Bonus genitori separati: pubblicato il decreto operativo

Nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2022 è stata pubblicato il decreto operativo per il Bonus genitori separati o divorziati.

A chi spetta il bonus genitori separati

Il contributo è stato istituito con il decreto legge del 2021 mentre i criteri per l’erogazione sono stati definiti con il decreto fiscale collegato alla manovra di bilancio 2022, si tratta quindi di un lungo iter che finalmente sembra essere arrivato al punto definitivo.

Hanno diritto al bonus i genitori separati o divorziati che devono provvedere al mantenimento dei figli minorenni o maggiorenni con handicap grave e che non hanno ricevuto dall’altro genitore l’assegno di mantenimento disposto in sede di separazione.

Il bonus viene riconosciuto nel caso in cui l’inadempimento dell’altro genitore sia dovuto a cause indipendenti dalla volontà di questo:

  • in caso di cessazione, riduzione o sospensione dell’attività lavorativa dell’ex, a decorrere dall’8 marzo 2020 e per almeno 90 giorni;
  • in caso di riduzione del reddito pari almeno al 30 per cento rispetto a quello percepito nel 2019.

Sono previsti requisiti economici anche per il richiedente che deve avere un reddito inferiore o uguale a 8.174 euro. Affinché si possa ottenere il bonus genitori separati è necessario che l’assegno di mantenimento non sia stato versato o sia stato versato solo in parte nel periodo compreso dall’8 marzo 2020 al 31 marzo 2022 cioè nel periodo compreso tra l’emergenza covid.

A quanto ammonta il bonus genitori separati

Il bonus genitori separati può avere un importo massimo di 800 euro mensili e viene erogato per massimo 12 mensilità. L’importo è comunque commisurato all’assegno di mantenimento disposto in sede di separazione, cioè se l’importo previsto era inferiore a 800 euro mensili viene corrisposto quell’importo e non quello massimo. Inoltre l’importo sarà determinato in base alle domande pervenute nel limite dei fondi disponibili che sono 10 milioni di euro.

La domanda dovrà essere presentata attraverso il portale del Dipartimento per le politiche della famiglia . La nuova piattaforma deve ancora essere lanciata quindi è necessario attendere ancora qualche giorno per poter proporre la domanda.

I dati da inserire nella domanda per il bonus genitori separati

La domanda deve essere presentata dal coniuge che doveva percepire l’assegno di mantenimento in favore dei figli. Questi, oltre a indicare le sue generalità, deve indicare:

  • l’importo dell’assegno di mantenimento di cui è titolare il richiedente, relativo al periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022, e l’ammontare delle somme non versate a titolo di mantenimento;
  • se l’ex coniuge percepisce redditi da lavoro dipendente;
  • l’ammontare del reddito del richiedente;
  • la dichiarazione attestante il nesso di causalità tra l’inadempienza e l’emergenza epidemiologica da COVID-19
  • codice iban e indirizzo di posta ( ordinaria o elettronica).

Contagi, mascherine, green pass, lavoro e scuola: cosa cambia da oggi, 1° aprile

Da oggi, 1° aprile 2022, scattano le nuove disposizione su contagi, mascherine, green pass, lavoro e scuola per arginare l’emergenza Covid. Le disposizioni sono incluse nel decreto legge numero 24 del 2022 sulle riaperture. Non si potranno ancora mettere da parte mascherine e green pass, ma cambiano le regole che dovranno essere osservate. Leggiamo nel dettaglio cosa si può fare e cosa necessita ancora di specifici adempimenti.

Cosa fare se si è contagiati dal Covid?

Se si è contagiati dal covid rimane l’obbligo di isolarsi. Chi invece ha avuto contatti stretti con altre persone risultate contagiate deve rispettare l’autosorveglianza. Ciò significa che deve mantenere la mascherina Ffp2 al chiuso o in presenza di assembramenti. L’obbligo vige fino al 10° giorno successivo all’ultimo contatto stretto.

Mascherine, chi deve utilizzarle e quando?

Rimane l’obbligo dell’utilizzo delle mascherine, almeno chirurgiche, in tutti i posti al chiuso. Inoltre, la mascherina va utilizzata su tutti i mezzi di trasporto e quindi:

  • sugli aerei;
  • sulle navi e sui traghetti;
  • sui treni, sugli autobus interregionali e sugli scuolabus;
  • per l’accesso alle funivie, alle cabinovie e alle seggiovie;
  • nei cinema, nei teatri, nelle sale da concerto, nelle sale per l’intrattenimento, durante le competizioni sportive (in tutti questi casi è richiesta la mascherina Ffp2);
  • nelle discoteche fino al 30 aprile 2022 è necessario tenere la mascherina, tranne quando si balla.

Green pass, quando è necessario averlo dal 1° aprile 2022?

Basta il green pass base, a partire dal 1° aprile 2022, per andare in un ristorante al chiuso, al bar e per le consumazioni al banco o al tavolo. Non è necessario avere alcun green pass per i ristoranti all’aperto, i bar all’aperto e per il trasporto pubblico locale o regionale.

Super green pass, quando è necessario averlo ad aprile 2022?

