Documenti IVA precompilati dell’Agenzia delle Entrate, ecco quali sono tutti i vantaggi

Tra i modelli del Fisco precompilati non c’è solo il 730 ed il Redditi. E questo perché, in via sperimentale, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei documenti precompilati pure per i titolari di partita IVA. Si tratta, nello specifico, della comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA e delle bozze dei registri IVA delle fatture emesse e degli acquisti.

Vediamo allora come si utilizzano questi documenti IVA precompilati dell’Agenzia delle Entrate, e soprattutto quali sono i vantaggi per i titolari di partita IVA che utilizzano questi modelli con i dati precaricati da parte del Fisco.

Ecco la panoramica sui documenti precompilati dell’Agenzia delle Entrate per i titolari di partita IVA

Nel dettaglio, la novità relativa ai documenti IVA precompilati dell’Agenzia delle Entrate è scattata, in via sperimentale, a partire dalle operazioni IVA effettuate dall’1 luglio del 2021. Con i modelli precompilati che, per i soggetti passivi IVA residenti, ed anche per quelli stabiliti in Italia, sono accessibili da un’apposita area riservata del sito internet dell’Agenzia accedendo tramite le credenziali.

Partendo dalle bozze messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, il titolare di partita IVA può effettuare la convalida senza aggiunte, oppure può procedere con delle integrazioni. Ed il tutto con il vantaggio che, convalidando i documenti IVA precompilati dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente non avrà l’obbligo di tenuta dei registri.

Dai registri fatture emesse agli acquisti, ecco come si ottiene la bozza della Comunicazione IVA

L’Agenzia delle Entrate, mensilmente, alimenta i dati presenti nelle bozze dei registri, principalmente, sia con i dati relativi alle fatture elettroniche, sia attraverso l’esterometro. In questo modo il titolare di partita IVA, convalidando il registro delle fatture emesse ed il registro delle fatture acquisti, sarà esonerato dalla tenuta dei registri per il trimestre di riferimento. Così come, sempre per il trimestre di riferimento, con la convalida dei registri il titolare di partita IVA avrà accesso, sempre dalla propria area riservata, alla bozza della Comunicazione IVA.

Quali sono i termini di accesso, di lavorazione e di convalida per i documenti IVA precompilati

Per i contribuenti, i citati documenti IVA precompilati dell’Agenzia delle Entrate sono accessibili, per la consultazione e per la lavorazione, dal primo giorno del mese e fino alla fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Mentre per quel che riguarda la convalida dei documenti IVA precompilati i termini si aprono a partire dal giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento, e fino alla fine dello stesso mese.

Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, obblighi e casi di esonero

In Italia per i soggetti passivi Iva, tra gli obblighi di comunicazione nei confronti del Fisco, c’è pure quello relativo alla trasmissione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative proprio all’imposta sul valore aggiunto.

E questo, in particolare, avviene attraverso la cosiddetta ‘Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA‘. Vediamo allora nel dettaglio, proprio per questo tipo di comunicazione, quali sono gli obblighi e le scadenze da rispettare. Ma anche, quando previsto ed ammesso, quali sono i casi di esonero.

Obblighi e casi di esonero per la Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA al Fisco

I soggetti passivi Iva sono chiamati a trasmettere, in modalità esclusivamente telematica, la Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. In accordo con quanto riporta l’Agenzia delle Entrate attraverso il proprio sito Internet.

In particolare, la Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA può essere trasmessa nei termini previsti in proprio, accedendo ai canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. Oppure avvalendosi del supporto e dell’assistenza di un intermediario abilitato.

In assenza di dati da indicare il soggetto passivo Iva è esonerato dall’invio telematico della comunicazione. A meno che, ed in tal caso l’obbligo ricorre comunque, c’è da evidenziare, nella Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA al Fisco, il riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente.

In più, il soggetto passivo Iva è esonerato dall’invio della comunicazione quando non ha l’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale Iva o di effettuare le liquidazioni periodiche Iva. Ed il tutto chiaramente a patto che, nell’anno di imposta di riferimento, le condizioni di esonero persistono e, quindi, non vengono meno.

Per quel che riguarda le tempistiche di trasmissione della Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, quella relativa al secondo semestre deve essere presentata al Fisco entro e non oltre il 16 settembre. Mentre la Comunicazione relativa al quarto trimestre, in opzione, si può presentare pure in concomitanza con la dichiarazione annuale Iva.

