Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza: cos’è la crisi d’impresa

Sebbene, per effetto del D.L. 118 del 2021, sia prevista un’entrata in vigore scaglionata, il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza sta per segnare importanti novità con il superamento della datata Legge Fallimentare.

Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza è contenuto nel decreto legislativo 14 del 2019, l’obiettivo è armonizzare le varie norme che nel tempo si sono susseguite in materia. Diciamo fin da subito che è prevista un’entrata in vigore scaglionata, la stessa è iniziata il 25 agosto 2021 e terminerà il 31 dicembre 2023, ma sicuramente la definizione di crisi di impresa fin da ora aiuta gli “attori” a eliminare dei dubbi. Tra le novità importanti di questo decreto vi è il fatto che all’articolo 2 comma 1 lettera A viene finalmente data una definizione allo stato di crisi, cosa che non era invece prevista in tutta la normativa in materia che nel tempo si era susseguita.

La norma citata stabilisce che si è di fronte a uno stato di crisi dell’impresa quando “lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate’’.

Unione Europea: è essenziale armonizzare la disciplina della crisi d’impresa

L’inserimento di un’indicazione chiara su cos’è una crisi d’impresa si è resa necessaria anche in virtù di diverse direttive emanate in un decennio dell’Unione Europea, tra cui da ultima: la Direttiva 2019/1023/UE che richiede un’armonizzazione minima della materia a livello europeo, tenendo però in considerazione che a livello europeo predomina la cultura della prevenzione e del salvataggio delle aziende in crisi concedendo alle imprese anche una seconda opportunità. In questo caso di parla anche di rescue culture, principio però fortemente contrastato dalla Germania che ritiene tale atteggiamento errato in quanto potrebbe danneggiare anche le aziende sane, in una sorta di contaminazione economica.

L’obiettivo delle direttive è addivenire a una tempestiva e rapida ristrutturazione delle aziende in crisi anche al fine di non danneggiare i creditori, inoltre l’Unione Europea sollecita un’armonizzazione degli ordinamenti in materia per evitare il Forum Shopping, cioè una pratica attraverso la quale le parti possono scegliere presso quale tribunale incardinare un’azione legale al fine di scegliere l’ordinamento che più di altri possa dare una risposta favorevole rispetto alle proprie istanze.

Confusione della disciplina antecedente

La prima cosa da notare è che nel nuovo Codice non è presente una connotazione negativa allo stato di crisi di un’impresa, cioè non si parla più di fallimento e si supera quel senso di “vergogna sociale” che da sempre nel nostro ordinamento ha caratterizzato l’imprenditore che non riusciva a far fronte agli impegni economici della sua attività.

Capire cos’è la crisi d’impresa è molto importante anche perché nella legge fallimentare in vigore attualmente non viene tracciata una netta separazione tra essa e lo stato di insolvenza, con la conseguenza che è il giudice di volta in volta a dover valutare se ci si trova di fronte a una crisi di impresa con la possibilità di mettere in atto degli strumenti di salvataggio oppure se ci si trova di fronte a uno stato di insolvenza che non rende possibile nessuna manovra.

Sentenze importanti

La prima separazione tra questi due concetti, cioè crisi d’impresa e stato di insolvenza può essere ricavata dalla sentenza del 5 settembre 2008 n° 287 del Tribunale di Milano e che stabilisce lo stato di insolvenza di Alitalia, dichiarato in seguito a un esame prospettico della situazione che portava a ritenere che non vi fosse possibilità di alcun miglioramento della situazione anche tenendo in considerazione il prezzo del petrolio e la crisi economica in atto. Per la prima volta si ha una visione in prospettiva futura.

Segue la sentenza della Corte di Cassazione del 20 novembre 2018, n. 29913 che ha definito lo stato di insolvenza come una condizione irreversibile con impossibilità per l’impresa di continuare e restare sul mercato “fronteggiando con mezzi normali le obbligazioni”, anche in questo caso il giudice applica uno sguardo prospettico per determinare se l’impresa ha una qualche possibilità di ritornare in attivo. In caso di insolvenza si apre quindi la strada alla procedura per il concordato fallimentare.

Se vuoi sapere come funziona leggi l’articolo: Concordato Fallimentare: la procedura da seguire per ottenerlo.

Definire in modo puntuale lo stato di crisi di un’impresa e l’insolvenza ha anche risvolti pratici, infatti le imprese che si trovano in situazioni particolari, ad esempio concordato preventivo, amministrazione controllata, fallimento, liquidazione non può accedere agli aiuti di Stato e agli aiuti in regime de minimis.