Non scompare del tutto il super green pass. Il documento verde rafforzato è occorrente per entrare:

  • nelle piscine, nei centri natatori, nelle palestre;
  • per svolgere sport di contatto o di squadra;
  • per entrare nei centri di benessere, negli spogliatoi e nelle docce;
  • per poter entrare nei centri sociali, ricreativi e culturali al chiuso;
  • per la partecipazione alle feste, alle sale scommesse o da gioco, ai bingo e ai casinò;
  • per l’entrata nelle discoteche e sale da ballo;
  • per entrare in spettacoli, competizioni sportive ed eventi che si svolgono al chiuso.

Green pass e mascherine, cosa serve per andare a lavoro dal 1° aprile 2022?

Per accedere a lavoro, tutti, incluso chi ha già compiuto i 50 anni di età, devono avere il green pass base. Pertanto, se non si è vaccinati, basta il semplice tampone negativo. In ogni modo, l’obbligo vaccinale (e quindi almeno del green pass base con almeno il tampone) vige fino al 15 giugno 2022 per il personale scolastico e universitario, per i militari e per le forze dell’ordine.

Scuola, quali sono le nuove regole per l’emergenza Covid?

Cambiano le regole per la scuola in merito a didattica a distanza e utilizzo delle mascherine. Con quattro positivi tra gli alunni di una classe, le attività didattiche continuano in presenza, ma sia gli studenti (dai sei anni di età in su) che i docenti hanno l’obbligo di mantenere le mascherine Ffp2. Nelle scuole primarie, nelle secondarie di primo o e di secondo grado e negli istituti di formazione professionale, chi contrae la Covid e rimane dunque in isolamento, dovrà continuare le lezioni in Didattica digitale integrata. Il rientro in classe avviene con testa molecolare o rapido a esito negativo.

 

Green pass, super green pass e mascherine: cosa cambia dal 1° aprile

Nuove regole in arrivo con il decreto “Riaperture” in vigore dal 1° aprile 2022 per mascherine, green pass, green pass rafforzato e accesso nei luoghi chiusi o all’aperto. Per accedere al lavoro, fino al 30 aprile, sarà ancora necessario il green pass. Il super green pass verrà richiesto ancora per tutto il mese di aprile in determinati luoghi. Leggiamo tutte le nuove regole per il contenimento della pandemia da Covid-19.

Mascherine, dove servono e quali utilizzare

Rimane in vigore l’obbligo di utilizzare la mascherina Ffp2 su navi, traghetti, aerei, treni interregionali, Intercity, treni ad alta velocità, autobus interregionali, mezzi di noleggio con conducente, trasporti pubblici locali e scuolabus. La mascherina deve essere indossata anche per le funivie, le cabinovie e le seggiovie. Inoltre, la Ffp2 deve essere utilizzata anche per tutti gli spettacoli che si tengono al chiuso, nelle sale cinema, concerti, teatrali e nei locali di intrattenimento. Inoltre, va indossata anche per gli spettacoli di musica dal vivo e per gli eventi sportivi.

Chi può non utilizzare la mascherina?

Non cambia nulla in merito al non obbligo di indossare la mascherina. Non sono tenuti a mettere la mascherina i bambini al di sotto dei 6 anni; le persone disabili o con patologie; i soggetti che svolgono attività fisica.

Bar, negozi, banche, poste, supermercati: serve la mascherina ad aprile 2022?

Nei luoghi chiusi diversi da quelli nei quali c’è l’obbligo di indossare la Ffp2, si dovrà continuare a indossare la mascherina rimarrà fino a tutto il mese di aprile. Ma per i seguenti luoghi si potrà avere anche la mascherina chirurgica:

  • posti di lavoro;
  • uffici postali e bancari;
  • supermercati, centri commerciali e negozi;
  • bar e ristoranti;
  • uffici pubblici;
  • luoghi di culto.

L’obbligo di indossare la mascherina, almeno chirurgica, vige anche per i lavoratori domestici come colf, badanti e baby sitter. Si può derogare all’uso della mascherina solo se si sta in isolamento nei predetti luoghi in maniera continuativa.

Green pass base, che cos’è e quando serve

Il green pass base continuerà a essere richiesto per frequentare determinati luoghi o svolgere certe attività. Si tratta del certificato da vaccinazione, da guarigione o successivo al tampone negativo. Il green pass base continuerà a essere richiesto per:

  • accedere al luogo di lavoro, sia dei dipendenti privati che del pubblico impiego. Lo stesso obbligo vale per i magistrati (amministrativi, contabili, ordinari e contabili) e per i componenti di commissioni tributarie. Se sprovvisti di green pass base i lavoratori dipendenti pubblici e privati verranno considerati assenti ingiustificati dal lavoro fino al momento in cui presenteranno il certificato. Non sono previste conseguenze disciplinari e si ha diritto a conservare il posto di lavoro;
  • svolgere concorsi pubblici o corsi di formazione;
  • accedere alle scuole, ma non vi è obbligo per gli studenti e gli alunni;
  • accesso alle università, e l’obbligo è previsto anche per gli studenti;
  • accedere alle mense o ai colloqui con i detenuti.

