli interventi, anche nei casi di acquisto di una unità immobiliare con i bonus e superbonus antisismici, oltre alla detrazione dell’Irpef, il vantaggio fiscale può essere ottenuto anche dallo sconto in fattura o dalla cessione dei crediti di imposta. Due, in chiave di antisismica, sono nel dettaglio le misure con le quali procedere con l’acquisto di una casa: il bonus e il superbonus 110% per l’acquisto di unità immobiliare antisismica.

Bonus antisismico per acquisto di una casa: che cos’è?

Il bonus antisismico per svolgere lavori di messa in sicurezza da eventi sismici è un’agevolazione fiscale che può essere sfruttata fino al 31 dicembre 2024. L’agevolazione fiscale può essere utilizzata anche per acquistare una unità immobiliare. Il vantaggio fiscale è previsto dal comma 1 septies, dell’articolo 16, del decreto legge numero 63 del 2013. La detrazione fiscale, da sfruttare in cinque anni, è pari al 75% del prezzo di acquisto di una casa fino al massimo del vantaggio fiscale di 96 mila euro. Per acquistare una unità immobiliare è necessario che l’edificio sia stato ricostruito dopo la totale demolizione di un precedente immobile, qualunque sia la precedente tipologia.

Caratteristiche dell’unità immobiliare per beneficiare del bonus antisismico per acquistare una casa

L’intervento in chiave antisismica deve essere stato effettuato a partire dal 1° gennaio 2017 per poter sfruttare il bonus antisismico anche per l’acquisto della casa. L’ambito territoriale dell’immobile deve essere classificato nella zona sismica 1, 2 o 3. Risulta necessario, in ogni caso, che l’acquisto della casa deve essere effettuato entro i 30 mesi susseguenti dal termine degli interventi. E, comunque, l’acquisto deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2024.

Acquisto casa con il bonus antisismico, come applicare la detrazione fiscale sul prezzo di acquisto?

La detrazione fiscale sull’acquisto di una casa con i bonus antisismici deve essere ripartita per i 5 anni successivi. Il calcolo dell’aliquota di detrazione fiscale dipende dal numero delle classi di riduzione del rischio sismico derivanti dai lavori di ricostruzione dell’immobile. Si distinguono infatti le percentuali del:

  • 75% del prezzo di acquisto dell’unità abitativa se la riduzione del rischio sismico è stato di una classe;
  • dell’85% del prezzo con il quale si acquista se la riduzioni delle classi è stata di almeno due;
  • in entrambi i casi, il limite della detrazione non può eccedere i 96 mila euro.

Come calcolare la detrazione fiscale nel caso di bonus antisismico e acquisto di una nuova unità immobiliare?

Per procedere a calcolare quanto stetti di detrazione fiscale nel caso di unità immobiliare ricostruita con il bonus antisismico, è necessario procedere come segue:

  • se il prezzo di acquisto è stato di 400 mila euro, il limite sul quale effettuare la detrazione è di 96 mila euro;
  • su 96 mila euro si applica il 75% se la riduzione del rischio è stata pari a una classe. E, dunque, la detrazione fiscale è pari a 72 mila euro;
  • nel caso in cui la riduzione di classi di rischio è pari a due, si applica l’85% per una detrazione fiscale pari a 81.600 euro.

Superbonus per acquistare una casa, come fare?

Oltre al bonus antisismico, per l’acquisto di una casa si può beneficiare anche del superbonus. Anche in questo caso, l’entità della detrazione fiscale dipende dalla riduzione delle classi di rischio sismico ottenuta con l’intervento. L’acquisto di una casa, che non sia di categoria A/1, A8 e A/9, nel caso del superbonus può generare una detrazione fiscale del 110%. Il superbonus per l’acquisto di unità immobiliari successivo agli interventi in super sisma bonus 110% sono disciplinati dal comma 1 septies, dell’articolo 16, del decreto legge numero 63 del 2013 e dal comma 4, dell’articolo 119, del decreto legge numero 34 del 2020.

Superbonus 110% per acquistare casa, cosa si può acquistare?