Se vuoi sapere cosa sono gli aiuti de minimis leggi l’articolo: aiuti de minimis: cosa sono, ammontare e come ottenerli.

Tra le novità importanti vi è l’introduzione della piattaforma unica nazionale di accesso su cui sarà disponibile anche il test di autodiagnosi che ogni impresa può utilizzare per determinare se vi sono i presupposti oggettivi per aprire lo stato di crisi dell’impresa e quindi accedere a piani di ristrutturazione. Il decreto che determina i criteri per realizzare tali infrastrutture deve essere preparato entro il 24 settembre 2021 dal ministero della Giustizia

Crisi d’impresa in senso aziendalistico

Fino ad ora abbiamo considerato lo stato di crisi d’impresa dal punto di vista giuridico, questo è senz’altro importante perché per l’impresa che si trova in tale fase è possibile applicare diversi “correttivi” il cui obiettivo è aiutare l’impresa ad uscire dalle difficoltà, salvando così anche posti di lavoro, ad esempio è possibile applicare il concordato preventivo, accordi stragiudiziali, piani di risanamento, accordi di ristrutturazione. La nozione fornita dai giudici e ora anche dalla normativa di fatto corrisponde al concetto di crisi d’impresa in senso aziendalistico.

In questo caso per azienda in stato di crisi si intende quella in cui si verifica la presenza stabile di meccanismi che creano stati di tensione finanziaria che se non corretti in modo immediato possono portare allo stato di insolvenza. Anche in questo caso quindi si ritiene che la crisi d’impresa possa essere convertita e che di conseguenza sia possibile risanare l’attività attraverso dei correttivi.

 

Codice crisi di impresa, quando entra in vigore?

Il decreto legge numero 118 del 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 202 del 24 agosto scorso, rappresenta una svolta per aiutare le aziende in difficoltà e per prevenire la crisi. La normativa corregge in corsa il Codice sulla crisi d’impresa, ma interviene oltre le difficoltà dettate dall’emergenza coronavirus di un periodo che si preannuncia, in ogni modo, non breve.

Perché le nuove norme sulla crisi delle imprese?

L’emergenza sanitaria ed economica della Covid ha comportato squilibri sia dal punto di vista economico che patrimoniale alle imprese. Tuttavia, molti di questi squilibri si presentano come reversibili e, pertanto, superabili, soprattutto al termine del periodo di emergenza.

Le nuove norme sulla crisi delle imprese sono sufficienti?

Ma, in diversi casi, gli interventi elencati dal decreto legge 118 del 2021 potrebbero risultare non sufficienti. In primis perché la pandemia e i suoi effetti potrebbero prolungarsi ancora per molto tempo. E, al termine di questo periodo, molte imprese potrebbero non essere nelle condizioni di garantire la propria continuità aziendale.

Quali sono gli aiuti alle imprese delle nuove norme sulla crisi?

Nella situazione di crisi, gli interventi messi a disposizione dal governo si concretizzano sia in aiuti alle imprese, sia attraverso la revisione delle conseguenze di alcuni istituti elencati dal diritto societario. Nel primo caso, si tratta dei diversi bonus e dei sostegni finanziari che vengono erogati alle aziende. Nel secondo, invece, si interviene in modo da alleggerire alcune norme societarie, come la continuità aziendale e l’obbligo di ricapitalizzazione.

Quali sono le principali novità del Codice della crisi d’impresa?

Le più importanti novità del decreto legge numero 118 del 2021 si ritrovano in vari articoli. In particolare:

  • l’articolo 1 che concerne il rinvio del codice della crisi d’impresa al 16 maggio 2022, almeno per la maggior parte delle norme. Il differimento si è reso necessario per coordinare le norme rinviate con la direttiva Insolvengy dell’Unione europea numero 1023 del 2019;
  • lo stesso articolo differisce le procedure di allerta davanti agli organismi di composizione della crisi al 31 dicembre 2023.

Ulteriori novità del decreto legge 118 del 2021: composizione negoziata e concordato semplificato

Ulteriori novità del codice della crisi delle imprese si riscontrano tra gli articoli da 2 al 23 del decreto legge 118 del 2021. In particolare, gli articoli dal 2 al 17 disciplinano la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa. L’articolo 15 è inerente alla segnalazione dell’organo di controllo. Gli articoli 18 e 19 sono inerenti al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. Infine gli articoli dal 20 al 23 producono modifiche alla legge fallimentare risalente al Decreto Regio numero 267 del 16 marzo del 1942.