Green pass in bar, ristoranti, stadi e mezzi di trasporto: quando serve?

Per l’accesso ai bar e ai ristoranti al chiuso basterà solo il green pass base (e non il super green pass). Il green pass base serve sia per il servizio ai tavoli che per quello al banco al chiuso. Per lo stadio e gli eventi sportivi all’aperto serve il green pass base. Per i mezzi di trasporto serve il solo green pass base e non più il super green pass. Pertanto, ai treni (interregionali, Intercity e ad alta velocità), per le navi e i traghetti (compresi quelli dello Stretto di Messina o per le Isole Tremiti), per gli autobus interregionali e gli autobus Ncc serve il solo green pass base. Peri mezzi pubblici di trasporto locale dal 1° aprile non servirà alcun green pass (fino al 31 marzo 2022 serve il super green pass).

Dove non serve più il green pass base?

Inoltre, dal 1° aprile 2022, il green pass base non serve più per usufruire dei servizi alla persona come parrucchieri, barbieri ed estetisti; per andare in albergo o in centri termali, per l’accesso in musei, mostre, fiere e sagre e per gli impianti di risalita.

Super green pass, dove sarà ancora richiesto fino al 30 aprile 2022?

Fino al 30 aprile 2022 il super green pass sarà ancora richiesto per determinati luoghi o attività. Ad esempio, per accedere alle piscine, alle palestre, ai centri natatori e di benessere. L’obbligo vige anche se questi centri sono all’interno di strutture alberghiere. Il super green pass è richiesto anche per praticare sport di contatto o di squadra. Inoltre, il super green pass verrà richiesto anche per frequentare congressi e convegni, centri culturali, ricreativi e sociali che si svolgano al chiuso; le feste comunque denominate susseguenti e non a delle cerimonie religiose e civili e a tutti gli eventi assimilati che si svolgano al chiuso. Sarà necessario il super green pass anche per le sala gioco o scommesse, i casinò, le sale bingo e le discoteche o sale da ballo. Per tutti gli eventi sportivi che si svolgono al chiuso, come nei palazzetti, è richiesto il super green pass.

Super green pass, richiesto nelle Rsa, hospice e reparti degenza ospedali fino a tutto il 2022

Il super green pass sarà richiesto fino a tutto il 2022 per accedere, come visitatori, alle Rsa e agli hospice. Servirà dunque la terza dose del vaccino. Chi ha solo il ciclo vaccinale primario oppure risulti guarito da Covid, dovrà presentare un tampone molecolare o rapido fatto nelle precedenti 48 ore. Fino al 31 dicembre 2022 le stesse regole dovranno essere rispettate per accedere ai reparti di degenza degli ospedali.

Dove non servirà più il green pass?

Il green pass base o quello rafforzato, non serviranno più pertanto:

  • per i servizi alla persona, i negozi, i servizi bancari e postali e gli uffici;
  • gli alberghi le strutture ricettive e i musei;
  • i centri termali, le fiere e le sagre;
  • gli impianti di risalita;
  • la partecipazione alle cerimonie pubbliche.

 

Mascherine e tamponi sono detraibili nella dichiarazione dei redditi?

Mascherine acquistate per difendersi dal contagio da Covid-19 e tamponi per verificare l’eventuale infezione sono detraibili nella dichiarazione dei redditi? E, inoltre, rientrano già nelle spese inserite nel modello precompilato della dichiarazione dei redditi? Ecco quali verifiche sono da farsi.

Mascherine, ce ne sono di vari tipi e non tutte sono detraibili nella dichiarazione dei redditi

Soprattutto nel corso della pandemia, i contribuenti hanno utilizzato più tipi di mascherine, in primis per difendersi dall’infezione da Covid-19. Esistono 3 tipologie di dispositivi:

  • le mascherine lavabili o di comunità;
  • quelle classificate come Dispositivi di protezione individuale (Dpi);
  • le mascherine individuate come dispositivo medico.

Mascherine chirurgiche, Ffp2, lavabili: quali sono detraibili nella dichiarazione dei redditi?

Anche se a norma, tuttavia, non tutte le tipologie di mascherine sono detraibili. Ad esempio, quelle lavabili o di comunità non sono detraibili. Sono considerate come capi di abbigliamento. Sono invece detraibili le mascherine con il marchio “CE” e identificate come dispositivo medico (Dm). Tra queste mascherine si ricordano quelle chirurgiche. Le mascherine Ffp2 o le Ffp3 sono individuate come dispositivi di protezione individuale (Dpi) e non sono detraibili. Hanno stampato il riferimento “EN 149:2009“. Il motivo risiede nel fatto che sono considerate non di uso sanitario. Tuttavia, la regola potrebbe essere rivista dal momento che dette mascherine sono diventate obbligatorie nel corso del 2022, mentre non lo erano nel 2021.

Quali mascherine Ffp2 e Ffp3 sono detraibili nella dichiarazione dei redditi?

Tuttavia, vi sono delle mascherine Ffp2 e Ffp3 che sono detraibili. Si tratta di quei dispositivi che hanno sia la conformità CE che quella Dm (dispositivi medici). In questo caso, il costo sostenuto è detraibile se:

  • nella confezione è individuato anche il richiamo alla normativa relativa ai dispositivi medici (ovvero la direttiva 93/42 CEE o il Regolamento CE numero 745 del 2017);
  • c’è il riferimento EN 14683:2019.