Nel caso di immobili che abbiano ricevuto interventi in super sisma bonus, si può procedere con l’acquisto, nel limite di due unità immobiliari, purché siano a destinazione abitativa. L’acquisto e la fine dei lavori in superbonus deve avvenire entro il 30 giugno 2020. Si può ottenere una proroga di questa scadenza (entro il 31 dicembre 2022) nel caso in cui entro il 30 giugno 2022 sia stato effettuato almeno il 30% dell’intervento complessivo. Risulta necessario, come confermato dall’Agenzia delle entrate nell’interpello numero 57 del 2022, che l’atto di acquisto dell’immobile oggetto di lavori sia stipulato entro la fine di giugno 2022.

Super sisma bonus 110%, a quali condizioni si può acquistare un immobile a destinazione abitativa?

Per poter beneficiare del 110% di detrazione fiscale su un immobile a uso abitativo oggetto di interventi in super sisma bonus è necessario che:

  • l’intervento di riduzione del rischio sia stato effettuato nelle zone sismiche 1, 2 o 3;
  • i lavori abbiano prodotto la demolizione dell’intero edificio, qualunque sia la sua natura;
  • dopo la demolizione l’edificio sia stato ricostruito, anche con incremento volumetrico, purché la ricostruzione sia avvenuta dopo il 1° gennaio 2017 da imprese di costruzione e di ristrutturazioni.

Come calcolare la detrazione fiscale nel caso di superbonus 110% per interventi antisismici?

La detrazione massima, anche in caso di acquisto di una unità immobiliare abitativa con superbonus antisismico, è pari al 110%. Ciò significa che, nel caso di prezzo di acquisto pari a 400 mila euro, la detrazione massima ottenibile (sul limite di 96 mila euro) è pari a 105.600 euro. In alternativa, si può sfruttare il vantaggio fiscale mediante cessione del credito di imposta o sconto in fattura.

Sconto in fattura, come si applica nel caso del superbonus 110 con interventi antisismici?

Nel caso di sconto in fattura per l’acquisto di una casa interessata da interventi in superbonus 110% per la riduzione del rischio sismico, l’impresa che vende procede con uno sconto sul prezzo dovuto fino all’importo corrispondente all’entità della detrazione stessa. L’impresa venditrice poi potrà procedere con il recupero dello sconto in fattura mediante il credito di imposta. L’importo del credito è pari alla detrazione spettante. Il soggetto (anche banche e altri intermediari finanziari) che riceve il credito successivamente può, a sua volta, procedere con una ulteriore cessione.

Cessione del credito di imposta nel caso del superbonus 110%

La seconda opzione in alternativa alla detrazione fiscale per il soggetto che acquista una casa con il superbonus 110% è la cessione del credito di imposta. In tal caso, chi acquista casa può effettuare la cessione del credito (di importo pari alla detrazione spettante) al venditore, alle persone fisiche (anche lavoratori autonomi, di impresa, società ed enti), alle banche e agli altri istituti di intermediazione finanziaria.

Visti e asseverazioni nel caso di acquisto di una casa con bonus antisismici e superbonus 110%

Per quanto attiene ai visti e agli asseverazioni nel caso di acquisto di una casa con il bonus antisismico o il superbonus 110%, è necessario considerare che:

  • in entrambi i casi, non sussiste l’obbligo di pagare tramite bonifico;
  • è necessaria l’asseverazione fatta da un professionista abilitata riguardo l’efficacia dell’intervento e la riduzione del rischio sismico delle classi corrispondenti. L’asseverazione deve essere allegata al titolo edilizio;
  • occorre il progetto degli interventi di riduzione del rischio sismico;
  • il collaudatore e il direttore dei lavori devono procedere con l’attestazione di conformità degli interventi del progetto.

Comprare casa con il bonus ristrutturazioni: come fare?

Acquistare casa con i bonus previsti per i lavori edilizi. Si può e, soprattutto, la scelta ricade su varie formule di detrazioni fiscali possibili. Ad esempio, per le case ristrutturate o messe in sicurezza antisismica, le agevolazioni sono possibili fino al 2024. E si può utilizzare anche la cessione del credito di imposta o lo sconto in fattura per sfruttare il vantaggio fiscale. I bonus edilizi, dunque, non sono utilizzabili solo per svolgere gli interventi di ristrutturazione necessari, ma possono finanziare anche le unità immobiliari.