Codice della crisi d’impresa, quando entra in vigore?

Abbiamo già visto che le norme del Decreto legge numero 118 entreranno in vigore in ordine sparso. La maggior parte delle norme della crisi d’impresa entrerà in vigore il 16 maggio del 2022. Altre, invece, saranno ulteriormente differite a date certe. È il caso dello slittamento delle procedure di allerta agli Ocri che entrerà in vigore solo alla fine del 2023. Le modifiche alla legge fallimentare del Decreto regio 267 del 1942 sono entrate già in vigore il 25 agosto 2021.

Attivazione assistita e concordato semplificato: quando diventeranno operative?

Sull’attivazione assistita e del concordato semplificato, procedure che richiamano le imprese a un intervento ulteriormente anticipatorio, la data per la loro operatività è quella del 15 novembre 2021. Più specificamente, le imprese dovranno individuare per tempo le alternative valide per procedere alla ristrutturazione o al risanamento aziendale. Altrimenti dovranno procedere con l’ordinata cessazione dell’attività.

Crisi di impresa, un convegno a Roma

Un interessante convegno sulla crisi di impresa è in programma nei prossimi giorni a Roma, a cura del Consiglio nazionale e dall’Ordine dei commercialisti di Roma. Appuntamento venerdì 12 febbraio dalle 9,15 alle 17,30 al Centro congressi Fontana di Trevi (Piazza della Pilotta), per parlare di “Le crisi di impresa fra legge 132/2015 e prospettive di riforma organica”.

Il convegno sulle crisi di impresa approfondirà i tratti salienti dello schema di legge predisposto dall’apposita commissione ministeriale istituita dal ministero della Giustizia per elaborare proposte di interventi di riforma, ricognizione e riordino della disciplina delle procedure concorsuali. L’incontro metterà in evidenza gli aspetti condivisi con i nuovi istituti introdotti con il dl 83/2015, convertito in legge 132/2015.

Il convegno sulle crisi di impresa vedrà la partecipazione di alcuni componenti della commissione di cui sopra e di quella istituita in seno al Consiglio nazionale per ulteriori riflessioni su ruoli e rapporti tra professionisti, autorità giudiziaria e imprese.

I lavori della giornata saranno suddivisi in due sessioni, una al mattino e una al pomeriggio, presiedute dai due consiglieri nazionali dei commercialisti delegati alle Procedure concorsuali, Felice Ruscetta e Maria Rachele Vigani.

La partecipazione al convegno darà diritto a 8 crediti formativi per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

I commercialisti e la crisi di impresa

Quali sono i limiti della definizione di crisi di impresa in Italia? Sono limiti stringenti o adeguati? E come superarli? Si tratta di domande estremamente attuali alle quali i commercialisti italiani provano a rispondere con un documento messo a punto dal Consiglio nazionale dei commercialisti, proprio per superare i limiti tuttora presenti, secondo la categoria, nella definizione di crisi di impresa.

Una scelta, quella di intervenire nel dibattito sulla definizione di crisi di impresa, sintetizzata così dal presidente nazionale dei commercialisti, Gerardo Longobardi: “Abbiamo ritenuto necessario predisporre questo documento in considerazione della crescente attenzione dimostrata negli ultimi anni dal legislatore per la disciplina delle procedure concorsuali, tanto da istituire una Commissione ministeriale di esperti per la riforma organica della materia e tanto da intervenire con continue modifiche sulla legge fallimentare”.

Ma c’è di più, come spiega il consigliere nazionale delegato alla materia, Raffaele Marcello, secondo il quale c’è “opacità nella definizione di crisi di impresa e, ancora più, c’è carenza di conoscenze da parte dei soggetti che non hanno dimestichezza con la gestione dinamica aziendale, sia sotto il profilo della governance di aziende in bonis che possano presentare tensione finanziaria, sia sotto quello dei dati informativi finanziari e di bilancio che permettono una rilevazione dei vari stadi di crisi che possono caratterizzare la vita, anche ordinaria, delle imprese”.

Il documento del Consiglio nazionale sulla crisi di impresa, prosegue Marcello, “indica dunque le linee di indirizzo per i commercialisti che svolgono la propria attività in contatto con l’imprenditore, al fine di tentare una qualificazione della crisi aziendale, che ne consenta anche il monitoraggio e l’emersione, fornendo un eventuale paragone del concetto aziendalistico di crisi alla possibile definizione giuridica di crisi d’impresa e insolvenza attuale e in chiave prospettica”.