Per la detrazione della spesa delle mascherine è necessario conservare la documentazione attestante la marcatura CE del dispositivo medico.

Tamponi, sono detraibili ai fini della dichiarazione dei redditi?

In molti si chiedono se i tamponi fatti e da fare per verificare l’eventuale contagio da Covid-19 siano detraibili ai fini della dichiarazione dei redditi. Solitamente, alcuni tamponi vengono pagati in contanti, ma la spesa del tampone può essere classificata sia come servizio che come dispositivo medico. In quale caso si può procedere con la detrazione fiscale?

Come si può detrarre la spesa sostenuta per fare il tampone anti-Covid?

È necessario considerare che alcune farmacie identificano il tampone come una prestazione di servizi. Al contrario altre farmacie considerano i tamponi come “fornitura di dispositivi medici e servizi strettamente connessi”. In entrambi i casi c’è l’esenzione dell’Iva, secondo quanto disposto dal comma 452 dell’articolo 1, della legge numero 178 del 2020. Entrambe le tipologie di registrazioni sono potenzialmente detraibili, ma occorre prestare attenzione al modo in cui si paga la prestazione o fornitura di dispositivo medico.

Per detrarre la spesa dei tamponi in farmacia è importante considerare come è stato pagato l’importo

Infatti, se il tampone è individuato come un servizio diventa più prudente il saldo con il pagamento tracciabile. Tale requisito è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2020 per le spese detraibili al 19%. Sono considerate modalità di pagamento tracciabili quelle effettuate mediante:

  • il versamento postale, tramite bollettini, Rav e Mav;
  • versamento bancario;
  • carta di credito o di debito;
  • carte prepagate;
  • assegni circolari e bancari;
  • diversi sistemi di pagamento come, ad esempio, il PagoPa.

Detrazione spesa per i tamponi nella dichiarazione dei redditi: cosa controllare sullo scontrino fiscale?

Nel caso di modello precompilato dei redditi viene la spesa viene inviata al Sistema Tessera Sanitaria con il codice AS. Il suddetto sistema consente di mettere a disposizione dell’Agenzia delle entrate tutte le informazioni riguardanti le spese sanitarie pagate dai contribuenti.  Se, invece, la spesa per il tampone viene considerata come dispositivo medico, si può procedere anche con il pagamento in contanti e successivamente detrarre il costo nella dichiarazione dei redditi. In tal caso, sullo scontrino c’è la codifica AD.

 

Stato di emergenza fino a 31 dicembre 2022 per crisi in Ucraina

L’Italia ha deliberato lo Stato di Emergenza per la crisi umanitaria in Ucraina, lo stesso consente di adottare decisioni straordinarie per affrontare gli effetti di questa crisi che ci coinvolge sempre più. Ecco cosa prevede il decreto.

Stato di Emergenza: le parole del Presidente del Consiglio  Mario Draghi

Il decreto del 1° marzo 2022 adotta lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2022, prevede uno stanziamento 10 milioni di euro, a carico del Fondo per le emergenze nazionali, al fine di prestare soccorso e assistenza alle popolazioni dell’Ucraina. Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha sottolineato che lo stato di emergenza proclamato non andrà a influire sul termine dello stato di emergenza proclamato per far fronte all’emergenza Covid 19 e che termina il 31 marzo, inoltre non porterà cambiamenti per gli italiani. Si tratterebbe solo di uno strumento volto ad affrontare la crisi umanitaria in Ucraina.

Aiuti e accoglienza ai profughi dell’Ucraina

Si è previsto l’incremento di risorse del Ministero dell’Interno per attivazione, locazione e gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza, i posti avranno un incremento complessivo di 13.000 unità. La spesa gestita dal Ministero degli Interni sarà di 54,1 milioni nel 2022. Dei 13.000 posti, 3000 unità saranno gestite attraverso il Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) gestisti dagli enti locali e diretti soprattutto a nuclei familiari e persone vulnerabili. In questo caso la spesa prevista è di 37,7 milioni nel 2022 e 44,9 milioni di euro per ciascuno dei due anni 2023 e 2024.

Invio di armi

Lo stato di emergenza prevede però anche altro, comporta fino al 31 dicembre 2022, ( decisione già  ratificata dal Parlamento con maggioranza trasversale) la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore del governo dell’Ucraina derogando di fatto alla legge 185 approvata nel 1990 e che vieta l’esportazione di armi verso i Paesi in conflitto armato. Deve però essere sottolineato che è top secret la tipologia di armamenti che sarà inviata e la quantità, voci di corridoio parlano di missili anticarro e antiaereo, ma anche mitragliatrici e naturalmente munizioni.