Comprare casa con il bonus ristrutturazioni, cosa si può fare?

Il bonus ristrutturazioni può tornare utile anche per acquistare una casa. Si tratta di comprare un immobile abitativo che faccia parte di un edificio interamente interessato da interventi edilizi di recupero, di restauro, di ristrutturazione o di risanamento conservativo. L’agevolazione fiscale può essere sfruttata fino al 31 dicembre 2024 alle condizioni attuali, prima della riduzione della percentuale di detrazione spettante. Il beneficio fiscale può risultare maggiore rispetto a quello ordinario. Ovvero la detrazione, da ripartire nell’arco dei 10 anni, è pari al 50% anziché al 36%. Più alto è il limite di spesa che arriva a 96 mila euro anziché a 48 mila euro.

Bonus ristrutturazione per comprare una casa, ecco come fare

L’utilizzo del bonus per acquistare una unità immobiliare ristrutturata è prevista dal comma 3, dell’articolo 16 bis del Testo unico imposte sui redditi (Tuir). In particolare, la detrazione può arrivare al 50% del 25% del prezzo di acquisto, con il limite di 96 mila euro. Ad esempio, se il prezzo di acquisto di un immobile è di 400 mila euro, il 25% risulta 100 mila euro. La detrazione fiscale del 50% su 100 mila euro è pari a 50 mila euro che rappresenta il beneficio ottenibile su questa operazione di acquisto.

Quali sono le condizioni per utilizzare il bonus ristrutturazioni?

Il bonus ristrutturazioni è a favore del proprietario dell’immobile, del nudo proprietario, dell’usufruttuario e del titolare di un altro diritto reale. Si possono far svolgere interventi sull’immobile purché comportino il restauro o il risanamento conservativo dell’edificio stesso. Il bonus ristrutturazione deve riguardare lavori svolti da imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare da far effettuare su tutto il fabbricato. Non c’è obbligo di utilizzare il bonifico per il pagamento. Se il prezzo dell’intervento viene pagato prima che i lavori siano terminati, la detrazione è possibile solo dall’anno di ultimazione e per i dieci anni successivi.

A quali condizioni si può acquistare casa con il bonus ristrutturazioni?

Comprare casa usufruendo dei vantaggi fiscali del bonus ristrutturazione si può fare su unità immobiliari di qualsiasi tipo. L’acquisto deve essere effettuato entro 18 mesi dal termine degli interventi di ristrutturazione e, in ogni modo, entro il 31 dicembre 2024. Per gli acquisti effettuati a partire dal 1° gennaio 2025 la detrazione fiscale scende al 36% del 25% del costo di acquisto, fino al limite della detrazione di 48 mila euro.

Sconto in fattura per acquisto casa con il bonus ristrutturazioni

Al posto della detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi, il contribuente può scegliere le due alternative dello sconto in fattura o della cessione del credito di imposta. Ovvero, nel caso di sconto in fattura, si può ottenere un beneficio sul prezzo di vendita dovuto all’impresa venditrice fino a corrispondere l’entità della detrazione. In questo caso, l’impresa venditrice recupera l’importo concesso come sconto dal credito di imposta, per un importo pari alla detrazione spettante. La società venditrice può, a sua volta, cedere il credito di imposta mediante successiva operazione a favore di altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Cessione del credito di imposta nel caso di acquisto di immobile con bonus ristrutturazioni

Analogo discorso per la cessione del credito di imposta derivante dal prezzo di acquisto di un’unità immobiliare ristrutturata con il bonus edilizio. Nel dettaglio, la cessione del credito di imposta avviene per l’ammontare pari alla detrazione fiscale stessa. In tal caso, chi acquista l’immobile può, a sua volta, cedere il credito maturato a favore del venditore, di altre persone fisiche che esercitino anche attività di impresa, di società o enti, o di esercenti attività di lavoro autonomo. Il credito può essere ceduto anche a istituti di credito o a intermediari finanziari. In tutti questi casi, tuttavia, in ottemperanza al decreto legge “Sostegni ter”, chi riceve il credito di imposta non può più trasferire ulteriormente il credito stesso. La stretta, al momento, è attiva fino al 17 febbraio 2022, in attesa di ulteriori sviluppi della normativa.

