Cgil: in 6 anni persi 340mila posti di lavoro

In occasione della Conferenza d’indirizzo della Consulta del lavoro professionale Cgil “Diritti e rappresentanza nel lavoro professionale”, la Cgil stessa ha lanciato un allarme: dal 2007 al primo semestre 2013 sono scomparsi 340mila contratti di collaborazione, tra co.co.co e a progetto, e tutti nell’ambito del lavoro professionale.

Questa cifra deriva dalla somma tra i 208mila posti da collaborazione persi nel quinquennio fino al 2011 e i 132 mila rapporti di contratto a progetto persi tra l’ultimo trimestre 2012 e il primo semestre 2013 dopo la riforma Fornero.

Contrariamente a quanto si auspicava con la riforma del lavoro, questi posti non sono stati trasformati con contratti più duraturi e solidi ma si solo semplicemente volatilizzati o, se possibile, sono diventati ancor meno sicuri.
Tante sono state, infatti, le aperture di partite Iva individuali, come anche le collaborazioni occasionali con ritenuta d’acconto e cessione dei diritti d’autore.

Ma il sospetto, che in molti casi rappresenta una vera e propria certezza, è che una quota consistente dei posti scomparsi sia da ricercare nel lavoro nero.

Il sindacato, a questo proposito, afferma che “l’aggravante di questa enorme perdita di lavoro è che essa ha riguardato lavoratori spesso laureati e più giovani della media dei lavoratori italiani, senza che ci fosse nessun ammortizzatore sociale durante tutta la crisi. Ciò stride fortemente se paragonato ai giusti ed enormi sforzi fatti per sostenere il reddito di tutte le altre componenti del lavoro durante gli anni della crisi“.

Vera MORETTI

Norme per i contratti di lavoro con partita Iva

Il Ministero del Lavoro ha voluto chiarire, con una circolare, alcuni aspetti della Riforma del Lavoro riguardanti i contratti di assunzione e le categorie di professionisti esclusi dalla norma.

Esistono, infatti, alcune condizioni che determinano l’obbligo di trasformazione del contratto della partita IVA in collaborazione a progetto o in lavoro a tempo indeterminato, ribadendo l’inversione dell’onere della prova.

La prestazione lavorativa resa da un titolare di partita IVA è da considerarsi un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa qualora ricorrano due delle seguenti circostanze:

  • durata superiore a otto mesi nell’arco dell’anno solare: si tratta di 241 giorni lavorati, anche se non continuativi;
  • corrispettivo superiore all’80% di quanto complessivamente percepito dal collaboratore nell’anno solare: la disposizione serve a individuare e scoraggiare situazioni di mono-committenza;
  • postazione fissa di lavoro presso una sede del committente: la circolare precisa che sono comprese anche quelle ad uso non esclusivo.

Non scatta la trasformazione del contratto nei casi prestazione lavorativa:

  • connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività: il “grado elevato” delle competenze e le rilevanti esperienze possono essere comprovate da titoli di studio, qualifiche o diplomi da apprendistato, qualifiche o specializzazioni attribuite da un datore di lavoro per almeno dieci anni;
  • svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte un minimale annuo che per il 2012 è pari a 14mila 930 euro.

Non si parla di subordinazione nemmeno nel caso di prestazioni lavorative svolte nell’esercizio di professioni regolamentate da un ordine, collegio, albo.

Coloro che sono in possesso di partita Iva, ma non dei requisiti richiesti, devono considerare la propria posizione come contratto a progetto, ma in questo caso occorre sempre basarsi sulla Riforma del Lavoro e le nuove norme che regolano i contratti di questo tipo.
Questo significa che se la “falsa” Partita IVA non rispetta nemmeno i requisiti del contratto a progetto, il contratto di lavoro diventa automaticamente a tempo indeterminato.

Ciò che è davvero cambiato è l’inversione dell’onere della prova, perché non è più il lavoratore a dover dimostrare che in realtà il rapporto di lavoro maschera un tempo indeterminato a un’altra forma contrattuale, ma è l’azienda che deve eventualmente dimostrare il contrario.

Vera MORETTI