Piano di riduzione programmata dell’uso del gas

Nel decreto che proclama lo stato di emergenza è previsto anche il razionamento dell’uso del gas: viene sottolineato che in questo momento non vi è alcuna emergenza, ma nel caso in cui in futuro le cose dovessero cambiare, è già pronto il piano di riduzione programmata del consumo di gas. Le misure dovranno essere adottate dal Ministro della Transizione Ecologica attraverso provvedimenti e atti di indirizzo che dovranno essere comunicati al Consiglio dei Ministri nella prima seduta successiva all’adozione. Questo implica che il ministro, per ora Cingolani, potrà agire senza un preventivo assenso del Consiglio dei Ministri.

Il piano prevede il razionamento del gas utilizzato dalle centrali per la produzione di energia elettrica e la massimizzazione della produzione da altre fonti. Le altre fonti sono rappresentate da carbone, olio combustibile ed energie rinnovabili. Agli impianti ad olio combustibile e carbone si applicheranno i limiti alle emissioni inquinanti previsti dall’Unione Europea e non quelli nazionali. I secondi sono maggiormente restrittivi, in poche parole sarà possibile inquinare di più per far fronte al fabbisogno energetico.

Sarà Terna, in quanto gestore della rete, a dover gestire queste delicate operazioni attraverso nuovi compiti che gli saranno affidati.

Ulteriori misure adottate dall’Italia

Il decreto, infine, prevede misure di sostegno a studenti, docenti e ricercatori di nazionalità ucraina un apposito fondo con una dotazione pari a 500 mila euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca.

Occorre ricordare che tra le decisioni assunte in questi giorni per far fronte all’emergenza, c’è anche l’invio di soldati ai confini dell’Ucraina. Si provvede al potenziamento della presenza in Romania e Lettonia, saranno inviati 4 aeroplani nella base di Mihail Kogalniceanu di Costanza. Il governo mette a disposizione anche ulteriori 1400 uomini dell’Eservcito, della Marina e dell’Aeronautica. I militari non saranno impiegati nel conflitto nei territori di Russia e Ucraina, ma ai confini in modo da attivare un servizio di sorveglianza dello spazio aereo e marino.

Fondo per il sostegno Enti del Terzo Settore: domande entro 4 febbraio

Entro il 4 febbraio 2022 gli Enti del Terzo Settore impegnati nell’emergenza Covid possono presentare la domanda per accedere al fondo per il sostegno Enti del Terzo Settore. Ecco cosa sapere.

Chi può accedere ai fondi di sostegno per ETS? Requisiti

La notizia arriva direttamente dall’Agenzia per la Coesione Territoriale che ha reso nota con un avviso la possibilità per gli Enti del Terzo Settore di accedere ai fondi per il sostegno ETS.

L’avviso è diretto a:

  1. Organizzazioni di volontariato;
  2. Associazioni di promozione sociale;
  3. Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Le stesse devono però esser ubicate nelle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Lombardia e Veneto e devono essere impegnate nella gestione dell’emergenza covid-19.

Tra i requisiti richiesti per poter accedere vi è l’essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori, associazioni e organizzazioni devono inoltre essere in regola con il pagamento delle imposte dirette e indirette e delle tasse. Deve essere presentata una sola istanza per ogni ente.

Tipologie di Enti del Terzo Settore che possono accedere al fondo per il sostegno

Possono accedere esclusivamente gli Enti del Terzo Settore prima visti che nel periodo compreso tra 31/01 /2020 e il 3 1/12/2021 abbiano svolto almeno una di queste attività:

  1. prestazioni socio-sanitarie;
  2. educazione, istruzione, formazione professionale e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  3. interventi e servizi diretti alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni ambientali, utilizzazione razionale delle risorse naturali;
  4. tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
  5. organizzazione e gestione di attività culturali e ricreative di interesse sociali, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura;
  6. formazione extra-scolastica volta anche a prevenire e contrastare la dispersione scolastica;
  7. servizi strumentali ad Enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da Enti del Terzo Settore;
  8. servizi finalizzati all’inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro;
  9. alloggio sociale e attività di carattere residenziale temporaneo diretti a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
  10. accoglienza umanitaria e integrazione dei migranti;
  11. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti;
  12. promozione della cultura della legalità, della pace dei popoli, della non violenza, della difesa non armata;
  13. promozione e tutela dei diritti umani, sociali, civili, politici, diritti dei consumatori e degli utenti, promozione delle pari opportunità, incluse banche dei tempi e gruppi di acquisto solidale;
  14. riqualificazione dei beni pubblici e dei beni confiscati.

Spese ammesse per accedere ai fondi di sostegno per ETS

Per poter accedere ai fondi è necessario dimostrare di avere sostenuto delle spese per svolgere attività inerenti la gestione dell’emergenza covid-19. Le spese ammesse sono:

  • spese per la gestione degli immobili ( canoni di locazione, utenze, pulizie, piccole manutenzioni);
  • spese per igienizzazione e acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine) e per il contrasto alla diffusione del covid-19;
  • costi di attrezzature per un valore massimo di 516, 46 euro, per acquisti di valore superiore la rendicontazione viene comunque riportata a tale importo;
  • spese per acquisto di beni di servizio e di consumo;
  • costi del personale;
  • rimborsi spese per i volontari.

Naturalmente tutte le spese dovranno essere fatturate, comprovate da quietanze e documenti contabili.

Come presentare la domanda per accedere al Fondo?