Visti e asseverazioni di conformità e di congruità delle spese nel caso del bonus ristrutturazioni

Anche il bonus ristrutturazioni, come gli altri bonus e in applicazione del decreto “Antifrodi”, poi recepito dalla legge di Bilancio 2022, è soggetto ai visti di conformità delle spese e all’asseverazione di congruità delle stesse. In particolare, per i casi di sconto in fattura o di cessione del credito di imposta, il visto di conformità deve essere rilasciato da un professionista abilitato alla presentazione delle dichiarazioni fiscali. Per l’asseverazione della congruità delle spese è necessario, invece, il rilascio di un tecnico abilitato che certifichi le spese sostenute. Tuttavia, quando la detrazione corrisponde al prezzo di acquisto dell’unità immobiliare, l’asseverazione di congruità delle spese non è necessaria secondo quanto stabilito dall’Agenzia delle entrate negli interpelli numero 190 del 2021, 556 del 2021 e 697 del 2021.

Comprare casa, quali tasse e Iva se si acquista da impresa non costruttrice, banca o società di leasing?

Non sempre la compravendita di una casa avviene tra soggetti privati o per la vendita di un’impresa costruttrice o di recupero.  In tal senso, varie sono le possibilità di acquisto di una casa oltre alle modalità tradizionali. La compravendita può essere effettuata anche attraverso una impresa non costruttrice e non di recupero, una banca o una società di leasing. Nel caso del leasing, l’impresa non deve essere né costruttrice e nemmeno tra quelle di recupero. A seconda di chi vende casa, sono da considerare le tasse, le imposte e l’Iva da pagare.

Acquisto casa da impresa non costruttrice, da banca o da società di leasing: l’Iva è da pagare?

In tutti i casi in cui il soggetto venditore sia un’impresa non costruttrice e non di recupero, oppure una banca o una società di leasing, sia per l’acquisto della prima casa che di soggetto acquirente qualsiasi, la compravendita è esente dall’Iva. Lo stabilisce, per tutti i casi, l’articolo 10, numero 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972.

Comprare casa da società non costruttrice e non di recupero: quali imposte e tasse sono da pagare?

Soffermandoci su un acquisto di abitazione da impresa non di costruzione e nemmeno di recupero, rispetto agli altri casi più tradizionali, non fa differenza l’epoca di costruzione dell’immobile. Il venditore, inoltre, non può nemmeno esercitare l’opzione Iva. Nel caso in cui si tratti dell’acquisto di prima casa, l’imposta di registro può essere del 2% ai sensi dell’articolo 1, secondo periodo, del TP1, oppure dell’1,5% nel caso in cui la compravendita venga effettuato nei confronti di banche e di intermediari finanziari autorizzati all’esercizio dell’attività di leasing finanziario ed abbia per oggetto immobili di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9. L’imposta di registro sale al 9% se non si tratta di compravendita di prima casa.

Acquisto casa da società non costruttrice: quali imposte e tasse?

Oltre al pagamento dell’imposta di registro, nel caso di compravendita di immobile da società non costruttrice e non di recupero, sono da pagare 50 euro sia per l’imposta ipotecaria che per quella catastale. Sia che si tratti di prima casa che di altri scenari, la compravendita è esente sia dall’imposta di bollo che dalla tassa ipotecaria.

Quando si può comprare casa da una società di leasing?

L’acquisto di una casa da una società di leasing può avvenire nei casi disciplinati dalla legge. In particolare si deve trattare di cessioni effettuate per riscatto di contratti di leasing. Oppure di cessioni di immobili già oggetto di contratti di leasing risolti per inadempimento dell’utilizzatore. I casi di acquisto sono disciplinati dal comma 10 ter 1, dell’articolo 35, del decreto legge numero 223 del 4 luglio 2006.