Ma in tal caso il termine è quello del mese di febbraio relativo all’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. Inoltre, nel rispetto di queste scadenze, se l’ultimo giorno utile cade di sabato, o in un giorno festivo, allora il termine ultimo per l’adempimento slitta sempre al primo giorno feriale successivo.

Come si trasmette al Fisco la Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA

Su come si trasmette al Fisco la Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei soggetti passivi Iva due applicativi software. Ovverosia, il software di compilazione ed il software di controllo liquidazioni periodiche Iva.

Entro il 28 febbraio la comunicazione dati Iva

I titolari di partita Iva sono chiamati, per la fine di febbraio, a presentare la comunicazione dati Iva.

Tale adempimento riguarda tutti coloro che sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, anche se nel 2012 non hanno effettuato operazioni imponibili o liquidazioni periodiche.
Non si tratta di una dichiarazione dei redditi anticipata ma, piuttosto, serve a calcolare le risorse che ciascun Stato membro è tenuto a versare al bilancio comunitario.

Esenti da questo obbligo sono:

  • I contribuenti che nel 2012 hanno registrato esclusivamente operazioni esenti o sono dispensati dagli adempimenti IVA e hanno effettuato soltanto operazioni esenti. Al contrario, non sono esonerati i soggetti che hanno registrato operazioni intraUE, ovvero che hanno effettuato acquisti per i quali l’IVA è dovuta dall’acquirente;
  • I produttori agricoli che nel 2012 hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7.000 Euro, quindi in regime di esonero;
  • Gli esercenti attività di intrattenimento, organizzazione giochi, ed altre attività, esonerati dagli adempimenti IVA e che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari;
  • Le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e che nel 2012 non hanno esercitato altra attività rilevante ai fini IVA;
  • I soggetti passivi UE che nel 2012 hanno effettuato in Italia solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’IVA;
  • I soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla L. 398/1991 (regime speciale delle associazioni sportive dilettantistiche) esonerati da tutti gli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
  • I soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità europea non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini IVA in Italia per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d’imposta domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro;
  • I soggetti di cui all’art. 74 del TUIR, ossia: gli organi e le amministrazioni dello Stato; i comuni; i consorzi tra enti locali e associazioni e gli enti gestori di demani collettivi; le comunità montane; le province e le regioni; gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali; gli enti privati di previdenza obbligatoria che svolgono attività previdenziali e assistenziali;
  • I soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
  • Le persone fisiche che nel 2012 hanno avuto un volume d’affari minore di 25.000 Euro anche se tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale;
  • I contribuenti che si avvalgono del “nuovo” regime dei minimi;
  • I contribuenti che presentano la dichiarazione annuale Iva entro il 28 febbraio.

L’invio della comunicazione dei dati Iva è previsto solo per via telematica, direttamente o tramite intermediario.
Nel caso in cui la comunicazione non venga trasmessa, o venga presentata con dati incompleti o inesatti, verrà applicata una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 2.065.

Vera MORETTI

L’almanacco fiscale del giorno [01 Marzo 2010]

SOSTITUTI D’IMPOSTA | Certificazione utili, compensi e provvigioni. Cosa si deve fare? Oggi va consegnata la certificazione degli utili e dei proventi ad essi equiparati corrisposti e delle ritenute effettuate nel 2009.

SOSTITUTI D’IMPOSTA | Cud 2010. Cosa si deve fare? Oggi va consegnata la certificazione dei redditi dell’anno 2009 (CUD 2010).

IVA | Comunicazione Dati Iva. Cosa si deve fare? Oggi va presentata per via telematica la Comunicazione Dati Iva per l’anno 2009. Sono esonerati da tale adempimento i contribuenti che presentano la Dichiarazione Iva in via autonoma entro la fine del mese di Febbraio.

IRAP | Opzione. Cosa si deve fare? Oggi va comunicata l’opzione, da parte delle società di persone e delle imprese individuali in regime di contabilità ordinaria,  per calcolare il valore della produzione netta ai fini Irap con le medesime modalità utilizzate dalle società di capitali.

LAVORO | Denuncia Uni-emens. Cosa si deve fare? Oggi va fatta la denuncia telematica delle retribuzioni e dei contributi relativi al mese precedente.