La domanda deve essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma ETS Fondo Sviluppo e Coesione messa a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e quindi reperibile al sito www.servizi.lavoro.gov.it . La domanda può essere compilata a partire dalle ore 12:00 del 22 dicembre 2021, alle ore 23:59 del giorno 4 febbraio 2022. I soggetti iscritti nel Registro Nazionale delle associazioni di promozione sociale (APS) presentano le istanze anche attraverso le articolazioni territoriali e i circoli dell’associazione stessa. Questi devono indicare l’APS Nazionale di cui fanno parte e il relativo codice.

Il fondo previsto è di 80 milioni di euro, di cui 16 milioni sono diretti alle Regioni del Nord: Lombardia e Veneto, mentre la parte rimanente alle altre Regioni prima viste.

Il riparto dei fondi avverrà tenendo in considerazione, per ogni associazione che presenta istanza, le attività svolte inerenti alla gestione dell’emergenza covid-19, la differenza del bilancio consuntivo tra il 2019 e il 2020, sarà inoltre tenuto in considerazione il numero degli associati.

In seguito all’approvazione della graduatoria e all’erogazione dei fondi, l’Agenzia per la Coesione provvederà ad effettuare dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni a sostegno dell’istanza presentata. Qualora emerga che il contributo sia in parte o totalmente non spettante si provvederà al recupero delle somme

 

Detrazione mascherine e tamponi in dichiarazione dei redditi: le novità

Quanto abbiamo speso nell’ultimo anno per l’acquisto di mascherine, per sottoporci a tamponi e fare test? Sicuramente una somma non irrisoria, ma c’è la possibilità di recuperare almeno in parte i costi sostenuti, questo attraverso la detrazione mascherine e tamponi in dichirazione dei redditi. Ecco come fare e in quale voce devono essere dichiarati tali costi.

Le spese degli italiani in mascherine, tamponi e test rapidi

Dalle statistiche emerge che nel solo 2020 gli italiani hanno speso 164 milioni di euro in mascherine. Sicuramente nel 2021 le spese sono state un po’ inferiori per le mascherine visto che per molti mesi non abbiamo avuto l’obbligo di indossarle anche all’aperto. L’inizio del 2022 invece non è stato propizio perché siamo passati alle mascherine FFP2 che hanno un costo leggermente superiore, 0,75 euro ciascuna, ma soprattutto perché è aumentato il ricorso a tamponi rapidi e molecolari i cui costi oscillano tra pochi euro fino a 60 euro.

Calcolando che nelle famiglie spesso si eseguono molteplici test, il Covid 19 sta costando molto agli italiani. Ciò che però molti non sanno è che è possibile recuperare parte delle spese sostenute attraverso le detrazioni da richiedere con la dichiarazione dei redditi. Cerchiamo di fare delle precisazioni, in primo luogo nella prossima dichiarazione, cioè quella del 2022, sui redditi del 2021, potranno essere portati in detrazione i costi esclusivamente nel 2021, mentre le spese che stiamo affrontando oggi, dovranno essere dichiarate nel 2023 cioè nel momento in cui sarà fatta la dichiarazione relativa al 2022, è bene quindi conservare gli scontrini.

Come portare in detrazione mascherine, tamponi e test rapidi

Fatta questa prima premessa cerchiamo di capire quali regole devono essere seguite per poter recuperare i soldi spesi in mascherine, tamponi e test. Questi costi rientrano tra le spese sanitarie e quindi seguono le stesse regole di queste. Infatti, la detrazione per le spese sanitarie dall’irpef ammonta al 19%, ma spetta solo per importi superiori a 129,11 euro, naturalmente questi costi non devono essere affrontati solo per le mascherine, infatti si possono portare in detrazione altre spese mediche, come le visite, ma anche molti farmaci da banco e prodotti vari solitamente acquistare in farmacia o para-farmacia.

Ciò vuol dire che raggiungere tale importo nell’arco di un anno non è difficile. Non è previsto solo un importo minimo per godere delle detrazioni per le spese sanitarie, ma anche un importo massimo e lo stesso è di 1.000 euro, su somme ulteriori rispetto a 1.000 euro non si applica la detrazione del 19%. Per calcolare quindi gli importi è necessario sommare le spese sanitarie, sottrarre la franchigia di 129,11 euro e applicare sulle rimanenti somme il 19%. L’ammontare massimo della detrazione che si può ottenere, visto il limite dei 1.000 euro è di 165,47 euro.

Detrazioni costi mascherine: ulteriori regole

Dobbiamo precisare che per poter far rientrare le mascherine, i tamponi e i test rapidi nelle detrazioni previste per le spese sanitarie, è necessario in primo luogo avere gli scontrini, ricevute, fatture o comunque aver effettuato pagamenti elettronici, come richiesto per le spese sanitarie, e in secondo luogo è essenziale che questi prodotti siano conformi alle normative dettate in materia.

Per le detrazioni su test rapidi, molecolari, antigenici o sierologici eseguiti in farmacia o presso strutture convenzionale con il Sistema Sanitario Nazionale il costo può essere sempre portato in detrazione anche se il pagamento avviene in contanti. Nel caso in cui tali esami siano stati effettuati presso strutture non convenzionate, invece è necessario eseguire i pagamenti tracciabili elettronicamente, insomma si deve pagare con carta.