Comprare casa da una banca o società di leasing: Iva e altre imposte

Nel caso in cui la compravendita avvenga con una banca o una società di leasing che non sia costruttrice o recuperatrice, l’operazione è esente ai fini dell’Iva. Tuttavia, la compravendita è soggetta alle altre imposte. In particolare, l’imposta di registro è pari a 200 euro ai sensi del comma 10 ter 1, dell’articolo 35 del decreto legge numero 223 del 4 luglio 2006, poi convertito nella legge numero 248 del 4 agosto 2006. Lo stesso articolo disciplina l’imposta ipotecaria per altri 200 euro e l’imposta catastale per altrettanti 200 euro.

Quali altre imposte si pagano per una compravendita casa con banca o società di leasing?

Oltre alle imposte viste in precedenza, nel caso di acquisto da una banca o da una società di leasing sono da pagare altre due imposte. In particolare, la compravendita comporta l’imposta di bollo per 230 euro ai sensi del comma 1 bis, numero 1) dell’articolo 1, della tariffa Allegata A al decreto del Presidente della Repubblica numero 642 del 26 ottobre 1972. Infine, la compravendita è soggetta alla tassa ipotecaria di 90 euro. La norma di riferimento in questo caso rientra nei punti 1.1 e 1.2 dell’articolo 1, della Tabella delle Tasse ipotecarie allegata al decreto legislativo numero 347 del 31 ottobre 1990.

Le tutele per chi compra casa su carta

Si sa che comprare casa quando non è ancora stata costruita ma ancora in fase di progettazione comporta una serie di vantaggi, a cominciare dalla possibilità di avere una abitazione ad alta prestazione energetica, poiché le nuove norme impongono elevati standard di efficienza.
Ma c’è anche un secondo vantaggio, che permette a chi acquista di modificare la planimetria a seconda delle proprie esigenze personali.

Ovviamente, occorre anche tutelarsi da eventuali problemi legate alle imprese di costruzione, che potrebbero portare non solo a ritardi di consegna, ma anche a situazioni spiacevoli che rischierebbero addirittura di compromettere l’avanzamento dei lavori..

A questo proposito, esistono tre modalità che difendono i diritti del compratore, due delle quali sono già molto note agli addetti ai lavori e a chi si appresta a comprare casa: si tratta della fideiussione e della polizza assicurativa che le imprese sono tenute a fornire.

Il costruttore deve procurare e consegnare all’acquirente una fideiussione bancaria pari alle somme che ha già riscosso e riscuoterà prima della compravendita effettiva. In questo modo, qualora durante i lavori l’impresa dovesse entrare in una situazione di crisi, l’acquirente riceverà indietro quanto versato. Ciò accadrebbe, ad esempio, in caso di pignoramento dell’immobile, per un eventuale stato di insolvenza o fallimento.

Per quanto riguarda la polizza assicurativa decennale, il costruttore deve fornirla all’acquirente con decorrenza alla data della fine dei lavori, in modo da poter coprire eventuali danni all’immobile e difetti di costruzione, verificati anche in tempi successivi all’atto di compravendita.

Ma ora la nuova legge prevede anche una terza importante garanzia: per agevolare i notai nel controllo degli adempimenti delle imprese costruttrici, ogni contratto andrà stipulato sotto forma di un atto pubblico o scrittura privata autenticata. Nel caso in cui non venisse fornita la polizza, l’accordo sarà annullato.

Vera MORETTI

Casa di proprietà, prevale il trilocale

La casa di proprietà è un punto fermo nella vita delle famiglie italiane e la conferma viene da un’analisi delle compravendite realizzate attraverso le agenzie di uno dei gruppi immobiliari più strutturati d’Italia, Tecnocasa.

La ricerca è stata effettuata sul territorio nazionale nel primo semestre del 2015 e ha rilevato che il 52,3% degli scambi per l’acquisto di una casa di proprietà sono stati effettuati da persone coniugate. Un dato sostanzialmente invariato rispetto al primo semestre 2014, quando la percentuale di compravendite da parte di coniugi si attestava sul 52,5%.