Per le mascherine invece è necessario che siano a norma e quindi:

  • quelle chirurgiche devono rispettare le norme UNI EN 14683:2019;
  • le mascherine ffp2 ed ffp3 invece devono rispettare la normativa UNI EN 149:2009.

Ogni altra diversa tipologia di mascherina non è dispositivo medico e di conseguenza non è possibile portare in detrazione i costi.

Per le spese sostenute all’estero è necessario che il pagamento sia avvenuto con metodo tracciabile.

Ricorso avverso sanzione obbligo vaccinale over 50: come presentarlo

Sta facendo molto discutere l’obbligo vaccinale applicato agli over 50 e previsto dal decreto legge 7 gennaio 2022 n°1 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19”, ma naturalmente per ogni provvedimento che prevede un obbligo e una sanzione c’è la possibilità di ricorso, ora vedremo proprio come si può proporre ricorso avverso sanzione obbligo vaccinale e quali sono le motivazioni che possono essere poste alla base di esso.

Obbligo vaccinale: in cosa consiste?

Il decreto del 7 gennaio stabilisce l’obbligo vaccinale per gli over 50 dall’entrata in vigore del decreto stesso, cioè dall’8 gennaio, fino al 15 giugno 2022, alcune indiscrezioni affermano che si sta pensando di estenderlo anche agli over 45, ma per ora questa ipotesi non ci riguarda. La normativa dice che possono essere sottoposti a sanzione gli over 50 che non abbiano:

  • ancora iniziato il ciclo primario;
  • completato il ciclo primario (cioè hanno fatto la prima dose, ma non hanno fatto il richiamo);
  • fatto la dose di richiamo successiva al ciclo primario entro i termini di validità del green pass ( o certificazione verde).

Dobbiamo sottolineare che questa sanzione, somministrata dal Ministero della Salute, attraverso l’Agenzia delle Entrate, deve essere tenuta distinta dalla sanzione applicabile agli over 50 che siano trovati sul luogo di lavoro senza green pass rafforzato (cioè rilasciato in seguito a Covid o a ciclo vaccinale) e che ha un valore minimo di 600 euro e un valore massimo di 1.500 euro, inoltre i lavoratori che non hanno il green pass rafforzato sono considerati assenti ingiustificati dal lavoro e non percepiscono lo stipendio.

Come sarà applicata la sanzione per obbligo vaccinale

Non è ancora chiaro come si procederà alla somministrazione delle multe, da quanto emerge ci saranno controlli agli elenchi detenuti dalle Aziende Sanitarie Locali e in seguito a riscontri sarà l’Agenzia delle Entrate ad avvisare, prima in modo bonario, il contribuente e in secondo momento comminerà la sanzione. In seguito al primo avviso il soggetto con obbligo vaccinale dovrà comunicare entro 10 giorni i motivi della mancata adesione al piano vaccinale. La risposta dovrà essere inoltrata alla ASL e all’Agenzia delle Entrate con allegati eventuali certificati di esenzione dall’obbligo vaccinale. L’ASL a questo punto dovrà verificare, anche con eventuale contraddittorio, la posizione del soggetto. In caso di esito negativo, entro 180 giorni sarà comminata la sanzione di 100 euro Una Tantum. E’ esclusa l’applicazione di sanzioni in seguito ad altre tipologie di controlli, ad esempio da parte di carabinieri, polizia o altri corpi.

Ricorso avverso sanzione obbligo vaccinale

Ora che abbiamo sintetizzato la disciplina dell’obbligo vaccinale, chiariamo come è possibile fare ricorso contro sanzioni per obbligo vaccinale. Una volta notificata la sanzione il soggetto può entro 30 giorni proporre ricorso avverso sanzione obbligo vaccinale al giudice di pace territorialmente competente. Il soggetto deve dimostrare di essere esonerato dall’obbligo vaccinale e deve quindi presentare una relazione medica comprovante le condizioni di salute che ostano alla vaccinazione. Molto probabilmente anche il giudice di pace nominerà un CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) per confutare la tesi di parte. Naturalmente è possibile che siano a carico del ricorrente le spese di giudizio, mentre sicuramente dovrà versare il contributo unificato di 43 euro.

In quali casi si può essere senti dall’obbligo vaccinale?

I casi in cui si può ottenere un certificato di esenzione devono essere valutati singolarmente dal medico curante, in genere si tratta di grave compromissione del sistema immunitario, in presenza di malattie rare, malattie croniche, allergie particolari o ipersensibilità a componenti dei vaccini.

Corridoi turistici Covid-Free: vacanze all’estero sempre più possibili

I corridoi turistici Covid-free potrebbero essere un valido aiuto per l’aumento dell’attivita turistica all’estero. Ecco come dovrebbero funzionare.

Corridoi turistici Covid-free: la circolare di Speranza

I corridoi turistici Covid- free sono stati avviati in via sperimentale. Con un’ordinanza il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha istituito queste vie sicure. Così ci si potrà recare in vacanze in località turistiche che si trovano al di fuori dell’Unione Europea. Ad esempio come i paradisi terrestri delle isole Mauritius, Seychelles o Maldive, Sharm El Sheikh e Marsa Alam in Egitto. Ma solo nel massimo di rispettando determinati protocolli di sicurezza. Ma per l’utilizzo di questi corridoi turistici Covid-free occorre essere muniti di Green pass. E non solo, perché sarà obbligatorio sottoporsi ad un tampone antigenico molecolare, nelle 48 ore precedenti ai viaggi. Esisto che ovviamente deve dare la certezza della negatività. Inoltre se all’estero si resterà per una settimana o quindi giorni, sarà fare un altro tampone a metà soggiorno.

Corridoi turistici Covid-free: cade la quarantena

Mentre per quanto riguarda il rientro, non è prevista alcuna quarantena e nemmeno l’isolamento fiduciario. Obbligo che decade se nelle 48 ore prima dell’imbarco ci si è sottoposti un altro tampone molecolare con esito negativo. Infine all’arrivo in aeroporto occorrerà ripetere il test anti Covid-19. Le regole valgono per tutti i soggiorni ed i Tour operators saranno obbligati a controllare il rispetto delle norme durante il viaggio. Anche per quanto riguarda il rispetto delle distanze durante le file sia per l’imbarco per lo scalo. Infatti, le regole valgono sia per i voli diretti che per quelli che preveno degli scali intermedi.

Le regole da tenere durante il volo

Una volta imbarcarti e saliti sull’aereo occorre rispettare altre norme per evitare qualsiasi tipo di contagio. Infatti le mascherine chirurgiche da utilizzare sono le FFP2 o FFp3. Dovranno essere tenute, per tutta a durata del viaggio. Ma se il viaggio fosse lungo, vi è la possibilità di cambiare il dispositivo di protezione ogni 4 ore. Mentre non sono previsti tali obblighi per i bambini che hanno meno di 6 anni o le persone che per patologia, ne sono esentate. Il progetto è in via sperimentale e quindi i dati saranno in continuo monitoraggio. A provvedere al controllo sarà un tavolo tecnico istituito presso il Ministero della Salute. Ma parteciperanno anche i ministeri del turismo e degli affari esteri rappresentanti della cooperazione internazionale, operatori turistici ed aeroportuali.

Aumento di capienza cinema e teatri: parere positivo da parte del CTS

Arriva il si per l’aumento di capienza da parte del comitato tecnico scientifico. Cosa cambia per palestre, stadi, cinema e teatro?

Aumento di capienza: le nuove regole

L’aumento di capienza era nell’area già da giorni. Ma con il parere favorevole del CTS le cose potrebbero davvero cambiare. Pertanto, cinema, teatri, arene la capienza arriva al 100% se all’aperto. Mentre sale all’80% nel caso di eventi al chiuso. Questo è quanto stabilito dal Comitato Tecnico Scientifico del Ministero della salute.

Infatti il comitato nei giorni scorsi era stato chiamato a dare il proprio parere sull’argomento. Inoltre il CTS dà anche il via alla graduale riapertura alla presenza per gli eventi sportivi. Mentre sembra non sia prevista alcuna limitazione per l’accesso ai musei. Ma attenzione le strutture devono comunque sfruttare tutta l’area disponibile, per evitare sempre e comunque che ci siano degli assembramenti di persone. Pertanto i settori come sport e cultura potrebbero cominciare a tirare un sospiro di sollievo.

In attesa ancora le discoteche

Al comitato tecnico scientifico è stato chiesto un parere anche in merito alle discoteche. Nei prossimi giorni dovrebbero arrivare le indicazioni e le modalità di riapertura. Tuttavia quello delle discoteche è stato uno dei settori fortemente danneggiati dalla pandemia. Forse si pensa a delle regole più generali e più equilibrati tra eventi sportivi, culturali e musicale. Ma anche in questo caso rimarranno sempre due regole fondamentali da seguire:

  • indossare la mascherina per tutta la durata dell’evento o della manifestazione;
  • mostrare il Green pass.

Pertanto per quanto riguarda le manifestazioni sportive si va verso aumento della capienza massima delle strutture all’aperto al 75% e per quelle al chiuso al 50% in zona bianca. Mentre per quanto riguarda cinema, teatri e sale da concerto è previsto un aumento della capienza massima delle strutture all’aperto al 75% e per quelle al chiuso al 50% in zona bianca.

Cosa potrebbe succedere nei prossimi giorni

Gli occhi rimangono sempre puntati sull’andamento della curva dei contagi. Ma se continuano a scendere, come in questi giorni, le totali riaperture appaiono sempre più vicine. Grazie anche all’aumento degli italiani che hanno scelto di vaccinarsi. Il CTS mercoledì dovrebbe anche riunirsi in merito alla quarantena nelle scuole, in cui le regole sono lasciate alle regioni che affrontano diversamente le scelte di quarantena scolastica. Pertanto si chiede al governo di uniformare le regole in materia per tutta la Nazione. Infine, da oggi al via alla terza dose di vaccinazione per i soggetti deboli, anziani oppure ospiti delle residenze sanitarie assistenziali.