Nella prima parte del 2015 il trilocale è stata la tipologia più acquistata dai coniugi con il 33% delle preferenze. Al secondo posto ci sono i quattro locali (20,1% degli acquisti) e a seguire ville, villette, case e tutte le tipologie indipendenti e semi-indipendenti, che nel complesso raggiungono il 19,7% delle compravendite.

Tra le compravendite della casa di proprietà prevale l’acquisto dell’abitazione principale (68,4%), seguito dalla casa a uso investimento (21,4%) e poi dalla casa vacanza (10,2%). Rispetto al primo semestre del 2014 si registra un lieve aumento della percentuale di acquisti di casa vacanza, che un anno fa si attestava all’8,3%.

Nel 53,2% dei casi, i coniugi hanno acquistato la casa di proprietà grazie all’ausilio di un mutuo bancario, mentre il 46,8% delle transazioni è avvenuto in contanti. Percentuali molto simili a quelle di un anno fa, quando gli acquisti con mutuo erano il 52,7% del totale e quelli senza mutuo erano il 47,3%.

Comprare casa? Meno pesante oggi che 10 anni fa

Comprare casa è un gioco da ragazzi? Non proprio, ma sicuramente, in termini di impegno economico, è meno oneroso oggi che 10 anni fa. Secondo un’analisi condotta dall’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, nel primo semestre 2015 erano necessarie 6,4 annualità di stipendio per comprare casa, mentre nel 2005 ce ne volevano addirittura 10.

Il totale di annualità necessarie per comprare casa, quest’anno è in leggera diminuzione con quanto rilevato nel 2014, ossia 6,6 annualità. Anche a livello locale non ci sono state variazioni di rilievo: con un calo pari a -0,6 annualità fa eccezione Bologna (dove ne servono 5,9), mentre Milano, Roma e Torino vedono un calo di 0,3 annualità.

Roma è sempre la città in cui serve il maggior numero di annualità per comprare casa: con 10,7 stacca Milano, ferma a 8,7 annualità, e Firenze (8,4). A Palermo e Genova ne servono meno: 4 nel capoluogo siciliano e 4,4 in quello ligure.

I numeri più interessanti, però, emergono effettuando un confronto a distanza di dieci anni, dal quale emerge che si è passati da 10 annualità nel 2005 a 6,4 nella prima parte del 2015 per comprare casa.

In questi 10 anni, Napoli e Bologna sono le città nelle quali si sono registrate le variazioni più consistenti, rispettivamente con 5,1 e 5 annualità in meno. Diminuzione significativa anche a Milano, che in dieci anni ha visto un calo di 4,8 annualità. Roma, invece, resta in linea con il dato nazionale (-3,5), mentre la città che mantiene più stabili i propri valori è Palermo: -2 annualità necessarie per comprare casa.

Comprare casa? Un percorso a ostacoli

La casa di proprietà è, storicamente, il bene rifugio preferito dagli italiani, ma comprare casa è sempre più una corsa a ostacoli, specialmente se rapportata all’iter che devono seguire i cittadini degli altri Paesi europei.

Secondo un’indagine comparativa coi mercati immobiliari dei paesi dell’Unione Europea realizzata dal Centro Studi del portale immobiliare Casa.it, comprare casa per gli italiani è complesso, nonostante la discesa dei prezzi sul mercato immobiliare nazionale che, da almeno tre anni, si è fatta più sensibile (-6,8% nel 2014 rispetto al 2013).

Secondo l’indagine di Casa.it, comprare casa oggi non è affare per giovani. Il 68,7% degli italiani risulta infatti proprietario di casa (stando al Rapporto 2014 della Bce sulla ricchezza e i consumi delle famiglie dell’area Euro), contro una media dell’Eurozona pari al 60%; ma di tutti questi proprietari, solo il 4% è under 30 (secondo quanto emerge dai dati dell’Agenzia delle Entrate).

L’indagine svolta da Casa.it indica alcuni fattori squisitamente economici che rendono possibile un controsenso a danno dell’Italia: comprare casa in metropoli costose come Parigi, Londra o New York è relativamente più facile che nelle nostre città. Alla base del fenomeno viene indicata la capacità di spesa inferiore degli italiani, dovuta a retribuzioni medie troppo basse rispetto ai prezzi, pur calati, del mercato immobiliare.

Da questo punto di vista, sostiene Casa.it, il confronto con i nostri vicini europei è impietoso. Con un Pil pro capite di circa 26.400 euro (dati ISTAT), un italiano che vuole comprare casa, poniamo, di 80 mq, valutata intorno ai 176mila euro, dovrà impiegare non meno di 10 annualità. In Francia, dove i prezzi delle case sono poco più bassi che da noi, le annualità necessarie per comprare casa sono due in meno. Nel Regno Unito, dove il prezzo al metro quadro è più alto, gli anni sono 9. Guardando ai Paesi mediterranei a noi vicini, il confronto è ancora più sconfortante: in Spagna il numero delle annualità da sacrificare per comprare casa è 7, in Portogallo sono solo 5, in Grecia 6.

Discorso analogo spostando il confronto sulle città al top del mercato immobiliare nei singoli Paesi. Coprire il prezzo d’acquisto di un’unità immobiliare da 80 mq nelle zone centrali di pregio di Roma o Milano, infatti, comporta per le finanze dell’italiano medio l’accantonamento di oltre 10 anni di stipendio, mentre a Berlino il sacrificio economico per comprare casa è limitato a 6,5 annualità. Persino nel cuore di New York, dove il prezzo medio al metro quadro si aggira intorno ai 21mila euro, le annualità da investire per completare l’acquisto sono solo 6,2.

Il mercato immobiliare italiano nel 2015

Abbiamo visto nei giorni scorsi come ha chiuso il mercato immobiliare italiano nel 2014, quali sono state le città più care e quali quelle più economiche, come si muove il mercato dei box e dei posti auto e abbiamo sottolineato il ruolo sempre più forte giocato dalle banche sul mercato, tanto che alcune di esse hanno dato vita a delle unit dedicate esclusivamente al real estate. E nel 2015?

Ebbene, quest’anno, secondo le previsioni di Tecnocasa, la tendenza del mercato immobiliare italiano non sarà molto dissimile da quella registrata lo scorso anno, quando soprattutto la diminuita disponibilità di spesa degli acquirenti e un’offerta piuttosto ampia sul mercato immobiliare italiano frenarono i prezzi.

Anche nel 2015, infatti, questi due fattori determinanti saranno ancora presenti, cosa che induce Tecnocasa a stimare un calo dei prezzi sul mercato immobiliare italiano tra il 3 e l’1%. Le compravendite, invece, cresceranno ulteriormente, per chiudere tra 430 e 440mila. Sempre secondo Tecnocasa, proseguirà l’inversione di tendenza sulle compravendite iniziata nel 2014 nelle grandi città, con valori ancora in discesa. Un trend destinato a riflettersi anche su altri mercati, come quelli dei capoluoghi di provincia e dell’hinterland delle grandi città.

Sul fronte prezzi, ancora, è ragionevole pensare che la stabilità sul mercato immobiliare italiano abbia ancora dei margini per poter essere raggiunta. Le stime parlano del 2016, con una conferma per il 2017. D’altro canto, fa ben sperare la ripresa delle erogazioni dei mutui registrata nel 2014 mentre, sottolinea Tecnocasa, per un mercato che davvero ingrani sarà necessario un ulteriore repricing, soprattutto sulle soluzioni usate ma da non disdegnare nelle nuove edificazioni: l’invenduto da smaltire è ancora molto, difficile farlo a certi prezzi.

Prezzi che devono tenere conto di un andamento generale dell’economia e dell’occupazione, che incide ancora pesantemente sulla fiducia dei potenziali acquirenti e che deve contribuire a definire un mercato immobiliare italiano nel quale è ormai palpabile la voglia di ripartenza.

Del resto, secondo le previsioni, il segmento della prima casa sarà vivace anche nel 2015, meno quello della casa uso investimento e della casa vacanza, soprattutto a causa di una fiscalità che, in generale, deprime il mercato immobiliare italiano. Sul fronte delle locazioni, invece, secondo Tecnocasa la domanda sarà sostenuta ma i canoni non dovrebbero aumentare.